RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2001.00070 RG/sc
Lugano 15 novembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 24 agosto 2001 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 21 giugno 2001 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Dal settembre 1977 __________, classe 1944, ha beneficiato di una rendita intera AI per un grado d'invalidità del 100%, in seguito ridotta a mezza rendita per un grado d'invalidità del 50% con effetto dal 1. gennaio 1979 (doc. AI _). Il diritto alla mezza rendita è stato quindi confermato in occasione delle successive procedure di revisione, da ultimo con decisione amministrativa 25 luglio 1994 (AI _) .
1.2. In esito all'ultima procedura di revisione avviata nel dicembre 1999 su richiesta dell'assicurato, l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI), sulla base di nuovi accertamenti medici, per decisione 24 agosto 2001 ha confermato il diritto ad una mezza rendita motivando:
" Giusta l'articolo 28 della legge federale sul l'assicurazione per l'invalidità (LAI), l'assicurato ha diritto ad una rendita se è invalido al 40 per cento almeno. La rendita è scaglionata come segue, secondo il grado d'invalidità.
Grado d'invalidità
Diritto alla rendita in frazioni di una rendita intera
40 per cento almeno
un quarto
50 per cento almeno
una mezza
66 2/3 per cento almeno
rendita intera
Nei casi rigorosi, un'invalidità del 40 per cento almeno apre il diritto ad una mezza rendita.
Le rendite corrispondenti ad un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento sono versate solo agli assicurati che hanno il loro domicilio e la loro residenza abituale in Svizzera. Questa condizione deve pure essere assolta per i parenti prossimi per i quali una prestazione è richiesta.
Per la valutazione dell'invalidità, il reddito del lavoro che l'invalido potrebbe ottenere esercitando l'attività che si può ragionevolmente attendere da lui, dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione e tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è comparato al reddito che avrebbe potuto ottenere se non fosse stato invalido.
La perdita di guadagno che ne deriva determina il grado d'invalidità in per cento.
Tuttavia, è senza influenza, per la valutazione del grado d'invalidità, che un'attività ragionevolmente esigibile sia effettivamente esercitata o meno.
L'assicurato, beneficiario di una mezza rendita d'invalidità dal 1979, ha inoltrato una richiesta di aumento del grado d'invalidità il 13 dicembre 1999. Prima dell'insorgenza del danno alla salute, l'assicurato era attivo quale operaio non qualificato. Dopo i dovuti accertamenti, si conclude che l'assicurato è ritenuto abile al lavoro in attività leggere e adeguate, che non richiedono una formazione specifica, in misura di almeno il 40%. Visto quanto precede, si mantiene il versamento della mezza rendita, con un grado d'invalidità del 60%.
Le osservazioni ed i rapporti medici inoltrati dal rappresentante legale il 31 maggio 2001, attentamente valutati, non permettono di modificare la nostra decisione." (Doc. AI _)
1.3. Contro la decisione dell'UAI è tempestivamente insorto l'assicurato, rappresentato dallo studio legale __________, postulando il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità. Con il gravame viene fatto in particolare valere:
" (…)
3.1. La decisione 21 giugno 2001 dell'Ufficio invalidità del Cantone Ticino (cfr. doc. _), deve essere annullata, in quanto il Signor __________ non può affatto essere ritenuto abile al lavoro in attività leggere ed adeguate in misura di almeno il 40%.
Infatti, il dottor __________ nella sua lettera del 4 gennaio 2000 (cfr. doc. _), ha affermato che la situazione clinica del Signor __________ durante gli ultimi due anni, nonostante diversi periodi di fisioterapia presso la clinica __________, è peggiorata considerevolmente, ciò che impedisce di fatto al Signor __________ di eseguire anche i lavori più leggeri, visto e considerato come esso si deve fermare a causa dei forti dolori dopo soltanto 30 minuti di attività.
