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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.02.2001 32.2000.91

7 février 2001·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,487 mots·~12 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2000.00091   RG/sc

Lugano 7 febbraio 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

statuendo sull'istanza 13 marzo 2000 di

__________, 

chiedente la revisione della sentenza emessa l'8 febbraio 2000 da questo Tribunale nella causa da essa promossa con ricorso 6 novembre 1998 contro la decisione del 8 ottobre 1998 emanata da  

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità  

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Per giudizio 8 febbraio 2000 (intimato il 15 febbraio 2000) il TCA ha respinto il ricorso interposto dall'assicurata avverso la decisione 6 novembre 1998 con l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha negato il diritto ad una rendita d'invalidità.

                               1.2.   Con atto 13 marzo 2000, non ancora scaduto il termine d'impugnazione tramite rimedio ordinario di diritto, __________ ha chiesto al TCA di procedere alla revisione della sentenza 8 febbraio 2000. Nell'istanza viene in particolare fatto valere:

"  (…)

una nuova valutazione clinica nella quale sia aggiornato il mio attuale stato di salute, in quanto tale valutazione rappresenta la fonte indiscutibile di prova della RILEVANTE DURATA della incapacità al guadagno e, giustamente, il Giudice, mai e poi mai, avrebbe potuto esprimere giusta valutazione in presenza di una considerazione medica che ha un trascorso storico di ben oltre due anni!!

Tale valutazione clinica manca agli atti ed è pertanto influente il decidere.

A tal fine, stante il "galoppante" avanzamento del mio male, che peggiora con il passare dei mesi o che mi avvicinerebbe distrutta alla prossima età pensionabile, si renderebbe utile, a mezzo di un nuovo medico, anche eventualmente nominato d'ufficio dalla S.V., acquisire una nuova valutazione clinica che meglio descriva quale potrebbe essere il mio stato di salute, qualora io dovessi persistere nel lavorare.

La documentazione medica costituisce, infatti, un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora RAGIONEVOLMENTE esigibili dall'assicurato (SVR 1996 IV Nr. 74 pag. 214 consid. 2d).

In conclusione, siccome il grado di invalidità deve essere necessariamente legato all'incapacità di guadagno che ne deriva e che quest'ultima deve essere valutata in base a quale guadagno può e deve essere ancora realizzato dall'interessato utilizzando la sua capacità lavorativa residua, anche in considerazione delle possibilità di lavoro allo stesso aperte, si fa presente a Codesto decidente, che la mia considerevole età, coevamente al mio attuale stato di salute, non mi permettono più di stare a lungo in piedi o seduta, in particolare per la durata dell'intera giornata lavorativa e che non si può gestire un negozio controllando semplicemente la parte amministrativa per non incorrere in notevoli perdite di guadagno!!!" (Doc. AI _)

                               1.3.   Con pronuncia 15 settembre 2000 il TFA, cui l'atto è stato trasmesso perché venisse considerato alla stregua di ricorso di diritto amministrativo, ha dichiarato il gravame irricevibile per assenza di volontà di ricorrere e ha (ri)trasmesso l'incarto al TCA per competenza (I).

                               1.4.   Con scritto 26 gennaio 2001 l'istante ha trasmesso al TCA (e contestualmente all'U.

considerando                 in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).

                                         Nel merito

                               2.2.   L'art. 85 cpv. 2 lett. g LAVS, applicabile all'assicurazione invalidità  in virtù del rimando di cui all'art. 69 LAI, prescrive che i Cantoni devono garantire la revisione contro le decisioni se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione.

                                         Ai sensi dell'art. 14 lett. a delle Legge di procedura per le cause davanti al TCA (LPTCA) contro le decisioni del TCA è ammessa la revisione se, segnatamente, sono stati scoperti dei fatti nuovi o nuovi mezzi di prova oppure se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione;

                                         La revisione processuale, a cui il citato art. 14 LPTCA fa riferimento, è un rimedio di diritto straordinario contro decisioni cresciute in giudicato del tribunale (cfr. Ch. Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, § 29 n. 2, pag. 223; cfr. anche DTF 119 V consid. 3a pag. 184);

                               2.3.   Nell'evenienza concreta la sentenza in oggetto, che l'assicurata ha espressamente manifestato di non voler impugnare con rimedio di diritto ordinario dinanzi al TFA, è cresciuta in giudicato 30 giorni dopo la sua intimazione, avvenuta il 15 febbraio 2000;

                                         Come visto, perché il TCA possa rivedere una sua decisione cresciuta in giudicato, é necessario che siano scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.

                                         "Nuove", secondo la costante giurisprudenza federale, vanno considerate circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale, deposizioni di fatto erano ancora possibili processualmente, ma che, nonostante l'attenzione prestata, erano sconosciuti all'istante.

                                         Inoltre, i fatti nuovi devono essere di rilievo. Devono, in altri termini, essere idonei a modificare la base fattuale della sentenza contestata ed a condurre, con esatto apprezzamento giuridico, a diversa decisione (STFA 9 settembre 1980 in causa W., e STFA 1° marzo 1982 in causa R.A., ambedue non pubblicate).

                                         Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono o provare fatti nuovi di rilievo motivanti la revisione o fornire la prova di fatti conosciuti nel procedimento precedente, ma rimasti non provati a svantaggio dell'istante.

                                         In sostanza il nuovo mezzo di prova  deve servire non ad apprezzare ma ad accertare i fatti (DTF 110 V 141, consid. 2; 110 V 292 consid. 1; 109 V 121 consid. 2b; 108 V 168; 106 V 87 consid. 1a).

                                         Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto essere prodotto dall'interessato nonostante quest'ultimo avesse fatto prova della diligenza necessaria (RCC 1983, pag. 157; RCC 1970, pag. 457 consid. 3).

                                         Secondo la giurisprudenza costante del TFA, una perizia che apprezza in modo diverso fatti noti e non modificati non costituisce un nuovo mezzo di prova ai sensi dei predetti disposti (DTF 115 V 186 consid 2c; STFA 16.3.1992 in re A.B., non pubbl.; RCC 1985, pag. 335, consid. 2b).

                                         Analogamente, non costituisce motivo di revisione il solo fatto che il giudice, possa avere interpretato in modo errato dei fatti conosciuti. E' necessario che simile errata interpretazione sia stata fatta poiché non erano conosciuti fatti importanti per il giudizio o perché tali fatti non erano provati (DTF 110 V 141, consid 2;108 V 171 consid 1;  RCC 1985, pag. 335, consid. 2b).

                                         Soltanto, dunque, fonda un'istanza di revisione il nuovo mezzo di prova che accerta fatti nuovi suscettibili di dimostrare che gli elementi posti alla base della prima pronuncia erano oggettivamente insufficienti od errati (RCC 1985, pag. 335, consid. 2b; STFA 16.3.1992 cit.; RAMI 1991 15ss);

                               2.4.   In casu l'istante, rimproverando al TCA di aver valutato la sua incapacità al guadagno senza considerare il peggioramento dello stato di salute intervenuto ancor prima del giudizio dedotto in revisione, invoca in sostanza una "nuova valutazione clinica".

                                         A tale riguardo pendente lite l'assicurata ha prodotto un certificato nel quale il medico interpellato, il neurochirurgo dott. __________, ha sostanzialmente evidenziato la necessità di una approfondita valutazione dello stato attuale dell'assicurata (il certificato è stato redatto nel gennaio 2001) e del grado d'incapacità lavorativa:

"  ho avuto l'occasione di aver visione della documentazione, concernente la sopraccitata paziente, in merito ad una pratica AI tuttora aperta, che viene trattata attualmente dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.

Personalmente, conosco la Sig.ra __________ da aprile 2000. Trattasi di una paziente sofferente ormai da anni di problemi lombari, in stato dopo intervento al bacino e protesi dell'anca. La paziente è sofferente anche di una sindrome lombovertebrale, in presenza di un'ernia discale con compressione radicolare L4 a sinistra. La situazione preoperatoria era veramente disastrosa, la paziente era estremamente sofferente per questa sintomatologia algica radicolare, con una grave paresi del quadricipite sinistro grado II-III. La RM lombare e la mielografia funzionale avevano confermato, oltre all'ernia, anche un canale spinale stretto.

La paziente è stata operata l'08.06.00 con decompressione del canale spinale a livello L3/4 e L2/3. Dopo quest'intervento, progressivamente la paresi è migliorata, per cui, al momento persiste una paresi residuale grado IV del quadricipite, che impedisce ancora la paziente, ma in maniera non eccessiva: la sintomatologia algica radicolare è notevolmente regredita. Tuttavia, la paziente è molto sofferente per i restanti problemi alle gambe, in stato dopo intervento per protesi dell'anca e problemi artrosici diffusi del rachide lombare. La paziente deambula con una canna in posizione anteflessa.

Valutando la situazione clinica e neuroradiologica attuale, sono dell'opinione che una rendita AI sia giustificata. Non mi esprimo sul grado di questa rendita, ma ritengo opportuno ed anche corretto verso la paziente che un esame supplementare clinico venga effettuato, per valutare lo stato attuale della paziente ed il grado d'inabilità lavorativa, rispettivamente il grado di un'eventuale rendita. Proporrei, quindi, un esame approfondito presso il SAM di Bellinzona o in un qualsiasi altro centro competente." (Doc. _)

                                         L'istante ha pure prodotto un certificato della dr.ssa __________, fisiatra e reumatologa, datato 7 marzo 2000, nel quale la specialista ha sostanzialmente attestato:

"  Dolori molto forti all'anca sx con stato dopo protesi totale dell'anca in seguito ad un'osteotomia secondo Chiari.

La scintigrafia ossea non ha confermato nessuno scollamento della protesi. - La terapia è conservativa, ma la paziente non era più capace al lavoro.

In più accusa dei problemi alla schiena con alterazioni plurisegmentali della colonna vertebrale.

La Signora __________ è stata vista anche dal chirurgo, Dr. __________, che consigliava una terapia conservativa.

Negli ultimi due anni la situazione è peggiorata notevolmente visto che la paziente doveva lavorare da sola ed era perciò sotto costante sovraccarico lavorativo, certamente non favorevole per il suo stato di salute." (Doc. AI _)

                                         Sempre per quanto riguarda la certificazione medica prodotta a sostegno della domanda di revisione, agli atti figura pure un precedente rapporto del dott. __________ datato 6 luglio 2000 all'attenzione del medico curante, nel quale viene osservato:

"  T'informo sulla tua soprannominata paziente che è stata degente presso la clinica __________ dal 07.06.00 al 16.06.00.

Diagnosi:         ernia del disco L3/4 a sx, stenosi del recesso L3/4 e L2/3 a sx.

Operazione:   fenestrazione L3/4 a sx, foraminotomia L4, discectomia.

                         Fenestrazione L2/3 e decompressione.

Come tu sai, persiste uno st. d. intervento per ernia del disco a livello L5/S1 23 anni fa. St. d. intervento al bacino ca. 15 anni fa e st. d. protesi dell'anca a sx. Da luglio '99 dolori radicolari a sx di carattere invalidante. La paziente riesce e deambulare solo con l'aiuto di canne ed in posizione antalgica anteflessa. Presenza di una paresi del m. quadricipite grado III. La RM conferma un canale spinale relativamente stretto a livello L3/4 e L2/3. Un'erniazione L3/4 a sx non è esclusa.

L'08.06.00 ha avuto luogo il sopracitato intervento. Il decorso postop. è stato privo di complicazioni. Mobilizzazione dal 1°, stretching neuromuscolare dal 3° e possibilità di sedersi dal 8° giorno postop. Profilassi della tromboflebite con Fraxiparina 0,3 mg / giorno e calze TED.

Il decorso è stato caratterizzato da una progrediente regressione dei dolori lombari e radicolari. Persisteva un disturbo parestetico alle gambe che richiederà maggior tempo di ripresa. Anche la paresi del quadricipide sx è regredita.

Il 16.06.00 la signora __________ è stata dimessa in buona condizione di salute e con una neurologia in fase di miglioramento.

È prevista la continuazione di fisioterapia ambulante. Controlli neurochirurgici avranno luogo nelle prossime settimane." (Doc. AI _)

                                         Con certificato 23 ottobre 2000, infine, il dott. __________ ha certificato:

"  Conosco la Signora __________ dal 1.9.1999 su invio della Dr.ssa __________.

A livello dell'anca sinistra ha subito un'osteotomia del bacino e protesi totale dell'anca nel 1992.

L'ho vista l'ultima volta il 25.11.1999. Presentava un'importante zoppia a sinistra, camminando con una stampella.

Mostrava una funzione dolorante e limitata dell'articolazione coxo-femorale a sinistra.

Visto quanto sopra avevo proposto, l'anno scorso, una cura di terapia conservativa in modo da non peggiorare la situazione sia articolare come anche della schiena." (Doc. AI _)

                               2.5.   E' anzitutto da rilevare che la revisione quale rimedio straordinario non è possibile nel caso in cui le censure che con essa vengono sollevate avrebbero potuto essere fatte valere facendo uso dei rimedi ordinari di diritto (cfr. VPB 1996 Nr. 38 E.5; DTF 103 Ib 89 consid. 3; Kölz/Häner, Verwaltungsverfharen und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, pag. 262).

                                         In concreto, atteso che l'asserita non corretta valutazione dello stato di salute e delle sue conseguenze sulla capacità lavorativa posta alla base della pronuncia dedotta in revisione avrebbe potuto essere censurata facendo uso del rimedio ordinario di diritto (ricorso di diritto amministrativo al TFA), gli estremi per procedere ad una revisione non appaiono integrati già in applicazione del suevocato principio.

                                         Inoltre, la documentazione medica prodotta non contiene nuovi elementi di fatto rilevanti, realizzatisi nella precedente procedura e sconosciuti all'istante, atti a dimostrare che gli elementi posti alla base del precedente giudizio fossero oggettivamente insufficienti o errati.

                                         Nella misura in cui dalla nuova documentazione medica é dato di evincere - ipotesi che non sembra tuttavia realizzata nel caso in esame (cfr. consid. 2.4) - una diversa valutazione delle condizioni di salute e delle ripercussioni invalidanti già note nel precedente procedimento, ciò non costituirebbe motivo di revisione, l'apprezzamento in modo diverso di fatti noti e non modificati non configurando nuovo mezzo di prova ai sensi dei citati artt. 85 cpv. 2 lett. g e 14 lett. a LPTCA (cfr. consid. 2.3).

                                         Giova infine rilevare che, nella misura in cui nella citata refertazione medica è fatto riferimento ad eventuali modifiche dello stato di salute e della capacità lavorativa a dipendenza dell'intervento chirurgico effettuato nel giugno 2000 (cfr. certificato 24 gennaio 2001 del dott. __________ sub doc. _), tali nuove circostanze potranno semmai fare oggetto di una nuova domanda di prestazioni da presentarsi alla competente autorità amministrativa a norma dell'art. 87 cpv. 4 OAI. Nuovi fatti realizzatisi dopo l'emanazione del giudizio non costituiscono infatti motivo di revisione (cfr. VPB 1993 Nr. 22; Rhinow/Koller/ Kiss, Oeffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht, Basilea 1996, RZ 1431);

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Nella misura in cui ricevibile l'istanza di revisione è respinta.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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