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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.09.2001 32.2001.35

24 septembre 2001·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,910 mots·~25 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2001.00035   RG/sc

Lugano 24 settembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 4 maggio 2001 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 26 marzo 2001 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 2 giugno 1997 __________, nato nel 1947, di professione albergatore indipendente, ha presentato una domanda tendente ad ottenere una rendita d'invalidità.

                                         Tale richiesta è stata respinta  con decisione 26 marzo 2001 dall'Ufficio assicurazione invalidità (UAI), l'assicurato non essendo stato incapace al lavoro nella misura almeno del 40% per la durata di un anno ai sensi dell'arto 29 cpv. 2 lett. b LAI (cfr. doc. AI _).

                               1.2.   Il 12 luglio 1999 __________ ha nuovamente presentato una richiesta di prestazioni.

                                         Esperiti accertamenti di natura medica ed economica, di cui si dirà, per quanto occorra, nel prosieguo, per decisione 26 marzo 2001 - confermando la precedente proposta di decisione 23 maggio 2000 - l'UAI ha respinto la richiesta motivando:

"  Giusta l'articolo 28 della legge federale sul l'assicurazione per l'invalidità (LAI), l'assicurato ha diritto ad una rendita se è invalido al 40 per cento almeno. La rendita è scaglionata come segue, secondo il grado d'invalidità.

Grado d'invalidità

Diritto alla rendita in frazioni di una rendita intera

40 per cento almeno

un quarto

50 per cento almeno

una mezza

66 2/3 per cento almeno

rendita intera

Nei casi rigorosi, un'invalidità del 40 per cento almeno apre il diritto ad una mezza rendita.

Le rendite corrispondenti ad un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento sono versate solo agli assicurati che hanno il loro domicilio e la loro residenza abituale in Svizzera. Questa condizione deve pure essere assolta per i parenti prossimi per i quali una prestazione è richiesta.

Per la valutazione dell'invalidità, il reddito del lavoro che l'invalido potrebbe ottenere esercitando l'attività che si può ragionevolmente attendere da lui, dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione e tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è comparato al reddito che avrebbe potuto ottenere se non fosse stato invalido.

La perdita di guadagno che ne deriva determina il grado d'invalidità in per cento.

Tuttavia, è senza influenza, per la valutazione del grado d'invalidità, che un'attività ragionevolmente esigibile sia effettivamente esercitata o meno.

Dalla documentazione raccolta agli atti ed in particolare dell'inchiesta per gli indipendenti esperita dal nostro ispettore risulta che lei riesce ancora a svolgere la sua attività di gerente di albergo, ristorante e bar in misura del 65%.

Più precisamente risulta quanto segue:

                                        attività svolta prima dell'insorgenza   attività attualmente svolta

                                        del danno alla salute

direzione azienda                           20%                                                             20%

lavori amministrativi                      10%                                                             10%

servizio, aiuto cucina, ecc.            70%                                                             35%

Attività ancora esigibile                                                                                      65%

                                                                                                                                ====

Risulta pertanto un grado Al del 35%, il che non premette di conferire diritto a rendita Al.

Le osservazioni apportate alla proposta di decisione del 23.5.2000 sono ininfluenti in quanto anche la nuova documentazione medica attesta unicamente un'incapacità del 50% nello svolgere l'attività di aiuto cuoco." (Doc. AI _)

                               1.3.   Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto l’assicurato rappresentato dall'avv. __________, il quale ha postulato il riconoscimento dei una rendita AI per un grado d'invalidità del 50%. Queste le motivazioni del gravame:

"  (…)

5.

L'assicurato contesta questa decisione poiché essa appare criticabile per più di un motivo.

Infatti, da una parte gli atti medici Al, peraltro piuttosto scarsi, dimostrano un progressivo peggioramento dello stato di salute del signor __________, con influssi evidentemente negativi sulla sua capacità professionale e dunque di conseguire un reddito completo.

Si ricorda che, a far capo dall'inizio del 1998, sua moglie ha iniziato e continua a sostituirlo in parecchie importanti mansioni che prima erano di sua competenza professionale.

Inoltre, tutti i certificati medici agli atti fanno stato di un'incapacità lavorativa nella misura del 50%, tenuto conto di tutta l'attività professionale dell'assicurato e quindi mediando le componenti amministrative e quelle date dai lavori più manuali. Non appare pertanto congruo quanto scritto a pag. 4 del rapporto relativo all'inchiesta economica per gli indipendenti del 25 aprile 2000, rapporto nel quale si considera (a torto) che l'incapacità lavorativa medica valutata nella misura del 50% debba essere ritenuta unicamente per i lavori manuali.

Lo si ripete, tutti i medici e gli specialisti interpellati hanno valutato in modo generale l'incapacità lavorativa dell'assicurato come albergatore nella misura del 50%, con una possibilità di svolgere l'attività professionale durante 4/5 ore al giorno.

I servizi amministrativi Al hanno poi interpellato il 27 ottobre 2000 il Prof. Dr. __________, chiedendogli di pronunciarsi in merito alla capacità lavorativa dell'assicurato e ciò ritenuti ali esiti dell'indagine per gli indipendenti e quindi sottoponendo all'esperto una ben precisa domanda, poiché nella formulazione della stessa gli venivano indicate le percentuali da riferirsi a mansioni dirigenziali ed amministrative (circa 30 %) e manuali (circa 70%).

Il Prof. Dr. __________ valutava in modo chiaro la capacità lavorativa dell'assicurato nella misura del 50%: non v'è dubbio che questa valutazione è quella pertinente, poiché svolta addirittura tenendo conto di percentuali diverse riferite ai due tipi di attività svolte dall'assicurato in quanto albergatore.

D'altra parte il Prof. Dr. __________, che evidentemente ben conosce il caso, indicava ai servizi Al l'opportunità di far svolgere una perizia per ottenere risposte alle altre domande di dettaglio.

Ritenuti tutti i fatti, risultanti dall'incarto Al, nonché gli argomenti di cui sopra, si ritiene che la decisione prolata debba essere annullata in quanto la stessa non è assolutamente conseguente con le emergenze della documentazione medica, documentazione medica proprio richiesta dai servizi Al, che l'hanno probabilmente male interpretata.

Infatti, nella frase finale della decisione impugnata si indica che la nuova documentazione medica (richiesta dopo le osservazioni al progetto di decisione), attesterebbe unicamente un'incapacità del 50% nello svolgere l'attività di aiuto cuoco (cfr. decisione impugnata, pag. 2, in fine).

Ciò non corrisponde a quanto attestato dal Prof. Dr. __________ nel suo rapporto 30 novembre 2000 (appunto la nuova documentazione medica ... ), poiché egli, rispondendo a una ben precisa domanda, nella formulazione della quale l'Al aveva posto la suddivisione in una percentuale del 30% per mansioni dirigenziali e amministrative e di circa il 70% per mansioni di aiuto cucina, ecc., attestava la capacità lavorativa dell'assicurato in qualità di albergatore, nella misura del 50%: non risulta invece da nessuna parte che il Prof. Dr. __________ abbia inteso conferire all'assicurato una capacità lavorativa piena nell'ambito della direzione d'azienda e dei lavori amministrativi (30%) riducendo al 50% quella manuale (50% di 70% = 35%).

Oltre ad aver interpretato in modo apparentemente inappropriato il certificato del Prof. Dr. __________ in merito al grado d'incapacità lavorativa dell'assicurato, l'Al non ha nemmeno ritenuto opportuno sottoporlo alla perizia, peraltro caldeggiata dal Prof. Dr. __________.

Ne consegue che anche sotto questo aspetto la decisione appare insoddisfacente, siccome non correttamente ed insufficientemente motivata e non conforme alle evidenti conclusioni che si sarebbero dovuto trarre, in particolare dalle risposte del Prof. Dr. __________ a dettagliate domande postegli dai servizi amministrativi Al."

(Doc. I, pag. 4-6)

                               1.4.   Con risposta di causa 3 luglio 2001 l’UAI ha proposto di respingere il gravame adducendo le seguenti motivazioni:

"  nel febbraio dello scorso anno l'assicurato si è sottoposto ad un artroplastica dell'anca sinistra.

Il decorso postoperatorio non ha presentato complicazioni.

L'assicurato è gerente di un esercizio pubblico. Il 19 aprile 2000 è quindi stata effettuata un'inchiesta economica per indipendenti. Nel relativo rapporto il funzionario incaricato ha stabilito che l'interessato presenta un'inabilità lavorativa complessiva del 35%, avendo ritenuto che per quanto attiene allo svolgimento di attività direttive ed amministrative l'interessato non subiva alcun pregiudizio. Con decisione 26 marzo 2001 la richiesta di prestazioni assicurative è pertanto stata respinta.

Prontamente insorto, il ricorrente chiede d'esser posto a beneficio di una mezza rendita. A sostegno della propria domanda invoca il rapporto stilato in data 18.9.99 dal medico curante, dottor __________, e quello presentato dal dottor __________ datato 30.11.00.

Per quanto attiene al certificato del dottor __________, nel quale si fa stato di un'incapacità lavorativa del 50%, si rileva che lo stesso è stato redatto prima che fosse effettuato l'intervento chirurgico, il cui scopo era appunto quello di migliorare la funzionalità dell'arto.

Il certificato stilato dal dottor __________ attesta parimenti un'inabilità lavorativa del 50% riferita genericamente all'attività di albergatore. L'assicurato sostiene che l'interpretazione fornita dello scrivente Ufficio, che ha ritenuto una limitazione del 50% solo per quanto attiene a mansioni di tipo manuale, sarebbe errata.

Preso atto delle obiezioni sollevate, l'UAI conferma la propria decisione.

L'assicurato accusa disturbi all'apparato locomotore. Che la capacità di svolgere mansioni pesanti, o di lavorare in particolari posizioni, appaia compromessa, è fatto indubbio. E' pertanto corretto ritenere una riduzione del 50% con riferimento ad attività quali aiuto cucina, servizio ai tavoli, ... .

Non si ritiene però giustificato estendere tale inabilità anche a mansioni che non richiedono sforzo alcuno (contabilità, registrazioni, contatti con la clientela, ... ) e che l'assicurato ha inoltre la facoltà di adeguare alle proprie esigenze.

Non va infatti dimenticato che l'assicurato gestisce personalmente l'azienda. Gli è quindi possibile sia predisporre pause a sua guisa, sia alternare la posizione eretta con quella seduta, così come consigliato in presenza di tale tipo di disturbi.

Al proposito si produce in allegato il parere del nostro medico, dottor __________, a detta del quale la capacità dell'assicurato nell'espletamento di mansioni amministrative è completa.

D'altro lato si rammenta che il medico curante prima dell'intervento aveva dichiarato il paziente abile a metà tempo. Appare normale che a seguito dell'operazione le condizioni di quest'ultimo siano migliorate, considerato inoltre che il decorso postoperatorio non ha presentato complicazioni." (Doc. _)

                                         A sostegno delle proprie argomentazioni l'amministrazione ha prodotto un parere del medico dell'AI, dott. __________.

                               1.5.   Con osservazioni 25 luglio 2001 alla risposta di causa, l'assicurato ha sostanzialmente ribadito le argomentazioni sviluppate nel ricorso e sottolineato la necessità di procedere ad una perizia medica.

                               1.6.   In data 20 agosto 2001 il TCA ha sottoposto alcuni quesiti al dott. __________, primario di ortopedia-traumatologia presso l'Ospedale regionale di __________, il quale era già interpellato nell'ambito dell'istruttoria amministrativa. Le risposte del citato specialista datate 5 settembre 2001 sono quindi state trasmesse alle parti, le quali con rispettive osservazioni 12 settembre 2001 e 17 settembre 2001 si sono riconfermate nelle loro antitetiche posizioni.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è l'assegnazione di una rendita d'invalidità a __________.

                                         Sulla base dell'inchiesta economica per indipendenti esperita dall'ispettorato dell'Ufficio AI,  l'amministrazione ha infatti respinto la domanda di prestazioni non riscontrando un'invalidità di grado pensionabile

                                         L'assicurato dal canto suo sostiene che, alla luce della refertazione medica agli atti, la sua incapacità a svolgere l'attività di albergatore debba essere valutata in misura del 50%.

                                         L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

·  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a   infermità congenita, malattia o infortunio, e

·  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                               2.3.   Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI).           

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                               2.4.   La giurisprudenza permette, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, che la graduazione dell’invalidità avvenga eccezionalmente secondo il metodo straordinario. Capita in particolare nel caso di indipendenti, che un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (cfr. AHI praxis 1998 p. 120; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, J. L., Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).                                       

                                         L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (AHI praxis 1998 p. 120; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Losanna 1985, p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

                                         In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; AHI praxis 1998 p. 121 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; AHI praxis 1998 p. 120; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 104 V 138; ZAK 1987 p. 260s. consid. 2a; DTF 105 V 151). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (AHI praxis 1998 p. 120 consid. 1.a).

                                         Se ci si fondasse, infine, esclusivamente sul raffronto delle attività, il principio secondo cui l’invalidità delle persone che esercitano attività lucrativa deve essere determinato in base alla capacità di guadagno, sarebbe svuotato del suo significato (AHI Praxis 1998 p. 120; DTF 104 V 136 consid. 2c; Valterio, Droits et pratique de l’assurance invalidité, les prestations, p. 217). 

                                         L’invalidità degli indipendenti è quindi valutata determinando in che misura l’assicurato può ancora assumere certe funzioni e l’importanza di queste in relazione al prodotto globale della ditta.

                                         Inoltre è necessario esaminare in che modo si potrebbe ridurre l’incapacità di guadagno, sostituendo dei compiti con altri, più adatti all’invalidità (DTF 104 V 35).

                                         Se l’attività manuale può essere assunta dai suoi impiegati, si può ad esempio chiedere ad un capo d’azienda di concentrare i suoi sforzi su compiti amministrativi.

                                         In seguito si esamina se l’incapacità di guadagno nei diversi settori influenza il prodotto dell’azienda.

                                         In fine il reddito ipotetico di un indipendente è calcolato determinando quale sarebbe stato lo sviluppo probabile dell’azienda se egli non fosse stato invalido (RCC 1981 p. 40; RCC 1972 p. 289).

                                         Non si deve invece stabilire l’esistenza di un grado di invalidità sulla base delle sole conclusioni mediche (RAMI 1996 p. 34 e 36 consid. 3b), a meno che, congiunte con altri atti, non giustifichino questa conclusione (RCC 1962 p. 441).

                               2.5.   Nel caso di un indipendente il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

                                         Di conseguenza il TFA ha stabilito che i documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).

                                         Se tuttavia l’interessato cessa la propria attività indipendente, chiudendo la ditta, si può rinunciare all’applicazione del metodo straordinario di calcolo dell’invalidità. In tal caso infatti il raffronto delle mansioni non è più possibile (RAMI 1995 p. 106ss).

                               2.6.   Dagli atti medici acquisiti all'incarto AI emerge che con rapporto 19 agosto 1999 il medico curante dott. __________, posta la diagnosi di

"  Gonartrosi sx sintomatica in pz. stato dopo frattura del plateau tibiale e trapianto di spongiosa nel 1993

Sindrome lombo-vertebrale cronica

Ipertensione arteriosa media

Sovrappeso (BMI 29.9)

Ipertrofia prostatica media oligosintomatica." (Doc. AI _, pto. 3)

                                         ha evidenziato in particolare la presenza di

"  Gonalgie soprattuto a salire e scendere le scale che si accentuano al pomeriggio e alla sera con zoppia, necessità di doversi riposare durante la giornata e episodi di lombalgia e il tutto accentuato dalla stazione eretta prolungata e dal sovrappeso.

Presenza di mitto debole con 2-3 volte nicturia senza disuria.

Valori pressori elevati senza sintomi." (Doc. AI _, pto. 4.2)

                                         Il sanitario ha quindi valutato un'incapacità al lavoro del 50% a far tempo dal 1. agosto 1998 (cfr. anche certificato del dott. __________ del 4 gennaio 1999, in doc. AI _).

                                         L'assicurato è inoltre stato esaminato dal dott. __________, primario di ortopedia-traumatologia all'Ospedale regionale di __________ e Valli, il quale aveva in precedenza eseguito un'artroplastica  totale dell'anca sinistra cui l'assicurato si era sottoposto in data 5 febbraio 2000.

                                         Con rapporto 22 agosto 2000 lo specialista, posta la diagnosi di

"  DIAGNOSI:     Gonartrosi ex retropatellare e laterale post‑traumatica.

                       Status dopo artroplastica anca sx." (Doc. AI _)

                                         ha quindi osservato:

"  (…)

ANAMNESI:

Il paziente si sente molto bene dopo l'artroplastica dell'anca ex. Comunque, dopo l'incidente al ginocchio sx, si trova un'artrosi deformante del ginocchio, dolorosa soprattutto al lato laterale e anche retropatellare.

STATUS:

Paziente di 53 anni con un peso corporale di 103 kg, morfotipo del ginocchio ex lievemente più in valgo che contralaterale, rumore importante e doloroso del compartimento laterale e retropatellare. Stabilità in piano sagittale e frontale normale. Lieve atrofia della muscolatura della coscia.

RADIOGRAFIE:

Ginocchio ap lat e ortoradiogramma conferma il lieve ipervalgo del ginocchio ex, ma soprattutto l'artrosi avanzata retropatellare e il compartimento laterale.

PROCEDERE:

Per questo paziente di 53 anni e in sovrappeso, non è più possibile un'abilità lavorativa in qualità di cuoco.

