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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.09.2006 31.2006.16

28 septembre 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,972 mots·~15 min·3

Résumé

Responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS. Diritto di essere sentito nella procedura amministrativa. Motivi di salute invocati a giustificazione del mancato pagamento dei contributi.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 31.2006.16     rg/sc

Lugano 28 settembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 19 maggio 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 20 aprile 2006 emanata da

CO 1     in materia di art. 52 LAVS (in relazione alla ditta DT 1, __________)

considerato                    in fatto e in diritto

che                              -   RI 1 ha ricoperto la carica di amministratore unico della FA 1 (già __________), con sede a __________ - affiliata alla Cassa CO 1 in qualità di datrice di lavoro dal 1. ottobre 2001 al 30 giugno 2005 - dal 10 settembre 2001 al 18 agosto 2005 (data delle sue dimissioni);

                                     -   a seguito del mancato pagamento dei contributi paritetici, dopo l’invio, a partire dal marzo 2002, di diverse diffide, la Cassa ha proceduto in via esecutiva nei confronti prima della __________ poi della DT 1 sino al rilascio da parte dell’UE di __________ di diversi attestati di carenza beni, il primo datato 8 luglio 2004 l’ultimo 6 giugno 2005, relativi ai contributi non soluti per gli anni 2002-2004;

                                     -   per decisione 13 dicembre 2005 - confermata con decisione resa il 20 aprile 2006 a seguito dell’opposizione scritta presentata il 19 aprile 2006 - la Cassa ha stabilito la responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 1 in relazione al mancato pagamento dei contributi paritetici (e spese) concernenti gli anni 2002 a 2005 (sino al mese di giugno) per complessivi fr. 142'676.--;

                                     -   contro predetta decisione su opposizione RI 1, rappresentato da RA 1, si aggrava dinanzi al TCA. Egli rimprovera innanzitutto alla Cassa di essere incorsa in una violazione del diritto di essere sentito per aver disatteso la sua richiesta, formulata con l’opposizione scritta 12 giugno 2006 avverso la decisione 13 dicembre 2005, di essere convocato per una discussione orale. Nel merito sostiene in buona sintesi di non poter essere ritenuto responsabile del danno subito dalla Cassa a motivo del suo grave stato di salute, consecutivo ad un infortunio (che nelle more istruttorie ha precisato essergli occorso nel marzo 2004), che gli avrebbe segnatamente impedito di svolgere la sua funzione di amministratore. Egli assevera inoltre di essersi trovato nell’impossibilità di reperire un sostituto che assumesse transitoriamente le sue funzioni. Evidenzia quindi come tali circostanze abbiano inciso nella gestione della società ed abbiano quindi determinato l’insorgere di una difficile situazione finanziaria dell’azienda;

                                     -   con la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata. Dopo aver preso atto che l’insorgente non contesta più l’ammontare del credito risarcitorio - oggetto di contestazione in sede d’opposizione - essa si limita ad osservare come le tesi ricorsuali non siano state minimamente comprovate;

                                     con scritto 22 giugno 2006 l’insorgente si è riconfermato nella propria domanda di giudizio producendo ulteriore documentazione medica ed assicurativa che comproverebbe quanto sostenuto nel gravame;

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

                                     -   il ricorrente fa anzitutto valere una violazione del diritto di essere sentito per non aver la Cassa dato seguito alla sua richiesta, formulata con l’opposizione scritta presentata avverso la decisione 13 dicembre 2005, di essere convocato per un’audizione orale. La censura non merita tutela.

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16, 124 V 181 e 375 con riferimenti).

Per giurisprudenza federale il diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non implica il diritto di esprimersi oralmente bensì quello di prendere posizione per iscritto (Pra 2003 Nr. 97 p. 520; STF 13 novembre 2002 [4P.195/2002]; Pratique VSI 1993 p. 42; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, p. 450; DTF 127 V 494, 125 I 219, 122 II 469), eccezion fatta per i casi in cui una norma scritta prevede espressamente il diritto ad una audizione orale (Pra 2003 Nr. 97 p. 520). Ora, l’art. 42 LPGA - secondo cui le parti hanno il diritto di essere sentite ma non devono obbligatoriamente esserlo prima di decisioni impugnabili mediante opposizione - non prevede espressamente il diritto di essere ascoltato oralmente nell’ambito della procedura in materia di assicurazioni sociali (STFA 20 settembre 2005 nella causa B. [C.128/2004]).

Nel caso concreto l’insorgente ha avuto modo di esprimersi e di prendere posizione sui fatti e sulla responsabilità imputatagli dalla Cassa tramite opposizione scritta presentata il 12 giugno 2006 (in cui ha contestato l’ammontare del debito risarcitorio rimproverando altresì alla Cassa di non aver coinvolto nella decisione di risarcimento altre persone corresponsabili della gestione della società).

Ne consegue che la censura sollevata è infondata e va quindi respinta;

                                     -   in virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gen-naio 2003 - il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave;

                                     -   nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, la responsabilità può estendersi, in via sussidiaria, agli organi che hanno agito in nome suo (DTF 123 V 15 con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, p. 163). In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Il TFA ha recentemente riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata deve essere ancora mantenuta (DTF 129 V 11 = Pratique VSI pp. 79ss);

                                     -   si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 p. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assuran-ces sociales selon l’art. 52 LAVS, RSA 1987, p. 9). Costituiscono elementi del danno risarcibile i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro, i contributi AD, i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione, gli interessi moratori (art. 41bis OAVS) e le spese esecutive;

                                     nell'evenienza concreta, dagli specchietti concernenti l'evoluzione del debito contributivo (doc. C a C5) e dagli estratti conto relativi agli anni 2002 a 2005 (doc. E1 a E9) risultano chiaramente i contributi e le spese non saldati nel periodo considerato nella querelata decisione, che ammontano complessivamente a fr. 142'676.--. L’ammontare del debito contributivo in quanto tale non è d’altronde contestato dall’insorgente;

                                     -   per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione, in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607). L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84; DTF 111 V 173, 108 V 186 e 192; RCC 1985 pp. 646, 650);

                                     -   la cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34ss OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitsgebers in der AHV, 1989, p. 54; Frésard, cit., RSA 1987, p. 7);

                                     -   assumendo la carica di amministratore di una società anonima RI 1 ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STFA 5 giugno 2003 nella causa V. C. e R. G. [H 268/01 e H 269/01], 28 aprile 2003 nella causa P. e M. [H 208/00 e H 209/00], 20 marzo 2003 nella causa W. [H265/00], 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P. [H93/01 + H 169/01], 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B. [H 10+45/01]);

                                     -   ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634; DTF 112 V 159; Knus, cit., p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186). Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244, 108 V 193);

                                     -   secondo costante giurisprudenza (STCA 14 giugno 1995 nella causa C., inc. 31.95.012) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento;

                                     -   in passato il TCA ha già avuto occasione di considerare giustificato il mancato pagamento dei contributi, se dovuto a grave malattia del presidente del CdA, che aveva praticamente condotto alla rovina la ditta, poiché gli altri amministratori non erano in grado di continuare gli affari, viste le particolari conoscenze richieste (STCA 7 novembre 1990 nella causa V.P., L.R., E.G., O.R., 8 luglio 1991 nella causa L.B. e D.T.). Inoltre, non è stato ritenuto responsabile l'amministratore, che a seguito di invalidità, non era più in grado di seguire gli affari della società, per il danno insorto dopo l'evento invalidante (STCA 26 novembre 1991 nella causa M.C., 9 marzo 1993 nella causa J.E., J.E., K.O., F.G., L.F., V.R. e V.A.). Infine il TCA ha ribadito che la persona totalmente invalida per motivi psichici che viene indotta da terze persone ad assumere la carica di amministratore unico di una società che egli non è in grado di gestire a cagione del suo stato di salute non può essere reso responsabile del mancato pagamento dei contributi (STCA 4 maggio 1995 nella causa P.P.). A proposito di un amministratore unico con problemi di salute, in STFA 16 aprile 1998 (nella causa O.G., H 193/96) l'Alta Corte ha negato quale motivo di discolpa lo stato di salute di un amministratore che per atti concludenti aveva dimostrato di essersi occupato della società. In STCA 22 febbraio 2001 (nella causa F.T, F.C., M.P., L.C., inc. 31.1999.78-80/31.2000.01) lo scrivente Tribunale ha ammesso la responsabilità di un amministratore il quale, malgrado il suo stato di salute, avrebbe potuto e dovuto provvedere a nominare un suo sostituto o, se ciò non fosse stato possibile, rassegnare le sue dimissioni. Infine, in STCA 8 ottobre 2003 (nella causa C.B., T.B., S.B., inc. 31.2002.45) il TCA ha confermato la responsabilità di un socio gerente di una Sagl, il quale, nonostante il suo stato di salute dopo intervento chirurgico, è stato ritenuto ancora in grado di gestire la società ed in particolare di provvedere al pagamento dei contributi;

                                     -   nella specie l’insorgente contesta l'addebito di grave negligenza, in quanto si sarebbe trovato nell’impossibilità sia di oc-cuparsi - causa il suo grave stato di salute - personalmente degli affari della società, sia di reperire un sostituto idoneo ad assumere transitoriamente le sue funzioni di amministratore;

                                     -   dal fascicolo risulta che il 13 marzo 2004 RI 1 è stato vittima di un incidente della circolazione nel quale ha riportato la “frattura fresca della lamina di sinistra a livello C7” e che a seguito di tale infortunio è rimasto degente per 6 giorni  presso il Reparto di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________ dal quale è stato dimesso in data 18 marzo 2004 “vista la parziale regressione dei dolori…in condizioni generali conservate” e con l’indicazione di una terapia farmacologica e di un trattamento conservativo con collare rigido per la durata di 3 mesi e con continuazione della fisioterapia di rinforzo (cfr. rapporto di degenza 23 marzo 2004 del Reparto di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________, doc. 4; cfr. prescrizione di fisioterapia 25 agosto 2004, doc. 6). Dagli atti emerge inoltre che l’insorgente ha beneficiato di indennità giornaliere da parte dell’assicuratore LAINF per incapacità al lavoro del 100% dal 16 marzo al 2 giugno 2004 e del 50% dal 3 giugno al 28 settembre 2004 (doc. 9);

                                     -   orbene, la suevidenziata documentazione medica ed assicurativa non permette di ipotizzare che i problemi di salute dell’insorgente - rimasto degente, a seguito dell’infortunio occorsogli il 13 marzo 2004, per 6 giorni, dipoi dimesso in condizioni generali conservative e sottoposto a terapia antalgica e conservativa con porto di un collare per 3 mesi - fossero di una gravità tale da impedirgli, se non di gestire personalmente gli affari della società, per lo meno di delegare a terzi i compiti di amministratore e di controllarne il relativo operato. Tale possibilità sembra del resto essere ammessa dall’insor-gente medesimo che ha tuttavia evidenziato al riguardo l’im-possibilità oggettiva di reperire persona adatta a sostituirlo temporaneamente nelle sue funzioni gestionali. Circostanza, questa, rimasta allo stadio di puro parlato e sprovvista del benché minimo supporto probatorio. Anche volendo ammetterne la veridicità, la circostanza addotta dall’insorgente non è in ogni caso sufficiente a liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS, atteso che se ciò fosse vero sarebbe stato suo dovere rassegnare per tempo le dimissioni;

                                     in conclusione, le circostanze addotte dall’insorgente non costituiscono validi motivi di discolpa rispettivamente di giustificazione ai sensi della giurisprudenza sopra citata. RI 1 dovrà pertanto risarcire il danno subito dalla Cassa.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

FA 1    

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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