RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2001.00052 cs/sc
Lugano 31 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Christian Steffen
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 giugno 2001 di
__________,
contro
le decisioni del 25 maggio 2001 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Con una decisione del 25 maggio 2001 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha posto __________, classe 1943, al beneficio di una rendita intera d'invalidità di fr. 1'592 con effetto dal 1.1.1999 fino al 30.9.1999, e una rendita completiva per la moglie di fr. 478.
La prestazione è stata calcolata sulla base di un reddito annuo medio determinante di fr. 41'004 e una durata di contribuzione di 35 anni, corrispondente alla scala di rendite 44.
Con un'altra decisione del 25 maggio 2001 l'UAI ha assegnato all'assicurato una rendita semplice d'invalidità di fr. 1'624 dal 1° ottobre 1999 (fr. 1'664 dal 1.1.2001). Il calcolo è stato effettuato in base ad un reddito annuo medio determinante di fr. 44'496 ed alla scala di rendite 44 (periodo di contribuzione di 35 anni).
1.2. Contro le predette decisioni è tempestivamente insorto l'assicurato rilevando quanto segue:
" (…)
Sono costretto con questa Decisione a vivere sotto la soglia della povertà elemosinando da un ufficio all'altro, visto che mi è stata riconosciuta un'invalidità per malattia (100%) e non una rendita per anzianità.
Avendo avuto negli ultimi anni uno stipendio effettivo di Fr. 5'500.-- mensili e ora con questa Decisione mi trovo una rendita di Fr. 1'624.-- mensili, non auguro a nessuno una decisione simile vivendo in questo Paese, altrimenti saremmo costretti ad arrivare al penultimo stadio." (Doc. _)
1.3. Con risposta del 19 luglio 2001 la Cassa propone di respingere il gravame e osserva in particolare:
" Con le contestate decisioni l'ufficio Al ha riconosciuto all'assicurato una rendita semplice d'invalidità di fr. 1'592.‑ mensili più una rendita completiva per la moglie di fr. 478.‑ mensili per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 30 settembre 1999.
Dopo il divorzio passato in giudicato il 21 settembre 1999, la rendita mensile si è modificata in fr. 1'624.-, mensili per il 1999/2000 e fr. 1'664.‑ mensili dal 1° gennaio 2001.
Contro queste decisioni è stato interposto il ricorso 20 giugno 2001, mediante il quale il ricorrente ritiene insufficiente l'importo assegnatogli quale rendita d'invalidità.
Il ricorso non è accoglibile.
(…)
Nel caso specifico, l'ufficio ha proceduto ad un primo calcolo della rendita (beneficiario sposato) sulla base degli anni di contribuzione dell'assicurato registrati sul suo conto individuale personale per il periodo 1° gennaio 1964 ‑ 31 dicembre 1998. Risulta pertanto un periodo contributivo di 35 anni (33 anni da attività lucrativa e 2 anni da attività lucrativa in gioventù) come gli assicurati della sua classe d'età; ciò consente di applicare la scala massima ossia la 44 e di riconoscere al Signor __________ una rendita d'invalidità di fr. 1'592.‑ mensili e una rendita completiva per la moglie di fr. 478.‑ dal 1° gennaio 1999 al 30 settembre 1999.
Un secondo calcolo si è poi reso necessario a far tempo dal 1° ottobre 1999 (beneficiario divorziato), calcolo quest'ultimo effettuato considerando la ripartizione dei redditi per il periodo di matrimonio e l'assegnazione di bonifici transitori come previsto dalla legge. Ritenuta acquisita la scala massima delle rendite, ossia la 44, la differenza dal calcolo precedente è data dal reddito annuo medio che risulta essere di fr. 44'496.‑ per una rendita mensile di diritto di fr. 1'624.‑ dal 1° ottobre 1999 aumentata poi a fr. 1'664.‑ a far tempo dal 1° gennaio 2001.
La verifica del calcolo ha potuto stabilire l'esattezza degli importi assegnati quale rendita ordinaria semplice d'invalidità.
Qualora l'assicurato si trovasse in condizioni economiche disagiate ha la possibilità di chiedere una prestazione complementare allestendo il formulario di richiesta reperibile presso l'agenzia AVS del comune di domicilio." (Doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. A norma dell'art. 28 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è invalido almeno al 66 2/3 per cento, a una mezza rendita se è invalido almeno al 50 per cento o a un quarto di rendita se è invalido almeno al 40 per cento; nei casi economicamente rigorosi l'assicurato, conformemente all'art. 28 cpv. 1bis LAI, ha diritto a una mezza rendita se è invalido almeno nella misura del 40 per cento.
Il diritto alla rendita secondo l’art. 28 LAI nasce al più presto nel momento in cui l’assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% oppure è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI).
2.3. Secondo l’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla rendita, che quando l’invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi AVS per almeno un anno. Per quanto riguarda il calcolo delle rendite d’invalidità l’art. 36 cpv. 2 LAI prevede che sono applicabili per analogia le norme dell’AVS, riservate alcune norme specifiche della LAI. Se l'assicurato non ha ancora compiuto quarantacinque anni quando diventa invalido, il reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato di un supplemento percentuale. Tale supplemento è fissato dal Consiglio federale secondo l'età dell'assicurato al momento dell'insorgenza dell'invalidità (art. 36 cpv. 3 LAI). Infine, se un assicurato con una durata intera di contribuzione non ha ancora compiuto i 25 anni al momento dell'insorgenza dell'invalidità, la sua rendita d'invalidità e le eventuali rendite completive ammontano ad almeno il 133 1/3 per cento dell'importo minimo della corrispondente rendita completa (art. 37 cpv. 2 LAI).
2.4. A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).
Il calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:
- una persona ha pagato i contributi (lett. a);
- il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato
almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);
- possono essere computati accrediti per compiti educativi o
d’assistenza (lett. c).
Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).
Esso si compone:
- dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
- degli accrediti per compiti educativi (lett. b);
- degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il reddito annuo medio è dunque determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.
2.5. Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:
entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
- una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia
(lett. b);
- il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:
- tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
- i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati
all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).
Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR)) e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).
Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).
L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
2.6. In concreto l'insorgente è stato posto al beneficio di una prestazione assicurativa AI con effetto dal 1° gennaio 1999. In seguito al divorzio, la cui decisione è cresciuta in giudicato nel settembre 1999, la prestazione è stata ricalcolata per il periodo successivo al 1° ottobre 1999.
L'assicurato contesta l'ammontare delle rendite stabilite con le decisioni impugnate, facendo valere in particolare che il suo ultimo stipendio ammontava a fr. 5'500 mensili (doc. _).
Va qui preliminarmente rammentato che l'importo della prestazione dipende dal periodo di contribuzione e dal reddito annuo medio dell'assicurato (cfr. consid. 2.4. e art. 29 bis cpv. 1 LAVS). Il reddito conseguito precedentemente non corrisponde quindi necessariamente all'ammontare della prestazione assicurativa.
Giova inoltre sottolineare che in concreto è necessario procedere a due calcoli distinti.
Dapprima va calcolata la rendita cui ha diritto l'insorgente dal 1.1.1999 al 30.9.1999, sulla base del suo periodo di contribuzione e del suo reddito annuo medio.
Successivamente, per la prestazione dovuta dal 1° ottobre 1999, la rendita di __________ va invece fissata tenendo conto della ripartizione dei redditi conseguiti nel corso del matrimonio (art. 29 quinquies cpv. 3 lett. c LAVS) e degli accrediti transitori per le persone divorziate nate prima del 1° gennaio 1953 (lett. c cpv. 2 disp. trans. della 10.a revisione dell'AVS).
2.6.1. Periodo di contribuzione (rendita precedente il divorzio)
Come visto (consid. 2.4), per determinare gli anni interi di contribuzione di una persona occorre basarsi sulla durata di contribuzione che essa ha compiuto dal 1° gennaio dell'anno civile successivo al compimento dei 20 anni fino al 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato. Si considera come evento assicurato il compimento dell'età di pensionamento, la data d'inizio dell'invalidità o del decesso (cfr. direttive UFAS sulle rendite marg. 5020). Da rilevare inoltre che giusta l'art. 52c OAVS i periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita.
Nella fattispecie in esame per __________, classe 1943, fa stato il periodo di contribuzione dal 1° gennaio 1964 (anno susseguente il compimento del 20.o anno di età) al 31 dicembre 1998 (anno precedente l'insorgere dell'evento assicurato).
Dall’esame dei conti individuali dell'insorgente, dove sono tra l'altro registrati i redditi da attività lucrativa per i quali sono stati versati i contributi AVS (art. 30ter LAVS e art. 140ss OAVS) risulta che egli presenta un periodo di contribuzione di 35 anni (le lacune sono infatti state colmate con i contributi versati prima del 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni, conformemente all'art. 52 b OAVS).
. In base alle tabelle sulle rendite edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio ex art. 30 bis LAVS, con un simile periodo di contribuzione si ottiene la scala di rendita 44, che è la massima prevista.
2.6.2. Reddito annuo medio (rendita precedente il divorzio)
Occorre ora verificare la determinazione del reddito annuo medio (RAM).
Come già detto (cfr. consid. 2.4), il RAM è composto dalla somma risultante dai redditi da attività lucrativa e, se l'assicurato ha avuto figli, dagli accrediti per compiti di educazione computabili durante il proprio periodo di contribuzione.
Nel caso di specie, la cassa ha sommato tutti i redditi da attività lucrativa iscritti nel conto individuale dell'assicurato relativi al succitato periodo, giungendo così all'importo di fr. 969'560.
Orbene, la somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (cfr. rinvio dell'art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante per la rendita.
Nel caso che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale dell'assicurato è avvenuta nel 1964. Pertanto, dalle citate tavole il fattore di rivalutazione risulta essere l'1.460. L'importo rivalutato va poi diviso per i 35 anni effettivi di contribuzione (969'560 x 1.460 : 35), per un reddito annuo di fr. 40'445, che arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS ammonta a fr. 41'004.--.
Di conseguenza la prestazione a favore di __________, calcolata con l’ausilio delle citate tabelle, sulla base di una scala di rendita 44 ed un RAM di fr. 41'004, ammonta a fr. 1'592.--, con una rendita completiva per la moglie di fr. 478.--, come calcolato dalla cassa.
In queste circostanze la decisione impugnata che fissa la rendita fino al 30 settembre 1999 merita conferma.
2.6.3. Calcolo della rendita successiva al divorzio
Con sentenza, cresciuta in giudicato il 21 settembre 1999, i coniugi __________ hanno divorziato. Di conseguenza, la rendita va ricalcolata, con effetto dal 1° ottobre 1999 sulla base della nuova situazione dell'insorgente (cfr. art. 31 LAVS).
Va anzitutto rilevato che la scala di rendita fissata in precedenza, ossia la 44, vale anche per la prestazione assegnata a far tempo dal 1° ottobre 1999 (cfr. art. 31 LAVS e DR, marg. 5687 segg., in particolare marg. 5689).
Il reddito annuo medio determinante va invece ricalcolato, in base alla ripartizione e attribuzione dei redditi conseguiti nel corso del matrimonio (art. 29 quinquies cpv. 3 lett. c LAVS). Al reddito nuovamente determinato andranno poi aggiunti gli accrediti transitori (lett. c cpv. 2 disp. trans. 10.a revisione dell'AVS).
La Cassa dopo aver proceduto alla ripartizione e attribuzione dei redditi conseguiti nel corso del matrimonio dal 1° gennaio 1967 (anno susseguente il matrimonio, cfr. art. 50 b cpv. 3 OAVS) al 31 dicembre 1998 (anno precedente il divorzio, cfr. art. 50 b cpv. 3 OAVS), è giunta ad un reddito di fr. 815'830.
Come visto, la somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (cfr. rinvio dell'art. 30 cpv. 1 LAVS). In concreto il fattore di rivalutazione risulta essere l'1.460. L'importo rivalutato va poi diviso per i 35 anni effettivi di contribuzione (815'830 x 1.460 : 35), per un reddito annuo di fr. 34'032.
Per calcolare le rendite di vecchiaia e di invalidità delle persone divorziate nate prima del 1° gennaio 1953 si computa inoltre un accredito transitorio se non sono stati computati accrediti per compiti educativi o assistenziali per almeno 16 anni (lett. c cpv. 2 disp. trans. 10.a revisione della LAVS). L'accredito transitorio è pari a mezzo accredito per compiti educativi all'insorgere dell'evento assicurato. Esso può essere computato al massimo per il numero di anni preso in considerazione per la determinazione della scala delle rendite dell'avente diritto. Complessivamente gli accrediti transitori e quelli per compiti educativi non possono mai superare né la durata contributiva determinante per la scala delle rendite né essere considerati per un periodo superiore a 16 anni (marg. 5610 delle direttive UFAS sulle rendite).
In concreto, da quanto precede, è pertanto possibile attribuire al ricorrente 16 accrediti transitori.
Gli accrediti transitori sono da determinare secondo la seguente formula (che corrisponde al conteggio dell’accredito per compiti educativi dell’art. 29 sexies cpv. 2 LAVS, cfr. consid. 2.5):
(rendita di vecchiaia annua minima x 3) x numero anni con acc. trans.
durata di contribuzione computabile
(N. 5612 delle direttive sulle rendite (DR) edite dall’UFAS)
il tutto diviso per due.
In concreto la media degli accrediti transitori ammonta a 8'270 (1005 X 12 X 3 X 16 : 35 : 2).
Ne consegue che il reddito annuo medio della rendita corrisponde a fr. 42'302.-- (34'032 + 8'270) che, arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS, ammonta a fr. 43'416.--.
Di conseguenza la prestazione a favore di __________, calcolata con l’ausilio delle citate tabelle, sulla base di una scala di rendita 44 ed un RAM di fr. 43'416 (44'496 dal 2001), ammonta a fr. 1'624 dal 1.10.1999 al 31.12.2000 e di fr. 1'664 dal 1.1.2001, come calcolato dalla Cassa.
In queste circostanze anche la decisione che fissa l'ammontare della rendita con effetto dal 1.10.1999 merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.7. __________ afferma infine di vivere sotto la soglia della povertà.
Come ricordato dall'UAI nella risposta di causa, se egli dovesse trovarsi in condizioni economiche disagiate, può sempre chiedere - qualora non l'avesse già fatto - l'erogazione di una prestazione complementare.
La domanda dovrà essere formulata su apposito modulo che può essere chiesto all'Agenzia comunale AVS del proprio Comune di domicilio.
La richiesta sarà accolta, mediante separata decisione, impugnabile al TCA, nella misura in cui il reddito determinante risulterà inferiore al limite imposto dalla legge.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti