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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 01.12.2000 32.2000.5

1 décembre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,204 mots·~16 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2000.00005   CS/sc

Lugano 1 dicembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Christian Steffen

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2000 di

__________

contro  

la decisione del 14 dicembre 1999 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assicurazione invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 14 dicembre 1999 l'Ufficio assicurazione invalidità del Canton Ticino ha posto __________ al beneficio di una rendita semplice d'invalidità di fr. 837 mensili e di una rendita semplice per figli di fr. 335 al mese, con decorrenza dal 1° gennaio 1997.

                                         La rendita è stata calcolata sulla base delle norme della 9a revisione dell'AVS, di un reddito medio determinante di fr. 8'442 e una scala di rendita 37 (periodo di contribuzione di 14 anni).

                               1.2.   Contro la predetta decisione l'assicurato è tempestivamente insorto facendo valere quanto segue:

"  Egregi Signori, in relazione all'annessa decisione dell'ufficio assicurazioni invalidità di Bellinzona esprimo le seguenti osservazioni:

-   L'importo di fr. 1183.--, togliendo fr. 338.-- da versare mensilmente a mio figlio per gli alimenti, la somma rimanente non mi consente di vivere, inoltre mi sembra di essere parecchio sotto la rendita vitale.

-   Solo ora sono venuto a conoscenza che durante gli anni 1976-1978, i miei contributi AVS non sono stati versati. Nessuno all'epoca mi ha informato che esisteva la possibilità di pagarli come persona senza attività lucrativa.

-   Rimango a vostra disposizione per una eventuale audizione.

Il presente scritto è da considerarsi come ricorso." (Doc. _)

                               1.3.   L'Ufficio AI, nella sua risposta del 18 febbraio 2000, propone di respingere il ricorso e osserva:

"  Con la contestata decisione l'ufficio Al ha riconosciuto all'assicurato una rendita semplice d'invalidità di fr. 837.‑ mensili dal 1° gennaio 1997 aumentata a fr. 845.- dal 1° gennaio 1999 più una rendita completiva per il figlio __________ di fr. 335.- mensili aumentata a

fr. 338.-.

Contro questa decisione è stato interposto il ricorso 12 gennaio 2000, mediante il quale il ricorrente ritiene insufficiente la rendita assegnatagli ed inoltre si rammarica del fatto che nessuno all'epoca l'ha informato della possibilità di versare i contributi quale persona senza attività lucrativa per il periodo 1976 ‑ 1978.

Il ricorso non è accoglibile.

Per quanto riguarda la mancata affiliazione per gli anni 1976 ‑ 1978, è bene precisare quanto segue.

"I datori di lavoro, le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, le persone che non hanno un'occupazione lucrativa e gli assicurati dipendenti da datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi, devono, se non sono già affiliati, annunciarsi alla cassa cantonale di compensazione (art. 64 cpv.5 LAVS)."

Il calcolo è stato effettuato fondandosi sulle modalità contenute nella 9a revisione AVS in quanto, il diritto alla rendita è nato dal 1° gennaio 1992. Tuttavia, essendo una domanda tardiva, il pagamento decorre dal 1° gennaio 1997.

La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato.

Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi dell'attività lucrativa sui quali l'assicurato ha pagato i contributi e dividendo il totale così ottenuto per il numero degli anni di contribuzione. E' tenuto conto tuttavia soltanto dei contributi pagati dall'assicurato dal 1° gennaio dopo aver compiuto i 20 anni, fino al 31 dicembre precedente la nascita del diritto alla rendita, nonché dei corrispondenti anni di contribuzione (art. 36 cpv. 2 LAI e art. 30 cpv. 1 e 2 LAVS).

Il periodo di contributo è completo, se l'assicurato, dal 1° gennaio dopo aver compiuto i 20 anni e fino all'inizio del diritto alla rendita, ha pagato i contributi per lo stesso numero di anni come gli assicurati della sua classe d'età. Il Consiglio federale disciplina il computo degli anni di contribuzione precedenti tale periodo di tempo (art. 36 cpv. 2 LAI e art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

Si è quindi proceduto al calcolo della rendita sulla base dei contributi pagati dal signor __________ nel periodo contributivo per gli assicurati della sua classe d'età.

Ne è risultato un periodo contributivo di 14 anni e 5 mesi in luogo dei 17 anni in cui l'assicurato avrebbe dovuto pagare i contributi; ciò ha consentito di applicare all'assicurato la scala 37 delle rendite e di riconoscergli la rendita di fr. 837.‑ mensili aumentata a fr. 845.‑ e la rendita completiva per il figlio di fr. 335.‑ mensili aumentata poi a fr. 338.‑ (RAM dal 1° gennaio 1999 fr. 8442.‑).

Si osserva inoltre che in data 12 gennaio 2000, il ricorrente ha presentato al servizio prestazioni complementari, una domanda intesa a ricevere un eventuale supplemento alla rendita d'invalidità già stabilita.

Il suddetto servizio provvederà quindi prossimamente all'intimazione della relativa decisione di prestazione complementare.

Visto quanto precede l'ufficio Al chiede quindi a codesto lodevole Tribunale di voler respingere il ricorso confermando la decisione impugnata." (Doc. _)

                               1.4.   Pendente causa il TCA ha chiesto all'amministrazione di confermare che il ricorrente non è stato affiliato presso alcuna cassa di compensazione tra il 1976 e il 1978 (doc. _). Con scritto del 14 novembre 2000, trasmesso all'insorgente per osservazioni, la convenuta ha affermato quanto segue:

"  (…)

L'assicurato in questione è stato regolarmente affiliato alla nostra Cassa durante gli anni 1976, 77, 78 quale indipendente.

I redditi per questi anni (fr. 1950.- per ogni anno) sono stati stornati in quanto i relativi contributi dovuti, non sono stati pagati e quindi dichiarati "irrecuperabili" a seguito del rilascio attestati di carenza di beni che vi alleghiamo in copia." (doc. _)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   Secondo l’art. 32 LAI (nel tenore in vigore sino al 31.12.1996, applicabile nel caso che ci concerne) hanno diritto alla rendita d’invalidità gli uomini e le donne invalide, in quanto non sussista un diritto alla rendita d’invalidità per coniugi.

                                         Hanno comunque diritto ad una rendita ordinaria gli assicurati legittimati alla rendita che, quando l’invalidità si manifesta, hanno versato i contributi almeno per un anno (art. 36 cpv. 1 LAI).

                                         Invece, coloro che non possono pretendere una rendita ordinaria, in quanto manca il minimo di un anno di contribuzione possono chiedere l’erogazione di una rendita straordinaria, con il presupposto che siano svizzeri o domiciliati in Svizzera (art. 39 cpv. 2 LAI).

                                         Per quanto riguarda il calcolo delle rendite d’invalidità l’art. 36 cpv. 2 LAI prevede che sono applicabili per analogia le norme dell’AVS, riservate alcune norme specifiche della LAI.

                                         A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).

                                         Il periodo di contribuzione è completo se l'assicurato, dal 1° gennaio dopo aver compiuto i 20 anni e fino all'inizio del diritto alla rendita, ha pagato i contributi per lo stesso numero di anni come gli assicurati della sua classe di età (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

                                         In presenza di lacune contributive, gli art. 52bis e 52ter OAVS prevedono dei correttivi.

                                         Inoltre, la rendita é calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 30 cpv. 1 LAVS). A sua volta, il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi dell'attività lucrativa sui quali l'assicurato ha pagato i contributi e dividendo il totale per il numero degli anni di contribuzione. Il reddito annuo medio accertato in conformità delle norme surriferite, infine, è rivalutato secondo il fattore di cui all'art. 51 bis OAVS (cfr. art. 30 cpv. 4 e art. 33ter LAVS).

                                         Infine, di regola ogni due anni le rendite ordinarie vengono adeguate all’evoluzione dei prezzi e dei salari (cfr. art. 33 ter cpv. 1 LAVS).

                               2.3.   Va preliminarmente rammentato che spetta al TCA verificare gli elementi di calcolo (scala di rendita e reddito annuo medio) della prestazione assegnata a __________, tenuto conto che applicabili sono le disposizioni di legge in vigore sino al 31.12.1996, in quanto il diritto alla rendita è sorto nel 1992 (cfr. risposta Cassa, doc. _), ma in virtù dell'art. 48 cpv. 1 LAI l'importo corrispondente è dovuto con decorrenza dal 1° gennaio 1997. Le nuove norme di legge sul calcolo delle rendite introdotte al 1° gennaio 1997 con la 10.a revisione della LAVS, applicabili per analogia anche alla LAI, non concernono invece il caso in esame. Inoltre, occorre sottolineare che non è contestato dal ricorrente, e dunque non è oggetto del contendere, l'inizio del diritto alla rendita con decorrenza dal 1.1.1997.

                                         L'insorgente afferma anzitutto di essere venuto a conoscenza della presenza di lacune contributive nel periodo 1976-1978 solo con la decisione di fissazione della rendita, e asserisce di non essere stato informato che esisteva la possibilità di pagare i contributi come persona senza attività lucrativa (doc. _).

                                         A norma dell'art. 30ter LAVS, per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi è tenuto un conto individuale (CI) dove sono iscritti i redditi da attività lucrativa.

                                         Secondo l'art. 141 OAVS gli assicurati hanno facoltà di richiedere un estratto del loro CI (cpv. 1). L'assicurato può inoltre contestare l'esattezza di una registrazione presso la cassa di compensazione competente entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'estratto, procedura che sfocia con l'emissione di una decisione formale (cpv. 2). Se l'assicurato non ha richiesto un estratto, al sorgere dell'evento assicurato (ad esempio l'età pensionabile), può richiedere una rettifica del proprio CI allorquando si tratta di errori di registrazione evidenti o debitamente comprovati (cfr. art. 141 cpv. 3 OAVS). Questo vale anche se si tratta di iscrizioni non complete, come la non registrazione di contributi versati (DTF 110 V 97 consid. 4).

                                         Il TFA ha anche precisato che la regola in tema di prova indicata all'art. 141 cpv. 3 OAVS, non esclude l'applica­zione del principio inquisitorio. La prova piena deve essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della prova prevalenti nell'assicurazione sociale, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117 V 261 = RCC 1992 pag. 378, STFA 11 novembre 1994 in re W.B./ AKA.;          28 agosto 1992 in re. M.T. - L.).

                                         Le correzioni possono essere estese a tutto il periodo di contribuzione dell'assicurato, quindi anche agli anni per i quali un pagamento dei contributi arretrati non sarebbe più possibile, a causa del termine quinquennale di perenzione ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS (DTF 117 V 263; RCC 1984 pag. 460 consid. 1). Tuttavia, in tale ambito le casse di compensazione non sono autorizzate a statuire in merito a questioni giuridiche, quando l'assicurato poteva sollevarle in sede di ricorso (RCC 1984 pag. 184, 459).

                                         Al momento del riconoscimento del diritto alla rendita, i contributi dovuti dall'assicurato devono già essere stati pagati o poter essere ancora saldati (art. 16 cpv. 1 e 2 LAVS). Se i contributi non sono ancora stati pagati in seguito a una mancanza d'assoggettamento o perché sono stati dichiarati irrecuperabili e il debito contributivo è caduto in prescrizione al momento del riconoscimento del diritto, il periodo contributivo non è preso in considerazione, a meno che il richiedente non possa provare che i contributi sono stati dedotti a suo tempo dal suo salario o che sia stata conclusa la cosiddetta convenzione del salario netto (RCC 1969 p. 545) (cfr. direttive UFAS sulle rendite pag. 123 marg. 375, valide prima dell'entrata in vigore della 10.a revisione LAVS e marg. 5009 segg. delle direttive in vigore dal 1.1.1997).

                               2.4.   In concreto, la Cassa ha affermato che il ricorrente, nel periodo litigioso, era affiliato quale indipendente (doc. _). I redditi degli anni 1976, 1977 e 1978 sono tuttavia stati dichiarati irrecuperabili in seguito al rilascio degli attestati di carenza di beni (doc. _). Nel frattempo il debito contributivo di quegli anni è caduto in prescrizione (art. 16 cpv. 1 e 2 LAVS). Infatti i crediti contributivi per i quali è stato consegnato un attestato di carenza di beni dopo esecuzione o dopo fallimento sono ugualmente colpiti dalla prescrizione (cfr. marg. 4056 delle direttive UFAS sulla riscossione dei contributi in vigore prima del 1.1.1997 e la marg. 4056 in vigore dal 1.1.1997). Gli art. 149 cpv. 5 (in vigore fino al 31.12.1996), rispettivamente 149a LEF (in vigore dal 1.1.1997) e 265 cpv. 2 LEF, non sono applicabili ai crediti contributivi (cfr. direttive UFAS appena citate).

                                         In queste circostanze, il periodo contributivo relativo agli anni in esame non può essere preso in considerazione. A nulla giovano le affermazioni dell'insorgente che dichiara di non essere stato informato della possibilità di pagare i contributi come persona senza attività lucrativa, in quanto, come visto, egli era affiliato quale indipendente, ma il suo credito non ha potuto essere recuperato.

                                         Pertanto, poiché dal CI del ricorrente si evince che dal 1976 al 1978 non sono stati iscritti dei redditi da attività lucrativa, in quegli anni sussiste una lacuna contributiva.

                                         La rendita è stata determinata sulla base dei contributi versati da __________ dal 1° gennaio 1975 (1° gennaio successivo ai 20 anni, inizio dell’obbligo contributivo) fino al 31 dicembre 1991 (31 dicembre che precede l’anno in cui è sorto il diritto alla rendita). Tenuto conto delle lacune contributive il ricorrente presenta, per il calcolo della scala delle rendite, un periodo di contribuzione di 14 anni e 5 mesi (durata di contribuzione effettiva per il calcolo del reddito annuo determinante è invece di 14 mesi; cfr. marg. 492 delle direttive UFAS sulle rendite valide prima dell'entrata in vigore della 10.a revisione della LAVS). Infatti, la lacuna del 1975 ha potuto essere colmata tramite i contributi versati nel 1974, ossia anteriormente al 31 dicembre dell'anno in cui ha compiuto i 20 anni (cfr. direttive UFAS sulle rendite, valide prima dell'entrata in vigore della 10.a revisione LAVS, marg. 406 segg.) e sono stati presi in considerazione i 5 mesi dell'anno d'apertura del diritto alla rendita.

                                         Con l’utilizzo delle tabelle sulle rendite edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (art. 30 bis LAVS), con un periodo di contribuzione di 14 anni e 5 mesi si giunge ad una scala di rendita 37.

                               2.5.   Il reddito annuo medio (RAM) è invece ottenuto sommando i redditi da attività lucrativa sui quali l’assicurato ha pagato i contributi (in concreto: fr. 70'078), rivalutati secondo il fattore di cui all’art. 51 bis OAVS (in concreto: 1.207), e dividendo il totale così ottenuto per la durata di contribuzione effettiva (14 anni). Nel caso di specie, procedendo a tale calcolo, il reddito annuo medio del ricorrente risulta di fr. 6'480 (fr. 6'042 arrotondato all'importo immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS).

                                         Se al verificarsi dell'evento assicurato, l'interessato non ha ancora raggiunto una certa età, il reddito medio annuo determinante è aumentato con un supplemento percentuale, dipendente dall'età dell'assicurato (cfr. Direttive sulle rendite UFAS in vigore prima del 1.1.1997, marg. 509 segg.). Le indicazioni relative al limite d'età e ai tassi dei supplementi figurano nell'art. 33 cpv. 1 OAI. In concreto la Cassa ha applicato un aumento del 10%. Il RAM raggiunge così fr. 7'560 (cfr. tabella UFAS del 1992), ciò che corrisponde a fr. 8'358.-- nel 1997 e, dal 1999, a fr. 8'442.--.

                                         Con una scala di rendita 37 e un RAM di fr. 8'442.--, in applicazione delle citate tabelle sulle rendite, la prestazione da assegnare al ricorrente nel biennio 1997/1998 (la rendita è erogabile dal 1° gennaio 1997) ammonta a fr. 837 (fr. 335 per il figlio), rispettivamente nel 1999 a fr. 845.-- mensili (fr. 338 per il figlio).

                               2.6.   __________ sostiene di non poter vivere con la rendita assegnatagli.

                                         Se egli dovesse trovarsi in condizioni economiche disagiate, può sempre chiedere qualora non l'avesse già fatto - l'erogazione di una prestazione com­plementare. Ora, nella risposta di causa la convenuta ha dichiarato che il ricorrente ha già presentato una richiesta in merito.

                                         Tale richiesta sarà accolta, mediante una separata decisione, impugnabile al TCA, nella misura in cui il reddito determinante risulterà inferiore al limite imposto dalla legge.

                               2.7.   In via abbondanziale va infine rilevato che il ricorrente ha affermato nel suo ricorso di rimanere a disposizione per un'eventuale audizione. Egli non ha però fatto un'esplicita richiesta.

                                         A questo proposito giova rammentare che l’audizione può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito del ricorrente, sancito dalla Costituzione e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

                                         Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STFA dell'8 novembre 1999 nella causa G.H. contro CCC e TCA, H 74/99 Ws, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

                                         Inoltre, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47, no. 63; Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, IIa ed., pag. 274; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., pag. 135; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 63; cfr. pure DTF 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e rinvii). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito (DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e rinvii).

                                         In concreto, a prescindere dal fatto che l'insorgente ha semplicemente asserito di essere a disposizione per un' "eventuale" audizione, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all’audizione.

                                         Nel caso di specie, dopo attento esame degli atti dell'in­carto, questo TCA non può quindi che confermare l'esattezza del calcolo operato dalla Cassa in quanto la rendita è stata stabilita in conformità delle norme surriferite.

                                         Gli elementi in possesso di questa autorità giudicante non permettono, infatti, di pervenire a conclusioni diverse da quelle racchiuse nella decisione impugnata.

                                         Pertanto la rendita assegnata dall'autorità amministrativa con la risoluzione contestata è esatta e merita conferma.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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