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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.03.2006 31.2006.2

16 mars 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,317 mots·~7 min·1

Résumé

risarcimento danni giusta l'art. 52 LAVS; ricorso tardivo;

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 31.2006.2   rg

Lugano 16 marzo 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 23 febbraio 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 21 settembre 2006 emanata da

        in relazione alla ditta

Cassa di compensazione CO 1   in materia di art. 52 LAVS   __________, __________

considerato

che                              -   per decisione 21 settembre 2005 la Cassa di compensazione CO 1 ha accertato la tardività dell’opposizione 5 settembre 2005 presentata da RI 1 avverso la decisione 2 agosto 2005 con cui la Cassa, in applicazione dell’art. 52 LAVS, l’aveva condannato al risarcimento dei danni subiti in relazione al mancato pagamento dei contributi paritetici dovuti dalla __________ in ragione di fr. 16'465.15;

                                     -   contro la decisione 21 settembre 2005 RI 1 insorge davanti al TCA con ricorso datato 23 febbraio 2006, impostato il giorno seguente (cfr. busta d’impostazione), con cui chiede di “esaminare questo caso”;

                                     -   con scritto 7 marzo 2006 la Cassa - invitata nel frattempo dal TCA a voler accertare presso la Posta la data esatta di ricezione da parte dell'interessato del qui querelato provvedimento – ha trasmesso i risultati della ricerca postale effettuata dalla quale emerge che la busta contenente la decisione 21 settembre 2005 é stata ritirata personalmente dall’insorgente in data 26 settembre 2006 (IV);

                                     -   per l'art. 56 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Nella materia che qui interessa, competente a conoscere il ricorso avverso la decisione su opposizione è il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui il datore di lavoro è domiciliato (art. 52 cpv. 5 LAVS);

                                     -   giusta l'art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa; il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA);

                                     -   l'art. 38 LPGA, cui rinvia l'art. 60 cpv. 2 LPGA, prescrive che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente (DTF 119 V  8 = Pratique VSI 1993 p. 117). I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (art. 38 cpv. 4 LPGA);

                                     -   un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato nella sua bucalettera o nella sua casella postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo. Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94). Secondo costante giurisprudenza federale affinché un atto possa essere ritenuto notificato non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (DTF 122 I 139);

                                     -   per l'art. 41 LPGA, applicabile alla procedura di ricorso in virtù del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa, il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione. Per impedimento non colpevole si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (DTF 96 II 265; STFA 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, N. 4 ad art. 41; idem, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, pp. 170s.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, N. 151). La giurisprudenza ammette che il decesso, una grave malattia contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta quando il termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un impedimento non colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, 112 V 255; cfr. pure STFA 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03). Non costituiscono motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (STFA 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DTF 110 V 339, 110 V 210);

                                     -   il termine di ricorso decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Se, come accennato, l’ultimo giorno del termine è un sabato, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art. 38 cpv. 1 e 2 LPGA);

                                     -   le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art. 39 cpv. 1 LPGA);

-    nella fattispecie, dagli atti risulta che la decisione su opposizione 21 settembre 2005 è stata spedita il medesimo giorno all'interessato per invio raccomandato, il quale è stato da esso personalmente ritirato in data 26 settembre 2005 (IV);

-    di conseguenza il termine per interporre ricorso ha iniziato a decorrere il giorno successivo, vale a dire il 27 settembre 2005, con scadenza il giorno di lunedì 26 ottobre 2005;

                                     -   in simili condizioni si deve concludere che, consegnato alla posta il 24 febbraio 2006 (cfr. busta d’impostazione), il gravame interposto da RI 1 avverso la decisione 21 settembre 2005 è manifestamente tardivo;

                                     per il resto la circostanza successivamente addotta dall’insorgente con scritto 14 marzo 2006 al TCA, nella misura in cui intesa a giustificare la mancata tempestiva presentazione del presente gravame (egli afferma segnatamente di non saper spiegare per quale motivo il ricorso, asseritamene già redatto dopo ricezione della decisione della Cassa e di seguito probabilmente consegnato al suo legale, credendo con ciò di averlo spedito in tempo utile) non costituisce all’evidenza valido motivo di restituzione del termine ai sensi dei combinati artt. 41 e 60 cpv. 2 LPGA e della relativa giurisprudenza sopra citata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è irricevibile in quanto tardivo.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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