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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.11.2003 31.2002.40

28 novembre 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·14,457 mots·~1h 12min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 31.2002.40   ZA/tf

_________ 28 novembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, vicepresidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Zaccaria Akbas, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 12 luglio 2002 ai sensi dell'art. 52 LAVS di

_____________,  

contro  

_____________, rappr. da: _______________,      

In relazione alla ______________________         

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   La __________, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio di __________(in seguito RC) il 19 settembre __________ (cfr. doc. _ e estratto RC informatizzato).

                                         In data 3 novembre 2000, è stata iscritta a RC la modifica statutaria, segnatamente la nuova ragione sociale __________ con sede a __________ (cfr. doc. _ e estratto RC informatizzato).

                                         Lo scopo sociale della società consisteva nella gestione di fabbriche di serramenti, l'esecuzione di ogni lavoro di falegnameria, il commercio di prodotti e lo sfruttamento di brevetti nell'ambito dell'industria del legno, ecc.

                                         __________ ha ricoperto la carica di amministratore unico della società dal 19 settembre 1960, data della costituzione della ditta, sino al 28 dicembre 1999, data delle proprie dimissioni (cfr. doc. _). La cancellazione dell'iscrizione a RC di __________ quale amministratore unico della __________ é stata pubblicata il 4 gennaio 2000 (cfr. doc. _ e estratto RC informatizzato).

                                         La ditta __________ è stata affiliata alla Cassa cantonale di compensazione AVS quale datrice di lavoro dal 1° gennaio 1969 al 30 novembre 2000 e sotto la nuova ragione sociale __________ dal 1° dicembre 2000.

                                         La società entrò in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa dovette sistematicamente diffidarla e precettarla sin dal 1990 (cfr. doc. _).

                                         La società non ha saldato i contributi sociali relativi agli anni dal 1996 al 2000.

                                         In data 22 maggio 2001 l'UF di __________ ha rilasciato 28 attestati di carenza beni per un totale di fr. 1'321'743.-- (cfr. doc. _).

                                         Con decreto 29 maggio 2001 il Pretore del distretto di __________ ha dichiarato l'apertura del fallimento __________ ai sensi dell'art. 232 LEF (FUSC del __________).

                                         In data 16 maggio 2002 la Cassa ha insinuato all'UF il proprio credito di fr. 1'543'128.70 per contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF impagati relativi agli anni dal 1996 al 2000, per quest'ultimo anno sino al mese di novembre, dopo regolare controllo di lavoro (cfr. doc. _).

                                         Con scritto 2 luglio 2002, l'UF ha informato la Cassa che allo stadio attuale della procedura ai creditori non garantiti da pegno immobiliare non sarebbe stato distribuito alcun dividendo (cfr. doc. _).

                               1.2.   Per questo motivo, costatato di aver subito un danno, il 15 maggio 2002 la Cassa ha emesso nei confronti di __________ una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS di fr. 1'266'814.65, in via solidale con __________, __________ e __________ per analogo periodo ed importo (cfr. doc. _).

                               1.3.   Con opposizione 11 giugno 2002 __________, rappresentato dall'avv. __________, ha respinto l'addebito di intenzionalità e grave negligenza, precisando che il Gruppo __________, cui faceva parte anche la __________, soffriva di un importante indebitamento con la Banca __________, la quale avrebbe in concreto determinato di fatto l'effettiva gestione della società incaricando consulenti per la gestione della stessa. Egli avrebbe quindi in questo periodo giocato un ruolo puramente formale.

                                         Al fine di salvare il gruppo __________dalla difficile situazione finanziaria, il convenuto avrebbe ceduto verso la fine del 1999 al __________ tutte le azioni e i terreni di sua proprietà.

                                         __________ sottolinea che l'accordo con la banca prevedeva l'impegno da parte della stessa di saldare lo scoperto relativo ai contributi sociali e di non chiedere al convenuto nessun tipo di versamento in relazione all'arretrato contributivo sino allora maturato.

                                         In sostanza il __________ sostiene di essere stato solo organo formale della società senza nessun effettivo potere gestionale (cfr. doc. _).

                                         __________, __________ e __________ non hanno interposto opposizione.

                               1.4.   Con petizione 12 luglio 2002, la Cassa ha postulato la condanna di __________ al pagamento di fr. 1'266'814.65, argomentando:

"  (…)

Nel concreto caso, il convenuto afferma che già da alcuni anni il __________, di cui la __________ faceva parte, presentava un importante indebitamento con la Banca __________, succursale di __________, la quale avrebbe esercitato, quale organo di fatto, un potere effettivo sulla società.

A mente della giurisprudenza del TFA, affinché gli organi formali di una società possano essere liberati dalla responsabilità giusta l'art. 52 LAVS, occorre dimostrare che la Banca abbia impedito a questi di procedere al versamento degli oneri sociali.

Tuttavia, perché si possa ammettere un motivo di giustificazione e di discolpa a favore degli organi formali, è necessario che l'istituto di credito sia assurto al ruolo di organo di fatto della società, assumendo decisioni che avrebbero influito sulla volontà della stessa, segnatamente impedendo il versamento degli oneri sociali a scapito di altri creditori. Resta comunque sempre opportuno che l'organo della società sia ripetutamente intervenuto – nella misura del possibile e per quanto si possa pretendere dallo stesso – presso la banca, affinché venissero pagati i contributi sociali. Nella fattispecie, tale circostanza non è stata tuttavia dimostrata.

Inoltre, il TFA sottolineava che il solo fatto di aver stretto un rapporto di dipendenza con l'istituto di credito non è, di per sé, sufficiente.

Dalla documentazione versata agli atti, emerge che la Banca __________, nel periodo di appartenenza del convenuto nel CdA della società __________, ha rivestito unicamente il ruolo di finanziatrice (STFA del 3 febbraio 2000 in re B. SA).

Del resto, contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, la ditta non navigava in buone acque già da diverso tempo: addossare la colpa alla banca è quindi pretestuoso.

Si precisa che la morosità della società è iniziata già nel mese di marzo 1990, con l'invio sistematico delle diffide di pagamento. Questo fatto ha reso necessario, dal mese di maggio 1990, l'avvio di procedure esecutive (la prova di tale asserzione è a disposizione, qualora venisse richiesta).

Siffatta situazione dimostra che la società ha costantemente procrastinato e differito il pagamento dei contributi, ciò che comporta una responsabilità degli amministratori, ai quali incombe, per legge, la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società.

Il TFA ha già avuto modo di precisare che un tale agire è segno di negligenza grave da parte del datore di lavoro (STFA del 27 giugno 1994, in re A. M.).

Alla luce di quanto sopra esposto, non avendo il convenuto ottemperato agli obblighi di diligenza e di vigilanza che, a mente della giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari, egli deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi alla Cassa.

Prove: c.s.

Il convenuto afferma, inoltre, che per salvare la società dalla grave crisi finanziaria avrebbe ceduto tutti i suoi beni al __________. Pure questa asserzione non può essere ritenuta valido motivo di giustificazione.

Infatti, secondo il TFA, la circostanza che il convenuto abbia investito nella ditta, a fondo perso, ingenti proventi dal suo patrimonio privato, nulla cambia nella sostanza, allorquando la sua responsabilità ex art. 52 LAVS sia stata appurata (STFA del 29 febbraio 1992 in re V.J.W.).

Inoltre, anche il fatto di essersi prodigati per salvare la società ed aver profuso ogni sforzo per evitare il fallimento, non sono stati riconosciuti dalla giurisprudenza argomenti sufficientemente validi per escludere una responsabilità dell'organo formale (STCA del 18 gennaio 1996, in re M. e M.B.).

Prove: c.s.

Secondo la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da ritenersi liberato dalla sua responsabilità, ai sensi dell'art. 52 LAVS, dalla data in cui ha dimissionato o dalla revoca delle sue funzioni (RCC 1989, pag. 114, consid. 4), in quanto non ha più la facoltà di controllo sull'attività della ditta (DTF 109 V 86 consid. 13).

Il signor __________ ha dimissionato dalla carica di amministratore unico, con lettera 28 dicembre 1999 (Doc. _).

Per questo motivo, la responsabilità del convenuto è limitata ai contributi paritetici AVS non soluti e scaduti al 30 novembre 1999, pari a fr. 1'266'814.65 (Doc. _).

Prove: c.s.; documenti, in specie doc. _

Quanto al fatto che la Banca __________ – acquirente della __________ – abbia esonerato il convenuto da ogni responsabilità per gli oneri sociali arretrati della stessa, è ininfluente nel rapporto esterno con la Cassa, trattandosi di mera questione interna, riferita al rapporto di diritto privato tra il convenuto e l'istituto di credito (STFA inedita del 30 aprile 1998 in re C.S. e C.B.).

Prove: c.s.

Segnatamente all'addebito del ruolo di amministratore di "fatto" della banca __________, succursale di __________, l'attrice ne prende atto e si riserva, dopo gli accertamenti del caso, di procedere con un'azione risarcitoria, ex art. 52 LAVS, anche contro quest'ultima (…)." (Doc. _)

                               1.5.   Con risposta 19 novembre 2002, __________, rappresentato dall'avv. __________, riconfermandosi nell'opposizione, ha ribadito il ruolo di amministratore di fatto del __________.

                                         Il convenuto avrebbe inoltre fatto il possibile per salvare la società, cedendo fra l'altro la stessa società al __________ con l'esplicito accordo che l'istituto bancario saldasse i contributi sociali scoperti.

                                         Nel frattempo, al fine di allargare la posizione del Gruppo __________, il convenuto avrebbe inoltre allacciato importanti rapporti di collaborazione con il Gruppo germanico __________ per la lavorazione di un nuovo prodotto denominato __________. Da questa iniziativa si svilupparono in seguito tutta una serie di trattative per concretizzare il progetto (vedi intervento della CF __________, __________, ecc), e si procedette alla definizione della cessione dei beni (proprietà immobiliari, azioni, ecc) di __________ al __________ contro diminuzione del debito personale del convenuto nei confronti della banca.

                                         __________ ha pure contestato l'importo del danno.

                                         Il convenuto ha inoltre sottolineato che:

"  (…)

Il __________ aveva inoltre ottenuto in pegno tutte le azioni di __________ in re­lazione alle società del Gruppo, rispettivamente dalle stesse società aveva preteso la ces­sione integrale dei crediti vantati nei confronti dei committenti (doc. _) (lavori in corso).

In data 11 luglio 1997, il sottoscritto legale, a tutela degli interessi del Gruppo __________, prendeva posizione nei confronti del __________ sottolineando che in questa situazione appariva improponibile pretendere la cessione di ogni credito, in quanto si sarebbero così vanificate legittime pretese di creditori quali AVS e dipendenti, che in una procedura _________imentare avrebbero fruito di una posizione privilegiata in relazione al credito della Banca (doc. _).

(…)

6.

Quanto indicato in precedenza è confermato dal piano di risanamento e di ristrutturazione aziendale del Gruppo __________ aggiornato in data 24 agosto 1998 dalla __________, che fungeva peraltro anche da organo di revisione, su incarico del __________.

Ritenuto che secondo la Banca e secondo _________ al piano di ristrutturazione e­conomica (doc. _) era necessario affiancare un piano di ristrutturazione aziendale, in particolare in merito alle attività svolte, veniva mandata la __________ introdotta dalla __________ ed imposta dal __________, Amministratore di fatto del Gruppo __________ a __________. Quest'ultimo, ritenuta la forza contrattuale che aveva la Banca nei suoi confronti, che poteva decidere dell'esistenza o della fine del Gruppo __________ in qualsiasi momento, accettava di mandatare tale società, ritenuto pe­raltro che seppur apparentemente i costi necessari a coprire le spese di tali consulenza u­scivano dalle casse della __________, rientravano tramite finanziamenti erogati dal __________.

__________ in data 10 giugno 1999 consegnava la propria relazione concernente il piano di sviluppo delle società del Gruppo __________ (doc. _). Ne segui­vano numerosi incontri volti a concretizzare quanto preteso dal __________, in particola­re la cessione di tutti i beni di __________ e del Gruppo __________ allo stesso Isti­tuto di Credito, contro adesione di un piano di risanamento triennale che avrebbe nuova­mente lanciato il Gruppo __________ salvaguardando i posti di lavoro e tacitando i creditori (doc. _).

Da notare che in tale contesto __________ non avrebbe guadagnato un franco, ri­tenuto che aveva accettato di spogliarsi di ogni bene a favore del __________, tramite società da quest'ultimo Istituto controllate, contro l'impegno da parte di __________ di aderire al piano di risanamento che avrebbe salvato i destini del Gruppo.

In tale contesto rientra la comunicazione del sottoscritto legale al __________ e del 29 lu­glio 1999 (doc. _). In tale momento __________ era convinto, ritenuta la valenza della controparte (il __________) che quest'ultimo Istituto di Credito avrebbe poi mante­nuto il proprio impegno, in particolare porre in essere per la durata prevista (3 anni) il piano di risanamento condizione per ottenere da __________ tutti i suoi beni, ri­spettivamente quelli delle società del Gruppo. Sempre a questo proposito il __________ richiedeva l'assunzione dell'Ing. __________, che doveva in concreto divenire il nuo­vo Direttore Generale del nuovo Gruppo __________, a cui non avrebbe partecipato __________, se non eventualmente con una funzione esclusivamente di consulente tecnico (doc. _).

Prove: richiamo dalla Cassa di compensazione di tutti gli atti relativi alle procedure di ese­cuzione avviate contro la __________, in particolare degli incassi ottenuti. Richiamo dalla Cassa di compensazione AVS di tutti i versamenti ricevuti per gli anni 2000/2001; testi; interrogatorio formale, perizia, sopralluogo, edizione di documenti.

(…)

10.

Al momento in cui _____________ lascia il Gruppo _________ anche formalmente quale Amministratore, la _________ ha importanti beni, in particolare macchinari, attrezzature, magazzino e lavori in corso per importi oltre Frs. 9'000'000.--.

Lo stesso ritiene che in tale periodo l'AVS avrebbe potuto procedere al pignoramento di tali beni salvaguardando i propri crediti e non attendere gli sviluppi di cui si dirà in segui­to, a mente di ___________ in particolare lo svuotamento pilotato di ogni bene della _________ a favore di altre società del Gruppo, con il pilotaggio del fallimento della stessa _________, come peraltro da sempre voluto dal _________ (vedi piani di risa­namento a decorrere dal 1997), al fine di non procedere al pagamento degli oneri sociali e ciò per il motivo che l'AVS non aveva voluto procedere a rinunce nell'ambito del piano di risanamento previsto dallo stesso _________. Il ritardo dell'AVS, che si è fatta soffiare sotto il naso ogni bene della _________, senza mai reagire, non può essere certo adde­bitato a _____________, il quale al momento della cessione ha lasciato delle società non certo particolarmente indebitate, come dimostra il fatto che l'ufficio di revisione inca­ricato, la _________ non aveva mai proceduto al deposito dei bilanci. ritenuto che non esi­steva una situazione di insolvenza della società.

Si desidera sottolineare a quest'ultimo proposito che ____________ è di professione falegname e non è certo in grado di comprendere il complesso contenuto dei piani di risa­namento allestiti da _________su incarico del _________; in ogni caso non poteva certo pensare che il _________ non avrebbe poi tenuto fede agli impegni presi, sospendendo in concreto dopo più di un anno il piano di risanamento posto in essere.

I finanziamenti alle società del Gruppo effettuati dal _________ per tener fede al piano di risanamento, che quest'ultimo Istituto aveva accettato e a cui aveva aderito, sono indi­cati nell'estratto conto contenuto in doc. _.

Il piano di risanamento procedeva sempre tramite la _________, che fungeva sempre da consulente del _________ in seno al Gruppo _________, diretto in concreto da __________ contitolare della stessa fiduciaria (doc. _). La _________infatti procedeva ai contatti con i vari creditori per valutare con questi ultimi la possibilità di accordarsi in merito ad un concordato extra giudiziario.

La _________, società facente capo ad ___________, dava disposizione alle so­cietà del Gruppo _________ per il pagamento degli oneri sociali, ma sempre esclusivamente per il periodo successivo all'uscita di _________, pertanto in concreto il 1 gennaio 2000, ciò che lascia trasparire, già in quel momento, pertanto pochi mesi dopo la

sottoscrizione dell'accordo con _____________, della volontà di non aderire agli im­pegni presi, pertanto non pagare gli oneri sociali arretrati, inguaiando in concreto, come effettuato, ___________ come persona fisica, che peraltro non è in possesso di alcun bene che possa soddisfare le pretese dell'AVS (doc. _). Di questi fatti potrà te­stimoniare ____________, che aveva seguito da vicino i piani di risanamento del Gruppo _________ e che teneva alla sorte del Gruppo, la quale aveva proposto corretta­mente ai nuovi amministratori delle società del Gruppo _________ di procedere anche al saldo delle pendenze relative a periodi precedenti all'uscita di ____________ dalla so­cietà. Peraltro non si può comprendere come si giunga in concreto ai valori di liquidazione esposti nel doc. _, quando esistevano beni pignorabili dall'AVS, in particolare lavori in corso, magazzino e macchinari, per un importo di oltre Frs. 9'000'000.- (doc. _).

A mente di _____________ vi è il concreto dubbio che si sia proceduto a spolpare la _________, a cui appositamente è stato cambiato il nome in _________, in vista del fallimento, di ogni suo bene, sulla base di crediti inesistenti o dubbi perlomeno fino alla permanenza di ______________.

(…)

14.

Il quadro dev'essere completato con rilievi e circostanze specifici, che ribadiscono piena­mente la visione generale appena illustrata. L'influsso determinante del _________ e dei suoi incaricati trova conferma nella nomina di __________ come amministratore, nel 2000, quando la stessa persona assumeva come responsabile della _________ l'incarico di revisore dal 1998 e il ruolo di autore del piano di risanamento, sempre per conto del _________. Mai, in una di queste funzioni, __________ o la _________ hanno for­malmente ipotizzato l'insolvenza della società e proposto il deposito dei bilanci.

La spiegazione, per ____________, è semplice e consiste nella fondata aspettativa, anche per esperti finanziari, di risollevare le sorti della società. I piani elaborati, in merito ai quali non vi era motivo di nutrire il minimo dubbio, non lasciavano trasparire perples­sità sulla garanzia di pagamento degli oneri sociali né su un miglioramento futuro. Le possibilità, infatti, erano solo due: o la ditta era insolvente e in tal caso si sarebbe dovuto agire con i provvedimenti richiesti dalla legge, oppure le previsioni di sviluppo lasciavano intuire un miglioramento e allora era giustificato continuare nell'attività. Ciò che è impor­tante, per ____________, è che questa seconda ipotesi risultava necessariamente dalle valutazioni di professionisti, che neppure dopo essere intervenuti a titolo personale hanno mai fatto risaltare una situazione compromessa, tanto da proporre una liquidazione della società. Questa è invece avvenuta quando egli non era più amministratore e, guarda caso, ha lasciato un debito di contributi sociali soltanto per gli anni di cui era responsabile (…)" (Doc. _).

                               1.6.   Con scritto 28 novembre 2002 il convenuto ha chiesto l'assunzione dei seguenti mezzi di prova:

"  (…)

-   Richiamo dalla Cassa di Compensazione AVS di tutti gli atti relativi alle procedure di esecuzione avviate contro la ____________, Serramenteria, in seguito _________ in particolare gli incassi ottenuti.

-   Richiamo dalla Cassa di Compensazione AVS di tutti i versamenti ricevuti per gli anni 2000/2001 dalla spettabile _____________ Serramenteria in seguito divenuta _________.

-   Richiamo dall'Ufficio fallimenti di _________ dell'integralità dell'incarto relativo al fallimento della _________ già ____________.

-   Richiamo dall'Ufficio Tassazione Persone Giuridiche di _________ dell'incarto fiscale completo relativo alla ___________, in seguito _________ relativo agli anni dal 1996 incluso ad oggi.

-   Testi:

    Signora __________

    Signor __________

Sopralluogo al fine di poter constatare che attualmente i macchinari della ditta _________ sono utilizzati da diversa ditta del medesimo Gruppo o da terzi.

Oltre alla notifica delle prove citate in precedenza, mi permetto di sottolineare che a mio avviso è indispensabile concedere alla controparte un termine per introdurre una replica alla risposta 19 novembre 2002.

Ciò appare necessario, ritenute le osservazioni contenute nella risposta in merito all'atteggiamento della Cassa Cantonale di Compensazione AVS che dovrà giustificare la propria attività nell'ambito dell'incasso del proprio credito, aspetto e circostanza trascurata dalla petizione." (Doc. _)

                               1.7.   Con scritto 7 gennaio 2003 la Cassa ha osservato:

"  (…)

Il convenuto afferma, a sua discolpa, che il _________ avrebbe funto da amministratore di fatto dal 1996, gestendo di fatto la società.

Al proposito, è bene rilevare che, a mente della giurisprudenza, un datore di lavoro che non ha né sorvegliato personalmente il pagamento regolare dei contributi né preso tutte le disposizioni che si potevano esigere da lui affinché i relativi importi venissero effettivamente versati alla Cassa, non può scagionarsi dalla colpa per il mancato pagamento dei contributi paritetici (STCA inedita dell'8 febbraio 1999 in re R.C., C.C., P.M., B. con riferimenti giurisprudenziali ivi citati).

Infatti, sempre secondo la succitata giurisprudenza, la sola circostanza che la banca abbia assunto una posizione di controllo, non esime gli amministratori della società dall'intervenire, nella misura del possibile e per quanto si possa pretendere da loro, ripetutamente nei confronti della stessa, affinché versi gli oneri sociali.

Un amministratore dovrebbe quindi intervenire con atti scritti, idonei a rendere attenta la banca dell'importanza che il pagamento dei contributi, anche ai sensi dell'art. 52 LAVS, riveste e per renderla responsabile in caso di mancato pagamento (STFA inedita del 3 febbraio 2000 in re B.).

Dalla documentazione versata agli atti e da quanto addotto dal convenuto, emerge unicamente che è stata stilata una convenzione, secondo la quale l'acquirente della società si sarebbe impegnato, in particolare, al pagamento degli oneri sociali conosciuti e, a quel momento, ancora scoperti.

Così come già rilevato in sede di petizione ai punti 9.1. e 11., ai quali peraltro si rinvia, ciò non basta per esonerare il convenuto da ogni responsabilità per gli oneri sociali arretrati, trattandosi di mera questione interna, riferita al rapporto di diritto privato tra il convenuto e l'istituto di credito (STFA inedita del 30 aprile 1998 in re C.S. e C.B.).

Quanto al rimprovero mosso nei confronti della Cassa per non avere adito le vie esecutive per la riscossione dei contributi dovuti dalla società, si osserva che la Cassa ha proceduto conformemente alle disposizioni di legge, così come si evince dai dettagli evoluzione incassi di cui ai doc. _ relativo agli anni dal 1996 al 2000.

I dettagli evoluzione incassi dal 1990 (anno corrispondente all'entrata in mora con il pagamento dei contributi) al 1995, verranno prodotti separatamente.

In merito alla contestazione sollevata dal convenuto al punto 16 della risposta, relativa ai versamenti effettuati negli anni 2000-2001, si osserva che i relativi importi sono stati registrati a titolo di acconto per gli anni 1996, 1997, 1999 e 2000, come dalle indicazioni date dalla società (doc. _)."  (Doc. _)

                               1.8.   Con scritto 20 gennaio 2003 ____________ ha precisato:

"  (…)

1. Le osservazioni di controparte del 7 gennaio 2003 vengono integralmente contestate.

__________ è uscito dalle società del Gruppo alla fine del 1999.

Il computo su cui si basa controparte include il 2000, quando in tale periodo __________ già non faceva più parte dell'omonimo Gruppo.

Controparte ammette in concreto di aver a torto conteggiato gli acconti ricevuti nel 2000 sul medesimo anno e non sulle pendenze pregresse, in particolare quelle dal 1996 al 1999.

Controparte peraltro non fa cenno dei motivi per cui la stessa non è intervenuta, quando ha ricevuto nel corso del 2000 indicazioni da parte della società _________ita con l'esplicita richiesta di accreditare gli acconti sugli oneri sociali all'anno 2000, ciò che avrebbe dovuto far comprendere immediatamente come la stessa società non aveva alcuna intenzione di procedere al saldo degli oneri sociali impagati per il periodo 1996-1999.

Da notare che in quel periodo vi erano in società sufficienti beni per procedere ad un pignoramento degli stessi e garantire il pagamento degli oneri sociali (vedi bilanci allegati alla risposta).

La controparte a questo proposito ben si guarda dal produrre come avrebbe dovuto i documenti richiesti in risposta, vanificando nuovamente ogni possibilità di verifica per il convenuto.

Nulla è dato di sapere delle modalità di incasso dei crediti a decorrere dal 1990, ritenuto che per stessa ammissione di controparte già da qual periodo la stessa sapeva che le società del Gruppo ______________ erano in mora nel pagamento degli oneri sociali.

E' indispensabile la produzione dei documenti richiesti che non sono stati prodotti e non hanno permesso una disamina degli stessi.

A questo proposito si chiede già sin d'ora un ulteriore congruo termine di almeno 30 giorni per poterli verificare e commentare al momento in cui controparte finalmente li produrrà.

Controparte non contesta quanto affermato dalla stessa telefonicamente al patrocinatore legale  di __________, in particolare di aver ricevuto dagli amministratori che si sono occupati della gestione della società a decorrere dal 2000 l'importo di Frs. 224'385.70, condizione imposta a questi ultimi dalla Cassa per togliersi la solidarietà nel pagamento integrale degli oneri sociali a decorrere dal 1996.

A questa somma è necessario aggiungere l'ulteriore importo di Frs. 127'467.75 che risulta dal doc. _.

Il tutto, in particolare Frs. 351'853.45, deve in ogni caso essere detratto dall'importo richiesto e questo a seguito del ragionamento contenuto al punto 16. di risposta e ciò a credito e deduzione degli anni prima della fine del 1999.

In merito alla problematica relativa all'amministrazione di fatto si conferma quanto contenuto in risposta e si sottolinea quanto segue.

Il _________ è sempre stato l'amministratore di fatto delle società del Gruppo ______________ e se ne deve assumere tutte le responsabilità, non limitandosi ad anticipare agli amministratori che ha incaricato formalmente dal 2000 di gestire la società del Gruppo, ma che hanno gestito le società del Gruppo già in precedenza, l'importo di Frs. 224'385.70 al fine di essere svincolati da una responsabilità solidale, che doveva rimanere in merito alla conduzione delle società del Gruppo ___________ nel periodo 1996/2000.

Davanti all'amministrazione di fatto del _________, ___________ ha fatto tutto quanto possibile per ottenere il pagamento degli oneri sociali, tanto è vero che ha fatto inserire come clausola nei contratti di cessione l'impegno di pagamento.

Ciò deve bastare come prova della sua diligenza, soprattutto dinnanzi ad atteggiamenti qualificati, quali lo svuotamento della società come dimostrano i bilanci e come meglio indicato in risposta.

Ogni mezzo per pagare gli oneri sociali è stato infatti vanificato solo dopo le dimissioni di ____________, pertanto a decorrere dall'1.1.2000.

Alla luce di queste circostanze non vi è una negligenza di ___________ per il mancato pagamento degli oneri sociali; al contrario solo dopo la sua uscita è stato possibile per chi ne aveva interesse svuotare le società del Gruppo e vanificare gli incassi peraltro non effettuati da parte della Cassa di Compensazione in tempo debito.

In merito all'atteggiamento di quest'ultima, si ribadisce come lo stesso appare del tutto negligente (…)" (doc. _).

                               1.9.   Con scritto 21 gennaio 2003 la Cassa ha prodotto il dettaglio incassi dal 1991 al 1995 (cfr. doc. _ e allegati).

                             1.10.   Con scritto 10 febbraio 2003 ____________ ha precisato:

"  (…)

1. La documentazione fornita dalla Cassa di Compensazione appare lacunosa ed inaffidabile.

Se ne deduce quanto segue.

Per il 1990 l'ultima diffida è del 1991, l'incasso entro il 1991 (salvo una rettifica di chiusura del 1992), il primo Precetto Esecutivo sarebbe del 2000.

Stessa cosa nel 1991.

Dal 1992 i Precetti Esecutivi iniziano lo stesso anno e l'incasso al più tardi è dell'anno seguente.

Tra l'altro e salvo qualche piccola eccezione si è sempre estinto il debito dell'anno precedente prima di estinguere accrediti sull'anno successivo, contrariamente a quanto eseguito dalla Cassa in seguito, in particolare per l'anno 2000.

A questo proposito si richiama quanto già sottolineato in precedenza in merito all'illecità di tale comportamento.

Dai doc. _ si rileva che dal 1996 i Precetti Esecutivi sono al più tardi dell'anno successivo e gli incassi terminano nel 2000.

Ciò soprattutto per il 2000 dove sono contabilizzati incassi dello stesso anno.

Si ricorda che gli attestati di carenza beni sono del 22 maggio 2001.

Le riflessioni in merito a quanto sopra sono diverse.

In primo luogo resta la domanda sul perché gli attestati di carenza beni siano stati ottenuti solo nel 2001.

E' legittimo supporre che non sia stata chiesta la continuazione prima di quell'anno, anche se i Precetti Esecutivi iniziavano nel 1992 e per il periodo in questione (1996-1999) dal 1996.

La Cassa era quindi avvertita di una difficoltà notevole di incasso.

Non si sa peraltro nulla dei pignoramenti ma è legittimo supporre che non siano stati chiesti prima del 2001.

La documentazione fornita non appare però credibile.

Non si può pretendere che i Precetti Esecutivi per il periodo 1990 e 1991 siano stati inviati nel 2000 e 2001, con un incasso avvenuto nel 1990, 1991 e 1992, come indicato nei doc. _.

Anche nella ricostruzione contenuta nella documentazione prodotta dalla Cassa, la stessa è negligente in quanto i dati contenuti appaiono contraddittori e inaffidabili.

Tale negligenza resta inoltre in base al fatto che gli incassi dichiarati sono comunque ampiamente successivi ai Precetti Esecutivi e che dunque non si è proceduto con l'esecuzione.

Il riscontro effettivo sarebbe dato solo dalla presentazione dei documenti già richiesti con la risposta e in seguito con le precedenti osservazioni e che la Cassa si ostina a non presentare.

Quanto indicato in risposta e nelle precedenti osservazioni non è certo smentito dai documenti della Cassa.

Anzi è rinforzata la tesi della negligenza dal momento che non vi è la prova del contrario, nonostante la si sia tentata e la Cassa l'abbia accettata, senza però fornire una concludente.

Si sottolinea nuovamente ancora una volta che sino al 2000 in ogni caso l'accredito è stato fatto sul debito più anziano, salvo nel 1994 (quando non era estinto il 1993) e nel 1996 (quando non era ancora estinto il 1995).

Si richiede nuovamente in modo espresso che questo On. Giudice richieda alla Cassa di Compensazione di fornire l'integralità della documentazione relativa a tutte le esecuzioni poste in atto dalla stessa Cassa a decorrere dal 1990 nei confronti della società.

In alternativa, nell'ipotesi in cui la Cassa continuasse a non voler produrre i documenti richiesti, si richiede espressamente l'edizione degli stessi in particolare pertanto di tutte le esecuzioni dal 1990 poste in essere dalla Cassa contro la società all'Ufficio Esecuzioni.

I documenti prodotti dalla Cassa sono peraltro dei riassunti allestiti dalla Cassa stessa che vengono contestati per io motivi indicati in precedenza.

Appaiono del tutto inaffidabile e confusi.

Si necessita al contrario dei documenti effettivi con cui si è proceduto all'invio dei Precetti Esecutivi, ai pignoramenti e a tutto quanto necessario all'incasso dei crediti vantati dalla stessa Cassa a decorrere dal 1990.

L'atteggiamento della Cassa in ogni caso dimostra in tutta chiarezza la negligenza di quest'ultima nell'ambito dell'incasso dei crediti vantati nei confronti della società sin dal 1990, in particolare per il periodo a decorrere dal 1996 in avanti.

Si ribadisce quanto indicato in risposta e nelle precedenti osservazioni.

La Cassa avrebbe potuto tranquillamente procedere al pignoramento di beni sufficienti largamente a coprire il suo credito.

Ciò non è stato effettuato per motivi incomprensibili, in ogni caso dovuti alla negligenza della Cassa stessa, che si rifiuta peraltro in concreto di fornire i documenti che provino il contrario (in quanto inesistenti)." (Doc. _)

                             1.11.   Con scritto 21 febbraio 2003 la Cassa ha prodotto il dettaglio incassi dal 1990 al 1991 in sostituzione di quelli errati prodotti in data 21 gennaio 2003 relativi a quei determinati anni (cfr. doc. _ e allegati), osservando:

"  La cassa tiene innanzitutto a precisare di non gradire affatto il tono polemico e tendenzioso assunto dalla controparte nei suoi confronti che è fuori luogo e del tutto gratuito: la Cassa ritiene di avere agito nel rispetto delle disposizioni legali e respinge recisamente le illazioni proferite dal convenuto.

I dettagli evoluzione incassi per gli anni dal 1990 al 1995, che la Cassa ha prodotto, così come preannunciato nelle proprie osservazioni del 7 gennaio 2003, parlano chiaro: la società, sistematicamente in mora con il pagamento dei contributi già dal 1990, ha pagato, solo dopo diffide e precetti esecutivi (doc. _).

Per quanto concerne, in particolare, il 1990, si osserva che il pagamento dei contributi è stato effettuato a seguito di diffide e, in parte, di precetti esecutivi, i quali non possono che essere stati spiccati quell'anno, visto che i relativi versamenti, come si evince dalla documentazione prodotta sub doc. _, sono stati eseguiti dalla società prima della fine del 1990, tanto è vero che il totale è a pareggio.

Quanto detto, vale pure per il 1991.

A scanso di equivoci, la Cassa fa rilevare che, per un chiaro errore di trascrizione, l'anno relativo ai precetti esecutivi spiccati per l'incasso dei contributi per il 1990 e il 1991 non è già il 2000 rispettivamente il 2001, bensì palesemente il 1990 rispettivamente il 1991, come da dettagli evoluzione incassi corretti qui prodotti sub. doc. _ in sostituzione di quelli prodotti in data 21 gennaio 2003.

Il richiamo dal competente Ufficio esecuzioni degli incarti relativi alle esecuzioni promosse nei confronti della società, a cui la Cassa non si oppone, non farà altro che confermare, in primo luogo, quanto figura nei succitati dettagli evoluzione incassi (doc. _) e, in secondo luogo, che la continuazione delle procedure esecutive è stata chiesta dalla Cassa in modo sollecito. Se tali procedure sono sfociate in attestati carenza di beni solo il 21 maggio 2001, ciò è da imputare ai differimenti della realizzazione giusta l'art. 123 LEF richiesti invero dalla società stessa dopo il ricevimento degli avvisi d'incanto: le dilazioni di pagamento ottenute non sono state tuttavia rispettate.

La Cassa non può e non deve quindi essere tacciata di negligenza, anzi essa medesima ha dovuto attendere sino al 2001 per ottenere il rilascio degli attestati carenza di beni per cercare di recuperare i contributi ancora scoperti con l'unica altra via prevista dalla LAVS.

Al proposito, si rammenta che, a mente della giurisprudenza, unicamente un attestato di carenza di beni definitivo certifica sia l'insolvibilità del datore di lavoro sia la conseguente impossibilità per la Cassa di chiedere il pagamento dei contributi paritetici secondo la procedura ordinaria dell'art. 14 LAVS: il solo fatto che una società sia in mora con il pagamento dei contributi non permette di anticipare il momento della conoscenza del danno ai sensi dell'art. 52 LAVS.

In merito ai pagamenti effettuati dalla società negli anni 2000-2001, si ribadisce che la Cassa ha imputato i relativi importi ai periodi contributivi espressamente indicati dalla società sulle cedole di versamento (cfr. doc. _), ciò che esclude l'applicazione dell'art. 86 CO alla presente fattispecie.

A comprova di quanto addotto, alleghiamo copia delle succitate cedole di versamento relative ai pagamenti effettuati dalla società tramite l'Ufficio esecuzioni di _________ il 31 luglio 2000 e il 1° maggio 2001 concernenti gli acconti di gennaio e febbraio 2000 e aprile 2000 sono stati pagati mediante polizze PVR codificate in data 18 luglio 2000 rispettivamente 26 luglio 2000 (cfr. doc. _).

Si rileva nuovamente che gli altri pagamenti effettuati negli anni 2000-2001, segnatamente il 3 marzo 2000, 23 ottobre 2000 e il 29 maggio 2001, per complessivi CHF 5'686.50 sono stati registrati per gli anni 1996, 1997 e 1999 (doc. _).

Per quanto attiene la responsabilità di un organo che subentra nel Consiglio di amministrazione di una società, a quel momento già gravemente indebitata, la giurisprudenza ha avuto modo di statuire che tale organo diviene responsabile unicamente per i contributi scoperti a partire dalla sua entrata in carica.

È quindi ovvio che l'importo di CHF 224'385.70 relativo all'anno 2000, a cui il convenuto si riferisce e che risulta chiaramente dal dettaglio evoluzione incassi di detto anno, peraltro già prodotto in sede di petizione quale doc._, è pure da porre a carico degli organi subentrati." (doc. _)

                             1.12.   Con scritto 28 febbraio 2003 _____________ ha ancora ribadito la responsabilità della Cassa nel non aver pignorato per tempo i beni della società, precisando inoltre:

"  1. La presa di posizione della Cassa di Compensazione del 21 febbraio 2003 viene integralmente contestata.

La stessa Cassa ammette errori da lei definiti di trascrizione in merito alla documentazione fornita a conferma che la stessa è del tutto inaffidabile.

Si prende atto che la Cassa ammette di essere stata da sempre al corrente che la società _________ era regolarmente inadempiente per il pagamento degli oneri sociali.

se ne desume pertanto che in un caso di questo genere la Cassa doveva in ogni caso agire con maggiore tempestività, procedendo con regolarità al pignoramento dei beni presenti in società a tutela degli oneri sociali da pagare.

2. Si rileva nuovamente come in realtà gli atti forniti dalla controparte siano inconcludenti e come sia necessario il richiamo dall'Ufficio Esecuzione cui nemmeno la Cassa peraltro si oppone.

In merito alle affermazioni della Cassa in relazione alle dilazioni di pagamento che l'Ufficio Esecuzione avrebbe concesso alla ditta su richiesta di quest'ultima, peraltro nel momento in cui _____________ non ne era più l'amministratore, si rileva quanto segue.

Innanzitutto la Cassa avrebbe dovuto quale creditrice procedere al pignoramento dei beni importanti che in quel momento vi erano presso la _________, _________ e non lasciarseli sfilare sotto il naso da terzi.

Se la Cassa come creditore non considerava peraltro giustificate le dilazioni di pagamento a suo dire concesse dall'Ufficio Esecuzioni, avrebbe potuto e dovuto opporsi, come pure avrebbe potuto chiedere il rispetto delle condizioni imposte al debitore e la revoca delle dilazioni se non era rispettato il piano dei pagamenti.

Ancora una volta l'unica maniera per rendersene conto, passa attraverso la consultazione degli atti effettivi di esecuzione che la Cassa di Compensazione non ha voluto fornire nonostante le richieste reiterate del convenuto (…)" (doc. _).

                             1.13.   Con scritto 11 marzo 2003 la Cassa ha osservato:

"  La Cassa respinge recisamente quanto addotto dal convenuto nella propria presa di posizione del 28 febbraio 2003, trattandosi di affermazioni peraltro non suffragate.

Come già rilevato nelle precedenti osservazioni 21 febbraio 2003, si ribadisce che il richiamo dal competente Ufficio esecuzione della documentazione relativa alle procedure esecutive avviate nei confronti della _________ non farà altro che confermare che la Cassa ha agito conformemente alla legge.

È palesemente infondata l'affermazione di controparte, secondo cui le dilazioni di pagamento ex art. 123 LEF sarebbero state concesse dopo l'uscita del signor _________ dal consiglio di amministrazione della società.

Infatti, così come si evince chiaramente dal documento che viene prodotto in copia sub. doc. _, l'Ufficio esecuzione di _________ ha accordato una dilazione di pagamento ex art. 123 LEF in data 7 maggio 1999, epoca in cui il signor _________ ricopriva ancora la carica di amministratore unico della società, contrariamente quindi a quanto asserito dalla controparte." (doc. _)

                             1.14.   Con scritto 18 marzo 2003 _____________ ha ancora osservato:

"  Si sottolinea come la Cassa quando le serve riesce puntualmente a trovare i documenti di provenienza dell'ufficio esecuzioni più volte invano richiesti anche dal convenuto, senza alcun successo.

Il documento prodotto (doc. _) non fa peraltro che confermare quanto da sempre sostenuto dal convenuto, in particolare la negligenza della Cassa nel pignoramento e nell'incasso del proprio credito.

Il doc. _ dimostra in ogni caso che la Cassa già in data 25.05.1999 era a conoscenza che la debitrice non sarebbe stata in grado di versare l'importo richiesto in un'unica soluzione.

Venivano previste 12 rate dove peraltro le ultime 5 riguardano un periodo successivo all'uscita di ___________ dalla società.

Nonostante le rate non siamo poi state rispettate, la Cassa non ha ritenuto, con negligenza, di voler procedere ai pignoramenti che potevano garantire il suo credito e non lo ha fatto sino alla procedura di fallimento del 2001.

Appare chiaro che la Cassa è stata sin dall'inizio negligente nella garanzia del proprio credito e che la sua negligenza è durata per anni, in ogni caso anche dopo il 31.12.1999, momento in cui _________ è uscito dalla società.

Si rammenta che in quel periodo vi erano qualcosa come approssimativamente 2.5 milioni di franchi di crediti esigibili, che la _________ poteva incassare dai suoi clienti, oltre un magazzino milionario.

La Cassa per motivi incomprensibili (se non la negligenza) non ha pignorato né i crediti né il magazzino, e in seguito se li è addirittura fati soffiare sotto il naso.

Si ribadisce infatti che sotto gli occhi della Cassa, dopo l'uscita di _________ dalla società, i beni citati in precedenza sono stati trasferiti, sulla base di non meglio definiti rapporti di debito/credito, ad altre società del gruppo.

Le stesse hanno in seguito liquidato a loro favore il magazzino, procedendo inoltre all'incasso sempre a loro favore dei crediti dai clienti della _________ (in seguito __________) e ciò senza che la Cassa muovesse un dito.

Ora non deve certo essere il convenuto, che in ogni caso alla sua uscita dalla società ha lasciato la stessa con beni più che sufficienti a coprire i crediti della Cassa, a dover subire le conseguenze della negligenza di quest'ultima nell'incasso del suo credito." (doc. _)

                             1.15.   Con scritto 31 marzo 2003 la Cassa ha osservato:

"  La Cassa contesta le affermazioni del convenuto nella propria presa di posizione del 18 marzo 2003 e rileva quanto segue.

Così come ha avuto modo di stabilire codesto lodevole Tribunale ancora in una sua recente sentenza, alla Cassa non può essere rimproverata alcuna negligenza nell'incasso dei contributi, se essa ha regolarmente diffidato e precettato la società al fine di incassare i contributi scaduti (cfr. STCA inedita dell'8 agosto 2002 in re A.M., A.P., A.M., F.M., consid. 2.10.2.2., pag. 42).

Ne consegue che, nel concreto caso, il tentativo del convenuto di discolparsi, attribuendo alla Cassa un comportamento negligente nell'incasso dei contributi nei confronti della società, è chiaramente destituito di fondamento siccome la Cassa, come risulta chiaramente dalla documentazione versata agli atti e più volte addotto, ha sistematicamente diffidato e precettato la società sin dal 1990.

Si rammenta inoltre al convenuto che è la società, di cui il signor _________ era amministratore unico, ad avere violato le prescrizioni venendo meno all'obbligo per il datore di lavoro di pagare i contributi sociali e non già la Cassa che non ha potuto fare alcunché se non avviare e fare proseguire le numerose procedure esecutive dal 1990 in poi: se effettivamente vi erano delle disponibilità, come sosterrebbe la controparte – senza peraltro suffragare le proprie affermazioni, che si contestano – nulla avrebbe quindi impedito alla società di saldare i propri debiti nei confronti della Cassa, evitando così a quest'ultima di dover procedere all'incasso forzato dei contributi. Va da sé che gli attestati carenza di beni del 21 maggio 2001 sono stati rilasciati dopo che la Cassa ha chiesto la continuazione delle esecuzioni e, per alcune di queste, pure la vendita dei beni pignorati. La vendita è stata tuttavia "bloccata" dal differimento della realizzazione secondo l'art. 123 LEF – peraltro non rispettato -, che è stato concesso, su richiesta della società stessa, dopo l'avviso d'incanto, quando ancora nel consiglio di amministrazione sedeva, quale amministratore unico, il signor _________, come del resto già rilevato nel precedente scritto (doc. _)." (doc. _)

                             1.16.   Con scritto 7 aprile 2003 _____________ ha ancora osservato:

"  1. La presa di posizione della Cassa di Compensazione del 31 marzo

    2003 viene integramente contestata.

Nuovamente la Cassa si limita a contestare la tesi avversaria, senza peraltro mai fornire alcun tipo di documentazione a supporto delle sue affermazioni.

    Ormai è peraltro diventato suo costume in questa vertenza.

Alla Cassa può sicuramente essere rimproverata una grave negligenza nell'ambito dell'incasso dei contributi.

Quest'ultima infatti non contesta di non aver proceduto a pignorare i beni esistenti in società fino alla fine del 2000 a tutela del suo credito.

Che abbia proceduto o meno a diffidare la società ha un'importanza relativa, quando come nel caso che ci occupa, la presunta diffida è del 1999 e il tentativo di realizzare il pegno, mai prima pignorato è addirittura del 2001.

Da notare che _____________, convenuto, è uscito dal Consiglio di Amministrazione della società _________, alla fine del 1999.

Lo stesso pertanto non era in ogni caso più in grado di gestire la società stessa, rispettivamente di procedere negli eventuali incombenti, in particolare il pagamento egli oneri sociali, compito in cui sono subentrati i nuovi amministratori.

Quando _________ è stato amministratore della società _________, i contributi, seppur in modo non puntuale, sono sempre stati pagati almeno in parte.

Vi erano peraltro in società beni sufficienti a coprire abbondantemente li importi mancanti, in particolare i crediti nei confronti dei committenti per otre Frs. 2'000'000.--) e il magazzino (per oltre Frs. 6'000'000.--).

Che ci fossero sino alla fine del 2000 i beni indicati in precedenza che potevano (dovevano) essere pignorati dalla Cassa, che non l'ha fatto per negligenza, è stato debitamente provato, allegando una copiosa documentazione agli atti contrariamente alla Cassa, che non ha mai voluto produrre i documenti relativi alle procedure esecutive eventualmente poste in essere.

Corrisponde al vero che dopo l'uscita di _________ dalla società _________, in particolare la fine del 1999, nulla avrebbe impedito alla società, esista peraltro da amministratori diversi, di procedere al pagamento degli oneri sociali, attingendo anche solo dai crediti relativi ai committenti, che erano di oltre Frs. 2'000'000.--, crediti esigibili, pignorabili, ma mai pignorati dalla Cassa.

Non solo ciò non è stato fatto, ma addirittura gli amministratori avrebbero accettato di procedere al trasferimento di ogni bene della società _________ ad altre società del Gruppo e questo senza che la Cassa intervenisse in alcun modo.

E' bene chiarire in ogni caso che in tale periodo _________ non faceva più parte ormai da oltre un anno dell'amministrazione della società, peraltro anche in precedenza posta in essere di fatto dai rappresentanti del _________. Egli pertanto non poteva intervenire nell'ambito della problematica che ci occupa.

Ora la Cassa richiede a torto un risarcimento a ______________, quando quest'ultimo al momento dell'uscita dal CdA della società _________ ha lasciato nella stessa beni nettamente superiori e più che sufficienti a coprire abbondantemente un qualsiasi credito vantato dalla Cassa.

Se quest'ultima ha permesso per negligenza ai successivi amministratori, non solo di non procedere al pagamento degli importi dovuti, ma addirittura di trasferire (svuotare) i beni della società _________ a terzi, ciò comporta un atteggiamento negligente, che non può certo essere rimproverato al _________, richiedendo a quest'ultimo di pagare i danni dovuti esclusivamente alla mancata tempestività della Cassa nell'incasso e nella salvaguardia del proprio credito.

Da notare che la Cassa non contesta di non aver mai posto in essere un qualsiasi pignoramento in questo contesto, in particolare dopo l'uscita di _________ dalla società (dalla fine del 1999).

L'avere chiesto il proseguimento delle esecuzioni solo nel corso della prima metà del 2001 dimostra la tardività dell'atteggiamento della Cassa, che ben sapeva di poter agire in tale contesto, ma non l'ha fatto, attendendo invano le decisioni di amministratori che non sono il convenuto e che dai documenti agli atti sembra abbiano svuotato di ogni bene la società _________, a beneficio di società terze del Gruppo _________ che hanno regolarmente incassato i crediti dei committenti, rispettivamente i proventi della vendita del magazzino della società _________, beni che la Cassa non ha ritenuto di pignorare per tempo.

La Cassa si è pertanto trovata con un nulla di fatto a seguito peraltro del suo tardivo e negligente comportamento e non certo per responsabilità del convenuto, che ha dimostrato che al momento in cui ha lasciato la società _________, questa aveva beni pignorabili vicini ai Frs. 9'000'000.--." (doc. _)

Queste ultime osservazioni sono state inviate alla Cassa per conoscenza con la facoltà di formulare osservazioni scritte nel termine di 5 giorni (cfr. doc. _).

                             1.17.   A seguito di un accertamento del TCA, in data 12 settembre 2003, l'Ufficio esecuzione di _________ ha trasmesso la distinta delle esecuzioni dal 1990 (cfr. doc. _).

                                         L'Ufficio fallimenti ha per contro risposto che non è possibile trasmettere l'incarto relativo al fallimento della _________ in quanto la procedura di fallimento non è conclusa (cfr. doc. _).

                                         In data 15 settembre 2003 questo TCA ha assegnato un termine di 10 giorni al convenuto per consultare l'incarto fallimentare presso l'UF e produrre copia dei documenti che ritiene necessari (cfr. doc. _).

                                         Nel frattempo, a seguito di un accertamento del TCA, in data 26 settembre 2003, la Cassa ha prodotto alcune diffide dal 1990 al 2000, la distinta delle esecuzioni dal 1993 al 2001 e gli estratti conto dal 1990 al 1995 (cfr. doc. _ e allegati).

                                         Dopo la concessione di una proroga per la produzione dei documenti dell'incarto fallimentare (cfr. doc. _) e dopo aver chiesto al convenuto su cosa dovrebbero riferire i testi proposti con scritto 28 novembre 2002 (cfr. doc. _), in data 13 ottobre 2003, il legale del convenuto ha precisato:

"  (…)

A tutela degli interessi di ________________, produco i seguenti documenti:

Doc. _: estratto Ufficio Esecuzioni nei confronti di _________, già ___________.

Si tratta dell'estratto dettagliato in merito ad ogni procedura intervenuta nei confronti della _________, già ____________.

Si sottolinea come i primi interventi della spettabile Cassa Cantonale di Compensazione AVS sono del 10 novembre 2000, a dimostrazione di quanto sempre sostenuto dalla parte _________ nell'ambito della presente vertenza, in particolare la negligenza della Cassa nel garantirsi l'incasso del proprio credito.

Doc. _: Bilanci 31.12.2000 e 31.12.2001 _________.

Il bilancio 31.12.2000 (doc. _) è stato reperito nell'ambito della documentazione relativa al fallimento della _________, _________ presso l'Ufficio fallimenti di _________ nel classeur denominato con il nr. _, mentre il doc. _, in particolare il bilancio di _________, _________ al 31.12.2001 e stato reperito nell'ambito del classeur denominato con il nr. 261.

Dai documenti citati in precedenza ed in particolare dal bilancio al 31.12.2000 si evince chiaramente come la società in tale momento avesse attivi per CHF 14'195'891.81, contro passivi per CHF 17'974'838.83.

Vi erano pertanto attivi che potevano essere realizzati, rispettivamente una situazione di bilancio che poteva necessitare l'imposizione di un deposito dello stesso per un fallimento societario che avrebbe peraltro presupposto di seguire una determinata graduatoria, rispettivamente ottenere per i debitori privilegiati tra cui l'AVS la distribuzione di un dividendo, in particolare l'incasso integrale del credito e non come avvenuto poco tempo dopo in particolare nel 2001 restare senza nulla in quanto la società ha chiuso per mancanza di attivi.

Ci si chiede se non vi sia la responsabilità personale di ben altri e non _________.

Doc. _

Si tratta della documentazione reperita sempre nel classuer nr. 262 alla base del bilancio 31.12.2000.

Si sottolinea che vi è inclusa, oltre ad una nota manoscritta, anche una tabella definita "bilancio al 1.12.2000 per cessione parziale attivi e passivi".

Si tratta di una conferma del documento già prodotto dalla parte _________; che gli attivi della società _________ita sono stati "girati" ad atre società del Gruppo (vedi lista _________ Tecnologies allegata) al solo fine di favorire queste ultime e danneggiare altri creditori tra cui       l'AVS.

Da notare che al 1.12.2000 la _________ poteva pagare il debito AVS e l'AVS pignorare i beni relativi.

Al 31.12.2000 dopo la cessione eseguita dai nuovi amministratori non vi erano più attivi concreti e nel 2001 la società è _________ita per mancanza di attivi.

In relazione ai testi notificati si desidera sottolineare quanto segue.

La signora __________ è stata la contabile del Gruppo _________ ed in particolare della __________, poi divenuta _________, per il. periodo sino all'uscita di _________ dal Gruppo (dicembre 1999) ed in seguito sino ad oltre il 2000. quando la stessa ha deciso di licenziarsi, in particolare a seguito delle attività svolte dagli allora amministratori del Gruppo, che in concreto spogliavano la _________ di ogni bene preparandola al fallimento, che avrebbe vanificato ogni possibilità di incasso da parte dei creditori (fatta eccezioni delle stesse società del Gruppo _________) e dell'AVS.

___________ è al corrente della cessione degli attivi operata sotto la regia della _________ ed in particolare del signor _________ dipendente (titolare) di quest'ultima.

___________ appare con il _________ il "pilota" dell'attività finanziaria del Gruppo _________.

Quest'ultimo potrà spiegare i motivi che lo hanno convinto a portare innanzi la cessione degli attivi della _________ da quest'ultima ad altre società del Gruppo, con la concreta spogliazione di ogni bene della _________ (a quel momento _________), con la conseguenza di lasciare tutti gli altri creditori non facenti parte del Gruppo _________, senza un centesimo inclusa l'AVS." (Doc. _)

                                         Tutta la documentazione ricevuta è stata trasmessa alla Cassa per conoscenza con la facoltà di eventualmente formulare delle osservazioni scritte nel termine di 5 giorni (cfr. doc. _).

                                         in diritto

                               2.1.   Va innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che tuttavia non è applicabile al caso di specie considerato che il giudice delle assicurazioni sociali non tien conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo, in casu il 15 maggio 2002 (STFA del 20 marzo 2003, nella causa B., H 27/02, consid. 1, pag. 2, STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b).

                                         Per cui ogni riferimento alle norme applicabili in concreto va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002.

                              2.2.   In virtù dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".

                                         I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici, da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20).

                                         Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi (cfr. DTF 113 V 256 consid. 3; STFA del 16 aprile 2003 nella causa P., D., B., H 234/02 + 237/02 + 239/02, consid. 6.3). Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (cfr. Thomas Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163).

                                         Il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63).

                                       Il TFA ha recentemente riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere ancora mantenuta (cfr. DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003, pag. 79 ss).

                                         L'Alta Corte ha in particolare precisato che né dal messaggio del Consiglio federale concernente l'11a revisione dell'AVS ( DTF 129 V 13 consid. 3.3.), né dai lavori preparatori della LPGA (DTF 129 V 13 consid. 3.5.; STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa V. e G, H 320/01 + H 333/01, consid. 5.4.; STFA del 3 settembre 2003 nella causa M., 37/02, consid. 2) sono emerse indicazioni per un cambiamento della prassi finora adottata.

                               2.3.   Il convenuto solleva l'eccezione di perenzione motivando:

"  (…)

I fatti qui descritti comportano una valutazione giuridica differenziata. Appare infatti che i contributi sociali chiesti dalla Cassa di compensazione sono relativi agli anni dal 1996 al 2000. In proposito vi sono numerose obiezioni da formulare.

a) La Cassa di compensazione ha ottenuto il 22 maggio 2001 (doc. _) gli attestati di ca­renza beni per i contributi degli anni 1996, 1997, 1998, 1999, il cui importo com­plessivo è di fr. 1'318'743 secondo il doc. _. Non vi era d'altronde altra maniera di perseguire il pagamento, visto che l'art. 43 LEF non ammette l'esecuzione in via di fallimento per questi crediti. Da un punto di vista formale la decisione di risarcimento, del 15 maggio 2002, sarebbe quindi sufficiente a salvaguardare il termine di pre­scrizione secondo l'art. 82 OAVS, poiché da quella data la Cassa di compensazione sapeva che non vi erano beni disponibili per soddisfare le sue pretese.

b) La Cassa di compensazione deve però dar prova di un'attenzione commisurata alle circostanze e rendersi conto dell'impossibilità di ricuperare il suo credito (DTF 126 V 452). La conoscenza del danno, da cui inizia il termine di prescrizione, corrisponde al momento in cui era ragionevolmente esigibile constatare l'irricuperabilità del credito.

Ora la Cassa afferma di aver proceduto in via esecutiva dal 1990, perché la debitrice era in mora. La relativa documentazione non è prodotta. Non ci si spiega come, di fronte ad esecuzioni iniziate nel 1990, si possa aver atteso sino al 22 maggio 2001 per ottenere attestati di carenza beni relativi agli anni dal 1996 al 1999. Non si cono­scono gli anni di contributo a cui si riferivano le esecuzioni intentate, non è dato di saperne l'esito e soprattutto non si comprende perché, per il danno qui fatto valere, non si sia proceduto prima e tempestivamente. La Cassa di compensazione ha, se­condo ogni verosimiglianza, mancato al dovere minimo di diligenza nel perseguire crediti scaduti sin dal 1996, quando sapeva dal 1990 che la debitrice era in mora. Non a caso (doc. _) le prime diffide e precetti risalgono al 1996. Le relative argo­mentazioni potranno essere sviluppate soltanto dopo la presentazione, che è esplici­tamente richiesta, dei documenti che concernono le iniziative messe in atto per ricupe­rare il dovuto. Si noti che al più tardi il 10 gennaio 2001, secondo il doc. _, erano stati emessi precetti per la somma di fr. 1'459'136.65. Del tutto ignoto ed incom­prensibile è il motivo per cui queste procedure, iniziate il 13 maggio 1996, si siano concluse solo il 22 maggio 2001. L'unica spiegazione plausibile è una grave negli­genza nel ricuperare il credito, che deve comportare un'estinzione del danno vantato, inferiore all'importo delle esecuzioni (…)" (doc. _)

                                         Va innanzitutto rilevato che, ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAVS il diritto al risarcimento dei danni si prescrive quando la Cassa di compensazione non lo fa valere mediante una decisione entro un anno dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e, in ogni caso, decorsi 5 anni dal giorno in cui essi si sono avverati. Contrariamente al tenore letterale dell’art. 82 OAVS, si tratta di termini di perenzione, che vengono considerati d’ufficio (cfr. DTF 128 V 12, consid. 1; DTF 126 V 451, consid. 2a; STFA del 24 gennaio 2002 nella causa L., H 51/00, consid. 5a).

                                         D’altra parte la Cassa ha conoscenza del danno nel momento in cui, facendo uso dell’attenzione da lei esigibile, accerta che la situazione di fatto non permette l’esazione dei contributi e consente di fondare la decisione di risarcimento (cfr. DTF 128 V 12, consid. 1; DTF 111 V 14; Pratique VSI 2002 pag. 96; RCC 1991 pag. 132; STFA del 4 aprile 2002 nella causa T. F SA, H 221/01, consid. 3b e riferimenti).

                                         Il TFA ha pure precisato che il credito risarcitorio della Cassa nasce il giorno in cui il danno è causato. Nell’ambito di un fallimento del datore di lavoro detto giorno è quello dell’apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento che gli oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la procedura ordinaria (DTF 123 V 15 consid. 5b e c, 170 consid. 2b, 121 III 384 consid. 3bb, 388 consid. 3a e b riferimenti; principi recentemente riconfermati in STFA inedita dell'8 novembre 1999 in re G. H., pag. 4).

                                         Decisiva per la decorrenza del termine annuo di perenzione non è però la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a conoscenza (cfr. Nussbaumer, “Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG” pag. 109, in Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, volume 44, S. Gallo 1998; STFA inedita dell'8 novembre 1999 in re G. H., pag. 4).

                                         Quando il danno risulta da un fallimento, il momento della “conoscenza del danno” ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAVS non coincide con quello in cui la cassa è a conoscenza della ripartizione finale o riceve un attestato di carenza beni; la giurisprudenza del TFA considera in effetti che il creditore intenzionato a chiedere il risarcimento di un danno subito in un fallimento conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informato del suo collocamento nella liquidazione; a quel momento egli conosce o può conoscere l’importo dell’inventario, il suo proprio collocamento nella liquidazione, nonché il dividendo prevedibile (SVR 2002 AHV Nr. 18, consid. 2b; DTF 126 V 444). I medesimi principi sono applicabili anche nel caso di un concordato con l’abbandono dell’attivo (DTF 121 III 388 consid. 3b; 119 V 92 consid. 3 con riferimenti).

                                         La conoscenza del danno può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria; segnatamente allorquando la Cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe. L’esistenza di tali circostanze viene ammessa con riserbo: delle semplici indiscrezioni o delle informazioni provenienti da persone non autorizzate non permettono ancora di fondare e di motivare l’istanza giudiziaria (DTF 118 V 196 consid. 3b; 116 II 162; RCC 1992 pag. 504 consid. 3b; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori cfr. Pratique VSI 1996 pag. 167 consid. 3c/aa = DTF 121 V 240 consid. 3c/aa). Tuttavia può accadere che la conoscenza del danno può avvenire dopo il deposito dello stato di graduatoria se, a questo momento, l’ammontare effettivo degli attivi non è stato ancora stabilito, poiché, ad esempio, gli immobili devono dapprima essere venduti, per cui l'amministrazione del fallimento non può fornire nessuna indicazione in merito a un possibile dividendo. (DTF 118 V 196 consid. 3b; RCC 1992, pag. 266 consid. 5c, Nussbaumer, op. cit., pag. 406).

                                         In un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con la notifica dell’attestato di carenza beni ai sensi dell’art. 115 cpv. 1, in relazione con l’art. 149 LEF questo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento.

                                         Da quel momento decorre il termine di perenzione di un anno (cfr. cfr. STFA del 5 giugno 2003 nella causa V.C. e R. G., consid. 4.3; STFA del 20 marzo 2003 nella causa W., H 265/00, consid. 3.6.; STFA del 19 febbraio 2003 nella causa A., B., C., D., E., H 284/02, consid. 7.2.; DTF 113 V 257s = RCC 1988 pag. 136; RCC 1991 pag. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS in RCC 1991 pag. 405 in fine).

                                         Tuttavia ciò non è il caso quando si tratta di un attestato di carenza di beni provvisorio, in quanto generalmente in quel momento non si ha conoscenza del danno. Questo atto infatti obbliga la Cassa di compensazione, dal punto di vista del diritto dei contributi, a inoltrare una domanda di vendita ed attendere il relativo esito. Diverso è il caso allorquando, secondo le circostanze, manifestamente dalla realizzazione non ci si può attendere alcun ricavo (cfr. STFA del 19 agosto 2003 nella causa M, H 142/03, consid. 4.2 e 4.3; RCC 1988 pag. 322; RCC 1991 pag. 135 consid. 2a in fine).

                                       Il momento della “conoscenza del danno” può avvenire precedentemente al fallimento, ossia in caso di rilascio di un attestato di carenza beni durante un’esecuzione in via di pignoramento (cfr. DTF 113 V 256 con riferimenti), oppure, a determinate condizioni, durante una moratoria concordataria (DTF 121 V 241 consid. 3c/bb in fine, AHI Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d).

                                       Ad esempio in una sentenza del 1° febbraio 1995 pubblicata in Pratique VSI 1995 pagg. 169 e ss, il TFA si è posto la questione di sapere se la Cassa doveva informarsi dei motivi che hanno portato al rifiuto dell'omologazione di un concordato con abbandono dell'attivo e se doveva, se del caso, intraprendere il necessario per salvaguardare il termine di perenzione annuo dell'art. 82 cpv. 1 OAVS. A tale quesito l'Alta Corte ha risposto affermativamente, in quanto la Cassa, che all'epoca secondo la vecchia LEF era collocata in seconda classe, nella sua qualità di creditore privilegiato non poteva disinteressarsi dei motivi che hanno indotto il giudice di rifiutare l'omologazione, che in quella fattispecie le avrebbero fatto comprendere che il suo credito non sarebbe stato totalmente coperto con il dividendo che poteva sperare di ottenere dal fallimento (cfr. Pratique VSI 1995 pag. 173).

                                         In una recente sentenza del 6 novembre 2000 pubblicata in Pratique VSI 2001 pagg. 194 e ss, il TFA ha stabilito che la perdita del privilegio nel fallimento per i crediti di contributi dovuti, non modifica assolutamente l'attuale giurisprudenza secondo la quale di norma la Cassa di compensazione, in caso di fallimento del datore di lavoro, viene a conoscenza del danno solo al momento del deposito della graduatoria.

                               2.4.   Nella fattispecie in esame la società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla e precettarla sin dal 1990 (cfr. doc. _).

                                         La società non ha saldato i contributi sociali relativi agli anni dal 1996 al 2000.

                                         In data 22 maggio 2001 l'UF di _________ ha rilasciato 28 attestati di carenza beni per un totale di fr. 1'321'743.-- (cfr. doc. _).

                                         Con decreto 29 maggio 2001 il Pretore del distretto di _________ ha dichiarato l'apertura del fallimento _________ ai sensi dell'art. 232 LEF (FUSC del ____________).

                                         In data 16 maggio 2002 la Casa ha insinuato all'UF il proprio credito di fr. 1'543'128.70 per contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF impagati relativi agli anni dal 1996 al 2000, per quest'ultimo anno sino al mese di novembre, dopo regolare controllo di lavoro (cfr. doc. _).

                                         Con scritto 2 luglio 2002, l'UF ha informato la Cassa che allo stadio attuale della procedura ai creditori non garantiti da pegno immobiliare non sarebbe stato distribuito alcun dividendo (cfr. doc. _).

                                         Come visto nel considerando precedente, in un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con la notifica dell’attestato di carenza beni ai sensi dell’art. 115 cpv. 1, in relazione con l’art. 149 LEF, e questo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento. Da quel momento decorre il termine di perenzione di un anno (cfr. STFA del 5 giugno 2003 nella causa V.C. e R. G., consid. 4.3; STFA del 20 marzo 2003 nella causa W., H 265/00, consid. 3.6.; STFA del 19 febbraio 2003 nella causa A., B., C., D., E., H 284/02, consid. 7.2.; DTF 113 V 257s = RCC 1988 pag. 136; RCC 1991 pag. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS in RCC 1991 pag. 405 in fine).

                                         Nella STFA del 19 febbraio 2003 nella causa A., B., C., D., E., H 284/02, consid. 7.2 e 7.3 sopracitata, il TFA ha chiaramente sottolineato che nel caso di un'esecuzione in via di pignoramento l'insolvibilità della società si manifesta con il rilascio dell'attestato di carenza beni; a partire da questo momento il danno sorge e la Cassa ne viene a conoscenza (cfr. art. 82 OAVS):

"  (…)

7.2 Il résulte de ce qui a été dit au considérant six que les deux créances, celle en paiement des cotisations et celle en réparation du dommage, doivent être distinguées, non seulement quant à leur objet, mais aussi quant à leur nature (ATF 123 V 171 consid. 3a; VSI 2001, p. 199 consid. 4c). Si la première se fonde sur l'obligation légale de l'employeur de verser des cotisations, la seconde se fonde sur la responsabilité pour le dommage causé par le non-paiement de ces cotisations. Ainsi, dans le cas particulier, la prétention que la caisse a fait valoir par des poursuites concerne des arriérés de cotisations, tandis que celle qui a fait l'objet de la demande devant le tribunal administratif se fonde sur l'art. 52 LAVS. Eu égard au principe de la subsidiarité de la responsabilité des organes de la personne morale, la caisse ne peut invoquer la réparation d'un dommage que lorsque le débiteur des cotisations arriérées se trouve dans l'impossibilité, en raison de son insolvabilité, de verser les cotisations à sa charge. Dans le cas d'une poursuite par voie de saisie, cette insolvabilité ne peut être constatée qu'au moment de la remise d'un acte de défaut de biens: c'est à ce moment que prend naissance la créance en réparation du dommage et que, au plus tôt, la caisse a connaissance de celui-ci au sens de l'art. 82 RAVS (ATF 113 V 258 consid. 3; voir aussi Thomas Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d'un dommage selon l'art. 52 LAVS in RCC 1991, p. 405 sv.).

7.3 Le fait que, en l'occurrence, l'association avait fait l'objet de poursuites infructueuses (cotisations dues au 30 juin 1999), qui ont conduit la caisse de compensation à introduire une première demande en réparation du dommage contre les organes responsables ne saurait être décisif, dans la mesure où ces poursuites et cette procédure en réparation portaient sur une période de cotisations antérieure à la période en cause dans le présent litige. Certes, cette circonstance montrait à l'évidence que X.________ rencontrait de très sérieuses difficultés de trésorerie. Pour autant, cela ne signifie pas que la caisse était en droit, s'agissant de cotisations impayées pour une période ultérieure, d'actionner directement les organes de l'association en réparation du dommage, c'est-à-dire sans poursuite préalable à l'encontre de cette dernière. Ce procédé eût été en contradiction avec le principe de la subsidiarité évoqué plus haut et avec le fondement même de la demande en réparation, qui postule que la caisse de compensation, en actionnant l'employeur en réparation du dommage selon l'art. 52 LAVS, fait valoir une créance distincte de celle du paiement des cotisations.

Toute autre solution reviendrait à exiger de la caisse de compensation qu'elle suppute le résultat d'une poursuite par voie de saisie avant de décider de l'engager ou au contraire de notifier directement aux organes responsables des décisions en réparation du dommage. Cela ne répond à aucun intérêt tiré de la stabilité des relations juridiques ni à aucun intérêt majeur et digne de protection des organes responsables. Dans des situations-limites, ceux-ci seraient d'ailleurs fondés à invoquer avec succès le principe de la subsidiarité de leur responsabilité, ce qui conduirait souvent à des procédures en réparation prématurées. On ne saurait pas davantage exiger du juge des assurances sociales qu'il estime après coup, en cas de litige, les chances de succès d'une hypothétique poursuite entamée préalablement à une demande en réparation du dommage, pour décider finalement si la caisse était ou non en droit de s'en prendre directement aux organes responsables (…)"

                                         Nel caso concreto, in sostanza, le allegazioni del convenuto non hanno ragione di essere. Non basta infatti constatare che la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidare la società per il pagamento dei contributi sin dal 1990, per concludere che la stessa ha già subito un danno.

                                         La Cassa subisce il danno quando si rende conto (o, secondo le attenzioni del caso, doveva rendersi conto) dell'irrecuperabilità dei contributi sociali.

                                         Il caso più emblematico è proprio quello del rilascio dell'attestato di carenza beni a seguito di pignoramento che segna il momento dell'insorgenza del danno come pure quello della conoscenza del danno (cfr. STFA del 19 agosto 2003 nella causa M, H 142/03, consid. 4.2 e 4.3; STFA del 5 giugno 2003 nella causa V.C. e R. G., consid. 4.3; STFA del 20 marzo 2003 nella causa W., H 265/00, consid. 3.6.; STFA del 19 febbraio 2003 nella causa A., B., C., D., E., H 284/02, consid. 7.2.).

                                         Del resto con l'attestato di carenza beni (definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa quello che è normalmente il momento della conoscenza del danno, ossia prima del deposito della graduatoria nel fallimento o prima della sospensione del fallimento per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF. Il rilascio dell'attestato di carenza beni provvisorio non è sufficiente per valutare l'estensione e la conoscenza del danno (cfr. STFA del 19 agosto 2003 nella causa M, H 142/03, consid. 4.2 e 4.3).

                                         Anticipare ancora maggiormente la conoscenza del danno, come pretende il convenuto, sarebbe in contrasto con la costante giurisprudenza del TFA, che del resto è chiara su quest'aspetto (cfr. consid. 2.3., in particolare STFA del 19 febbraio 2003 nella causa A., B., C., D., E., H 284/02, consid. 7.3).

                                         Quindi, nella fattispecie, essendo gli attestati di carenza beni definitivi del 5 maggio 2001 e la decisione del 15 maggio 2002, il credito risarcitorio non è perento.

                               2.5.   Direttamente collegata con l'eccezione di perenzione sollevata dal convenuto è la questione a sapere se, come sostiene il convenuto, la Cassa può essere resa responsabile del danno da lei stessa subito per aver negligentemente limitato il recupero dell'arretrato contributivo con l'invio sistematico di precetti esecutivi, senza procedere efficacemente ed in tempi brevi al pignoramento dei beni della _________, che, dal 1996 al 1998, a mente del convenuto, erano sufficienti per coprire il debito contributivo. Al riguardo ___________ ha infatti osservato:

"  (…)

In merito alla situazione economica del Gruppo _________, si produce un estratto dei conti economici scalari 1996-1997, da cui in ogni caso si deduce come la _________, oggetto della presente vertenza, ha sempre avuto a bilancio importanti mezzi economici (lavori in corso, rispettivamente macchinari e magazzino) per valori milionari, importi che già in quel periodo l'AVS, già creditrice di oltre Frs. 650'000.- avrebbe potuto perlomeno pi­gnorare e in seguito realizzare (doc. _), non limitarsi al solo invio di Precetti Esecutivi senza alcun seguito concreto.

(…)

Al momento in cui _____________ lascia il Gruppo _________ anche formalmente quale Amministratore, la _________ ha importanti beni, in particolare macchinari, at­trezzature, magazzino e lavori in corso per importi oltre Frs. 9'000'000.--.

Lo stesso ritiene che in tale periodo l'AVS avrebbe potuto procedere al pignoramento di tali beni salvaguardando i propri crediti e non attendere gli sviluppi di cui si dirà in segui­to, a mente di ___________ in particolare lo svuotamento pilotato di ogni bene della _________ a favore di altre società del Gruppo, con il pilotaggio del fallimento della stessa _________, come peraltro da sempre voluto dal _________ (vedi piani di risa­namento a decorrere dal 1997), al fine di non procedere al pagamento degli oneri sociali e ciò per il motivo che l'AVS non aveva voluto procedere a rinunce nell'ambito del piano di risanamento previsto dallo stesso _________. Il ritardo dell'AVS, che si è fatta soffiare sotto il naso ogni bene della _________, senza mai reagire, non può essere certo adde­bitato a ____________, il quale al momento della cessione ha lasciato delle società non certo particolarmente indebitate, come dimostra il fatto che l'ufficio di revisione inca­ricato, la _________, non aveva mai proceduto al deposito dei bilanci, ritenuto che non esi­steva una situazione di insolvenza della società.

(…)

In ogni caso ancora alla fine del 2000 e poco prima del fallimento della società, dovuto anche all'assoluta mancanza di beni trovata dai creditori, dopo le presunte cessioni interne effettuate dagli amministratori delle varie società (sempre i medesimi), l'AVS avrebbe potuto pignorare importi a salvaguardia integrale del proprio credito (doc. _) (…)" (doc. _)

                                         ed ancora:

"  (…)

La Cassa infatti già dal 1990 sapeva che il Gruppo aveva difficoltà nel pagare gli oneri sociali, ma non ha mai posto in essere azioni concrete a tutela degli oneri sociali.

In particolare all'uscita di __________ e dopo che il Gruppo _________, tramite i nuovi amministratori aveva notificato alla Cassa la richiesta di accreditare ogni acconto all'anno 2000, nonostante vi fossero pregressi importantissimi per il periodo 1996-1999, avrebbe dovuto far comprendere alla Cassa che la _________ società non aveva alcuna intenzione di onorare i pregressi.

La Cassa non ha fatto nulla, se non assecondare l'agire della _________ società e dei suoi amministratori.

Questa infatti ha, come richiesto dalla _________ società, accreditato in deduzione gli acconti versati all'anno 2000, senza preoccuparsi dei pregressi.

La stessa non ha nemmeno provveduto all'immediato pignoramento dei beni, che avrebbero garantito la copertura degli oneri sociali.

La stessa è intervenuta solo dopo che, con artifizi contabili, la società _________ era stata svuotata di ogni suo bene.

La Cassa di Compensazione pertanto non può certo lagnarsi del comportamento di ____________, ma di quello dei suoi responsabili, che non hanno tutelato gli interessi della stessa come dovevano.

La mancata (voluta) produzione dei documenti richiesti in risposta, conferma l'atteggiamento indicato in precedenza.

Si resta in attesa della produzione dei documenti stessi per poterli esaminare e verificare l'effettivo atteggiamento della Cassa, che non potrà che rivelarsi secondo quanto indicato in precedenza." (Doc. _)

"(…)

Medesimo discorso vale per comprendere come e quando sono stati richiesti gli attestati di carenza beni.

Ciò che appare chiaro è in ogni caso che la Cassa non ha pignorato beni che doveva pignorare a tutela del credito vantato nell'ambito dell'incasso dell'importo relativo.

Le dilazioni concesse secondo la Cassa dall'Ufficio Esecuzioni alla società, sono in ogni caso intervenute dopo l'uscita di ___________ dalla società stessa, pertanto su richiesta dei nuovi amministratori, i quali nel contempo hanno accettato di porre in essere lo svuotamento della società principale del Gruppo, a beneficio di altre a nocumento della Cassa che non se n'è neanche accorta, in quanto non se n'è interessata, rispettivamente non ha posto in essere quanto doveva e poteva a tutela del suo credito, in particolare il pignoramento dei beni societari (magazzino e crediti relativi all'incasso di clienti).

Si sottolinea nuovamente come i beni societari a quel momento avevano un importo di gran lunga superiore al credito relativo agli oneri sociali.

Basta dire che i soli crediti della _________, _________, divenuta in seguito _________ nei confronti di terzi, in particolare committenti, ammontavano a oltre Frs. 2'500'000.- e il magazzino era stimato Frs. 5'000'000.- / 6'000'000.-.

Tali crediti sono stati "girati" nell'ambito delle more delle dilazioni di cui parla la Cassa a società terze del Gruppo, che ne hanno beneficiato incassandoli integralmente, in modo da svuotare peraltro la principale società del Gruppo, quella oggetto delle presenti osservazioni, l'unica con un'importante forza lavoro (80/100 impiegati) e ciò senza che la Cassa sia in alcun modo intervenuta.

La negligenza della Cassa appare nuovamente evidente e provata, come peraltro meglio si potrà evincere dall'analisi della documentazione che nuovamente viene richiesta in edizione dall'Ufficio Esecuzioni e alla Cassa.

3. Circa la somma di Frs. 224'385.70 del 2000 è chiaro che risulta dal documento E4.

Quello che invece non è chiaro e se è stata ricevuta ed imputata a quell'anno.

In merito all'importo citato si ribadisce nuovamente quanto indicato sia nella risposta che nelle precedenti osservazioni, riservandoci di approfondire nuovamente le argomentazioni in corso di causa."

(doc. _)

                                         La tesi del convenuto secondo la quale la Cassa sarebbe stata negligente nelle procedure d'incasso non può essere condivisa per i motivi che seguono.

                                         In una sentenza del TFA del 24 giugno 1996, pubblicata in DTF 122 V 186ss., l’alta Corte federale ha stabilito, modificando la propria giurisprudenza, che l’obbligo di risarcire il danno del datore di lavoro può essere ridotto analogicamente a quanto previsto negli art. 4 Lresp e 44 CO, se la violazione di un obbligo da parte dell’amministrazione e meglio di una norma elementare relativa alla procedura di riscossione dei contributi, ha causato la nascita oppure il peggioramento del danno (cfr. anche SVR 2000 AHV Nr. 16 consid. 7a). In proposito il TFA ha precisato che il nesso di causalità tra danno e comportamento illegale della Cassa dev’essere adeguato (DTF 122 V 189, consid. 3c; SVR 2000 AHV Nr. 16 consid. 7a).

                                         Nel caso esaminato dal TFA in SVR 2000 AHV Nr. 16, la Cassa è stata ritenuta corresponsabile del danno da lei stessa subito in quanto, dopo un controllo presso il datore di lavoro, ha omesso di emanare la decisione di tassazione, configurando così un motivo di riduzione ai sensi dell'art. 44 cpv. 1 CO (SVR 2000 AHV Nr. 16, consid. 7c).

                                         Ancora recentemente il TFA nella sentenza inedita del 19 agosto 2003 nella causa M, H 142/03 ha sancito che si giustifica una riduzione dell'importo del danno se la Cassa, al momento di concedere un'ulteriore dilazione di pagamento (nella fattispecie esaminata dal TFA la società non aveva mai rispettato i piani di dilazione concessile in passato dalla Cassa) non ha sufficientemente valutato la capacità della società di rispettare il piano di dilazione (cfr. consid. 5.5):

"  (…)

5.5

En revanche, dès lors que l'intimée ne disposait pas de raisons fondées d'admettre que les acomptes (en remboursement de la dette) et les cotisations courantes pourraient être versés ponctuellement, elle a violé l'art. 38bis al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, applicable au moment déterminant; cf. ATF 127 V 467 consid. 1) en octroyant des sursis au paiement. Selon cette disposition, si un débiteur de cotisations rend vraisemblable qu'il se trouve dans des difficultés financières et qu'il s'engage à verser des acomptes réguliers et opère immédiatement le premier versement, la caisse peut accorder un sursis, autant qu'elle a des raisons fondées d'admettre que les acomptes et les cotisations courantes pourront être versés ponctuellement.

Par courrier du 2 avril 1992, l'intimée a octroyé à la société un sursis au paiement lui permettant de régler la somme de 23'855 fr. 30 concernant les cotisations paritaires dues au 31 décembre 1991 par mensualités de 2'385 fr. 50, la première devant intervenir jusqu'à la fin du mois d'avril 1992. Ce délai a été accordé alors même que la caisse avait engagé des poursuites contre X.________ SA dès le mois de février précédent (cf. commandement de payer du 12 février 1992 relatif au solde des cotisations paritaires au 31 décembre 1990) et ne pouvait donc ignorer que la société ne s'acquitterait pas de ses dettes en temps voulu et que les conditions de l'art. 38bis RAVS n'étaient pas remplies. Par la suite, malgré le fait que X.________ SA n'avait opéré aucun versement immédiat aux conditions prévues, ce qui aurait dû conduire la caisse à engager des poursuites, elle lui a encore octroyé deux autres sursis (les 13 août 1992 et 27 janvier 1993). En outre, nonobstant l'avertissement donné à l'employeur, le 21 avril 1993, selon lequel la caisse reprendrait les diverses procédures dirigées contre X.________ SA, ainsi que l'absence de versements de la part de ce dernier, elle ne lui en a pas moins accordé encore un «ultime plan de désendettement», le 23 février 1994, pour une somme qui s'élevait alors à 43'860 fr. 20.

Ces manquements à des prescriptions élémentaires relatives à la fixation et à la perception des cotisations constituent une faute grave, concomitante à celle du recourant, qui justifie de réduire le montant du dommage dont la caisse peut demander la réparation, pour autant que celui-ci entre dans un rapport de causalité - notamment adéquate - avec le comportement illicite qui lui est reproché (ATF 122 V 189 consid. 3c). Or, il y a lieu d'admettre que l'octroi d'un sursis irrégulier - et a fortiori si c'est de façon répétée - est de nature à favoriser la poursuite d'une entreprise hasardeuse financée sans droit par l'assurance sociale, et à aggraver, dans une mesure correspondante, le dommage subi dans la faillite de l'employeur, ici X.________ SA (cf. Praxis 1997 n° 48 p. 250).

Au vu de l'ensemble des circonstances, en particulier de la gravité de la faute commise par l'intimée et du fait que le solde des cotisations impayées a passé de 33'769 fr. 90 à la fin de l'année 1992 à 57'124 fr. 05, frais et intérêts moratoires compris selon les décomptes de la caisse, à la fin du mois de mars 1996, une réduction à raison de moitié apparaît appropriée (…)".

                                         Nella presente fattispecie alla Cassa non può essere rimproverata alcuna negligenza, in quanto dagli atti risulta che essa ha regolarmente diffidato e precettato la società al fine di incassare i contributi scaduti, e ciò sin dal 1990 (cfr. doc. _). Nemmeno risulta dagli atti (né il convenuto lo pretende) che la Cassa ha concesso delle dilazioni di pagamento tali da compromettere l'incasso dei contributi.

                                         Ne consegue che nel caso concreto il tentativo del convenuto di discolparsi attribuendo alla Cassa un comportamento negligente nell'incasso dei contributi dovuti dalla società, è chiaramente privo di fondamento siccome la Cassa, come risulta chiaramente dalla documentazione versata agli atti, ha sistematicamente diffidato e precettato la società sin dal 1990 (cfr. doc. _).

                                         Il caso in esame non è nemmeno lontanamente simile a quelli descritti dal TFA nelle sentenze sopra citate, non avendo la Cassa violato elementari norme nella procedura di riscossione dei contributi.

                                         Invece, come vedremo nei considerandi che seguono, la società, di cui _____________ era amministratore unico, ha violato le prescrizioni venendo meno all'obbligo per il datore di lavoro di pagare i contributi sociali. La Cassa non ha potuto fare altro che avviare e fare proseguire le numerose procedure esecutive iniziate dal 1990 in poi.

                                         Il convenuto sostiene che tra il 1996 e il 1999 la società aveva beni a sufficienza per tacitare la Cassa. Ora se effettivamente vi erano delle disponibilità, come sostiene ___________, nulla gli avrebbe impedito di saldare i propri debiti nei confronti della Cassa, evitando così a quest'ultima di dover procedere all'incasso forzato dei contributi.

                                         A mente del TCA, il ritardo nella realizzazione dei beni della società non può di certo essere imputato alla Cassa; dagli atti risulta che l'attrice ha proceduto regolarmente ad inviare le diffide ed a far spiccare i precetti esecutivi. Eventuali ritardi sono da imputare alla società stessa, che facendo uso della facoltà di differire la realizzazione dei beni, può prolungare nel tempo la realizzazione degli stessi.

                                         In concreto, gli attestati di carenza di beni del 21 maggio 2001 sono stati rilasciati dopo che la Cassa ha chiesto la continuazione delle esecuzioni e, per alcune di queste, pure la vendita dei beni pignorati. La vendita è stata tuttavia sospesa dal differimento della realizzazione secondo l'art. 123 LEF – peraltro non rispettato -, che è stato concesso, su richiesta della società stessa, dopo l'avviso d'incanto (previo versamento iniziale di fr. 58'000.-avvenuto in data 22 aprile 1999, cfr. doc. _), e ciò quando ancora nel consiglio di amministrazione sedeva quale amministratore unico ______________.

                                         Visto quanto sopra questo il TCA non ravvisa nell'operato della Cassa negligenza alcuna.

                               2.6.   Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b; DTF 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).

                                         Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (cfr. STFA del 28 ottobre 2002 nella causa P. e F., H166/02, consid. 4.1.; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (cfr. STFA del 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H 346/01, consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (cfr. art. 14 cpv. 4 lett. e, art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in Istituto delle assicurazioni sociali, "Novità nel campo dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro, RDAT II 2002 pag. 519 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (cfr. STFA del 19 agosto 2003 nella causa M., H 142/03, consid. 5.6; STFA del 4 novembre 1996 nella causa A., H 194/96).

                               2.7.   ____________ ha contestato l'importo fatto valere dalla Cassa quale danno ex art. 52 LAVS motivando:

"  (…)

Da ultimo vi è pure la constatazione che gli oneri insinuati nel fallimento riguardano gli anni dal 1996 al 2000, compresi gli interessi. Se ne desume che la Cassa ha accett

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