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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.11.2001 32.2001.39

19 novembre 2001·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,022 mots·~30 min·7

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2001.00039   RG/sc

Lugano 19 novembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 18 maggio 2001 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 14 aprile 2001 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   L'assicurato, nato nel 1960, autista di camion, in data 13 aprile 2000 ha presentato una richiesta tendente all'assegnazione di una rendita d'invalidità, in quanto affetto da stato dopo frattura anca sx, osteosintesi con pseudo-artrosi, colonna lombare con discopatia L5/S1 e protusione discale dorso laterale a dx.

                               1.2.   Esperita l'istruttoria, segnatamente accertamenti medici di cui si dirà - per quanto necessario - nel prosieguo, l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) per decisione 18 maggio 2001  ha respinto la richiesta, motivando:

"  Giusta l'articolo 28 della legge federale sul l'assicurazione per l'invalidità (LAI), l'assicurato ha diritto ad una rendita se è invalido al 40 per cento almeno. La rendita è scaglionata come segue, secondo il grado d'invalidità.

Grado d'invalidità

Diritto alla rendita in frazioni di una rendita intera

40 per cento almeno

un quarto

50 per cento almeno

una mezza

66 2/3 per cento almeno

rendita intera

Nei casi rigorosi, un'invalidità del 40 per cento almeno apre il diritto ad una mezza rendita.

Le rendite corrispondenti ad un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento sono versate solo agli assicurati che hanno il loro domicilio e la loro residenza abituale in Svizzera. Questa condizione deve pure essere assolta per i parenti prossimi per i quali una prestazione è richiesta.

Per la valutazione dell'invalidità, il reddito del lavoro che l'invalido potrebbe ottenere esercitando l'attività che si può ragionevolmente attendere da lui, dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione e tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è comparato al reddito che avrebbe potuto ottenere se non fosse stato invalido.

La perdita di guadagno che ne deriva determina il grado d'invalidità in per cento.

Tuttavia, è senza influenza, per la valutazione del grado d'invalidità, che un'attività ragionevolmente esigibile sia effettivamente esercitata o meno.

Nel presente caso, gli atti dell'incarto indicano che lei risulta cittadino proveniente con la famiglia dalla __________, giunto in Svizzera in data 7 marzo 1995 e da allora senza mai aver svolto alcun genere di attività lucrativa.

Dal profilo dello stato di salute i chiarimenti esperiti mediante la perizia specialistica hanno evidenziato che non sussistono ragioni importanti che possano giustificare un'inabilità lavorativa.

Nello svolgimento di mestieri leggeri e medio leggeri, che non presuppongano l'obbligo di dover portare o sollevare ripetutamente dei pesi superiori ai 15 Kg., delle flessioni o rotazioni lombari frequenti, lei presenta una capacità di lavoro totale.

Si tratta dunque di reperire un posto di lavoro attraverso eventualmente i normali canali di collocamento offerti dalle strutture regionali e cantonali.

Le sue osservazioni inoltrate in data 7 marzo u.s. sono state esaminate dal nostro Servizio medico, il quale comunque non ha ritenuto di modificare il progetto di decisione del 22.02.2001, in quanto non sono stati presentati degli elementi o delle motivazioni che non fossero già stati considerati." (Doc. AI _)

                               1.3.   Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto l'assicurato tramite l'avv. __________, il quale ne postula l'annullamento e, in via principale, chiede il rinvio degli atti all'amministrazione per nuova decisione dopo esperimento di ulteriori accertamenti medici, in via subordinata, il riconoscimento di una mezza rendita AI.

                                         Con il gravame, cui l'insorgente ha allegato della documentazione medica, viene fatto valere:

"  (…)

II. Nei fatti e in diritto

II.1. Incompletezza degli atti medici acquisiti nell'incarto AI

La prima censura riguarda il fatto che la decisione AI qui contestata è stata emessa sulla base di un incarto incompleto per quanto concerne gli accertamenti medici sullo stato di salute del signor __________.

La decisione del 3 aprile 2001 che qui si impugna è basata infatti esclusivamente sulla perizia 30 novembre 2000 fatta esperire dall'Ufficio Assicurazioni Invalidità al Dr. __________. Questa decisione tuttavia misconosce in primo luogo che la citata perizia è soltanto parziale, essendo il Dr. __________ uno specialista in reumatologia ed avendo egli valutato il grado di capacità lavorativa del signor __________ limitatamente alla problematica degenerativa lombo‑sacrale, come emerge chiaramente al consid. 4.5 della sua perizia, pag 8.

Per contro il Dr. __________ non ha espresso nessuna valutazione circa il grado di capacità lavorativa del ricorrente in relazione ai suoi problemi alla gamba sinistra. Il Dr. __________ si è infatti ritenuto non sufficientemente competente per esprimere una valutazione in merito, come emerge chiaramente dalla sua perizia (consid. 4.5, pag. 8): «Per quanto riguarda il femore sx, non mi sembra che si possa ritenere una limitazione aggiuntiva a quella appena descritta. Trattandosi di una problematica ortopedica ritengo però giustificato richiedere un parere specialistico a questo riguardo».

L'Ufficio Al, contrariamente alla chiara indicazione del perito, non ha ritenuto necessario sottoporre il signor __________ ad un'ulteriore visita specialistica che desse chiari indicazioni sul grado di invalidità che deriva al ricorrente dall'incidente occorsogli nel 1987 alla gamba sinistra. Questa lacuna è a maggior ragione incomprensibile se si considera che i problemi alla regione lombo‑sacrale sono diretta conseguenza dell'infortunio alla gamba con conseguente accorciamento dell'arto in questione e quindi del problema di una non corretta deambulazione.

Ma v'è di più. La decisione dell'Ufficio Al di non esperire una perizia specialistica sullo stato della gamba sinistra del ricorrente risulta incomprensibile anche alla luce della decisione di riconoscere un'invalidità lavorativa al 50 % presa dalla competente autorità __________ (l'Istituto per la valutazione dell'abilità lavorativa nel settore dell'assicurazione di vecchiaia, e invalidità di __________) il 21 marzo 1991.

Come risulta dall'incarto Al questa valutazione del 1991 era ben nota fra gli altri sia al Dr. __________ che allo stesso Ufficio Al, eppure non si è ritenuto necessario confrontarsi con essa, e questo benché indicasse chiaramente che i problemi di salute e dunque l'invalidità con conseguente diminuita capacità lavorativa del signor __________ derivano dai danni patiti al femore sinistro (confronta diagnosi: «status post refracturam femori sin post pseodoarthrosis femoris sin. syndroma neurasthenicum»). Si allega al presente ricorso la decisione dell'Istituto dell'Assicurazione di vecchiaia e invalidità di __________ del 21 marzo 1991 in originale (doc. _) e la traduzione riassuntiva della stessa (doc. _).

Si rileva che benché agli atti figuri la traduzione riassuntiva l'Ufficio dell'Assicurazione Invalidità, nella sua decisione 3 aprile 2001 non ha preso in men che minima considerazione il fatto che al signor __________ fosse già stata riconosciuta un'invalidità lavorativa del 50 7o, né il Dr. __________ ha ritenuto necessario per esperire la sua perizia chiedere al signor __________ di produrgli la decisione bosniaca originale, preferendo limitarsi a riferire in forma dubitativa quanto dettogli dal paziente (confronta pag. 2 e pag. 8 della perizia), quasi questo fosse un argomento inventato dal paziente stesso e comunque non verificabile.

Di fronte alla qui evidenziata assunzione lacunosa di informazioni circa lo stato medico del signor __________ la decisione va annullata ritenuto come il giudizio medico circa l'esistenza o meno di un'incapacità al lavoro non possa ritenersi sufficientemente suffragato.

Si chiede pertanto l'annullamento della decisione e di ordinare al competente Ufficio la completazione della documentazione medica prima di emettere una nuova decisione. Si tratterà in particolare di far valutare da uno specialista lo stato di salute della gamba sinistra e il grado d'invalidità che ne deriva, e questo anche in rapporto ai danni alla schiena rilevati.

II.2.   Accertamento errato e incompleto dei fatti alla base della decisione

In via subordinata, qualora codesto Tribunale dovesse ritenere di poter giudicare sulla base degli elementi agli atti, si rileva che a fondamento del giudizio dell'Ufficio AI v'è un errato accertamento della fattispecie.

Infatti la decisione qui contestata riprende pedissequamente quanto espresso nella sua perizia dal Dr. __________, giungendo alla conclusione che «nello svolgimento di mestieri leggeri e medio leggeri, che non presuppongono l'obbligo di dover portare o sollevare ripetutamente dei pesi superiori ai 15 kg. delle flessioni o rotazioni lombari frequenti, lei presenta una capacità totale». Questa conclusione considera come rilevante unicamente il problema alla schiena.

Tuttavia agli atti c'è una serie di circostanziati certificati e referti medici perfettamente congruenti che giungono a conclusioni diametralmente opposte da quelle della perizia e dunque della decisione dell'Ufficio AI. In queste condizioni stupisce che nella decisione qui contestata non si faccia menzione di questi pareri discordanti rispetto alla perizia del Dr. __________, non fosse altro che per confutare le argomentazioni di segno opposto rispetto alla perizia stessa. Soprattutto però tutti questi altri referti medici di segno opposto ma concordanti avrebbero dovuto indurre l'Ufficio AI a dubitare del parere del suo perito o, se non altro, a chiedere a lui o ad altro medico specialista dei complementi istruttori.

Agli atti vi è innanzitutto la decisione dell'Istituto per la valutazione dell'abilità lavorativa nel settore dell'Assicurazione di vecchiaia e d'invalidità di __________ del 21 marzo 1991 che riconosce al signor __________ un'invalidità del 50 % (doc. _). Questa decisione era già nota all'Ufficio AI sia in copia che in traduzione. Si rileva comunque che l'Istituto di __________ giungeva alla seguente conclusione: «Diagnosi: status post refracturam femori sin post pseodoarthrosis femoris sin. syndroma neurasthenicum».

I gravi danni all'anca sinistra del signor __________ sono poi stati confermati da una serie di referti medici stilati in Svizzera a partire dall'estate del 1997, la maggior parte dei quali è già stata versata agli atti dell'Ufficio AI. A titolo esemplificativo si cita:

‑   Lettera 3 luglio 1997 del Reparto di Radiologia e Diagnostica della Clinica __________ alla Dr. __________: «Conclusioni: il rimaneggiamento osseo al livello del focolaio di frattura non ha portato ad una completa ossificazione della dialisi. Inoltre vi è un'incipiente instabilità di alcune delle viti dell'osteosintesi precedentemente eseguita».

‑   Lettera 8 luglio 1997 del Servizio cantonale di Radio‑oncologia e Medicina nucleare dell'Ospedale __________ alla Dr. __________: «Non si esclude invece la presenza di un infetto a livello dei tessuti molli della coscia sinistra in sede laterale, a livello della metà inferiore».

‑   Certificato medico 15 dicembre 1997 della Dr. __________, specialista in reumatologia: «Conosco il sopraccitato paziente dal mese di giugno 1997 per dei problemi all'anca sx e alla schiena. Il signor __________ è abile al 50 % per un lavoro leggero dove non dovrebbe alzare pesi o prendere una posizione seduta o in piedi» (certificato medico allegato quale doc. _).

‑   Lettera 18 febbraio 1998 del Dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica, al Dr. __________: «I dolori non dipendono dal carico e si manifestano pure in posizione coricata (...) La funzione della colonna vertebrale lombare è assai ridotta (...) Non posso che confermare la diagnosi: osteocondrosi lombare L51S1, notevole limitazione funzionale della colonna lombare, esiti da frattura del femore sinistro, sovrappeso. ( ... ) Per il lavoro suggerirei l'impiego di una cintura lombostatica».

‑   Certificato medico 31 gennaio 2000 della Dr. __________, specialista in reumatologia: «Il sopraccitato paziente è in mia cura dal 03.06.97 a causa di un problema dell'anca sx con stato dopo frattura e osteosintesi con pseudo‑artrosi. D'altra parte presenta un problema della colonna lombare con discopatia L5‑S1 e protrusione discale dorso‑laterale a dx. A causa di questi disturbi il signor __________ ha fatto fisioterapia, prende antiinfiammatori, e viene curato anche con delle infiltrazioni locali. Il paziente sarebbe capace al lavoro, per un lavoro leggero dove non dovrebbe alzare pesi e neanche sforzare la schiena».

‑   Rapporto medico 21 aprile 2000 della Dr. __________ all'Ufficio dell'Assicurazione Invalidità: «Due problemi sono persistenti: una pseudo‑artrosi dell'anca sx con limitazione dei movimenti. La scintigrafia non ha dimostrato nessuna osteomielite. La tomografia del femore mostra un'instabilità di alcune delle viti delle osteosintesi precedentemente eseguita. I disturbi sono aumentati anche alla schiena, dove si trova una discopatia. La risonanza magnetica dimostrava una discopatia L5‑S1 con protrusione discale dorso‑lat. a dx. Il paziente ha lavorato come autista, ma questo lavoro non è più possibile. Il paziente dovrebbe essere chiarito per vedere un lavoro "leggero ", dove non deve alzare pesi e senza sforzare la schiena».

Questi rapporti medici fanno ritenere in sintesi quanto segue:

•   il signor __________ soffre di una discopatia alla schiena;

•   egli soffre pure di una pseudo‑artrosi all'anca sinistra con limitazione dei movimenti;

•   questi disturbi col tempo non diminuiscono, ma aumentano;

•   v'è uno stretto nesso di causalità fra la pseudo‑artrosi all'anca ed i sempre più gravi problemi alla schiena connessi con la discopatia.

Per il dr. __________, e quindi anche per l'Ufficio AI, il signor __________ soffrirebbe di fatto soltanto di un problema alla schiena. In realtà egli soffre anche di problemi all'anca sinistra (che da soli già nel 1991 portarono a riconoscergli un'invalidità al 50 %!), problemi dai quali deriva direttamente anche la discopatia lombo‑sacrale alla schiena. Il suo stato fisico poi continua a peggiorare.

A fronte delle constatazioni congruenti di numerosi medici la decisione dell'Ufficio AI si fonda quindi su un accertamento sbagliato e incompleto dei fatti.

II.3. Apprezzamento errato della fattispecie dal punto di vista dell'invalidità

Considerate le lacune istruttorie evidenziate, non stupisce che l'Ufficio AI possa concludere che «nello svolgimento di mestieri leggeri e medio leggeri, che non presuppongono l'obbligo di dover portare o sollevare ripetutamente dei pesi superiori ai 15 kg., delle flessioni o rotazioni lombari frequenti, lei presenta una capacità totale». A questo punto si tratta di una conclusione evidentemente insostenibile.

A ben altre conclusioni riguardo alla sua invalidità sono infatti giunti i medici che hanno considerato lo stato di salute del signor __________ nel suo complesso, come indicato al pto. II.2 in fine. A titolo esemplificativo si cita:

‑   decisione 21 marzo 1991 dell'Istituto per la valutazione dell'abilità lavorativa nel settore dell'Assicurazione di vecchiaia e d'invalidità di _________ che riconosce al signor __________ un'invalidità del 50 % (doc. _):«Valutazione e parere: esiste invalidità ‑ diminuita capacità lavorativa. Per la diminuzione della capacità lavorativa, l'assicurato non può più svolgere l'attività precedente di autista qualificato del camion, così come non può svolgere alcun attività legata alla sua professione. Con il resto dell'abilità lavorativa, l'assicurato potrà svolgere un lavoro dove non necessita un forte lavoro della gamba sinistra, nonché un continuo stare in piedi oppure seduto. Il danno ‑ fisico esiste al 50% dal 21.03.1991, causa incidente del 1997». Da notare che questa valutazione prende in esame soltanto il problema all'anca, senza considerare i problemi alla schiena che sono insorti in tutta la loro gravità solo più tardi.

‑   Certificato medico 15 dicembre 1997 della Dr. __________, specialista in reumatologia: «Il signor __________ è abile al 50 % per un lavoro leggero dove non dovrebbe alzare pesi o prendere una posizione seduta o in piedi» (certificato medico allegato quale doc. _).

‑   Certificato medico 31 gennaio 2000 della Dr. __________, specialista in reumatologia: «Il paziente sarebbe capace al lavoro, per un lavoro leggero dove non dovrebbe alzare pesi e neanche sforzare la schiena».

‑   Rapporto medico 21 aprile 2000 della Dr. __________ all'Ufficio dell'Assicurazione Invalidità: «Il paziente ha lavorato come autista, ma questo lavoro non è più possibile. Il paziente dovrebbe essere chiarito per vedere un lavoro "leggero", dove non deve alzare pesi e senza sforzare la schiena».

I numerosi rapporti medici summenzionati accertano in modo chiaro ed inequivocabile un'incapacità lavorativa del paziente. L'unico elemento di giudizio di indicazione contraria contenuto nell'incarto è costituito dalla perizia allestita dal dr. __________ su preciso mandato dell'Ufficio AI.

Sussistono dunque numerosi e seri motivi per dubitare della correttezza della valutazione dell'Ufficio Al. Infatti sulla base di una perizia medica per sua stessa ammissione incompleta (visto che rimanda ad ulteriore esame specialistico) e di un accertamento dei fatti errato e lacunoso, l'Ufficio AI ha preso una decisione che appare evidentemente come errata alla luce di tutta una serie di rapporti medici discordanti, non riconoscendo l'invalidità al signor __________.

Alla luce di quanto sopra la decisione impugnata va annullata perché priva di fondamento in relazione agli elementi medici influenti sul grado di capacità lavorativa e alla loro valutazione. L'incarto dev'essere ritornato all'Ufficio AI per una nuova decisione nel merito.

II.4.  Determinazione di un impiego adeguato

Il signor __________ di formazione è autista di camion. Egli non dispone di altra formazione, è cittadino straniero da pochi anni in Svizzera e non padroneggia l'italiano. Le sue possibilità d'accesso al mercato del lavoro sono quindi notevolmente ridotte.

A questa sua situazione personale si aggiungano poi i suoi problemi fisici evidenziati ai punti precedenti, che non consentono di imputargli la possibilità di svolgere una attività lavorativa adeguata a tempo pieno.

Si censura quindi la decisione impugnata anche nella misura in cui non indica quali effettive e concrete possibilità di trovare un impiego adeguato vi siano per il signor __________. Visto comunque il suo stato di salute è pacifico che non potrà più esercitare la sua professione di autista, ma non potrà nemmeno lavorare in mestieri affini quali magazziniere, addetto al carico e scarico, ecc...

Si chiede pertanto che sia accertato il grado di invalidità del signor __________, che non potrà in alcun modo essere inferiore al 50 %.

II.5. Retroattività della corresponsione della rendita

Ritenuto come la domanda di prestazioni AI sia stata inoltrata in data 13 aprile 2000 appare pacifico l'inizio dell'erogazione di una rendita almeno a partire dal 13 aprile 1999 (Art. 48 cpv. 2 LAI), se non da prima. L'Istituto per la valutazione dell'abilità lavorativa nel settore dell'Assicurazione di vecchiaia e d'invalidità di __________ ha infatti attestato un'incapacità lavorativa al 50 % del signor __________ fin dal 21 marzo 1991. Questa valutazione è stata confermata in Svizzera per la prima volta il 15 dicembre 1997 dalla Dr. __________, ossia da oltre 3 anni.

La nuova decisione dovrà pertanto riconoscere il grado di invalidità effettivo che giustifica una rendita AI almeno a partire dal 13 aprile 1999 a tutt'oggi." (Doc. _)

                               1.4.   Pendente lite l'assicurato ha prodotto ulteriore documentazione medica (III).

                               1.5.   Con risposta di causa 3 luglio 2001, l'UAI ha proposto di respingere l'impugnativa osservando:

"  con decisione 3 aprile 2001 l'UAI ha respinto la richiesta di prestazioni assicurative avanzata dall'assicurato, ritenendo quest'ultimo pienamente abile nell'ambito di professioni leggere e medio‑leggere, sulla base di una perizia reumatologica eseguita dal reumatologo __________.

Prontamente insorto l'assicurato contesta la predetta decisione, sostenendo che l'amministrazione avrebbe basato le proprie conclusioni su di uno stato di fatto incompleto. Non si sarebbero in effetti considerati né i certificati medici agli atti in base ai quali sussisteva un'incapacità lavorativa del 50%, né il consiglio espresso dallo stesso perito di sottoporre l'assicurato ad ulteriori accertamenti medici.

Quale ulteriore mezzo di prova l'assicurato ha inoltre prodotto un breve rapporto redatto presso la Clinica __________.

Lo scrivente Ufficio reputa per contro che gli accertamenti medici effettuati siano completi, e non necessitino quindi di ulteriori approfondimenti. Per quanto attiene al certificato emesso dall'istituto dall'Assicurazione vecchiaia e invalidità di __________, si rileva che lo stesso non costituisce un valido mezzo probatorio per il solo fatto che è stato emesso ben dieci anni prima dell'impugnata decisione. Ad ogni modo, ed in linea generale, si evidenzia che dottrina e giurisprudenza raccomandano prudenza ne I l'apprezzamento di certificazioni redatte da medici stranieri, siccome da un lato una valutazione espressa con cognizione di causa presuppone una buona conoscenza del diritto svizzero delle assicurazioni sociali, e dall'altro, i criteri di graduazione dell'invalidità all'estero sono a volte diversi da quelli conosciuti in Svizzera (Sentenza della Comm. fed. di ricorso per assicurati residenti all'estero del 14.5.01 in re F.D.L.).

Per quanto attiene poi alla perizia, si sottolinea che la stessa riveste un maggior valore probatorio rispetto alla valutazione espressa da un medico curante. In effetti, secondo costante giurisprudenza le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici riconosciuti specializzati hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi , fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161).

In merito poi alla discrepanza fra le certificazioni del curante e quelle del perito, il giudice deve inoltre considerare che, secondo la generale esperienza della vita, il medico curante attesta nel dubbio a favore del proprio paziente (U. Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherung, p. 230).

Infine, è sì vero che il perito ha suggerito all'amministrazione di richiedere il parere di un ortopedico per quel che concerne lo stato del femore. Ad ogni modo il perito ha comunque preso in considerazione tale problematica, ed è stato in grado di determinarsi al riguardo.

A questo punto un secondo parere avrebbe dovuto semplicemente costituire una conferma.

D'altro lato giova osservare che il rapporto 17 maggio 2001 della Clinica __________ fa stato di una "buona" consolidazione del femore e di una "migliore formazione del callo osseo".

Si rilevi inoltre che l'opportunità di sottoporre l'assicurato ad ulteriori esami è stata comunque vagliata dal nostro servizio medico. Il medico incaricato, dottor __________ (cf. parere in annesso), ha del resto nuovamente confermato che una valutazione ortopedica sarebbe superflua." (doc. _)

                                         producendo un parere del medico AI.

                               1.6.   Con decreto 31 luglio 2001 il Vicepresidente del TCA ha accolto l'istanza di assistenza giudiziaria formulata con il gravame.

                               1.7.   Con scritto 4 settembre 2001 il rappresentante dell'assicurato, preso atto della risposta dell'UAI, ha presentato ulteriori osservazioni e chiesto l'assunzione di alcuni mezzi di prova tra cui l'esperimento di una perizia ortopedica (XII).

                               1.8.   Con osservazioni 14 settembre 2001 l'UAI si è riconfermato nella propria domanda di giudizio e prodotto alcune annotazioni del medico AI (XIV).

                               1.9.   Con scritto 25 settembre 2001 l'insorgente ha preso posizione sulle osservazioni 14 settembre dell'UAI e ribadito la richiesta d'assunzione di mezzi probatori.

                             1.10.   In data 11 ottobre 2001 il TCA ha posto alcuni quesiti alla dr.ssa __________. La risposta 16 ottobre 2001 della citata sanitaria è stata trasmessa per osservazioni alle parti, le quali con rispettivi scritti 30 ottobre e 14 novembre 2001 si sono riconfermare nelle loro antitetiche posizioni.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).

                                         Nel merito

                               2.2.   Perchè sia possibile riconoscere una invalidità ai sensi della LAI, è necessario che l'assicurato non solo abbia una menomazione fisica o psichica, ma pure che il danno alla salute abbia una ripercussione economica. L'art. 4 LAI definisce infatti l'invalidità quale "incapacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata cagionata da un danno alla salute fisica o psichica".

                                         Da quanto precede risulta che l'invalidità ai sensi della LAI consiste nella soppressione o riduzione durevole della capacità di guadagno, in ragione di un danno alla salute.

                                         Ciò che fa stato ai fini dell'AI è l'incapacità di guadagno, la quale a sua volta deve trovarsi in relazione con il danno alla salute accertato dal medico. Se manca anche soltanto uno dei tre elementi costitutivi dell'invalidità, vale a dire:

·    che ci si trovi in presenza di un danno alla salute;

·    che sia costatata un'incapacità di guadagno;

·    che l'incapacità di guadagno sia causata dal danno alla salute;

                                         allora non è dato un diritto alle prestazioni AI (cfr. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 229ss).

                                         L'invalidità non si confonde con l'incapacità funzionale di membra o di organi, la quale può anche non influire sulla capacità di guadagno o menomarla in una proporzione diversa da quella esistente fra lo stato di piena integrità fisica e psichica e lo stato alterato da disturbi somatici o psichici. Pertanto non incombe al medico, bensì agli organi preposti all'applicazione della legge di accertare, fondandosi tra l'altro sulle necessarie informazioni sanitarie, l'esistenza e il grado di un'asserita invalidità (DTF 114 V 314).

                                         Tuttavia, perchè la perdita di guadagno accertata acquisti rilevanza giuridica ai fini dell'AI, è necessario che si trovi in rapporto causale con il danno alla salute.

                                         In altre parole la perdita di guadagno presa in considerazione dalla legge è solamente quella procedente dall'infermità.

                                         La diminuzione del reddito nella misura in cui deriva da altre cause (di natura soggettiva od economica) non è per contro, suscettibile di una valutazione giuridica ai fini dell'erogazione della rendita. Quindi, l'assicurato che può svolgere ancora un'ampia gamma di lavori rimunerativi a lui confacenti è tenuto - prima di poter pretendere una rendita AI - a reintegrarsi o a farsi reintegrare in altra attività (ad esempio dall'Ufficio del lavoro o, se sono dati i presupposti legali, dall'URIP; cfr. RCC 1991, pag. 47, consid. 7c).

                               2.3.   La valutazione del grado d'invalidità degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa è calcolata generalmente confrontando i redditi di cui all'art. 28 cpv. 2 LAI (metodo ordinario).

                                         Vi sono tuttavia delle situazioni in cui questi dati non possono essere determinati con esattezza e si prestano di conseguenza a valutazioni errate. Si riscontra una tale situazione principalmente con le persone esercitanti un'at­tività indipendente e talvolta anche con i lavoratori dipendenti i cui redditi determinanti non possono essere conosciuti con certezza o non possono essere determinati del tutto.   

                                         La giurisprudenza permette, nei casi ove il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, che la graduazione dell'invalidità avvenga eccezionalmente secondo il "metodo straordinario" (DTF 104 V 137 consid. 2c; STFA del 30 marzo 1998, nella causa A.P. in Pratique VSI 1998 pag. 255).

                                         L'invalidità é allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l'attività (Valterio, Droit

                                         et pratique de l'assurance-invalidité, Losanna 1985, pag. 199 e 216-217; Maurer, Unfallversicherungsrecht, pag. 358; Ghélèw/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, pag. 101).

                                         Perciò, l'invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l'attività dell'assicurato diventato invalido (DTF 105 V 151). Si opererà cioè un confronto tra le attività lavorativa svolte dall'assicurato prima dell'insorgere del danno alla salute e quelle succes­sive.

                                         Ne consegue che, tenuto conto delle attitudini dell'assicu­rato, il suo campo d'azione prima dell'insorgere dell'inva­lidità deve essere comparato con quello da lui esigibile in ragione del danno invalidante subito.

                                         Di volta in volta si esamina pure se ed eventualmente in quale misura lo scapito economico sopportato possa essere ridotto sostituendo alle singole attività esercitate dall'assicurato sino all'insorgere dell'invalidità altre più confacenti alle residue attitudini.

                               2.4.   Nella presente fattispecie, al fine di chiarire la fattispecie dal profilo medico, l'UAI ha ordinato l'allestimento di una perizia reumatologica a cura del dott. __________.

                                         Con referto 30 novembre 2000, il perito ha posto la seguente diagnosi:

"  (…)

4.4. Diagnosi:

1. Sindrome lombo‑vertebrale cronica con sciatalgie a dx:

    ‑    osteocondrosi L5/S I con protrusione discale mediana, senza conflitti disco‑radicolari;

    ‑    moderato sbilanciamento del bacino.

2. esiti di osteosintesi per frattura traumatica del femore sx nel 1987:

    ‑    re‑osteosintesi nel dicembre 1987 per pseudoartrosi;

    ‑    sospetta instabilità di alcune viti;

    ‑    osteopenia del femore sx e rimaneggiamento osseo della diafisi femorale.

3. Obesità." (Doc. AI _, pag. 7)

                                         osservando (le sottolineature sono del redattore):

"  (…)

Si tratta dunque di un paz. senza attività lavorativa dal 1987, data dell'infortunio della circolazione. In questo momento sono presenti due problematiche distinte che si ripercuotono sulla capacità lavorativa del paz. Per quanto riguarda la colonna lombare è documentata una osteocondrosi L5/Sl con una protrusione medio‑laterale dx, senza conflitti disco‑radicolari. Attualmente non ci sono indizi per una sindrome radicolare. La iposensibilità sulla parte laterale della coscia e sull'alluce dx esso potrebbe testimoniare di una pregressa radiculopatia L5. 1 disturbi rivestono comunque attualmente una componente prevalentemente pseudo‑radicolare.

Per quanto riguarda il femore sx non vi sono attualmente segni di pseudoartrosi, mentre alle tomografie del 1997 era stato espresso il dubbio di un allentamento di alcune viti, in particolare di quella prossimale, dell'osteosintesi. Gli accertamenti non avevano comunque evidenziato alcun segno di pseudoartrosi né di una osteomielite. Nonostante ciò il paz. lamenta tuttora dei forti dolori ed una insicurezza alla marcia. Vi é dunque una discordanza a questo proposito tra i disturbi del paz. ed i reperti oggettivi. Il trofismo muscolare è infatti simmetrico per quanto riguarda le cosce e non vi sono alterazioni significative a carico dell'anca e del ginocchio sx.

Da parte sua il paz. si ritiene inadatto per qualsiasi attività lavorativa, anche di tipo leggero.

4.5. Grado di capacità lavorativa:

Il paz. non ha più ripreso alcuna attività lavorativa a partire dall'incidente della circolazione nel 1987. Riferisce inoltre che gli è stata accordata una rendita d'invalidità del 50% in __________ a partire dal 1991. Non ha esercitato nessuna attività lucrativa dal momento in cui si è trasferito in Svizzera nel 1995.

Per quanto riguarda la problematica degenerativa lombo‑sacrale si può effettivamente ritenere una inabilità lavorativa per delle attività particolarmente pesanti che comportano delle ripetute flessioni  lombari, di sollevare o portare frequentemente dei pesi superiori a 15 kg. Per quanto riguarda l'attività di autista ritengo che vi possa essere un grado d'incapacità lavorativa del 20‑30% su delle tratte lunghe. Non ritengo per contro che vi siano delle limitazioni significative per dei tragitti brevi di ca. 30‑60 minuti.

Per delle attività lavorative leggere o medio‑leggere, dunque che non presuppongano di dover portare o sollevare ripetutamente dei pesi superiori ai 15 kg, delle flessioni o rotazioni lombari frequenti ritengo che vi sia capacità lavorativa completa, con una limitazione del rendimento del 10% al massimo, giustificabile per inserire alcune piccole pause nell'orario di lavoro.

Per quanto riguarda il femore sx, non mi sembra che si possa ritenere una limitazione aggiuntiva a quella appena descritta. Trattandosi di una problematica ortopedica ritengo però giustificato richiedere un parere specialistico a questo riguardo.

Non vi sono altre condizioni di valenza invalidante.

4.6. Possibilità di migliorare la capacità di lavoro:

4.6.a Tramite provvedimenti sanitari:

Tutta la gamma di possibilità terapeutiche conservative in ambito ambulatoriale e stazionario sono state messe in atto senza alcun miglioramento duraturo dei disturbi. Anche se non è di mia competenza, ritengo che vi sia la benché minima indicazione per un intervento di discectomia e/o stabilizzazione del segmento lombosacrale.

4.6.b Tramite provvedimenti d'ordine professionale:

Il paz. è poco motivato per una riconversione professionale, ritenendo di non essere più in grado di esercitare alcuna attività lavorativa. In questo senso ritengo dunque che dei provvedimenti di ordine reintegrativo abbiano poche possibilità di successo. D'altra parte occorre tenere presente che non vi sono controindicazioni ad un'attività lavorativa leggera o medio‑leggera (vedi a questo riguardo le indicazioni contenute nel punto 4.5).

4.6.c Tramite mezzi ausiliari:

No

4.7. Osservazioni:

Come segnalato sopra, ritengo che una valutazione ortopedica sia indicata per quanto riguarda l'affezione post‑traumatica del femore sx.

Sperando di aver così risposto in maniera esauriente alle vostre domande, mi è gradita l'occasione per porgervi i miei più cordiali saluti." (Doc. AI _, pag. 7-9)

                                         Sulla base delle risultanze peritali con l'atto impugnato l'amministrazione ha quindi respinto la richiesta di prestazioni , l'assicurato essendo ancora in grado di svolgere in misura completa, malgrado il danno alla salute, attività leggere o medio leggere non comportanti il trasporto o il sollevamento di pesi superiori a 15 kg come pure flessioni o rotazioni frequenti.

                                         Col gravame l'assicurato censura l'errato ed incompleto accertamento dei fatti, rilevando in particolare che, ai fini della valutazione della incapacità lavorativa, l'amministrazione avrebbe dovuto procedere, oltre che ad un esame peritale della problematica degenerativa lombo-sacrale, anche ad una indagine specialistica volta a definire le effettive conseguenze invalidanti dovute all'affezione alla gamba (anca) destra. A tale riguardo l'insorgente ha in particolare richiamato i rapporti della dr.ssa __________, acquisiti agli atti AI ed attestanti, con riferimento ad entrambe le suevocate affezioni, un'incapacità lavorativa del 50% in attività leggere. A sostegno della propria tesi ricorsuale egli ha altresì prodotto ulteriore documentazione medica.

                               2.5.   Dal fascicolo emerge che con certificato 15 dicembre 1997 la dr.ssa __________ aveva già attestato che, a motivo dei problemi dovuti all'anca destra ed alla schiena, l'assicurato presentava una capacità lavorativa del 50% in attività di tipo leggero non comportanti il sollevamento di pesi e il mantenimento della posizione seduta o eretta (cfr. doc. _). Con successivo rapporto 27 aprile 2000 la medesima sanitaria, dopo aver posto la diagnosi di "stato dopo frattura  del femore con pseudo-artrosi, sindrome lombo-vertebrale con discopatia a livello L5-S1", ha dichiarato che "il paziente dovrebbe essere chiarito per vedere un lavoro "leggero", dove non deve alzare pesi e senza sforzare la schiena" (doc. AI _).

                                         Di seguito, rispondendo ad alcuni quesiti sottopostile dal TCA pendente lite, la dr. essa __________ ha osservato (le sottolineature sono del redattore):

"  (…)

Nel frattempo il paziente è stato anche dal Dr. __________ per un controllo dell'anca per eventualmente una terapia chirurgica, noi stiamo ricontrollando scintigrafia ossea poi una TAC dell'anca sinistra ed eventualmente una revisione chirurgica. Mi permetto di allegarle anche la lettera del Dr. __________ per scrive in considerazione di una domanda di invalidità che la capacità lavorativa è al mas­simo del 50% prendendo le posizioni non in piedi e a lungo seduto.

Io vedo il paziente praticamente ogni mese anche per la discopatia a livello L5-S1 con bloccaggi intermittenti e sempre più spesso motivo per cui ha bisogno delle infiltrazioni locali. Come già scritto nelle mie entrambe lettere la possibilità a causa delle limitazioni legate alla colonna lombare con massiccia discopatia a livello L5-­SI e patologia dell'anca sinistra il paziente non è in grado di svolgere un lavoro in misura completa, una capacità lavorativa del 50% per svolgimento di un lavoro leggero non alzando i pesi non stando sempre in piedi o la posizione seduta da una parte per la patologia della schiena dall'altra parte per la patologia dell'anca con aumento dei dolori.

Osservando la situazione attuale il paziente anche senza lavoro si blocca molto più spesso alla colonna lombare svolgendo un lavoro, alzando i pesi anche meno di 15 kg potrebbe riacutizzare i disturbi con conseguenza di inabilità lavorativa.

Secondo mia opinione è assolutamente da chiarire da parte vostra la possibilità del paziente per un lavoro adeguato come per esempio fattorino o benzinaio." (doc. _)

                               2.6.   Orbene, le certificazioni della dr.ssa __________, reumatologa, pur non consentendo - in quanto difettanti di un approfondito e completo esame della problematica ortopedica - un chiaro ed oggettivo apprezzamento circa l'effettivo grado d'incapacità lavorativa dell'assicurato tenuto conto dell'insieme delle affezioni di cui esso è portatore, permettono ciò non di meno di ritenere che l'affezione alla gamba destra, in relazione alla quale il perito stesso aveva ribadito la necessità di procedere ad una approfondita valutazione specialistica da parte di un ortopedico, è suscettibile di incidere sulla capacità lavorativa dell'interessato in misura superiore a quella stabilita in sede peritale, con esplicito riferimento alle limitazioni dovute alla patologia lombare.

                                         Stante quanto sopra, è da ritenere che l'effettiva incidenza di entrambe le affezioni sulla capacità lavorativa di __________ non risulta essere stata fatta oggetto di approfondita e completa indagine da parte dell'amministrazione.

                                         La fattispecie palesa mancanze istruttorie e merita quindi ulteriori approfondimenti di natura medica, ed eventualmente economica, da parte dell'amministrazione, la quale dovrà procedere ad una valutazione medica pluridisciplinare atta a stabilire in che misura l'insieme delle affezioni di cui soffre l'assicurato incide sulla sua capacità lavorativa, in particolare nell'esercizio di attività leggere adeguate.

                                         Stabilito l'effettivo grado d'incapacità al lavoro in attività adeguate sulla base dei nuovi accertamenti sopra indicati, l'amministrazione stabilirà quindi il tasso d'incapacità al guadagno di __________ raffrontando il reddito che egli avrebbe potuto conseguire senza invalidità - del quale non v'è attualmente traccia alcuna agli atti - al reddito conseguibile nell'esercizio di attività concretamente ancora ammissibili malgrado il danno alla salute.

                                         Per il che l'atto querelato deve essere annullato e la causa retrocessa all'amministrazione perché renda un nuovo provvedimento sulla base dei nuovi accertamenti sopra indicati.

                                         Visto l'esito del ricorso l'assicurato ha diritto al versamento di fr. 2'000 a titolo di spese ripetibili, ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria (cfr. ad esempio STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto.

                                         §)  Di conseguenza la decisione impugnata è annullata.

                                 2.-   L'istanza tendente all'ammissione dell'assistenza giudiziaria è priva di oggetto.

                                 3.-   Gli atti sono retrocessi all'UAI per nuovi accertamenti conformemente ai considerandi.

                                 4.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L'UAI verserà al ricorrente fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili.

                                 5.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti