RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2001.00069 BS
Lugano 16 novembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 21 maggio 2001 interposto da
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 24 aprile 2001 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 14 agosto 2001 della parte convenuta che propone la reiezione del gravame;
vista la lettera 29 ottobre 2001 della Cassa cantonale di compensazione che ha dato seguito all’accertamento richiesto dal TCA (doc. _) in merito al termine di perenzione ex art. 47 cpv. 2 LAVS, applicabile in virtù del rinvio dell’art. 49 LAI;
ritenuto che con scritto 12 novembre 2001 il rappresentante del ricorrente ha comunicato:
“(…) richiamata la mia lettera dello scorso 13 settembre, l’insorgente comunica di ritirare il ricorso. Egli si permette comunque di segnalare a questo lodevole Tribunale il risparmio di tempo e di risorse a beneficio di tutti quanti, se l’Istituto delle assicurazioni sociali avesse a suo tempo ottemperato al proprio dovere d’informarlo e di sentirlo prima di intimargli una decisione a suo detrimento, oppure se avesse almeno in seguito fornito la documentazione sopra citata già in sede di risposta, allorquando il tema della perenzione era già noto. (…)” (doc. _).
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli:
2. non si prelevano né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi