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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.05.2003 31.2003.10

21 mai 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·742 mots·~4 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 31.2003.10   RG/sc

Lugano 21 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sulla petizione del 6 maggio 2003 ai sensi dell'art. 52 LAVS di

__________

contro  

__________

In relazione alla fallita      __________

Considerato in fatto e in diritto che

                                     -   per decisione 21 marzo 2003 la Cassa AVS __________ ha stabilito, in applicazione dell'art. 52 LAVS, l'obbligo per __________ di versare l'importo di fr. 3'285.55 a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito del mancato pagamento da parte della __________ dei contributi dovuti sino al 30 giugno 2001;

                                     -   con opposizione 17 aprile 2003 alla Cassa __________ ha contestato detta decisione;

                                     -   con petizione 6 maggio 2003 la Cassa ha chiesto al TCA la condanna di __________ al versamento del summenzionato importo;

                                     -   il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).

                                         Ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni prolate in virtù dell’art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all’istanza che le ha notificate. In via di principio, questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per quel che concerne il momento dell’emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (DTF 119 V 95 consid. 4c) (cfr. lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali).

                                         Ai sensi dell'art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, devono essere motivate e contenere un avvertimento relativo ai rimedi giuridici;

                                     -   la procedura d’opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale;

                                     -   per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAVS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga;

                                     -   giusta l'art. 56 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 52 cpv. 5 LAVS, in vigore dal 1° gennaio 2003, in deroga all'art. 58 LPGA, autorità di ricorso competente in materia di responsabilità è il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui il datore di lavoro è domiciliato. Il ricorso deve essere interposto nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 61 LPGA);

                                     -   nel caso in esame, la Cassa ha emanato la decisione di risarcimento nei confronti di __________ in data 21 marzo 2003. Contro detta decisione l'interessata ha interposto opposizione il 17 aprile 2003;

                                     -   in applicazione dell'art. 52 LPGA, a seguito dell'opposizione di __________ la Cassa avrebbe quindi dovuto emanare una decisione su opposizione suscettibile poi di essere impugnata davanti all'autorità competente istituita all'art. 52 cpv. 5 LAVS, il rimedio della petizione a seguito d'opposizione precedentemente previsto all'art. 81 OAVS essendo venuto a cadere con l'entrata in vigore della nuova normativa (la citata norma d'ordinanza è infatti stata abrogata dal n. I dell’Ordinanza 11 settembre 2002);

                                     -   la petizione deve pertanto essere dichiarata irricevibile;

                                     -   stante quanto sopra si giustifica quindi la trasmissione degli atti alla Cassa di compensazione affinché, conformemente all'art. 52 LPGA, proceda all'emanazione della decisione su opposizione.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione é irricevibile.

§ Gli atti sono trasmessi alla Cassa AVS __________ affinché proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una decisione su opposizione.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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