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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.10.2002 31.2002.28

8 octobre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,694 mots·~13 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 31.2002.00028   BS/cd

Lugano 8 ottobre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla STFA di rinvio del 24 aprile 2002 nella causa promossa con petizione ex art. 52 LAVS del 19 febbraio 1998 (inc. __________) dalla

__________,  

contro  

__________, 

rappr. da: avv. __________,   

in relazione alla fallita

__________ SA, _____

ritenuto in fatto:

                                     -   che con sentenza 28 febbraio 2000 il TCA ha accolto la petizione ex art. 52 LAVS del 19 febbraio 1998 inoltrata dalla Cassa __________ di compensazione e condannato __________ al risarcimento di fr. 501'614,30 -- per i contributi AVS/AI/IPG/AD/AF cant. non versati dalla __________ SA relativi al saldo del 1995 (fr. 335'351,30), al saldo dei tre acconti mensili 1996 (fr. 82'250.--), nonché alla ripresa salariale per gli anni 1990/1993 (fr. 84'013.--) (cfr. inc. __________). In sostanza lo scrivente Tribunale ha addebitato all’ex vicepresidente del CdA una grave negligenza per non essersi sufficientemente preoccupato del pagamento dei contributi;

                                     -   che in data 4 aprile 2000 questa Corte ha dichiarato irricevibile un’istanza di revisione contro la sentenza 28 febbraio 2002 (inc. __________);

                                     -   che contro i due giudizi cantonali __________, per il tramite dell’avv. __________, è insorto presso il TFA;

                                     -   che mediante sentenza del 24 aprile 2002 (ricevuta il 3 maggio 2002) l’Alta Corte ha respinto il ricorso contro la pronunzia cantonale 4 aprile 2000. Invece, il gravame contro la STCA 28 febbraio 2000, per quanto dichiarato ricevibile, è stato parzialmente accolto. Confermata una violazione delle prescrizioni per negligenza grave, l’Alto Tribunale ha tuttavia limitato la responsabilità di __________ in quanto (sottolineatura del redattore):

"  accertato che il ricorrente ha dimissionato entro la prima decade di febbraio 1996, era suo dovere vegliare affinché gli oneri sociali fossero versati fino al mese di dicembre 1995, esigibili il 31 dicembre 1995 e da pagare entro il 10 gennaio 1996. Di conseguenza, l’insorgente è responsabile del danno causato alla Cassa per il mancato pagamento fino al 31 dicembre 1995 e non fino al 31 marzo 1996.” (Cfr. STFA citata, consid. 10b, pag. 10);

                                     -   che il TFA, costatando che gli atti di causa non permettono di stabilire l’ammontare dei contributi di diritto federale rimasti impagati fino al 31 dicembre 1995, ha rinviato l’incarto a questa Corte “affinché accerti questo importo e renda nel seguito un nuovo giudizio nel quale pure statuirà, tenuto conto dell’esito della lite in sede federale, sulla questione delle spese ripetibili di prima istanza” (STFA citata, consid. 10b, pag. 10);

                                     -   che al fine di scindere gli oneri sociali di diritto federale da quelli di diritto cantonale, il 14 maggio 2002 questo TCA ha chiesto alla Cassa di quantificare i contributi per gli assegni familiari cantonali relativi ai mesi gennaio, febbraio e marzo 1996 non versati dalla __________ SA (doc. _);

                                     -   che con lettera 21 maggio 2002 la Cassa ha comunicato:

"  (…)

con riferimento al procedimento di cui a margine ed in particolare all'ordinanza del 14 maggio 2002, le comunichiamo che per il periodo gennaio marzo 1996 non vi è alcun contributo assegni familiari scoperto. Infatti, il contributo mensile dovuto a tale titolo dal datore di lavoro era compensato con l'anticipo degli assegni familiari che il datore di lavoro versava ai dipendenti.

In ragione di ciò, il credito risarcitorio ammonta a fr. 419'364.30, corrispondente al conguaglio per l'anno 1995, pari a fr. 335'351.30, al quale si aggiunge la differenza per gli anni 1990/1993 riscontrata durante la revisione del 1.12.1994, pari a fr. 84'013.00." (cfr. doc. _)

                                     -   che interpellato dal TCA, l’avv. __________ ha in particolare rilevato quanto segue:

"  (…)

Per poter determinare l'importo che, in base alla sentenza 24 aprile/2 maggio 2002 del Tribunale federale delle Assicurazioni può essere messo a carico del signor __________, occorre conoscere

-     la data alla quale la __________ S.A. ha presentato la distinta salari 1995;

-                                     la data alla quale è stato intimato a detta società il conguaglio per il 1995;

-     la data di intimazione del conteggio risultante dalla revisione del

      1° dicembre 1994;

-     il conteggio dettagliato dei versamenti degli assegni famigliari, allo

scopo di esaminare se detti anticipi o parte degli stessi debbano essere destinati a saldare eventuali scoperti al 31 dicembre 1995;

-     il conteggio relativo all'importo di Fr. 77'654.25 fatto valere dalla

      Cassa nei confronti del mio cliente in via solidale con i signori

      __________ e __________." (cfr. doc. _)

                                     -   che di conseguenza, il TCA ha trasmesso all’avv. __________ tale documentazione, già prodotta dalla Cassa in occasione della petizione 19 febbraio 1998 (doc. _);

                                     -   che con scritto 6 settembre 2002 il convenuto ha sostenuto che il danno subito dall’amministrazione ammonta a fr. 312'496,40, producendo il seguente specchietto riassuntivo:

"  (…)

periodo 1990/1993                                                 CHF                   84'013.00

periodo 1.1/31.10.1995                                          "           362'000.00

                                      Totale                               CHF                 446'013.00

./. pagamenti effettuati

08.06.1995                    CHF 36'200.00

21.07.1995                    CHF 36'200.00

21.07.1995                    CHF 36'200.00

25.03.1996                    CHF   4'984.60

21.06.1996                    CHF 19'000.00                 "            132'584.60

                                      Totale                               CHF     313'428.40

Rettifica chiusura 18.04.1997                               CHF            932.00

                                      Totale                              CHF     312'496.40 "

                                         A giustificazione del succitato calcolo, il convenuto ha fornito le seguenti motivazioni:

"  (…)

A pag. 10 della sentenza del TFA è detto che "l'insorgente è responsabile del danno causato alla Cassa per il mancato pagamento fino al 31 dicembre 1995 non fino 31 marzo 1996". Ora, la responsabilità del signor __________ può entrare in considerazione solo al momento della diffida di pagamento, la quale è intervenuta il 15 novembre 1996 per i mesi di novembre e dicembre 1995. Diversa soluzione significherebbe consacrare una responsabilità oggettiva in urto con l'art. 52 LAVS, il quale sanziona soltanto l'intenzione e la negligenza grave.

Per quanto concerne il contributo di chiusura di CHF 15'467.90 la polizza di pagamento è stata addirittura inviata quando il mio cliente aveva dimissionato da un mese e mezzo.

Infine occorre dedurre anche l'importo di CHF 19'000.-- pagato il 21.06.1996, poiché il debitore ha il diritto di imputare un pagamento sui debiti che ha maggior interesse ad estinguere. Lo stesso ragionamento vale per la rettifica chiusura di CHF 932.--." (doc. _)

considerato in diritto:

                                     -   che la presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 feb-braio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                   -   che in virtù dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".

                                         I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici, da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20).

                                     -   che, secondo la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da ritenersi liberato dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli ha dimissionato quale organo della società: a partire da questa data (e non dalla radiazione del Registro di Commercio) egli non ha infatti più alcuna facoltà di controllo sull’attività della medesima (SVR 2000 AHV Nr. 24 = DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b = Pratique VSI 2000, pag 293; STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 3a; DTF 112 V 1 consid. 3c e 3b, cfr. anche Forstmoser/Meier-Hyoz/Noberl, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996 § 27 n. 54, STFA 25 novembre 1999 inedita in re SC, H 201 + 207/98). Se un amministratore è, di fatto, escluso dalla gestione, il suo statuto di organo della società resta intatto fino alla revoca formale delle sue funzioni da parte dell’assemblea generale (RCC 1989 pag. 114 consid. 4).

                                         Sia in caso di dimissioni che di revoca delle funzioni, la sua responsabilità non è impegnata per i contributi scaduti al momento della sua uscita dal CdA, ma pagabili dopo questa data (RCC 1983 pag. 472 consid. 6).

                                         Da rilevare, infine, che spetta all’organo interessato provare le effettive dimissioni, rispettivamente la revoca delle funzioni di amministratore (STCA non pubblicata del 13 febbraio 1995 nella causa W);

                                     -   che di regola, i datori di lavoro pagano i contributi alla Cassa di compensazione ogni mese, se occupano soltanto pochi lavoratori, ogni trimestre (art. 34 cpv. 1 lett. a OAVS, secondo il testo in vigore sino al 31 dicembre 2000, applicabile al caso in esame, così come per tutti gli articoli dell’OAVS che verranno citati in seguito).

                                         I contributi dovuti per il periodo di pagamento sono esigi­bili

                                         dalla sua scadenza e devono essere pagati entro dieci giorni (art. 34 cpv. 4 vOAVS).

                                         Si intende quale periodo di pagamento il lasso di tempo per il quale il datore di lavoro deve pagare i contributi. Secondo la prassi amministrativa il periodo di pagamento è di un mese se la somma annua dei salari raggiunge o supera i 300’000.-franchi, mentre è di un trimestre, se la somma annua dei salari non raggiunge i 300 000.-- franchi (marg. 2033 delle Direttive sulla riscossione dei contributi (DRC) edite dall’UFAS, nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2000).

                                         Ai sensi dell’art. 34 cpv. 3 vOAVS la cassa di compensazione può consentire al datore di lavoro di versare, invece dell'importo esatto dei contributi dovuti per un periodo di pagamento, una somma approssimativamente corrispondente. In tale caso, il conguaglio sarà fatto alla fine dell'anno civile.

                                         Questa procedura forfetaria permette al datore di lavoro di versare degli acconti, secondo le istruzioni della cassa di compensazione, sino alla fine dell’anno civile. Gli acconti sono stabiliti sull’ammontare dei salari soggetti all’AVS dell’anno precedente (Pratique VSI 1993 pag. 174 consid. 4b).

                                         Alla fine dell’anno civile la cassa di compensazione, sulla base dei dati definitivi forniti dal datore di lavoro ( distinta salari), allestirà il conteggio finale, dal quale risulterà se sono stati determinati contributi in eccesso o in difetto (conguaglio);

                                     -   che, secondo il TFA, se un’azienda contabilizza i propri contributi per le assicurazioni sociali secondo la procedura forfetaria,

                                         un organo dimissionario nel corso dell’anno civile risponde

                                         dei contributi forfetari esigibili fino al momento della sua partenza (nella misura in cui questi non superano l’ammontare del danno complessivo), ma non dei contributi effettivi – superiori od inferiori – determinati alla fine dell’anno civile e rientranti nelle sue competenze fino alla sua partenza (VSI 2002 pag. 55 = SVR 2002 AHV Nr. 10 );

                                     -   che nel caso in esame, nella STCA 24 aprile 2002 l’Alta Corte ha in particolare rilevato (sottolineature del redattore):

"  accertato che il ricorrente ha dimissione entro la prima decade di febbraio 1996, era suo dovere vegliare affinché gli oneri sociali fossero versati fino al mese di dicembre 1995, esigibili il 31 dicembre 1995 e da pagare entro il 10 gennaio 1996. Di conseguenza, l’insor-gente è responsabile del danno causato alla Cassa per il mancato pagamento fino al 31 dicembre 1995 e non fino al 31 marzo 1996;"

                                     -   che per quel che concerne i contributi all’AF cantonali il ricorso è stato dichiarato irricevibile essendo oneri sociali di diritto cantonale. Il convenuto non ha infatti contestato tali contributi con ricorso di diritto pubblico al TF, per cui i relativi importi sono divenuti definitivi;

                                     -   che, dalla lettera 21 maggio 2002 della Cassa, risulta che per il primo trimestre del 1996 non vi sono contributi AF cant. scoperti e quindi gli acconti gennaio – marzo 1996, pari a fr. 82'250.—, costituiscono unicamente oneri sociali di diritto federale per il cui mancato pagamento il convenuto non deve più rispondere ex art. 52 LAVS; (doc. _)

                                     -   che anche dal conteggio relativo al 1995 si evince come i contributi AF cant. siano stati compensati con gli assegni anticipati (doc. _, inc. __________= doc. _ inc. __________) per cui il relativo saldo è costituito parimenti da contributi di diritto federale (doc. _ inc. __________= doc. _ inc. __________);

                                     -   che di conseguenza, __________ deve rispondere per il 1995 sino all’acconto di dicembre, scaduto il 31 dicembre 1995 e pagabile entro il 10 gennaio 1996 ( cfr. art. 34 cpv. 4 vOAVS, tenuto conto che il periodo di pagamento è mensile), e non fino al 31 ottobre 1995, come sostenuto dal convenuto nello scritto 6 settembre 2002, poiché fa stato il termine di pagamento legale, non la data della diffida e nemmeno dell’intimazione del precetto esecutivo (spiccato il 15 novembre 1996 sia per gli acconti di novembre che di dicembre 1995, cfr. doc. _ inc. __________= doc. _ inc. __________);

                                     -   che non è computabile il conteggio finale di fr. 15'467.—, richiesto con polizza del 22 marzo 1996 e quindi pagabile dopo le dimissioni del convenuto (cfr. doc. doc. _ inc. __________= doc. _ inc. __________);

                                     -   che, analogamente, la rettifica a favore del datore di lavoro di fr. 932.— non può essere considerata, poiché eseguita il 18 aprile 1997, dopo le dimissioni del convenuto;

                                     -   che generalmente i pagamenti effettuati dal datore di lavoro devono essere imputati ai debiti per contributi paritetici più vecchi (RCC 1988 pag. 636 consid. 6b; RCC 1986 pag. 424 consid. 3d), a meno che il datore di lavoro abbia indicato diversamente (cfr. anche art. 86 e 87 CO). Se il pagamento è avvenuto dopo le dimissioni dell’amministratore, non vi è danno nella misura in cui i pagamenti sono stati imputati ai contributi oggetto della petizione (cfr. anche STCA inedita del 6 dicembre 1996 nella causa in re A.A., A.A., L.A., inc. __________);

                                     -   che il versamento di fr. 19'000.—, effettuato il 21 giugno 1996, non può essere computato per i contributi precedentemente scaduti, poiché, come da indicazione del datore di lavoro, è stato computato quale acconto per il 1996 (cfr. doc. _,  inc. __________);

                                     -   che, in virtù del succitato principio, il “trasferimento da salari 93 + 94 “ di fr. 4'984,60, avvenuto il 25 marzo 1996, è da imputare ai contributi scaduti più vecchi, quelli del 1995, oggetto della presente vertenza;

                                     -   che il convenuto è responsabile anche per gli oneri sociali dovuti a seguito delle revisione relativa al periodo 1990 – 1993 per complessivi fr. 84'013.— (AF cant. inclusi) che sono stati richiesti dalla Cassa con decisione 6 febbraio 1995 (doc. _ inc. __________), confermata dal TCA con sentenza del 3 agosto 1995, cresciuta in giudicato (inc. __________, oggetto del gravame era il computo degli interessi di mora);

                                     -   che di conseguenza l’importo cui __________ è tenuto a risarcire alla Cassa ammonta a fr. 403'897,30, secondo il seguente specchietto riassuntivo:

periodo 1.1/31.12.1995   fr.    434'400.00

(12 acconti di fr. 36’200)

./. pagamenti effettuati

08.06.1995                       fr. 36'200.00

21.07.1995                       fr. 36'200.00

21.07.1995                       fr. 36'200.00

25.03.1996                       fr.   4'984.60

                                                                                 fr.   113'584,60

totale                                                                        fr.   320'415,40

periodo 1990/1993                                                   fr.     84'013.00

Totale                                                                     fr.  404'828,40;

                                     -   che in tal senso la petizione è parzialmente accolta;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione è parzialmente accolta.

                                         § Di conseguenza __________ è condannato a versare alla Cassa __________ di compensazione fr. 404'828,40.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         La Cassa verserà a __________ fr. 1’500.— di ripetibili parziali.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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