RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2000.00061 MB/sc
Lugano 5 febbraio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Michela Bürki Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 giugno 2000 di
__________
contro
la decisione del 12 maggio 2000 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. __________, coniugata, è deceduta il __________ 2000 in seguito ad un carcinoma al seno, che ha provocato metastasi vertebrali e paralisi agli arti inferiori.
In seguito all'insorgenza della malattia l'assicurata è stata posta al beneficio di una rendita intera dell'AI dal 1. gennaio 1999 e le sono stati assegnati diversi mezzi ausiliari (carrozzina, comoda, asse per la doccia, letto elettrico, cfr. inc. AI agli atti).
1.2. In data 25 novembre 1999 l'interessata ha presentato istanza all'Ufficio assicurazione invalidità tendente all'attribuzione di un assegno per grandi invalidi dell'AI, compilando il relativo formulario (doc. _ atti amm).
Dopo aver assunto telefonicamente alcune informazioni tramite l'assistente sociale, l'UAI, con decisione 18 aprile 2000, ha riconosciuto all'interessata un assegno per grandi invalidi di grado medio con effetto dal 1. novembre 1999, dopo un anno di attesa, precisando che il peggioramento intervenuto nel febbraio 2000 non permette l'attribuzione di un assegno di grado elevato, in quanto esso deve perdurare almeno tre mesi.
Con osservazioni del 3 maggio 2000, l'assistente sociale della __________, ha chiesto all'UAI di procedere a nuove verifiche per quanto riguarda il grado di grande invalidità, in quanto:
" (…)
l'inchiesta telefonica con il marito dell'assicurata è avvenuta pochi giorni prima del suo decesso. Il marito, comprensibilmente, si trovava in un momento particolarmente difficile, e non è sicuro di avere risposto correttamente alle domande che gli sono state poste.
A nostro modo di vedere, inoltre, la signora __________ da più di un anno era dipendente da terzi in maniera importante in quasi tutti gli atti della vita quotidiana." (Doc. AI _)
In data 12 maggio 2000 l'UAI ha calcolato l'ammontare dell'assegno per grandi invalidi di grado medio assegnato a __________.
1.3. Con tempestivo ricorso 9 giugno 2000 __________, in qualità di erede della moglie __________, ha contestato la decisione dell'amministrazione e ne ha chiesto l'annullamento, in base alle seguenti motivazioni:
" (…)
considerando che mia moglie a seguito di malattia tumorale, si trovava anche in uno stato di paralisi completa agli arti inferiori e quindi su una sedia a rotelle, pertanto oltre alla malattia tumorale era da considerare paraplegica a tutti gli effetti, al fine di compiere la totalità degli atti quotidiani sopra esposti, come risulterà dal rapporto d'inchiesta effettuato dall'assistente sociale AI, si aveva l'obbligo di avere un'assistenza ed un aiuto continuo, che veniva dato dal Consorzio di aiuto Domiciliare del __________, infermieristico e non, dai vicini di casa, amici e conoscenti, figlie (residenti all'estero) e logicamente da parte della mia persona.
Come risulterà sicuramente dagli atti dell'inchiesta l'unica piccola cosa che riusciva a fare "indipendentemente" era il mangiare, se lo intendiamo come gesto di portare i cibi alla bocca. Bisogna però considerare che mangiare gli era possibile solo grazie all'aiuto dei vicini che gli preparavano il pranzo e che glielo portavano in casa, altrimenti mia moglie non era in grado di prepararlo autonomamente e quindi di mangiare.
Fatta quindi questa considerazione ritengo che anche l'atto di vita quotidiana del mangiare rientra anch'esso fra le cose che mia moglie non poteva fare da sola.
Si contesta inoltre il fatto che comunque l'inchiesta sia stata effettuata telefonicamente, in un momento personale molto particolare, e più precisamente quando mia moglie si trovava in Ospedale oramai in fin di vita.
Mi chiedo pertanto che valutazioni l'assistente AI può prendere in simili casi non vedendo la situazione reale, considerando anche il fatto che la domanda di assegno grande invalido era stata inoltrata in data 20 ottobre 1999 e che pertanto si avrebbe avuto tutto il tempo di effettuare un sopralluogo a domicilio." (Doc. _)
1.4. Con risposta 19 luglio 2000 l’UAI ha proposto di respingere il ricorso, adducendo le seguenti motivazioni:
" con riferimento al ricorso in oggetto, osserviamo che, dalla richiesta e questionario relativi all'assegno per grandi invalidi dell'Al, risulta che l'assicurata necessita dell'aiuto regolare notevole di terzi per il compimento della maggior parte degli atti della vita, ma non di tutti: rimane infatti sostanzialmente autonoma la voce relativa all'alimentazione (cfr. ali. 27, p.to.3.11.3 del questionario citato)
Ai sensi dell'art. 36 OAI, perché la grande invalidità possa essere reputata di grado elevato è necessario che l'assicurato abbisogni dell'aiuto regolare notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e che il suo stato richieda inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale.
