Raccomandata
Incarto n. 31.2006.42 BS
Lugano 19 novembre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 novembre 2006 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13 ottobre 2006 emanata da
in relazione alla fallita
Cassa CO 1 in materia di art. 52 LAVS FA 1
ritenuto, in fatto
1.1. La ditta FA 1 (in seguito: PI 1), con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio del Distretto di __________ il 23 marzo 1999 (pubblicazione nel FUSC 29 marzo 1999). La società ha poi trasferito la sede a __________, così come risulta dalla pubblicazione sul FUSC __________.
Lo scopo sociale della società consisteva nella produzione, la commercializzazione di arredamenti in genere, attrezzatura e componentistica destinata ai mezzi di trasporto.
RI 1 ha ricoperto la carica di amministratore unico, con diritto di firma individuale, dal 20 agosto 2001 (pubblicazione del FUSC).
1.2. La PI 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa), in qualità di datrice di lavoro, dal 1° maggio 1999 al 30 settembre 2004.
La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla e precettarla dal mese di settembre 1999, così come risulta dallo specchietto relativo all’evoluzione dei pagamenti degli oneri sociali (doc. 3/B – B6).
Il 22 aprile 2004 e 5 agosto 2004 l’UEF del Distretto di __________ ha rilasciato degli attestati di carenza beni relativi ai contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per gli anni 2000-2003 (doc. 3/C-C11).
Con decreti del 26 novembre 2004 e 10 gennaio 2005 della Pretura del Distretto di __________ sono state dichiarate l’apertura del fallimento e la liquidazione dello stesso mediante procedura sommaria (pubblicazione FUSC 2 dicembre 2004, rispettivamente 14 gennaio 2005).
La Cassa ha insinuato all’UEF di __________ il proprio credito di fr. 608'263,95 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/ AF non soluti per gli anni dal 2000 al 2003, quest’ultimo sino al mese di settembre, nonché di riprese salariali per gli anni dal 1999 al 2001, dopo controllo del datore di lavoro, e di rivendicazioni salariali (doc. 1 alleg. XIX).
Con scritto 30 novembre 2005 l’amministratore speciale del fallimento ha comunicato alla Cassa di non prevedere di disporre liquidità sufficiente per un pagamento, anche solo parziale, del credito insinuato (doc. 3/D).
1.3. Costatato di avere subito un danno, con decisione 29 marzo 2006, confermata con decisione su opposizione 13 ottobre 2006, la Cassa ha postulato nei confronti di RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 577'949,25 per i contributi paritetici insoluti relativi al periodo (gennaio) 2000 – (settembre) 2004, dopo controllo del datore di lavoro, nonché alle riprese salariali per l’anno 2001, in via solidale con __________ limitatamente all’importo di fr. 41'803,20 (doc. 1/A e 3/A).
1.4. Contro la succitata decisione su opposizione RI 1 rappresentato dall’RA 1, ha interposto il presente ricorso chiedendo l’annullamento della stessa. Sostanzialmente egli ritiene di essersi adoperato affinché i contributi sociali fossero liquidati, chiedendo e partecipando personalmente a due aumenti di capitale volti a risanare l’azienda e darle i fondi necessari per effettuare i pagamenti a favore della Cassa, insistendo in tal senso con __________, azionista maggioritario e amministratore di fatto, nonché gerente della PI 1.
Oltre ad avere evidenziato le difficoltà di controllo nei riguardi del citato, egli ha rilevato che le sue precarie condizioni di salute sono state d’impedimento per il regolare svolgimento della sua funzione di amministratore unico in seno all’PI 1.
Infine, il ricorrente contesta il periodo di responsabilità sostenendo come lo stesso non possa estendersi oltre il 19 giugno 2002 (un anno dopo la sua elezione di amministratore unico della PI 1), e comunque non oltre l’8 settembre 2003, data del suo trasferimento all’estero.
Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.5. Con la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata, rilevando che, alla luce della normativa e dei dettami giurisprudenziali applicabili in materia, le circostanze ed i motivi addotti nel ricorso non sono idonei a liberare l’ex amministratore unico da una responsabilità ex art. 52 LAVS. Essa ho inoltre confermato che il periodo di responsabilità si estende sino al mese di settembre 2004.
1.6. Pendente causa il ricorrente ha prodotto un certificato del suo medico curante statunitense, tradotto successivamente in italiano (XI, XVI).
Interpellata dal TCA, con scritto 14 febbraio 2007 la Cassa ha preso posizione sul nuovo documento (XIV).
1.7. Il 13 settembre 2007 il TCA ha chiesto delle informazioni alla Cassa, in particolare in merito al danno fatto valere nella presente procedura (XVII), ricevendo risposta il 25 settembre 2007 (XIX).
Sulle risultanze il ricorrente si è espresso, dopo concessione di una proroga, con scritto 2 novembre 2007 (XIII).
considerato, in diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) - il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione).
I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163). In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento dell’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla cassa è lecito richiedere il risarcimento agli organi anche se la società esiste giuridicamente. Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate).
Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) - dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale (TF) - ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 - del nuovo art. 52 LAVS (cfr. DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Conformemente alla succitata giurisprudenza, una volta ricevuti gli attestati di carenza beni, la Cassa ha chiesto in via sussidiaria al ricorrente, amministratore unico della fallita, il risarcimento ex art. 52 LAVS.
2.2. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer, in AJP 1996 pag. 1076; STFA del 18 agosto 2005 nella causa L., H 136/04, consid. 3.2.; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA del 28 ottobre 2002 nella causa P. e F., H166/02, consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 nella causa A., inc. 31.02.10., consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA del 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H 346/01, consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s e giurisprudenza ivi citata; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in Istituto delle assicurazioni sociali, "Novità nel campo dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro, RDAT II 2002 pag. 519 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA del 19 agosto 2003 nella causa M., H 142/03, consid. 5.6; STFA del 4 novembre 1996 nella causa A., H 194/96).
Nel caso in esame, dai conteggi concernenti l'evoluzione del debito contributivo (doc. 3/B – B6), nonché dagli estratti conto 28 luglio 2005 relativi ai contributi dovuti nel periodo 2000 – (settembre) 2004 (determinati sulla base delle dichiarazioni dei salari compilati dalla società), dai conteggi 3 luglio 2005 di revisione relativi alla ripresa salariale 1999-2001 (fondati sul rapporto 10 giugno 2003 del revisore della Cassa) e dal conteggio 28 luglio 2005 relativo ai salari non percepiti ma rivendicati nel fallimento (doc. 1), risulta che gli oneri sociali (con interessi e spese) non versati dalla PI 1 ammontano complessivamente a fr. 608'263,95, importo che è stato insinuato nel fallimento in data 4 agosto 2005 (doc. 1 all. XIX).
Al ricorrente la Cassa ha chiesto il risarcimento di complessivi
fr. 577'949,25, suddivisi come segue: fr. 49'443,85 per i contributi non soluti nel 2000, fr. 59'765,85 per quelli relativi al 2001, fr. 180'154,40 al 2002, fr. 152'730,85 al 2003 e
fr. 92'312,65 al 2004; sono stati aggiunti fr. 23'387.-- di oneri sociali impagati concernenti la ripresa salariale limitatamente all’anno 2001 e fr. 20'154,65 di salari rivendicati nel 2003 e 2004 (doc. 1; cfr. anche scritto 25 settembre 2007 della Cassa al TCA; XIX).
L’ammontare del danno, debitamente documentato (cfr. in merito Trisconi-Rossetti, op. cit, RDAT II 1995, pag. 396, N.4.4.2. con riferimenti giurisprudenziali citati), non è stato contestato dal ricorrente, né sono stati forniti mezzi di prova atti a mettere in dubbio la pretesa risarcitoria .
2.3. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).
2.4. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.
Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).
È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).
L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54; Frésard, op. cit., in RSA 1987, pag. 7).
2.5. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, op. cit., pag. 53).
I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa.
Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit. p. 52; Dieterle/Kieser, op. cit. pag. 658).
Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti).
La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).
Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
2.6. Il ricorrente contesta innanzitutto l’eventuale periodo di responsabilità, sostenendo che lo stesso non può estendersi oltre il 19 giugno 2002, vale a dire un anno dopo la sua elezione di amministratore unico della PI 1, e comunque non oltre l’8 settembre 2003, giorno del suo trasferimento all’estero.
2.6.1. Al riguardo occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da ritenersi liberato dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli ha dimissionato quale organo della società: a partire da questa data (e non dalla radiazione del Registro di Commercio) egli non ha infatti più alcuna facoltà di controllo sull’attività della medesima (SVR 2000 AHV Nr. 24 = DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b = Pratique VSI 2000, pag 293; STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 3a; DTF 112 V 1 consid. 3c e 3b).
Determinante ai fini dell'accertamento della durata della responsabilità dell'amministratore è il momento dell'estinzione effettiva del mandato (cfr. STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00, consid. 9; STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 3a). Detto momento è decisivo pure qualora si sia omesso di procedere alla cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio. Il diritto alla tutela della buona fede relativa all’iscrizione al Registro di Commercio non può essere fatto valere in tale circostanza (DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b).
