Raccomandata
Incarto n. 32.2001.00026 Rif. costo n. 161.318.05 bs/fz
Lugano 21 dicembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 23 marzo 2001 interposto da
__________,
rappr. da: avv.__________,
contro
la decisione del 19.2.01 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 in materia di assicurazione federale per l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
vista la sentenza 23.10.01 con la quale è stato respinto il gravame;
richiamata l'ordinanza 31.7.01 con la quale la parte ricorrente è stata posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
rilevato che in data 7.12.01 l'avvocato _________ ha trasmesso l'allegata nota d'onorario per la tassazione;
visto in particolare l'art. 21 della Legge di procedura 6.4.61;
ordina 1. La nota è tassata in fr. 1'888.70;
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Contro l'ammontare dell'onorario il patrocinatore e il Dipartimento delle Istituzioni possono ricorrere entro 15 giorni al Consiglio di moderazione.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi