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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.09.2001 32.2001.45

12 septembre 2001·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,819 mots·~19 min·6

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2001.00045   RG/sc

Lugano 12 settembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 6 giugno 2001 di

__________, 

contro  

la decisione del 9 maggio 2001 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   L'assicurato, nato nel 1963, di professione meccanico d'auto e moto, ha presentato in data 2 agosto 1990 una domanda volta all'ottenimento di una rendita d'invalidità per i postumi di un sinistro della circolazione.

                                         Con decisioni datate 28 agosto 1994 - cresciute incontestate in giudicato all'assicurato è stata accordata una rendita intera d'invalidità dal 1° agosto 1991 al 30 aprile 1992, una mezza rendita d'invalidità dal 1° maggio al 31 ottobre 1992, una rendita intera d'invalidità dal 1° novembre 1992 al 31 maggio 1993 ed una mezza rendita d'invalidità dal 1° giugno al 31 dicembre 1993 (doc. AI _).

                                         Con decisione 2 marzo 1994 l'assicuratore LAINF ha accordato all'assicurato una rendita d'invalidità di grado del 15%, con effetto dal 1° gennaio 1994 nonché un'IMI del 10% (doc. AI _).

                               1.2.   In data 8 gennaio 1997 l'assicurato ha presentato una nuova domanda, volta all'ottenimento di prestazioni di riformazione professionale.

                               1.3.   Per decisione 2 aprile 1997 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto la domanda di prestazioni, la perdita di guadagno dell'assicurato non raggiungendo il 20%.

                               1.4.   Con sentenza 27 luglio 1998 Il TCA ha accolto il gravame interposto dall'assicurato avverso la decisione amministrativa, riconoscendo il diritto a provvedimenti reintegrativi d'ordine professionale.

                                         Con sentenza 30 giugno 2000 il TFA ha accolto il ricorso interposto dall'amministrazione contro la pronunzia cantonale e rinviato la causa all'amministrazione perché statuisse nuovamente sul diritto a provvedimenti professionali dopo aver

                               1.5.   Per decisione 9 maggio 2001 l'UAI ha nuovamente respinto la domanda di prestazioni, motivando:

"  Giusta l'articolo 28 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI), l'assicurato ha diritto ad una rendita se è invalido al 40 per cento almeno. La rendita è scaglionata come segue, secondo il grado d'invalidità.

Grado d'invalidità

Diritto alla rendita in frazioni di una rendita intera

40 per cento almeno

un quarto

50 per cento almeno

una mezza

60 2/3 per cento almeno

rendita intera

Grado d'invalidità 40 per cento almeno 50 per cento almeno 66 2/3 per cento almeno

Diritto alla rendita in frazioni di una rendita intera

un quarto una mezza rendita intera

Nei casi rigorosi, un'invalidità del 40 per cento almeno apre il diritto ad una mezza rendita.

Le rendite corrispondenti ad un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento sono versate solo agli assicurati che hanno il loro domicilio e la loro residenza abituale in Svizzera. Questa condizione deve pure essere assolta per i parenti prossimi per i quali una prestazione è richiesta.

Per la valutazione dell'invalidità, il reddito del lavoro che l'invalido potrebbe ottenere esercitando l'attività che si può ragionevolmente attendere da lui, dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione e tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è comparato al reddito che avrebbe potuto ottenere se non fosse stato invalido.

La perdita di guadagno che ne deriva determina il grado d'invalidità in per cento.

Tuttavia, è senza influenza, per la valutazione del grado d'invalidità, che un'attività ragionevolmente esigibile sia effettivamente esercitata o meno.

In ossequio alla sentenza TFA del 30.06.2000 si è proceduto ai nuovi accertamenti istruttori d'ordine medico‑economico, atti a definire la capacità di guadagno residua dell'assicurato, rispettivamente il diritto a prestazioni Al.

I dati in nostro possesso permettono di attestare che l'interessato, nella sua precedente attività d'aiuto-­meccanico ricavava un salario di circa fr. 45'500.‑- annui (valori 1995, importo calcolato partendo dai dati salariali utilizzati dalla Suva per il calcolo del grado d'incapacità lavorativa conseguente agli infortuni, v. sentenza TCA del 27.07.98).

Questo salario "da indipendente" è molto simile a quello normalmente percepito da un riparatore d'auto con AFC (attestato federale di capacità) e almeno 3 anni d'esperienza (fr. 45'357.‑ = Fr. 3576.‑ x 13, valori 1995: anche se l'assicurato non possiede l'attestato professionale, lo si può considerare come tale).

Il salario di un riparatore d'auto nel 1998 è di fr. 46'449.‑- (secondo contratto collettivo di lavoro).

Ora al richiedente, risultano ancora accessibili molte attività lavorativa che tengono conto delle controindicazioni mediche originate dal danno alla salute (p.es. Agente di sorveglianza __________, aiuto meccanico, Custode, fattorino tuttofare, impiegato Serviceman, magazziniere addetto allo stoccaggio, operaio addetto alle consegne, all'imballaggio, aiuto­magazziniere, impiegato‑venditore, operaio macchinista, addetto alla manutenzione e controllo, ecc 1 salari in questi lavori variano tra i fr. 35'000.‑- e 55000.‑- annui (valori 1999‑2000).

La media, per un lavoro leggero non qualificato (deduzione del 10 %), partendo dai dati UFS (Ufficio federale di statistica), risulta di fr. 40'851.‑- (valori 1998).

Tenuto conto di questi dati la capacità di guadagno residua dell'assicurato è circa dell'88 %." (Doc. AI _)

                               1.6.   Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto l'assicurato tramite il __________, il quale ne ha chiesto l'annullamento e il conseguente riconoscimento del diritto a provvedimenti di reintegrazione professionale. Queste le motivazioni del gravame:

"1.    Con domanda dell'8 gennaio 1997, il ricorrente chiedeva di essere posto al beneficio di misure di reintegrazione professionale. Dopo gli accertamenti di rito, l'intimata giungeva alle conclusioni che non vi erano le premesse per l'erogazione di tali prestazioni e respingeva la domanda con decisione del 2 aprile 1997. Il ricorrente impugnava la decisione avanti co­desta lodevole Corte la quale ammetteva il beneficio di misure professionali. L'intimata, a sua volta, si appellava contro la sentenza di prima istanza. Con giudizio del 30 giugno 2000 la massima corte accoglieva il ricorso e rinviava gli atti all'intimata affinché procedesse al cal­colo di confronto economico che solo permetteva di stabilire se l'assicurato aveva diritto alle prestazioni richieste o meno.

Con la decisione del 9 maggio 2001 presentemente impugnata, l'intimata ha dato seguito al­l'incarico della massima corte. Essa è proceduta al calcolo di confronto economico per de­terminare la perdita di salario imputabile all'invalidità del ricorrente. Per ciò fare ha posto a confronto il salario di automeccanico indipendente di ca. Fr. 45'500.‑ (1995), rispettivamente di riparatore d'auto dipendente di ca. Fr. 45'400.‑ (1995), rispettivamente ca. Fr. 46'500.­(1998), con quello ottenibile in attività industriali leggere di ca. Fr. 46'000.‑ (1998), ridotto del 10 % per tener debitamente conto degli svantaggi legati al cambiamento a lavori non qualificati a ca. Fr. 40'900.‑. La perdita economica risultante di ca. Fr. 5'600.‑ corrisponde al 12 % del salario da valido. Questa percentuale non dà diritto a misure professionali, essendo richiesta una perdita economica di almeno il 20%.

      Prove:  atti dell'intimata, da richiamare d'ufficio; copia decisione impugnata 9.5.2001

2.   Il ricorrente contesta questo calcolo, facendo valere che anche in attività adeguate la sua capacità non è intera e che pertanto la perdita salariale imputabile alla sua invalidità supera il 20 %. A sostegno di questa sua posizione egli si riserva di produrre non appena possibile adeguata documentazione medico‑specialistica. E' pertanto da ammettere un diritto a misure di riqualificazione professionale.

      Prove: relazione medica, segue." (Doc. _)

                               1.7.   Con scritto 26 giugno 2001 il __________ ha comunicato al TCA di aver rinunciato al mandato di rappresentanza (III).

                               1.8.   Nella risposta di causa 16 luglio 2001 l'UAI ha proposto la reiezione del gravame, producendo una valutazione del Consulente in integrazione professionale (CIP) datata 6 luglio 2001 e formulando le seguenti osservazioni:

"  L'assicurato ha inoltrato domanda di avviamento ad altra professione.

L'UAI, stabilendo che l'interessato non raggiungeva un grado di inabilità del 20% (tasso minimo richiesto per poter esser posto a beneficio di provvedimenti d'ordine professionale), ha respinto la domanda.

Con tempestivo ricorso l'assicurato rinnova la propria richiesta, sostenendo che anche in attività adeguate la sua capacità di rendimento non corrisponderebbe al 100%. Ne discende che il grado di inabilità a livello economico risulterebbe sicuramente superiore al 20%.

In merito all'obiezione sollevata dal ricorrente, si sottolinea che la stessa non è suffragata da alcun elemento di prova. In tali circostanze lo scrivente Ufficio può dunque attenersi alle precedenti valutazioni mediche che, seppur non recenti, non sono state sino a questo momento messe in discussione nemmeno dalle autorità giudiziarie che già hanno avuto modo di chinarsi sul caso.

Per quanto attiene alla valutazione economica, si rileva che la stessa è stata innanzitutto valutata con l'ausilio delle schede DPIL. In pratica il consulente in integrazione professionale ha reperito una serie di professioni ritenute esigibili in considerazione delle limitazioni fisiche del paziente, attestate dal medico curante (cf. rapporto dott.  _________ 1. febbraio 2001).

Dalla media salariale scaturisce un reddito ipotetico di fr. 45'000.‑ annui. Considerato un reddito presumibile senza invalidità di fr. 47'216.‑ (dati riferiti al 2000, cf. valut. CIP in annesso), otteniamo un grado di invalidità del 4,7%.

Il reddito ipotetico da invalido è poi stato verificato anche con il metodo ESS. Ammettendo una riduzione del 10% del reddito di riferimento, si è ottenuto un salario ipotetico annuo di fr. 41'301.‑. Procedendo al debito paragone dei redditi, otteniamo in questo caso un grado di inabilità del 12,5%." (Doc. _)

                               1.9.   In data 17 luglio 2001 il giudice delegato ha intimato all'assicurato la risposta di causa fissandogli un termine di 20 giorni per prendere posizione sulla valutazione del CIP. Detto termine è scaduto infruttuosamente.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).

                                         Nel merito

                               2.2.   Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI).

                                         Fra i provvedimenti di ordine professionale concessi agli assicurati sono previsti l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento (art. 18 cpv. 1 LAI).

                                         L'assegnazione dei provvedimenti di riformazione professionale presuppone la capacità di integrazione dell'assicurato; essi devono contribuire a un miglioramento importante della capacità di guadagno o a proteggere la capacità di guadagno parziale da un'ulteriore menomazione (RCC 1992 pag. 338 consid. 1.b.e riferimenti ivi citati; DTF 112 V 399 consid. 1a).

                                         In ogni caso, per poter stabilire se sono dati i presupposti legali per un diritto alla reintegrazione professionale AI, è doveroso prima accertare se l'assicurato, dal profilo medico:

   -  è impedito (e in quale misura) nella professione esercitata finora;

                                     -  sono date altre possibilità di mettere a frutto le proprie residue capacità lavorative e a quali condizioni;

                                     -  e in quale misura si può prevedere un successo reintegra­tivo (STFA 12 novembre 1989 in re A.V., STCA 21 giugno 1990 in re E.L.).

                                         Inoltre l'assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questo la capacità al guadagno può presumibilmente essere conservata o migliorata in misura essenziale. La nuova formazione nella professione esercitata anteriormente è parificata alla formazione in una nuova attività lucrativa (art. 17 LAI).

                                         Di principio non è necessario che l'invalidità abbia raggiunto un grado minimo per ottenere dei provvedimenti di integrazione (Valterio, Droit et pratique de l'AI, pag. 60; Achermann, L'évaluation de l'incapacité de travail et de gain dans les assurances sociales, RCC 1980 pag. 73).

                                         Tuttavia l'AI ammette un diritto alla riformazione professionale solo se l'invalidità comporta una diminuzione permanente della capacità di guadagno dell'assicurato del 20% circa (AHI Praxis 1997, pag. 80 consid. 1; RCC 1984 pag. 95; Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, pag. 137).

                               2.3.   L'insorgente non contesta il reddito da valido di fr. 46'449 riferito al 1998 (rispettivamente di fr. 47'216 per l'anno 2000) ritenuto dall'amministrazione per la determinazione del grado d'invalidità. Egli rimprovera unicamente all'UAI di aver considerato, ai fini del raffronto dei redditi, una piena esigibilità in attività leggere adeguate e di aver di conseguenza stabilito, a torto, un reddito da invalido pari a fr. 40'851 (l'amministrazione ha segnatamente considerato un reddito da invalido variabile tra fr. 35'000 e fr. 55'000, applicando inoltre una riduzione del 10%). Egli, riservandosi di produrre la necessaria documentazione medico-specialistica atta a confermare la non esigibilità di un'attività leggera nella misura ritenuta dall'amministrazione, adduce l'esistenza di un discapito economico superiore al 20%.

                                         Dalla certificazione medica agli atti emerge chiaramente che l'assicurato, a causa del danno alla salute di cui è portatore, presenta dal profilo medico oggettivi impedimenti nello svolgimento della precedente attività (pesante) di meccanico, mentre risulta esigibile in misura completa lo svolgimento di un'attività lavorativa leggera. Con rapporto 20 novembre 1997, infatti, il dott. __________ aveva escluso l'esercizio di un'attività che "richiede frequentemente  posizioni di lavoro assai particolari e talora estreme ed esige talora anche lo spostamento o il trasporto di pesi non indifferenti" evidenziando "una buona possibilità di integrazione in una attività di meccanica non pesante oppure di guida di automezzi. Questo a condizione che non sia collegata con lo scarico o carico di materiale pesante" (cfr. doc. AI _). In seguito il sanitario ha ritenuto idonee dal profilo medico attività quali quelle di meccanica leggera, vendita nel campo della meccanica, magazziniere nel campo della meccanica e benzinaio (cfr. doc. AI _). L'esigibilità di attività leggere emerge del resto anche dall'esame della capacità funzionale residua effettuato dal dott. _________ in data 1. febbraio 2001 nell'ambito degli accertamenti supplementari eseguiti dall'amministrazione (cfr. doc. AI _).

                                         Nessun elemento agli atti consente di ritenere siccome inattendibile o inaffidabile il giudizio circa la completa esigibilità di attività leggere. L'assicurato non ha del resto prodotto alcuna documentazione medica atta a contraddire siffatta valutazione.

                               2.4.   Riguardo alla fissazione del reddito da invalido in attività di tipo leggero, giova ricordare che, per quanto riguarda i salari applicati nel Canton Ticino, questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti ed analizzando approfonditamente la giurisprudenza federale in materia, ha stabilito - con sentenza 13 luglio 1995, confermata dal TFA (cfr. SVR 1996, UV Nr. 55 pag. 183; RAMI 1998 pag. 223) - che in attività leggere e non qualificate, svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato, il reddito annuo per la manodopera maschile ammonta:

                                         per il 1992 fr. 34'000.-per il 1993 fr. 34'500.-per il 1994 fr. 35'000.-per il 1995 fr. 35'000.--

                                         Il TCA ha inoltre escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996, l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re J.M.). Simile aumento è stato escluso anche per il 1997 (STCA 18.3.1998 in re Y.O. c. H.) e per il 1998 (STCA 19.6.1998 in re E. M.) e per il 1999 (STCA 28.1.2000 in re B.C).

                                         I parametri utilizzati dal TCA sono stati in passato approvati dal TFA, ad esempio nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 pag. 223 seg. e in quella pubblicata in SVR 1998 UV N° 6.

                                         In seguito, il TFA ha esplicitamente affermato che i redditi così determinati dal TCA "... dovrebbero essere fedefacenti anche nel campo dell'assicurazione invalidità..." (stfa 30.6.1998 in re S.S.c.H. non pubbl.; cfr. STCA del 18 maggio 1999 in re B.K).

                                         Nel 1995 per le donne il reddito era invece di fr. 24’500.--.

                                         Il TCA ha riconfermato la propria giurisprudenza nelle recenti sentenze 27 ottobre 1999 in re T.S., 15 novembre 1999 in re F.P,  4 gennaio 2000 in re M.K. e 28 gennaio 2000 in re B.C.

                                         Tuttavia, la giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata oggetto di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni.

                                         In una sentenza del 30 giugno 2000 nella causa V.B. (I 411/98), riprendendo in sintesi quanto stabilito con sentenza 9 maggio 2000 nella causa A, ora pubblicata in DTF 126 V 75 e segg., l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle conclusioni del suo esame:

"  2.‑ Come il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di affermare a più riprese, la nozione di invalidità nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità coincide di massima con quella ritenuta in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. In ambedue i campi costituisce la limitazione, addebitabile ad un danno alla salute assicurato, della capacità di guadagno permanente o di lunga durata sul mercato del lavoro equilibrato entrante in linea di conto per l'assicurato (119 V 470 consid. 2b, 116 V 249 consid. 1b).

L'uniformità della nozione d'invalidità conduce di principio a fissare, per un medesimo pregiudizio alla salute, un uguale tasso d'invalidità (DTF 119 V 470 consid. 2b). Ai sensi della giurisprudenza, gli organi dell'assicurazione per l'invalidità non sono comunque vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (DTF 112 V 175 consid. 2a; VSI 1998 pag. 174 consid. 4a).

3.‑ a) Nell'evenienza concreta l'assicurato, contitolare a D. di un garage, dove lui stesso lavora in qualità di meccanico d'auto, percepisce, dal 1° gennaio 1994, una rendita d'invalidità del 15% da parte dell'INSAI, per i postumi dell'incidente stradale del 29 agosto 1990. Tale prestazione è rimasta invariata anche dopo una ricaduta notificata nel febbraio 1996.

Ora, dagli atti contenuti nell'inserto della causa non risulta che l'INSAI abbia fatto capo, per determinare il tasso d'invalidità, ad un paragone dei redditi. In base ai principi suesposti, la graduazione operata dal medesimo Istituto non era pertanto vincolante per l'ufficio ricorrente. Quest'ultimo, comunque, l'ha ripresa senza eseguire i necessari accertamenti economici impostigli dall'art. 28 cpv. 2 LAI.

b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla pubblicazione.

4.‑ In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato. Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo, possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti dalle statistiche salariali.

La questione di sapere se e in quale misura i salari medi fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo, come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito di lavoro.

Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare ‑ percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata dall'amministrazione ‑, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione.

5.‑ Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.

In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai provvedimenti professionali in lite."

                                         Con sentenza 4 settembre 2000 in re. N. R. (32.1999.113) questa Corte, tenuto conto per la prima volta del cambiamento di prassi decretato dal TFA, ha quindi precisato che conformemente ai dati statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica in "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998" il salario ipotetico conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al 25% (cfr. DTF 124 V 323: Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, sentenza del 9 maggio 2000 nella causa A., I 482/99), riportato su 41,9 ore ammonterebbe a fr. 45'390.-- nel settore privato (rispettivamente fr. 47'929.-- nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr. 33'587.-- (rispettivamente fr. 33'725.--) per le donne.

                                         Nella fattispecie in esame, alla luce delle considerazioni che precedono, considerata una piena capacità lavorativa in attività leggere ai sensi della citata giurisprudenza, pur considerando una riduzione (massima) del 10% del salario statistico stabilito per siffatte attività nel settore privato, il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire nel 1998 ammonta a fr. 45'390. Ritenuto per tale anno un reddito da valido - rimasto incontestato - pari a fr. 46'499 (recte: 46'488), corrispondente al reddito concretamente percepito prima dell'insorgenza del danno alla salute e aggiornato al 1998, il tasso d'invalidità emergente dal raffronto dei redditi (12%) non raggiunge il grado necessario per il riconoscimento di provvedimenti di riformazione professionale (cfr. consid. 2.2).

                                         Rilevasi abbondanzialmente che il tasso d'invalidità del 20% non è d'altronde neppure raggiunto nei successivi anni 1999, 2000. il reddito da valido è infatti rimasto invariato nel 1999 ed è pari a fr. 47'047 nel 2000 (cfr. CCL meccanici e riparatori d'automobili 1999, 2000), mentre il reddito da invalido nel 1999 ammonta a fr. 40'918 (45'390 x 1835 : 1832 x 90%), a fr.  41'386 nel 2000 (45'390 x 1856 : 1832 x 90%) (per gli adeguamenti di reddito rispetto al 1998 cfr. La vie économique 9/2001 tabella B.10.3). Anche nel 2001, pur senza considerare alcun adeguamento del reddito da invalido, posto un reddito da valido di fr. 47'944 (cfr. CCL 2001) il tasso d'invalidità è pari al 13.7%.

Sulla scorta di quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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