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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.12.2001 32.2001.26

21 décembre 2001·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·182 mots·~1 min·5

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2001.00026 Rif. costo n. 161.318.05   bs/fz

Lugano 21 dicembre 2001

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

visto il ricorso del 23 marzo 2001 interposto da

__________, 

rappr. da: avv.__________,   

contro  

la decisione del 19.2.01 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

letti ed esaminati gli atti;

vista la sentenza 23.10.01 con la quale è stato respinto il gravame;

richiamata l'ordinanza 31.7.01 con la quale la parte ricorrente è stata posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

rilevato che in data 7.12.01 l'avvocato _________ ha trasmesso l'allegata nota d'onorario per la tassazione;

visto in particolare l'art. 21 della Legge di procedura 6.4.61;

ordina                      1.   La nota è tassata in fr. 1'888.70;

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.  Contro l'ammontare dell'onorario il patrocinatore e il Dipartimento delle Istituzioni possono ricorrere entro 15 giorni al Consiglio di moderazione.

                                                                               Il vicepresidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Raffaele Guffi

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