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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.07.2007 31.2006.14

5 juillet 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·11,532 mots·~58 min·7

Résumé

Responsabilità ex art.52 LAVS del CdA di una società cooperativa. Malversazioni del contabile idonee a rompere il nesso causale tra eventuale violazione dell'obbligo di vigilanza e danno subito dalla Cassa. Responsabilità confermata unicamente per il presidente del CdA e per un determinato periodo

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 31.2006.14+17-22   BS/td

Lugano 5 luglio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sui ricorsi del 16, 22, 23, 24 e 26 maggio 2006 di

1. RI 1 (inc. 31.2006.14)   2. RI 2 rappr. da: RA 1 (inc. 31.2006. 17)   3. RI 3 rappr. da: RA 2 (inc. 31.2006.18)   4. RI 4 (inc. 31.2006.19) 5. RI 5 (inc. 31.2006.19) 6. RI 6 (inc. 31.2006.20) rappr. da: RA 3   7. RI 7 (inc. 31.2006.21)   8. RI 8 rappr. da: RA 4 (inc. 31.2006.22)  

contro  

le decisioni su opposizione del 19 aprile 2006 emanate da  

          in relazione alla fallita

Cassa CO 1     in materia di art. 52 AVS   FA 1, __________

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   La FA 1 (in seguito: FA 1), con sede a __________ (ora Comune di __________) è stata iscritta a Registro di Commercio del Distretto di __________ il 31 gennaio 1996 (pubblicazione nel FUSC 9 febbraio 1996).

                                         Lo scopo sociale della cooperativa consisteva nella reintegrazione dei disoccupati nel mondo del lavoro, con la pianificazione di progetti, in particolare modo realizzando programmi occupazionali. La cooperativa si occupava infine della promozione della formazione, della riqualifica e della reintegrazione dei disoccupati.

                                         Dal 1998 al 2002 il consiglio di amministrazione era composto dai seguenti membri con diritto di firma collettiva a due:

                                         RI 1, presidente dal 9 febbraio 1996 al 23 ottobre 2002 (dimissioni presentate il 12 giugno 2002);

                                         __________, segretario, dal 9 febbraio 1996 al 30 dicembre 2003 (dimissioni inoltrate durante l’assemblea generale straordinaria del 15 dicembre 2003);

                                         __________, dal 9 febbraio 1996 al 2 luglio 1998;

                                         RI 8, dal 9 febbraio 1996 al 30 dicembre 2003 (dimissioni presentate il 15 dicembre 2003);

                                         Non avevano diritto di firma, così come risulta dall’estratto RC, i membri del CdA sottoelencati, tutti dimessisi durante l’assemblea generale straordinaria dal 15 dicembre 2003:

                                         RI 7, dal 26 marzo 1997;

                                         __________, dal 26 marzo 1997;

                                         RI 6, dal 26 marzo 1997;

                                         RI 3, dal 26 marzo 1997;

                                         RI 2, dal 29 ottobre 1998).

                               1.2.   La cooperativa è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa), in qualità di datrice di lavoro, dal 1° gennaio 1996 al 31 ottobre 2002.

                                         Essa è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha iniziato a diffidarla il 5 luglio 1999 e precettarla dal 10 maggio 2002 (cfr. conteggio sull’evoluzione del pagamento dei contributi in doc. XXI/51-54, inc. 31.2006.14).

                                         In data 6 ottobre 2004 l’UE del Distretto di __________ ha rilasciato dieci attestati di carenza beni concernenti i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla società relativi al periodo 1998 -2002 (doc. 7, inc. 31.2006.14).

                                         Con decreti 12 maggio 2005 e 25 maggio 2005 la Pretura del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento della FA 1, rispettivamente sospeso la procedura per mancanza di attivi (pubblicazioni FUSC 20 maggio e 29 giugno 2005).

                                         La Cassa ha insinuato all’UF del Distretto di __________ il proprio credito di fr. 884'307,40 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti dal 1998 al 2002 (doc. 8, inc. 31.2006.14).

                                         La procedura di liquidazione del fallimento è stata definitivamente chiusa per mancanza di attivi, non avendo nessun creditore anticipato le spese per la continuazione (doc. 3, inc. 31.2006.14).

                               1.3.   Costatato di avere subito un danno, con otto distinte decisioni datate 4 ottobre 2005, confermate con altrettante decisioni su opposizione rese il 19 febbraio 2006, la Cassa ha postulato nei confronti di RI 8, RI 6, RI 7, RI 3, RI 4 e RI 5 (quali eredi del defunto __________) il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 741'484,65 per contributi paritetici non versati dalla cooperativa durante il periodo 1998 (gennaio) – 2002 (ottobre), tutti con vincolo di solidarietà fra loro e con RI 1; quest’ultimo limitatamente all’importo di fr. 690'516,90 corrispondente ai contributi non soluti dal 1998 al 2001 (doc. 1, inc. 31.2006.14, 17-22).

In sostanza, ricordato come le disposizioni disciplinanti la società anonima siano applicabili alla società cooperativa, la Cassa ha ritenuto che i membri del consiglio di amministrazione non avrebbero assolto gli obblighi di vigilanza e di controllo previsti dall’art. 716a CO, indipendentemente dal comportamento assunto dell’eventuale amministratore di fatto, nonché contabile della FA 1, __________. Essendosi fidati dell’operato del contabile, gli amministratori non avrebbero controllato il regolare pagamento dei contributi, omettendo di conseguenza qualsiasi iniziativa affinché quanto dovuto da FA 1 alla Cassa fosse effettivamente saldato.                                                                                

                               1.4.   Contro le decisioni amministrative sono singolarmente e tempestivamente insorti gli ex membri del consiglio di amministrazione della FA 1, chiedendone l’annullamento.

                                         In particolare:

·        con ricorso 19 maggio 2006 RI 1, rilevato di non aver mai ricevuto alcuna pezza giustificativa circa l’ammontare degli oneri sociali rimasti scoperti, ha contestato una violazione sia intenzionale che per negligenza delle prescrizioni di conteggio dei contributi. Il mancato versamento integrale di quanto dovuto sarebbe infatti legato al comportamento truffaldino del contabile e, nonostante i controlli eseguiti da un revisore indipendente (__________) e dal __________ (__________sino al 31 dicembre 2001 ed, in seguito __________ [__________], n.d.r.), non sarebbero emerse irregolarità. Egli conclude evidenziando come nel periodo 1997 - 2002 la Cassa non abbia mai sollecitato i contributi rimasti scoperti (inc. 31.2006.14);

·        anche RI 2, per il tramite dell’avv. __________, con ricorso 22 maggio 2006 contesta una sua responsabilità ex art. 52 LAVS. In particolare essa nega una colpa o grave negligenza, rilevando come i controlli effettuati sia dal revisore esterno che dal __________ non abbiano mai dato adito ad alcun sospetto di anomalie. Del resto, sia le malversazioni che le contraffazioni contabili di __________ non avrebbero permesso l’accertamento dell’ammanco contributivo, ciò che interromperebbe il nesso di causalità adeguato tra un’eventuale violazione delle prescrizioni ed il danno subito dall’amministrazione. Inoltre, facendo riferimento alla fattispecie riguardante il __________ - ove la Cassa, con decisione su opposizione 17 febbraio 2005, aveva scagionato gli amministratori, ritenuti gravemente negligenti, in quanto erano stati tenuti all’oscuro del versamento di salari in nero operati dal presidente, al quale avevano affidato la conduzione del club -, la ricorrente denuncia una violazione della parità di trattamento. Infine, RI 2 sottolinea la colpa concomitante della Cassa nell’aver atteso tre anni prima di procedere in via escutiva alla riscossione gli oneri sociali arretrati e di non aver rilevato, in sede fallimentare, il credito (circa fr. 2.5 milioni) vantato dalla __________ nei confronti di __________ (inc. 31.2006.17);

·        con atto di ricorso 22 maggio 2005 RI 3, rappresentata dall’avv. RA 2, contesta di non aver ottemperato all’obbligo di vigilanza prescritto dalla legge, mettendo in risalto come, riguardo alla questione contributiva, il contabile __________, all’insaputa degli organi della FA 1, abbia ricevuto diverse proroghe di pagamento dei contributi, simulando contabilmente, mediante la creazione anche di falsi giustificativi, l’avvenuto pagamento degli oneri sociali. Di queste manipolazioni gli organismi preposti al controllo non si sarebbero mai accorti. La ricorrente ravvisa altresì un comportamento negligente della Cassa per avere essa concesso con leggerezza le citate proroghe, per avere iniziato in ritardo l’incasso forzato dei contributi e, da ultimo, per non avere rilevato in sede di fallimento il credito che la stessa FA 1 vantava nei confronti di __________. Anch’essa evidenzia infine, con riferimento alla fattispecie relativa al __________, una violazione della parità di trattamento (inc. 31.2005.18);