Nel caso di specie, viceversa, almeno un atto ordinario rimane autonomamente eseguibile, mentre non vi è necessita di sorveglianza personale permanente; per altro verso, la necessità delle cure permanenti non si associa comunque, come si è precisato sopra, alla necessità dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita.
Poiché, infine, l'art. 36 cpv. 2 OAI dispone che la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, anche se munito di mezzi ausiliari, necessita dell'aiuto in questione per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita o per compiere almeno due atti ordinari, avendo inoltre bisogno di una sorveglianza personale permanente, essendo esclusa da questo elenco la menzione delle cure permanenti in aggiunta ai due atti ordinari, è a questo punto inevitabile, applicando la norma regolamentare in questione, attribuire all'assicurata un assegno per grande invalidità non superiore al grado medio.
Per quanto invece riguarda la visita a domicilio, è da precisare che essa non viene sempre effettuata, quando le indicazioni fornite per telefono sono sufficienti e univoche; è chiaro che, in occasione del colloquio telefonico, è sempre possibile all'assicurato chiedere un sopralluogo qualora si dovessero constatare obiettive e fondate differenze fra quanto dichiarato in un primo tempo nella richiesta di prestazioni e le constatazioni pratiche successive.
Dal rapporto di inchiesta AGI per adulti di cui all'allegato 33, emerge tuttavia che l'assistente sociale incaricata di trattare il caso ha avuto un colloquio telefonico con il marito dell'assicurata, nel corso del quale sono stati esaminati tutti i punti della richiesta, senza che siano emerse, in quella occasione, difficoltà o incomprensioni sull'oggettività dei fatti.
Riteniamo quindi corretta la decisione impugnata, nella misura in cui, secondo la proposta dell'assistente sociale, ha ritenuto che l'assegno per grandi invalidi di grado medio dovesse essere mantenuto tale almeno fino al 30.04.2000, essendo possibile riconoscere il peggioramento soltanto a partire dal maggio dello stesso anno, cioè a seguito del decorso di almeno 3 mesi del peggioramento stesso.
Tale riconoscimento non è potuto in concreto avvenire perché l'assicurata è purtroppo deceduta in data __________.2000." (Doc. _)
in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è l'attribuzione a favore di __________ di un assegno per grandi invalidi di grado elevato e non solo di grado medio come statuito dall'UAI. A parere del marito infatti l'unico atto che l'assicurata riusciva a svolgere autonomamente era quello di mangiare, nel senso di portarsi il cibo alla bocca.
E' considerato grande invalido l'assicurato che, a causa della sua invalidità, ha bisogno dell'aiuto permanente di terzi per compiere gli atti ordinari della vita o di una sorveglianza personale (art. 42 cpv. 2 LAI; cfr. anche art. 43bis cpv. 5 LAVS).
Con atti ordinari la giurisprudenza (DTF 121 V 90 consid. 3a; DTF 117 V 31 consid. 4b e 148 consid. 2; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 507) intende:
vestirsi e svestirsi,
alzarsi, sedersi e coricarsi,
mangiare,
- andare al gabinetto (cfr. DTF 121 V 88),
spostarsi dentro o fuori casa e stabilire contatti,
- la cura del corpo.
2.3. L'art. 36 OAI distingue tre gradi di grande invalidità:
- il grado elevato, quando il grande invalido "necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita" e "il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale" (totalmente grande invalido);
In tal caso l'assicurato deve aver bisogno di aiuto in tutti gli atti ordinari riconosciuti. Basta tuttavia che, nei singoli atti, necessiti dell'aiuto di terzi in maniera rilevante (DTF 104 V 127 consid. 4b; Meyer/Blaser, op. cit. p. 272)
il grado medio, quando il grande invalido, anche se munito di mezzi ausiliari, "necessita di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita" oppure "di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente" (art. 36 cpv. 2 lett. a e b OAI).
Nella prima ipotesi indicata, secondo la giurisprudenza si deve incontrare difficoltà nell'esecuzione di almeno quattro atti ordinari (cfr. U. Meyer-Blaser, op. cit, p. 272; DTF 107 V 151 consid. 2).
il grado esiguo, quando il grande invalido, anche se munito di mezzi ausiliari, necessita, "in modo regolare e considerevole dell'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita", oppure "di sorveglianza personale continua", oppure "in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità".
L'assegno di grado esiguo è pure dato, allorquando, "a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, l'assicurato può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole" (DTF 107 V 29).
Nel caso in cui gli atti ordinari comprendono più funzioni parziali non si pretende che l'assicurato necessiti aiuto in tutte o nella maggior parte di queste funzioni; è invece sufficiente che in una di queste funzioni parziali l'interessato necessiti regolarmente in maniera rilevante l'aiuto diretto o indiretto di terzi (DTF 121 V 91 consid. 3c; DTF 117 V 146 consid. 2). Ad esempio un bisogno rilevante di aiuto è dato nell'atto ordinario del "mangiare" nel caso in cui l'assicurato può mangiare, ma non tagliare le pietanze (DTF 106 V consid. 2b).
Modificando la propria giurisprudenza, in DTF 121 V 88ss. il TFA ha ad esempio riconosciuto che, la messa in ordine degli abiti, in relazione con la necessità di andare al gabinetto, costituisce una funzione parziale di questo atto ordinario della vita.
2.4. In concreto è incontestato che l'assicurata non era in grado di svolgere gli atti ordinari della vita indicati al considerando precedente senza l'aiuto considerevole di terzi, eccezion fatta per l'atto del "mangiare".
A proposito in particolare dell'esecuzione di questo atto, nel questionario relativo alla richiesta dell'assegno, compilato in data 20 ottobre 1999 con l'aiuto dell'assistente sociale della __________, l'assicurata ha espressamente dichiarato di non necessitare di aiuto regolare e notevole per compiere tutte le funzioni parziali dell'atto ordinario del mangiare, consistenti nella necessità di farsi servire i pasti a letto, nel tagliare gli alimenti, nel portarli alla bocca e nel nutrirsi solo di alimenti speciali (doc. _).
Questo fatto è stato chiaramente ammesso dal marito anche nel ricorso.
Nel rapporto d'inchiesta redatto dall'assistente sociale dell'AI, dopo aver interpellato telefonicamente il marito dell'assicurata è stato inoltre precisato che:
" (…)
La signora __________ è ricoverata dal 21 febbraio del corrente anno in ospedale ed è in fase terminale. Da questa stessa data risulta dipende da terzi per tutti gli atti ordinari della vita, compreso il punto 3.1.3.
Con il marito ho passato in rassegna i vari punti considerati nel formulario AGI, il bisogno d'aiuto da parte di terzi da imputare al peggioramento dello stato di salute del novembre 1998 con la comparsa, oltre ai già numerosi impedimenti, delle difficoltà motorie, sfociate nel gennaio 1999 in una paralisi degli arti inferiori.
L'assicurata risulta così dipendere da terzi per vestire e svestire in particolare la parte inferiore del corpo, per alzarsi, sedersi e coricarsi, per fare il bagno, per andare al gabinetto dove deve essere aiutata con l'abbigliamento e nella sostituzione del pannolino (presenta infatti un'incontinenza urinaria), negli spostamenti esterni a casa (si sposta in carrozzella) come risulta dal questionario." (Doc. AI _)
2.5. In via preliminare a proposito del valore probatorio delle informazioni telefoniche assunte dall'assistente sociale dell'UAI, contestato dall'interessato, perché esperito senza procedere ad un sopralluogo di verifica, si rileva che, secondo la giurisprudenza, informazioni assunte oralmente o telefonicamente, di cui si lascia una traccia negli atti, possono essere considerati quali validi mezzi di prova, se accertano punti secondari, segnatamente degli indizi. Nel caso in cui quindi debbano essere assunte informazioni su punti rilevanti della fattispecie, entrano in linea di conto di principio solo informazioni scritte. Se, tuttavia, vengono assunte informazioni orali, dev'essere tenuto un interrogatorio e redatto un protocollo. La persona interessata deve inoltre avere la possibilità di parteciparvi (C. Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, p. 158 N 14; DTF 117 V 284).
In concreto, alla luce della giurisprudenza summenzionata, la procedura applicata dall'UAI non può essere confermata, come giustamente sottolineato dal ricorrente.
Ai fini dell'evasione del ricorso è tuttavia sufficiente fondarsi sulle dichiarazioni espresse personalmente dall' assicurata nel formulario di richiesta dell'assegno, con l'aiuto dell'assistente sociale.
Poiché le questioni poste non erano di difficile comprensione, l'assicurata è stata aiutata nella compilazione del formulario e la risposta è stata confermata senza equivoci dal marito nel ricorso, l'affermazione dell'assicurata, secondo cui non necessita dell' aiuto regolare di terzi per far fronte alle funzioni parziali dell'atto ordinario del mangiare, può essere considerata credibile e quindi provata con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (SVR 1996 KV Nr. 85 p. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 p. 263ss; DTF 121 V 208 consid. 6a; RAMI 1994 p. 210/211).
Al riguardo dev'essere pure precisato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la preparazione del cibo non va considerata quale funzione parziale dell'atto ordinario del mangiare.
In simili condizioni, poiché l'assicurata non necessitava dell'aiuto notevole di terzi per tutti gli atti ordinari della vita, non ha diritto all'attribuzione di un assegno per grande invalido di grado elevato ma solo di grado medio.
In quanto infondato il ricorso va respinto. La decisione impugnata va invece confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti