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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.01.2001 32.2000.77

11 janvier 2001·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·884 mots·~4 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2000.00077   BS/tf

Lugano 11 gennaio 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 4 settembre 2000 di

__________, 

rappr. da: avv. __________,   

contro  

la decisione del 4 agosto 2000 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                        -   che con decisione 4 agosto 2000 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto la richiesta inoltrata da __________ volta ad ottenere il gratuito patrocinio dell'avv. __________. L'UAI non ha infatti ritenuto l'assicurato indigente poiché dal calcolo del fabbisogno minimo ai sensi del diritto esecutivo risultava un'eccedenza di fr. 641,30;

                                     -   che con tempestivo ricorso 4 settembre 2000 l'assicurato, per il tramite dell'avv. __________, ha postulato l'annullamento della decisione amministrativa con conseguente ammissione al gratuito patrocinio. __________ rileva in particolare come l'UAI nel calcolo del fabbisogno minimino abbia erroneamente considerato le indennità di disoccupazione che dalla fine del 1999 non percepisce più. Inoltre l'assicurato chiede al TCA di ordinare all'UAI di procedere celermente agli accertamenti relativi alla riformazione professionale e decidere quindi in merito alle indennità giornaliere. Contestualmente al ricorso l'assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio nella presente procedura giudiziaria;

                                     -   che con risposta 29 novembre 2000, sollecitata dal TCA con decreto 16 novembre 2000, l'UAI ha rilevato che:

"  Riesaminata la documentazione in causa si prende atto del fatto che al momento in cui è stata introdotta la domanda volta ad ottenere il gratuito patrocinio, l'assicurato non percepiva più le indennità di disoccupazione.

Ritenuto che le uniche entrate erano quindi costituite dal reddito conseguito dalla signora __________, risulta che effettivamente la richiesta di gratuito patrocinio era giustificata.

Per tale motivo lo scrivente Ufficio non formula alcuna obiezione in merito al punto 2 di cui al petitum ricorsuale, rinunciando di conseguenza a chiedere la conferma della decisione impugnata."

considerato                -   che ai sensi della giurisprudenza del TFA il diritto costituzionale garantisce all'assicurato, entro stretti limiti temporali e materiali, un diritto all'assistenza gratuita nella procedura amministrativa non contenziosa, immediatamente precedente alla resa della decisione amministrativa (cfr. DTF 114 V 236). A determinate condizioni il diritto all'assistenza giudiziaria può essere fatto valere anche per il periodo precedente l'emissione del progetto di decisione (cfr. Pratique VSI 2000 pag. 164);

                                     -   che i presupposti per la concessione del gratuito patrocinio nella procedura amministrativa non contenziosa sono i medesimi validi nella procedura giudiziaria (cfr. DTF 114 V 235 consid.5b), vale a dire che l'assicurato deve essere indigente, la causa non palesemente priva di esito favorevole e il patrocinio dell'avvocato perlomeno indicato;

                                     -   che nel diritto delle assicurazione sociali affinché l'acquiescenza diventi operativa deve essere di regola confermata dal giudice (RCC 1988 pag. 423 consid. 2c citato in Kieser Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHV, Zurigo 1996, pag. 254);

                                     -   con la risposta di causa l'UAI ha effettivamente riconosciuto il diritto dell'assicurato all'assistenza giudiziaria;

                                     -   che, come si evince dal calcolo del fabbisogno minimo ex art. 93 LEF allestito nella decisione impugnata, senza le prestazioni dell'assicurazione disoccupazione le entrate familiari non coprono il minimo esistenziale per cui l'assicurato è da considerare come indigente (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b);                                        

                                     -   che nell'ambito delle assicurazioni sociali, eccezion fatta per l'assicurazione malattia (cfr. art. 86 cpv. 2 LaMAl) ed infortuni (cfr. art. 106 consid.2 LAINF), ricorsi per ritardata o denegata giustizia nell'ambito della procedura amministrativa sono comunque da indirizzare all'autorità di sorveglianza competente (cfr. Ch. Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialver- sicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, § 14 n. 5, pag. 109; DTF 114 V 145ss);

                                     -   che nell'ambito della LAI organo di vigilanza risulta essere l'UFAS (art. 64 LAI, art. 92 OAI) al quale pertanto competete esaminare se si tratta di un caso di denegata giustizia e adottare eventuali provvedimenti. Tuttavia il TCA raccomanda l'UAI di concludere celermente l'istruttoria per statuire in merito ad eventuali prestazioni assicurative;

                                     -   che con l'acquiescenza processualmente il ricorrente risulta essere vittorioso e, visto che è stato rappresentato da un avvocato, ha diritto ad un'indennità di ripetibili di fr. 1'000.--. Ne consegue che la richiesta di assistenza giudiziaria in sede di questa procedura contenziosa diventa priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 309 consid. 6);

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La causa è stralciata dai ruoli per acquiescenza;

                                 2.-   Il ricorso per ritardata giustizia è irricevibile. § Gli atti sono inviati per competenza all'UFAS.

                                 3.-   L'istanza di assistenza di assistenza giudiziaria 4 settembre 2000 è priva di oggetto.

                                 4.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L'UAI verserà all'assicurato fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili. 

                                 5.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2000.77 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.01.2001 32.2000.77 — Swissrulings