RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2000.00015 MB/nh
Lugano 15 novembre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
redattrice:
Michela Bürki Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 febbraio 2000 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 11 gennaio 2000 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. In data 5 febbraio 1999 __________, 1954, di professione meccanico, ha presentato istanza all’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) tendente all’assegnazione di prestazioni dell’AI per adulti. A motivazione della domanda ha addotto una perdita graduale della vista all'occhio destro ed un netto peggioramento ai due occhi.
1.2. L’amministrazione, dopo aver esperito alcuni accertamenti di natura medica ed economica, ha respinto la richiesta di rendita dell'assicurato con proposta di decisione 19 luglio 1999, adducendo le seguenti motivazioni:
" Dalla documentazione raccolta agli atti risulta che l'assicurato può ancora svolgere attività richiedenti poco impegno visivo e non richiedenti sforzi fisici.
La capacità di guadagno in queste attività permetterebbe di conseguire un reddito di fr. 35'000.-- annui.
Dal momento che l'assicurato negli anni precedenti l'insorgenza del danno alla salute non ha mai conseguito un salario superiore a tale cifra (nel 1995 fr. 28'332.--, nel 1996 fr. 26'281.-- e nel 1997 fr. 27'663.--) non sussiste alcuna perdita di guadagno e quindi nessun diritto a rendita AI."
1.3 Dopo aver effettuato accertamenti supplementari circa le attività esigibili per l'assicurato, l'UAI ha respinto la domanda di rendita con decisione 11 gennaio 2000, precisando che
" dalla nuova documentazione agli atti ed in particolare dopo aver preso nuovamente contatto con la dr.ssa __________ possiamo confermare che l'assicurato può ancora svolgere delle attività richiedenti poco impegno visivo e non richiedenti sforzi fisici (portinaio o guardarobiere in campo alberghiero, aiuto fiorista, magazziniere-venditore ausiliario non qualificato in commerci al minuto di ferramenterie e affini).
La capacità di guadagno in queste attività permetterebbe di conseguire un reddito di fr. 35'000.-- annui.
Dal momento che l'assicurato negli anni precedenti l'insorgenza del danno alla salute non ha mai conseguito un salario superiore a tale cifra (nel 1995 fr. 28'332.--, nel 1996 fr. 26'281.-- e nel 1997 fr. 27'663.--) non sussiste alcuna perdita di guadagno e quindi nessun diritto a prestazioni AI."
1.4. Con tempestivo ricorso 7 febbraio 2000 __________ ha impugnato la decisione dell'amministrazione tramite l'avvocato __________, chiedendo l’assegnazione di una mezza rendita intera di invalidità, con le seguenti motivazioni:
"2. Dalla documentazione in atti risulta chiaramente che l'assicurato soffre di miopia elevata di un occhio con pericolo che la stessa si estende pure al secondo (vedi perizia dell'Ospedale __________).
3. Secondo l'attestato in atti del Dr. __________. "la patologia oculare di cui è affetto il signor __________ comporta una visione di fatto monoculare e quindi andrebbero evitate tutte le attività che richiedono un elevato impegno visivo e soprattutto una visione binoculare; in altre parole tutte le attività di tipo meccanico o industriale da svolgere mediante l'uso di macchinari parzialmente pericolosi per il paziente stesso".
4. Rileva inoltre il perito "dispenserei il paziente da attività fisiche gravose che richiedano un elevato impegno fisico (elevato sforzo muscolare, sollevamento pesi) per non esporre il signor __________ al rischio di compromettere l'acuità visiva dell'occhio adelfo esponendolo al rischio di un aggravamento della coroidosi miopica nell'occhio sano con eventualità di emorragia maculare come si è verificato all'OD".
5. L'assicurato soffre da anni di disturbi oculari e per questo non ha mai potuto conseguire un reddito conforme alle sue capacità lavorative.
Attualmente comunque è invalido praticamente al 100% e non è nemmeno in grado di procurarsi un piccolo lavoro che gli permetta di vivere, soprattutto perché tale lavoro non esiste sul mercato."
1.5. Con risposta 29 febbraio 2000, l’UAI ha proposto di respingere il gravame rilevando che
" le controindicazioni dovute alla mancanza della visione binoculare siano state prese in considerazione in modo specifico nella decisione impugnata: al dott. __________ del servizio di oftalmologia dell'__________ è stato infatti chiesto un parere in merito all'aspetto della capacità lavorativa residua in presenza del danno alla salute, parere reso con referto 16.09.1999 (cfr. all. _), dal quale risulta ancora esigibile una discreta gamma di attività, sulla base di fattori di incompatibilità ben definiti e identificabili.
Lo stesso specialista, su richiesta dell'UAI, ha inoltre compilato una lista delle attività da considerare totalmente esigibili, contenuta nell'all. _; questo elenco comprende diverse professioni di facile reperibilità quali addetto alla vendita di carburanti e piccoli servizi collaterali; portiere, guardarobiere in campo alberghiero; aiuto fiorista; magazziniere venditore ausiliario non qualificato in commerci al minuto di ferramenta e affini; personale aiutante addetto ad attività collaterali semplici perlopiù di tipo manuale.
Il complesso delle professioni esigibili sopra elencate è retribuito mediamente nella misura di Fr. 35'000.‑ annui (attività leggere non qualificate, per personale maschile che presenta problemi di salute).
A nostro avviso, pertanto, non vi sono argomenti né elementi di prova sufficienti per ritenere l'assicurato invalido in senso economico, come richiesto dalla LAI, tenendo presente il fatto che l'assicurato medesimo è già in partenza collocato in una fascia retributiva piuttosto bassa, non ravvisandosi quindi l'effettiva perdita di guadagno secondo la comparazione dei redditi, come richiesto dalla legge."
1.6 Pendente causa questa Corte ha richiamato gli incarti fiscali dell'interessato relativi ai bienni 1997/1998 e 1999/2000.
in diritto
In ordine
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).
Nel merito
2.1. Oggetto del contendere è l’assegnazione di una rendita di invalidità a __________.
L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
2.2. Come è già stato rilevato in numerose sentenze la valutazione dell'invalidità non va stabilita unicamente in base a fattori medico-teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; STFA inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno alla salute sulla capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b).
La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (SVR 1996 IV Nr. 74 p. 214 consid. 2d; DTF 114 V 314 consid. 3a, DTF 105 V 158 consid. 1; RCC 1982 pag. 35 consid. 1).
Non spetta invece al medico graduare l'invalidità dell'assicurato.
Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro (RCC 1991, pag. 331 consid. 1c). Il medico non possiede invece né la preparazione né gli strumenti per pronunciarsi sulla capacità di guadagno. Questo giudizio spetta all'amministrazione, rispettivamente al giudice, e dev’essere formulato sulla base del raffronto dei redditi (RCC 1986, pag. 432).
I documenti medici sono comunque sempre di rilievo quando permettono di dedurre le conseguenze economiche delle affezioni accertate (STFA non pubbl. del 2 luglio 1996 in re M. N p. 4 consid. 2; DTF 114 V 314 consid. 3c).
Di conseguenza, il fatto che un assicurato sia, da un profilo medico, incapace al lavoro ad un determinato grado, non significa ancora ch'egli debba necessariamente beneficiare del riconoscimento dello stesso grado d'invalidità da parte della Commissione AI.
L'incapacità di guadagno (sulla quale si fonda il concetto d'invalidità ai sensi dell'art. 4 LAI) si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato, utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato. L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 228).
La LAI tutela dunque non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa, ma l'incapacità al guadagno.
Di regola, l'invalidità economica appare inferiore all'inabilità medica. In taluni casi particolari, per contro, si deve ammettere che l'incapacità al guadagno sia superiore al mero grado d'incapacità lavorativa sotto il profilo medico (cfr. ad es. B. Schatz, Kommentar zur eidg. Militärversicherung, Zurigo 1952, pagg. 140 e 141).
Quindi, il grado d'invalidità di un assicurato non può essere fondato sulla mera valutazione medica, bensì deve corrispondere al grado della sua incapacità al guadagno, tenuto conto di ogni attività che da lui ragionevolmente si può richiedere e delle possibilità di lavoro a lui aperte (cfr. SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; RCC 1962, pag. 126).
2.3. In concreto il dottor __________, medico curante dell’assicurato e specialista in oftalmologia, ha diagnosticato:
" BIL maculopatia miopica, più accentuata a destra" (Doc. _ atti amm)
che provoca un'inabilità lavorativa del 100% dall'8 settembre 1998.
Lo specialista ha in particolare precisato che il danno alla salute provoca un'importante riduzione della capacità lavorativa nell'attività di meccanico, in quanto vi è una ridotta funzione visiva e l'impossibilità di effettuare sforzi fisici. Secondo il curante l'attività svolta dall'assicurato può essere eventualmente esercitata nella misura del 30%, mentre in un'attività più idonea in cui vi sia poco impegno visivo e in cui non debba fare sforzi fisici (il sollevare pesi), il rendimento può essere totale.
Il dottor __________, medico consulente dell'Ospedale __________ ha pure precisato che
" In linea generale la patologia oculare di cui è affetto il signor __________ comporta una visione di fatto monoculare e quindi andrebbero evitate tutte le attività che richiedono un elevato impegno visivo e soprattutto una visione binoculare; in altre parole mancando una corretta percezione delle distanze e della profondità eviterei tutte le attività di tipo meccanico o industriale da svolgersi mediante l'uso di macchinari potenzialmente pericolosi per il paziente stesso.
Inoltre dispenserei il paziente da attività fisiche gravose che richiedono un elevato impegno fisico (elevato sforzo muscolare, sollevamento pesi) per non esporre il signor __________ al rischio di compromettere l'acuità visiva dell'occhio adelfo esponendolo al rischio di un aggravamento della coroidosi miopica nell'occhio sano con eventualità di emorragia maculare come si è verificato all'OD."
Il contenuto delle attestazioni mediche, in particolare la diagnosi e le conseguenze del danno alla salute sull'abilità lavorativa dell'assicurato, non sono contestate da nessuna delle parti. Di conseguenza possono essere poste alla base del seguente giudizio.
2.4 Per quanto riguarda il grado di invalidità secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI prevede che :
" l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti di integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato di lavoro, e il reddito del lavoro ch'egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido."
Per il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell’incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Essi devono inoltre fondarsi su medesimi criteri di valutazione, i fattori estranei all’invalidità oppure il mercato del lavoro determinante devono essere considerati in entrambi i redditi oppure tralasciati in entrambi (E. Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997, p. 57).
Secondo la giurisprudenza, infine, per stabilire il reddito conseguibile a seguito dell'intervenuta invalidità, si devono prendere in considerazione le difficoltà obbiettive che presenta la reintegrazione, fondandosi su possibilità di impiego realistiche e ricordando che il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è di regola limitato a lavori di manodopera e ad altre attività fisiche. Si deve ugualmente tener conto del fatto che il lavoratore invalido, che svolge un lavoro non qualificato, riceve di regola, anche in un mercato equilibrato, un salario inferiore a quello di un assicurato valido. In seguito al danno alla salute, il suo rendimento è infatti inferiore (Plädoyer 1998 p. 63; STFA del 16 settembre 1997 U 249/96).
2.5. Per quanto riguarda il reddito da valido va rilevato che, dagli atti dell'amministrazione risulta che l'assicurato non ha mai terminato la formazione di meccanico, né esercitato questa professione.
Egli ha invece svolto l'attività di operaio. A titolo di reddito ipotetico non può pertanto essere tenuto conto del reddito conseguibile nell'attività di meccanico. Il fatto che questa attività non è più esigibile è quindi irrilevante ai fini dell'esito del gravame.
Correttamente quindi l'UAI non ha tenuto conto di questo reddito, considerando i redditi conseguiti dall'interessato negli ultimi tre anni di attività lavorativa prima della sopravvenienza dell'inabilità lavorativa e meglio nel 1995, 1996 e 1997, pari in media a ca fr. 27'000. I dati sono stati estrapolati dai certificati AVS. Dagli atti fiscali 1997/1998 risulta invece un reddito lordo di circa fr. 34'957 (VI).
Dall'esame dell'incarto risulta inoltre che durante un programma occupazionale svolto nel 1997 l'assicurato ha però percepito fr. 3'380 mensili, pari a fr. 40'560 annui.
2.6 Per quanto riguarda il reddito da invalido, l'UAI dopo aver esperito alcuni accertamenti presso il servizio di oftalmologia dell'Ospedale __________, ha tenuto conto di un reddito in attività leggere non qualificate di fr. 35'000. In particolare ha ritenuto ammissibile, in quanto conforme alle controindicazioni mediche, l'attività di portinaio o guardarobiere in campo alberghiero, di aiuto fiorista, di magazziniere-venditore ausiliario non qualificato in commerci al minuto di ferramenterie e affini.
Secondo lo specialista queste attività rispettano le seguenti controindicazioni:
" Otre le attività segnalate nel suddetto elenco ed in linea generale, sono da evitarsi attività lavorative richiedenti una visione monoculare ed una corretta percezione della profondità, nonché attività potenzialmente pericolose per il paziente o per terzi (ad. esempio attività di tipo industriale che richiedono l'uso di macchinari pericolosi) ed infine le attività fisiche particolarmente gravose richiedenti per esempio la necessità di sollevare pesi o di spostare carichi gravosi.
Sono altresì possibili tutte le attività d'ufficio."
2.7 A proposito del reddito da invalido va rilevato che riguardo ai salari applicati nel Canton Ticino questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti ed analizzando approfonditamente la giurisprudenza federale in materia, ha stabilito - con sentenza 13 luglio 1995, confermata dal TFA (cfr. SVR 1996, UV Nr. 55 pag. 183; RAMI 1998 pag. 223) - che in attività leggere e non qualificate, svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato, il reddito annuo per la manodopera maschile ammonta:
per il 1992 fr. 34'000.-per il 1993 fr. 34'500.-per il 1994 fr. 35'000.-per il 1995 fr. 35'000.--
Il TCA ha inoltre escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996, l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re J.M.). Simile aumento è stato escluso anche per il 1997 (STCA 18.3.1998 in re Y.O. c. H.) e per il 1998 (STCA 19.6.1998 in re E. M.).
I parametri utilizzati dal TCA sono stati sinora regolarmente approvati dal TFA, ad esempio nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 pag. 223 seg. e in quella pubblicata in SVR 1998 UV N° 6.
In seguito, il TFA ha esplicitamente affermato che i redditi così determinati dal TCA "... dovrebbero essere fedefacenti anche nel campo dell'assicurazione invalidità... " (STFA 30.6.1998 in re S.S.c.H. non pubbl.; cfr. STCA del 18 maggio 1999 in re B.K).
Nel 1995 per le donne il reddito era invece di fr. 24'500.--.
In una sentenza del 29 ottobre 1999 nella causa T. S. il TCA ha riconfermato la propria giurisprudenza.
2.8. La giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata però recentemente oggetto di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni.
In una sentenza del 30 giugno 2000 nella causa V.B. (I 411/98), pervenuta al TCA il 24 luglio 2000, l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle conclusioni del suo esame:
" 2.- Come il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di affermare a più riprese, la nozione di invalidità nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità coincide di massima con quella ritenuta in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. In ambedue i campi costituisce la limitazione, addebitabile ad un danno alla salute assicurato, della capacità di guadagno permanente o di lunga durata sul mercato del lavoro equilibrato entrante in linea di conto per l'assicurato (119 V 470 consid. 2b, 116 V 249 consid. 1b).
L'uniformità della nozione d'invalidità conduce di principio a fissare, per un medesimo pregiudizio alla salute, un uguale tasso d'invalidità (DTF 119 V 470 consid. 2b). Ai sensi della giurisprudenza, gli organi dell'assicurazione per l'invalidità non sono comunque vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (DTF 112 V 175 consid. 2a; VSI 1998 pag. 174 consid. 4a).
3.- a) Nell'evenienza concreta l'assicurato, contitolare a __________ di un garage, dove lui stesso lavora in qualità di meccanico d'auto, percepisce, dal 1° gennaio 1994, una rendita d'invalidità del 15% da parte dell'__________, per i postumi dell'incidente stradale del 29 agosto 1990. Tale prestazione è rimasta invariata anche dopo una ricaduta notificata nel febbraio 1996.
Ora, dagli atti contenuti nell'inserto della causa non risulta che l'__________ abbia fatto capo, per determinare il tasso d'invalidità, ad un paragone dei redditi. In base ai principi suesposti, la graduazione operata dal medesimo Istituto non era pertanto vincolante per l'ufficio ricorrente. Quest'ultimo, comunque, l'ha ripresa senza eseguire i necessari accertamenti economici impostigli dall'art. 28 cpv. 2 LAI.
b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di fr. 35'100.-, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla pubblicazione.
4.- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato. Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo, possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti dalle statistiche salariali.
La questione di sapere se e in quale misura i salari medi fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo, come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito di lavoro.
Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare - percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione.
5.- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.
In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai provvedimenti professionali in lite."
In una sentenza del 26 luglio 2000 nella causa L.N., __________), il TCA ha quindi rinviato gli atti all'UAI e ordinato all'amministrazione di stabilire il reddito da invalido tenendo conto dei criteri posti dal TFA.
2.9. Con la sentenza dell'8 settembre 2000 in re. N. R. questa Corte ha, tenuto conto per la prima volta del cambiamento di prassi decretato dal TFA, esprimendo le seguenti considerazioni:
" In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________, direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:
" (…)
Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:
- possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?
- In caso di risposta negativa:
Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone? (…)" (cfr. doc. _)
Il dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:
" (…) Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
- nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).
- ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14)
A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico. (…)" (cfr. doc. _)
Alfine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ritiene che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione.
Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAI è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76).
Del resto il TFA, nella sua giurisprudenza, ha per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto dei salari vigenti nel Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag. 485 "du Canton concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K.W. citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwerdegegners (Thurgau)".
Nella sentenza pubblicata in SVR 2000 IV Nr. 21 il TCA ha al riguardo precisato:
" La necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28 settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. __________ del 14 agosto 1999 «Bassi salari e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle condizioni sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone:
« (…)
Su scala federale la statistica ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la struttura dei salari in Svizzera.
A livello regionale, le informazioni di cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore che nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per quell'anno, eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni supplementari.
Il calcolo dei dati regionali (grandi regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera, schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino.
Non si è certi tuttavia in che misura questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati.
Per i prossimi anni è inoltre probabile che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di ponderazione della struttura economica cantonale.»"
Va pure ricordato che, secondo il TFA, occorre prendere in considerazione il salario, risultante dalla tabella, di un uomo, se si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta di un'assicurata (cfr. Pratique VSI 2000 pag. 84-85):
" Dans ce cas, en raison des inégalités de salaires entre les deux sexes révélées par les statistiques, il faut se référer, pour les femmes, aux salaires des femmes et, pour les hommes, aux salaires des hommes. Il n'est pas question de se baser sur une valeur moyenne entre le salaires des femmes et des hommes."
Ora, dalle citate tabelle figura che nel Canton Ticino per il 1998 il salario medio di una donna esercitante attività semplici e ripetitive era di fr. 2683.-- al mese nel settore pubblico e privato (TA13), mentre invece nel settore privato il salario ammontava a fr. 2672.-- mensili (TA14). (A livello nazionale esso era invece di fr. 3505.--, TA1).
Infine, va ancora ricordato che i salari risultanti dalle statistiche devono essere elevati per tenere conto di una durata media del lavoro di 41,9 ore e non di 40 ore (cfr. Pratique VSI 2000 pag. 85: "Il convient cependant de relever que ce salaire standardisé se base généralement sur une durée de travail de 40 heures par semaine, ce qui est inférieur à l'horaire habituel moyen de travail de 41,9 heures dans les entreprises en 1996 (L'économie publique, 1999 n° 8, annexe p. 27, Tableau B 9.2). Pour un horaire de travail hebdomadaire de 41,9 heures, le salaire se monte ainsi à 4498 francs par mois ou à 53976 francs par année (Fr. 4498.-- x 12") e, se del caso adattati al rincaro (cfr. STFA del 9 maggio 2000 nella causa I. consid. 7a).
Questo porterebbe, nel 1998, il salario ipotetico conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al 25% (cfr. DTF 124 V 323: Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, sentenza del 9 maggio 2000 nella causa A., I 482/99), in fr. 45'390.-- (rispettivamente fr. 47'929.--) per gli uomini e in fr. 33'587.-- (rispettivamente: fr. 33'725.--) per le donne.
2.10 In concreto dagli atti emerge che la rendita decorrerebbe dal 1999, in quanto l'inabilità lavorativa è stata fatta decorrere dal 1998.
Considerato l'eventuale adeguamento al rincaro, il reddito da invalido conseguibile nel 1999 sarebbe di poco superiore ai fr. 45'390 indicati al considerando precedente.
Ritenuta una riduzione massima del 25%, per tenere conto delle riduzione del rendimento a causa del danno alla salute, il reddito da invalido conseguibile è di fr. 34'042.
Alla luce di questi dati, quindi, anche tenuto conto del reddito da valido più elevato possibile e meglio di quello conseguito quale operaio durante il programma occupazionale svolto nel 1997 pari a fr. 40'560 (consid. 2.5), adeguato al rincaro, l'assicurato non può avvalersi di un diritto alla rendita, in quanto non raggiunge il grado minimo del 40% previsto dalla LAI.
Visto quanto sopra, in quanto infondato, il ricorso è respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti