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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.05.2003 32.2002.109

20 mai 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,779 mots·~14 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2002.109   BS/cd

Lugano 20 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 25 giugno 2002 di

__________

rappr. da: __________  

contro  

la decisione del 19 giugno 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1      in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          

                                         in fatto

                               1.1.   __________, nata nel 1943, in data 1° maggio 2002 ha presentato all’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) una richiesta volta al rimborso dei costi per la fornitura di una protesi mammaria, nonché di un busto di protezione (doc. AI _).

Con comunicazione 31 maggio 2002 l’amministrazione ha reso noto all’assicurata di prendersi a carico la protesi e le ulteriori spese connesse (doc. AI _).

Per quel che concerne il busto protettivo prescritto dal dr. __________ a seguito dell’esportazione di gran parte delle costole e dello sterno (doc. AI _), con decisione formale 19 giugno 2002 , preavvisata il 31 maggio 2002 (doc. AI _), l’UAI ha per contro rifiutato il rimborso poiché:

"  Giusta l'articolo 21 della legge federale per l'assicurazione invalidità, l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari (OMAI) o a quelli che possono essere assimilati ad una delle categorie menzionate in questa lista. Inoltre, l'assicurazione prende a carico solo i mezzi ausiliari di un modello semplice e adeguato.

Il busto per la protezione delle costole non è menzionato in questa lista e non può essere assimilato a nessuna categoria che vi figura.

L’assicurazione invalidità non lo può prendere a carico in qualità di apparecchio di cura, poiché non costituisce un complemento importante ad un provvedimento d’integrazione assegnato dall’AI”. (Doc. AI _).

                               1.2.   In data 25 giugno 2002 il dr. __________, primario di chirurgia all’Ospedale Regionale di __________, ha chiesto all’UAI per conto dell’assicurata di riesaminare la decisione in quanto:

"  (…)

La sig.ra __________, con questo busto, non deve proteggere le costole ma deve proteggere il torace sinistro, privo di costole (è stato necessario, in diverse sedute, asportare quasi il 90% delle costole e lo sterno, a causa di una radionecrosi infetta applicata ai tempi dopo l'operazione di un carcinoma al seno).

Si tratta di un caso unico, quindi è logico che non esista ancora nella vostra lista un mezzo ausiliario di questo genere. Al momento la paziente riesce a convivere in modo abbastanza indipendente con la sua malattia, grazie anche all'aiuto dei familiari.

Senza questo mezzo è estremamente vulnerabile per traumi ottusi e acuti." (cfr. doc. AI _)

                                         Dopo aver sottoposto telefonicamente il caso all’UFAS, con scritto 24 luglio 2002 l’amministrazione ha comunicato al dr. __________:

"  (…)

Data la particolarità ed unicità del caso, abbiamo voluto rivedere completamente la pratica e sottoposto la problematica all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Possiamo quindi, nostro malgrado, esporle le seguenti considerazioni.

1.    non dubitiamo minimamente della necessità per la Sig.ra __________ di dover applicare questo tipo di "busto".

2.    II "busto" in questione non assolve le regole per il diritto, richieste dall'art. 21 LAI, infatti, non è stato applicato prevalentemente per esercitare attività lucrativa o adempiere le mansioni consuete, o ancora a scopo d'assuefazione funzionale (questi scopi sono eventualmente raggiunti per effetto secondario, anche se diretto) ma bensì per evitare traumi ottusi o acuti e quindi a scopo preventivo.

3.    La cifra marginale 2.03 dell'Ordinanza sui mezzi ausiliari nell'AI (OMAI) contempla le ortesi del tronco, se esiste un'insufficienza funzionale della colonna vertebrale con rilevanti dolori dorsali, come pure alterazioni della colonna vertebrale dimostrabili mediante esami clinici e radiologici, le quali non possono essere influenzate da altri provvedimenti medici o solo in modo insufficiente. Ciò non si avvera nell'evenienza concreta.

4.    II "busto" non rientra nell'elenco dei busti contemplati ed accettati dall'UFAS quali mezzi ausiliari AI, in accordo con le associazioni interessate (tariffario SVOT/ASTO - cifra marg. 1067 della circolare sui mezzi ausiliari nell'AI).

Per questi motivi ci vediamo costretti a confermare la correttezza della nostra decisione.

Le precisiamo tuttavia che, se desiderato, potremo considerare la sua lettera del 25.06.2002 quale ricorso contro la nostra decisione. In caso affermativo, favorisca comunicarcelo per iscritto entro 10 giorni. La stessa facoltà è naturalmente data anche alla Sig.ra __________ che ci legge in copia." (cfr. doc. AI _)

                                         Il 31 luglio 2002 il succitato sanitario ha tuttavia rimarcato che :

"  (…)

posso solamente ripetere che si tratta di un caso unico (per fortuna),

assolutamente paragonabile o addirittura peggio di quanto contemplato nell'Ordinanza sui mezzi ausiliari nell'AI per problemi della colonna vertebrale, anzi la qualità di vita della sig.ra __________ è molto più compromessa per la mancanza dello sterno e della gabbia toracica, in specialmodo per la funzione cardio-polmonare.

Purtroppo un regolamento non può mai essere completo, per cui dobbiamo essere pronti ad integrare casi non ancora descritti."

(cfr. doc. AI _)

                                         comunicando di considerare la sua precedente lettera alla stregua di ricorso contro la decisione 19 giugno 2002 (doc. AI _).  

                               1.3.   Mediante risposta di causa del 9 settembre  2002 l’amministrazione ha proposto la reiezione del gravame, osservando:

"  (…)

In concreto, al punto 2.03 dell'OMAI sono sì citate le ortesi del tronco, con la precisazione però che le stesse vengono assegnate solo in presenza di un'insufficienza funzionale o alterazioni della colonna vertebrale.

Il caso è comunque stato sottoposto all'UFAS, il quale ha ribadito come il corsetto in oggetto non possa essere riconosciuto quale mezzo ausiliario secondo l'art. 21 LAI (cf. doc. n. _ inc. AI).

II mezzo in questione non può inoltre nemmeno essere considerato quale complemento necessario ad un provvedimento sanitario di cui all'art. 12 LAI.

In base a tale disposto, l'assicurato ha diritto ai provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male, ma direttamente all'integrazione professionale, ed atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità al guadagno.

Se in tal contesto si rende necessario il ricorso ad apparecchi di cura, l'UAI ne assume i costi (cf. Direttiva concernente le misure mediche reintegrative, marg. 1215).

Una delle premesse essenziali affinché un intervento possa essere assunto dall'Al conformemente all'art. 12 LAI, è la presenza di uno stato patologico stabile. Il trattamento della malattia come tale è quindi escluso.

La cura dei tumori rientra sempre nel concetto di trattamento della malattia in quanto tale (cf. idem, marg. 611), e quindi non può essere considerata quale trattamento ai sensi dell'art. 12 LAI.

Ne discende che anche gli apparecchi di cura prescritti in tal contesto non possono venir riconosciuti." (cfr. doc. _)

                               1.4.   Pendente causa il TCA ha interpellato l’UFAS ( VII), ricevendo risposta  il 15 aprile 2003 (VIII). Gli atti sono stati trasmessi alle parti, le quali hanno preso posizione in merito (X e XI). Delle risultanze istruttorie si parlerà, per quanto utile ai fini della vertenza, nei considerandi in diritto.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).              

Nel merito

                               2.2.   Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità. Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché, secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il 19 giugno 2002, gli articoli di seguito citatati della LAI e dell’OAI corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.

                               2.3.   Oggetto del contendere è l’eventuale assunzione da parte dell’UAI delle spese relative al busto protettivo prescritto dal dr. __________, risultante dal preventivo 11 marzo 2002 del laboratorio  di ortopedia “__________ ” di __________ (doc. AI _).

                               2.4.   Gli assicurati invalidi o direttamente minacciati di inva­lidità hanno diritto ai provvedimenti di integrazione neces­sari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avva­lorare la capacità al guadagno. Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata del lavoro prevedi­bile (art. 8 cpv. 1 LAI).

                                         Fra i provvedimenti di integrazione concessi in virtù della LAI sono pure previsti i mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 2 lett. d LAI).

                                         Questi provvedimenti sono molto importanti in quanto eliminano rispettivamente riducono le conseguenze del danno alla salute e sostituiscono, nell’ambito dell’attività svolta o dell’integrazione sociale, la perdita di alcune parti o funzioni del corpo (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2a edizione, Berna 1997, § 32 N.1, pag. 190).

                               2.5.   Secondo l’art. 21 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un’attività lucrativa o adempiere le sue mansioni concrete, per studiare, per imparare una professione o a scopo di assuefazione personale. Il cpv. 2 della medesima disposizione precisa che l’assicurato, il quale a causa della sua invalidità ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale. In virtù di tale delega il Consiglio federale ha emanato l'art. 14 OAI secondo cui l'elenco dei mezzi ausiliari da consegnare nei limiti dell'art. 21 LAI é oggetto di un'ordinanza del Dipartimento federale dell'Interno (Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità, OMAI, RS 831.232.51) che, tra l’altro, regolamenta Ia consegna di mezzi ausiliari (lett. a).

Giusta l'art. 2 cpv. 1 OMAI il diritto alla consegna di mezzi ausiliari é stabilito nei limiti tracciati dall'elenco allegato all'ordinanza. In particolare l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un asterisco (*) solo se gli sono indispensabili per esercitare un'atti­vità lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente dell'allegato (art. 2 cpv. 2 OMAI; RCC 1992 pag. 224 consid. 1a, RCC 1990 pag. 211 consid. 2a, RCC 1989 pag. 44 consid. 2a, RCC 1985 pag. 171 consid. 2a; STCA 6 novembre 1992 in re I.Di S., STFA 26 luglio 1993 in re M.V.).

                                         La lista contenuta nell'allegato all'OMAI è esaustiva nella misura in cui enumera le categorie dei mezzi che entrano in linea di conto. Al contrario, si deve esaminare per ogni categoria se l'enumerazione dei diversi mezzi ausiliari è esaustiva o semplicemente indicativa (DTF 121 V 260 consid. 2b; 117 V 181 consid. 3b con riferimenti, 115 V 193 consid. 2b; STFA 26 luglio 1993 in re M.V.).

Se il mezzo richiesto non adempie ai requisiti dell’art. 21 LAI, occorre esaminare se esso deve essere assunto dall’AI nell’ambito di provvedimenti sanitari ex art. 12 o 13 LAI (cfr. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundegerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 158).

                               2.6.   Nel caso in esame, oggetto di contestazione è l’assunzione da parte dell’UAI delle spese legate alla consegna di un busto protettivo.

Secondo quanto riportato il 25 giugno 2002 dal dr. __________, tale busto si è reso necessario dopo che alla paziente sono state asportate buona parte delle costole e lo sterno a seguito di una radionecrosi infetta applicata dopo un’operazione di un carcinoma al seno (doc. AI _). Nel successivo scritto 31 luglio 2002 il sanitario ha del resto rilevato che la qualità di vita della signora __________ è molto compromessa per la mancanza dello sterno e parte della gabbia toracica (doc. AI _).

Secondo l’amministrazione, invece, il busto protettivo non può essere riconosciuto come mezzo ausiliario essendo stato prescritto a titolo di prevenzione, per cui non assolve gli scopi dell’art. 21 LAI e quindi non è contenuto nell’allegato OMAI.

                               2.7.   Secondo la cifra 2.03 OMAI, l’ortesi al tronco è assunta dall’AI solo se esiste un’insufficienza funzionale della colonna vertebrale con rilevanti dolori dorsali come pure alterazioni della colonna vertebrale dimostrabili mediante esami clinici e radiologici, la quale non può essere influenzata da provvedimenti medici o solo in modo insufficiente. Pendente causa il TCA ha interpellato l’UFAS sui motivi di tale restrizione. Con scritto 15 aprile 2003, cui va data piena adesione, il citato ufficio ha precisato come l’ortesi del tronco rientri nella categoria dei mezzi ausiliari che rispecchiano l’art. 21 cpv. 2 LAI, il quale prevede che “l’assicurato, che, a causa della sua invalidità, ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale”, e che il corsetto protettivo non adempie tale requisito in quanto si tratta piuttosto di un mezzo di prevenzione, rispettivamente di cura (VIII). Inoltre, secondo prassi e giurisprudenza, con mezzo ausiliario s’intende un oggetto il cui utilizzo sostituisce alcune parti o funzioni del corpo umano (DTF 112 V 15 consid. 1b con riferimenti). Quindi il corsetto protettivo in questione non rientra nella succitata definizione, essendo stato prescritto per evitare “traumi ottusi o acuti” e quindi a scopo preventivo (cfr. doc. AI _).

Da ultimo, non può essere condiviso quanto osservato il 30 aprile 2003 dal dr. __________, ossia che la patologia di cui soffre la signora __________ “ è sicuramente paragonabile a quello di un paziente che ha un grave danno alla colonna vertebrale e che per spostarsi e stabilire un contatto con l’ambiente, ha bisogno di un apparecchio ortopedico” (XI). Infatti, come già rilevato, nella ricetta 17 dicembre 2001 il citato medico ha indicato un busto toracico per proteggere la parte sinistra, dopo amputazione dello sterno e delle costole (doc. AI _) e non per sostenere la colonna vertebrale.

                               2.8.   Nel caso in cui il mezzo richiesto non adempie ai requisiti dell’art. 21 LAI, occorre esaminare se esso deve essere assunto dall’AI nell’ambito di provvedimenti sanitari ex art. 12 o 13 LAI (cfr. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundegerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 158).

L'art. 12 LAI conferisce tuttavia agli assicurati un diritto ai provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male, ma direttamente all'integrazione professionale e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità di guadagno o a evitare una diminuzione sostanziale di tale capacità (SVR 1995 IV Nr. 47 p. 132). Fintanto che sussiste uno stato patologico labile, che può essere trattato con provvedimenti sanitari volti alla cura causale o sintomatica dell'affezione di base o delle sue conseguenze, quindi i provvedimenti sono considerati, dal profilo del diritto delle assicurazioni sociali, come cura vera e propria del male (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 2a edizione, Berna 1997, pag. 173, cfr. anche DTF 120 V 279 consid. 3a). La giurisprudenza ha sempre parificato lo stato patologico labile a un danno alla salute, avente carattere di malattia, non ancora stabilizzato (Greber, Droit suisse de la sécurité sociale, pag. 217). Correttamente l’amministrazione ha evidenziato come i provvedimenti sanitari in caso di tumori (l’asportazione della costole e dello sterno è stata la conseguenza di una radionecrosi eseguita a causa di un carcinoma al seno, cfr. doc. AI _) costituiscono un vera e propria cura del male e quindi non possono essere assunti dall’AI ai sensi dell’art. 12 LAI (cfr. Circolare sui provvedimenti sanitari d’integrazione dell’assicurazione per l’invalidità (CPSI), edita dell’UFAS, nella versione in vigore dal 1° novembre 2001). Pertanto, anche gli apparecchi di cura prescritti in tale contesto non possono essere riconosciuti.

In queste circostanze, dunque, rettamente l’UAI ha respinto la richiesta dell’assicurata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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