Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.09.2003 32.2002.102

3 septembre 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,454 mots·~32 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2002.102   BS/sn

Lugano 3 settembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composo dei giudici:

Daniele Cattaneo, vicepresidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 23 agosto 2002 di

__________

Rappr. da: __________  

Contro  

La decisione del 25 giugno 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     In materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, classe 1959, a seguito dei dolori lombari nel 1997 ha dovuto interrompere la sua professione di traduttore.

In data 7 settembre 1997 l’assicurato ha presentato un’istanza tendente al riconoscimento di provvedimenti reintegrativi d'ordine professionale e di una rendita AI (doc. AI _).

                                         Con decisione del 12 novembre 1998 (doc. AI _), l'UAI ha respinto tale richiesta, motivando:

"  Dagli accertamenti effettuati si rileva che l’assicurato potrebbe svolgere l’attività di docente di lingue a tempo pieno. Infatti, questa attività, medicalmente non controindicata, permette di variare la posizione e di muoversi con una certa libertà.

  L’attività di docente presso enti privati, accessibile all’assicurato senza ulteriore formazione, è retribuita in ragione di frs. 57’130.-- annui. Confrontando questo reddito con quello mediamente conseguito prima dell’insorgenza del danno alla salute, frs. 67’952.--, si ricava una perdita di guadagno del 16%.

  Considerato quanto sopra, non sussiste il diritto a provvedimenti di reintegrazione professionale tramite l’Ufficio AI e tantomeno a una rendita." (cfr. doc. _)

Adito dall’assicurato, con sentenza 4 gennaio 2000 il TCA, in accoglimento del ricorso 11 dicembre 1998, ha annullato la succitata decisione e rinviato gli atti all’amministrazione per l’espletamento di ulteriori accertamenti medici ed economici (cfr. doc. AI _).

                               1.2.   Dando seguito alla STCA 4 gennaio 2000 di rinvio, l’UAI ha incaricato il Servizio di accertamento medico dell’assicurazione invalidità (SAM) di espletare una perizia multidisciplinare ed ha proceduto a degli accertamenti economici.

Con progetto di decisione 22 febbraio 2002 l’amministrazione ha nuovamente respinto la richiesta di prestazioni assicurative.

                                         Con osservazioni 28 marzo 2002 l’assicurato, rappresentato dall’avv. __________, ha contestato il progetto di decisione  (doc. AI _).

Dopo aver raccolto un parere dal medico curante dell’assicurato, dr. __________ (doc. AI _) e una presa di posizione del SAM (doc. AI _), mediante decisione 25 giugno 2002 l’UAI ha confermato la reiezione della domanda di prestazioni (doc. AI _), motivando come segue:

"  (…)

A seguito della sentenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni datata 4 gennaio 2000 il nostro ufficio ha predisposto una perizia presso il Servizio Accertamento Medico AI di Bellinzona.

Dal rapporto stilato dai medici risulta che nell'attività di traduttore indipendente, ove sia possibile alternare le posizioni e concedersi pause per sgranghirsi al bisogno, l'assicurato potrebbe lavorare a tempo pieno, con una diminuzione del rendimento del 20%. L'alternanza di posizioni sarebbe facilitata, sempre secondo la perizia, da misure ergonomiche, con un tavolino rialzabile, che permetta di lavorare da seduto/in piedi oppure con una doppia tastiera ed un doppio schermo.

La capacità lavorativa dell'assicurato, a tali condizioni, é ritenuta essere dell'80%.

La perizia cita inoltre quale attività adeguata quella di venditore/rappresentante ma, in base alla nostra esperienza, il venditore non si può permettere "pause per sgranchirsi le gambe" e "alternare la posizione in piedi/seduta". Queste professioni obbligano a stare tutto il giorno in piedi e non é possibile fare pause oltre a quelle concesse normalmente. Non da ultimo poi, il reddito dell'impiegato di vendita (per il venditore è ancora più basso) è di fr. 3'000.-mensili, pari a fr. 39'000.-annui che con la limitazione del 20% diventano fr. 31'200.- annui. Considerato che il reddito nell'attività di traduttore è di fr. 94'788. annui, una riformazione di 3 anni non è giustificata poiché non porterebbe ad un recupero della capacità di guadagno.

L'attività di docente viene ritenuta idonea, ma questa potrebbe essere svolta solo presso la Divisione della Formazione, scuole professionali dunque, eventualmente privatamente impartendo lezioni di recupero. La formazione del signor __________, infatti, non permette l'assunzione presso scuole quali liceo o medie poiché si richiede la didattica d'insegnamento che l'assicurato non possiede. Anche gli istituti privati preferiscono docenti formati con la didattica. E' dunque evidente che la professione non può essere presa in considerazione perché il mercato del lavoro in tal senso è molto limitato.

Lavori di fabbrica, in qualità di operaio, sembrano difficilmente attuabili viste le limitazioni di salute.

In conclusione, stando alla perizia, l'attività di traduttore indipendente che rispetti le condizioni sopra elencate, sarebbe da considerarsi un lavoro leggero e adeguato.

A seguito delle osservazioni presentate al progetto di decisioni abbiamo rivalutato sia il lato medico che il lato economico.

Il Servizio di Accertamento Medico di Bellinzona ed il Servizio Medico Regionale AI hanno confermato che l’assicurato presenta una capacità lavorativa dell’80% quale traduttore indipendente. Il Dr. __________ nel certificato medico 24.4.2002 dichiara espressamente di ritenersi d’accordo con la valutazione peritale reumatologica del Dr. __________.

Dal lato economico possiamo confermare quanto da lei esposto circa le deduzioni per spese professionali (fr. 30'000.—annui). Non possiamo invece accettare il fatto che l’assicurato possa avere difficoltà a trovare lavoro quale traduttore indipendente. Questo è, infatti, il rischio di ogni persona con attività indipendente. Può essere vero che, inizialmente queste difficoltà esistano, ma poi con l’estendersi della clientela e grazie agli sforzi che ogni indipendente deve compiere per svilupparla, un impiego a tempo pieno è sicuramente reperibile.

Considerato che, come detto sopra, dal lato medico l’esigibilità è confermata, determiniamo il grado d’invalidità come segue: Nella sua attività di traduttore dipendente, senza il danno alla salute, l'assicurato potrebbe guadagnare oggi fr. 94'788.--. Nell'attività di traduttore indipendente, il salario varia sicuramente da caso a caso ma stando a ciò che viene riportato dalla Cancelleria svizzera a __________, si deduce un salario di ca. fr. 105'600.-annui (fr. 120.- per pagina, 4 pagine al giorno; in 220 giorni lavorativi fr. 105'600.--). Deducendo fr. 30'000.— di spese professionali ed il 20 % di limitazione posta dai medici del SAM risulta un salario esigibile di fr. 60’000.--.

Confrontando tale reddito con quanto esigibile attualmente senza il danno alla salute (fr. 94'788.-- appunto) si determina una perdita di guadagno dell'36,7%.

Come detto sopra non è quindi giustificata l’attribuzione di provvedimenti di ordine professionale né di una rendita AI.

La richiesta deve pertanto essere respinta.

Considerata però la necessità di alternare posizione eretta e posizione seduta, il nostro ufficio può assumersi i costi di un tavolo regolabile elettricamente in altezza. A tal proposito la invitiamo a trasmetterci un preventivo dei costi." (Doc. AI _).

                               1.3.   Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto __________, sempre rappresentato dall’avv. __________, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di una rendita.

Sulla base del certificato 27 luglio 2002 del dr. __________, medico curante, il ricorrente ha innanzitutto sostenuto che le sue condizioni di salute sono ben peggiori di quelle accertate dal SAM ed ha quindi contestato il grado d’inabilità del 20% nell’attività di traduttore indipendente.

Egli ha parimenti contestato la determinazione del reddito ipotetico di traduttore indipendente sostenendo in particolare che la limitazione di rendimento dell’80% deve essere fatta sul reddito ipotetico e che soltanto successivamente vanno dedotte le spese generali, per giungere ad un reddito ipotetico di fr. 54'480.--. Rapportato al salario da dipendente, il discapito economico sarebbe del 42, 53%.

L’assicurato ha anche ritenuto irrealistico il reddito ipotetico di traduttore indipendente (fr. 105'600.--) fissato dall’amministrazione, in quanto:

"  (…)

Deve ritenersi pacifico che chi vuole avere e anche mantenere una clientela che procuri lavoro per 4 pagine al giorno per 220 giorni all'anno, deve fornire prestazioni ineccepibili, sia come qualità, sia come tempestività, che solo una persona che si "sente bene" è in grado di garantire.

_________ dovrebbe accontentarsi di clientela che non ha nessuna urgenza (ma ne esiste ancora, oggi ?), quindi di lavori da svolgere con comodo. Persona del ramo può senz'altro indicare un manco di lavoro di almeno il 50%.

Il calcolo deve quindi presentarsi come segue: fr. 105'600.-- /. 50% ./. fr. 30'000.-- = fr. 22'800.--.