·        RI 4 e RI 5, entrambi rappresentati dall’avv. RA 3, con ricorso 23 maggio 2006 sostengono innanzitutto la malafede della Cassa nell’aver notificato le decisioni di risarcimento 4 ottobre 2005, riguardanti l’operato del loro padre __________ (ex membro del CdA della fallita, deceduto il 4 giugno 2005), successivamente al termine di 3 mesi legalmente previsto per la rinuncia dell’eredità. Quanto alla responsabilità del loro congiunto defunto, i ricorrenti, analogamente agli altri membri del consiglio di amministrazione, contestano qualsiasi negligenza ex art. 52 LAVS e questo a causa del noto ruolo svolto dal contabile della società cooperativa. Essi inoltre evidenziano come lo stato di salute di __________, già colpito nel 1997 da un ictus, fosse irrimedialmente compromesso da una grave malattia neuromuscolare sorta nel 2000 e causa del successivo decesso. Le sue condizioni di salute non gli avrebbero quindi permesso di svolgere alcun controllo circa il pagamento degli oneri sociali. I ricorrenti stigmatizzano inoltre il fatto che l’amministrazione non abbia mai proceduto contro __________, nonostante che, nell’ambito della procedura penale aperta nei confronti di quest’ultimo, siano stati sequestrati beni per svariati milioni di franchi e di aver iniziato con grave tardività la procedura d’incasso forzato degli oneri sociali scoperti. Infine, invocano una parità di trattamento con la problematica che ha coinvolto gli ex membri del __________ (inc. 31.2006.19).

·        con ricorso 23 maggio 2006 RI 6, per il tramite dell’avv. RA 3, contesta una sua responsabilità riguardo al mancato versamento dei contributi, evidenziando al proposito l’assenza di irregolarità - nonostante le malversazioni e le contraffazioni operate da __________ - accertata dai controlli effettuati durante l’attività di FA 1. Anch’egli evidenzia la non tempestività della Cassa nel recupero dei contributi scaduti, costitutiva di una violazione dell’obbligo di ridurre il danno, nonché la manifesta disparità di trattamento rispetto a quanto deciso in relazione al caso __________ (inc. 31.2006.20).

·        RI 7, con ricorso 24 maggio 2006 sostiene fra l’altro che sino all’invio dei primi precetti esecutivi alla FA 1 (maggio 2002) non era a conoscenza del mancato pagamento dei contributi e delle truffe perpetrate da __________. Inoltre, il direttore RI 1 avrebbe nascosto agli altri membri del consiglio di amministrazione, mesi prima dell’arresto del contabile (maggio 2002), l’operato truffaldino di quest’ultimo. Essa respinge quindi qualsiasi addebito di negligenza, non ritenendosi responsabile del danno subito dalla Cassa (inc. 31.2006.21).

·        con ricorso 26 maggio 2006, rappresentato dall’avv. RA 4, RI 8 contesta qualsiasi addebito di colpa e di negligenza per il mancato versamento dei contributi. Egli evidenzia inoltre come le truffe perpetrate dal contabile __________ siano interruttive del nesso causale adeguato tra la presunta grave negligenza addebitatagli dalla Cassa ed il danno conseguito dalla stessa. Il ricorrente rimprovera all’amministrazione di non essere stata solerte nella riscossione dei contributi arretrati, incorrendo quindi in un comportamento colposo (inc. 31.2006.22).

                               1.5.   Con singole risposte di causa datate 16 agosto 2006 la Cassa chiede la reiezione dei ricorsi.

                                         Confermando la validità delle decisioni impugnate, l’amministrazione ribadisce che le argomentazioni esposte dai ricorrenti - ossia che la FA 1 era sottoposta a regolari controlli e che non erano emerse irregolarità, come pure l’eventuale ruolo di amministratore di fatto assunto da __________ – non sono sufficienti per liberarli da una responsabilità ex art. 52 LAVS, non avendo gli stessi ottemperato al loro obbligo di vigilanza e controllo imposto dalla legge. Essa contesta inoltre sia una sua negligenza nella riscossione dei contributi che una violazione della parità di trattamento, essendo il caso __________ diverso da quello in esame.

                               1.6.   I ricorrenti hanno in seguito notificato i mezzi di prova da assumere; alcuni di essi hanno presentato una replica (__________: doc.VII e XIII, inc. 31.2006.14; __________: doc. VII, inc. 31.2006.17; RI 3: doc. VII, inc. 32.2006.18; __________: doc. IX, inc. 31.2006.19-20; RI 7: doc. VII, inc. 31.2006. 21; RI 8, doc. VII, inc. 31.2006.22).

                               1.7.   Con decreto 20 dicembre 2006 il Vicepresidente del TCA, sentito il parere delle parti, ha proceduto alla congiunzione delle cause (doc. XVIII, inc. 31.2006.14).

                                         Nell’ambito dell’istruttoria, questa Corte ha richiamato dalla Cassa la documentazione riguardante l’incasso dei contributi dovuti dalla FA 1 (doc. XXI, inc. 31.2006.14).

                                         Autorizzato dalla CRP, in data 19 febbraio 2007 il TCA ha estratto delle copie di documenti, facenti parte del procedimento penale aperto nei confronti di __________, ritenuti rilevanti ai fini del giudizio e non già contenuti negli atti prodotti dalle parti (doc. XXII, inc. 31.2006. 14).

                                         A conclusione del processo penale celebrato l’8 marzo 2007 contro __________, lo scrivente Tribunale ha richiamato dal presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano la sentenza condannatoria (doc. XXXIV, inc. 31.2006.14).

                                         Con scritto 9 marzo 2007 l’avv. RA 3, per conto dei suoi assistiti, ha rilevato come il giudice penale abbia confermato il sequestro di due importanti opere d’arte, il cui controvalore servirebbe a coprire i debiti e le pretese risarcitorie consecutive all’illecito agire dell’ex contabile della FA 1, tra cui la pretesa ex art. 52 LAVS. Di conseguenza egli ha chiesto, a nome e per conto dei suoi assistiti, la sospensione della procedura sino a quando la posizione di __________ e le pretesa della Cassa siano definite (doc. XXV, inc. 31.2006.14).

                                         Le altre parti ricorrenti hanno aderito alla chiesta sospensione, mentre la Cassa si è rimessa al giudizio del Tribunale.

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La richiesta di sospensione della causa, nella misura in cui riguarda RI 2, RI 3, RI 4 e RI 5, RI 6, RI 7 e RI 8, risulta essere priva d’interesse non sussistendo nei loro confronti, come verrà ampiamente spiegato nel consid. 2.11, alcuna responsabilità ex art. 52 LAVS.

                                         Per quel che concerne RI 1, ritenuto da questa Corte responsabile del danno subito alla Cassa limitatamente a fr. 57'237,60 (cfr. consid. 2.12), la presente procedura non necessita di essere sospesa sino alla definizione della posizione di __________ nei confronti della Cassa.

                                         Va infatti fatto rilevato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, alla cassa di compensazione spetta per legge un’ampia facoltà di decidere, nel caso di solidarietà tra più debitori, se convenire in giudizio tutti i debitori o soltanto uno o solo alcuni di essi. Qualora la cassa ometta di procedere contro uno di loro, nessun’altra autorità può sostituirsi ad essa ed agire al suo posto (DTF 108 V 195 consid. 3).

                                         Questa circostanza non impedisce tuttavia alla Cassa di far valere il credito risarcitorio, così come auspicato dai ricorrenti, nei confronti di __________, ritenendo quest’ultimo amministratore di fatto della FA 1. Al riguardo, l’amministrazione ha informato il TCA che nei confronti del succitato il 9 agosto 2006 è stata notificata una decisione formale, impugnata con opposizione 13 settembre 2006 e tuttora al vaglio del Servizio giuridico (doc. XXXVIII, inc. 31.2006.14).

                                         Spetta inoltre all’amministrazione decidere se far valere in altra sede, segnatamente penale, le proprie pretese nei confronti di __________ (con il giudizio penale 8 marzo 2007 l’ex contabile della FA 1 è stato prosciolto dal reato di violazione della LAVS, motivo per cui la Cassa non è stata riconosciuta quale parte civile e di conseguenza la relativa pretesa è stata stralciata; cfr. dispositivo no. 6), invocando, come sostenuto il 21 marzo e      18 aprile 2007 dal rappresentante di RI 2 (doc. XXXI e doc. XXXVII, inc. 31.2006.14), l’art. 73 cpv. 1 lett. c del nuovo CP, norma di legge che, a detta della ricorrente, conferisce a chiunque abbia subito un danno la facoltà di chiedere l’assegnazione dei beni confiscati o del ricavo della loro realizzazione, a prescindere dalla qualifica o meno quale parte civile.

                                         Nel merito

                               2.2.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) - il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione).

                                         I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163).

                                         Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate).

                                         Il TFA ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 - del nuovo art. 52 LAVS (cfr. DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

                               2.3.   Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer AJP 1996 pag. 1076; STFA del 18 agosto 2005 nella causa L., H 136/04, consid. 3.2.; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).

                                         Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA del 28 ottobre 2002 nella causa P. e F., H166/02, consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 nella causa A., inc. 31.02.10., consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA del 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H 346/01, consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in Bottinelli, Soldati e Tresconi Rossetti, "Novità nel campo dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro, RDAT II 2002 pag. 519 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA del 19 agosto 2003 nella causa M., H 142/03, consid. 5.6; STFA del 4 novembre 1996 nella causa A., H 194/96).

                                         Nel caso in esame, dai conteggi concernenti l'evoluzione del debito contributivo (doc. XXI/51-55 inc. 31.2006.14), dagli estratti conto relativi ai contributi dovuti nel periodo 1998 – 2002, determinati sulla base delle dichiarazioni dei salari (doc. 1, inc. 31.2006.14), risulta che gli oneri sociali (con interessi e spese) non soluti nel succitato periodo ammontano complessivamente a fr. 884'307,40, importo che è stato tra l’altro regolarmente insinuato all’UF di __________ nell’ambito del fallimento di FA 1 (doc. 8). La Cassa non ha tuttavia indicato il motivo per cui, facendo riferimento allo stesso succitato periodo di contribuzione, abbia chiesto solidalmente ai ricorrenti, tranne al presidente di FA 1 (egli è stato ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS per i contributi non pagati dalla cooperativa dal 1998 al 2001), fr. 741'484,65. Verosimilmente il motivo di tale differenza risiede nel fatto che nei conteggi del 14 settembre 2005 (doc. 1, inc. 31.2006.14), trasmessi ai ricorrenti, non sono stati inclusi gli interessi di mora, ciò che è stato invece il caso per i conteggi allestiti il 17 gennaio 2007 (doc. XXI/51-55, inc. 31.2006.14).

                                         Se da una parte gli interessi di mora per la riscossione dei contributi arretrati fanno parte del danno, calcolati fino alla data del fallimento o del rilascio dell’attestato di carenza beni (DTF 98 V 26 consid.4; RDAT II 1995 pag. 370; Dieterle/Kieser, Der Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG; in der Schweizer Treuhändler 1995, pag. 657; Frésard RSA 1987 pag. 8s, Nussbaumer AJP 1996 pag. 1076), dall’altra, non vi sono motivi in concreto per aumentare il danno riscarcitorio fatto valere dalla Cassa – ciò potrebbe significare una reformatio in pejus delle decisioni contestate (art. 61 cpv. 1 lett. d LPGA) - poiché, come verrà spiegato dettagliatamente nel prosieguo, secondo questa Corte non sono ravvisabili gli estremi per un condanna ex art. 52 LAVS dei ricorrenti; eccezion fatta per RI 1, il quale è tenuto a risarcire un importo (fr. 57'237,60), comprensivo degli interessi di mora (cfr. consid. 2.12), comunque inferiore a quello posto in giudizio (fr. 690'516,90).

                               2.4.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

                                         Inoltre anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).

                               2.5.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.

                                         Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).

                                         È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.

                                         Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).

                                         L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54; Frésard RSA 1987, pag. 7).

                               2.6.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, op. cit., pag. 53).

                                         I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa.

                                         Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit. p. 52; Dieterle/Kieser, op. cit. pag. 658).

                                         Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti).

                                         La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

                                         Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

                               2.7.   Nella fattispecie in esame, il TCA è chiamato a stabilire se ai ricorrenti può essere imputata una violazione delle prescrizioni in materia di contributi paritetici intenzionale o per negligenza grave.

                                         I ricorrenti rilevano innanzitutto che, nell’ambito della ripartizione delle competenze, gli aspetti gestionali erano principalmente di spettanza del presidente RI 1 (la cui posizione verrà esaminata separatamente), mentre la contabilità era affidata a __________.

                                         Al riguardo occorre premettere che ai sensi dell’art. 902 cpv. 1 CO all’amministrazione della società cooperativa spetta l’obbligo di dirigere con ogni diligenza gli affari della società e di dar opera efficace all’incremento di questa. In particolare essa deve vigilare sulle persone incaricate della gestione e della rappresentanza affinché esse rispettino la legge, lo statuto e, ove esistano regolamenti, questi ultimi, e di farsi ragguagliare regolarmente dell’andamento degli affari (art. 902 cpv. 2 cifra 2 b CO).

                                         Trattandosi degli stessi obblighi di vigilanza e di controllo spettanti ad un membro del CdA di una società anonima (cfr. Basler Kommentar zum Privatrecht, Basilea 2002, art. art. 900 CO, nota 2 ss., pag. 1616), fa stato la giurisprudenza sviluppatasi attorno agli obblighi di un organo di una SA.

                                         In generale, l’organo di una società anonima deve prestare particolare attenzione alla scelta del personale al quale affida la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligiendo), alle istruzioni che egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165).

                                         Inoltre giova ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osser-vanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità.

                                         Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01] e 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).

                                         Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 52 LAVS (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02], 11 novembre 2003 nella causa B. [H 310/02], 8 ottobre 2003 nella causa C. [H 33/03] e 28 aprile 2003 nella causa P. e M. [H 208/00 e H 209/00]; DTF 108 V 202; Frésard RSA 1991, p. 165). L’amministratore é tenuto all'esame e all'analisi di tutte le poste utili e necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02]). Non è sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01]).

                                         In tale prospettiva non è quindi sufficiente asserire di essere membro del CdA con funzioni puramente tecniche (STFA del 27 marzo 2000 nella causa V.G e R.N, H 272/99, consid. 3c) e con la prospettiva di ricevere dei lavori (RDAT 1998 I pag. 286s) per non incorrere in nessuna responsabilità ex art. 52 LAVS (STFA 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01).

                                         Questo principio è stato anche ribadito per esteso dal TCA in una sentenza non pubblicata del 6 agosto 1998 in re M.B., inc. 31.96.29-30, dove un amministratore, al quale erano state esclusivamente affidate competenze tecniche, è stato ritenuto responsabile del danno subito dalla Cassa poiché non aveva ottemperato al suo obbligo di vigilanza e di diligenza prescritto dalla legge. Inoltre, l'Alto Tribunale non ha liberato dalla responsabilità fondata sull'art. 52 LAVS un semplice operaio della società per la quale era amministratore con diritto di firma collettivo (cfr. STFA inedita del 30 dicembre 1997 nella causa V.B. (H 66/96).

                                         Anche l’assunto di aver ricoperto la carica di amministratore per motivi onorifici non ha alcuna influenza sulla responsabilità ex art. 52 LAVS (STFA 18 aprile 2005 nella causa O. e M.  H 235/04, consid. 5.2; trattavasi di presidente e segretario/cassiere di una cooperativa).

                                         Tuttavia, va evidenziato che nel caso in cui il reale amministratore di una società sottaccia scientemente e volontariamente l'effettiva situazione della società agli altri amministratori, seriamente intenzionati ad assumere le loro funzioni e le rispettive responsabilità, per questioni di prestigio o di pudore, questi ultimi non potranno essere ritenuti responsabili del danno cagionato alla Cassa di compensazione (STFA non pubblicate del 30 marzo 1993 nella causa D.S. e del 9 maggio 1994 in re T.B., nonché STCA inedita del 31 marzo 1995 in re W.W. e T, consid. 2.7).

                                         Non vi è parimenti colpa degli altri membri del Consiglio di amministrazione quando l'incaricato, intenzionalmente, si sottrae ai suoi obblighi di informazione nei confronti degli altri membri del Consiglio o fornisce loro informazioni errate, ma affidanti (STFA inedita del 15 dicembre 1993 nella causa L.N. e STCA inedita del 7 gennaio 1998 in re M.G.).          

                                         Infine, qualora l’amministratore incaricato della gestione inganni, mediante raggiri di rilevanza penale, i colleghi del CdA facendo credere l’avvenuto pagamento dei contributi sociali, a quest’ultimi non può essere imputata alcuna grave negligenza (STFA del 25 luglio 2000, H 319/99; dell’8 luglio 2003, H 141/01 e del 7 febbraio 2006, H 152/05).

                               2.8.   Nel caso in esame, al fine di inquadrare meglio la fattispecie, occorre brevemente esporre le modalità operative della FA 1.

                                         Detta società cooperativa, quale ente organizzatore di misure attive per il reinserimento di disoccupati nel mercato del lavoro, aveva beneficiato dei sussidi da parte del __________, e per esso, della __________ (__________, dal luglio 1999; prima __________ rispettivamente __________). A livello cantonale, l’__________ (__________; denominato sino al 31 dicembre 2001 __________, __________), in stretta collaborazione con gli Uffici __________, prepara l’attuazione dei provvedimenti di mercato del lavoro previsti dalla LADI, in particolare i programmi di occupazione temporanea e i corsi di perfezionamento e riqualifica professionale; ne verifica la qualità e ne valuta i risultati (art. 19 L-rilocc; RL 10.1.4.1).

                                         In questo contesto, FA 1 elaborava dei progetti occupazionali, comprensivi del relativo preventivo in cui erano esposti gli stipendi e gli oneri sociali degli impiegati fissi della cooperativa, nonché il budget delle spese per la realizzazione del progetto,  sottoponendoli per approvazione al __________.

                                         Dopo di che, come confermato dal presidente di FA 1, “l’__________ (ora __________ n.d.r.), sulla base del preavviso del cantone, liberava inizialmente il 40% del budget, a metà del progetto liberava un ulteriore 40%. A progetto concluso si elaborava un consuntivo corredato da pezze giustificative e dopo le dovute verifiche, sia cantonali che federali (questo avveniva dopo circa 7-8 mesi dalla fine del progetto), l’__________ trasmetteva il saldo corrispondente al rimanente 20% “ (verbale d’interrogatorio di polizia 6 giugno 2002 di RI 1, pag. 3; doc. XXII/1, inc. 31.2006.14).

                                         Dagli atti risulta inoltre che l’attività 1996 e 1997 della FA 1 è stata analizzata da un apposito gruppo di contabili (Gruppo “__________”), diretto da un responsabile della __________ e dall’allora capo dell’Ufficio del __________, da cui era emersa una gestione caotica della cooperativa (cfr. lettera 17 giugno 2002 dell’__________ al PP __________; doc. L, inc. 31.2006.17)

                                         Allora, la FA 1 decideva di assumere un contabile competente, al quale nel 1998 subentrava __________, il quale in precedenza (1996) aveva lavorato in un programma occupazionale organizzato dalla cooperativa (cfr. verbale RI 1 citato, pagg. 2 e 3).

                                         Inoltre, su richiesta dell’autorità cantonale, la FA 1 aveva fatto capo ad un revisore esterno nella persona di __________, titolare dell’omonimo studio commerciale e fiduciario (cfr. citata lettera 17 giugno 2002 dell’__________ al PP __________; doc. L, inc. 31.2006.17).                                             

                                         La FA 1 aveva così continuato la propria attività, non riscontrando alcuna problematica d’ordine organizzativo, contabile e finanziario. Il revisore esterno aveva infatti potuto accertare la regolarità della tenuta contabile (doc.Q, inc. 31.2006.17). Lo stesso dicasi per l’__________ (nel periodo marzo 1999 - giugno 2001 aveva effettuato quattro visite di controllo; cfr. doc. M-P inc. 31.2006.17). Nella citata lettera 17 giugno 2002, il capo dell’__________ aveva al proposito osservato che “nel caso della FA 1, dal 1988 ad oggi non abbiamo constatato alcuna irregolarità riguardo ai conti presentati. In particolare per i versamenti dei contributi AVS sono stati puntualmente controllati i giustificativi dei pagamenti registrati nella contabilità.”

                                         Tutto questo nonostante che, come verrà ampiamente esposto nel prossimo considerando, __________ avesse sistematicamente perpetrato delle malversazioni, falsificando non solamente numerose pezze giustificative, ma anche il bilancio ed il conto economico, circostanze che hanno tratto in inganno, in ordine di tempo, la FA 1, il __________ rispettivamente l’__________ ed il __________.

                                         A seguito dei precetti inviati dalla Cassa nel maggio 2002, il presidente di FA 1 aveva convocato il contabile, il quale, ammettendo le malversazioni, si era poi costituito all’autorità penale (cfr. verbale 13 gennaio 2005 __________, pag. 3, doc. XXII/4, 31.2006.14).    

                               2.9.   Con sentenza 8 aprile 2007, cresciuta in giudicato, il Presidente delle Assise correzionali di __________ ha condannato __________, fra l’altro, per truffa aggravata, appropriazione indebita e falsità in documenti.

                                         In merito all’ammontare dell’illecito, il giudice penale, confermando sostanzialmente l’atto di accusa 15 dicembre 2005, ha evidenziato:

"  che ben presto egli (__________, n.d.r.) ha iniziato a commettere in danno della datrice di lavoro (FA 1, n.d.r) gli importanti illeciti descritti nell’atto di accusa per un ammontare di poco inferiore a fr. 2 milioni; e questo sull’arco di circa 3 anni e mezzo e all’egoistico fine di mantenere un tenore di vita manifestamente superiore alle sue possibilità;

che la Corte ha operato modifiche di dettaglio all’atto di accusa, ritenendo configurato il reato di appropriazione indebita per circa fr. 113'000.- e l’ascritto reato di truffa aggravata per quasi fr. 1'870'000.- sino alla data decisione del 30 novembre 2001, oltre (omissis)." (sentenza 8 aprile 2007 pag. 15)

                                         Quanto alla manovre truffaldine, nell’atto di accusa, con riferimento al requisito dell’inganno astuto configurante la truffa aggravata per mestiere, il PP __________ ha così descritto il comportamento di __________:  

"  • nell’aver approfittato delle mansioni attribuitegli presso la Cooperativa “FA 1” fra i cui compiti rientravano il pagamento delle fatture e l’allestimento della contabilità, nonché della propria esperienza ventennale di contabile;

• nell’aver sfruttato il rapporto di fiducia con il direttore della Cooperativa, RI 1, così come le scarse conoscenze contabili e informatiche di quest’ultimo, al fine di eseguire - a sua insaputa - illeciti prelevamenti dai conti bancari della Cooperativa (tramite falsificazioni di autorizzazioni scritte e utilizzo improprio del sistema elettronico “Telebanking”);

• nell’aver messo in atto tutta una serie di artifizi contabili tali che il citato direttore RI 1 non sarebbe stato in grado di eseguire le opportune verifiche e in tutti i casi confidando - stante l’esistenza del sopraccitato rapporto di fiducia - che lo stesso si sarebbe astenuto dall’eseguire verifiche, artifizi contabili peraltro finalizzati anche ad impedire l’evidenziazione degli illeciti ai revisori esterni;

• nell’aver falsificato le autorizzazioni scritte rilasciate dal direttore finalizzate all’effettuazione di prelevamenti di denaro contante dai conti bancari della Cooperativa sui quali l’accusato deteneva diritto di firma collettiva a due con il citato direttore;

• nell’aver modificato - dopo che il direttore aveva apposto la sua firma - gli importi menzionati sui diversi ordini di prelevamento, importi che venivano maggiorati dall’accusato;

• nell’aver eseguito operazioni di pagamento bancarie (addebiti di conti della __________ e accrediti del suo conto personale presso __________) utilizzando indebitamente il sistema elettronico “Telebanking” del quale l’accusato conosceva la “password”, ritenuto che la conferma del pagamento avveniva in ogni caso successivamente ad opera del direttore mediante l’inserimento della propria “password” dopo che l’accusato sottoponeva a quest’ultimo l’elenco dei pagamenti da effettuare, elenco che però non riportava gli importi accreditati a proprio favore;

• nell’aver creato una complessa ragnatela di schede contabili, sulle quali l’accusato poteva agire indisturbato, in particolare registrando operazioni a suo beneficio, atteso che all’interno dell’azienda nessuno era tecnicamente in grado di verificare la correttezza di tali registrazioni;

• nell’aver contabilmente aumentato fittiziamente i costi, rispettivamente le poste dell’attivo e contemporaneamente diminuito le poste del passivo, al fine di celare le proprie malversazioni;

•nell’aver falsificato il bilancio e il conto perdite e profitti per gli anni 1998 e 1999, al fine di occultare le malversazioni commesse, rispettivamente per potersi assicurare ulteriori illeciti prelievi;

•nell’aver creato la necessaria liquidità che gli avrebbe permesso di proseguire nei propri illeciti falsificando gli avvisi di addebito bancari attestanti, contrariamente al vero, l’avvenuto pagamento alla Cassa CO 1 delle relative trattenute sui salari pagati dalla Cooperativa." (doc. XXII/4 pagg. 2 e 3; inc. 31.2006.14)

                                         Per quel che concerne i contributi paritetici, così come rettamente rilevato dal legale di RI 2, dagli atti penali è emerso che:

·        __________ eseguiva dei pagamenti fittizi, falsificando le relative schede contabili (“ Mi ricordo che eseguivo ad esempio registrazioni fittizie attestanti pagamenti di oneri sociali, in particolare AVS. Anche in questo caso ho falsificato le relative schede contabili… “; verbale __________ 17 novembre 2003, pag. 4; doc. H, inc. 31.2006.17 );

·        __________ utilizzava schede contabili false (“1050 – debitori”; “1063- debitori”), riportando in avere cifre false riferite all’AVS, in modo da pareggiare il corrispondente conto creditori AVS (cfr. verbale __________ 29 maggio 2002 pag. 5: doc. K, inc. 31.2006.17);

·        __________ ha anche falsificato la scheda contabile 2011 “sospesi AVS/AD 1999”, facendo risultare interamente saldati i contributi AVS per quell’anno (cfr. rapporto __________ 23 settembre 2003, pag. 21; doc. G, inc. 31.2006.17);

·        __________ ha allestito nove avvisi di addebito bancari falsi, attestanti pagamenti a favore della Cassa AVS per fr. 472'808,25 (cfr. rapporto __________ 23 settembre 2003, pagg. 20/21; doc. G, inc. 31.2006.17). Sulle modalità di falsificazione, __________ ha fatto presente che” … ammetto, come ho già fatto innanzi alla polizia giudiziaria, di aver falsificato tali documenti, nel senso che prendevo un avviso di addebito vero e con la tecnica del taglia e incolla applicavo quello che volevo far figurare, vale a dire la CO 1 AVS come beneficiario e per importi da me inventati arbitrariamente, versamenti che in realtà non sono mai avvenuti…” (verbale __________ 17 novembre 2003 pag. 5; doc. I, inc. 31.2006.17).

                                         Questi artifici contabili sono stati congeniati, come ammesso dallo stesso __________, per trarre in inganno il revisore esterno __________ (cfr. verbale __________ 17 novembre 2003 pag. 5, 6; doc. I, inc. 31.2006.14 e verbale __________ 4 giugno 2002, pag. 8 ; doc. F, inc. 31.2006.14) e di riflesso l’__________ e, naturalmente, anche la __________.

                                         Va poi aggiunto che, in occasione dell’interrogatorio 13 gennaio 2005 davanti al PP __________, presenti anche i rappresentanti della Cassa, __________, oltre a confermare la falsità dei citati nove avvisi di addebito relativi al versamento di contributi AVS, ha ammesso di aver versato, contrariamente alle indicazioni ricevute dal direttore RI 1, solo una parte degli oneri sociali, occultando di conseguenza i richiami di pagamento inviati dalla Cassa. Al riguardo egli ha deposto:

"  A domanda dell'avv. __________ rispondo che le fatture dei creditori di FA 1, e quindi anche i conteggi contributi oneri sociali da pagare, giungevano sul tavolo del dir. RI 1. Era lui il direttore ed era lui che riceveva quindi la corrispondenza. La stessa veniva poi smistata ai collaboratori. Le fatture da pagare venivano date a me siccome ero il contabile. Il dir. RI 1 non aveva bisogno di dirmi per ogni singola fattura come dovevo procedere. Era implicito che le fatture venivano pagate secondo la loro scadenza. È però vero quello che ho detto in occasione del verbale del 17.11.2003, vale a dire che in seguito decidevo poi io quale fattura pagare e quale no.

Evidentemente in seguito ho poi scelto io di nascondere alcune fatture nel mio cassetto, specie quelle relative ai contributi oneri sociali, che non ho provveduto a pagare interamente. I richiami di questi pagamenti per oneri sociali li nascondevo nel cassetto della mia scrivania, per non correre rischio che il dir. RI 1 o qualche altro collaboratore li vedesse. Non li ho mai distrutti però fisicamente. Questi documenti sono sempre rimasti nel mio cassetto.

(…)

D: Cosa succedeva ai richiami di pagamento degli oneri sociali che la CCC inviava alla cooperativa FA 1? Venivano da lei occultati/distrutti o altro?

R: ho già detto prima che effettivamente i richiami di pagamento li riceveva il sottoscritto tramite il dir. RI 1. lo in parte provvedevo a pagare qualcosa e in parte occultavo questi richiami di pagamento. Di solito provvedevo sempre a pagare i contributi che venivano richiesti mensilmente, mentre lasciavo scoperto il conguaglio finale." (Doc. XXII/3, inc. 31.2006.14)

                             2.10.   Va qui ricordato che, secondo costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quello che concerne le prescrizioni violate, né per quel che attiene alla valutazione della colpa (cfr. STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa C., H 33/03, consid. 5.6; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01, consid. 5; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 2a).

                                         Tuttavia, egli si scosta dalle constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti stabiliti in sede penale e la loro qualificazione giuridica non siano convincenti o si fondino su considerazioni specifiche di diritto penale prive di rilievo dal profilo del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 125 V 242 consid. 6a e sentenze ivi citate; STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa C., H 33/03, consid. 5.6; STFA del 17 febbraio 1999 nella causa G., H 184/98, consid 4b).

                                         Nella fattispecie in esame, questa Corte non ha motivo di scostarsi dalle costatazioni operate dal giudice penale, fondate sulle risultanze dibattimentali, a loro volta frutto di una lunga, complessa ed approfondita istruzione sia davanti agli organi di polizia che ai due procuratori pubblici succedutisi.

                                         Il giudice delle assicurazione sociali è comunque autonomo per quel che concerne l’apprezzamento giuridico di tali fatti.

                             2.11.   Da un attento esame della documentazione agli atti, questo Tribunale non può ritenere RI 2, RI 3, __________ (e per esso: RI 4 e RI 5),  RI 6, RI 7 e RI 8, responsabili ex art. 52 LAVS per il mancato pagamento dei contributi AVS da parte della cooperativa FA 1.

                                         In tale contesto va ricordato che occorre valutare l’effettiva posizione del singolo organo in seno alla società, soprattutto se di grandi dimensioni e nel caso in cui le singole competenze siano ripartite su più persone (DTF 103 V 120 consid. 6, 108 V 199 consid. 3b).

                                         Dalle dichiarazioni dei salari risulta che la FA 1 impiegava, oltre al personale fisso, centinaia di disoccupati beneficiari dei numerosi programmi di reinserimento lavorativo. Nel 1998 la massa salariale ammontava a 6'502'673,90, scesa nel 1999 a fr. 4’619895,90; nel 2000 e 2001 i salari versati sono stati drasticamente ridotti a 795'229 rispettivamente a fr. 727'458 (doc. 1, inc. 31.2006.14).

                                         All’interno del consiglio di amministrazione era il suo presidente e direttore, RI 1 ad occuparsi della conduzione e gestione amministrativa, coadiuvato dal contabile __________. Gli altri membri avevano invece mansioni organizzative all’interno dei diversi programmi occupazionali.

                                         A garanzia del pagamento degli oneri sociali, vi erano i regolari controlli da parte dell’__________ /__________ (“In particolare per i versamenti dei contributi AVS sono stati puntualmente controllati i giustificativi dei pagamenti registrati nella contabilità”; lettera 17 giugno 2002 dell’__________ all'allora PP __________; doc. L, inc. 31.2006.17), le verifiche operate dall’organo di revisione esterno e, non da ultimo, la conclamata autorevolezza di __________ nel disbrigo della contabilità.

                                         Viste le dimensioni della società, non era esigibile che ogni singolo amministratore eseguisse puntigliosi e dettagliati controlli contabili. Nel suo atto di ricorso RI 7 ha peraltro fatto presente di essersi sempre tenuta informata sulla situazione finanziaria della società chiedendo direttamente delucidazioni sia al presidente di __________ che al suo contabile (pag. 3).

                                         Decisiva, secondo questo Tribunale è invece la circostanza che, come appena visto, gli amministratori erano rassicurati dell’assolvimento da parte della società degli obblighi di contribuzione. In numerosi controlli e verifiche, non avevano infatti evidenziato alcuna irregolarità.

                                         In queste particolari circostanze gli amministratori non avevano  pertanto motivo d’informarsi direttamente presso la Cassa.

                                         Del resto, nella STFA 25 luglio 2000 (H 318/99) citata al consid. 2.7 in fine, l’Alto Tribunale aveva qualificato come negligenza lieve, non suscettibile di fondare una responsabilità ex art. 52 LAVS (cfr. RDAT 1995 II pag. 384), il fatto che l’amministratore, tratto in inganno dal suo contabile, non aveva verificato presso la Cassa l’effettivo pagamento degli oneri sociali e questo nonostante che quest’ultimo fosse stato precedentemente invitato ad allestire in modo corretto la contabilità, in particolare quella relativa ai debiti societari.

                                         A differenza del citato caso, nell’evenienza concreta l’agire di __________, risultato illegale solo con il suo arresto nel maggio 2002, non aveva destato alcun sospetto e quindi per i responsabili di __________ non era necessaria una diretta verifica presso la Cassa.

                                         Va poi evidenziato il comportamento di RI 1, di cui si parlerà diffusamente nei prossimi considerandi, il quale nel mese di novembre 2001, scoprendo le malversazioni di __________, non aveva avvertito i colleghi membri del consiglio di amministrazione. Al riguardo occorre ricordare che nel caso in cui il reale amministratore di una società sottaccia, scientemente e volontariamente, l’effettiva situazione della società agli altri amministratori, seriamente intenzionati ad assumere le loro funzioni e le rispettive responsabilità - segnatamente per questione di prestigio o di pudore - quest’ultimi non potranno essere ritenuti responsabili del danno alla Cassa (STFA non pubblicate del 30 marzo 1993 nella causa D.S.  e del 9 maggio 1994 nella causa T.B., nonché STCA inedita del 31 marzo 1995 nella causa re W.W. e T, consid. 2.7).

                                         Infine, volendo ammettere, per ipotesi di lavoro, che gli amministratori non abbiano fatto uso del loro obbligo di vigilanza, gli stessi non possono essere comunque ritenuti responsabili ex art. 52 LAVS per il mancato pagamento dei contributi, non sussistendo il nesso di causalità adeguata tra l’eventuale grave negligenza ed il danno subito dalla Cassa o per lo meno essendo lo stesso stato interrotto. Secondo la giurisprudenza, la causalità è adeguata se, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, l’evento è da considerare idoneo a provocare il danno o per lo meno ad agevolarlo (DTF 199 V 406 consid. 4a, 118 V 290 consid. 1c con riferimenti).

                                         Con riferimento alla violazione dell’obbligo di vigilanza e di controllo, il nesso causale adeguato manca qualora, nonostante l’agire conforme alla legge, il danno sarebbe comunque subentrato (Nussbaumer AJP 1996 pag. 1081; Dieterle/Kieser op. cit., pag. 660).

                                         In casu, se i ricorrenti avessero assolto i loro doveri di vigilanza quali amministratori, ciò non avrebbe comunque impedito il subentrare del danno. Essi non si sarebbero accorti delle malversazioni di __________, come delle reiterate falsificazioni contabili non si sono accorti sia il revisore esterno che il __________. I ricorrenti avrebbero appurato che contabilmente i contributi erano stati versati, senza rendersi conto che in effetti tali pagamenti erano fittizi.

                                         Tenuto conto dell’esito della vertenza, appare inoltre superfluo entrare nel merito delle ulteriori censure sollevate dai ricorrenti.

                              2.12   Diversa, come già anticipato, è invece la posizione di RI 1.

                                         Sentito il 6 giugno 2002 dall’ispettore di polizia in merito alle irregolarità commesse da __________, emerse a seguito dell’arresto di quest’ultimo (maggio 2002), egli ha dichiarato:

"  Mi si chiede quando io ho saputo dell'esistenza di irregolarità, rispettivamente di malversazioni commesse nell'ambito della contabilità FA 1.

Verso la fine del mese di novembre del 2001, ricevetti una lettera dalla __________, la quale mi comunicava che la linea di credito di CHF 100'000.00 era stata interamente utilizzata ed inoltre vi era un sorpasso della stessa di circa CHF 10'000.00. Da parte mia chiesi immediate spiegazioni al nostro contabile __________.

Egli mi disse che probabilmente vi era un errore da parte della banca e che avrebbe subito controllato. lo nel frattempo telefonai alla banca (non ricordo con chi ho parlato) per avere conferma del saldo che appariva sulla lettera, ricevendo conferma che i soldi erano stati utilizzati e che il saldo era corretto. Decisi quindi di riconvocare __________ e chiedergli ulteriori spiegazioni. A questo punto __________ mi confessò di essersi appropriato indebitamente della somma di circa CHF 160'000.00 / 180'000.00.

Sorpreso, dissi a __________ come intendeva affrontare il problema, in considerazione del fatto che dovevamo ancora pagare gli stipendi del mese di novembre che sui conti non v'era più la necessaria liquidità.

Rolando mi disse che aveva bisogno di tempo e che avrebbe provveduto a far rientrare i soldi facendo capo a un suo conoscente di Basilea e alla sua ex moglie. -Aggiunse che avrebbe provveduto già il lunedì successivo a versare una somma sufficiente per pagare gli stipendi di novembre e che il rimanente lo avrebbe versato nel corso del mese di dicembre.

Mi si chiede se io ho chiesto a __________, la modalità con la quale ha preso i soldi.

A me interessavano i soldi che entravano alla FA 1, perchè per me l'esigenza primaria era quella di pagare gli stipendi dei miei collaboratori. Non chiesi a __________ molte spiegazioni su come egli aveva fatto a prendere questi soldi però ricordo che egli mi accennò al fatto che aggiungeva delle cifre davanti agli importi che io lo autorizzavo a prelevare in banca. Ossia se io autorizzavo un prelievo di CHF 1'000.00 egli aggiungeva davanti alla cifra "1", ad esempio una cifra °2", trasformando l'autorizzazione di prelievo da CHF 1'000.00 a CHF 21'000.00.

Poiché, come ripeto a me interessava poter pagare gli stipendi dei miei collaboratori, cercai con __________ di trovare una soluzione bonale al problema nel senso che se l'avessi licenziato immediatamente e denunciato alte autorità competenti sicuramente egli non avrebbe rifuso quanto indebitamente prelevato dai conti della FA 1.

Come si può verificare dall'estratto conto bancario della banca __________ __________, __________ il 03.12.2001 versò CHF 62'000.00 cifra che corrisponde più meno alla massa salariale di novembre della FA 1. Non ricordo- se questa versamento l'abbia fatto lui personalmente oppure se egli mi abbia consegnato una busta e poi io sia andato personalmente in banca ad effettuare tale versamento.

Inoltre il 20.12.2001 __________ effettuò un ulteriore versamento di CHF 60'000.00 anch'esso verificabile dall'estratto conto bancario della __________. II 21.12.2001 riscontro sull'estratto bancario un ulteriore versamento di CHF 7'500.00 che ritengo siano fondi di __________ che stava restituendo.

Mi viene chiesto se alla fine del mese di dicembre 2001 il signor __________ le ha consegnato brevi manu CHF 30'000.00 per il pagamento di fatture diverse della FA 1.

Non ricordo di questa consegna dì CHF 30'000.00 ma nel contempo non la posso escludere. Ritengo che se sono state pagate delle fatture alla fine di dicembre, in considerazione del fatto che non v'erano più fondi, ciò é stato possibile unicamente grazie a questi CHF 30'000.00 che __________ mi avrebbe restituito alla fine dell'anno. lo non ho mai tenuto alcun conteggio dettagliato di quanto effettivamente aveva sottratto __________ e da quanto lui stava o aveva già restituito, quindi oggi non sono In grado di dire se egli abbia restituito interamente la somma di CHF 180'000.00 cui lui mi aveva riferito. lo avevo chiesto a più riprese a __________ di redigermi un conteggio di quanto lui aveva preso, ma egli non me lo ha mai consegnato. In questo conteggio doveva apparire il capitale da lui sottratto unitamente al calcolo degli interessi passivi che la FA 1 doveva pagare sul conto corrente bancario passivo in __________.

Mi si chiede se al momento in cui ho saputo da __________ cos'era successo, ho informato qualcuno, in particolare altri collaboratori

Dichiaro che non ho detto nulla a nessuno e con questo intendo dire neanche ai membri del CdA, poiché a mio avviso non era possibile ipotizzare un rimborso a breve termine da parte di __________ poiché il suo inevitabile arresto non gli avrebbe più permesso di farlo. Inoltre se il fatto veniva reso pubblico, __________ avrebbe rimandato il versamento degli stipendi al mese di gennaio 2002 comportando inevitabilmente delle difficoltà economiche per i collaboratori della FA 1." (Doc. XXII/1, inc. 31.2006.14)

                                         Il giorno successivo (7 giugno 2002), davanti all'allora PP __________, __________ ha sostanzialmente confermato quanto sopra, precisando tuttavia:

"  Il PP rileva che appare quanto meno strano che il presidente e direttore della società FA 1, appreso il fatto che io avevo malversato, non mi ha denunciato né tantomeno licenziato.

Il PP mi chiede come spiego il comportamento di RI 1 nei miei confronti.

Rilevo in primo luogo che RI 1 è una brava persona. Quando gli ho comunicato che avevo preso quei soldi RI 1 si è meravigliato.

Abbiamo subito intavolato io e lui un discorso sul fatto che se fosse emersa questa cosa la FA 1 avrebbe cessato di esistere con la conseguenza di lasciare a casa tutti i dipendenti fissi (una decina di persone).

Siccome non c'erano già più le liquidità per fare gli stipendi io ho detto a RI 1 che c'erano delle persone disposte ad aiutarmi a rimborsare la cifra che gli avevo comunicato come sottratta di fr. 220/230'000.-.

Al ché RI 1 mi ha detto che se avessi restituito l'importo in questione lui sarebbe stato tranquillo verso tutti (verso di me, verso la società e verso le autorità). ADR che non abbiamo fatto nessun accordo scritto. Ci siamo accordati verbalmente. Questi fatti sono successi venerdì 30 novembre 2001 (al pomeriggio). Dopo aver comunicato a RI 1 queste cose sono andato a casa e discutendo con mia moglie la stessa mi disse che c'era nostro cognato disposto a prestarci fr. 50'000.-, lo avevo già informato mia moglie sul mezzogiorno di quanto succedeva. La mattina del 30.11.2001 era infatti arrivata una lettera della __________ sul quale si diceva che avevo superato il credito di fr. 10'000.-, in ragione di ciò mi vedevo costretto ad informare RI 1 di quanto succedeva. Arrivando a casa a mezzogiorno ho dunque informato di ciò mia moglie e per telefono mio fratello. Entrambi si sono dunque subito messi in movimento per cercare i soldi da restituire e in particolare per poter fare gli stipendi del mese di novembre.

ADR che l'ammontare degli stipendi di novembre era di circa fr. 62'000.-.

Lunedì 3.12.2001 mio fratello mi ha dato fr. 12'000.- e mio cognato mi ha consegnato (per il tramite di sua moglie - sorella di mia moglie) fr. 50'000.-. Dopo di che ci siamo incontrati all'__________ con il sig. RI 1, il quale ha versato sul conto della FA 1 i fr. 62'000.per poter far fronte al pagamento degli stipendi che viene eseguito tramite Tele banking.

Verso metà dicembre dovevamo pagare i salari di dicembre e anche in tal caso non c'erano i soldi. Vendendo degli orologi che avevo sono riuscito a versare sul conto fr. 60'000.-. Ciò è avvenuto il 20.12.2001.

Il 21.12.2001 versai altri fr. 7'500.-.

Fr. 30'000.- li ho consegnati per contanti in uffici al sig. RI 1 il 31.12.2001 e sono stati utilizzati per pagare due fatture urgenti e a restituire degli anticipi che aveva fatto RI 1.

Con i versamenti da me eseguiti, rispetto agli importi sottratti che avevo indicato a RI 1 in fr. 220/230'000.ne mancavano ancora fr. 61/71'000.-. RI 1 mi disse di fare tutto il possibile per rientrare anche di quella cifra ma io non sono stato in grado di rimborsarli.

Devo evidenziare -che già nel corso del mese di maggio 2001 io avevo riversato alla FA 1 fr. 68'550.- in quanto c'era già allora una mancanza di liquidità. Il sig. RI 1 non era al corrente di questo ammanco e di questa mancanza di liquidità." (Doc. XXII/2, inc. 31.2006.14)

Quindi, nel novembre 2001 il ricorrente ha saputo delle malversazioni operate dal suo contabile, avendo del resto ricevuto conferma dalla banca dell’esistenza di un saldo negativo, rispettivamente del superamento della linea di credito.

                                         Egli non ha ritenuto di denunciarlo, poiché una volta arrestato non avrebbe rifuso quanto indebitamente prelevato. Oltre a questo vi sarebbe stato un ritardo del versamento dei sussidi federali per gli stipendi di gennaio 2002, ciò che avrebbe causato problemi di liquidità alla società cooperativa.

                                         Inoltre, egli si è preoccupato di trovare una soluzione affinché la __________ avesse di nuovo la liquidità sufficiente per potere versare gli stipendi, convenendo con __________ le modalità per la restituzione di quanto sottratto.

                                         Orbene, quanto riportato sopra non costituisce un valido motivo giustificante il mancato pagamento dei contributi sociali.

                                         Vista la situazione venutasi a creare, RI 1 avrebbe innanzitutto dovuto accertarsi se effettivamente i contributi sociali erano stati integralmente liquidati, ciò che egli invece ha fatto per la liquidazione delle fatture di dicembre 2001.

                                         Egli avrebbe così scoperto la vera entità del debito contributivo di diverse centinaia di migliaia di franchi. Il suo ruolo di presidente e direttore della FA 1, nonché di responsabile della gestione e dell’amministrazione della società stessa, gli imponeva di vegliare sull’operato del contabile.

                                         È vero che il ricorrente ha agito in questo modo al fine di salvare la società gravemente compromessa nella propria liquidità a seguito delle sottrazioni di averi da parte di __________. Ciononostante, questo non può andare a detrimento della Cassa.

                                         Infatti, tale omissione ha fatto sì che il contabile abbia continuato a sottrarre liquidità con conseguente aumento del debito contributivo.             

                                         In conclusione, per gli stessi motivi indicati al consid. 2.11, fino al novembre 2001 il ricorrente poteva ritenere pagati i contributi paritetici. Non avendo in seguito adottato le necessarie e doverose misure del caso, al presidente di FA 1 deve essere di conseguenza imputata una violazione delle prescrizioni per negligenza grave per quanto riguarda i contributi rimasti insoluti a partire dall’esigibilità dell’acconto di dicembre 2001 (gli acconti di gennaio – novembre 2001 sono stati versati), divenuto esigibile al 10 dicembre 2001 (art. 34 cpv. 3 OAVS), sino alle dimissioni presentate il 12 giugno 2002.

                                         Infatti secondo la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da ritenersi liberato dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli ha dimissionato quale organo della società: a partire da questa data (e non dalla radiazione del Registro di Commercio) egli non ha infatti più alcuna facoltà di controllo sull’attività della medesima (cfr. SVR 2000 AHV Nr. 24 = DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b = Pratique VSI 2000, pag 293; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 3.5.1; STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 3a; DTF 112 V 1 consid. 3c e 3b, cfr. anche Forstmoser/Meier-Hyoz/Noberl, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996 § 27 n. 54, STFA 25 novembre 1999 inedita in re SC, H 201 + 207/98). Determinante ai fini dell'accertamento della durata della responsabilità dell'amministratore è il momento dell'estinzione effettiva del mandato. Detto momento è decisivo pure qualora si sia omesso di procedere alla cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio (DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b).

                                         L’importo del danno che RI 1 deve risarcire alla Cassa corrisponde a fr. 57'237,60 suddiviso, secondo i dati dei conteggi 17 gennaio 2007 (doc. XXI/53 e 54, inc. 31.2006.14, come segue:

2001 acconto dicembre 2001                                       fr.   4'448,75

                                         conteggio chiusura 2001                                      fr. 45'025,75

                                         diffide                                                                      fr.      220.—

                                         interessi di mora fino ACB                                   fr.   7'198,60

                                         spese esecutive                                                    fr.      344,50

                                         totale                                                                       fr. 57'237,60

                                         2002

fr. 0 : gli acconti mensili da gennaio a luglio 2002 sono stati integralmente saldati.

                             2.13.   RI 1 ha inoltre evidenziato che “dal 1997 al 2002 non si sono mai verificate sollecitazioni tali dall’AVS per contributi rimasti non pagati dall’FA 1 da provocare la rassegna delle proprie dimissioni peri i membri del CdA”.

                                         Dallo specchietto 17 gennaio 2007 relativo all’evoluzione dei pagamenti dei contributi, corrobate dalle pezze giustificate richieste dal TCA (doc. XXI/51 – 55, inc. 31.2006.14), risulta chiaramente come la Cassa abbia sistematicamente diffidato la FA 1. Per i contributi del 1998 la prima diffida risale al 10 dicembre 1999 e concerne il conteggio finale di quell’anno. Nel 1999 la Cassa ha diffidato gli acconti per i mesi di maggio – settembre, e,nel maggio 2001, i rimanenti mesi del 1999, nonché il relativo conteggio finale. Anche per i contributi 2000, 2001 e 2002 numerose sono state le diffide di pagamento (doc. XXI/ 51-55, inc. 31.2006.14).

                                         Il primo precetto è stato invece intimato il 22 maggio 2002 e concerneva i contributi 1998,1999 e 2000 (doc. XXII/39, 40 e 42, inc. 31.2006.14); il secondo, il 15 gennaio 2003 per i contributi 2001 (doc.XXII/41, inc. 31.2006.14). Va poi rilevato che il 15 maggio, 8 agosto e 12 ottobre 2000, nonché il 13 gennaio 2001 __________, a nome della FA 1, ha chiesto delle dilazioni per il pagamento dei contributi arretrati, motivate dal ritardo dell’erogazione dei sussidi da parte del __________. Le stesse sono state concesse dalla Cassa in data 16 maggio 2000 per i contributi del 1998, con proroga sino al 31 luglio 2000; il 9 agosto 2000 per i contributi 1999 con scadenza di pagamento al 31 dicembre 2000 ed ulteriore dilazione del termine di versamento al 30 settembre 2000 del conguaglio 1998; il 13 ottobre 2000, con nuova concessione di dilazione al 31 dicembre 2000, per gli oneri sociali del 1998. L’ultima proroga sino al 30 giugno 2001 è stata approvata dalla Cassa il 22 maggio 2001 e concerneva i conguagli 1998, 1999, 2000 e gli acconti marzo ed aprile 2001 (doc. 6, inc. 31.2006.14).

                                         In queste circostanze va quindi evidenziato che dall’ultimo termine per il pagamento dei conguagli 1998 -2000 (30 giugno 2001) l’amministrazione ha atteso quasi un anno prima di spiccare il primo dei due precetti esecutivi intimati il 15 maggio 2002 (XXI/39, inc. 31.2006.14) concernenti il 1998; quelli del 1999 sono stati invece diffidati, oltre sei mesi dopo, il 10 gennaio 2002 (XXI/18, inc. 31.2006.14) e, anch’essi, precettati il 15 maggio 2002 (XXI/ 40, inc. 31.2006.14). La Cassa ha diffidato in data 10 gennaio e 8 novembre 2002 il pagamento del conguaglio relativo all’anno 2000 (XXI/18 e 19, inc. 31.2006.14) – oltre sei mesi, rispettivamente oltre un anno dal 30 giugno 2001, termine di scadenza della proroga -, mentre il 15 gennaio 2003 essa ha fatto spiccare il precetto esecutivo (XXI/41, inc. 31.2006.14), sempre relativo al saldo dei contributi del 2000 non liquidati. Relativamente più celere è stata invece la procedura esecutiva per la riscossione degli oneri sociali 2001 e 2002 (cfr. citato specchietto dell’evoluzione dei pagamenti).

                                         In queste circostanze occorre quindi esaminare se vi sono gli estremi per riconoscere una concolpa della Cassa.

                                         Al riguardo va ricordato che in una sentenza del 24 giugno 1996, pubblicata in DTF 122 V 186ss., dove l’alta Corte federale ha stabilito, modificando la propria giurisprudenza, che l’obbligo di risarcire il danno del datore di lavoro può essere ridotto analogicamente a quanto previsto negli art. 4 Lresp e 44 CO, se la violazione di un obbligo da parte dell’amministrazione e meglio di una norma elementare relativa alla procedura di riscossione dei contributi, ha causato la nascita oppure il peggioramento del danno (cfr. anche SVR 2000 AHV Nr. 16 consid. 7a). In proposito il TFA ha precisato che il nesso di causalità tra danno e comportamento illegale della Cassa dev’essere adeguato (DTF 122 V 189, consid. 3c; SVR 2000 AHV Nr. 16 consid. 7a).

                                         In un caso esaminato dal TFA, la cui sentenza è pubblicata in SVR 2000 AHV Nr. 16, la Cassa è stata ritenuta corresponsabile del danno da lei stessa subito in quanto, dopo un controllo presso il datore di lavoro, ha omesso di emanare la decisione di tassazione (SVR 2000 AHV Nr. 16, consid. 7c).

                                         Nella sentenza inedita del 19 agosto 2003 nella causa M, H 142/03 l’Alta Corte ha ritenuto giustificata una riduzione dell'importo del danno subito la Cassa poiché, al momento di concedere un'ulteriore dilazione di pagamento, questa non aveva sufficientemente valutato la capacità della società di rispettare il piano di dilazione (nella fattispecie esaminata dal TFA la società non aveva mai rispettato i piani di dilazione concessile in passato; per ulteriore casistica: RDAT II 2002 pag. 554s).

                                         Ritornando al caso in esame, a mente del TCA la questione di un’eventuale riduzione del danno per concolpa della Cassa può rimanere aperta. RI 1 è infatti chiamato a risarcire alla Cassa il danno per i contributi non pagati dalla FA 1 relativi all’acconto di dicembre 2001 ed al conguaglio del 2001, la scarsa celerità nell’incasso forzato dei contributi, in particolare quelli riguardanti il 1998 e 1999, e le reiterate proroghe concesse dall’amministrazione nonostante il mancato rispetto dei termini di pagamento, concernendo invece i contributi dovuti dal 1998 al 2001 (aprile).

                             2.14.   I ricorrenti, oltre a richiamare gli atti penali concernenti __________, hanno chiesto l’audizione di diversi testi.

                                         Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         A mente del TCA, la documentazione agli atti, in particolare quella penale, è sufficiente per statuire nel merito della presente vertenza, motivo per cui non si rende necessario esperire ulteriori accertamenti.

                             2.15.   In conclusione, visto quanto sopra, non essendo adempiute per RI 2, RI 3, RI 4 e RI 5, RI 6, RI 7 e RI 8 le condizioni per riconoscere una responsabilità ex art. 52 LAVS, i loro ricorsi vanno accolti e le rispettive decisioni su opposizione 19 aprile 2006 annullate. Ai succitati ricorrenti patrocinati in causa vanno assegnate congrue ripetibili.

                                         In parziale accoglimento del suo ricorso, RI 1 è invece tenuto a versare alla Cassa fr. 57'237,60 a titolo di risarcimento.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   I ricorsi di RI 2, RI 3, RI 4 e RI 5, RI 6, RI 7 e RI 8, sono accolti.

§ Le rispettive decisioni su opposizione 19 aprile 2006 sono annullate.

                                   2.   Il ricorso di RI 1 è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § RI 1  è condannato a versare fr. 57'237,60 alla Cassa cantonale di compensazione quale risarcimento danni ex art. 52 LAVS per i contributi non versati da FA 1 nel mese di dicembre 2001 e per il conguaglio dell’anno 2001 non saldato.

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa di compensazione verserà a RI 2, RI 3, RI 6 e RI 8 a titolo di ripetibili per ripetibili fr. 2'000.-- cadauno (IVA compresa), a RI 4 e RI 5 fr. 1'000.-- (IVA compresa) ciascuno.

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

FA 1  

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

31.2006.14 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.07.2007 31.2006.14 — Swissrulings