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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.10.2000 32.2000.16

24 octobre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·687 mots·~3 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2000.00016   RG/sc

Lugano 24 ottobre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 8 febbraio 2000 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 10 gennaio 2000 emanata da

Ufficio AI assicurati all'estero, 1211 Ginevra 28,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                                     -   che con decisione formale 10 gennaio 2000 - in ossequio al giudizio di rinvio 29 maggio 1998 della Commissione federale di ricorso AVS/AI per persone residenti all'estero ed in esito al complemento istruttorio e consecutiva deliberazione 5 agosto 2000 dell'Ufficio assicurazione invalidità, Bellinzona (UAI) - l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (Ufficio federale AI) ha stabilito il diritto dell'assicurato ad una mezza rendita d'invalidità (rispettivamente ad una rendita completiva per la moglie e una rendita semplice per entrambi i figli) a decorrere dal 1° gennaio 1994 sino al 30 giugno 1994;

                                     -   che con tempestivo gravame 8 febbraio 2000 l'assicurato - rappresentato dall'__________ - ha postulato l'annullamento della decisione 10 gennaio 2000 dell'Ufficio federale AI e rispettiva deliberazione 5 agosto 1999 dell'UAI e chiesto conseguentemente il riconoscimento di una mezza rendita anche dopo il 1° luglio 1994, nonché l'erezione di una perizia medica;

                                     -   che con risposta di causa 14 marzo 2000 l'UAI ha proposto la reiezione del gravame;

considerando                 in diritto

                                     -   che contro le decisioni in materia di assicurazione federale per l'invalidità gli interessati possono interporre ricorso nel termine di 30 giorni (art. 69 LAI e art. 84 cpv. 1 LAVS);

                                     -   che i gravami sono giudicati dalle autorità cantonali di ricorso, ovvero, se trattasi di ricorsi interposti da persone residenti all'estero, dall'autorità federale di ricorso e più precisamente dalla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, route de Chavannes 35, Losanna (art. 69 LAI e art. 84 cpv. 2 LAVS);

                                     -   che se un ricorrente assicurato obbligatoriamente è domiciliato all'estero, l'autorità competente a giudicare il ricorso è quella del Cantone ove ha sede il datore di lavoro dell'assicurato (art. 200 cpv. 3 OAVS);

                                     -   che questo TCA è dunque competente a statuire su vertenze promosse da assicurati residenti all'estero solamente fintanto che essi rimangono alle dipendenze di un datore di lavoro con sede nel Cantone Ticino, rispettivamente nei casi in cui il ricorrente era domiciliato, aveva la sua sede o soggiornava all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (art. 200 bis OAVS, art. 200 cpv. 1 LAVS);

                                     -   che nel caso in esame dagli atti emerge che l'insorgente, residente in Italia, ha esercitato la sua attività lavorativa in Svizzera quale frontaliero dal 1987 al 1991 (doc. AI _);

                                     -   che, conseguentemente, competente a giudicare il ricorso avverso la decisione formale 10 gennaio 2000 dell'Ufficio federale AI - le cui motivazioni, per quanto attiene alla graduazione e decorrenza dell'invalidità, sono contenute nella deliberazione 5 agosto 1999 dell'UAI - è la Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per persone residenti all'estero, la stessa autorità, d'altronde, che con giudizio 29 maggio 1998 ha annullato la precedente decisione dell'Ufficio federale AI e disposto il rinvio della causa per un complemento istruttorio;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Questo Tribunale non è competente a statuire nel merito del ricorso 8 febbraio 2000 di __________.

                                 2.-   Gli atti sono trasmessi per competenza alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per persone residenti all'estero.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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