Va aggiunto che l'uso oggigiorno vieppiù diffuso dei mezzi informatici consente di far capo in un attimo a traduttori in paesi esteri, pure molto capaci, che lavorano con tariffe assai ridotte.

Di più. Se come ipotizza il SAM, __________ dovrebbe pure assumere una persona ausiliaria per dettare le traduzioni, le spese generali vanno aumentate di almeno altri fr. 36'000.-per lo stipendio per questa persona. Nel qual caso, anche considerando una limitazione del 20%, il calcolo del guadagno conseguibile sarebbe: fr. 105'600.-- ./. 20% ./. fr. 66'000.-- = fr. 18'480.--." (doc. I)

                                         Il ricorrente ha pertanto postulato l’esecuzione di una perizia medica e di un accertamento economico, coinvolgendo una persona cognita nel campo delle traduzioni.

                               1.4.   Mediante risposta 4 settembre 2002 l’amministrazione ha postulato la reiezione del gravame, osservando fra l’altro:

"  (…)

Per quel che concerne il giudizio espresso dal SAM, lo scrivente Ufficio non ravvede alcun motivo di critica. Il perito incaricato, dottor___________, ha tenuto in debita considerazione il fatto che l'assicurato tollera male posizioni statiche, così come ha d'altro lato considerato che in qualità di indipendente fruisce comunque della facoltà di organizzare la propria attività, predisponendo al bisogno delle pause che gli consentano un cambiamento di posizione.

E' per tale ragione che la capacità lavorativa è stata fissata all'80%, e non al 100%.

Per quanto attiene invece alle obiezioni sollevate in merito alla valutazione economica, si premette innanzitutto che la determinazione del reddito teorico da invalido ha dovuto essere effettuata sulla base di una stima. L'Ufficio circondariale di tassazione, interpellato in proposito, non è infatti stato in grado di fornire dati univoci.

Occorre ad ogni modo precisare che le deduzioni sulle entrate sono già state quantificate sulla base di un rendimento all'80%. Inoltre, e contrariamente a quanto sostenuto dall'assicurato, si sottolinea che la maggior parte dei costi (carta, materiale, spese telefoniche, ...) é direttamente influenzata dal grado di impiego." (doc. _)

                               1.5.   Il TCA ha chiesto all’amministrazione di sottoporre al consulente in integrazione professionale le risultanze della perizia del dr. __________ per una valutazione economica e delle delucidazioni in merito alla determinazione del reddito ipotetico di traduttore indipendente (VI).

                                         A tale richiesta, l’UAI ha dato seguito con scritto 28 aprile 2003 (VIII).

Il 23 maggio 2003 l’assicurato ha presentato le proprie osservazioni in merito (XII).

Interpellata dal TCA, l’amministrazione ha preso posizione su quanto rimarcato dal ricorrente (XIV).

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è l’eventuale assegnazione al ricorrente di una rendita d’invalidità; non contestata è invece la decisione dell’UAI di non concedere provvedimenti professionali.

                               2.2.   Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità. Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché, secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01; DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Ne consegue che, essendo stato il provvedimento impugnato reso prima dell'entrata in vigore della LPGA, gli articoli di seguito citatati della LAI e dell’OAI corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.

                               2.3.   L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

                                         - un danno alla salute fisica o psichica conseguente a       infermità congenita, malattia o infortunio, e

                                         - la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

                               2.4.   Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI).           

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa.

                                         Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         La giurisprudenza permette, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, che la graduazione dell’invalidità avvenga eccezionalmente secondo il metodo straordinario. Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (cfr. Pratique VSI 1998 pag. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 pag. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 pag. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, J. L., Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pag. 456).

                                         L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s,  Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Losanna 1985, pag. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

                                         In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 pag. 122 consid. 1a).

                               2.5.   E' inoltre opportuno ricordare che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico, i dati economici risultando determinanti (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). Tuttavia, qualora essi difettino per l'inattività dell'assicurato, ci si fonderà sui fatti di natura medica. Il compito del sanitario consiste allora nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura l'interessato non può più svolgere, a causa di tale pregiudizio, la sua attività precedente o altri mestieri ragionevolmente esigibili (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena cognizione della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi, deve tenere conto delle censure del paziente e giungere in maniera chiara a fondate e logiche conclusioni (DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; VSI 2001 pag. 108 consid. 3a). Compito del sanitario è stabilire in quale misura i disturbi lamentati limitino l'assicurato nelle sue funzioni fisiche e psichiche, tenuto conto che il medico, in tale contesto, si esprimerà in particolare su quelle funzioni che secondo la propria esperienza risultano essenziali per l'esplicazione delle attività lavorative entranti in linea di considerazione, pronunciandosi per esempio se l'attività esigibile deve essere sedentaria oppure svolta in posizione eretta, se deve essere effettuata a tempo parziale, se l'interessato è in grado di alzare pesi, ecc. Spetta invece al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.)

                               2.6.   Riattivata l’istruttoria a seguito della STCA 4 gennaio 2000, su indicazione del consulente in integrazione professionale (doc. AI _), l’amministrazione ha ordinato al Servizio di accertamento medico dell’assicurazione invalidità (SAM) di eseguire una perizia pluridisciplinare.

Nel dettagliato rapporto 18 maggio 2001, il SAM, avalendosi di tre consultazioni esterne (psichiatrica, psicologica e reumatologica), ha accertato, quale affezioni invalidanti, delle lombalgie croniche di tipo meccanico con sciatalgia troncate intermittenti a sinistra su ernia discale L%-S1 paramediana destra di piccole-medie dimensioni (doc. AI _ pag. 9).

Escludendo dunque, sulla base dei rapporti del dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) e del dr. __________ (psicologo), qualsiasi affezione extra-somatica (doc. AI _ pag. 10/11), i periti hanno poi discusso la risultanze reumatologiche esposte dal dr. __________ rilevando quanto segue:

"  (…)

Dal 1994 l'A. è seguito dal dr. __________ per mal di schiena; rimando al consulto reumatologico SAM, che contiene pure un'anamnesi dettagliata della patologia al rachide.

Il consulto del dr. __________ parla di lombalgie croniche di tipo meccanico, con sciatalgie troncate intermittenti a sin. su ernia discale L4-5 e L5-S1. Egli dichiara che la doppia ernia discale limita la capacità lavorativa in attività pesanti, fino a lavori mediamente pesanti (in misura del 100°/x). In lavori che implichino movimenti d'estensione / flessione / rotazione del tronco in modo prolungato, che non permettano l'applicazione delle regole d'ergonomia della schiena, in particolare per attività statiche prolungate. In lavori mediamente pesanti, ma anche adatti, l'A. è incapace al 70%. In attività particolarmente adatte, che permettano il rispetto delle regole d'ergonomia della schiena, evitino movimenti di flessione / estensione / rotazione ripetute del tronco, l'A. è inabile al lavoro nella misura del 20%. Egli sottolinea come il problema non sia solo medico, ma anche di mercato.

Se pensiamo che l'A. ancora attualmente svolge un'attività a lui non confacente (ma solo - afferma - al 10%), come quella di viticoltore ed operatore nell'ambito fitosanitario, appare ben più logico porre al 80% l'attività di traduttore alle condizioni esposte nel consulto del dr. A. __________, nel rispetto delle regole d'ergonomia della schiena.

Il discorso si complica se si pensa al fatto che il Signor __________ non presenta i diplomi necessari ad esercitare, assieme all'attività di traduttore, per la quale sul mercato vi è una buona possibilità d'inserimento, quella più gratificante d'insegnante di lingue; su questa strada non possiamo procedere. E', infatti, impensabile poter correggere la situazione scolastica con la frequenza di corsi e di scuole (l'A. non ha conseguito la matura) per anni, che obbligherebbe l'A. ad ore ed ore di lezioni in posizione seduta, senza più il rispetto delle regole d'ergonomia della schiena.

Come traduttore indipendente, seguendo le regole d'ergonomia, l'attività lavorativa è ancora proponibile al 80%.

Ev. mezzi ausiliari da parte dell'Ufficio AI si potrebbero discutere (vedi consulto del dr. __________).

Dobbiamo pure tenere presente come l'A. già da qualche anno abbia lasciato la sua attività di traduttore regolare, perciò più il tempo passa e più problemi, anche di aggiornamento, si frappongono a questa professione, che però esulano da un discorso strettamente medico, ma che si devono accennare, dal momento che si sta cercando di dipanare la grossa matassa e di vedere come si possa risolvere positivamente questo difficile caso.

L'A. a nostro parere potrebbe essere reinserito con un aiuto nel collocamento da parte dell'Ufficio AI in attività di venditore, nell'ambito fitosanitario e di giardinaggio. Egli, inoltre, non è totalmente "digiuno" all'ambito commerciale, avendo frequentato quattro anni di scuola cantonale di commercio. Inoltre, il peritando ha buone doti di comunicazione. A questo proposito il Signor __________ afferma ripetutamente che egli non chiede in primo luogo una rendita, ma un aiuto per risolvere la sua situazione professionale. Una ripresa lavorativa in attività adatta, che segua le regole sopra indicate, rappresenterebbe un dato importantissimo che potrebbe influire anche positivamente sul suo stato di malessere sociale del tutto comprensibile.

L'A. dev'essere riesaminato dall'UAI e dalla consulente Signora __________. La strada da intraprendere a nostro avviso non è quella d'iniziare una lunga scuola ma di sfruttare le diverse capacità accumulate da quest'A. per reinserirlo, con un aiuto, in un'attività lavorativa. L'eventuale riduzione della capacità di guadagno in un'altra attività non è più un discorso di nostra competenza."

(Doc. AI _ pag. 11/12)

                                         In merito all’evoluzione della capacità lavorativa, i periti hanno quindi concluso:

"  (…)

Grado di capacità di lavoro, in percentuale, nell'esercizio dell'attività lucrativa o dell'attività abituale (p. es. casalinga) svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute:

-   Quando la capacità di lavoro ha subìto una riduzione pari almeno al 25 percento?

-   Quali sviluppi ha subìto da allora la capacità di lavoro?

-   Quali ulteriori sviluppi ci si deve probabilmente attendere?

L'A. presenta una totale capacità lavorativa in qualsiasi lavoro fino al febbraio 1994.

Dal marzo 1994 (inizio cura reumatologica del dr. __________), fino ad ora e continua, egli presenta una capacità lavorativa nulla (incapacità lavorativa del 100%) in lavori pesanti.

In lavori mediamente pesanti, anche adatti, egli è incapace al lavoro al 70%, sempre dal marzo 1994, fino ad ora e continua.

Nel suo lavoro di traduttore, attività leggera e adatta, ma alle seguenti condizioni:

-   evitare posizioni statiche prolungate oltre ad un'ora;

-   avere la possibilità di pause per sgranchirsi;

-   alternare la posizione in piedi / seduta rispettando le regole d'ergonomia della schiena;

-   evitare movimenti di flessione / estensione / rotazione ripetuti del tronco,

egli è abile al 80%, sempre dal marzo 1994 sino ad ora e continua.

Non sono da prevedere cambiamenti di rilievo a medio termine.

Nonostante le alterazioni degenerative lombari tendano con il tempo a peggiorare, la loro rilevanza clinica è molto variabile.

Lombalgie e lombosciatalgie possono migliorare con il tempo grazie a processi di guarigione ed a fenomeni di adattamento."

(doc. AI _, pag. 13)

                                         Riguardo alle possibilità di migliorare la capacità lavorativa, il SAM ritiene che:

"  Da una lato il paziente dovrebbe poter svolgere un’attività leggera e adatta, secondo i criteri espressi precedentemente.

È indispensabile un adattamento ergonomico del posto di lavoro, che permetta l’alternanza delle posizioni seduta/in piedi.

Dato che la situazione non è solo medica, ma anche di tipo sociale, l’A. dovrebbe – nostro parere – essere aiutato a reinserirsi nel ciclo lavorativo, per esempio anche in attività turistiche, commerciali ecc.

Frequentare una scuola per anni, non ci pare opportuno.

Prima della rendita, l’A. chiede un aiuto per ritornare nel normale ciclo lavorativo; le condizioni mediche, per diverse attività lavorative, ci sono, ma è pure necessario un aiuto per riuscire laddove egli non ha potuto ancora realizzarsi.

L’A. desidera vivamente poter ritornare ad una normalità lavorativa. (Doc. AI _, pag. 14)."

                                         Con il ricorso l’assicurato contesta dapprima la valutazione medica del SAM facendo riferimento alla refertazione del suo medico curante, dr. __________ specialista in reumatologia.

                               2.7.   Come accennato al consid. 2.5., il TFA ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici __________ essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).       Del resto, in una sentenza inedita il TFA ha considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che non sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc, cfr. anche Meyer‑Blaser, op. cit., pag. pag. 111).

                               2.8.   Ritornando al caso in esame, dagli atti di causa risulta che il 24 aprile 2002 il dr. __________ ha preso posizione in merito alla perizia del SAM, precisando:

"  Dal mio punto di vista mi trovo d'accordo con la valutazione peritale reumatologica del collega Dr. __________ dell'aprile 2001. In fondo il Dr. __________ ribadisce esattamente quello che precedentemente avevo già fatto notare, cioè che il problema di mercato incide notevolmente sulla possibilità di ottenere dei contratti di lavoro come traduttore. Per contro nella perizia del SAM, nel capitolo "valutazione medico-teorica globale dell'attuale capacità lavorativa" ciò non viene ritenuto ai fini del calcolo dell'inabilità lavorativa.

La situazione del paz. è sempre "sul filo del rasoio". Così da ultimo ho avuto modo di doverlo curare di nuovo per una sindrome lombo-vertebrale acuta iperalgica con scariche elettriche alla natica dx e cedimento dell'arto inferiore dx. Con un trattamento conservativo classico la situazione è rientrata in uno "status quo ante" sull'arco di 3-4 settimane.

Il mio parere l'avevo già espresso in precedenza ed è quello che il signor __________ non è abile nella misura dell'80% nella sua professione di traduttore. A mio modo di vedere il paz. dovrebbe beneficiare di una riconversione professionale." (doc. AI _)

                                         Quindi, dal lato medico il dr. __________ concorda con quanto valutato dal dr. __________, ritenendo tuttavia il suo paziente inabile all’80% quale traduttore piuttosto per motivi economici

                                         (… “il problema del mercato incide notevolmente sulla possibilità dei contratti di lavoro come traduttore” … cfr. doc. AI _). Come rilevato al consid. 2.5, occorre ricordare che al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l'interessato è incapace al lavoro, mentre spetta al consulente professionale ipotizzare, sulla base delle risultanze mediche, le attività professionali ancora esigibili. Per questi motivi, la valutazione del dr. __________ sul grado dell’incapacità lavorativa deve essere relativizzata, dal momento che l’aspetto economico, come verrà esposto al prossimo considerando, è stato esaminato dai preposti servizi dell’amministrazione.

                                         Inoltre, dopo lettura del citato rapporto del medico curante, il 24 maggio 2002 il SAM ha confermato la propria perizia (doc. AI _).

                                         Da ultimo, il certificato 29 luglio 2002 del reumatologo dr. __________, prodotto in sede di ricorso, non è idoneo a modificare la valutazione medico-teorica fornita dal SAM, poiché riporta la sintomatologia del paziente ampiamente descritta e valutata in sede peritale.

Prestando quindi piena adesione al referto peritale del SAM (cfr. consid. 2.7), l’assicurato è da ritenere abile all’80% nella professione di traduttore indipendente, a condizione che possa alternare, dopo un’ora, la propria posizione statica, con la possibilità di concedersi delle pause per distendere le gambe, evitando ripetuti movimenti di flessione, estensione e rotazione del tronco, ma con l’adozione di misure ergonomiche adeguate. Senza le possibilità di alzarsi per poter sgranchire la gambe e cambiare la posizione di lavoro, la capacità lavorativa del ricorrente è limitata a 4-5 ore al giorno. In altre attività adeguate leggere, rispettose delle succitate condizioni di lavoro, l’inabilità è del 20%. In attività cosiddette medio-leggere, l’inabilità lavorativa è da porre al 70%; del tutto inesigibili sono invece i lavori pesanti.

                               2.9.   Per quel che concerne la valutazione economica in merito ad un’eventuale riformazione professionale, sulla base delle risultanze mediche, con rapporto 15 gennaio 2002 la consulente in integrazione professionale ha in sostanza escluso l’attività di venditore/rappresentante citata nella perizia, in quanto

"  (…)

in base alla mia esperienza, il venditore non si può permettere "pause per sgranchirsi le gambe", "alternare la posizione in piedi/seduta". Queste professioni obbligano a stare tutto il giorno in piedi e non è possibile fare pause oltre a quelle concesse normalmente. Non da ultimo poi, il reddito dell'impiegato di vendita (per il venditore è ancora più basso) è di Fr. 3'000.- mensili pari a Fr. 39'000.- annui che con la limitazione del 20 % diventano Fr. 31'200.annui. Considerato che il reddito nell'attività di traduttore è di Fr. 94'788.annui, una riformazione di tre anni non è giustificata poiché non porterebbe ad un recupero della capacità di guadagno. (…)" (doc. AI _)

                                         Parimenti esclusa, per motivi di mercato, la professione di docente sia nel settore pubblico che privato, poiché:

"  (…)

L'attività di docente viene ritenuta idonea, e qui concordo, ma questa potrebbe essere svolta solo presso la Divisione della Formazione, scuole professionali dunque, eventualmente privatamente impartendo lezioni di recupero. La formazione del signor __________, infatti, non permette l'assunzione presso scuole quali liceo, medie poiché si richiede la didattica d'insegnamento che l'assicurato non possiede. Anche gli istituti privati preferiscono docenti formati con la didattica.

E' dunque evidente che la professione non può essere presa in considerazione perché il mercato del lavoro in tal senso è molto limitato.

Lavori in fabbrica, in qualità di operaio, mi sembrano difficilmente attuabili viste le limitazioni di salute. (…)" (doc. AI _)

                                         La consulente ha dunque concluso che ” stando alla perizia, l’attività di traduttore indipendente che rispetti le condizioni sopra elencate, sarebbe da considerarsi un lavoro leggero e adeguato” (doc. AI _), escludendo quindi l’adozione di qualsiasi misura integrativa professionale.

                                         Infine, nel citato rapporto, la funzionaria ha proceduto al raffronto dei redditi, precisando che:

"  nella sua attività di traduttore dipendente, senza il danno alla salute, l’assicurato potrebbe guadagnare fr. 94'788.- Nell’attività di traduttore indipendente, il salario varia sicuramente da caso a caso, ma stando a ciò che viene riportato dalla Cancelleria svizzera a __________ (fotocopia allegata), si deduce un salario di fr. 105'600 annuo (Fr. 102 per pagina, 4 pagine al giorno; in 220 giorni lavorativi fr. 105'600 annui).

La capacità al guadagno viene così pienamente recuperata” (doc. AI _).

                             2.10.   L’assicurato non contesta il rifiuto da parte dell’UAI di concedere dei provvedimenti di ordine professionale, ma la determinazione del grado dell’incapacità al guadagno. In particolare non condivide i redditi di riferimento presi in considerazione dall’amministrazione.

                          2.10.1.   Innanzitutto occorre rilevare che l’assicurato, con diploma di traduttore conseguito nel 1989, sino al 1994 ha lavorato quale traduttore dipendente presso una ditta farmaceutica ed il Dipartimento militare (incarico da cui si è dimesso per stabilirsi in Ticino), per riprenderla in proprio nel 1995, unitamente all’attività di giardinaggio e potatura, per poi cessarla definitivamente nel 1997 per motivi di salute (cfr. perizia SAM punto A.1 pag. 2).

                                         In tali circostanze è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che l’assicurato, senza il danno alla salute, avrebbe esercitato la professione di traduttore indipendente che ha dovuto cessare per l’acutizzarsi dei dolori reumatici.

                                         È quindi con riferimento a tale professione che occorre se del caso (cfr. consid. 2.10.2) procedere alla fissazione del reddito da valido ai fini del raffronto dei redditi prescritti dall’art. 28 cpv. 2 LAI ( cfr. DTF 114 V 121 consid. 2a con riferimenti, cfr. anche Scheidegger in: Rechtsfragen der Invalidität in der Sozialversicherung, San Gallo 1999, pag. 96-97). Per questo motivo, a mente del TCA, a torto l’amministrazione ha considerato quale reddito da valido il salario (aggiornato) che il ricorrente aveva percepito, senza il danno alla salute, quale traduttore dipendente.

                          2.10.2.   Già nella perizia 14 maggio 2001 il dr. __________ ha precisato che la sua valutazione della capacità lavorativa relativa alla professione di traduttore indipendente non tiene conto del problema del mercato del lavoro (“ Vi è inoltre un problema di mercato di cui non tiene conto la valutazione lavorativa espresso sopra “), visto che non gli spetta la valutazione economica (cfr. consid. 2.5). Egli ha tuttavia rilevato che, dopo essersi informato presso altri traduttori indipendenti:

"  un traduttore indipendente riceve infatti contratti per traduzioni che devono essere svolte in tempi relativamente brevi, obbligando il traduttore a lavorare in modo particolarmente intenso, almeno a tempo pieno. Per ragioni economiche egli deve generalmente scrivere personalmente i testi. Se il traduttore indipendente non è in grado di fornire questa prestazioni, egli generalmente non riceve contratti di lavoro. Questa situazione di mercato rende al signor _________ effettivamente molto difficile ottenere contratti di lavoro come traduttore limitandolo quindi in misura maggiore rispetto a quanto non sarebbe limitato dal solo problema medico" (cfr. perizia pag. 7)

                                         È vero che, come precisato al consid. 2.5, spetta piuttosto al consulente in integrazione professionale, dati medici alla mano, fornire una valutazione sull’effettiva esigibilità di un’attività lucrativa da ritenere ancora esigibile. Ma è altrettanto vero che la valutazione fornita dalla consulente, su richiesta del TCA, non è del tutto convincente. Nella nota 23 aprile 2003 la stessa ha fatto presente:

"  Per questo tipo di attività credo di poter affermare che in un Cantone come il nostro, di transito e di contatti intensi con la Svizzera tedesca/francese e con l’estero, esista mercato di lavoro per un traduttore indipendente. Chiaramente la “mole” di lavoro dipende anche dalle conoscenze della persona, dai suoi contatti personali che portano ad avere maggiore o minore lavoro, come in tutte le attività indipendenti" (doc. _)

                                         Può essere condiviso il parere della consulente riguardo all’esistenza nel nostro Cantone di un mercato per un traduttore indipendente, nonostante che, come sottolineato dal ricorrente il 26 maggio 2003, vi sia la possibilità di far capo via Internet ad uffici di traduzione sparsi in tutta la Svizzera ed all’estero (cfr. doc. _). Tuttavia essa non ha fornito alcuna precisa indicazione in merito alle concrete possibilità dell’assicurato di poter esercitare la sua precedente attività di traduttore indipendente nonostante le limitazioni accertate in perizia soprattutto quelle di evitare posizioni statiche, sedentarie oltre un’ora - , ritenuto come la maggior parte di tale professione richieda una posizione sedentaria con prestazioni rapide e di buona qualità. In queste circostanze, la richiesta dell’assicurato di coinvolgere una persona competente nel campo delle traduzione appare giustificata. Pertanto, gli atti sono rinviati all’UAI affinché, mediante l’aiuto di un esperto nel ramo delle traduzione, proceda ad una valutazione economica nell’ambito della quale dovrà essere segnatamente stabilito in che misura, alla luce delle affezioni e di tutte le limitazioni evidenziate in sede peritale medica, l’assicurato sia effettivamente ancora in grado di esercitare la professione intrapresa di traduttore indipendente, valutando quindi quali sono le ripercussioni economiche dovute alla riduzione di rendimento nello svolgimento di detta attività a seguito dell’insorgenza del danno alla salute.

Qualora dovesse risultare che l’assicurato possa mettere a maggior frutto la sua residua capacità lucrativa in altre attività adeguate leggere, ritenute medicalmente esigibili all’80%, l’amministrazione dovrà procedere alla determinazione di un’eventuale incapacità al guadagno, considerando a tale uopo, quale reddito da valido il provento che l’interessato avrebbe potuto conseguire, senza il danno alla salute, quale traduttore indipendente (cfr. consid. 2.10.1). In merito alla determinazione di tale reddito effettuata dall’amministrazione grazie alle informazioni ricevute dalla Cancelleria svizzera di __________ (cfr. rapporto 15.1.2002 della consulente, doc. AI _), ammissibile nella misura in cui non è possibile accertare concretamente tale reddito, occorre tuttavia precisare che come questo accertamento si basa unicamente sulla semplice trascrizione di una conversazione telefonica avuta con la suddetta cancelleria, “in cui si precisava sia il numero delle pagine di traduzione che si è tenuti ad eseguire giornalmente, sia la tariffa a pagina. Il salario annuo è stato poi calcolato considerando il numero di giorni lavorativi nel Canton  Ticino (220)” (cfr. osservazioni UAI 28 aprile 2003 in VIII), indagine”. Non c’è dubbio che “ la stima di un reddito che un assicurato potrebbe conseguire esercitano una professione a titolo indipendente è compito notoriamente arduo, che forzatamente non conduce a risultati inequivocabili “ (cfr. osservazioni 5 giugno 2003 dell’UAI, XIV). Ciononostante occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, di regola, le informazioni relative alla fattispecie giuridicamente rilevanti vengono ammesse come mezzi di prova se sono state domandate e fornite in forma scritta (cfr. DTF 117 V 285 consid. 4c). Nel caso che ci occupa, da una parte, contrariamente a quanto indicato nel già citato rapporto 15 gennaio 2002 della consulente, agli atti non vi è alcuna nota telefonica della menzionata conversazione con la Cancelleria svizzera, dall’altra, considerato che tale accertamento riveste un’importanza rilevante, l’amministrazione avrebbe dovuto scegliere almeno la via scritta per raccogliere i dati necessari.

Da ultimo, a mente del TCA, non necessario è l’espletamento di un perizia medica, ritenuto come la valutazione del SAM sia completa ed approfondita (sull’apprezzamento anticipato delle prove; cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e rinvii).

  In tal senso il gravame merita l’accoglimento e la decisione contestata va di conseguenza annullata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § La decisione 25 luglio 2002 è annullata.

                                 2.-   Gli atti sono rinviati all’UAI affinché proceda agli accertamenti di cui al consid. 2.10.2 e renda una nuova decisione.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’amministrazione verserà all’assicurato fr. 1'500.— di ripetibili (IVA inclusa)

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

32.2002.102 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.09.2003 32.2002.102 — Swissrulings