Se un amministratore è, di fatto, escluso dalla gestione, il suo statuto di organo della società resta intatto fino alla revoca formale delle sue funzioni da parte dell’assemblea generale (RCC 1989 pag. 114 consid. 4).
Sia in caso di dimissioni che di revoca delle funzioni, la sua responsabilità non è impegnata per i contributi scaduti al momento della sua uscita dal CdA, ma pagabili dopo questa data (RCC 1983 pag. 472 consid. 6).
Da rilevare, infine, che spetta all’organo interessato provare le effettive dimissioni, rispettivamente la revoca delle funzioni di amministratore (STCA non pubblicata del 13 febbraio 1995 nella causa W).
2.6.2. Secondo l’art. 710 cpv. 1 CO gli amministratori, salvo disposizione dello statuto, sono eletti per tre anni e la durata del mandato non può tuttavia superare sei anni. Il cpv. 2 dell’art. 710 CO dispone che la rielezione è ammessa.
Generalmente, salvo norme statutarie diverse, il mandato di amministratore inizia con il conferimento dell’incarico durante l’assemblea generale e termina con l’assemblea generale ordinaria, la quale deve aver luogo alla fine dell’anno d’esercizio in cui dovrà avvenire la nuova elezione (Honsell/Vogt/Watter, Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht II, ad art. 710 nota 3, pag. 873; cfr. anche Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, § 27, n. 36 pag. 283). Nel caso in cui nell’anno di scadenza del mandato non è stata convocata l’assemblea generale, l’incarico di amministratore va ritenuto prorogato fino alla prossima assemblea durante la quale saranno tenute le elezioni del CdA (Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, § 27, n. 3 pag. 283).
Qualora, al termine del proprio mandato, un membro del CdA non viene destituito né rieletto (ad esempio la rinomina viene dimenticata), la dottrina riconosce che in queste circostanze l’interessato continua ad esercitare la sua funzione di amministratore, motivo per cui il perdurare dell’incarico viene considerato quale tacita proroga del mandato (cfr. Honsell/
Vogt/Watter, op.cit. , ad art. 710 nota 3a, pag. 873). Tuttavia, se la rielezione dovesse essere nuovamente tralasciata, allora un’ulteriore tacita rielezione non è ammessa; la persona che continua ad esercitare la funzione di amministratore va considerata come organo di fatto (cfr. Böckli, Schweizer Aktienrecht, 3 Auflage, Zurigo/Basilea/Ginevra, 2004 pag. 1452 no. 58, citato in STFA 8 febbraio 2005 nella causa U, H 15/04, consid. 4.2.3).
2.6.3. Nel caso concreto dagli statuti della PI 1, all’art. 15, risulta che i membri del consiglio di amministrazione, composto da uno o più membri, “vengono nominati per un periodo di un anno dall’Assemblea generale e sono rieleggibili. Il periodo di nomina cessa il giorno della prossima Assemblea generale ordinaria. Se nel corso di un esercizio si rendono necessarie nomine complementari, i nuovi amministratori subentrano e terminano la durata delle funzioni dei loro predecessori” (doc. A9).
2.6.3.1. Dagli atti all’inserto emerge che durante l’assemblea generale del 12 giugno 2001 il ricorrente è stato eletto, a seguito delle dimissioni di __________, quale amministratore dell’PI 1 (doc. A7). Nella successiva assemblea del 15 gennaio 2002 è stato preso atto delle dimissioni dei precedenti membri del consiglio di amministrazione, ad eccezione del ricorrente (“Die Generalversammlung steht fest, dass alle vorherigen Mitglieder des Verwaltungtsrates mit Ausnahme des amtierenden Verwaltungsrates Dr. RI 1 zurückgetreten sind und nimmt deren Rücktritt an.”; doc. A 10). L’assemblea del 25 marzo 2003 non prevedeva invece all’ordine del giorno modifiche in seno all’amministrazione (doc. A11). In quest’ultima circostanza, dunque, il ricorrente è stato tacitamente confermato quale amministratore unico della PI 1.
Del resto, se ciò non fosse stato il caso, la società sarebbe rimasta priva di amministrazione e sarebbe stata obbligata ad indire un’assemblea generale straordinaria per l’elezione del nuovo CdA (Honsell/Vogt/Watter, op. cit. , ad art. 710 nota 5, pag. 874).
A tal proposito, il ricorrente ha sostenuto che spettava al direttore/gerente __________ ed al citato legale della società nominare il nuovo amministratore. A seguito della non rielezione, il ricorrente rileva inoltre che i due citati avrebbero inoltre dovuto provvedere alla cancellazione da RC del suo nominativo, nonostante le reiterate richieste in tal senso, circostanza che è avvenuta solo al 20 novembre 2006 (doc. A21) grazie all’intervento del suo legale.
Fatto sta che, come verrà detto più diffusamente al consid. 2.6.3.2, nella lettera 15 maggio 2004 al legale della PI 1, avv. __________, l’insorgente ha fatto presente di essersi dimesso dal CdA il 28 aprile 2004 (dimissioni poi prorogate sino al 15 giugno 2004) e che da quel momento il direttore dr. __________ rappresentava la società in tutti gli affari (doc. A 14).
2.6.3.2. Dagli atti risulta inoltre che in data 8 settembre 2003 il ricorrente ha notificato al Controllo degli abitanti di __________ il trasferimento del suo domicilio all’estero (doc. A13). Scrivendo il 15 maggio 2004 al legale della PI 1, avv. __________, RI 1 ha in seguito informato di aver dimissionato il 28 aprile 2004 da amministratore, precisando di non avere più mansioni ufficiali (“…. bin ich per Datum April 28, 2004 aus dem Vorstand der PI 1 __________ ausgetreten und habe keine offizielle Funktion mehr in und für die Firma”) e che d’ora in poi il gerente dr. __________ rappresenta la società in tutti gli ambiti (“Der alleinige Geschäftsführer, Herr Dr. __________, vertritt daher jetzt die Firma in allen Belangen…”). Fatto presente di aver notificato al Comune di __________ in data 8 settembre 2004 la sua partenza all’estero, ha chiesto al legale di provvedere alla cancellazione del suo nome da Registro di commercio (“…. mit diesem Brief bitte ich Sie, die amtlichen Register per sofort entsprechend zu ändern zu lassen…“; doc. A14).
Nella successiva lettera datata 21 maggio 2004, sempre indirizzata all’avv. __________, il ricorrente ha accettato, su richiesta di __________, di prorogare il termine della disdetta fino al 15 giugno 2004 (“Herr Dr. __________ hatte mich heute gebeten, meine Ihnen übermittelte Rücktrittserklärung weiter aufzuschieben. … Hiermit erkläre ich mich jedoch bereit, meine Rücktrittserklärung noch bis zum 15. Juni auszusetzen. Ab diesen Datum hat sie Gültigkeit”), manifestando tuttavia l’irritazione per questo procrastinamento ( „…ich bin ziemlich unzufrieden mit dem ganzen Ablauf und den andauernden jeweils gut begründeten Verzögerungen“; doc. AI 15).
Orbene, effettivamente con la partenza all’estero del ricorrente era venuto meno il requisito della nazionalità svizzera e residenza in Svizzera dell’amministratore unico (art. 708 cpv. 3 CO); secondo l’art. 708 cpv. 4 CO l’ufficiale del registro di commercio assegna alla società un termine per ripristinare la situazione legale e, trascorso infruttuosamente tale termine, l’ufficiale la dichiara sciolta d’ufficio; Honsell/Vogt/Watter, op. cit., ad art. 708 nota 20, pag. 862). A prescindere dal fatto che non risulta che nessuno della PI 1 abbia comunicato a chi di dovere il citato trasferimento, va sottolineato come il ricorrente formalmente è rimasto in carica sino alle dimissioni. Non vi è dubbio che nella società il ricorrente non avesse avuto in pratica alcuna influenza, essendo stato, come affermato nel ricorso, __________ azionista maggioritario, nonché amministratore di fatto con delega gestionale. Verosimilmente nel 2001 l’insorgente, cittadino svizzero con (allora) residenza nel nostro paese, si era messo a disposizione della PI 1 quale amministratore unico in modo che la società ottemperasse al succitato art. 708 cpv. 1 CO. Ciononostante, come verrà ampiamente esposto nel prosieguo, l’insorgente aveva dei precisi obblighi di controllo e di vigilanza.
2.6.3.3. Come rettamente sostenuto dal ricorrente, la succitata giurisprudenza del TFA (DTF 126 V 61 consid. 4b; cfr. consid. 2.6.1.) riguardante la cessazione della responsabilità di un amministratore in caso di dimissioni o di revoca, è parimenti applicabile allorquando il mandato di amministratore è terminato a causa di mancata rielezione dopo la fine della durata del mandato secondo la legge o lo statuto. Analogamente alle dimissioni ed alla revoca, determinante è che alla scadenza del mandato la funzione di amministratore non è più esercitata. Siccome le circostanze in caso di scadenza (temporale) implicita del mandato e di non avvenuta elezione generalmente non sono ben esplicitate rispetto alle fattispecie di dimissioni e di revoca – quest’ultime documentate da dichiarazioni, protocolli, verbali ecc.-, l’assenza di qualsiasi legame con l’amministrazione deve risultare chiaramente (cfr. anche STFA inedita 8 febbraio 2005 citata, consid. 2.2).
Come esposto sopra, nella fattispecie non si tratta di una mancata rielezione del ricorrente in seno al CdA, tantomeno di un’implicita scadenza temporale, motivo per cui la citata giurisprudenza non è applicabile. Va inoltre evidenziato che le assemblee del 15 gennaio 2002 e 15 marzo 2003 si sono tenute quando il ricorrente non aveva ancora formalmente trasferito il suo domicilio all’estero (8 settembre 2003) e prima dell’insorgenza dei problemi di salute (maggio 2003) e quindi, contrariamente a quanto asserito dall’interessato, la sua rielezione tacita non era da escludere e tantomeno non pensabile. In tale prospettiva, il fatto che egli originariamente si sia impegnato a rimanere solo sei mesi nel CdA (doc. A6) è irrilevante. Avendo infine con scritto 21 maggio 2004 il ricorrente prorogato le sue dimissioni fino al 15 giugno 2004, conformemente alla succitata giurisprudenza del TFA (cfr. consid. 2.6.1), l’eventuale responsabilità ex art. 52 LAVS cessa a quella data.
2.7.
2.7.1. Va inoltre ricordato che, conformemente la giurisprudenza federale, il nuovo amministratore ha il dovere di vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli arretrati che sono dovuti per il periodo in cui egli non faceva ancora parte del CdA, poiché esiste in entrambi i casi un nesso di causalità adeguato tra il non agire dell'organo e il non pagamento dei contributi (cfr. SVR 1996 AHV Nr. 98, pag. 300-301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag 269).
Tuttavia il nesso di causalità adeguato fra la violazione intenzionale o di grave negligenza ed il danno va negata qualora la società fosse già insolvibile al momento dell'elezione nel consiglio di amministrazione. Ciò vale anche qualora la società fosse gravemente indebitata e tuttavia non ancora insolvibile (cfr. SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 301). In queste condizioni quindi, i membri del consiglio di amministrazione non possono essere considerati responabili per il danno verificatosi precedentemente all'assunzione della funzione di organo (cfr. STFA del 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D., E., H 277/01, consid. 4; SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag 269).
Infine, in linea di principio, l’organo che subentra non può essere ritenuto responsabile del pagamento di contributi rilevati dalla Cassa in sede di revisione, se questi sono riferiti ad un periodo in cui lo stesso non era ancora in carica, a meno che tali contributi fossero noti ed esigibili al momento dell’entrata in carica dell’interessato (STCA 21 agosto 2003 nella causa D.M., consid. 2.8.2, inc. 31.2002.20, riportata in Bottinelli, Conca Soldati, Fabbri Pagani, Gianoni, Trisconi Rossetti, “La procedura di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS”, RtiD II 2006 pag. 375).
2.7.2. In concreto, il ricorrente deve rispondere anche dei contributi scoperti e scaduti prima della sua elezione (luglio 2001) nel CdA, in solidarietà con __________ (membro del CdA dal 20 luglio 2000 sino alla dimissioni del 21 maggio 2001), inclusa la ripresa salariale per gli anni 1999-2001 a seguito del controllo da parte dell’ispettore della Cassa avvenuto il 20 marzo 2003 (sub doc. 1). Infatti, dagli atti non risulta che a quel momento la PI 1 fosse insolvibile, né l’insorgente lo sostiene. Del resto, con scritto 7 agosto 2001 l’insorgente aveva tra l’altro confermato a __________ l’ammontare del salario mensile a lui spettante di fr. 12'000, promettendo, a determinate condizioni, un supplemento mensile di fr. 3'000 (doc. A8).
L’amministrazione ha imputato all’insorgente anche la ripresa salariale risultante dal controllo del datore di lavoro (cfr. art. 68 cpv. 2 e 3 LAVS come pure art. 162 cpv. 1 OAVS) ed eseguito il 20 marzo 2003, limitatamente all’anno 2001, avendo quest’ultimo assunto la carica di amministratore unico il 20 agosto 2001 (data di pubblicazione nel FUSC):
Dal relativo rapporto 10 giugno 2003 si evince che la maggior parte della ripresa salariale è dovuta al fatto che diversi collaboratori della società non sono stati annunciati alla Cassa, ragion per cui su questi redditi da attività dipendente non sono stati conteggiati e pagati i contributi. Conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.7.1), rettamente l’amministrazione non ha incluso nel danno le riprese salariali del 1999 e 2000 in quanto si riferiscono ad un periodo precedente l’assunzione del mandato di amministratore unico da parte del ricorrente, non potendo a quest’ultimo essere imputata la mancata notifica dei salari da parte dei suoi predecessori. Diversa è la situazione per il 2001 poiché, conformemente al suo obbligo di vigilanza (cfr. consid. 2.8), l’insorgente avrebbe dovuto controllare che il salario di __________ fosse annunciato alla Cassa.
Infine, dopo l’apertura del fallimento della società, la Cassa ha proceduto ad un’altra revisione, accertando dei salari rivendicati per gli anni dal 2003 al 2004 per complessivi fr. 20'154,65 (cfr. conteggio 28 luglio 2005 sub doc. 1/F-F2) che sono stati insinuati all’amministratore speciale del fallimento (doc. 1), ammontare rimasto incontestato (sull’estensione della responsabilità ex art. 52 LAVS anche alle pretese e ai versamenti salariali accertati unicamente dopo la data del fallimento purché riferiti ad un periodo in cui l’interessato fungeva ancora da organo della società cfr. STFA inedita 11 ottobre 2004 nella causa T, H 180/03, consid. 5.3; cfr. anche STF inedita 28 agosto 2007 nella causa C. e G., H 134/04, consid. 5.2; STFA inedita 28 gennaio 2004 nelle cause A., B., e C, H 307/02, H308/02 e H 309/02, consid. 7.2.2.).
2.8. Occorre ora esaminare se RI 1 è da ritenere responsabile ex art. 52 LAVS dei contributi non versati dalla PI 1 e se sussistono validi motivi di giustificazione.
Come detto, il ricorrente ha ricoperto la carica di amministratore unico della fallita dal 20 agosto 2001 (pubblicazione del FUSC). Accettando tale mandato egli ha assunto tutti gli oneri che da questa funzione derivano (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02], 31 gennaio 2003 nella causa V. [H 5/02], 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B. [H 10+45/01] e 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C. [H 405+406/00]).
Il fatto che __________, azionista di maggioranza, fosse stato amministratore di fatto della PI 1, con particolare delega riguardo al pagamento dei contributi AVS (cfr. contratto di lavoro 1° agosto 2001 e lettera accompagnatoria del ricorrente datata 7 agosto 2001; doc. A8 e A9), non può assurgere a valido motivo di giustificazione
Giova infatti ricordare che ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01] e 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02], 11 novembre 2003 nella causa B. [H 310/02], 8 ottobre 2003 nella causa C. [H 33/03] e 28 aprile 2003 nella causa P. e M. [H 208/00 e H 209/00]; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, p. 165). L’amministratore é tenuto all'esame e all'analisi di tutte le poste utili e necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02]). Non è sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01]). Tuttavia, occorre ricordare che secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA 17 gennaio 2002 nella causa A. e B. [H 38/01], 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N.).
Anche le difficoltà di controllo evidenziate dal ricorrente, che l’hanno fatto trovare in “una posizione precaria nella quale difficilmente poteva mostrarsi invasivo nei confronti del dott. __________. Era quindi obbligato a dare fiducia a quest’ultimo”. (ricorso pag. 6), non possono costituire valido motivo di giustificazione. La responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali incombeva infatti – oltre a __________ nel caso in cui vi fosse in concreto da ammettere la sua eventuale veste di organo di fatto (a tal proposito va fatto presente che nella decisione contestata la Cassa ha fatto presente di esaminare la posizione di quest’ultimo e di eventualmente intimargli una decisione di risarcimento ex art. 52 LAVS)-, anche e soprattutto al ricorrente, amministratore unico della fallita, trattandosi, come detto, di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO (STFA 13 novembre 2000 non pubblicata nella causa F.S. [H 238/98]). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (cfr. STFA del 15 aprile 2002 nella causa J., H 365/01, consid. 5; STFA del 27 aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 febbraio 2001 nella causa M, H 225/00, consid. 3c; STFA del 29 maggio 1995 nella causa C., consid. 3b, H 294/94). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 nella causa P.S.J (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."
Il ricorrente cita lo scritto 10 maggio 2001, ricevuto in copia, in cui __________ faceva presente ad __________ ed a __________, suoi predecessori nel CdA, che i problemi legati al pagamento dei contributi del 2001 erano stati risolti e che la società avrebbe potuto far fronte ai pagamenti futuri all’AVS (doc. A5). In quella lettera si menzionava uno scritto della Cassa pervenuto il medesimo giorno, scritto che non è stato allegato. Verosimilmente si tratta della lettera 8 maggio 2001 della Cassa alla società in cui veniva dapprima indicato lo scoperto della PI 1 per complessivi fr. 224'298,55 e, in seguito, accordata la concessione di una dilazione di pagamento a condizione che i signori __________ e __________ assumessero il debito contributivo (doc. A4). Pertanto, i problemi riguardo al pagamento degli oneri sociali non erano risolti ed il ricorrente era quindi ben cosciente dello scoperto nei confronti della Cassa. Non è del resto dato di sapere se la Cassa abbia concesso la dilazione di pagamento. Fatto sta che negli anni successivi gli importi scoperti sono stati importanti: a fine 2001 il saldo a favore della Cassa era di fr. 59'765,85, nel 2002 di fr. 180'154,40 e nel 2003 di fr. 152'730’,85 (doc. 3/B2 - B 4).
Il ricorrente riferisce di un aumento del capitale societario (da fr. 100’000 a fr. 500'000 nel settembre 2001, sino a fr. 750'000 nel febbraio 2002) menzionato a RC e nei verbali delle assemblee generali 15 gennaio 2002 e 25 marzo 2003 (doc. A10 e A 11), sostenendo che fr. 650'000 sarebbero stati destinati al pagamento dei contributi. Va fatto presente che quanto detto non è stato minimamente provato o perlomeno reso verosimile, né tantomeno sono stati offerti mezzi di prova al riguardo. Al proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Va comunque ricordato che dal mese di settembre 1999 la Cassa ha iniziato e continuato a diffidare ed a precettare la società affinché versasse il dovuto, rimanendo tuttavia scoperti gli oneri sociali relativi al periodo 2000-2004 (settembre). Il mancato pagamento di contributi riferiti a un tale periodo configura negligenza grave da parte del ricorrente, l’eluso versamento non essendo all’evidenza riferito ad un corto periodo contributivo, circostanza questa che, a determinate condizioni, può eventualmente assurgere a motivo di giustificazione e quindi di esclusione di una responsabilità ex art. 52 LAVS. Il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA 7 maggio 1997 nella causa G., 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). Ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. e P. [H 134/02], 20 agosto 2002 nella causa A. e B. [H 295/01], 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S. [H 209/01]; STCA 2 marzo 2004 nella causa S., inc. 31.03.11). La possibilità di discolparsi decade se per diversi anni non sono stati fatti versamenti (STFA 16 maggio 2002 nella causa A. e B. [H 61/01], parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV Nr. 18). Né risultano d’altronde dati gli estremi - che l’insorgente nemmeno fa valere - per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. E P. [H 134/02], 4 novembre 2004 nella causa K. [H 297/03], 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D., E. [H 277/01]). Anzi, come risulta dai verbali delle assemblee generali 12 giugno 2001, 15 gennaio 2002 e 25 marzo 2003, la PI 1 aveva accusato una costante e forte diminuzione della cifra di affari (doc. A7, A10 e A 11).
2.9. Il ricorrente evidenzia e comprova che dal mese di maggio 2003 ha avuto diversi problemi di salute, i quali, a suo dire, avrebbero pesantemente limitato la sua capacità di condurre gli affari. Più precisamente nel luglio 2003 egli è stato sottoposto ad un intervento all’anca, seguito da una riabilitazione sino al mese di ottobre 2003 (doc. A12a). Il 15 ottobre 2003 è stato operato di cataratta (doc. A12b) e nel dicembre 2003 gli è stata diagnosticata una disfunzione renale e nel marzo 2004 una glomerulitis renale progressiva, una malattia rara e seria, combinata con il diabete di cui soffre (doc. A/12c). Il ricorrente rileva inoltre di essere stato sottoposto a chemioterapia fino a dicembre 2004, evidenziando quindi che le sue condizioni di salute erano fortemente debilitanti, impedendogli di viaggiare (doc. A12d), tant’è che il suo medico di fiducia gli aveva sconsigliato qualsiasi viaggio (doc. A/12e).
Pendente causa, egli ha trasmesso un certificato datato 18 gennaio 2007 del suo medico di fiducia redatto in inglese e poi tradotto in italiano (doc. A20).
Va qui ricordato che in passato il TCA ha già avuto occasione di considerare giustificato il mancato pagamento dei contributi, se è dovuto a grave malattia del presidente del CdA, che aveva praticamente condotto alla rovina la ditta, poiché gli altri amministratori non erano in grado di continuare gli affari, viste le particolari conoscenze richieste (STCA 7 novembre 1990 in causa V.P., L.R., E.G., O.R.; STCA 8 luglio 1991 in causa L.B. e D.T.).
Inoltre, non è stato ritenuto responsabile l'amministratore, che a seguito di invalidità, non era più in grado di seguire gli affari della società, per il danno insorto dopo l'evento invalidante (STCA 26 novembre 1991 in causa M.C.; STCA 9 marzo 1993 in causa J.E., J.E., K.O., F.G., L.F., V.R. e V.A., consid. 2.6).
Il TCA ha ribadito che la persona totalmente invalida per motivi psichici che viene indotta da terze persone ad assumere la carica di amministratore unico di una società che egli non è in grado di gestire a cagione del suo stato di salute non può essere reso responsabile del mancato pagamento dei contributi (STCA del 4 maggio 1995 in causa P.P., Inc. 31.95.105).
Con sentenza del 1 dicembre 2003 nella causa W., inc. 31.2002.31-34, questo Tribunale, sulla base delle risposte dei medici curanti, ha ritenuto dimostrato secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido nell’ambito delle assicurazioni sociali che l’assicurato, a causa di una sindrome depressiva ricorrente e del costante uso di sostanze stupefacenti, non era consapevole della carica di consigliere di amministrazione che si apprestava ad assumere e neppure era in grado di determinarsi circa un’eventuale uscita dal CdA e lo ha liberato dal pagamento del danno causato all’amministrazione.
Per contro in una sentenza del 22 febbraio 2001 nella causa T., C., P., C. (inc. 31.1999.78-80/31.2000.01), lo scrivente Tribunale ha ammesso la responsabilità di un amministratore il quale, malgrado il suo stato di salute, avrebbe potuto e dovuto provvedere a nominare un suo sostituto o, se ciò non fosse stato possibile, rassegnare le sue dimissioni.
Nel caso in esame, senza mettere in discussione la portata delle affezioni di cui il ricorrente è affetto, secondo il TCA le condizioni di salute del ricorrente non erano da tali da non permettergli d’incaricare terze persone del controllo degli affari societari. D’altronde, i citati scritti 8 settembre 2003 al Comune di __________ (doc. A13), 15 e 21 maggio 2004 al legale della PI 1 (doc. A 14 e A 15) dimostrano che egli non era impedito nella sue funzioni di amministratore.
2.10. In conclusione, non riscontrando alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, richiamato il consid. 2.6, il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non versati dalla DT 1 sino al all’acconto di maggio 2004, quest’ultimo divenuto esigibile il 10 giugno 2004 (art. 34 cpv. 3 OAVS). Non imputabile è invece l’acconto di giugno 2004 esigibile al 10 luglio 2004, succes-sivamente quindi all’uscita dal CdA risalente al 15 giugno 2004.
Egli deve pure rispondere dei contributi scaduti prima del suo ingresso nel CdA, come pure per gli oneri sociali relativi alla ripresa salariale dell’anno 2001 ed alle rivendicazioni salariali insinuate nel fallimento (cfr. consid. 2.7).
L’importo del danno che il ricorrente deve risarcire alla Cassa corrisponde a fr. 541'718,60 suddiviso, secondo i saldi esposti ai conteggi 17 agosto 2006 (doc. 3/B –B6) e dalla documentazione prodotta con la risposta di causa (doc. 1), come segue:
contributi 2000 fr. 49'443,85 contributi 2001 fr. 59'765,85 contributi 2002 fr. 180'154,40 contributi 2003 fr. 152'730,85 contributi acconti gennaio-maggio 2004
(5 x [11'096,40 + fr. 120.-- spese diffida]) fr. 56'082.-contributi su ripresa salariale 2001 fr. 23'387.--contributi su salari 2003 e 2004 rivendicati fr. 20'154,65
totale fr. 541'718,60
Visto quanto precede, la querelata decisione va confermata limitatamente alla richiesta risarcitoria di fr. 541'718.60. In questo senso il ricorso è parzialmente accolto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ RI 1 è condannato a versare fr. 541'718.60. alla Cassa __________ quale risarcimento danni ex art. 52 LAVS per i contributi non versati da PI 1 sino al 28 aprile 2004.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa __________ verserà a RI 1 fr. 500.-- (IVA compresa), a titolo di ripetibili parziali.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
PI 1
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti