Raccomandata
Incarto n. 31.2019.3 BS
Lugano 7 febbraio 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 febbraio 2019 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 15 gennaio 2019 emanata da
CO 1 in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla ditta: FA 1
(radiata il 18 settembre 2015)
chiamato in causa: TERZ 3
ritenuto in fatto
1.1. La società FA 1 (in seguito: la società), con sede a __________, ha iscritto la propria succursale di __________ a Registro di commercio il 6 agosto 2013 (data di pubblicazione a Registro di Commercio del Canton Ticino, cfr. estratto RC in doc. 6).
Lo scopo sociale consisteva nella consulenza aziendale e la pianificazione fiscale internazionale, la consulenza finanziaria ecc..
Nel periodo 2015 – 2017, come risulta dall’estratto RC informatizzato, il Consiglio di amministrazione della società era così composto:
- __________, amministratore delegato, dal 29 luglio 2013 al 30 novembre 2015;
- RI 1, amministratore unico dal 30 novembre 2015 al 12 febbraio 2016, dimissionario il 16 dicembre 2015 (cfr. doc. 1 allegato all’opposizione 26 ottobre 2018, doc. 2), egli è stato vicedirettore della succursale di __________ dal 25 novembre 2013 all’8 giugno 2015 e direttore della stessa dall’8 giugno 2015;
- TERZ 1, amministratore presidente dal 6 giugno 2013 al 30 novembre 2015.
1.2. La succursale di __________ della FA 1 (in seguito: succursale), è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) in qualità di datrice di lavoro dal 1° agosto 2013 e stralciata il 30 settembre 2015 a seguito della sua cancellazione (FUSC __________ 2015).
Con decreti del 14 dicembre 2016 e del 15 maggio 2017 del giudice del Tribunale di prima istanza del Canton __________ sono state dichiarate l’apertura e rispettivamente la sospensione della procedura di fallimento della società (FUSC 30 maggio 2017).
In data 22 settembre 2017 la Cassa ha insinuato all’Ufficio fallimenti del Canton __________ il proprio credito di fr. 5'135,90 a titolo di contributi per gli assegni familiari cantonali non integralmente soluti dalla succursale relativi al periodo da gennaio a settembre 2015, dopo controllo del datore di lavoro (XII/4).
La liquidazione fallimentare è continuata in via sommaria (FUSC 27 giugno 2017) e il 19 dicembre 2017 l’Ufficio fallimenti del Canton __________ ha rilasciato un attestato di carenza beni in seguito a fallimento per l’intero credito insinuato dalla Cassa (doc. D).
1.3. Costatato di avere subìto un danno, con decisione del 28 settembre 2018, confermata con decisione su opposizione del 15 gennaio 2019 la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 52 LAVS per il mancato pagamento dei contributi per gli assegni familiari (AF) cantonali (gennaio – settembre 2015) dovuti dalla succursale per complessivi di fr. 1'824,95, con vincolo di solidarietà con TERZ 1 limitatamente all’importo di fr. 1'771,65.
1.4. Contro la succitata decisione su opposizione RI 1 ha inoltrato il presente tempestivo ricorso, contestando una sua responsabilità ex art. 52 LAVS.
In primo luogo sostiene di essere effettivamente entrato nel CdA della società solo il 17 novembre 2015 e di essersi dimesso il 16 dicembre 2015, rimanendo quindi in carica solo un mese. Assevera altresì che la società era già insolvente al momento dell’accettazione del mandato, circostanza che sarebbe dimostrata dall’elenco dei creditori della società da lui sottoscritto per conto dell’Ufficio fallimento il 31 agosto 2017. Rileva che dal citato elenco non risulta il credito insinuato dalla Cassa e che quindi non ha avuto modo di controllarlo. Evidenzia che il danno oggetto della decisione non è a lui imputabile poiché si riferisce alla succursale di __________, affiliata alla Cassa per gli assegni familiari e stralciata il 18 settembre 2015, quindi prima del suo mandato di amministratore unico della sede principale e che durante il suo mandato non ha aggravato il danno non avendo avuto la succursale più dipendenti.
Sostiene inoltre di aver accettato la carica di amministratore unico della società sulla base della documentazione ricevuta dai precedenti amministratori TERZ 1 e __________ relativa ai beni della società la cui realizzazione avrebbe permesso di pagare tutti i debiti societari. Una volta assunta la carica, non avendo ricevuto la richiesta documentazione contabile, dopo aver capito che i precedenti amministratori non avevano alcuna intenzione di onorare i debiti “ma di farmi assumere le responsabilità civili delle loro malefatte in seno alla società”, egli si è tempestivamente dimesso, denunciandoli penalmente.
1.5. Con la risposta di causa, preliminarmente la Cassa precisa che il 28 settembre 2018 ha emesso nei confronti di TERZ 1 una decisione di risarcimento, cresciuta in giudicato.
Confermando quanto esposto nella decisione impugnata, la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso, ribadendo la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente.
Rileva che tale responsabilità decorre dall’effettiva entrata del ricorrente nel CdA della società, indipendentemente dall’iscrizione a Registro di Commercio, contestando che l’interessato abbia assunto il suo mandato solo al 17 novembre 2015.
Rileva altresì che i contributi scoperti si riferiscono al periodo in cui egli era direttore della succursale.
1.6. Con osservazioni del 6 marzo 2019 l’insorgente conferma quanto sostenuto con il ricorso, contestando che la decisione di risarcimento nei confronti di TERZ 3 sia cresciuta in giudicato in quanto quest’ultimo il 17 novembre 2017 ha lasciato la Svizzera per l’estero, chiedendo al TCA di verificare la regolare notifica (V).
1.7. Il 15 marzo 2019 la Cassa ha ribadito la propria posizione, precisando che anche in caso di una (presunta) mancata notifica a TERZ 1 della decisione di risarcimento per il ricorrente la situazione non cambierebbe, essendo entrambi debitori solidali nei confronti dell’amministrazione (VI).
1.8. Con decreto del 20 marzo 2019 il Vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ 3 (IX).
1.9. Con osservazioni datate 1°aprile 2019 il ricorrente ribadisce fra l’altro di essere stato all’oscuro della situazione debitoria della società, confermando le proprie allegazioni ricorsuali.
1.10. Su richiesta del TCA, in data 18 dicembre 2019 la Cassa ha inviato della documentazione (XII).
1.11. Il 15 gennaio 2020 il ricorrente ha preso posizione in merito ai nuovi atti (XIV).
1.12. Con scritto 23 gennaio 2020 la Cassa, preso atto delle osservazioni dell’insorgente, ha ridotto il danno a fr. 1'619.60 (XVIII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel merito
2.2. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_394/2016 consid 5 del 21 novembre 2016).
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nella fattispecie concreta, a seguito dell’apertura e sospensione del fallimento della IA & A SA International Advisors & Associates la Cassa ha chiesto in via sussidiaria al ricorrente, quale ex amministratore unico, il risarcimento ai sensi dell’art. 52 LAVS per i contributi AF non versati dalla società relativi alla sua succursale di Lugano.
2.3. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA 31.2002.10 del 10 giugno 2002 consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag. 369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Nel caso in esame, oggetto del danno è il mancato versamento dei contributi AF per il periodo da gennaio a settembre 2015 (mese in cui la succursale è stata soppressa) non versati dalla succursale, così come risulta dagli specchietti relativi all’evoluzione del debito contributivo (doc. B).
Sulla base dei salari versati dalla succursale nel 2015 (gennaio-giugno) dichiarati dal ricorrente il 15 gennaio 2020 (XVI), tenuto conto che il datore non ha anticipato alcun assegno familiare, con scritto 23 gennaio 2020 la Cassa ha rideterminato i contributi AF dovuti e non versati, riducendo l’ammontare del danno subito a fr. 1'619.60 (XVIII). Va fatto presente che per il 2015 la succursale non aveva notificato i salari versati, motivo per cui la Cassa aveva allestito d’ufficio la relativa distinta salari (XIII/3) e proceduto all’emissione degli relativi acconti (doc. E allegato alla decisione impugnata).
Tenuto conto che con la decisione contestata la Cassa ha ritenuto il ricorrente responsabile per il mancato pagamento degli acconti AF del periodo gennaio-settembre 2015 per fr. 1'824.95 e che secondo giurisprudenza un organo dimissionario nel corso dell’anno civile risponde dei contributi forfetari esigibili fino al momento della sua partenza (nella misura in cui questi non superano l’ammontare del danno complessivo), ma non dei contributi effettivi - superiori od inferiori - determinati alla fine dell’anno civile e rientranti nelle sue competenze fino alla sua partenza (cfr. STFA H 82/01 del 5 dicembre 2001 pubblicata in VSI 2002 pag. 55, confermata nella STF 9C_355/2010 del 17 agosto 2010), rettamente l’amministrazione ha ridotto il danno imputabile al ricorrente a fr. 1'619,60.
2.4. Il ricorrente contesta di dover rispondere del danno trattandosi di contributi AF della succursale scaduti prima dell’entrata in carica quale amministratore unico della società.
2.4.1. L’insorgente sostiene di aver assunto la carica di amministratore unico solo il 17 novembre 2017.
Va qui ricordato che, secondo giurisprudenza, l’amministratore è responsabile dal momento della sua entrata effettiva nel consiglio di amministrazione, indipendentemente dalla data d'iscrizione a registro di commercio (DTF 123 V 172).
Dagli atti risulta che l’insorgente è stato nominato amministratore unico della società dall’Assemblea Generale del 13 ottobre 2015 (cfr. il relativo verbale in doc. A alla decisione impugnata).
In sede di risposta rettamene la Cassa evidenzia che “lo scambio di corrispondenza elettronica prodotta dal ricorrente non comprova in alcun modo che egli abbia assunto la carica di amministratore unico solo il 17 novembre 2015, anzi, vero è il contrario. Infatti con emali del 12 novembre 2015 (doc. 2 allegato al ricorso), il ricorrente minaccia di inoltrare con effetto immediato le sue dimissioni nel caso in cui non fosse effettuato un pagamento. Di conseguenza le asserzioni del ricorrente secondo cui avrebbe assunto la caria solo il 17 novembre 2015 vengono smentite”.
Ritenuto che il ricorrente si è dimesso il 16 dicembre 2015 (cfr. doc. 1 allegato all’opposizione 26 ottobre 2018, doc. 2), egli è stato amministratore unico della società per 64 giorni (cfr. decisione contestata consid. 7.2 in fine) e non, come da lui sostenuto, per solo un mese.
2.4.2. Accertato che il ricorrente ha assunto la carica di amministratore unico il 13 ottobre 2015, va ricordato che il nuovo amministratore risponde non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione. Infatti, secondo giurisprudenza, il nuovo amministratore deve vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli scaduti e dovuti quando egli non era ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa effetto tra l'inazione dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 pag. 269 consid. 7b). Nessuna responsabilità del nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno causato alla cassa di compensazione prima della sua entrata nel consiglio di amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché la società era già insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto (SVR 2002 AHV Nr. 10 pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, op.cit., pag. 1076). In tale ipotesi l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento del danno, ossia per ulteriori debiti contributivi (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 277 pag. 68 con riferimenti di giurisprudenza; cfr. anche STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3 e STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2).
A sostegno dell’assunto che la società era già insolvente allorquando è diventato amministratore unico della stessa, il ricorrente fa riferimento al suo scritto 31 agosto 2017 all’UF del Canton __________ in cui aveva preso posizione in merito all’elenco dei creditori della società (doc. 2). Tuttavia l’insolvibilità della società va semmai posta al 16 dicembre 2016 con l’apertura del fallimento, vale a dire oltre un anno dopo la sua nomina (non risultano attestati di carenza beni rilasciati a favore della Cassa prima del fallimento).
In queste circostanze la Cassa ha rettamente imputato all’insorgente il mancato pagamento dei contributi AF per il periodo gennaio – settembre 2015, tenuto conto dell’importo del danno corretto sopra (cfr. consid. 2.3).
2.5. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.6. La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.7. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
2.8. Nel caso in esame, avendo il ricorrente ricoperto la carica di amministratore unico della FA 1, egli ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003).
Giova ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Così, l'organo di una società anonima deve prestare attenzione particolare alla scelta delle persone cui viene affidata la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare e attivarsi di conseguenza affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1992 p. 268 consid. 4b). Se poi, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA del 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 dell’11 novembre 2003, H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA H 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d).
In questo contesto il fatto, per esempio, di essersi fidato delle rassicurazioni di pagamento degli oneri sociali da parte dell’asserito amministratore di fatto non può assurgere a motivo di discolpa. Inoltre, secondo il TFA, gli amministratori devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 e 15 dicembre 1993, tutte citate nella STCA 31.2009.1 del 18 novembre 2009 confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
2.9. A sua discolpa il ricorrente rileva di essere stato per poco tempo amministratore unico della società (64 giorni, cfr. consid. 2.4.1).
Al riguardo, secondo giurisprudenza per liberare l'amministratore che si dimette dopo pochi mesi dall'assunzione della carica, deve essere anche adempiuta la condizione secondo la quale prima del corto periodo di vuoto contributivo la società ha pagato regolarmente i contributi sociali (DTF 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, consid. 3.1 e 3.2; H 295/01 del 20 agosto 2002, consid. 5; H 209/01 del 29 aprile 2002, consid. 4b).
Secondo la giurisprudenza del TFA, non può in ogni modo essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA del 27 giugno 1994 in re M.).
Ora, dall’estratto del conteggio fornito dalla Cassa cantonale di compensazione del Canton Ginevra, allegato alle osservazioni del 15 marzo 2019 della Cassa, si evince come la società presenti importanti scoperti contributivi per il 2014 e 2015 (VII), motivo per cui non si può affermare che quest’ultima abbia versato regolarmente e saldato i contributi paritetici.
Va inoltre ricordato che per il 2015 la succursale non ha versato i contributi AF (doc. E allegata alla decisione contestata).
Ne consegue che la succitata giurisprudenza non può essere applicata.
2.10. L’insorgente sostiene di aver accettato il mandato dai soci ed ex amministratori TERZ 1 e __________, i quali “mi hanno presentato documentazione relativa ad attivi di proprietà della società, la cui realizzazione avrebbero permesso di erogare importanti dividendi ai soci, dopo aver pagato tutti i debiti.” (ricorso pag. 3). Rileva che una volta nominato amministratore unico ha “richiesto immediatamente la documentazione (bilanci degli anni precedenti, estratti conto bancari, bilanci di verifica del periodo in corso, scoperti debitori/creditori, corrispondenza ecc” e di essersi dimesso tempestivamente non avendo i succitati presentato quanto richiesto.
Nel caso concreto, conformemente alla giurisprudenza, il ricorrente - prima di assumere la carica di organo formale - avrebbe dovuto appurare se gli oneri sociali scaduti ed esigibili fossero già stati pagati e nel caso in cui non gli fosse stata data la possibilità di verificare la contabilità, evenienza questa - secondo quanto da lui sostenuto - accertata (tardivamente, n.d.r.) dopo la nomina di amministratore unico, non doveva accettare il mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento dell'arretrato contributivo (STCA 31.2014.1 del 10 ottobre 2014).
Come visto al considerando precedente, almeno dal 2014 la società era in ritardo con il pagamento dei contributi e la succursale non aveva liquidato gli acconti AF relativi al 2015 (di quest’ultima circostanza il ricorrente ne era pienamente consapevole essendo stato vicedirettore e direttore dalla succursale dal 25 novembre 2013 all’8 giugno 2015).
Con riferimento agli obblighi di vigilanza e di controllo che incombono ad un amministratore in merito al pagamento dei contributi, esposti al consid. 2.8, va ancora evidenziato come non può assurgere a motivo di discolpa il fatto di essersi fidato delle rassicurazioni da parte di terzi circa l’andamento degli affari della società e quindi anche circa il pagamento degli oneri sociali. Fidarsi di quanto detto rispettivamente delle affermazioni rassicuranti di terzi senza verificarne la veridicità configura un comportamento negligente (in questo senso cfr. Frésard, op. cit., RSA 1991 pag. 165 punto 8; cfr. anche STFA H349/01 dell’11 settembre 2002 consid. 2.4).
La fiducia che si ripone in terze persone non è quindi circostanza idonea a giustificare il mancato pagamento dei contributi nei confronti della Cassa (in argomento, cfr. STFA H 5/02 del 31 gennaio 2003, consid. 5.3; STCA 31.202.29 del 24 marzo 2003, consid. 2.7.1).
Va poi precisato che, secondo costante giurisprudenza (STCA 31.2007.18-20 del 9 giugno 2008, 31.2002.03 del 22 maggio 2002 e 31.1995.12 del 14 giugno 1995; recentemente: STCA 31.2017.93 del 9 febbraio 2018), la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.
In ogni modo va ricordato che secondo la giurisprudenza, quando un membro del consiglio d'amministrazione accerta di non essere in grado di svolgere le funzioni che gli incombono, nell’ipotesi in cui un organo societario non sia quindi in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, e che ripetute richieste vengono sistematicamente disattese e, quindi, constatato che i contributi paritetici rimangono impagati, egli può (e deve) mettere immediatamente fine con atti propri alla situazione di rischio, rassegnando le dimissioni (STF H 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.6, con riferimento alla STFA H 258/03 del 14 aprile 2005 consid. 4.4; H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003), dimissioni che il ricorrente ha (tardivamente) rassegnato dopo due mesi dalla sua nomina.
2.11. Il ricorrente sostiene che la gestione della società da parte degli ex amministratori __________ e TERZ 1 è stata fraudolenta.
A tal riguardo, fa riferimento ad un procedimento penale nei confronti dei succitati per diversi reati finanziari e di essere stato sentito il 17 febbraio 2016 dal magistrato inquirente quale persona informata dei fatti e di aver infine sporto in data 20 dicembre 2017 una denuncia penale nei confronti dei succitati per truffa e diversi altri reati ipotizzati (doc. 14).
Non è necessario richiedere gli atti penali, come da richiesta ricorsuale (sul tema dell'apprezzamento anticipato delle prove, fra le tante cfr. cfr. STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6 e DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 211 con rinvii) ed attendere l'esito della denuncia penale presentata dal ricorrente il 20 dicembre 2017 (doc. 14) ed avente ad oggetto da un lato un’asserita "truffa ai danni della collettività" (la quale, anche qualora fosse accertata, non è dato divedere come possa influenzare l’esito della vertenza che qui ci occupa), dall'altro l'asserita truffa nei suoi confronti (rimasta – per quanto concerne la presente procedura – allo stadio di puro parlato senza apporto di elementi probatori concreti), le quali non sono con ogni verosimiglianza tali da influire sull'esito della vertenza.
Secondo costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quello che concerne le prescrizioni violate, né per quel che attiene la valutazione della colpa commessa (cfr. STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa C., H 33/03, consid. 5.6; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01, consid. 5; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 2a).
Egli si scosta tuttavia dalle constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti stabiliti in sede di procedura penale e la loro qualificazione giuridica non siano convincenti o si fondino su considerazioni specifiche di diritto penale prive di rilievo dal profilo del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 125 V 242 consid. 6a e sentenze ivi citate; STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa C., H 33/03, consid. 5.6; STFA del 17 febbraio 1999 nella causa G., H 184/98, consid 4b).
Inoltre, dato che per l'applicazione dell'art. 52 LAVS i parametri di valutazione sono diversi, non occorre in principio sospendere la procedura in attesa delle conclusioni della vicenda penale (cfr. cfr. STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01, consid. 5).
Tuttavia, nell'ipotesi in cui la procedura penale dovesse apportare elementi decisivi che permettano di scostarsi da quanto deciso nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali, al ricorrente rimarrebbe comunque riservata la facoltà, a determinate condizioni, di adire questo Tribunale con un'istanza di revisione ai sensi dagli artt. 24 e seg. Lptca (in argomento cfr. STFA 27 gennaio 2003 nella causa L., H 393/01, consid. 2.6; STFA 30 marzo 1999 nella causa R. G., H 340/98, consid. 2b).
2.12. Determinante è l’esistenza o meno di motivi di discolpa rispettivamente di giustificazione per l’omesso pagamento dei contributi sociali.
Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op.cit., n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).
Nel caso in esame, come visto, già al momento in cui il ricorrente è entrato nella società, da lungo tempo i contributi non erano stati versati. Inoltre nel 2015 la succursale non aveva liquidato alcun contributo AF.
Non è pertanto ipotizzabile che l’omesso pagamento servisse per salvare la società, né del resto ciò è stato fatto valere.
2.13. In conclusione, visto quanto sopra, confermata la responsabilità del ricorrente il ricorso va accolto nel senso che l’insorgente deve risarcire il danno subito dalla Cassa pari a fr. 1'619.60 (cfr. consid. 2.3).
2.14. Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ RI 1 è condannato a versare alla CO 1fr. 1'619.60.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti