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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.03.2015 31.2014.2

10 mars 2015·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,957 mots·~20 min·3

Résumé

Responsabilità ex art. 52 LAVS. Opposizione tardiva. Audizione testimoniale. Confermata dal TCA la tardività dell'opposizione

Texte intégral

comandata

Incarto n. 31.2014.2-3   RG/sc

Lugano 10 marzo 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sui ricorsi del 2 maggio 2014 di

1. RI 1  2. RI 2  tutti rappr. da: RA 1   

contro  

le decisioni su opposizione del 29 aprile 2014 emanate da

              in relazione alla fallita

CO 1      in materia di art. 52 LAVS       DT 1

considerato                    in fatto e in diritto

che                              -   con distinte decisioni datate 31 gennaio 2014 e notificate (incontestatamente) il 3 febbraio 2014 (doc. A), la CO 1 ha stabilito la responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 2 e RI 1, già amministratori unici (la prima dal 5 luglio al 2 novembre 2011, il secondo a far tempo dal 2 novembre 2011), della DT 1, obbligandoli al risarcimento dell’importo di CHF 4'273.95 rispettivamente fr. 569.25 per contributi paritetici non versati dalla società quale datrice di lavoro;

                                     -   con unica opposizione datata 5 marzo 2014 e pervenuta al-l’amministrazione il 7 marzo 2014 (cfr. doc. B), gli ex amministratori, rappresentati dall’avv. RA 1, hanno contestato suddette decisioni respingendo ogni addebito di responsabilità ai sensi dell’art. 52 LAVS;

                                     -   con due decisioni d’identico tenore datate 29 aprile 2014 la Cassa ha dichiarato irricevibili entrambe le opposizioni in quanto tardive, osservando come il termine per impugnare le rispettive decisioni notificate il 3 febbraio 2014 sia giunto a scadenza il 5 marzo 2014, mentre che il plico raccomandato contenente le opposizioni risulta essere stato spedito dal-l’”Ufficio postale __________ il 6 marzo 2014”;

                                     -   avverso queste decisioni insorgono gli ex amministratori, sempre rappresentati dall’avv. RA 1. Il patrocinatore degli in-sorgenti osserva in particolare che l’opposizione è stata consegnata dalla sua segretaria (di cui viene chiesta l’assunzio-ne quale teste) all’Ufficio postale di __________ in data 5 marzo 2014, precisando di non sapere “per quale motivo la Posta ha registrato l’invio a __________ e oltretutto solo il giorno successivo alle 20.07”. Sostiene quindi “che vi è stato un manifesto errore da parte della Posta”. Il legale precisa in seguito che la “mia segretaria non ha conservato la ricevuta d’in-vio. La stessa conferma però che le opposizioni sono state consegnate presso l’Ufficio postale di __________ il giorno di mercoledì 5 marzo 2014 entro l’orario di chiusura (ore 18. 30)”. Per il resto nel gravame viene contestata nel merito la fondatezza del credito risarcitorio, negli anni 2011 e 2012 la società datrice di lavoro non avendo avuto – a mente dei ri-correnti – personale alle sue dipendenze;

                                     -   con la risposta di causa l’amministrazione postula la reiezione del gravame. Ribadisce in particolare come l’invio raccomandato contenente le opposizioni sia stato trattato a __________ il 6 marzo 2014, producendo a sostegno di tale assunto uno scritto del 27 giugno 2014 della Posta CH SA; 

                                     il Vicepresidente del TCA ha proceduto in data 11 novembre 2014 all’audizione testimoniale di __________, già segretaria dell’avv. RA 1 (XX). Esperiti in seguito alcuni accertamenti presso la Posta CH SA (cfr. XX, XXV), il Tribunale ha nuovamente citato __________ a comparire in qualità di teste, escutendola il 13 gennaio 2015 (XXVIII);

                                     il Tribunale ha posto ulteriori quesiti a Posta CH SA (XXIX). Le relative risposte sono state trasmesse alle parti che hanno dipoi presentato le loro rispettive osservazioni al riguardo (XXX, XXXII, XXXV);

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG;

                                     -   la decisione determina l’oggetto dell’impugnazione (DTF 125 V 413 consid. 1a, 118 V 311 consid. 3b;

                                     in caso d’opposizione tardiva l'autorità amministrativa statuisce tramite decisione di natura formale, pronunciando segnatamente la non entrata nel merito dell'impugnativa. In tale ipotesi l'istanza giudiziaria successivamente adita con ricorso contro siffatta pronunzia formale deve limitare il proprio esame giudiziale alla questione a sapere se a ragione l'amministrazione non è entrata nel merito dell’opposizione, un esame materiale sfuggendo in tal caso alla cognizione del giudice (DTF 132 V 76, 121 V 159, 116 V 266; Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg.), Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, n. 5 ad § 25);

                                     -   in concreto la decisione impugnata si limita a dichiarare irrice-vibile poiché tardiva l’opposizione di RI 2 e RI 1 avverso le decisioni di risarcimento rese nei loro confronti il 31 gennaio 2014;

                                     -   le censure sollevate dagli insorgenti non aventi per oggetto la tardività dell'opposizione, ma volte a mettere in discussione nel merito le decisioni di risarcimento, s’appalesano quindi non ricevibili;

                                     oggetto del presente ricorso è quindi unicamente sapere se le decisioni del 29 aprile 2014 che hanno dichiarato irricevibili l’opposizione alle decisioni del 31 gennaio 2014, sono confor-mi o meno alla legislazione federale;

                                     -   ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

                                         Per l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato. L'art. 39 cpv. 1 LPGA, prevede poi che le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. Se la parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2). L'art. 38 cpv. 1 LPGA recita che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Il cpv. 3 prevede che se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Giusta il cpv. 4, infine, i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso. Il cpv. 2bis, infine, stabilisce che una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito;

                                     -   la prova dell’osservanza dei termini ai sensi del summenzionato art. 39 LPGA incombe alla parte che da tale osservanza intende trarre delle conseguenze. Di principio è sufficiente come prova della consegna alla posta il timbro postale, ma se questo riporta una data successiva a quella della scadenza del termine, alla parte interessata è data la possibilità di provare la tempestiva consegna alla posta (ad esempio tramite deposito in una buca delle lettere) e quindi di confutare la presunzione di tardività data dalla data del timbro postale (DTF 124 V 375 consid. 3b; Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, ad art. 39 n. 5 con riferimenti);

                                     come accennato, il patrocinatore degli insorgenti sostiene che l’opposizione è stata consegnata dalla sua segretaria (di cui viene chiesta l’assunzione quale teste) all’Ufficio postale di __________ in data 5 marzo 2014, evidenziando come il fatto che l’invio sia stato registrato al Centro logistico lettere (CLL) di __________, oltretutto il giorno successivo (6 marzo 2014), sia riconducibile ad un errore della Posta;

                                     -   sentita come teste l’11 novembre 2014, __________ ha in particolare dichiarato:

"  (…)

Erano le vacanze di carnevale e l'avv. RA 1 era assente. Se non erro era mercoledì e per l'esattezza il mercoledì delle ceneri.

Ho iniziato a lavorare alle 14:00 e l'avv. RA 1 aveva già lasciato l'opposizione da lui preparata nel firmatario. Ho continuato la mia giornata lavorativa fino alle 18:00. Tra le 18:00 e le 18:10 ho preparato tutto ho imbustato la posta tra cui anche le varie raccomandate e quindi anche l'opposizione di cui sopra che era stata firmata dall'avv. __________ dello studio legale RA 1, questa aveva firmato oltre all'opposizione anche altra corrispondenza.

Mi sono recata alla posta centrale di __________ e dopo aver posteggiato sono entrata nella posta, come sempre ho fatto la fila, tra le 18:15 e 18:30. Ho consegnato tutta la posta allo sportello distinguendo posta A, posta B e invio raccomandato dell'avv. RA 1. La funzionaria postale ha timbrato tutto.

Non ricordo bene ma mi servivano spesso le stagiaires della posta che a volte chiedevano a me cosa dovevano fare.

Per quanto riguarda la raccomandata la funzionaria mi ha consegnato un foglietto di ricevuta che da la posta con l'indirizzo del destinatario e dove mettono il loro timbro.

Quel giorno, ma anche quell'intera settimana di carnevale non avevo con me il libretto giallo delle ricevute.

Questo foglietto di ricevuta dell'invio raccomandato l'ho riportato il giorno dopo in studio e l'ho messo nel relativo incarto. Preciso che non ho controllato la data del timbro postale sul foglietto.

Non mi è mai successo di spedire raccomandate alla posta di __________.

Dopo un paio di mesi riprendendo in mano l'incarto mi sono accorta che il foglietto di ricevuta di cui ho parlato recava la data del giorno dopo quello in cui mi sono recata alla posta e ho inviato la raccomandata.

Preciso che la posta di __________ chiude alle 18:30 e non vorrei quindi che la funzionaria di turno avesse già preparato il timbro con la data del giorno dopo.

Non so dire avendo lasciato poi in seguito lo studio se il foglietto di ricevuta di cui sopra è ancora nell'incarto.

Mi ricordo comunque benissimo che quel giorno, mercoledì avevo portato la raccomandata in posta a __________." (doc. XX)

                                     su richiesta del TCA, con scritto 17 novembre 2014 l’avv. RA 1 ha comunicato che “nel mio incarto non ho reperito il cosiddetto «foglietto di ricevuta dell’invio raccomandato»” (XXII, XXIII);

                                     interpellata dal TCA, con scritto 10 dicembre 2014 la Posta CH SA ha comunicato:

"  (…)

Confermiamo che ogni ufficio postale ha le proprie etichette per pacchi e lettere raccomandate. Per esempio, per Chiasso è 98.00.685000.00000000 oppure per Bellinzona 98.00.650001.00000000.

Ci sono tre possibilità per impostare una raccomandata:

-    impostarla presso un ufficio postale qualsiasi;

-    la Posta CH SA ritira tutti gli invii presso una ditta e li porta al centro lettere di Cadenazzo;

-    un cliente privato imbuca la raccomandata in una buca lettere gialla. Tali invii vengono trasmessi al centro lettere di Cadenazzo dove viene apposta l'etichetta. Se la raccomandata viene imbucata in tempo viene recapitata il giorno seguente. Se viene imbucata dopo la svuotatura viene trattata il giorno seguente." (doc. XXV)

                                     con ulteriore scritto 11 dicembre 2014 la Posta CH SA ha precisato:

"  Se un cliente si presenta allo sportello con un plico di lettere per l'impostazione, il collaboratore allo sportello le prende e li deposita nel contenitore apposito. È compito del cliente di indicare al personale che nel plico si trova una raccomandata. Solo in questo modo potrà ricevere un'apposita ricevuta che attesta l'impostazione della raccomandata." (doc. XXVII)

                                     -   citata una seconda volta per essere interrogata quale teste, il 13 gennaio 2015, resa edotta dal Vicepresidente del TCA del fatto che “presso lo studio legale dell'avv. RA 1 non è stato reperito alcun foglietto di ricevuta dell'invio raccomandato e che inoltre dalle informazione assunte dal Tribunale presso la Posta (cfr. doc. XXV e XVII) per quanto riguarda gli invii raccomandati ogni ufficio postale ha le proprie etichette con codici a barra e che in caso di invio presso un ufficio postale quest'ultimo rilascia la relativa ricevuta attestante l'impostazione della raccomandata. Il giudice fa presente che sulla busta contenente all'opposizione alla Cassa è apposta l'etichetta della posta di __________, centro di smistamento delle lettere (…)" (XVIII), alla domanda a sapere se essa conferma o meno di aver ricevuto il 5 marzo 2014, come dichiarato nel precedente verbale, dall’Ufficio postale di __________ il “foglietto” di ricevuta dell’invio raccomandato, __________ ha risposto di “non essere sicura di aver ricevuto questo foglietto, ma che di solito le cose funzionano così”, precisando di “non essersi recata al Centro smistamento di __________” (XXVIII). Inoltre, alla domanda se la busta contenente le opposizioni sia stata da lei consegnata all’Ufficio postale di __________ oppure imbucata in una buca delle lettere, la teste ha risposto di “averla consegnata all’ufficio postale di __________” (…), dichiarando inoltre che:

"  (…)

Tutta la posta che avevo mercoledì 5 marzo 2014, ossia invii posta A, invii posta B e invii per raccomandata sono da me stati consegnato all'ufficio postale di __________.

Confermo di avere consegnato tutta la posta che avevo con me quel mercoledì 5.3.14 all'ufficio postale di __________; ho consegnato allo sportello la busta raccomandata, mentre che la posta A e la posta B le ho depositate su un carrello all'interno dell'ufficio postale che viene ritirato la sera dopo la chiusura. Non ricordo se la busta raccomandata di cui sopra fosse l'unica che ho portato con me alla posta. Mi sembra di ricordare comunque che ho consegnato allo sportello una sola busta raccomandata.

Escludo di avere spedito a un ufficio postale o imbucato in una buca lettere la busta destinata alla Cassa di compensazione il giorno dopo, ossia giovedì 6 marzo 2014." (doc. XVIII)

                                     il TCA ha quindi raccolto ulteriori informazioni presso la Posta CH SA, la quale con scritto 20 gennaio 2015 ha comunicato:

"  In merito alla sua richiesta di informazioni sull'impostazione ed il trattamento di un invio postale raccomandato le comunichiamo, dopo aver anche fatto prendere posizione da parte dell'ufficio postale di __________ e del Centro lettere di __________, quanto segue:

1.     La corrispondenza ricevuta agli sportelli dell'ufficio postale di __________ viene obliterata presso lo stesso ufficio ed inoltrata dopo la chiusura degli sportelli al Centro logistico delle lettere di __________ per il relativo trattamento e lavorazione.

2.     Se un cliente per errore consegna agli sportelli una raccomandata assieme alla corrispondenza normale (posta A, posta B), affrancata con francobolli, gli stessi sono annullati da parte dell'ufficio postale. Anche l'etichetta del codice a barre della raccomandata è quella di __________ e non di __________ (come quella della raccomandata in questione). Ogni ufficio postale rispettivamente il CLL __________ hanno i loro propri codici a barre e non possono essere interscambiati.

3.     Se un cliente deposita una lettera raccomandata in una buca delle lettere (gialla):

        a.   Prima dell'ultima vuotatura la raccomandata è inoltrata al Centro logistico lettere per il trattamento (bollatura, applicazione del codice a barre).

        b.   Dopo l'ultima vuotatura la raccomandata è inoltrata al Centro logistico lettere solamente il giorno seguente, ovvero alla prima vuotatura della buca delle lettere, per il relativo trattamento.

        c.   Se la raccomandata è bollata presso CLL __________ il 6 di marzo 2014 significa che è giunta nello stesso giorno.

4.     La bollatura presso il CLL __________ porta sempre l'indicazione delle ore 20.00.

Quello che possiamo affermare dalle nostre verifiche interne è che la raccomandata in questione sia stata depositata in una buca delle lettere dopo l'orario ultimo di vuotatura e che è stata tolta il giorno seguente ed avviata al CLL __________ il giorno 6 marzo 2014 (bollatura effettuata al CLL __________ e applicazione del codice a barre).

Anche il risultato delle ricerche in Track-Trace (applicativo per la visione della lavorazione degli invii con accertamento del recapito) mostra che la stessa raccomandata è stata trattata al giorno 6 marzo '14. In allegato trova tutto il resoconto del T&T.

Speriamo di essere stati sufficientemente chiari nell'illustrazione dei risultati. Nel caso contrario la prego di volermi contattare nuovamente." (doc. XXX)

                                     richiesti a voler presentare le proprie osservazioni su suddette risultanze, i ricorrenti si sono riconfermati nelle loro antitetiche posizioni (cfr. XXXII, XXXV);

                                     -   nell’audizione testimoniale dell’11 novembre 2014, come visto, la teste ha affermato di aver consegnato il 5 marzo 2014 alla Posta centrale di __________ “tutta la posta allo sportello distinguendo posta AeBe invio raccomandato dell’avv. RA 1”, dichiarando anche che “la funzionaria postale ha timbrato tutto” e che “la funzionaria mi ha consegnato un foglietto di ricevuta che dà la posta con l’indirizzo del destinatario e dove mettono il loro timbro” (XX). Ciò appare altamente improbabile ritenuto che, come attestato da Posta CH SA, sulla busta che viene consegnata ad un ufficio postale per essere spedita con invio raccomandato viene apposta l’etichetta con codice a barre per pacchi e lettere raccomandate (cfr. scritti Posta CH SA del 2 dicembre 2014 sub XXV, e del 20 gennaio 2015, risposta n. 2, sub XXX) di questo ufficio (che rilascia poi la ricevuta attestante l’impostazione della raccomandata, cfr. scritto Posta CH SA dell’11 dicembre 2014, sub XXVII) e non di altri, il che non corrisponde a non aver dubbi al caso in esame, sulla busta in questione essendoci non l’etichetta del-l’ufficio postale di __________ bensì quella del CLL di __________ (cfr. doc. B/1). Per i medesimi motivi appare poco credibile la teste anche quando asserisce che “Questo foglietto di ricevuta dell’invio raccomandato l’ho riportato il giorno dopo in studio e l’ho messo nel relativo incarto. Preciso che non ho controllato la data del timbro postale sul foglietto” – (con scritto 17 novembre 2014 l’avv. RA 1, su richiesta del Tribunale, ha per altro comunicato di non aver reperito alcun foglietto di ricevuta; XXII, XXIII) – e quando afferma che “Dopo un paio di mesi riprendendo in mano l’incarto mi sono accorta che il foglietto di ricevuta di cui ho parlato recava la data del giorno dopo quello in cui mi sono recata alla posta e ho inviato la raccomandata”, aggiungendo che “la posta di __________ chiude alle 18.30 e non vorrei quindi che la funzionaria di turno avesse già preparato il timbro con la data del giorno dopo” (XX);

                                     citata una seconda volta a deporre quale teste, nell’audizione del 13 gennaio 2015 __________, modificando la sua precedente versione, ha dichiarato di “non essere sicura di aver ricevuto questo foglietto, ma che di solito le cose funzionano così”. Inoltre, negando di aver consegnato la busta ad un ufficio postale o di averla imbucata il 6 marzo 2015, alla domanda del giudice a sapere se la busta è stata consegnata all’uf-ficio postale di __________ oppure imbucata in una buca delle lettere, la teste afferma di aver “consegnato tutta la posta che avevo con me quel mercoledì 5.3.14 all’ufficio postale di __________; ho consegnato allo sportello la busta raccomandata, mentre che la posta A e la posta B le ho depositate su un carrello (…)“ (XXVIII);

                                     da quanto precede emerge con evidenza che le dichiarazioni rese dall’ex segretaria dell’avv. RA 1 s’appalesano, su diver-si punti e questioni centrali ai fini dell’accertamento della fattispecie in esame, non univoche, contraddittorie e in manifesto contrasto con le regole e le procedure stabilite per il trattamento di invii postali raccomandati (cfr. supra). Ciò non permette di attribuire piena credibilità alla teste e quindi piena efficacia probatoria alle sue deposizioni;

                                     sorgono, come accennato, seri dubbi in particolare sulla veridicità dell’affermazione secondo cui la busta contenente l’op-posizione alle decisioni di risarcimento sarebbe stata consegnata (il 5 marzo 2014) all’ufficio postale di __________, quando si consideri che se ciò fosse vero sulla busta si sarebbe dovuta trovare l’etichetta dell’ufficio postale di __________ e non quella del CLL di __________ (con rispettivo timbro postale del 6 marzo 2014), a meno che si ipotizzi un doppio disguido o disfunzionamento nella procedura di trattamento della busta da parte della Posta e cioè che 1) l’ufficio postale di __________ abbia omesso di trattare la busta – già affrancata con francobolli (6 franchi) e che la teste ha dichiarato di a-ver “consegnato allo sportello…, mentre che la posta A e B le ho depositate su un carrello all’interno dell’ufficio postale che viene ritirato la sera dopo la chiusura” (….) – come raccomandata e che nel medesimo tempo 2) la stessa busta, consegnata secondo la teste prima della chiusura degli sportelli, sia giunta al centro di smistamento di __________ non la sera stessa come avviene con la posta consegnata presso un ufficio postale prima della sua chiusura, ma solo il giorno successivo. Ipotesi, questa, da considerare altamente inverosimile;

                                     appare per contro verosimile ritenere che, secondo il normale funzionamento della procedura di trattamento e lavorazione degli invii raccomandati (cfr. supra), la busta in parola, per il fatto che sulla stessa sia stata apposta l’etichetta del CLL di __________ in data 6 marzo 2014 (cfr. XXX/2), sia giunta appunto presso questo centro in tale giorno (la data del timbro, 6 marzo 2014, è quella di entrata; cfr. XXX/1, cfr. scritto Posta CH SA del 20 gennaio 2015, risposta 3.c, sub XXX) dopo essere stata imbucata in una buca delle lettere (gialla) o il giorno precedente, ossia il 5 marzo 2014, dopo vuotatura o il giorno stesso (quindi il 6 marzo 2015) prima della vuotatura (cfr. scritto Posta CH SA del 20 gennaio 2015, risposta 3, sub XXX);

                                     orbene, non vi sono all’inserto elementi – né sono stati al pro-posito offerti altri mezzi probatori – che consentono di stabilire, nemmeno con verosimiglianza preponderante (sul grado di prova richiesto per quanto riguarda il rispetto di termini riguardanti i rimedi giuridici cfr. Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg.), Gesetz über das Sozialversicherungsgerichs des Kantons Zürich, 2009, §13 n.114 e ivi riferimenti; Kieser, ATSG-Kom-mentar, 2009, ad art. 39 n. 6), che la busta sia stata depositata in una buca delle lettere il 5 marzo 2014 (utlimo giorno del termine per inoltrare le opposizioni) e non il 6 marzo 2014, e che consentono quindi di confutare la presunzione di tardività (cfr. supra) data dalla data del timbro postale (6 marzo 2014) apposto sulla busta contenente le opposizioni;

                                     le conseguenze dell’assenza di prove di un fatto (in casu la tempestività del rimedio dell’opposizione) sono sopportate da chi (in casu dagli opponenti qui ricorrenti) intendeva dal fatto rimasto non provato dedurre un diritto (DTF 117 V 264, 119 V 10);

                                     la decisione con cui l’amministrazione ha dichiarato irricevibile l’opposizione in quanto tardiva merita quindi tutela;

                                     giusta l'art. 302 cpv. 2 CPP la Confederazione e i Cantoni di-sciplinano l'obbligo di denuncia dei membri delle altre autori-tà. Secondo l'art. 27a LOG ogni magistrato che, nell'esercizio delle sue funzioni, ha notizia di un reato di azione pubblica, è tenuto a farne immediato rapporto al Ministero pubblico e a trasmettergli i verbali e gli atti relativi;

                                     -   nella fattispecie, con riferimento alle surriferite dichiarazioni rese dalla teste __________ (esortata a rispondere secondo verità [cfr. art. 171 CPC] e resa attenta alle conseguenze penali di un’eventuale falsa testimonianza ex art. 307 CP; cfr. XX, XXVIII), per i motivi suesposti si giustifica la trasmissione di copia del presente giudizio e del relativo incarto al Ministero Pubblico affinché verifichi l’eventuale commissione di reato di azione pubblica.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Nella misura in cui ricevibili i ricorsi sono respinti.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Copia del presente giudizio e degli atti di causa viene trasmessa al Ministero Pubblico per le sue incombenze.

                                 4.-   Comunicazione agli interessati.

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai CHF 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i CHF 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

                                         Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti

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