C'è un'indicazione per un'artroplastica, ma non di chirurgia conservativa a causa dell'artrosi retropatellare.

E' quindi indicata un'artroplastica totale al ginocchio sx con correzione d'asse che abbiamo discusso con il paziente, il quale penserà a questa proposta e si annuncerà eventualmente per il trattamento chirurgico." (Doc. AI _)

                                         Dopo aver fatto esperire un'inchiesta economica a cura dell'ispettorato AI - di cui si dirà nei considerandi successivi - l'amministrazione a chiesto al dott. __________ di pronunciarsi sullo stato attuale di salute e sulla capacità lavorativa dell'assicurato, con particolare riguardo all'esigibilità sia delle mansioni amministrative e dirigenziali che di quelle inerenti al servizio ai tavoli, all'aiuto cucina alla mise en place ecc., ripartite, come emerso dalla citata inchiesta, in misura del 30% le prime e del 70% le seconde.

                                         Con scritto 30 novembre lo specialista si è limitato ad indicare un'incapacità lavorativa dell'assicurato quale albergatore pari al 50%.

                               2.7.   Come è già stato rilevato in numerose sentenze la valutazione dell'inva­lidità non va stabilita unicamente in base a fattori puramente medico-teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; STFA inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno alla salute sulla capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34; p. 36 consid. 3b; DTF 114 V 283 consid. 1c).

                                         La documentazione medica costituisce un impor­tante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (SVR 1996 IV Nr. 74 p. 214 consid. 2d; DTF 114 V 314 consid. 3a, 105 V 158 consid. 1; RCC 1982 pag. 35 consid. 1).

                                         Non spetta invece al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 v 315 consid. 315 consid. 3c).

                                         Il suo compito consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro (RCC 1991, pag. 331 consid. 1c).

                                         Il medico non possiede invece né la prepa­razione né gli strumenti per pronunciarsi sulla capa­cità di guadagno. Quest'ultimo giudizio spetta all'ammini­strazione, rispettivamente al giudice, e deve essere formu­lato sulla base del raffronto dei redditi (RCC 1986, pag. 432).

                                         Di conseguenza, il fatto che un assicurato sia, da un profilo medico, incapace al lavoro ad un determinato grado, non significa ch'egli debba necessariamente benefi­ciare del riconoscimento dello stesso grado d'invalidità da parte dell’AI.

                                         L'incapacità di guadagno (sulla quale si fonda il concetto d'invalidità ai sensi dell'art. 4 LAI) si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato. L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 228).

                                         La LAI tutela dunque non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa, ma l'incapacità al guadagno.

                                         Di regola, l'invalidità economica appare inferiore all'inabilità medica. In taluni casi particolari, per contro, si deve ammettere che l'incapacità al guadagno sia superiore al mero grado d'incapacità lavorativa sotto il profilo medico (cfr. ad es. B. Schatz, Kommentar zur eidg. Militärversicherung, Zurigo 1952, pagg. 140 e 141).

                                         Quindi, il grado d'invalidità di un assicurato non può essere fondato sulla mera valutazione medica, bensì deve corrispondere al grado della sua incapacità al guadagno, tenuto conto di ogni attività che da lui ragionevolmente si può richiedere e delle possibilità di lavoro a lui aperte (cfr. SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; RCC 1962, pag. 126).

                               2.8.   L'amministrazione, come accennato, ha quindi fatto esperire un'inchiesta per indipendenti dalla quale emerge che, prima dell'insorgenza del danno alla salute, la distribuzione usuale delle mansioni dell'assicurato era composta - e ciò è rimasto incontestato - per il 20% da lavori di direzione dell'azienda, per 10% da lavori amministrativi e per il 70% da lavori quali il servizio, l'aiuto in cucina, la mise en place ecc..

                                         Per quanto riguarda le limitazioni riscontrate in relazione alle singole mansioni svolte dall'assicurato, nel rapporto d'inchiesta -  nel quale sono stati dettagliatamente esposti i dati riguardanti l'azienda, la manodopera impiegata e gli elementi di reddito, sia prima che dopo l'insorgenza del danno alla salute - è stata in particolare evidenziata una limitazione nello svolgimento delle mansioni di cucina, di servizio al bar e della mise en place, mentre è stato precisato che attività direzionali e amministrative possono essere ancora svolte dall'assicurato in misura completa.

                                         Al fine di valutare il grado d'invalidità dell'assicurato, l'incaricato dell'inchiesta ha quindi proceduto al raffronto delle diverse attività indicando in termini percentuali in che misura tali mansioni risultano ancora accessibili dopo l'insorgenza del danno alla salute:

A

B

C

1. Direzione dell'azienda

20%

20%

2. lavori amministrativi

10%

10%

3. servizio, aiuto cucina, mise en place, ecc.

70%

35%

100%

65%

(Doc. AI _, pto. 5)

                                         osservando infine quanto segue:

"  (…)

5.2 Valutazioni supplettive N.B. Nella valutazione dell'attività ancora possibile si tiene in considerazione quanto dichiarato dall'assicurato, ossia d'essere stato occupato, prima del 1998, nella misura del 79% in lavori di servizio clientela, aiuto cucina ecc. Considerato che dal lato medico è indicata un'incapacità lavorativa del 50% (che si ritiene unicamente per i lavori manovali), ne risulta un grado d'invalidità inferiore al 40%.

Prima di intimare una proposta di decisione completare l'istruttoria della pratica richiedendo la documentazione contabile alla Fiduciaria.

Sempre in cura presso il Dr. __________. Dal gennaio 2000 non riceve più IPG dalla __________, scadenza dei 720 giorni." (Doc. AI _)

                                         La percentuale di limitazione complessiva del 35% stabilita dall'Ispettorato AI nell'ambito dell'inchiesta economica, sulla base della situazione accertata nell'aprile 2000 e delle dichiarazioni fornite dall'assicurato, è indi stata posta alla base della decisione con cui l'UAI ha respinto richiesta di prestazioni.

                                         Pendente lite, interpellato dal TCA in merito all'esigibilità delle singole mansioni componenti l'attività di albergatore, il dott. __________ ha rilevato che l'incapacità valutata al 50% quale albergatore non esclude l'esigibilità di un "lavoro parziale di tipo burocratico, direzionale o amministrativo" precisando che "dal profilo medico le limitazioni riscontrate nell'ambito dell'inchiesta economica per indipendenti ed in particolare le riduzioni di rendimento espresse in termini percentuali con riferimento alle singole mansioni riportate alla tabella di cui al pto. 5.1 del relativo rapporto sono attendibili e giustificate" (cfr. doc. _).

                                         Dopo attento esame degli atti, questo TCA non può che confermare l'attendibilità e la concludenza ai fini istruttori sia delle risultanze dell'inchiesta economica che della valutazione della capacità lavorativa espressa dal dott. __________ il quale, nelle more della presente procedura, ha avuto modo di confermare l'assenza di limitazioni per quanto riguarda l'esercizio di attività direzionali e amministrative nonché l'esistenza di un'incapacità del 50% nello svolgimento delle altre mansioni componenti l'attività di albergatore.

                                         Del resto, anche la valutazione e la descrizione delle limitazioni fatta dal medico curante dott. __________ - il quale ha indicato un grado d'incapacità al lavoro del 50% dal 1. agosto 1998 in relazione alla presenza di dolori lombari, di dolori alle ginocchia nel salire e scendere le scale, la necessità di riposo durante la giornata, "il tutto accentuato dalla stazione eretta prolungata e dal sovrappeso" (cfr. consid. 2.6) - non possono che confermare l'attendibilità del giudizio espresso dal dott. __________ in merito alla piena esigibilità di mansioni amministrative o direzionali, che nessun elemento agli atti consente quindi di ritenere siccome controindicate.

                                         In simili condizioni è pertanto da ritenere dimostrato con la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (cfr. SVR 1996 KV Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss; DTF 121 V 208 consid. 6a; RAMI 1994 pag. 210/211), che il danno alla salute di cui l'assicurato è portatore provoca una riduzione di rendimento quale albergatore e, di conseguenza, un'invalidità pari al 35%.

                                         Il querelato provvedimento con cui l'amministrazione ha respinto la richiesta di prestazioni deve pertanto essere confermato.

                               3.1.   Con il gravame l'assicurato ha chiesto l'erezione di una perizia medica.

                                         Al proposito è da osservare che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predomi­nante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2 d; sentenza TFA del 3 dicembre 1993 in re M.T., sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P., sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O., sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 CF (RCC 1986 pag. 202, consid. 2 d; RAMI 1985 pag. 238 consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid. 2b; Walter, "Il diritto alla prova in Svizzera" in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1991, pag. 1292).

                                         Poiché in concreto la documentazione medica agli atti risulta sufficiente ai fini della pronuncia del presente giudizio, la richiesta d'assunzione di prove dev'essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2001.35 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.09.2001 32.2001.35 — Swissrulings