Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.12.2000 32.2000.32

15 décembre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,149 mots·~11 min·5

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2000.00032   RG/sc

Lugano 15 dicembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 31 marzo 2000 di

__________, 

rappr. da: __________,    

contro  

la decisione del 8 marzo 2000 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 18 dicembre 1998 __________, classe 1952, magazziniere, ha presentato istanza all’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) tendente all’assegnazione di prestazioni dell’AI per adulti.

                                         In relazione a tale richiesta il dott. __________, specialista in chirurgia della mano, posta la diagnosi di secondo recidivo di tunnel carpale a destra ed esiti da operazione del tunnel carpale a sinistra, ha attestato un’inabilità lavorativa nella professione intrapresa del 100% dal 12 febbraio 1998 e del 50% dal 14 aprile del medesimo anno; lo specialista ha per contro certificato una piena capacità lavorativa in attività non comportanti un uso importante delle mani (cfr. doc. AI _).

                               1.2.   Nel corso dell'istruttoria l'amministrazione ha sottoposto l’assicurato a ulteriori esami medici ed esperito accertamenti di natura economica e professionale (cfr. inc. amm.).

                               1.3.   Con proposta di decisione 7 febbraio 2000 l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni considerando un discapito economico pari  35% emergente dal raffronto del reddito da valido di fr. 48'295.- con il reddito esigibile da invalido di fr. 31'500.-, che l'assicurato, a giudizio dell'UAI, sarebbe in grado di conseguire in attività qualificate o semi qualificate compatibili con il suo stato di salute (doc. AI _).

.                                       

                               1.4.   Con osservazioni 18 febbraio 2000 l'assicurato ha comunicato all'autorità amministrativa di non condividere la proposta di decisione. Sostenendo una sua incapacità al guadagno del 50% egli ha quindi postulato il riconoscimento di una mezza rendita d'invalidità rispettivamente l'adozione di provvedimenti reintegrativi professionali (doc. AI _).

                               1.5.   Con scritto 2 marzo 2000 l'UAI ha confermato la valutazione contenuta nella sua proposta di decisione, informando altresì l'assicurato di non poter dar seguito a provvedimenti di riformazione professionale per carenza di formazione e delle attitudini atte a garantire un successo reintegrativo (doc. AI _).

                               1.6.   Con provvedimento formale 8 marzo 2000 l’amministrazione ha integralmente confermato la precedente proposta di decisione, senza procedere ad ulteriori atti istruttori.                        

                               1.7.   Contro la decisone amministrativa é tempestivamente insorto l'assicurato tramite __________, postulando in via principale l’assegnazione di una mezza rendita di invalidità e, in via subordinata, la sua riformazione professionale.

                               1.8.   Con risposta 4 maggio 2000 l’UAI ha proposto di respingere il gravame evidenziando da un lato come la possibilità di un'eventuale riformazione professionale sia stata compiutamente valutata da parte dell'orientatore professionale, dall'altro come per il calcolo del reddito da invalido siano state debitamente considerate, nel rispetto delle controindicazioni mediche e tenuto conto dei fattori comportanti una riduzione di rendimento, le professioni (leggere) ancora esigibili da parte dell'assicurato.

                               1.9.   Con scritto 16 ottobre 2000, il rappresentante dell'assicurato ha comunicato al TCA di limitare la propria domanda di giudizio all'assegnazione di provvedimenti di riformazione professionale, riconoscendo per contro la correttezza della graduazione dell'invalidità stabilita dall'amministrazione nell'atto impugnato (IX).

                             1.10.   Da parte sua l'amministrazione, con osservazioni 20 novembre 2000, pur ribadendo la difficile reintegrabilità dell'assicurato, ha segnalato la propria disponibilità ad una rivalutazione del caso ed a procedere, in particolare, all'accertamento delle attitudini professionali dell'interessato presso il __________ (XI).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   In lite è il riconoscimento a favore di __________ di provvedimenti professionali reintegrativi, la contestazione del grado d'invalidità stabilito dall'amministrazione (35%) e la consecutiva richiesta giudiziale di una mezza rendita AI essendo stata ritirata dall'insorgente pendente causa.

                                         Giusta l'art. 8 cpv. 1 LAI, gli assicurati invalidi hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capa­cità di guadagno (cfr. SVR 1995 IV Nr. 47 p. 131ss.; SVR 1996 IV Nr. 79 p. 229 consid. 1a).              

                                         I provvedimenti reintegrativi tendono a procurare, rispettivamente, a garantire un posto di lavoro a quelle persone che, a seguito di un danno alla salute, trovano notevoli difficoltà ad inserirsi nel ciclo produttivo, rispettivamente arrischiano di esserne escluse per il futuro.

                                         Si può ritenere che la reintegrazione è neces­saria se l'assicurato, a causa della sua invalidi­tà, non è in grado di esercitare un'attività professionale o non si può ragionevolmente esigere da lui che, senza l'appli­cazione di un provvedimento reintegrativo, eserciti a lungo termine una simile attività (RCC 1970, p. 521).

                                         Va inoltre precisato che, per ottenere le prestazioni (re-) integrative, di regola non è necessario che l'invalidità dell'assicurato abbia raggiunto un determinato grado (per la riformazione professionale, vedi tuttavia RCC 1984, pag. 95: esigenza di una incapacità di guadagno del 20%).

                                         L'art. 8 cpv. 1 LAI conferisce infatti un diritto ai provve­dimenti d'integrazione sia agli assicurati invalidi che a quelli "direttamente minacciati d'invalidità".

                                         In altre parole, è sufficiente che il danno alla salute possa causare, in un prossimo futuro, un’incapacità al guadagno.

                                         Il grado d'invalidità, quindi (come definito dagli art. 4 e 28 LAI, che si riferiscono alla rendita AI), può essere minimo o addirittura non ancora rilevabile, che già all'assicurato dev’essere riconosciuto il diritto ai provvedimenti d'integrazione.

                                         Nondimeno, l'art. 8 al cpv. 1 LAI pone due condizioni essenziali per l'ottenimento dei provvedimenti d'integra­zione, e meglio:

a)   il provvedimento deve essere idoneo "a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno";

b)   il diritto ai provvedimenti reintegrativi deve essere stabilito "considerando tutta la durata di lavoro preve­dibile" (cfr. art. 8 cpv. 1 LAI)

                                         Fra i provvedimenti d'integrazione sono previsti tra l'altro i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che consistono nell'orientamento professionale (art. 15 LAI), nella prima formazione professionale (art. 16 LAI), nella riformazione professionale (art. 17 LAI) ed nel collocamento (art. 18 cpv. 1 LAI).

                               2.3.   L’art. 17 LAI prevede in particolare che:

"  L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.”

                                         Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 111 consid. 2b; AHV Praxis 1997 p. 80 consid. 1b; SVR 1998 IV Nr. 24).

                                         Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI

"  per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità.”

                                         Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (DTF 124 V 110 consid. 2a; SVR 1996 IV p. 230 consid. 1 b.; STFA non pubbl. del 12 aprile 1994 in re S.; Valterio, op. cit., p. 136; DTF 99 V 34; Meyer-Blaser, op. cit., p. 127/128). Di regola è dato il diritto ad un provvedimento adeguato e necessario allo scopo integrativo, se esso corrisponde alle capacità dell'assicurato, non tuttavia ad una formazione professionale nettamente superiore o che supera le esigenze medie (per esempio da muratore a pilota, DTF 122 V 79 consid. 3b.bb; Meyer/Blaser, op. cit. p. 128; DTF 99 V 35). La legge intende infatti assicurare una riformazione necessaria e sufficiente (DTF 124 V 110 consid. 2a). La misura dev’essere quindi adeguata e deve esistere una proporzione ragionevole tra i costi che provoca e il risultato che ci si può attendere (Meyer-Blaser, op. cit., p. 130/131).                                                               

                                         Vengono in particolare considerati necessari e adeguati tutti quei provvedimenti di tipo professionale che sono direttamente necessari alla reintegrazione. Per stabilire quali provvedimenti entrano in linea di conto, ci si deve pertanto fondare sulle circostanze del caso concreto (DTF 124 V 110 consid. 2a; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F consid. 2b). L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 p. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).

                                         Secondo il TFA, una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, è raggiungibile (RDAT I 1998 p. 295 consid. 1b). Se, inoltre, la riformazione non permette all'assicurato di conseguire un reddito adeguato, mentre un provvedimento supplementare permetterebbe di ottenere un reddito paragonabile a quello percepito prima del danno alla salute, l'amministrazione deve assumerlo tenuto conto dell'adeguatezza economica (RDAT I 1998 consid. 1a p. 294; ZAK 1978 p. 516; Meyer/Blaser, op. cit. p. 131).

                                         Se per contro la formazione è adeguata, ma non necessaria, l'interessato deve sopportare personalmente i costi supplementari (STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F consid. 2b).

                               2.4.   Se, tuttavia, la reintegrazione non è riconducibile all’invalidità, non può essere assunta dall’AI. Ciò è il caso, ad esempio, se l’assicurato è sufficientemente riadattato ed ha la possibilità di procurarsi un lavoro corrispondente alle sue attitudini senza una formazione supplementare (RCC 1963 p. 127) oppure se non può esercitare la sua attività a causa delle fluttuazioni del mercato del lavoro oppure se l’esercizio dell’attività lavorativa non è impedita dall’invalidità ma da circostanze personali (Valterio, op. cit., p. 137; RCC 1968 p. 317).

                                         In ogni caso, per poter stabilire se sono dati i presupposti legali per un diritto alla reintegrazione professionale dell’AI, è doveroso prima accertare se l'assicurato, dal profilo medico:

   -  è impedito (e in quale misura) nella professione esercitata finora;

                                     -  sono date altre possibilità di mettere a frutto le proprie residue capacità lavorative e a quali condizioni;

                                     -  e in quale misura si può prevedere un successo reintegra­tivo (STFA 12 novembre 1989 in re A.V., STCA 21 giugno 1990 in re E.L.).

                               2.5.   In casu, a parere dell'UAI un successo reintegrativo sarebbe da escludere per la carente formazione e di attitudini da parte  dell'assicurato. L'amministrazione ha fondato tale suo giudizio sull'avviso formulato dall'orientatore professionale il quale con rapporto 1 febbraio 2000, nell'indicare le professioni ancora esigibili malgrado il danno alla salute, ha evidenziato come:

"  (…)

Un percorso di formazione non rientra nelle attitudini dell'A.. La versatilità e le esperienze lavorative compiute dall'A. dimostrano che il fare è la dimensione che il Sig. __________ privilegia. (…)" (Doc. AI _)

                               2.6.   A giudizio di questa Corte la conclusione secondo cui l'assicurato non può essere reintegrato professionalmente non poggia su accertamenti sufficientemente approfonditi. L'amministrazione ha in effetti motivato la sua decisione circa la non reintegrabilità professionale adducendo sostanzialmente la carenza di formazione dell'assicurato e fondandosi sulla tipologia delle professioni precedentemente intraprese.

                                         La documentazione agli atti non permette per contro di escludere  un eventuale successo integrativo dell'assicurato. A mente del TCA circostanze quali l'età (classe 1952) e la formazione scolastica dell'assicurato (diploma di scuole elementari e medie), pur considerando le attività professionali precedentemente svolte soprattutto quale impiegato nel settore dell'isolazione termica e di fabbrica, giustificano di sottoporre l'interessato ad un approfondito accertamento delle sue attitudini professionali e ad una valutazione delle reali opportunità reintegrative in vista dell'eventuale applicazione di provvedimenti reintegrativi professionali. Ciò che d'altronde l'amministrazione medesima, pendente lite, si è dichiarata disposta ad effettuare (cfr. consid. 1.10).

                                         Visto quanto sopra, posta la desistenza dell'insorgente relativamente alla contestazione della graduazione dell'invalidità operata dall'amministrazione (cfr. consid. 1.9) - la decisione impugnata dev'essere annullata limitatamente al rifiuto di provvedimenti reintegrativi d'ordine professionale, in quanto fondata su accertamenti incompleti.

                                         Sulla scorta delle nuove risultanze istruttorie, l'amministrazione pronuncerà una nuova decisione.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto.

                                         §    La decisione impugnata è annullata limitatamente al rifiuto di prestazioni concernenti la riformazione professionale

                                         §§ L'incarto viene ritrasmesso all'UAI affinché esperisca gli accertamenti indicati al considerando 2.6.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L'UAI verserà a __________ fr. 1'000.- per ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2000.32 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.12.2000 32.2000.32 — Swissrulings