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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.02.2001 32.2000.58

5 février 2001·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,225 mots·~21 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2000.00058   RG/sc

Lugano 5 febbraio 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 9 giugno 2000 di

__________, 

rappr. da: avv. __________,   

contro  

la decisione del 8 maggio 2000 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Dal 1° agosto 1994 __________, muratore, beneficia di una rendita AI per un grado d'invalidità del 50%.

                               1.2.   In esito alla procedura di revisione avviata nell'agosto 1999 su istanza dell'assicurato, l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI), sulla base di nuovi accertamenti medici di cui si dirà se necessario nel prosieguo, per decisione 8 maggio 2000 ha confermato il diritto ad una mezza rendita, con le seguenti motivazioni:

"  Secondo l'art. 28 della legge federale sull'assicurazione invalidità, l'assicurato ha diritto a una rendita intera quando e, invalido per almeno due terzi, a una mezza rendita quando è invalido per almeno la metà, a un quarto di rendita quando è invalido nella misura del 40%. Nei casi di disagio economico (caso di rigore) la mezza rendita può essere assegnata ‑ su richiesta ‑ anche per un'invalidità del 40%.

Le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera. Questo presupposto deve essere adempiuto anche per i congiunti per i quali è richiesta una prestazione.

Per determinare l'invalidità si raffronta il reddito che l'assicurato potrebbe attualmente conseguire in un'attività ragionevolmente da lui ESIGIBILE con il reddito del lavoro che egli potrebbe oggi conseguire senza il danno alla salute. Il grado di invalidità, e, calcolato in per cento in base alla perdita di capacità di guadagno.

Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modificazione che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa.

Dopo gli accertamenti è stato confermato il diritto alla rendita che viene attualmente corrisposta con un grado d'invalidità del 59%.

Una revisione della rendita è prevista per il 31.03.2005.

In seguito alla richiesta di revisione della rendita (50 %), inoltrata dal curante il 15 giugno 1998, sono stati effettuati approfonditi accertamenti medico‑specialistici i quali hanno dato il seguente esito sotto il profilo lavorativo:

L'inabilità lavorativa quale manovale edile e altre attività pesanti è valutata intorno al 60 %.

Per contro, vi è un'abilità lavorativa del 60‑65 % nell'esercizio di attività leggere e adeguate che non comportino il porto di pesi superio­ri ai 20 kg, che permettano di alternare la posizione seduta/eretta, evitando di lavorare su terreni accidentati.

Senza il danno alla salute, attualmente, il reddito conseguibile nell'attività di muratore sarebbe di Fr. 50'050 mentre quello consegui­bile attualmente, tenendo in considerazione le limitazioni, è di Fr. 21'000. Dal confronto di questi redditi si ricava una perdita di guadagno del 59 % per cui l'assicurato continua a beneficiare della mezza rendita come finora." (Doc. AI _)

                               1.3.   Con tempestivo ricorso datato 9 maggio 2000 l'assicurato - rappresentato dall'avv. __________ -  chiede l'annullamento della decisione amministrativa e la conseguente assegnazione di una rendita intera per un grado d'invalidità del 75%.

                                         Nel gravame viene in particolare esposto:

"  (…)

2.

Il signor __________ ha sofferto e soffre a tutt'oggi di gravi problemi alla salute che sono stati riconosciuti dall'UAI e che figurano anche nella perizia esperita a cura dal SAM.

Dette indagini hanno però tralasciato dì valutare che la grave patologia di cui soffre attualmente il signor __________ oltre a minare il suo stato di salute fisico ha anche deteriorato la sua salute psichica, per cui egli a tutt'oggi soffre anche di disturbi a livello psichico.

Prove: richiamo documentazione medica; perizia medica.

3.

Sulla base della situazione di fatto relativa ai disturbi di cui soffre il ricorrente ed in considerazione che l'invalidità risulta essere un concetto economico giuridico e non medico (DTF 110 V 275); si sottolinea come nella fattispecie l'assicurato non sia purtroppo in grado di mantenere la propria capacità di guadagno e ciò nemmeno parzialmente.

Errato risulta essere il calcolo operato dall'Ufficio Al del Canton Ticino che porta a considerare l'assicurato incapace di guadagno in una percentuale del 60‑65 %.

In effetti vi e da considerare che la capacità lavorativa del signor __________ a causa dei seri disturbi alla salute, in un'altra potenziale professione più scadente dal punto di vista retributivo, non potrà superare il 25-30%; come d'altronde risulta dal certificato medico del medico curante Dr. __________, allegato al presente ricorso quale doc. _.

Risulta evidente che la valutazione offerta dell'UAI risulta essere oltremodo sommaria e non tien conto della reale e concreta incapacità di guadagno dell'assicurato a seguito dei gravi disturbi alla salute di cui egli a tutt'oggi soffre; disturbi che sono labili e tendono al peggioramento.

(…)

chiedesi che allo stesso vengano riconosciute le prestazioni Al a lui realmente confacenti ed in particolare, considerata la sua certa incapacità di guadagno di almeno il 75% , chiedesi che al ricorrente venga riconosciuta un'intera rendita Al.

Risulta in effetti impensabile che il signor __________, nelle condizioni di salute in cui si ritrova, possa avviare o procrastinare l'esercizio di una qualsiasi attività lucrativa.

Non da ultimo va considerato che egli risulta privo di una formazione professionale specifica e con tali presupposti non vi e per lui spazio per un'attività lucrativa che gli permetta di mantenere la sua capacità di guadagno precedente.

Nel caso in esame l'assicurato non é in grado di svolgere alcun lavoro remunerativo a lui confacente, per cui il suo danno alla salute e la conseguente incapacità di guadagno sono sicuramente suscettibili di una valutazione giuridica ai fini dell'erogazione di un'intera rendita Al.

Prove: perizia medica, richiamo incarto Al, doc.

4.

Per l'analisi della fattispecie vi è pure da considerare come la malattia ed i disturbi alla salute patiti dal signor __________, causano notevoli disturbi fisici che non sono appunto stazionari, bensì di carattere estremamente labile e tendente al peggioramento.

In particolare ci si riferisce ai problemi psichiatrici causati dai disturbi fisici di cui soffre il signor __________, che creano instabilità emotiva e psicologica per le quali il servizio SAM non ha effettuato alcuna seria indagine.

A tal proposito gli atti medici su cui poggia la decisione impugnata non si esprimono sufficientemente ed esaustivamente in tal senso ed il ricorrente ritiene estremamente opportuno essere sottoposto ad una nuova ed ulteriore perizia medica che questo Lod. Tribunale sarà in grado di ordinare, conformemente all'art. 9 della Legge di procedura per i ricorsi al TCA.

Onde poter far luce sulla reale capacità di guadagno del ricorrente, nonché sul suo stato di salute, si  rende necessario l'espletamento di una nuova perizia medica. (…)" (Doc. _)

                               1.4.   Con risposta 18 luglio 2000 l’UAI ha proposto di respingere l'impugnativa adducendo:

"  con riferimento al ricorso in oggetto, osserviamo come lo stato di salute dell'assicurato sia stato accuratamente esaminato per mezzo dell'ampia e circostanziata perizia SAM del 28.12.1999 (cfr. ali. 142), accertamento nell'ambito del quale sono stati effettuati tutti i necessari consulti specialistici, in particolare in materia dermatologica, ortopedica e psichiatrica (cfr., rispettivamente, i referti del Dr. __________, ali. _, del Dr. __________, all. _ e del Dr. __________, all. _).

I giudizi di sintesi che ne derivano propendono per l'esistenza di una capacità lavorativa del 60‑65% a partire da fine settembre 1998 e continua in attività leggere, senza l'obbligo di alzare pesi sopra i 20 kg o di dover lavorare sopra l'orizzontale, con la possibilità di alternare la posizione seduta‑eretta, senza dover lavorare in posizione eretta e piegata in avanti o su terreni accidentati o scale a pioli.

La valutazione percentuale e la precisa, dettagliata indicazione delle controindicazioni hanno consentito all'UAI di calcolare il profilo di reddito attribuibile all'assicurato come capacità di guadagno residua, fissato in fr. 21'000.‑, tenendo conto di tutte le controindicazioni indicate dai periti.

Il raffronto fra il reddito nella precedente professione, pari a fr. 50'050.‑ e il reddito conseguibile con invalidità, come sopra calcolato e quantificato in fr. 21'000.‑, ha consentito di estrapolare un grado di invalidità finale del 59%, che conferma il diritto alla mezza rendita.

D'altra parte, nel testo del ricorso non vengono proposti motivi specifici o nemmeno indicazioni di ulteriori inabilità che possano ridurre la capacità di guadagno residua in misura ulteriore rispetto a quanto stabilito dall'UAI, tenuto conto di tutti i fattori influenti.

D'altra parte, nemmeno il certificato 02.05.2000 del Dr. __________ può offrire elementi utili, in quanto la valutazione di invalidità totale ivi effettuata non dispone di riscontri specifici relativi all'abilità lavorativa ed è per giunta espressa, semplicemente, "a titolo personale", cioè senza un particolare supporto scientifico, ma quale semplice impressione dovuta alla conoscenza dell'assicurato." (Doc. _)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se siano nella fattispecie adempiute le premesse giustificanti una revisione della mezza rendita d'invalidità assegnata a __________.

                                         Con l'atto impugnato, l'UAI ha infatti stabilito un grado d'incapacità al guadagno del 59% e conseguentemente confermato il diritto ad una mezza rendita AI.

                                         L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

·    un danno alla salute fisica o psichica conseguente a   infermità congenita, malattia o infortunio, e

·    la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

                               2.3.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (cfr. art. 41 LAI).

                                         La revisione avviene d'ufficio o su domanda (cfr. art. 87 cpv. 1 OAI).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante soppri­me, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI).

                                         Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).

                                         Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).

                               2.4.   Anche ai fini della revisione del grado di invalidità fa stato l'art. 4 LAI, secondo il quale per invalidità si intende l'incapacità di guadagno cagionata da un danno alla salute (consid. 2.1).

                                         Perciò, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione secondo l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).

                                         Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede l'assegnazione di un quarto di rendita se il grado d'invalidità è di almeno il 40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

                                         Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 109 V 262; 105 V 30; Valterio, op. Cit. P. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 258).

                               2.5.   Nel caso in esame, dopo aver esperito nuovi accertamenti di natura medica, segnatamente una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio accertamento medico dell'assicurazione invalidità (SAM) l'amministrazione ha fissato il nuovo grado d'invalidità al 59%.

                                         L'insorgente, richiamando in particolare il certificato del dott. __________, generalista, contesta le risultanze peritali e sostiene che a seguito del peggioramento delle sue condizioni di salute la sua capacità di lavoro è diminuita in maniera tale da giustificare l'erogazione di una rendita intera.

                               2.6.   In concreto alla perizia del SAM non può che essere attribuita valenza probatoria piena, gli specialisti interpellati avendo proceduto ad una completa ed approfondita valutazione dello stato di salute considerando la totalità dei disturbi lamentati dall'assicurato a livello dermatologico, ortopedico e psichiatrico.

                                         I periti hanno quindi espresso un motivato e logico giudizio sull'incidenza del danno alla salute sulla capacità lavorativa dell'assicurato, evidenziando un'incapacità complessiva del 60%-65% nella precedente attività di muratore da marzo 1998, rispettivamente del 35%-40% in una "attività leggera, senza l'obbligo di alzare pesi sopra i 20 kg o dover lavorare sopra l'orizzontale, con la possibilità d'alternare la posizione seduta / eretta, senza dover lavorare in posizione eretta e piegata in avanti o su terreni accidentati e scale a pioli, l'A. raggiunge una capacità lavorativa del 60 ‑ 65% a partire da fine settembre 1998" (cfr. doc. AI  _ pag. 10) (sulla valenza probatoria dei rapporti medici cfr. DTF 125 V 195, DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita).

                                         Per quanto riguarda in particolare la contestata valutazione degli aspetti psichiatrici, le conclusioni dei periti circa un'incapacità lavorativa parziale pari al 15 % - espresse sulla base del consulto specialistico a cura del dott. __________, psichiatra e psicoterapeuta riportate nel rapporto 21 dicembre 1999 (doc. AI _) - appaiono del tutto convincenti ed attendibili. Lo specialista, posta la diagnosi di "sindrome neurotica a colorito disforico-ipocondriaco associata a disturbo da dolore somatoforme in parte differenziato, con reazione tendenziosa alla malattia" ha infatti rilevato:

"  (…)

DATI SOGGETTIVI DELL'ASSICURATO:

Il periziando lamenta dolori cervicali, alle spalle, alla schiena, allo stomaco, intestino, alla nuca, al polso destro, alle ginocchia, ai talloni, Disturbi dermatologici: alle mani (dermatite da contatto), con prurito in tutto il corpo. Lamenta inoltre disturbi all'udito, talvolta disuria, nicturia, rinite recidivante, capogiri, dispnea da sforzo. Egli riferisce che in seguito ai disturbi summenzionati accusa talvolta momenti di sconforto (ma di non sentirsi perciò depresso) e, strettamente correlate a ciò, anche preoccupazioni economiche per il suo futuro.

CONSTATAZIONI OBIETTIVE:

Il colloquio ha potuto aver luogo in modo cordiale e con la collaborazione del periziando. Egli si presenta curato nella persona e nell'abbigliamento. Appare tranquillo, accessibile, l'espressione sintona e partecipe. Preciso, meticoloso nella enumerazione dei disturbi di cui è soggetto.

Stato di coscienza integro, così come il rapporto di realtà. Percezione libera da errori. Il tono dell'umore appare lievemente disforico con contenuto del discorso polarizzato su ideazioni a contenuto ipocondriaco. Non sono presenti disturbi formali del pensiero. La capacità critica appare conservata. Istinto vitale conservato e valido. Intelligenza nei limiti di norma e conforme alla sua estrazione socioculturale. Non sono presenti disturbi della sfera cognitiva e volitiva.

Attualmente il periziando non è seguito dal punto di vista psichiatrico o psicoterapico.

(…)

OSSERVAZIONI:

Il periziando non è mai stato in cura psichiatrica e psicoterapeutica. Una tale presa a carico, come sopraindicato, potrebbe giovare al paziente sia dal punto di vista delle sue capacità di lavoro sia dal punto di vista della sua qualità di vita. (…)" (doc. AI _, pag. 2-3)

                                         Per il resto, non vi sono elementi o indizi concreti agli atti che consentono di mettere in dubbio l'affidabilità e la concludenza della perizia pluridisciplinare del SAM e della succitata valutazione specialistica della componente psichiatrica.

                                         Neppure il certificato 2 maggio 2000 del medico curante prodotto con il gravame ed attestante un'incapacità lavorativa del 75% (doc. _) può essere ritenuto idoneo a sovvertire l'esito della presente procedura. Il certificato medico del dott. __________ non contiene alcuna considerazione che possa in qualche modo sostanziare la conclusione circa un grado d'incapacità lavorativa dell'assicurato pari al 75% sia quale muratore che in altre attività adeguate. Esso non è quindi di certo suscettibile di togliere fedefacenza alle considerazioni e conclusioni poste dal SAM sulla base di approfonditi e completi accertamenti.

                                         Da quanto precede consegue che alla perizia del SAM deve essere attribuita forza probante piena.

                                         E' conseguentemente da ritenere che eventuali nuove perizie mediche - come quella richiesta dall'assicurato con il gravame - non potrebbero modificare i risultati e le conclusioni cui sono giunti gli specialisti del SAM.

                                         In effetti quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'am­ministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predomi­nante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2d; STFA 3 dicembre 1993 in re M.T., STFA 27 ottobre 1992 in re A.B.P., STFA 13 febbraio 1992 in re M.O., STFA 13 maggio 1991 in re A.A., STCA 25 novembre 1991 in re G.M.; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, p. 212-213, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 CF (RCC 1986 pag. 202, consid. 2d; RAMI 1985 pag. 238 consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid. 2b; Walter, "Il diritto alla prova in Svizzera" in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1991, pag. 1292).

                               2.7.   Dal profilo economico, tenuto conto della capacità al lavoro in attività leggere adeguate nella misura del 60-65% indicata dai periti del SAM, l'UAI ha fissato il reddito ipotetico annuo che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando tali attività in fr. 21'000 annui.

                                         Orbene, la giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata tuttavia recentemente oggetto di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni.

                                         In una sentenza del 30 giugno 2000 nella causa V. B. (I 411/98), - riprendendo in sintesi quanto stabilito con sentenza 9 maggio 2000 nella causa A., ora pubblicata in DTF 126 V 75 e segg. - l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle conclusioni del suo esame:

"   3.- (…)

b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla pubblicazione.

4.- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato. Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo, possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti dalle statistiche salariali.

La questione di sapere se e in quale misura i salari medi fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo, come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito di lavoro.

Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione. (n.d.r., in quella sentenza il TFA ha operato una riduzione del 15% invece del 40% effettuata dai giudici cantonali).

5.- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.

In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai provvedimenti professionali in lite."

                                         Con sentenza 4 settembre 2000 in re. N. R. __________ questa Corte, tenuto conto per la prima volta del cambiamento di prassi decretato dal TFA, ha precisato che conformemente ai dati statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica in "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998" il salario ipotetico conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al 25% (cfr. DTF 124 V 323: Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, sentenza del 9 maggio 2000 nella causa A., I 482/99), riportato su 41,9 ore ammonterebbe a fr. 45'390.-- nel settore privato (rispettivamente fr. 47'929.-- nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr. 33'587.-- (rispettivamente fr. 33'725.--) per le donne.

                                         Nel caso in esame, considerato un grado d'incapacità lavorativa in attività leggere pari al 60%, pur tenendo conto del massimo della riduzione (25%) applicato al salario stabilito per siffatte attività nel settore privato nel 1998 (45'390) e senza considerare, inoltre, probabili adeguamenti che comporterebbero un aumento del reddito in tali attività per l'anno 2000 (anno in cui è stata emanata la decisione amministrativa e a cui è da riferire l'ammontare dei redditi ai fini del calcolo dell'invalidità (RCC 1991, pag. 332, RCC 1989, pag. 123), l'incapacità al guadagno emergente dal raffronto del reddito da invalido (fr. 20'425) con quello incontestato da valido (fr. 50'050) non attinge il tasso richiesto per l'erogazione di una rendita intera d'invalidità (66 2/3%).

                                         A giudizio di questa Corte è pertanto da ritenere dimostrato con la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 121 V 208, 115 V 142) che, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, non vi è stata né una rilevante modifica delle condizioni di salute dell'assicurato tale da incidere in maniera rilevante sul diritto alla rendita, né tantomeno è dato sostenere esservi stata una modifica rilevante delle condizioni economiche.

Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va respinto, la decisione impugnata meritando di essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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