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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.03.2009 31.2008.11

3 mars 2009·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,462 mots·~22 min·3

Résumé

Responsabilità ex art. 52 LAVS di un amministratore unico che non si è informato sull'andamento della società gestita da terzi. Irrilevanza ai fini di una discolpa dell'assunzione di responabilità sottoscritta dai gerenti della società.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 31.2008.11   BS/td

Lugano 3 marzo 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 14 maggio 2008 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 14 aprile 2008 emanata da

              in relazione alla

    terzo chiamato in causa

Cassa CO 1     in materia di art. 52 LAVS       FA 1  (cancellata da RC il 24 giugno 2008)   PI 1    

ritenuto                             in fatto

                               1.1.   La FA 1, iscritta a Registro di Commercio il 10 luglio 1998, con sede a FA 1, aveva quale scopo sociale il commercio di colori, di vernici, di materiale d’ufficio, di arredamento d’interni e l’attività nel campo grafico (cfr. estratto RC doc. 1).

                                         RI 1 è stato amministratore unico, con diritto di firma individuale, dal 29 aprile 1999 al 15 febbraio 2006 (pubblicazioni nel FUSC). Gli è succeduto PI 1.                                                

                               1.2.   La FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa), in qualità di datrice di lavoro, dal 1° luglio 1998 al 28 febbraio 2007.

                                         A seguito dell’entrata in mora con il pagamento dei contributi paritetici, la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidare la società dal mese di giugno 1999 e precettarla dal settembre 2003 (cfr. specchietto dell’evoluzione del pagamento dei contributi per gli anni 2004 – 2006; doc. 1/C – C2 ).                      

                                         Il 4 agosto 2006 l’UE del Distretto di __________ ha rilasciato un attestato di carenza beni relativo ai contributi paritetici AVS/AI/IPF/AD e AF non soluti dalla società per il 2004 (doc. 1/D).

                                         Con decreti 9 gennaio 2007 e 13 febbraio 2007 della Pretura del Distretto di __________ sono state dichiarate l’apertura del fallimento della società rispettivamente la liquidazione mediante procedura sommaria ai sensi dell’art. 231 LEF.

                                         La Cassa ha insinuato all’UF di __________ il proprio credito di fr. 54'434,80 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti per gli anni dal 2004 al 2006, dopo controllo del datore di lavoro.

                                         Con scritto 7 dicembre 2007 l’UF ha informato la Cassa di non prevedere dividendi per i creditori di IIa classe (doc. 1/E).

                                         La procedura fallimentare è stata chiusa con decreto 24 giugno 2008 del Pretore e la ragione sociale è stata cancellata da RC il 24 giugno 2008 (FUSC 30 giugno 2008).

                               1.3.   Costatato di avere subito un danno, con decisione 29 febbraio 2008, confermata con decisione su opposizione 14 aprile 2008, la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non soluti dalla società relativi agli anni 2004 e 2005 (acconti), in via solidale con PI 1 per analogo periodo ed importo.

                               1.4.   Contro la succitata decisione su opposizione RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorto, chiedendone l’annullamento.  

                                         Sollevando preliminarmente l’eccezione di prescrizione del credito risarcitorio, l’ex amministratore unico ha contestato una sua negligenza evidenziando quanto segue:

"  Il signor RI 1 ricorre contro la decisione di risarcimento, in quanto la società FA 1 era stata comperata dal signor PI 1 di PI 1, il quale (come risulta dal contratto) si era assunto attivi e passivi della stessa (cfr. art. 5 del contratto).

A garante del buon andamento dell'operazione vi era l'avv. __________, che era stato designato dalle parti depositario delle azioni.

(...)

Ora, la trattativa di vendita del pacchetto azionario era avvenuta con l'ausilio di un legale, addirittura depositario delle azioni. E' quindi impensabile che l'agire del signor RI 1, in assoluta buona fede, rappresenti una grave violazione del dovere di diligenza di cui all'art. 52 LAVS.

D'altronde l'acquirente e il notaio depositario dei titoli, erano al corrente che tra i passivi che l'acquirente si era assunto vi erano anche degli oneri sociali e che pertanto questi andavano pagati." (Ricorso pagg. 3 e 4)

                               1.5.   Con la risposta di causa l’amministrazione postula l'integrale reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata. Ribadendo la violazione dell’obbligo di diligenza e vigilanza da parte del ricorrente, quale amministratore unico della FA 1, la Cassa ha rilevato che la cessione del pacchetto azionario non costituisce alcun motivo di discolpa, esplicando tale contratto solo effetti di natura civilistica.

                               1.6.   Con scritto 5 giugno 2008 il ricorrente ha notificato i mezzi di prova da assumere.

                               1.7.   Mediante decreto 9 giugno 2008 il Vicepresidente del TCA ha  chiamato in causa PI 1, il quale con scritto 25 giugno 2008 ha formulato le sue osservazioni in merito alla fattispecie (VII, VIII).

                                         Interpellate le parti dal TCA per una presa di posizione in merito a quanto sostenuto da PI 1, il 7 luglio 2008 la Cassa ha confermato la risposta di causa (X), mentre che il ricorrente è rimasto silente.

considerato                     in diritto

In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.  

                             2.2.1   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS – sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) – il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione).

                                         I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

                                         Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate).

                                         Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pagg. 79 segg.).

                            2.2.2.   Nella fattispecie concreta, conformemente alla succitata giurisprudenza, una volta ricevuto l’attestato di carenza di beni (ACB) dall’UE di __________ (doc. 1/D), la Cassa ha chiesto in via sussidiaria al ricorrente, organo formale della FA 1 FA 1, il risarcimento danni ex art. 52 LAVS. Essa ha inoltre rispettato il termine biennale di prescrizione (art. 52 cpv. 3 LAVS), avendo intimato la decisione di risarcimento (29 febbraio 2008) entro due anni dal rilascio, il 4 agosto 2006, dell’ACB (in argomento cfr. DTF 113 V 256 consid. 3c; RCC 1991 pag. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS in RCC 1991 pag. 405 in fine).

                                         Va poi ricordato che, conformemente alla giurisprudenza, la Cassa può promuovere una procedura risarcitoria ex art. 52 LAVS per l’intero ammontare e che in caso di eventuale pagamento nell’ambito del fallimento, l’amministrazione dovrà cedere il relativo dividendo (SVR 2000 AHV Nr. 23, pag. 74; DTF 113 V 180 consid. 3b = RCC 1987 pag. 607. consid. 3b; DTF 116 V 76 consid. 3b con riferimenti = RCC 1990 pag. 417 consid. 3b).

                                         Nel caso in esame, la Cassa, entro il termine biennale di prescrizione e nonostante che la procedura di fallimento non fosse ancora conclusa, ha rettamente intimato la decisione di risarcimento per l’intero ammontare del danno imputabile all’insorgente. Non risulta che il fallimento sia stato chiuso con un dividendo a favore della Cassa, importo che sarebbe andato in riduzione del danno. Infatti, come detto (cfr. consid. 1.2), già il 7 dicembre 2007 l’UF di __________ aveva escluso il versamento di dividendo ai creditori di IIa classe (doc. 1/E).

                               2.3.  

                            2.3.1.   Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer, cit., pag. 1076; STFA 18 agosto 2005 nella causa L., H 136/04 consid. 3.2.; DTF 123 V 15s consid. 5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, pag. 9).

                                         Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA 28 ottobre 2002 nella causa P. e F., H166/02 consid. 4.1.; STCA 10 giugno 2002 nella causa A., inc. 31.2002.10 consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H 346/01 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, in RDAT II 1995 pagg. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in: Istituto delle assicurazioni sociali, "Novità nel campo dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro”, in RDAT II 2002 pagg. 519 s; STFA 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA 19 agosto 2003 nella causa M., H 142/03 consid. 5.6,  4 novembre 1996 nella causa A., H 194/96).

                            2.3.2.   Nel caso in esame, avendo il ricorrente dimissionato da amministratore unico il 9 febbraio 2006 (doc. 1/B) – [secondo la giurisprudenza federale, un amministratore è da ritenersi liberato dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui ha dimissionato quale organo della società: a partire da questa data (e non dalla radiazione del Registro di Commercio) egli non ha infatti più alcuna facoltà di controllo sull’attività della medesima (SVR 2000 AHV Nr. 24 = DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b = Pratique VSI 2000, pag 293; STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 3a; DTF 112 V 1 consid. 3c e 3b)] - la Cassa gli ha imputato i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non versati dalla FA 1relativi al 2004 (fr. 4'117,05) ed agli acconti del 2005 (fr. 17'284,75) (cfr. specchietto riassuntivo del debito contributivo, doc. 1/C e C1). Gli oneri sociali del 2004 sono stati calcolati sulla base della distinta salariale inoltrata il 17 marzo 2005 (doc. 1/F) mentre quelli per il 2005 sugli acconti trimestrali (doc. 1/G). 

                               2.4.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

                                         Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

                               2.5.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.

                                         Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).

                                         È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.

                                         Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).

                                         L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, cit., in RSA 1987 pag. 7).

                               2.6.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53).

                                         I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa.

                                         Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658).

                                         Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti).

                                         La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

                                         Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).     

                               2.7.   RI 1, a sua discolpa evidenzia, che sulla base del contratto di compravendita del 4 gennaio 2006 le azioni della società sono state cedute a PI 1, il quale si era anche assunto gli attivi ed i passivi, motivo per cui quest’ultimo era al corrente che tra i passivi vi erano gli oneri sociali che dovevano essere pagati alla Cassa.

                                         Occorre innanzitutto ricordare che il ricorrente è stato amministratore unico della FA 1 dal 29 aprile 1999 (pubblicazione FUSC) fino alle dimissioni del 9 febbraio 2006 e che al momento della cessione del pacchetto azionario risultavano parzialmente impagati i contributi del 2004 e gli acconti del 2005.

                                         Giova poi evidenziare che ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, e 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B., H 171/02, 11 novembre 2003 nella causa B., H 310/02, 8 ottobre 2003 nella causa C., H 33/03 e 28 aprile 2003 nella causa P. e M., H 208/00 e H 209/00; DTF 108 V 202; Frésard, cit., in RSA 1991, pag. 165). L’amministratore é tenuto all'esame e all'analisi di tutte le poste utili e necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B., H 171/02). Non è sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01).

                                         Ora, l’insorgente non ha fornito alcuna giustificazione sul fatto che durante il suo mandato di amministratore unico gli oneri sociali non sono stati integralmente liquidati. Va del resto evidenziato che la Cassa ha dovuto diffidare la società dal giugno 1999 e precettarla da settembre 2003 (cfr. consid. 1.2).

                                         In questo contesto, dunque, la circostanza che PI 1, quale amministratore unico subentrante, si sia assunto anche i passivi della società non costituisce valido motivo di discolpa, avendo semmai tale contratto valore dal punto di vista civilistico. Al riguardo va fatto presente che accordi in merito all’assunzione di responsabilità per il mancato pagamento dei contributi sono, secondo giurisprudenza federale, ininfluenti nel rapporto esterno con la Cassa, trattandosi di mera questione interna, eventualmente di regresso, tra i singoli responsabili (STF 29 ottobre 2008 nella causa B., 9_788/2007, consid. 3.3. con riferimenti; cfr. anche STFA 28 aprile 2003 nella causa P. e M. [H 208/00 e H. 209/00], 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., [H 93/01 e H 169/01]; STCA 3 febbraio 2004 nella causa P., inc. 31.03.19).

                                         Da ultimo, ricordati i succitati obblighi di un amministratore, irrilevante ai fini di un’eventuale esenzione di responsabilità ex art. 52 LAVS è l’affermazione dell’insorgente (cfr. consid. 1.4) secondo cui PI 1, in qualità di amministratore unico subentrante, sarebbe stato al corrente che tra i passivi figuravano gli oneri non soluti dalla società. Anzi, secondo la Cassa, quanto affermato dimostra “… l’inattività e il disinteresse del signor RI 1” (cfr. decisione impugnata pag. 8).

                               2.8.   Va qui evidenziato che, come visto al consid. 2.3.2, la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidare la società per il pagamento degli oneri sociali sin dal mese di giugno 1999 e precettarla dal settembre 2005 (cfr. specchietto dell’evoluzione del pagamento dei contributi in doc. 1/C – D2). Il mancato pagamento dei contributi si riferisce al conteggio di chiusura per il 2004 ed agli anni 2005 e 2006. L’eluso versamento non è pertanto riferito ad un corto periodo contributivo, circostanza questa che, a determinate condizioni, può eventualmente assurgere a motivo di giustificazione e quindi di esclusione di una responsabilità. Il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA 7 maggio 1997 nella causa G., 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). Ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. e P. [H 134/02], 20 agosto 2002 nella causa A. e B. [H 295/01], 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S. [H 209/01]; STCA 2 marzo 2004 nella causa S., inc. 31.03.11). La possibilità di discolparsi decade se per diversi anni non sono stati fatti versamenti (STFA 16 maggio 2002 nella causa A. e B. [H 61/01], parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV Nr. 18).

                                         Né risultano d’altronde dati gli estremi - che l’insorgente non ha fatto valere per ammettere nel caso in esame che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. E P. [H 134/02], 4 novembre 2004 nella causa K. [H 297/03], 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D., E. [H 277/01; RCC 1992 p. 261].

                               2.9.   In conclusione, richiamato quanto sopra, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, il ricorrente dovrà risarcire alla Cassa gli oneri sociali non versati dalla FA 1nella misura determinata nella decisione impugnata.

                                         Ne consegue la reiezione del ricorso.

                             2.10.   L’insorgente ha elencato, in data 5 giugno 2008, i mezzi di prova da assumere (V).

                                         Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).

                                         Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della presente vertenza, per cui non si rende necessario assumere altre prove.

                                         Non è necessario richiamare dall’UE e UF di __________ il dossier esecutivo relativo all’incasso dei contributi, per “dimostrare che la Cassa era al corrente da molto tempo della situazione di illiquidità della ditta”. Infatti, come evidenziato al consid. 2.2.2, una volta ricevuto l’attestato di carenza beni (atto che attesta l’insolvenza della società escussa) l’amministrazione ha correttamente iniziato la presente procedura, rispettando il termine biennale di prescrizione ex art. 52 cpv. 3 LAVS.

                                         Non è parimenti necessario sentire i quattro testi indicati, i quali dovrebbero dimostrare “la diligenza del ricorrente nella pratica in questione”. Infatti, come esposto sopra, la cessione del pacchetto azionario non costituisce valido motivo di discolpa (cfr. consid. 2.7).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

31.2008.11 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.03.2009 31.2008.11 — Swissrulings