Raccomandata
Incarto n. 32.2001.00037 Rif. costo n. 161.318.05 rg/gm
Lugano 31 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 10 maggio 2001 interposto da
__________,
rappr. da: __________,
contro
le decisioni del 26 marzo 2001 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
vista la sentenza 28 agosto 2001 con la quale è stato respinto il gravame;
richiamata l'ordinanza 22 giugno 2001 con la quale la parte ricorrente è stata posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria (cfr. Doc. _);
rilevato che in data 25 ottobre 2001 l'avvocato __________ ha trasmesso l'allegata nota d'onorario per la tassazione;
visto in particolare l'art. 21 della Legge di procedura 6.4.61;
ordina 1. La nota è tassata in fr. 2'096.70 (IVA inclusa);
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Contro l'ammontare dell'onorario il patrocinatore e il Dipartimento delle Istituzioni possono ricorrere entro 15 giorni al Consiglio di moderazione.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi