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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.04.2001 32.2000.27

30 avril 2001·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·188 mots·~1 min·6

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2000.00027 Rif. costo n. 161.318.05   bs/gm

Lugano 30 aprile 2001

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

visto il ricorso del 8 marzo 2000 interposto da

__________, 

rappr. da: __________,  

contro  

la decisione del 9 febbraio 2001 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

letti ed esaminati gli atti;

vista la sentenza 6 febbraio 2001 con la quale è stato respinto il gravame e la parte ricorrente è stata posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

rilevato che in data 26 aprile 2001 lo studio __________ ha trasmesso l'allegata nota d'onorario per la tassazione;

visto in particolare l'art. 21 della Legge di procedura 6.4.61;

ordina                      1.   La nota è tassata in fr. 1'246.60 (iva inclusa);

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.  Contro l'ammontare dell'onorario il patrocinatore e il Dipartimento delle Istituzioni possono ricorrere entro 15 giorni al Consiglio di moderazione.

                                                                               Il vicepresidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Raffaele Guffi

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