Il Dottor __________ ha poi confermato che il ricorrente ha un'inabilità lavorativa pari al 100% a ‑partire dal 1997, come si può ben notare dalla pagina 3 del rapporto 14 giugno 2000 del Centro di riabilitazione di __________ (cfr. doc. _).
Mi preme inoltre far rilevare a questo lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni, come il Signor __________ si sia sottoposto durante l'ultimo anno ad altre tre operazioni presso la clinica __________ (cfr. la documentazione del Dottor __________ di cui al doc. _), ad ulteriore testimonianza del vistoso peggioramento clinico subito dal ricorrente in questo ultimo periodo.
Infine, la lettera 23 luglio 2001 del Dottor __________ (cfr. doc. _) dimostra inequivocabilmente come il Signor _________ abbia diritto ad una rendita AI intera.
Infatti, il dottor __________ ha accertato come il Signor __________, "almeno dal maggio 2000, risulta inabile al lavoro al 100% a causa di una sindrome lombospondilogena cronica recidivante, discopatia con st.d. erniectomia L5-S1 ('77), st.d. spondilodesi anteriore L5‑S1 (77) e sindrome cervicale su cervicartrosi con dolori cronici invalidanti.
Il paziente soffre inoltre di un diabete mellito tipo II non insulinodipendente, una sindrome ansioso‑depressiva ed uno st.d. prostatectomia trans‑uretrale in aprile '00 con in seguito diversi interventi urologici per calcificazioni nella loggia prostatica.
Considerando soprattutto i dolori cronici recidivanti ed i deficit funzionali alla colonna cervicale e lombosacrale, ritengo il Signor __________ al 100% inabile al lavoro con la prognosi di un lento peggioramento anche nel futuro."
3.2. Di conseguenza, poiché la documentazione medica sopradescritta comprova in maniera inequivocabile l'oggettivo peggioramento dello stato clinico del Signor __________, con conseguente e determinante diminuzione della sua capacità di guadagno (in effetti il Signor __________ ha un'inabilità lavorativa pari al 100%), si deve giocoforza concludere che il Signor __________ ha diritto ad una rendita AI intera, in quanto il suo grado di invalidità è pari al 100%, e pertanto di gran lunga superiore al 66,6% necessario per ottenere l'intera rendita AI.
Bisogna inoltre far notare a questo lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni, che per il Signor __________ è praticamente impossibile se non addirittura utopico, trovare un datore di lavoro disposto ad assumerlo per svolgere qualsiasi tipo di attività lavorativa, poiché la sua scheda clinica rileva che esso è completamente inabile al lavoro con un grado pari al 100%.
In passato, il Signor __________ ha provato generosamente più volte a contattare diverse ditte, senza però mai ottenere evidentemente una risposta affermativa, anche perché la sua non più giovane età (57 anni!) e la sua formazione professionale (operaio non qualificato), non lo favoriscono di certo nella ricerca di un posto di lavoro.
3.3. In conclusione, si chiede pertanto a questo lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni di annullare la decisione 21 giugno 2001 dell'Ufficio invalidità del Canton Ticino (cfr. doc. _), e di concedere al Signor __________ una rendita AI intera, visto e considerato come la sua situazione personale di salute sia peggiorata in modo sostanziale e decisivo negli ultimi anni, tanto da renderlo inabile al 100% per qualsiasi genere di attività lavorativa.
(Prove: da doc. _ a doc. _, testi, perizia, richiamo e edizione doc.)." (Doc. _)
1.4. Con risposta di causa 4 ottobre 2001 l’UAI ha proposto di respingere l'impugnativa osservando:
" (…)
L'assicurato, causa in particolare la persistenza di problematiche cervicali e lombovertebrali, beneficia da anni di una mezza rendita di invalidità, essendogli stato riconosciuto un grado di invalidità pari al 50%.
Nel dicembre del 1999 l'interessato ha postulato un aumento della rendita, asserendo che nel frattempo le proprie condizioni di salute avrebbero subito un peggioramento. L'UAI ha respinto la richiesta, stabilendo che l'inabilità non raggiunge il grado minimo che accorda il diritto ad una rendita intera.
Prontamente insorto, l'assicurato ribadisce la propria richiesta, producendo a sostegno alcuni certificati medici.
La controversia verte unicamente sulla valutazione medica.
Per quanto attiene al periodo successivo alla domanda, agli atti risultano i certificati di due medici: il curante dott. __________ (certif. 4.1.2000, doc. n. _ inc. AI), ed il dottor __________, specialista in neurochirurgia (certif. 27.3.2000, doc. n. _ inc. AI).
Il primo ha attestato un peggioramento delle condizioni fisiche del paziente, senza quantificare però le conseguenze a livello di capacità lavorativa.
Il dottor __________, confermando che peggioramento v'è stato, specifica però che lo stesso è da considerarsi modico, concludendo ad una capacità lavorativa del 40% in attività idonee.
In merito ai certificati medici prodotti con l'allegato ricorsuale, si sottolinea innanzitutto che il certificato del dottor __________ prodotto sub doc. E è già stato considerato in ambito istruttorio.
Gli altri rapporti ‑ a mente dello scrivente Ufficio, nonché del medico dello stesso, dottor __________ ‑ non sono atti a sovvertire il giudizio espresso, non essendo in sostanza provata l'esistenza di patologie invalidanti diverse o più gravi di quelle già considerate.
Per i dettagli rimandiamo comunque alla nota del dottor __________, in annesso.
Infine, considerato come in concreto non è stato possibile stabilire esattamente quanto l'assicurato avrebbe potuto guadagnare oggi senza il danno alla salute, e considerato altresì che prima dell'insorgere dell'invalidità lo stesso era comunque attivo in qualità di operaio non qualificato, attività questa ancor oggi proponibile seppur in misura limitata, il grado di invalidità è stato eccezionalmente determinato riprendendo il grado di inabilità medico‑teorica." (Doc. _)
1.5. Prendendo posizione sul parere medico prodotto dall'UAI con la risposta di causa, con osservazioni 26 ottobre 2001, producendo a sua volta della documentazione medica, l'insorgente ha precisato:
" (…)
Si contesta nel modo più assoluto che la richiesta di aumento della rendita Al dal 50% al 100% sia stata corredata da rapporti medici che attestano una situazione di stazionarietà da parte del Signor __________, come erroneamente sostenuto dal Dr. __________.
Infatti, la documentazione che il Signor __________ ha prodotto con ricorso 24 agosto 2001 a questo lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni testimonia inequivocabilmente come la situazione clinica del Signor __________ sia peggiorata considerevolmente ed in modo decisivo negli ultimi anni, tanto da renderlo inabile al lavoro al 100%. Pertanto la concessione di una rendita Al intera al Signor __________ è ampiamente giustificata.
Per quanto riguarda i disturbi dell'apparato urogenitale (prostata), non è assolutamente vero che le possibilità funzionali e professionali del Signor __________ non sono limitate a causa di questi problemi, come erroneamente sostenuto dal Dr. __________.
Bisogna sottolineare a questo lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni come il Signor __________ si sia sottoposto durante l'ultimo anno a tre operazioni alla prostata presso la clinica __________, ad ulteriore conferma del palese e vistoso peggioramento clinico subito dal ricorrente in quest'ultimo periodo, ciò che impedisce di fatto al Signor __________ di eseguire anche i lavori più leggeri.
Inoltre, non corrisponde al vero che il trasferimento del Signor __________ da __________ a __________ abbia provocato una difficoltà supplementare a quest'ultimo nel reperire un'attività lavorativa, come affermato erroneamente dal Dr. __________ nelle sue annotazioni 18 settembre 2001.
In effetti, per il Signor __________ è praticamente impossibile se non addirittura utopico, trovare un datore di lavoro disposto ad assumerlo per svolgere qualsiasi tipo di attività lavorativa, poiché la sua scheda clinica rileva che esso è completamente inabile al lavoro con un grado pari al 100%.
Quindi non è tanto il cambiamento di domicilio del Signor __________, bensì il suo stato di salute descritto sopra, che non consente a quest'ultimo di eseguire alcun genere di attività lavorativa.
In passato, il Signor __________ ha provato generosamente più volte a contattare diverse ditte sia a __________ sia a __________, senza però mai ottenere evidentemente una risposta affermativa, anche perché la sua non più giovane età (57 anni!) e la sua formazione professionale (operaio non qualificato), non lo favoriscono di certo nella ricerca di un posto di lavoro." (Doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se siano nella fattispecie adempiute le premesse giustificanti una revisione della mezza rendita d'invalidità assegnata a __________.
Con l'atto impugnato l'UAI ha infatti confermato il diritto ad una mezza rendita AI per un grado d'incapacità al guadagno del 65%.
L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
· un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
· la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (cfr. art. 41 LAI).
La revisione avviene d'ufficio o su domanda (cfr. art. 87 cpv. 1 OAI).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).
2.4. Anche ai fini della revisione del grado di invalidità fa stato l'art. 4 LAI, secondo il quale per invalidità si intende l'incapacità di guadagno cagionata da un danno alla salute (consid. 2.1).
Perciò, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione secondo l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede l'assegnazione di un quarto di rendita se il grado d'invalidità è di almeno il 40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.
In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 109 V 262; 105 V 30; Valterio, op. Cit. P. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 258).
2.5. Nella fattispecie in esame, sulla scorta delle valutazioni mediche del dott. __________, secondo cui l'assicurato - il cui stato di salute risulta essere peggiorato rispetto al 1997 - presenta una capacità lavorativa in attività leggere pari almeno al 40% (doc. AI _), ha stabilito un tasso d'invalidità del 60% e consequenzialmente confermato il diritto all'erogazione di una mezza rendita, sinora riconosciuta per un grado d'invalidità del 50%.
Col gravame l'insorgente contesta la valutazione medica posta alla base dell'atto impugnato, adducendo sostanzialmente di essere inabile al lavoro in misura completa in qualsiasi attività professionale, quindi anche in attività di tipo leggero.
In casu la questione a sapere se __________ presenta una capacità lavorativa in attività leggere inferiore al 40% rispettivamente se egli, come sostenuto nel gravame, sia da ritenere completamente inabile anche in siffatte attività, può rimanere indecisa, all'assicurato dovendo infatti in ogni caso essere riconosciuto il diritto ad una rendita intera per i motivi appresso esposti.
2.6. Come visto, secondo l'art. 28 cpv. LAI, applicabile anche in caso di revisione della rendita
" l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti di integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato di lavoro, e il reddito del lavoro ch'egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido."
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Essi devono inoltre fondarsi su medesimi criteri di valutazione, i fattori estranei all'invalidità oppure il mercato del lavoro determinante devono essere considerati in entrambi i redditi oppure tralasciati in entrambi (E. Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997, p. 57).
Ai fini del calcolo dell'invalidità, secondo legge e giurisprudenza, dev’essere tenuto conto del reddito ipotetico che l’assicurato potrebbe conseguire considerando il danno alla salute di cui soffre e quello che avrebbe potuto conseguire se il danno non fosse subentrato (cfr. consid. 2.3).
2.6.1. Per quanto riguarda, in specie, il calcolo del reddito da valido occorre quindi prendere in considerazioni i reddito che l'assicurato avrebbe potuto verosimilmente conseguire senza il danno alla salute.
A tale riguardo, dagli atti all'inserto emerge che in occasione della procedura di revisione conclusasi con sentenza 16 gennaio 1992 della AHV Rekurskommission des Kantons Zürich, è stato accertato, sulla base degli accertamenti esperiti dall'amministrazione zurighese, che il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità ammontava, nel 1989, a fr. 3000.- mensili, mentre nel 1978 esso ammontava a fr. 2000 mensili (cfr. inc. AI).
Ora, tenuto conto, conformemente a quanto deciso dal TFA nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75, consid. 3a, dell'adeguamento all'indice dei salari nominali dal 1990 al 2000 (cfr. La Vie économique, 11/2001, p. 85, tabella B10.3), il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità ammonta, nel 2000, a fr. 47'904 (39'000 x 1856 : 1511).
2.6.2. Per quanto riguarda invece la determinazione del reddito da invalido, nella specie quello conseguibile in attività di tipo leggero, va ricordato che per quanto riguarda i salari applicati nel Canton Ticino, con sentenza 13 luglio 1995, confermata dal TFA (cfr. SVR 1996, UV Nr. 55 pag. 183; RAMI 1998 pag. 223) questo Tribunale utilizzando dati salariali concreti ed analizzando approfonditamente la giurisprudenza federale in materia aveva stabilito che in attività leggere non qualificate, svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato, il reddito annuo per la manodopera maschile ammonta:
per il 1992 fr. 34'000.-per il 1993 fr. 34'500.-per il 1994 fr. 35'000.-per il 1995 fr. 35'000.--
L'importo di fr. 35'000.-- era quindi stato confermato anche per gli anni 1996 a 2000 (STCA 27 agosto 1996 in re J.M.; (STCA 18.3.1998 in re Y.O. c. H.; STCA 19.6.1998 in re E. M.; STCA 28.1.2000 in re B.C).
I parametri utilizzati dal TCA sono stati approvati dal TFA, ad esempio nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 pag. 223 seg. e in quella pubblicata in SVR 1998 UV N° 6.
In seguito, il TFA ha esplicitamente affermato che i redditi così determinati dal TCA "... dovrebbero essere fedefacenti anche nel campo dell'assicurazione invalidità..." (stfa 30.6.1998 in re S.S.c.H. non pubbl.; cfr. STCA del 18 maggio 1999 in re B.K).
Nel 1995 per le donne il reddito era invece di fr. 24’500.--.
Tuttavia, la giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata oggetto di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni.
In una sentenza del 30 giugno 2000 nella causa V.B. (I 411/98), riprendendo in sintesi quanto stabilito con sentenza 9 maggio 2000 nella causa A, ora pubblicata in DTF 126 V 75 e segg., l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle conclusioni del suo esame:
" 2.‑ Come il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di affermare a più riprese, la nozione di invalidità nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità coincide di massima con quella ritenuta in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. In ambedue i campi costituisce la limitazione, addebitabile ad un danno alla salute assicurato, della capacità di guadagno permanente o di lunga durata sul mercato del lavoro equilibrato entrante in linea di conto per l'assicurato (119 V 470 consid. 2b, 116 V 249 consid. 1b).
L'uniformità della nozione d'invalidità conduce di principio a fissare, per un medesimo pregiudizio alla salute, un uguale tasso d'invalidità (DTF 119 V 470 consid. 2b). Ai sensi della giurisprudenza, gli organi dell'assicurazione per l'invalidità non sono comunque vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (DTF 112 V 175 consid. 2a; VSI 1998 pag. 174 consid. 4a).
3.‑ a) Nell'evenienza concreta l'assicurato, contitolare a D. di un garage, dove lui stesso lavora in qualità di meccanico d'auto, percepisce, dal 1° gennaio 1994, una rendita d'invalidità del 15% da parte dell'INSAI, per i postumi dell'incidente stradale del 29 agosto 1990. Tale prestazione è rimasta invariata anche dopo una ricaduta notificata nel febbraio 1996.
Ora, dagli atti contenuti nell'inserto della causa non risulta che l'INSAI abbia fatto capo, per determinare il tasso d'invalidità, ad un paragone dei redditi. In base ai principi suesposti, la graduazione operata dal medesimo Istituto non era pertanto vincolante per l'ufficio ricorrente. Quest'ultimo, comunque, l'ha ripresa senza eseguire i necessari accertamenti economici impostigli dall'art. 28 cpv. 2 LAI.
b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla pubblicazione.
4.‑ In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato. Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo, possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti dalle statistiche salariali.
La questione di sapere se e in quale misura i salari medi fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo, come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito di lavoro.
Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare ‑ percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata dall'amministrazione ‑, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione.
5.‑ Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.
In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai provvedimenti professionali in lite."
Con sentenza 4 settembre 2000 in re. N. R. (32.1999.113) questa Corte, tenuto conto per la prima volta del cambiamento di prassi decretato dal TFA, ha quindi precisato che conformemente ai dati statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica in "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998" il salario ipotetico conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al 25% (cfr. DTF 124 V 323: Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, sentenza del 9 maggio 2000 nella causa A., I 482/99), riportato su 41,9 ore ammonterebbe a fr. 45'390.-nel settore privato (rispettivamente fr. 47'929.-- nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr. 33'587.-- (rispettivamente fr. 33'725.--) per le donne.
2.7. In casu, pur considerando una capacità lavorativa in attività leggere pari al 40%, tenendo conto di una riduzione del 25% - corrispondente al tasso di riduzione ammesso dal consulente in integrazione professionale dell'AI nella suo rapporto 8 maggio 2001 (doc. AI _), la cui valutazione non è nella specie suscettibile di essere messa in discussione da parte di questo TCA non essendo ravvisabili validi motivi che ne giustifichino la disattenzione (cfr. STFA non pubblicata del 30 giugno 2000 in re B p. 5; DTF 126 V 75) - applicata al salario stabilito in base alle citate tabelle sulla struttura dei salari (ISS) per siffatte attività nel settore privato nel 1998 (45'390), considerata un'indicizzazione al 2000 (cfr. La Vie économique, cit., tabella B.10.3), in concreto il reddito da invalido computabile ammonta a fr. 13'795 (45'390 x 1856 : 1832 x 40% x 75%).
Di conseguenza, ritenuto un reddito da valido di fr. 47'904, il tasso d'invalidità emergente dal raffronto di tale reddito con quello da invalido pari a fr. 13'795 é pari al 71,2%. Questo senza considerare probabili adeguamenti che comporterebbero un aumento dei due redditi di riferimento per l'anno 2001 (anno in cui è stata emanata la decisione amministrativa e a cui è da riferire l'ammontare dei redditi ai fini del calcolo dell'invalidità ((cfr. RCC 1991 pag. 332, RCC 1989 pag. 123, RCC 180 pag. 320), adeguamenti che verosimilmente non apporterebbero una determinante modifica del grado d’invalidità.
Per quanto riguarda la decorrenza del diritto ad una rendita intera, sulla base degli atti medici all'inserto, occorre rilevare che il peggioramento delle condizioni di salute giustificante l'esigibilità, nella misura del 40%, di attività leggere adeguate, può verosimilmente essere fatto risalire a fine marzo 2000, momento in cui risulta essere stato per la prima volta accertato, in maniera convincente e motivata, un aggravamento della situazione clinica rispetto al 1997 (cfr. i rapporti 27 marzo 2000 del dott. ___________ e 23 ottobre 200 del dott. __________, cfr. pure il certificato 23 luglio 2001 del dott. __________ che attesta un aumento dell'incapacità al lavoro a far tempo "almeno da maggio 00") e nel quale, come visto, l'incapacità al guadagno dell'assicurato era almeno del 662/3.
Per il che a __________ deve essere riconosciuto il diritto all'erogazione di una rendita intera d'invalidità a far tempo dal 1. luglio 2000 (cfr. art. 88a cpv. 2 e 88bis cpv. 1 lett. a OAI).
Visto l'esito del ricorso l'assicurato ha diritto al versamento di fr. 1'500.-- per spese ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ __________ ha diritto ad una rendita intera d'invalidità dal 1° luglio 2000.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'UAI verserà a __________ fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti