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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.09.2008 31.2007.15

24 septembre 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,502 mots·~38 min·5

Résumé

Risarcimento danni ex art. 52 LAVS. Agenti assicurativi. Prescrizine del credito risarcitorio. Conferma della violazione delle prescrizioni da parte del socio gerente

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 31.2007.15   BS

Lugano 24 settembre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 15 ottobre 2006 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

            in relazione alla fallita

CO 1        in materia di art. 52 LAVS     FA 1, 

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   La FA 1, fondata nel 1995, è stata affiliata, quale datrice di lavoro, alla CO 1 (in seguito: Cassa) sino al 31 dicembre 2002.      

                                         Nel mese di gennaio 2003 la società ha trasferito la propria sede da __________ a __________ (FUSC 23 gennaio 2003).

                                         RI 1 è stato socio gerente sin dalla fondazione della FA 1.

                                         Il 16 agosto 2004 è stato aperto il fallimento della società ed il 5 ottobre 2004 la procedura fallimentare è stata sospesa per mancanza di attivo (FUSC 23 agosto 2004 e 16 novembre 2004).

                                         In data 17 febbraio 2005 la FA 1 è stata radiata d’ufficio da RC (pubblicazione FUSC 23 febbraio 2005).

                               1.2.   A seguito di un controllo presso la FA 1, un funzionario della Cassa aveva accertato che negli anni 1996-1998 la società aveva versato provvigioni a diverse persone (agenti) per complessivi fr. 637'339.-- (doc. 9). Ritenute queste elargizioni come salario determinante, con tre decisioni 15 maggio 2001 la Cassa ha chiesto alla società il pagamento di contributi arretrati AVS/AI/IPG e AF per complessivi fr. 110'847.75 (doc. 13).

                                         Con sentenza 31 marzo 2003 il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone __________ (in seguito: TCA __________), in accoglimento del ricorso della società, ha annullato per motivi formali le tre succitate decisioni, rinviando gli atti alla Cassa affinché procedesse ad ulteriori accertamenti ed emettesse nei confronti delle persone interessate dalla ripresa salariale una decisione formale (doc. 70).

                                         Ricalcolati i contributi arretrati, sulla base del rapporto di revisione 27 novembre 2003 (doc. 80), con tre decisioni 19 dicembre 2003 la Cassa ha nuovamente chiesto alla FA 1 il pagamento degli oneri sociali arretrati relativi gli anni 1996-1998. La massa salariale è stata determinata in fr. 627'283.-- per complessivi fr. 109'106.45 di contributi (doc. 83). In data 9 gennaio 2004 l’amministrazione ha intimato ad ogni singolo agente interessato una decisione formale indicante, fra l’altro, il salario ripreso (doc. 89 -128).

                                         A seguito dell’opposizione 12 gennaio 2004 (doc. 86), completata il 29 gennaio 2004 (doc. 131), in data 17 giugno 2005 la Cassa, dopo aver proceduto ai dovuti accertamenti, ha modificato, a favore della società, il conteggio per il 1996 (doc. 191). Di conseguenza, con decisione 30 giugno 2005 l’amministrazione ha parzialmente accolto l’opposizione della FA 1 nel senso che ha confermato la ripresa per gli anni 1997 e 1998 e rettificato il conteggio per il 1996 (doc. 201).

                                         Nuovamente adito dalla società, con sentenza 4 ottobre 2005 il TCA __________ non è entrato nel merito del ricorso 9 settembre 2005 in quanto la FA 1, dopo l’apertura del fallimento (16 agosto 2004) e la chiusura dello stesso per mancanza di attivi (5 ottobre 2004), è stata radiata d’ufficio il 17 febbraio 2005 perdendo di conseguenza la capacità processuale. Il tribunale __________ ha tuttavia accollato le spese processuali direttamente all’ex socio gerente RI 1 in quanto, nonostante il fallimento della FA 1 e la sua radiazione da RC, egli ha inoltrato il ricorso causando inutili spese (doc. 203).

                                         Con sentenza 17 gennaio 2006 (H 175/05) l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in parziale accoglimento del ricorso di diritto amministrativo presentato da RI 1, ha annullato la sentenza del TCA __________ limitatamente al dispositivo relativo alla condanna alle spese processuali, non potendo ascrivere all’ex socio gerente alcun comportamento temerario. Infatti, a mente dell’Alta Corte, seguendo le indicazioni (errate) del rimedio di diritto contenute nella decisione su opposizione 30 giugno 2005 – che comunque doveva essere considerata nulla poiché indirizzata alla società sprovvista di recapito in quanto radiata d’ufficio da RC il 17 febbraio 2005 (cfr. consid. 1.2.) –, RI 1 ha inoltrato in buona fede il ricorso al TCA __________ (cfr. consid. 4.2; doc. 207).

1.3.      Costatato di avere subito un danno, il 7 marzo 2006 la Cassa ha emesso una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS, confermata con decisione su opposizione 15 settembre 2006, nei confronti di RI 1 per complessivi fr. 103'389.-- per contributi AVS/AI/IPG/AD e assegni familiari cantonali impagati, spese amministrative, esecutive e tasse incluse (doc. 208 e 216), relativi alle riprese salariali 1996-1998. Considerando i proventi versati dalla FA 1 agli agenti quale salario determinante ex art. 5 LAVS, la Cassa ha ritenuto l’ex socio gerente responsabile di aver violato le prescrizioni, non avendo egli notificato alla cassa di compensazione le persone coinvolte e, di conseguenza, omettendo il pagamento dei relativi oneri sociali (doc. 216).

                                         Con sentenza 26 ottobre 2006 il TCA __________ ha dichiarato il ricorso  15 ottobre 2006 presentato da RI 1 irricevibile per incompetenza territoriale per quanto concerne i contributi AVS/AI/IPG/AD, avendo la FA 1 trasferito il 23 febbraio 2005 (data di pubblicazione al FUSC) la sede da __________ a __________, rinviando di conseguenza gli atti alla scrivente Corte per competenza decisionale. Riguardo al risarcimento ex art. 52 LAVS degli assegni familiari zurighesi non versati, il Tribunale __________ ha sospeso la procedura in attesa del giudizio del TCA (doc. 217).

                                         Con pronuncia 6 luglio 2007 (H 202/06) il Tribunale federale, respingendo il ricorso di diritto pubblico di RI 1, ha confermato il giudizio cantonale di __________ e ordinato la trasmissione degli atti al TCA (doc. 228).         

                               1.4.   Ricevuti gli atti e costatato come il ricorso 15 ottobre 2006 fosse in lingua tedesca, il 7 agosto 2007 il TCA ha assegnato a RI 1 un termine di 20 giorni per provvedere alla traduzione in italiano, termine che è stato successivamente prorogato di altri 20 giorni.

                                         Con scritto 18 settembre 2007 il rappresentante del ricorrente ha chiesto che la procedura venga condotta in lingua tedesca, che all’insorgente venga inoltre concesso il gratuito patrocinio (rispettivamente che gli venga designato un avvocato d’ufficio) o almeno la copertura delle spese di traduzione, postulando altresì un’ulteriore proroga del termine assegnato con decreto 7 agosto 2007 (VI).

                                         Con decreto 24 settembre 2007 il Vicepresidente del TCA, ribadito che la procedura deve essere svolta in italiano, lingua ufficiale del Cantone Ticino, ha respinto sia l’istanza di gratuito patrocinio e di designazione di un patrocinatore d’ufficio. Contestualmente al ricorrente è stato assegnato un termine di 20 giorni per produrre la documentazione comprovante la sua situazione economica conformemente ai considerandi, con l’avvertenza che in difetto di ciò il Tribunale si sarebbe pronunciato sul diritto all’assistenza giudiziaria (esonero dal pagamento dei costi di traduzione) in base agli atti (VII).

                                         In data 15 ottobre 2006 RI 1 ha prodotto la traduzione in italiano del ricorso 15 ottobre 2006, mediante il quale ha postulato l’annullamento della decisione su opposizione 15 settembre 2006. In estrema sintesi, egli ha negato qualsiasi violazione delle prescrizioni, sia intenzionalmente o per negligenza grave, in quanto la ripresa salariale 1996-1998, alla base del danno fatto qui valere ai sensi dell’art. 52 LAVS, non è giustificata. Quanto versato dalla FA 1 agli agenti costituisce, a suo dire, provento da attività indipendente e quindi la società non doveva versare alcun onere sociale. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

                               1.5.   Con risposta di causa, la Cassa, ribadendo la correttezza della ripresa salariale, ha chiesto la reiezione del ricorso. Sui singoli motivi verrà fatto riferimento, se necessario ai fini della vertenza, nei considerandi di diritto.

                               1.6.   Ai fini istruttori, il TCA ha eseguito diversi accertamenti presso la Cassa (XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX). Le risultanze sono state intimate al ricorrente per osservazioni (XVIII e XX), il quale è tuttavia rimasto silente.

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se il ricorrente deve risarcire il danno subito dalla Cassa a seguito del mancato versamento dei contributi paritetici di diritto federale (AVS/AI/IPG/AD) da parte della FA 1 e relativi alla ripresa salariale 1996-1998 oggetto della decisione su opposizione 30 giugno 2005.

                                         Per quel che concerne gli assegni familiari cantonali, la competenza è del TCA __________ (cfr. consid. 1.3).

                               2.2.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS – sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) – il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione).

                                         I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, la responsabilità per il danno può estendersi, in via sussidiaria, agli organi che hanno agito in nome suo (DTF 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6 pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991 pag. 163). Qualora più organi di una persona giuridica (o i membri di una società semplice) abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore –  il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

                               2.3.   Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all’AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, pag. 9).

                                         Per definizione il danno è quello derivante da un atto o da una omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione, in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607). L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84; DTF 111 V 173, 108 V 186 e 192; RCC 1985 pagg. 646, 650).

                               2.4.   La cassa che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). Per giurisprudenza si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634; DTF 112 V 159; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento dei contributi alla cassa configura una grave negligenza. Tuttavia l’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno sarà negato, e di conseguenza decadrà, se, come accennato, questi reca e prova motivi di giustificazione rispettivamente di discolpa (DTF 121 V 244, 108 V 186-187, 193; Knus, cit., pag. 54; Frésard, cit., in RSA 1987, pag. 7).

                               2.5.   Nel caso in esame, il ricorrente sostiene la prescrizione del credito risarcitorio avendo la Cassa intimato la decisione di risarcimento il 7 marzo 2006, quindi oltre un anno dall’apertura del fallimento (16 agosto 2004).

                                         La censura è infondata.

                                         Va innanzitutto ricordato che, conformemente all’art. 52 cpv. 3 LAVS (entrato in vigore dal 1° gennaio 2003 e applicabile alla fattispecie concreta) il risarcimento del danno si prescrive in due anni, dal momento in cui la cassa competente ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno. Il vecchio art. 82 cpv. 1 OAVS (abrogato al 31 dicembre 2002) prevedeva un termine di un anno. Va qui rilevato il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS – diversamente da quello previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS – è un termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STFA 23 novembre 2006 nella causa V. [H 136/05]; FF 1994 V 964ss, 1999 pag. 4422).

                                         Secondo la giurisprudenza sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS ed applicabile art. 52 cpv. 3 LAVS (STFA 8 maggio 2006 nella causa H, consid. 4.2 [H 18/06]), il credito risarcitorio nasce il giorno in cui il danno è causato (insorgenza del danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STFA 18 agosto 2005 nella causa L. [H/136/04]). Nell’ambito di un fallimento del datore di lavoro detto giorno è quello dell’apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento che gli oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la procedura ordinaria (DTF 123 V 15 e 170 , 121 III 384 e 388; STFA 8 novembre 1999 nella causa G. H., pag. 4).

                                         Tuttavia, decisiva per la decorrenza del termine per far valere la pretesa risarcitoria non è la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ha avuto conoscenza del danno (DTF 123 V 12; Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren, in: Schaffhauser/Kieser, Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht der AHV, San Gallo 1997, pag. 109; STFA 8 novembre 1999 nella causa G. H., pag. 4). La conoscenza del danno è data nel momento in cui la cassa si rende conto – o dovrebbe rendersi conto facendo prova dell’attenzione ragionevolmente esigibile – che le circostanze effettive non permettono più di esigere il pagamento dei contributi, ma possono giustificare l’obbligo di risarcire il danno (DTF 129 V 195, 128 V 17 consid. 2a, 126 V 444 consid. 3a e 452 consid. 2a, 119 V 92 consid. 3, 116 V 72 consid. 3b = RCC 1990 pag. 415 consid. 3b; STFA 23 luglio 2002 nella causa X., Y., Z. [H 170/ 01] consid. 2.1).

                                         In caso di fallimento la cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informata del suo collocamento nella liquidazione. La cassa ha, di regola, conoscenza del danno subito nel fallimento del datore di lavoro soltanto al momento in cui è depositata la graduatoria, e questo anche se è venuto meno il privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (SVR 2002 AHV Nr. 18; DTF 126 V 444).

                                         Nell'evenienza concreta, con decreto pretorile 16 agosto 2004 è stata dichiarata l'apertura del fallimento della società, mentre il 5 ottobre 2004 è stata decisa la sospensione della procedura per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF.

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA, nel caso di una sospensione della procedura fallimentare per mancanza di attivi ex art. 230 LEF, la Cassa ha conoscenza del danno con la pubblicazione della sospensione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, per cui da quel momento il termine per l’esercizio del diritto al risarcimento inizia a decorrere (RCC 1990 pag. 306 consid. 4bb). Tale principio è stato confermato dall’Alta Corte in una sentenza del 6 novembre 2000 pubblicata in DTF 126 V 443 ss (anche Pratique VSI 2003 pag. 435, 2002 pag. 96, 2001 pag. 194 ss = SVR 2003 AHV Nr.23):

                                         In casu, la Cassa ha intimato la decisione di risarcimento il 7 marzo 2006 e quindi entro due anni dalla sospensione del fallimento decretata il 5 ottobre 2004 e pubblicata nel FUSC 16 novembre 2004.

                                         Ne consegue che il credito risarcitorio non è prescritto.

                               2.6.   Il ricorrente sostiene che le provvigioni versate negli anni 1996, 1997 e 1998, oggetto della ripresa salariale, sono da considerare come provento di attività indipendente e quindi la FA 1 non era obbligata a versare alla Cassa i contributi, di cui è ora chiesto il risarcimento ex art. 52 LAVS.

Occorre innanzitutto ricordare che, come riportato sopra, a seguito della sentenza di rinvio 31 marzo 2003 del TCA __________, la Cassa ha conferito ad ogni agente interessato dalla revisione 11 maggio 2001 la possibilità, mediante l’intimazione di decisione formale 9 gennaio 2004, di esprimersi in merito alla ripresa salariale effettuata.                                                               

                                         Va altresì ricordato che con decisioni 19 dicembre 2003 (doc. 83) intimate alla FA 1, la Cassa ha modificato la massa salariale ripresa. Infatti, accogliendo parzialmente l’opposizione 12 gennaio 2004 della società, il 17 giugno 2004 l’amministrazione ha corretto la massa salariale limitatamente al 1996 (doc. 191), emettendo di conseguenza la decisione su opposizione 30 giugno 2005 (doc. 201).

                                         Contro la decisone su opposizione 30 giugno 2005 la FA 1 ha inoltrato ricorso al TCA __________. Con sentenza 4 ottobre 2005 il tribunale __________ non è entrato nel merito dell’impugnativa in quanto la società era sprovvista della capacità processuale essendo stata radiata da RC il 17 febbraio 2005 (doc. AI 203).    

                                         A seguito dell’apertura del fallimento (16 agosto 2004) la società è divenuta insolvibile. Di conseguenza, con decisione 7 marzo 2005 la Cassa si è rivolta al qui ricorrente chiedendo il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 103'389.-relativi ai contributi arretrati e non pagati a seguito della ripresa salariale 1996-1998.

                                         Con sentenza 26 ottobre 2006, confermata dal TF il 6 luglio 2007, il TCA __________ ha dichiarato la propria incompetenza decisionale riguardo al ricorso contro la decisione qui contestata ex art. 52 LAVS, eccetto per il risarcimento relativo agli assegni per famiglia del Canton __________.

                                         Pertanto, siccome nessun Tribunale si è pronunciato sulla correttezza dalla ripresa salariale, questa Corte, in via preliminare, deve statuire se le provvigioni oggetto della ripresa effettuata dalla Cassa sono frutto di attività dipendente o meno, rispettivamente se la FA 1 era obbligata a versare i relativi contributi, i cui importi rimasti scoperti costituiscono il danno ex art. 52 LAVS.

                               2.7.   A norma dell'art. 4 LAVS, i contributi sono prelevati sia dal reddito di un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS, il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza d'altri.

Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).

                                         Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00; DTF 123 V 162 consid. 1, 122 V 171 consid. 3a, 172 consid. 3c e 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA del 18 settembre 2000 nella causa F.M., H 59/00).

                               2.8.   Nel caso in esame, durante il controllo del datore di lavoro 11 maggio 2001 (recte: 2000) il revisore della Cassa ha ripreso le provvigioni versate dalla società a diversi agenti, qualificandole come provento di attività dipendente (doc. 9). Come verrà detto nel prosieguo, dagli atti risulta che la maggior parte degli agenti toccati dalla revisione hanno firmato un contratto di agenzia, anche se è stato denominato contratto di mediazione (Vermittlervertag).

                                         Va qui rammentato che giusta il N. 4023 DSD (Direttive sul salario determinante edite dall'UFAS), sono considerati rappresentanti di commercio (commessi viaggiatori, rappresen-tanti, agenti, ecc.) tutte le persone fisiche che, dietro retribuzione, concludono o negoziano affari a nome e per conto di terzi, all'infuori dei locali commerciali di questi ultimi.

Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha costantemente stabilito che per giudicare se un rappresentante di commercio o un agente è salariato o indipendente non è importante sapere se i suoi rapporti di servizio sono retti da un contratto di viaggiatore di commercio o da un contratto di agenzia ai sensi del diritto delle obbligazioni (RCC 1980 pag. 112 consid. 2, 1955 pag. 153, 1952 pag. 356, 1950 pag. 378). L'Alta Corte federale ha riconosciuto che, in generale, i rappresentanti di commercio fruiscono di una grande libertà quanto all'impiego del loro tempo e all'organizzazione del loro lavoro. Malgrado ciò è raro che essi assumano un rischio economico uguale a quello di un imprenditore.

La nostra Massima Istanza è quindi giunta alla conclusione che i rappresentanti di commercio, vista la natura delle loro attività e le loro condizioni di lavoro, possono essere considerati dei lavoratori indipendenti nei confronti dell'AVS solo in casi eccezionali (RCC 1980 pag. 112 consid. 2, 1955 pag. 82; 1953 pag. 393).

Si deve presumere l'esistenza di un'attività dipendente anche quando il rappresentante non percepisce un salario fisso ma solo provvigioni (RCC 1988 pag. 398, 1986 pag. 126, 1972 pag. 330, 1953 pag. 393), si assume le spese generali (RCC 1986 pag. 126, 1980 pag. 304, 1971 pag. 90, 1955 pag. 82), non è vincolato ad una regione geografica, non è obbligato a rispettare un determinato orario di lavoro (RCC 1972 pag. 330), lavora per più ditte (RCC 1955 pag. 82, 1953 pag. 393), risponde per il delcredere ai sensi degli artt. 348a e 418c CO (RCC 1972 pag. 330), è iscritto a registro di commercio (RCC 1986 pag. 126, 1982 pag. 209, 1955 pag. 82) ed è designato quale agente ai sensi degli art. 418a segg. CO (RCC 1980 pag. 112, 1972 pag. 330, 1955 pag. 153).

A proposito degli agenti, il TFA ha stabilito che, dal punto di vista dell'AVS, questi sono in generale dei salariati, per il motivo che il rischio economico da loro sopportato si limita il più delle volte al fatto che il guadagno dipende dal successo personale degli affari conclusi (RCC 1980 pag. 112 consid. 2, 1967 pag. 429, 1954 pag. 116; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, n. 4.63, pag. 119).

L'agente e il rappresentante di commercio esercitano attività lucrativa indipendente se sopportano un vero e proprio rischio imprenditoriale, vale a dire se dispongono di una propria organizzazione di vendita (RCC 1988 pag. 399 consid. 2b, 1986 pag. 127 consid. 2b e 604, 1982 pag. 208, 1980 pag. 112).

Secondo la prassi amministrativa questo si verifica quando le tre condizioni seguenti sono soddisfatte contemporaneamente: l'agente o il rappresentante di commercio utilizza locali commerciali propri o in affitto (non sono considerati locali commerciali quelli adibiti ad abitazione), occupa del personale (non sono considerati personale la moglie e gli altri membri della famiglia che non ricevono un salario) e sopporta la maggior parte delle spese di esercizio (Direttive UFAS sul salario determinante, NN. 4027 e 4028; Pratique VSI 1995 pag. 27,; 1993 pag. 228 consid. 3b; RCC 1988 pag. 399 consid. 2b, 1986 pag. 127 consid. 2b e 604 consid. 2b, 1982 pag. 209 consid. 4b, 1980 pag. 112 consid. 2, 1967 pag. 429).

Diversa è invece la situazione del mediatore, il quale, di regola, è considerato quale persona esercitante un'attività indipendente (RCC 1988 pagg. 315 seg. consid. 3c). Come ogni mandatario il mediatore deve eseguire il suo mandato conformemente alle istruzioni del mandante (artt. 397 e 412 cpv. 2 CO). Il contratto di mediazione può essere revocato immediatamente (artt. 412 cpv. 2 e 404 CO) e secondo l'art. 413 cpv. 1 CO il mediatore ha diritto alla mercede solo se la sua interposizione o la sua indicazione conducono alla conclusione del contratto. Quest'ultimo elemento, che mette in evidenza il carattere propriamente aleatorio dell'attività di mediatore, è importante dal punto di vista del diritto delle assicurazioni sociali. Infatti, la presenza del rischio corso dall'imprenditore è uno dei criteri che permette di riconoscere l'esistenza di un'attività indipendente.

                               2.9.   Ritornando al caso in esame, va fatto presente che dal punto di vista civilistico i contratti conclusi con gli agenti sono da qualificare come contratti di agenzia ai sensi dell’art. 418a CO (cfr. il rinvio alla disposizioni del citato articolo CO contenuti nei singoli contratti; cfr. anche sentenza 31 marzo 2003 del TCA __________ consid. 3.1; doc. 70).

                                         Al riguarda va ricordato che, conformemente la giurisprudenza federale, “… è di per sé irrilevante, ai fini della determinazione dello statuto lavorativo e contributivo nelle assicurazioni sociali, il fatto che i rapporti di servizio siano retti da un contratto d'agenzia ai sensi del CO. In generale, gli agenti dispongono di un'ampia libertà nell'impiego del loro tempo e nell'organizzazione del loro lavoro. Per contro, è raro che debbano sopportare un rischio economico uguale a quello di un imprenditore. In effetti il rischio incorso si limita il più delle volte al fatto che il guadagno dipende dal successo personale degli affari realizzati. Di conseguenza, l'utile conseguito si può per principio considerare come quello di un indipendente solo se l'agente ha dovuto operare investimenti di una certa importanza o retribuire egli stesso del personale (STF 6 marzo 2008 nella causa S.SA, H 1/07, consid. 5.1 con riferimenti).

                                         Occorre pertanto esaminare se l’agente adempie cumulativamente le tre condizioni (utilizzo locali commerciali propri, occupazione di personale proprio e carico della maggior parte delle spese di esercizio) per considerarlo come indipendente (in questo senso cfr. anche la citata sentenza 31 marzo 2003 del TCA __________ consid. 3.2).

                                         Tale principio è stato ancora confermato nella sentenza H 196/06 del 5 febbraio 2008 in cui il TF ha affermato che:

"  Dasselbe gilt für die vorinstanzlichen Ausführungen, wonach Agenten (Handels- oder Reisevertreter) praxisgemäss nur als Selbständigerwerbende gelten, wenn sie über eine eigene Verkaufsorganisation verfügen, d.h. kumulativ eigene Geschäftsräumlichkeiten benützen, eigenes Personal beschäftigen und die Geschäftskosten im Wesentlichen selber tragen (BGE 119 V 161 E. 3b S. 163 mit Hinweisen; vgl. auch Rz. 4028 der Wegleitung des BSV über massgebenden Lohn in der AHV, IV und EO [WML]; Ueli Kieser, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2. Aufl. 2006, Rz. 100)." (sottolineatura del redattore)

                                         Nella fattispecie concreta, dando seguito alla sentenza 31 marzo 2003 del TCA __________, la Cassa ha emesso in data 9 gennaio 2004, nei confronti di ogni singolo agente interessato dalla ripresa salariale, una decisione formale nella quale è stato spiegato che le provvigioni percepite dalla FA 1 sono state considerate provento da attività dipendente. Ad ogni decisione è stato allegato il relativo conteggio dei contributi (doc. 89 -120). Il 1° giugno 2005 la Cassa ha inviato un altro scritto di analogo tenore agli agenti che, per motivi di cambiamento d’indirizzo, non hanno ricevuto la decisione chiedendo di trasmettere la pertinente documentazione (doc. 156-177).

                                         Ora, dall’esame dagli accertamenti eseguiti dalla Cassa, questo TCA non può che concludere che gli agenti della FA 1 interessati dalla ripresa, salvo alcune eccezioni di cui si parlerà in seguito e che comunque sono state considerate nella decisione su opposizione 15 settembre 2006, svolgevano la propria attività a titolo dipendente.

                             2.10.   Dai riscontri telefonici avuti con alcuni agenti (__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________) da parte di funzionari della Cassa, i cui colloqui sono stati riportati nelle rispettiva note (doc. 176-184, 192) e riassunti nella decisione su opposizione 15 settembre 2006 (doc. 216), si evince che gli stessi non disponevano di uffici propri, non avevano dipendenti e non avevano una propria organizzazione. Secondo la giurisprudenza, le note telefoniche raccolte dall’amministrazione su aspetti importanti di una vertenza assumono valenza probatoria se il contenuto è confermato per iscritto, mediante l’apposizione della firma, dalla persona contattata (STFA 23 luglio 2007, I 661/05, consid. 6.2.2. con riferimenti). Interpellata dal TCA, con scritto 12 agosto 2008 la Cassa ha confermato il contenuto e la data delle notizie telefoniche (XV). Va al riguardo sottolineato che il ricorrente, rimanendo silente, non ha di conseguenza contestato questa conferma benché egli abbia avuto la possibilità di potersi esprimere sugli accertamenti eseguiti da questa Corte (cfr. consid. 1.6). Certo che quella della Cassa è una convalida postuma e che non sono state le stesse persone interpellate a confermare quanto oralmente riferito.

                                         Determinate è comunque che le succitate risultanze telefoniche trovano riscontro nella documentazione ricevuta dall’amministrazione da altri agenti interessati, documentazione solo parzialmente presente nel dossier ma completata su richiesta 8 agosto 2008 del TCA (XIV), segnatamente:

·        mail 4 febbraio 2003 di __________ dove spiega che allorquando aveva lavorato presso la FA 1 aveva il permesso di soggiorno B per cui non poteva svolgere attività indipendente, circostanza di cui la società era ben consapevole. Egli sostiene di essere certo che dalle provvigioni sono stati dedotti i contributi AVS (doc. 232);

·        scritto 2 ottobre 2003 di __________ in cui egli ha allegato una richiesta 18 luglio 2000 all’agenzia comunale AVS di __________ volta a verificare se i contributi paritetici siano stati effettivamente detratti dalla FA 1 sulle provvigioni del 1996 (doc. 234);

·        nota 2 ottobre 2003 di __________ in calce allo scritto 29 settembre 2003 della Cassa. Egli scrive che non si trattava di attività indipendente (doc. 235);

·        scritti 14 ottobre 2003 e 10 giugno 2005 di __________ alla Cassa in cui egli ha fra l’altro evidenziato di aver ricevuto dalla FA 1 le provvigioni, dalle quali sono stati detratti gli oneri sociali, e di non aver avuto dei locali commerciali propri o personale alle dipendenze (doc. 194, 237);

·        anche __________, con scritto 14 ottobre 2003, ha sostenuto di essere stato collaboratore dipendente della società e che dal salario sono stati dedotti i contributi AVS (doc. 236);

·        lettera 11 giugno 2005 di __________, in cui egli ha spiegato all’amministrazione di aver lavorato, a titolo di attività accessoria, per conto della ditta FA 1 quale agente dipendente. Egli ha anche allegato i diversi conteggi delle provvigioni dai quali emergono chiaramente le deduzioni degli oneri sociali (doc. 195);

·        conteggi 8 aprile, 21 maggio, 8 settembre e 12 dicembre 1997 delle provvigioni 1996 e 1997 inviati da __________ dai quali emerge che i contributi AVS sono stati dedotti (doc. 233);

                                         Vero che non tutti gli agenti si sono espressi, in particolare:

"  (…)

__________, __________, __________ e __________ non hanno reagito né alla nostra lettera del 29 settembre 2003 – nella quale erano stati invitati ad esprimersi in merito alla loro attività presso la FA 1 ed a presentare la relativa documentazione – né allo scritto raccomandato del 9 gennaio 2004, nel quale venivano resi attenti della possibilità di ricorso avverso le decisioni di pagamento suppletivo del 19 dicembre 2003 relativi a contributi salariali partecipi per gli anni 1996-1998.

Anche __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________, i quali nel frattempo avevano traslocato, non hanno reagito ai nostri scritti di richiamo del 1° giugno 2005.

Secondo informazioni dell’amministrazione comunale di __________, il 31 marzo 1997, __________ si è annunciato partente per la __________" (cfr. decisione su opposizione 15 settembre 2006 pagg. 6 e 7, doc. 216 e XII/2).

Importante è che tutti gli agenti hanno avuto la possibilità di potersi esprimere in merito alle riprese che li concernono.

Infine, stralciati dalla ripresa, come verrà esposto al considerando seguente, sono state la __________ e la ditta individuale __________ di __________.

                             2.11.   L’insorgente ribadisce di aver collaborato con gli agenti sulla base di un contratto di mandato ex art. 418 ss. CO, motivo per cui i collaboratori sono da considerare indipendenti. Egli ha fatto riferimento alla sentenza 6 novembre 1997 del __________ di __________ in merito all’agente __________, il cui Giudice unico aveva stabilito che tra il citato e la FA 1 non vi era un rapporto di dipendenza (in particolare, il luogo di lavoro non era la sede della società, l’agente non era soggetto a sorveglianza e la sua remunerazione era basata esclusivamente su provvigioni) e che tra le parti sussisteva un contratto di mandato. Come detto al consid. 2.11, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituisce, in materia di AVS, elemento decisivo per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente. Spetta alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente.

                                         Il ricorrente ha sostenuto che alcuni agenti (__________, __________, __________, __________) non hanno mai lavorato per la FA 1 bensì per la ditta __________ di __________, i cui titolari erano Ismet __________ e __________. Vero che la FA 1 ha concluso con la __________ un contratto di mediazione (Vermittlervertrag; doc. A14) di tenore identico agli altri contratti di agenzia. Tuttavia, non risulta che la ditta abbia personalità giuridica propria e di conseguenza possa essere considerata quale datrice di lavoro. Non risulta inoltre che i succitati agenti siano stati dipendenti della citata essendo essi stati personalmente destinatari delle provvigioni, i cui importi sono stati contabilizzati dalla FA 1 e ripresi dal revisore della Cassa. Parimenti non risulta che essi siano stati affiliati quali indipendenti.

                                         Diversamente dal caso __________, nella decisione su opposizione 30 giugno 2005 la Cassa ha rettamente spiegato di aver stralciato dalla massa salariale la ripresa concernente la ditta __________, il cui titolare __________ era stato affiliato quale indipendente dal 1° settembre 1994 al 31 marzo 1999, e la __________, società con personalità giuridica propria (cfr. doc. 180). Da qui la correzione della massa salariale per il 1996 oggetto della decisione 17 giugno 2005 (cfr. consid. 1.2).

                                         Il ricorrente menziona il caso riguardante __________. Mediante il suo patrocinatore egli aveva fra l’altro rivendicato lo storno dei contributi paritetici che la FA 1 aveva dedotto dalle sue provvigioni. Va però rilevato che lo stesso era stato affiliato come indipendente (1° gennaio 1995-31 dicembre 1997) presso la Cassa di compensazione del Cantone di __________ in qualità di agente assicurativo e quindi la deduzione alla fonte del contributo AVS non era giustificata (doc. A9-12). Determinante è che il suo nominativo non figura nella lista degli agenti interessati dalla ripresa salariale.

                                         Riguardo alla posizione di __________ , come detto al considerando precedente, essa ha inviato i conteggi relativi alle provvigioni 1996 e 1997. Dal 1° marzo 1997 essa è stata affiliata come indipendente (doc. A5), motivo per cui la Cassa ha ripreso unicamente i salari precedenti a tale data.

                                         L’insorgente ha evidenziato che nel 1996 alcuni agenti avevano concluso un contratto con la ditta individuale __________ (cfr. ad esempio l’agente __________; doc. A17), cancellata da RC il 10 febbraio 2006, in cui il ricorrente figura come titolare (cfr. estratto RC informatizzato). Per questo motivo egli sostiene che si trattava di un altro datore di lavoro. Va qui detto che dagli atti non emerge che la succitata ditta individuale avesse versato delle provvigioni, oggetto della ripresa salariale. Al riguardo occorre ricordare che il revisore ha proceduto alla ripresa sulla base delle registrazioni contabili della FA 1, fra cui risultano i proventi versati agli agenti che – a detta dell’insorgente – sarebbero stati alle dipendenze della citata ditta individuale. Va al riguardo ricordato che ai sensi dell’art. 12 LAVS è considerato come datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione ai sensi dell’art. 5 cpv. 1. Rettamente la Cassa ha pertanto considerato la FA 1 quale datrice di lavoro.

                                         Infine, il ricorrente sostiene che la Cassa non ha tenuto conto delle spese di rappresentanza. Nella risposta di causa 27 agosto 2001 al TCA __________ è stato evidenziato che sono state riconosciute spese forfetarie per i collaboratori esterni tra il 25% ed il 30% (doc. 30).

                                         Visto quanto sopra, la Cassa ha rettamente stabilito, apprezzando complessivamente le circostanze della presente fattispecie, che prevalgono, in assenza di un rischio aziendale, indizi a favore di retribuzioni da attività dipendente, eccezion fatta per la __________ (__________) e per la __________, così come considerato nella decisione su opposizione 15 settembre 2006.

                                         Questo Tribunale ritiene infine che la nutrita documentazione presente agli atti, nonché gli accertamenti eseguiti, siano sufficienti per statuire nel merito della presente vertenza. Ulteriori indagini, rispettivamente - come sostenuto dal ricorrente - il rinvio degli atti all’amministrazione per un ulteriore istruzione della causa non sono pertanto necessari. Al riguardo, se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                             2.12.   Occorre ora esaminare la responsabilità ex art. 52 LAVS.

                                         Va qui ricordato che i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pagg. 177-178; STFA 21 giugno 2001 nella causa J. e V. [H 20/01]). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STFA 8 marzo 2005 nella causa T. [H 95/04], 23 gennaio 2003 nella causa P. [H 337/01]; STCA 10 giugno 2002 nella causa A., inc. 31.02.10 e STCA 14 ottobre 2002 nella causa T. e V., inc. 31.01.38-39).

                                         Nel caso in esame, il ricorrente è stato socio gerente, con diritto di firma individuale, della FA 1 sin dalla sua costituzione.

                                         A motivo di discolpa egli ha fatto presente:

"  (…)

La violazione delle norme di una certa importanza qui non è data. La Riccorente ha fatto quello che poteva, in base alla circostanze. Ha fatto processo su tali questioni nel 1997 e all'inizio del 1998 e infine a metà 1998 ha risolto, frustata la collaborazione con tutti gli Agenti, ha licenziato il personale dipendente e sciolto gli uffici a __________. Così è finita la fattiva attività lavorativa della FA 1. L'Istituto  di Previdenza Sociale di __________ aveva conoscenze degli Agenti dal 1997, grazie ai conteggi inoltrati all'epoca, e avrebbe potuto constatare già in base ai conteggi del 1998 che questi non erano presenti ulteriormente. L'Istituto di Previdenza Sociale invece dichiara di aver notato le circostanze solo in base alla verifica del datore di lavoro eseguita l'11 maggio 2000. Da lì in poi l'Istituto di Previdenza Sociale e i suoi rappresentanti si è presa il suo tempo, spesso anche molto tempo. Così solo nell'anno 2005 ha fatto le dichiarazioni elementari presso gli Agenti e ci ha messo 17 mesi per rispondere al reclamo della FA 1 del gennaio 2004 (30 giugno 2005). Se si considera che la FA 1 è esistita altri 6 anni circa (1998 – 2004) dopo l'arresto dell'attività e che la procedura non è stata eseguita in modo corretto e non poteva essere portato a conclusione, allora appare illogico voler rendere ora responsabile personalmente l'amministratore delegato di allora."(Doc. VIII)

                                         Va qui ricordato che, conformemente la giurisprudenza del TFA, va qualificato come negligenza lieve il fatto che il datore di lavoro ignori di dover versare i contributi paritetici alla Cassa perché non è evidente che gli onorari pagati alla dipendente siano da ritenere salari ai fini dell'AVS (STFA 11 aprile 1997 nella causa S., pubblicata in RDAT II 1997 n. 59).

                                         Orbene, a prescindere dalle succitate censure circa la durata della procedura amministrativa – non rilevante ai fini della vertenza (in precedenza il ricorrente non ha infatti presentato alcun ricorso per ritardata/denegata giustizia) –, l’insorgente doveva sapere che sulle provvigioni degli agenti la società avrebbe dovuto dedurre i contributi sociali, questo nonostante la citata sentenza civile del 6 novembre 1997 relativa all’agente __________. Infatti, secondo quando sostenuto dagli agenti che hanno risposto per iscritto alle missive della Cassa e dai conteggi inviati da __________ e da __________ (cfr. consid. 2.10), la società aveva dedotto gli oneri sociali senza tuttavia riversarli alla Cassa. Si tratta quindi di una violazione intenzionale delle prescrizioni legali.

                                         Come si evince dagli estratti conto agli atti (doc. 230, 238 e 239), gli oneri sociali non versati dalla FA 1 concernenti la ripresa salariale ammontano complessivamente a fr. 103'389.25, di cui, secondo il conteggio 27 agosto 2008, fr. 7'860.90 concernono gli assegni familiari cantonali (doc. 244).

                                         In conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa fr. 95'528.35.

                                         Visto quanto precede, la querelata decisione, limitatamente al risarcimento danni per i contributi di diritto federale, va confermata, mentre il ricorso dev’essere respinto.

                             2.13.   Da ultimo, non avendo il ricorrente documentato la propria situazione d’indigenza, così come stabilito nel decreto 24 settembre 2007 (cfr. consid. 1.4), la domanda di assistenza giudiziaria non può che essere respinta (cfr. consid. 1.2).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

                                   2.   La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   4.   Copia della presente sentenza è trasmessa al Tribunale delle assicurazioni del Cantone __________ per i suoi incombenti.

                                   5.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

31.2007.15 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.09.2008 31.2007.15 — Swissrulings