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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.04.2003 31.2002.21

16 avril 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·14,220 mots·~1h 11min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 31.2002.21   ZA/cd

Lugano 16 aprile 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, vicepresidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Zaccaria Akbas, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla STFA di rinvio del 20 marzo 2002 nella causa promossa con petizione ex art. 52 LAVS del 1° febbraio 2000 (Inc. 31.2000.20) dalla

__________  

contro  

__________

rappr. da: __________      

In relazione alla fallita      __________

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con sentenza 11 maggio 2001 il TCA ha accolto la petizione ex art. 52 LAVS inoltrata dalla Cassa cantonale di compensazione AVS (in seguito la Cassa) e condannato __________ al risarcimento di fr. 513'944.75 per i contributi paritetici non versati dalla __________ (in seguito __________) nel periodo 1997-1999, nonché alle riprese salariali per gli anni dal 1993 al 1996.

                                         Contro il giudizio cantonale __________, per il tramite dell'avv. __________, è insorto presso il TFA.

                               1.2.   Con sentenza del 20 marzo 2002 (ricevuta dal TCA il 10 aprile 2002) il TFA ha accolto il gravame di __________ poiché ha ravvisato una violazione del diritto di essere sentito in quanto il

                                         TCA non ha assunto le prove notificate dal ricorrente. In particolare la Corte federale ha rilevato:

"  (…)

Il Tribunale cantonale, concludendo per una grave negligenza a carico dell'interessato, non ha minimamente tenuto conto - e nemmeno poteva farlo in mancanza dei necessari elementi probatori offerti della tesi liberatoria incentrata da T.________, segnatamente dell'impegno messo in atto per far fronte al pagamento dei contributi sociali, della situazione venutasi a creare a seguito dell'inopinata conclusione del rapporto contrattuale con la B.________ SA e degli investimenti operati nella certezza di un rapporto durevole con quest'ultima società. In questo modo, ai primi giudici sono mancati, per fatto non imputabile all'insorgente, importanti elementi di valutazione per poter stabilire in termini affidabili se si realizzassero motivi di giustificazione o di discolpa a favore del ricorrente. Inoltre, la precedente istanza, non confrontandosi con la richiesta di edizione degli atti fallimentari depositati presso l'UEF di M.________, vista altresì la pochezza della documentazione all'inserto, ha operato un accertamento manifestamente incompleto dei fatti. Le difficoltà connaturate all'istituto della responsabilità del datore di lavoro e l'entità dell'importo oggetto della vicenda giudiziaria esigevano che non si dessero limitazioni preconcette dei diritti di difesa del qui ricorrente. Occorreva pertanto richiedere all'interessato di indicare con esattezza la documentazione di cui intendeva avvalersi e il motivo della richiesta, anziché disattendere in blocco, motivazione stereotipa, l'offerta di prove (…)."

                                         Annullata la sentenza cantonale, l'Alto Tribunale ha rinviato gli atti al TCA affinché procedesse conformemente ai considerandi e rendesse una nuova decisione (H 192/00).

                               1.3.   In data 24 aprile 1948 è stata iscritta a Registro di commercio la società __________ (di seguito __________), con sede a __________ (cfr. doc. _).

                                         Lo scopo sociale consisteva nella fabbricazione e la vendita di articoli di valigeria, pelletteria ed affini, ecc..

                                         __________ è stato presidente del CdA, con diritto di firma individuale dall'11 febbraio 1982 al 6 aprile 1998 e da tale data sino alla dichiarazione di fallimento amministratore unico (cfr. doc. _).

                                         La __________ è stata affiliata quale datrice di lavoro presso la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG dal 1° gennaio 1948 al 31 marzo 1999.

                                         La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, di conseguenza la Cassa ha incominciato ad inviare alla società le diffide di pagamento dal mese di febbraio 1997 ed ha iniziato le procedure esecutive dal mese di luglio 1997 (cfr. doc. _).

                                         In data 16 febbraio 1999 sono stati rilasciati due attestati di carenza beni per complessivi fr. 64'702.80 relativi ad una parte dei contributi maturati durante il 1997 (cfr. doc. _).

                                         Con decreti 5 e 16 marzo 1999 la Pretura di ___________ ha dichiarato l'apertura del fallimento della società in via sommaria ai sensi dell'art. 231 LEF (FUSC del 31 marzo _______).

                                         La Cassa ha insinuato all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di ___________ il proprio credito di fr. 513'944.75 per i contributi paritetici non soluti per gli anni dal 1997 al 1999, nonché delle riprese salariali per gli anni dal 1993 al 1996, di cui fr. 56'570.55 per contributi su salari rivendicati, dopo regolare controllo del datore di lavoro.

Con scritto 18 gennaio 2000, l'UEF di ___________, ha anticipato alla Cassa che, con ogni probabilità, i creditori chirografari non saranno completamente tacitati (cfr. doc. _).

                               1.4.   Costatato di aver subito un danno, il 1° febbraio 2000 la Cassa ha emesso nei confronti di ___________ una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per fr. 513'944.75, pari ai contributi non saldati dalla ditta ___________ nel periodo 1997-1999, e alle riprese salariali per gli anni dal 1993 al 1996 (cfr. doc. _).

                               1.5.   Con opposizione 3 marzo 2000 il convenuto, patrocinato dall'avv. ___________ respinge l'addebito di intenzionalità e negligenza grave, ritenuto che la società avrebbe ceduto, dal 26 agosto 1993, tutti i suoi crediti alla banca ___________ di ___________. Alla società sarebbe quindi mancata la disponibilità finanziaria per pagare i contributi sociali.

                                         La società avrebbe tuttavia avuto ragione di credere di poter far fronte alla situazione, ma l'improvvisa rinuncia di collaborazione del maggior cliente, avrebbe portato la società al fallimento (cfr. doc. _).

                               1.6.   Con petizione 4 aprile 2000 la Cassa ha postulato la condanna di ___________ al pagamento di fr. 513'944.75, per i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non versati dalla ditta ___________ nel periodo 1997-1999 (cfr. doc. _). Nel merito l'attrice osserva che:

"  (…)

L'argomentazione sostenuta dalla controparte per escludere ogni responsabilità, segnatamente la cessione del fatturato, dall'agosto 1993, all'istituto di credito ___________ procurante una mancanza di disponibilità finanziaria per onorare i contributi sociali, non può assurgere a motivo di discolpa, per le motivazioni che verranno esposte.

A fondamento della propria tesi la controparte ha citato la giurisprudenza del TFA secondo la quale "un datore di lavoro potrebbe scagionarsi dal mancato versamento dei contributi paritetici argomentando di aver ceduto tutti i suoi crediti ad una banca e che gli sarebbe stato ormai impossibile di versare i contributi alle assicurazioni sociali" (STFA del 27.07.1998 in re P., H 269/96).

Tuttavia e secondo la giurisprudenza federale (STFA 17 febbraio 1994 in re A. e E. M.), la condizione, affinché gli organi formali di una società possono essere liberati dalla responsabilità ex 52 LAVS, è la dimostrazione che la Banca medesima ha impedito loro di procedere al versamento degli oneri sociali.

Perché si possa ammettere un motivo di giustificazione e discolpa, è necessario che l'istituto di credito sia assurto al ruolo di organo di fatto della società, assumendo decisioni che avrebbero influito sulla volontà della medesima, segnatamente impedendo il versamento degli oneri sociali a favore di altri creditori.

Resta comunque sempre necessario che l'organo della società sia ripetutamente intervenuto ‑ nella misura del possibile e per quanto si possa pretendere dallo stesso ‑ presso la banca, affinché venissero pagati i contributi sociali.

Il solo fatto di aver uno stretto rapporto di dipendenza con l'istituto di credito non è quindi, di per sé, sufficiente.

Tale tesi è stata ulteriormente confermata dal Tribunale federale in una recente sentenza (STFA del  3 febbraio 2000, in re B.S.I, consid. 3 lett. e). In tale occasione il TFA ha pure precisato che l'organo formale deve intervenire con atti scritti idonei a rendere attenta la banca dell'importanza che il bonifico ha per la società e per renderla responsabile in caso di mancato pagamento dei contributi.

Sulla base dei complementi giurisprudenziali apportati, ben si evince che la sola cessione dei debitori alla banca non è sufficiente per escludere la responsabilità dell'organo formale.

Inoltre, l'attrice rileva come il convenuto era a conoscenza dello stato fallimentare della società già da diversi anni. Infatti, i bilanci precedenti il 1990, come pure i successivi, dimostrano il costante indebitamento della società (Doc. _). In situazioni simili l'amministratore deve prestare tutta l'attenzione del caso (DTF 114 V 219, consid. 4a e 4b).

Il fatto di aver perseverato nella continuazione dell'attività può configurare in una negligenza dell'amministratore, ritenuto che, in caso di esito negativo nell'assunzione di misure di risanamento, egli avrebbe dovuto avvisare il giudice, ai sensi dell'art. 725 CO, dell'indebitamento della società (STIFA 18 marzo 1997 in re D., H 62/96).

Di conseguenza, non avendo lo stesso ottemperato agli obblighi di diligenza e vigilanza, deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi alla Cassa.

Prove: C.S.

3.2

Anche l'asserzione della controparte, secondo la quale la società avrebbe ancora avuto ragione di poter far fronte alla situazione, non può essere condivisa dall'attrice.

Nel caso di specie, l'attrice dà atto alla controparte che la società, confrontata con gli enunciati problemi finanziari, ha pagato i contributi sino al 1996 e degli acconti per l'anno 1997. Tuttavia, vi sono ancora scoperti i saldi dei contributi paritetici per gli anni 1997, 1998 e 1999, inclusivi dei contributi su salari rivendicati, nonché delle riprese di salari per gli anni 1993 al 1996.

D'altra parte, dalla verifica contabile emerge che da decenni la società non paga regolarmente i contributi (la prova di tale affermazione è a disposizione, qualora venisse richiesta).

Ciò dimostra palesemente che le difficoltà nelle quali versava la società erano croniche. (…)" (Doc. _)

                               1.7.   Con risposta 9 giugno 2000, il convenuto ha ribadito quanto sollevato con l'opposizione.

                                         In questa sede ha inoltre sollevato l'eccezione di perenzione.

                                         Nel merito il convenuto ha riconosciuto l'importo del danno fatto valere dalla Cassa, ma ne contesta l'addebito. Egli sostiene che la ___________ ha pagato, seppur in ritardo, tutti i contributi sino alla fine del 1996. La società si sarebbe sviluppata grazie ad un ingente credito bancario finalizzato all'acquisto di macchinari per far fronte all'aumento delle commesse del suo principale cliente, la ___________. L'investimento aziendale che doveva rilanciare l'azienda, sarebbe la prova che la società riteneva di poter risanare la stessa. Tuttavia l'improvvisa decisione della ___________di non più collaborare con la ___________, avrebbe causato il fallimento della società (cfr. doc. _).

                               1.8.   A seguito di un accertamento effettuato dal TCA, in data 25 aprile 2001 l'UEF di ___________ ha trasmesso i documenti relativi gli attestati di carenza beni no. __________ e __________ (cfr. doc. _ e allegati).

                               1.9.   A eseguito della sentenza di rinvio, il TCA ha richiamato dall'UEF di ___________ l'intero incarto relativo al fallimento della ___________, dando la possibilità alle parti di visionarlo presso la cancelleria (cfr. doc. _, Inc. 31.2002.21).

                             1.10.   Su richiesta del TCA la Cassa ha prodotto i conteggi relativi ai pagamenti effettuati dalla ___________ a partire dal 1998 a valere sui conteggi del 1995 e seguenti (cfr. doc. _, Inc. 31.2002.21).

                                         In data 27 giugno 2002 la Cassa ha prodotto i documenti richiesti osservando:

"  con riferimento al procedimento di cui a margine ed in particolare alla

richiesta del 21 giugno corr., le comunichiamo che i pagamenti effettuati dalla società a partire dal 1998 sono stati accreditati prevalentemente sui contributi insoluti per gli anni 1997, 1998 e revisione 16.10.1997, come risulta dai dettagli evoluzioni incassi (Doc. _ ), nonché per i contributi arretrati per l'anno 1996, come da conteggio allegato (Doc. _).

Alleghiamo pure il conteggio per l'anno 1995 dal quale si evince che i contributi sono stati regolati con pagamenti antecedenti il 1998 (Doc. _)." (cfr. doc. _, inc. 31.2002.21)

                                         A tale scritto in data 13 novembre 2002, il convenuto ha osservato:

"  con riferimento al vostro invio 7 novembre 2002 prendo atto con

piacere che la documenta­zione prodotta dimostra che quanto affermato al punto 3 di risposta circa il pagamento di arretrati di contributi AVS maturati prima dell'entrata in funzione del signor ___________. Trat­tasi a non averne dubbio di un motivo di legittima discolpa, accanto a quello, determinante, legato al contesto internazionale in cui la società si è venuta a trovare per l'abbandono della ___________(cfr. Vs. sentenza 7 gennaio 1999 inc. 38.98.00149, ricorso UFSEL contro Ufficio cantonale del lavoro in merito a contributi per ___________)." (cfr. doc. _)

                                         La Cassa, in data 27 novembre 2002, ha per contro osservato:

"  con riferimento alla procedura menzionata a margine con vostra

comunicazione del 7 novembre 2002, pervenuta il 19 novembre 2002, riceviamo copia dello scritto 13 novembre 2002 del rappresentante legale del convenuto ___________.

In merito a quanto in esso asserito, la Cassa deve fare rilevare che non corrisponde al vero "la documentazione prodotta dimostra quanto affermato al punto 3 di risposta circa il pagamento di arretrati di contributi AVS maturati prima dell'entrata in funzione del signor ___________".

In effetti quest'ultimo risulta essere stato iscritto quale membro del CdA con diritto di firma collettiva a due dal 15.9.1980 all'11.2.1982 quando ne é diventato presidente con diritto di firma individuale, e successivamente amministratore unico dal 6 febbraio 1998.

Pertanto la documentazione prodotta, richiamando quanto già esposto con petizione del 4.4.2000 (punto 3) e quanto ben indicato da codesta Corte al considerando 2.10 della propria decisione dell'11 maggio 2001, conferma l'ormai cronica situazione di mora nel pagamento di contributi." (cfr. doc. _, inc. 31.2002.21)

                                         In data 29 novembre 2002, il convenuto ha ancora osservato:

"  presento brevi osservazioni allo scritto 25 novembre 2002 dell'Istituto

delle Assicurazioni Sociali, peraltro a mio giudizio non necessario in quanto le rispettive tesi sono già sul campo. La mia affermazione, contestata da controparte, è quella già indicata negli allegati introduttivi ovvero che fino alla morte del signor ___________il figlio era un comprimario. Tale situazione emerge anche dalla dichiarazione del signor ___________ di data 14 ottobre 2002 già in atti. Nel momento che ha preso il controllo della società si è dato da fare pagando gli arretrati indicati nei documenti in atti. Tutto qui." (cfr. doc. _, inc. 31.2002.21)

                             1.11.   In data 21 giugno 2002 il TCA ha chiesto al legale del convenuto di produrre le dichiarazioni scritte dei testi proposti dallo stesso legale, sulle tematiche indicate nel ricorso di diritto amministrativo al TFA.

                                         In data 14 ottobre 2002, il convenuto ha trasmesso al TCA una sola dichiarazione scritta del teste ___________, osservando:

"  Vi trasmetto una dichiarazione del signor ___________ mentre Vi

chiedo di voler citare in contraddittorio le persone da me indicate ad 1 nella mia Risposta 9 giugno 2000 e ciò nella misura non riteneste la dichiarazione del signor ___________ e in particolare il fatto

nuo­vo relativo alla vostra sentenza 38.98.00149 del 7 gennaio 1999 elementi sufficienti per deci­dere a favore del ricorrente." (cfr. doc. _)

                                         ___________ ha dichiarato quanto segue:

"  Così richiesto dall'avv. ___________ patrocinatore del signor

___________ nell'ambito della vertenza relativa al mancato pagamento di contributi AVS dichiaro sotto la mia piena responsabilità in caso di falsa attestazione quanto segue:

"Per quanto di mia conoscenza posso dichiarare quanto segue:

Venni contattato dal signor ___________ che si trovava in difficoltà nei rapporti con la ditta ___________.

Quest'ultima era diventata in sostanza l'unico cliente della società ____________. La stessa aveva effettuato grossi investimenti per far fronte all'aumento di commesse.

La ditta era stata fino alla sua morte nelle mani del padre del signor ___________il quale aveva la conduzione completa e assoluta della fabbrica.

Il figlio non aveva avuto fino alla morte del padre voce in capitolo nelle decisioni aziendali. Fu così che mi recai a __________ presso la ___________nel tentativo di capire i motivi per i quali improvvisamente l'azienda voleva abbandonare la __________.

Ogni tentativo di trovare soluzioni si scontrò contro la nuova politica dell'azienda nel frattempo, come notorio, passata in mani americane.

Già in occasione di un contenzioso con l'Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro (incarto Tribunale Cantonale delle Assicurazioni 38. 98.00149) l'Autorità Cantonale aveva accertato che gli investimenti intrapresi e l'aumento del personale si erano rivelati mirati e avveduti (pag. 10) e che le perdite subite erano riconducibili alla flessione delle vendite della ___________. Il Tribunale accertò che la ___________era stata colpita indirettamente da una crisi di portata internazionale.

Purtroppo fino all'ultimo la ditta ___________ha avuto promesse di commesse da parte della ___________.

La ditta si era sviluppata ed era passata a una cifra d'affari da 1.5 a

6.5 milioni di franchi.

Ho assistito il signor ___________nei suoi rapporti con la __________ * (già __________ - signor __________) e devo dire che la stessa banca, dopo un'attenta disanima della situazione, aveva dato fiducia all'azienda. Mi sorprende che si possa imputare al signor ___________una responsabilità in quanto l'amministratore ha avuto modo di coprire i contributi insoluti precedenti con i versamenti effettuati nel 1998 e dal mio punto di vista, per quanto lo stesso possa valere, ha agito sempre con coscienza.

Spero che questa mia dichiarazione sia utile.

Vi prego di contattare il signor __________, __________, che potrà confermare di aver invitato per conto della ___________, l'azienda diretta dal signor ___________ad aumentare il personale e ad acquistare nuovi macchinari. Trattasi del capo dell'Ufficio di __________ della ___________che coordinava gli ordini.

Suggerisco di sentire anche il signor __________ di __________ che conosce queste vicende." (cfr. doc. _, inc. 31.2002.21)

                                         In sede di audizione testimoniale 8 gennaio 2003, ___________ ha dichiarato:

"  Sono entrato alle dipendenze della ___________ come apprendista nel

1953; sono diventato direttore tecnico della società a partire dal 1959. In tale veste mi occupavo degli aspetti tecnici della produzione e ero stilista della ditta.

I miei rapporti con il sig. ___________ nell'ambito della mia attività sono sempre stati ottimi; al signor ___________dovevo rendere conto del mio operato all'interno della ditta.

Nel 1953 eravamo 6 dipendenti della ___________. All'epoca titolare della ditta era il signor ___________, padre di ___________. A tale epoca l'attività consisteva nel preparare un campionario di borse e andavamo a visitare i clienti ritenuto che il mercato era prevalentemente svizzero e germanico; preciso al riguardo che io personalmente mi occupavo del mercato svizzero sempre in qualità di tecnico.

Per quanto riguarda l'andamento finanziario della ditta il titolare della stessa era solito mettermi al corrente, spesso su mia richiesta, dell'andamento generale.

A partire dal 1968 la ___________ è entrata in contatto con la ditta ___________di ___________. La ___________ ci ha proposto di fare un campionario di borse coordinate con le scarpe.

A partire dagli anni '70, grazie ai rapporti con la ___________, la ___________ ha avuto un incremento graduale della produzione. La nostra attività per la ___________relativa all'allestimento del campionario di borse coordinate è andata scemando nel tempo sino ad arrivare, se ben ricordo, all'inizio degli anni '90 dove tramite il direttore ___________ della ___________siamo stati incaricati di produrre 4'000 borse al mese in nappa di ottima qualità. A tale riguardo ricordo che vi fu un aumento del personale dipendente della ___________ sino a 65/70 impiegati e ciò per potere far fronte alle ordinazioni della ___________. A partire dall'inizio degli anni '90 l'attività della ___________ consisteva praticamente nella produzione su ordinazione della ___________, nonché - in misura limitata al 5 % - della __________. A mia memoria questi erano i due clienti della ___________a partire dall'inizio degli anni '90.

A seguito delle ordinazioni da parte della ___________, la ___________ ha effettuato delle modifiche ai locali della fabbrica introducendo anche dei nuovi macchinari (2 macchine da trapuntare) oltre, come detto, ad aumentare il numero del personale. Furono inoltre acquistate altre macchine quali fra l'altro la cosiddetta "Combi", una termoincollatrice, un'altra macchina per placcare, ecc.

Per quanto riguarda l'entità finanziaria degli investimenti effettuati in relazione alla produzione per la ___________ personalmente ricordo unicamente che la succitata macchina "Combi" comportò un investimento di 7'000'000.- di lire (furono acquistate 5 macchine "Combi"), mentre la macchina per trapuntare, se ben ricordo, il suo costo si aggirava attorno ai 200'000.- franchi. Per il resto non sono in grado di quantificare gli ulteriori investimenti effettuati dalla ___________, posso comunque affermare che furono acquistate diverse macchine (trance, placcatrici, smussatrici, spaccatrici, altre macchine da incollare a spruzzo, macchine da cucire).

La nostra produzione per la ___________ era di circa 3000/3500 borse al mese. Questa produzione è avvenuta a partire dall'inizio degli anni '90 e sino all'inizio del 1998. A partire dalla fine del '97 - inizio '98, il signor ___________ della ditta ___________di ___________ ci ha proposto di potenziare il nostro tipo di lavoro, di prendere un altro capannone a ___________ e di fare in modo che noi potessimo raddoppiare la produzione. Tale proposta non fu tuttavia accettata dal signor ___________(padre). Ricordo che nella prima metà del '98 le ordinazione da parte della ___________ si ridussero improvvisamente a 1'000 borse trapuntate al semestre. Sempre nel primo semestre del 1998 la ___________ ricevette dalla ___________ ordinazione per la produzione di borse "lisce" in capretto o agnello e ciò in ragione di 2000/3000 borse per tutto il semestre. A tale riguardo ricordo che la ___________ acquistò, per la produzione di suddette borse lisce, nuove macchine da cucire "a colonna" (3 macchine, per un valore di 22'000'000 di lire ciascuna).

A seguito di tale cambiamento di ordinazioni la società dovette provvedere al licenziamento di 10/15 impiegati. Posso precisare che una volta ricevute le ordinazioni i tempi di produzione erano di 4/5 mesi.

Preciso infine che per quanto riguarda la produzione di borse trapuntate, oltre alla ___________ vi era un altro produttore concorrente italiano incaricato dalla ___________; ricordo a tale proposito che il margine di guadagno relativamente a tale produzione non doveva essere elevato in quanto il prezzo degli oggetti prodotti a mia conoscenza copriva a malapena i costi di produzione.

A partire dal 1998 il signor ___________(padre) non e più venuto in fabbrica a seguito di un infarto. Sino all'insorgenza della malattia del signor ___________(padre) io ricevevo gli ordini e le direttive di lavoro da parte di quest'ultimo. Dopo l'infarto il figlio signor ___________ svolgeva le sue funzioni facendo comunque sempre riferimento al padre." (cfr. doc. _, inc. 31.2002.21)

                                         Il teste ___________, sentito anch'egli in data 8 gennaio 2003, ha dichiarato:

"  Sono responsabile del settore commerciale dell'area del __________

dell'___________. Ero responsabile della filiale ___________ di ___________ fino alla fusione con ___________. In seguito sono diventato responsabile della nuova ___________ di ___________. Da un anno e mezzo del settore crediti commerciali presso l'___________ di __________.

Quando ero alle dipendenze della ___________ di ___________ ebbi modo di occuparmi, 3 o 4 anni fa, della relazione commerciale che la ___________ intratteneva con l'Istituto. Ricordo che alla ___________ avevo erogato un credito di circa, se ben ricordo, 200'000 franchi garantito da beni immobiliari e se non erro anche da firme di avvallo. La ___________ fungeva quindi da banca finanziatrice, avevamo in pratica concesso un credito di esercizio. Nell'ambito di tale rapporto commerciale la nostra banca conosceva la situazione finanziaria della ___________ la quale annualmente ci presentava i bilanci nonché i conti economici, nonché i rispettivi rapporti di revisione in quanto trattasi di una società anonima.

Ricordo che la ___________ intratteneva rapporti commerciali con la ___________, la quale - a mia conoscenza - doveva essere il maggior debitore dell'azienda. Ricordo che ebbi modo di fare presente alla direzione della ___________ e più precisamente alla persona del signor ___________, che la società non aveva una diversificazione nella quota debitore in quanto troppo dipendente dalla ___________ (se ben ricordo nella misura del 70/80 %).

Ricordo che ad un certo punto la ___________ aveva cessato di collaborare con la ___________, ciò mi fu reso noto, se ben ricordo, dal signor ___________(padre). Di tale fatto ebbi comunque modo di avere riscontro sulla base della movimentazione di conto." (doc. _, inc. 31.2002.21)

                                         Il giudice delegato ha inoltre verbalizzato quanto segue:

"  Il giudice delegato constata la mancata comparsa del teste

___________ per l'ora stabilita. Ritenuto tuttavia che la citazione del teste per il tramite dell'avv. ___________ come da sua richiesta indicata nella risposta di causa sia stata intimata da parte del legale soltanto in data 23 dicembre 2002, e quindi a distanza di oltre 1 mese dalla comunicazione della citazione da parte del TCA al citato legale, ___________ (__________) viene nuovamente citato a comparire dinanzi a questo Tribunale per il giorno di lunedì 27 gennaio 2003 alle ore 9.00.

Il giudice delegato chiede al patrocinatore di parte convenuta di precisare la contestazione relativa all'importo del danno risarcitorio oggetto della vertenza. Al riguardo l'avv. ___________ osserva che gli importi versati nel 1998 a copertura di periodi precedenti andrebbero dedotti dall'importo "effettivamente" maturato nel periodo in cui il convenuto ha assunto la carica di amministratore unico. Nella misura in cui non dovesse essere infatti riconosciuti i motivi di discolpa questi sono i soli importi addebitabili all'amministratore ad esclusione di quelli maturati precedentemente e ciò per il ruolo di "padre-padrone" che aveva il signor ___________, padre del convenuto. Per altro vanno defalcati come sostenuto ad. 4 di risposta 9 giugno 2000 anche i conteggi per salari dovuti a seguito di fallimento.

La rappresentante della cassa, dal canto suo, osserva che per quanto riguarda i versamenti effettuati dalla società a partire dal 1998 si ribadisce quanto già indicato con lettera 27 giugno 2002 già agli atti, precisando che le imputazioni di questi pagamenti sono state eseguite su indicazioni fornite dal datore di lavoro medesimo. Per quello che riguarda i crediti contributivi che fa valere la cassa si precisa che i contributi richiesti in questa procedura e insinuati nel fallimento si riferiscono a salari effettivamente versati, rilevati dalla contabilità della società. Per l'anno 1998 dalla notifica di salario della società per oltre 2'000'000 di franchi sono stati accertati dalla cassa salari per circa 1'800'000 franchi, e ciò come risulta dal rapporto di revisione allestito dalla cassa il 1.9.1999 (cfr. allegato al Doc. _), dopo quindi la dichiarazione di fallimento.

Il convenuto contesta che la ___________abbia dato particolari direttive circa l'accreditamento dei suoi versamenti a periodi precedenti. E' prassi dell'IAS agire in questo modo, anche in virtù di principi generali di diritto. Per quanto riguarda il rapporto di controllo, esso è già in atti quale doc. _ mentre il doc. _, in particolare doc. _, fa stato del fatto che pure vantato un credito per salari non percepiti dai dipendenti, ciò che a mente del convenuto non può essergli imputato a sensi dell'art. 52 LAVS e 81 OAVS così come il conteggio di revisione doc. _ per fr. 9325.60 non può essere in nessun modo chiesto al convenuto in quanto intimato dopo il fallimento.

Per quanto concerne le imputazione dei versamenti eseguiti per l'anno 1998, la Cassa si riserva di produrre i relativi cedolini di versamento con i quali sono stati effettuati i pagamenti da parte della società. Per quanto invece riguarda la contestazione riferita ai "salari non percepiti", si precisa che per costante giurisprudenza, il fatto che sia maturato il diritto al salario (indipendentemente dal fatto che il salario sia stato effettivamente versato o meno) è già di per sé fondamento per l'obbligo del versamento contributivo e conseguentemente per la responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS in caso di mancato pagamento. Per tanto la Cassa si riconferma interamente nella propria richiesta.

La cassa aggiunge che per quanto riguarda l'importo di fr. 9325.60 riferito alle differenze per gli anni dal 1993 al 1996, il conteggio di revisione è stato inviato alla società in data 16.10.1997 (doc. _). La data 7.4.1999 indicata nel doc. _ trattasi della data al momento della insinuazione di credito "provvisoria" nel fallimento della società, in seguito riconfermata con insinuazione definitiva di cui al doc. _.

Stante quanto sopra, il giudice delegato assegna alla cassa un termine di 10 giorni a decorrere dalla data del presente verbale per produrre al TCA i summenzionati cedolini relativi ai versamenti effettuati nel 1998 e 1999 da parte della ___________.

Con riferimento alla lettera 23 dicembre 2002 dell'avv. ___________ al TCA relativa all'impossibilità di notifica della citazione quale teste al signor ___________, il legale del convenuto, come pure la cassa, dichiarano di rinunciare all'audizione di quest'ultimo." (cfr. doc. _, inc. 31.2002.21)

                             1.12.   In data 15 gennaio 2003 la Cassa ha prodotto i cedolini relativi ai versamenti effettuati nel 1998 e 1999 osservando:

"  con riferimento alla procedura menzionata a margine, richiamando in

particolare il verbale di udienza dell'8 gennaio u.s., contestualmente al quale veniva assegnato un termine alla Cassa di produrre i cedolini relativi ai versamenti effettuati nel 1998 e 1999 dalla società, con la presente si producono dunque sub. doc. _ le succitate cedole, richiamando inoltre anche il conteggio per l'anno 1996 (doc. _).

Tali documenti confermano quanto affermato dalla Cassa.

Per scrupolo di completezza, richiamando il conteggio di cui al doc. _, in particolare il pagamento di fr. 1'425.65 (indicato quale trattenuta IPG), si produce anche il relativo conteggio del 15.1.1999 (doc. _) da cui risulta il relativo accredito.

Per quanto riguarda il conteggio di cui al doc. _, segnatamente il bonifico registrato il 3.9.1999 di fr. 27'416.10, si produce anche il relativo conteggio di revisione anni 1997/1998 inviato alla società il 3 settembre 1999 (doc. _), da cui risulta l'importo a favore della

società e che la Cassa ha registrato nell'anno 1998." (cfr. doc. _, inc. 31.2002.21)

                                         In data 20 gennaio 2003, il convenuto ha osservato:

"  con riferimento allo scritto 15 gennaio 2003 dell'Istituto di

assicurazioni sociali faccio pre­sente che il problema di fondo non è tanto l'uso di bollettini prestampati dalla cassa quanto il fatto che questi pagamenti avvengono durante "l'impero" di ___________. In altre pa­role quello che già si è detto negli allegati di causa è che il ___________con la sua attività ha prodotto danari per l'azienda e che nel suo periodo molti contributi sono stati pagati alla cassa ancorché attribuiti a periodi precedenti. Tali argomenti rientrano, unitamente a quelli relativi alla situazione creata dalla ___________, nei motivi di discolpa da esaminare ai fini del giu­dizio. La stessa argomentazione valga per i pagamenti effettuati attraverso l'Ufficio esecu­zioni.

Colgo l'occasione per segnalare che la mia citazione per il teste ___________ è stata inoltrata al nuovo indirizzo di __________, ma che il medesimo non ha riti­rato la raccomandata. La stessa mi è tornata in data 17 gennaio 21103 e meglio come si evince dall'annessa fotocopia." (cfr. doc. _, inc. 31.2002.21)

                             1.13.   In data 17 febbraio 2003, ___________, sentito come teste, ha dichiarato:

"  Ho lavorato alle dipendenze della ___________dal 1994 sino al 1998.

Ero il responsabile degli acquisti.

Ho conosciuto il sig. ___________della ___________ nel corso del 1995. In quell'occasione avevamo fatto una riunione riguardante gli sviluppi di tutta la relazione della ___________con la ___________.

A quell'epoca l'intenzione della ___________era quello di ampliare il volume degli affari.

Abbiamo chiesto alla ___________ di aumentare la loro produzione e quindi di fare degli investimenti a tale scopo.

Posso affermare che la ___________ lavorava sempre a nostra piena soddisfazione.

Fino a quanto sono rimasto alla dipendenze della ___________i rapporti con la ___________ non sono cessati.

Dopo la mia partenza so che la ___________è stata venduta ad un gruppo americano il quale ha acquistato l'intero capitale della ___________.

Non so se a seguito di questo cambiamento le strategie della ___________siano state modificate.

Non sono al corrente del fatto che la ___________abbia cessato le sue relazioni con la ___________.

Se ben ricordo sino al momento in cui ho lasciato la ___________il rapporto con la ___________era improntato all'aumento del volume produttivo.

Ho lasciato la ___________nell'estate 1998." (cfr. doc. _, inc. 31.2002.21)

                             1.14.   In data 10 marzo 2003, il convenuto ha concluso come segue:

"  (…)

1.

___________ è stato chiamato con decisione di risarcimento dei danni ex art. 52 LAVS a rispondere per mancati versamenti all'Istituto delle Assicurazioni Sociali. II danno che la Cassa di Compensazione Cantonale fa valere ammonta a CHF 513'944.75. Un primo giudizio del Tribunale delle Assicurazioni aveva concluso alla condanna del signor ___________. In sostanza si era ravvisata nell'attitudine del convenuto una negligenza non indifferente per aver procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici. Secondo il Tribunale non si era potuto accertare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza che la scelta di diffe­rire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società.

2.

Va detto che l'istruttoria ordinata dal Tribunale Federale ha invece permesso di porre il caso sotto una luce ben diversa.

Innanzitutto è stato chiarito che il ruolo di ___________ è diventato essenziale sol­tanto col decesso del padre fino ad allora amministratore delegato della società. Di conseguenza non si possono contestare al convenuto fatti precedenti imputabili al padre. Il richiamo degli atti ha permesso di appurare che ___________ ha versato somme ingenti a partire dal momento in cui ha potuto assumere la gestione effettiva dell'azienda, anche se tali somme sono poi di fatto andate a coprire periodi prece­denti. In particolare oltre CHF 107'000.- vennero pagati tra aprile e dicembre 1998 per estinguere il periodo 1996 e ben CHF 49'184.80 tra dicembre 1988 e gennaio 1999 per il 1997, ovvero per periodi nei quali l'amministratore delegato e deus ex machina dell'azienda era il padre ___________ (cfr. costituti testimoniali ___________ e ___________).

3.

Vero punto di questione è sapere se il comportamento di ___________ sia stato ragionevole e se vi erano concrete possibilità di risollevare le sorti dell'azienda. L'istruttoria ha potuto accertare che la ___________ era in sostanza l'unico diente della società fallita e che quest'ultima aveva effettuato investimenti per far fronte all'aumento di commesse. Soprattutto è emerso che l'azienda, così incitata dalla ___________, era passata da una cifra d'affari di 1.5 a 6.5 milioni di franchi e che poteva attendersi, grazie alla ___________, un futuro più sereno. In tal senso il teste ___________ ha, ad esempio, dichiarato di aver lasciato la ___________nell'estate 1998 e che a quel

mo­mento il rapporto con la ___________era improntato all'aumento del volume produttivo. Analogamente il teste ___________ ha ricordato che a inizio 1998 la società aveva ridotto la produzione di borse trapuntate per passare alla produzione di borse lisce in quanto sulle borse trapuntate non avevano margini.

4.

Ma ciò che è più importante di ogni altra cosa è quanto questo stesso Tribunale ebbe modo di accertare in una sentenza 38.98.00149 del 7 gennaio 1999, due mesi quindi prima del fallimento, in merito alla struttura della società e il fatto che vi fossero serie possibilità di rilancio.

La sentenza è presente nei documenti richiamati dall'Ufficio Esecuzione e Fallimenti e non era disponibile in occasione del primo giudizio. Nella stessa si legge a tutte lettere come le difficoltà della ___________fossero momentanee e la perdita di lavoro temporanea.

Nella decisione (pag. 9) si fa anche riferimento alla crescita della ditta passata da CHF 2'475'487.-- nel 1995 a CHF 5'257'244.-- nel 1997. Ma vi è di più.

Il Tribunale ha

"pure osservato che, ritenute le cifre d'affari annue conseguite dalla ___________ (cfr. doc. _), bisogna concludere che gli investimenti intrapresi dalla ditta nonché l'aumento del personale si sono rilevati mirati e avveduti.

Alla ___________ non può nemmeno essere rimproverato di aver diversificato i propri rischi visto il suo principale cliente la ___________. Infatti la ___________ é pre­sente sul mercato internazionale e di questa differenziazione dei clienti ne be­neficia di conseguenza pure la ___________.

Pertanto questo Tribunale ritiene che la perdita di lavoro subita dalla ___________, oltre che essere dovuta e motivi economici, era anche inevitabile. Infatti, la perdita della ___________ è riconducibile in massima parte alla flessione delle vendite riscontrate dalla ___________ che conseguentemente ha diminuito le proprie ordinazioni (cfr. doc. _).

La ___________ ha dovuto, e dovrà, in effetti fare fronte alla crisi sui mercati ame­ricani, ma soprattutto quelli asiatici, che nessuno è stato in grado di preventi­vare con sufficiente anticipo e che risaputamene coinvolge tutte le ditte che, direttamente o indirettamente, hanno a che fare con detti mercati. In

conclu­sione la ___________ è stata colpita indirettamente da una crisi di portata interna­zionale. Questa eventualità non rientra certo nel rischio aziendale normale del­la ditta."

5.

Stante quanto precede, non può il fatto che la società fosse cronicamente in ritardo con i pagamenti togliere al convenuto la possibilità di discolparsi. Come hanno con­fermato ___________, ___________ e ___________ le decisioni erano prese da ___________e non dal convenuto. Quest'ultimo nel momento in cui è entrato in funzione come am­ministratore unico ha versato importi attribuiti a periodi precedenti ed è stato fermato nella sua azione di risanamento dall'inopinata decisione della ___________ di cessare dalla sera alla mattina il rapporto con la ___________.

Peraltro se fosse stata a tal punto cronica la situazione della società, come afferma la Cassa, il convenuto non avrebbe potuto cambiare nulla alla situazione precedente (AS 119 VA 993).

Ma, soprattutto, i ritardi nei pagamenti dei contributi avrebbero dovuto indurre la Cas­sa a maggior circospezione. Non averlo fatto, la priva oggi della possibilità di invoca­re la negligenza grave nei confronti del convenuto. La Cassa avrebbe dovuto agire con la stessa accortezza che avrebbe usato qualsiasi altro creditore che si fosse tro­vato nella medesima situazione (RDAT II 1995 pag. 378). Come ha già avuto modo di osservare il TF (DTF 122 V 186 segg.), l'obbligo di risarcire il danno giusta l'art. 52 LAVS può essere ridotto (in applicazione analogica dell'art. 4 LResp, rispettivamente dell'art. 44 cpv. 1 CO), nella misura in cui causa adeguata del danno o del suo

ag­gravamento sia stata una grave violazione del dovere di diligenza da parte dell'am­ministrazione.

In realtà è evidente che la stessa Cassa di Compensazione credeva nelle possibilità di riscatto dell'azienda (anche se oggi afferma il contrario), così come vi ha creduto fino ai repentino abbandono della ___________ il convenuto.

Trattasi di un sufficiente motivo di discolpa che non può essere misconosciuto.

6.

Agli atti vi sono pure delle cessioni di credito (doc. _) e gli estratti bancari da cui risulta che il conto dell'azienda era sempre in rosso.

La cessione di tutti i crediti, confermate da un conto sempre passive dimostrano co­me la ditta non disponesse di fondi per far fronte agli impegni con l'AVS, dovendo contare unicamente sulle disponibilità della banca cessionaria. Anche per questo mo­tivo non si può affermare che ___________ abbia utilizzato diversamente soldi che non possedeva. Peraltro anche la precedente sentenza ha accertato come il conve­nuto abbia investito denari propri nell'azienda.

7.

Per quanto riguarda invece i conteggi salari dovuti a seguito del fallimento i contributi sfuggono in ogni caso alla responsabilità dell'organo del datore di lavoro. Egli infatti non aveva in nessun modo mezzi finanziari per versare gli stipendi e quindi neppure la possibilità di accantonare dei contributi (DTF 117 IV 78 ss).

8.

II convenuto ritiene pertanto con l'istruttoria di aver potuto offrire ai Giudici quegli elementi "importanti" (come definiti dal Tribunale Federale nella sentenza 20 marzo 2002) di valutazione per poter stabilire in termini affidabili se si sono realizzati i motivi di giustificazione o di discolpa a suo favore. II convenuto non può non concludere ri­cordando che la sua valutazione al momento dei fatti era identica alla valutazione espressa dallo stesso Tribunale adito solo due mesi prima del fallimento. Egli ritiene pertanto di essersi comportato diligentemente e di aver utilizzato nella sua valutazio­ne gli stessi criteri utilizzati dal Tribunale per valutare l'azienda al momento dei fatti. Il rischio in questo genere di situazioni è valutare a posteriori, senza tener conto degli elementi esistenti a quel momento, limitando così l'accertamento a un fatto inconte­stabile, quanto in sé insufficiente, ovvero il mancato pagamento dei contributi. La ri­duzione della linea borse trapuntate che non garantiva sufficienti utili verso le borse lisce (più redditizie) dimostra che anche sul piano aziendale il convenuto era attento alle problematiche finanziarie. Solo la crisi internazionale e il cambiamento di strate­gia della ___________lo hanno messo in ginocchio." (cfr. doc. _, inc. 31.2002.21)

                                         Le conclusioni della Cassa datate 10 marzo 2003 hanno il seguente tenore:

"  con riferimento alla procedura menzionata a margine, nei termine di

20 giorni assegnato alle parti nel corso dell'udienza di audizione testi del 17 febbraio 2003 e scadente in data odierna, la Cassa presenta le seguenti conclusioni.

L'istruttoria di causa esperita a seguito della decisione del 20 marzo 2002 del Tribunale federale, in particolare le audizioni testimoniali richieste dal convenuto, non hanno apportato, a mente della Cassa, alcun elemento atto a modificare le conclusioni contenute nella sentenza di codesto Tribunale dell'11 maggio 2001.

In effetti le risultanze sorte dalle audizioni testimoniali di ___________, ___________ e ___________, non apportano alcun elemento tale da poter modificare la posizione della Cassa cantonale di compensazione e la stessa decisione del TCA.

Se ne deduce dunque che le motivazioni addotte dalla controparte, in particolare la fine della commessa con la ___________, non possono essere considerate quali validi motivi di giustificazione e discolpa del convenuto ___________e ciò, come già rettamente giudicato dalla Corte Cantonale.

La cronicità nel ritardo prima, e nel mancato pagamento poi, dei contributi, risale a molti anni prima della fine di tale commessa (addirittura prima dell'inizio dell'incremento dell'attività della ditta a dipendenza di tale commessa).

L'eluso versamento non può dunque dirsi legato alle difficoltà momentanee, in particolare legate alla vicenda ___________.

Per quanto attiene alla posizione assunta dall'Istituto di credito ___________, la testimonianza del signor ___________, conferma anch'essa la tesi di parte attrice ed il giudizio di codesta Corte, ossia il ruolo di semplice finanziatrice della banca.

In questo senso si riconfermano le allegazioni presentate in petizione del 4.4.2000, così come merita conferma la sentenza cantonale.

A titolo abbondanziale, pur considerando che la responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, giova sottolineare che il signor ___________ ha precisato inoltre che a suo tempo ebbe modo di fare presente alla direzione della ___________ che la società non aveva una diversificazione nella quota debitore in quanto troppo dipendente dalla ___________. Ciò a conferma del fatto che la società in realtà fondava la sua esistenza su equilibri delicati, che dovevano imporre all'amministratore - a fronte dello scoperto contributivo già esistente e delle difficoltà di pagamento -, a prendere delle misure drastiche ed immediate.

Per quanto concerne infine i pagamenti effettuati dalla società nel corso del 1998 e l'imputazione degli stessi sugli scoperti contributivi, si rinvia a quanto indicato con scritto del 27 giugno 2000 ed ulteriormente precisato nel corso dell'udienza dell'8 gennaio 2003, nonché alla documentazione prodotta." (cfr. doc. _, inc. 31.2002.21)

                                         in diritto

                              2.1.   In virtù dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".

                                         I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici, da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20).

                                         Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163).

                                         In questo contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63).

                               2.2.   Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b; DTF 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).

                                         Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (cfr. STFA del 28 ottobre 2002 nella causa P. e F., H166/02, consid. 4.1.; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (cfr. STFA del 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H 346/01, consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (cfr. art. 14 cpv. 4 lett. e, art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in Istituto delle assicurazioni sociali, ..nel campo dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro, RDAT II 2002 pag. 519 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6).

                                       Nell'evenienza concreta, dagli specchietti concernenti l'evoluzione del debito contributivo (cfr. doc. _) e dalle insinuazioni all'UEF (cfr. doc. _), risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati. Il danno ammonta dunque a fr. 513'944.75 (cfr. consid. 1.4.).

                                       L'importo come tale dello scoperto contributivo non è del resto stato contestato dal convenuto, che mette soprattutto l'accento sulla questione a sapere se i pagamenti effettuati durante il periodo in cui era responsabile principale il padre, debba essere considerato per al valutazione delle responsabilità addebitatigli dalla Cassa. Il problema verrà analizzato nei considerandi che seguono (cfr. consid. 2.6.2).

                               2.3.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).

                                         Inoltre anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).

                               2.4.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.

                                         Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).

                                         È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.

                                         Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (cfr. DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a).

                                         L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).

                               2.5.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op. cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193 consid.2b)

                               2.6.   Innanzitutto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995 nella causa C.; 31.95.00012) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.

                                         ___________ è stato presidente del CdA, con diritto di firma individuale dall'11 febbraio 1982 al 6 aprile 1998 e da tale data sino alla dichiarazione di fallimento amministratore unico (cfr. doc. _).

                            2.6.1.   Il TFA ha ordinato di verificare, con l'assunzione delle prove offerte dal convenuto, se la ditta all'epoca delle difficoltà finanziarie, poteva invocare validi motivi di giustificazione per aver sospeso il pagamento dei contributi sociali.

                                         Per quanto attiene al ruolo della banca ___________ di ___________, non più oggetto di contestazione e riconfermato il ruolo di banca finanziatrice dal teste ___________ (cfr. consid. 1.11), si rinvia al consid. 2.9. della sentenza impugnata al TFA (Inc. 31.2000.20).

                                         In concreto va analizzato se i motivi invocati dal convenuto sono idonei ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4).

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA del 23 luglio 2002 nella causa U.G., E. G e R. G., H 170/01, consid. 4.6. e riferimenti; STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., H 336/95, consid. 3d).

                                         In un'altra sentenza il TFA ha ancora ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA del 31 agosto 2001 nella causa B., H 446/00, consid. 4a; STFA del 16 aprile 1998 nella causa G., p. 6 e giurisprudenza ivi citata).

                                         Va al riguardo ricordato che il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G; cfr. anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (cfr. DTF 121 V 243; STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.; STFA del 20 agosto 2002 nella causa A. e B., H 295/01, consid. 5; STFA del 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S., H 209/01, consid. 4b). Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA del 27 giugno 1994 in re M.).

                                         Il TFA, in una sentenza del 16 maggio 2002 nella causa A. e B., H 61/01, consid. 3b, parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV Nr. 18, ha sentenziato che se, per diversi anni, non sono stati fatti versamenti, decade la possibilità di discolparsi:

"  (…)

b) Die Sozialversicherungsbeiträge wurden unbestrittenermassen während Jahren zum weit überwiegenden Teil nicht bezahlt, und dies bei ununterbrochen fortgesetzter Unternehmenstätigkeit. Aus der Einstellungsverfügung der Bezirksanwaltschaft vom 21. Mai 1996 geht klar hervor, dass die Beschwerdeführenden die Nichtbezahlung der Sozialversicherungsbeiträge bewusst in Kauf nahmen. Bei jahrelangen Beitragsausständen, wie sie hier vorliegen, kommen Rechtfertigungs- und Exkulpationsgründe von vornherein nicht in Betracht, weil die Zurückhaltung von Sozialversicherungs- beiträgen nur dann gerechtfertigt werden kann, wenn sie dazu dient, einen kurzfristigen Liquiditätsengpass zu überwinden (ZAK 1992 S. 248 Erw. 4b mit Hinweisen). Abgesehen davon lassen sich aus dem Sanierungskonzept der Treuhand Y.________ AG vom 25. Oktober 1995 keineswegs Umstände erkennen, welche die Beschwerdeführenden zur Annahme berechtigt hätten, es würde ihnen durch die Zurückbehaltung der Sozialversicherungsbeiträge gelingen, das Überleben der Firma zu sichern (BGE 108 V 187 Erw. 2). Die Zukunft der Garage X.________ AG hing von ganz anderen Faktoren ab als dem Zurückbehalten der Sozialversicherungsbeiträge, nämlich insbesondere vom unabdingbaren Einschiessen beträchtlicher zusätzlicher Mittel in der Grössenordnung von mehreren Hunderttausend Franken. Im Zeitpunkt der Erstattung des Sanierungskonzeptes wie auch in der Zeit danach blieb jedoch völlig unbestimmt, ob sich überhaupt ein Interessent oder Investor finden würde, welcher der tief in finanziellen Schwierigkeiten steckenden Firma das Überleben ermöglicht hätte (…)"

                                         Inoltre, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.).

                                         Nell'evenienza concreta, dagli atti risulta che sin dal 1996 la società è stata in mora col pagamento dei contributi, ciò che ha costretto la Cassa a diffidarla e a precettarla (doc. _ Inc. 31.2000.20; doc. _ Inc. 31.2002.21). Già nella prima sentenza è stato appurato che è da 10 anni che la Cassa ha dovuto diffidare e precettare la ditta per ottenere il pagamento dei contributi. Il convenuto, che ha ammesso questo fatto, ha sostenuto però che per finire la ditta è sempre riuscita a far fronte ai pagamenti e che questa circostanza deve essere premiata perché dimostra la volontà di non arrendersi alle prime difficoltà. La ditta, a detta del convenuto, avrebbe fatto tutto il possibile per salvarsi. La rinuncia definitiva della ___________ di collaborare con la ___________, avrebbe seriamente inciso sulla liquidità della ditta e sulla sua situazione finanziaria.

                                         Si tratta dunque di stabilire, alla luce dei nuovi accertamenti ordinati dal TFA, se quella della ditta ___________ è stata una crisi passeggera di qualche mese oppure no, e se il convenuto aveva seri e oggettivi motivi per presumere che i contributi potessero essere versati entro un breve termine.

                                         I testi proposti dal convenuto hanno riferito sostanzialmente che effettivamente la ___________ nell'estate del 1998 ha deciso di interrompere ogni collaborazione con la ___________.

                                         ___________ ha in particolare riferito che:

"  (…) La nostra produzione per la ___________ era di circa 3000/3500

borse al mese. Questa produzione è avvenuta a partire dall'inizio degli anni '90 e sino all'inizio del 1998. A partire dalla fine del '97 - inizio '98, il signor ___________ della ditta ___________di ___________ ci ha proposto di potenziare il nostro tipo di lavoro, di prendere un altro capannone a ___________ e di fare in modo che noi potessimo raddoppiare la produzione. Tale proposta non fu tuttavia accettata dal signor ___________(padre). Ricordo che nella prima metà del '98 le ordinazioni da parte della ___________ si ridussero improvvisamente a 1'000 borse trapuntate al semestre. Sempre nel primo semestre del 1998 la ___________ ricevette dalla ___________ ordinazione per la produzione di borse "lisce" in capretto o agnello e ciò in ragione di 2000/3000 borse per tutto il semestre. A tale riguardo ricordo che la ___________ acquistò, per la produzione di suddette borse lisce, nuove macchine da cucire "a colonna" (3 macchine, per un valore di 22'000'000 di lire ciascuna).

A seguito di tale cambiamento di ordinazioni la società dovette provvedere al licenziamento di 10/15 impiegati. Posso precisare che una volta ricevute le ordinazioni i tempi di produzione erano di 4/5 mesi (…)"

                                         ___________ ha riferito che:

"  (…) Dopo la mia partenza so che la ___________è stata venduta ad un

gruppo americano il quale ha acquistato l'intero capitale della ___________.

Non so se a seguito di questo cambiamento le strategie della ___________siano state modificate.

Non sono al corrente del fatto che la ___________abbia cessato le sue relazioni con la ___________.

Se ben ricordo sino al momento in cui ho lasciato la ___________il rapporto con la ___________era improntato all'aumento del volume produttivo. Ho lasciato la ___________nell'estate 1998 (…)"

                                         Come è stato già appurato nella precedente sentenza, la ___________ ha avuto difficoltà nel pagamento dei contributi ben prima della decisione da parte della ___________ di interrompere la collaborazione con la ___________ (doc. _ Inc. 31.2000.20; doc. _ Inc. 31.2002.21), fatto questo, come detto sopra, confermato da ___________.

                                         Il convenuto sostiene che a partire dall'assunzione in prima persona della gestione della ___________ (quindi dall'assunzione del mandato di amministratore unico il 6 aprile 1998) ha provveduto ad ingenti versamenti a copertura degli arretratati contributivi. Tale agire dimostrerebbe l'impegno profuso da ___________ per sollevare le sorti della società e la volontà di non abbandonare la ___________ senza tentare prima il risanamento, anche con l'apporto di capitale privato (cfr. consid. 2.10 Inc. 31.2000.20).

                                         La chiara giurisprudenza del TFA non permette tuttavia di ritenere tale fatto quale motivo di discolpa se la ditta ha avuto difficoltà nel pagamento dei contributi da diverso tempo e se i contributi non versati sono relativi ad un lungo periodo, in casu dal 1997 al 1999, oltre a riprese salariali per gli anni dal 1993 al 1996.

                                         L'eluso versamento non può dirsi dovuto a difficoltà momentanee. Infatti la Cassa ha dovuto inviare diffide alla società e anche intraprendere procedure esecutive per l'incasso dei contributi sin dal 1996 (cfr. per un caso simile SVR 2002 AHV Nr. 9 consid.3). Finché, alla fine, vi è stato lo scoperto già indicato, risultato irrecuperabile.

                                         Come visto i testi hanno riferito che la collaborazione con la ___________ è stata interrotta verosimilmente dopo l'estate del 1998, il teste ___________ ha riferito infatti che " (…) se ben ricordo sino al momento in cui ho lasciato la ___________il rapporto con la ___________era improntato all'aumento del volume produttivo. Ho lasciato la ___________nell'estate 1998 (…)".

                                         Per cui, visto che gli arretrati contributivi comprendono il 1997 e il 1998 (oltre al 1999), la tesi secondo la quale l'abbandono da parte della ___________ avrebbe determinato la grave crisi di liquidità, non può essere ritenuto determinante e unico motivo della crisi societaria che l'avrebbe portata inesorabilmente al fallimento.

                                         Non siamo dunque in presenza di un valido motivo di giustificazione previsto eccezionalmente dalla giurisprudenza del TFA (cfr. DTF 121 V 243, principi ancora confermati recentemente in STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 3.4.3).

                                         D'altra parte nella citata sentenza del TFA (cfr. DTF 121 V 243)  la ditta, oltre a non versare i contributi per soli tre mesi, aveva cessato immediatamente la propria attività senza tentare la via del concordato, dando prova della volontà di limitare al massimo i danni causati alla Cassa.

                                         In una sentenza dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c, il TFA si è espresso in questi termini:

"  (…) I dati dimostrano con palmare evidenza che i problemi finanziari dell'A. F. SA erano tutt'altro che temporanei, la stessa attraversando da anni una grave crisi di liquidità.

L'aver, a queste condizioni, deliberatamente procrastinato il pagamento dei contributi per più anni - quando invece un differimento è tollerabile in via eccezionale solo per un periodo di breve durata - nella vana speranza di un risanamento aziendale che doveva apparire ragionevolmente improbabile, tanto più a persona cognita per professione e formazione, esclude che possa darsi esimente di qualsivoglia natura a favore dell'interessato (…)"

                                         Lo stesso concetto è stato ribadito nella sentenza del 23 luglio 2002 nella causa U.G., E. G e R. G., H 170/01, consid. 4.4.:

"  (…)

4.4 Gli argomenti addotti dai ricorrenti per il mancato pagamento dei contributi sociali non sono sufficienti quale motivo di giustificazione e di discolpa nel senso della giurisprudenza. Dalla documentazione agli atti risulta che la Cassa a partire dal 1992/1993 ha sempre dovuto richiamare al pagamento la E.________SA, adire le vie esecutive e rammentare agli amministratori le responsabilità gravanti su di loro in qualità di organi della società. Dagli atti si evince pure che la E.________ SA al 31 dicembre 1997 aveva accumulato un debito per oneri sociali di fr. 750'573.70 nei confronti della Cassa e che - malgrado le promesse fatte - non aveva prestato la dovuta collaborazione alla Commissione di vigilanza LEPIC in vista di una soluzione del problema, obbligando così quest'ultima a decretare la radiazione della società dall'albo delle imprese di costruzione. È vero che i ricorrenti affermano di aver "finanziato in prima persona l'operazione di risanamento della società, accollandosi personalmente un debito di fr. 1'200'000.- contratto dalla E. ________ SA con la Banca X.________". Va però ricordato che dal profilo processuale non basta sostenere un fatto rilevante, se esso non viene anche comprovato. Ora, a sostegno della loro tesi liberatoria i ricorrenti non indicano qualsivoglia documento tra quelli prodotti e nemmeno risultano espressamente richiamati specifici mezzi di prova atti a dimostrare che l'importo sopra indicato sia stato concesso ed utilizzato nell'interesse della ditta. L'asserzione dei ricorrenti è rimasta allo stadio di puro parlato senza supporto probatorio alcuno. Dovendosi ritenere secondo la comune esperienza della vita che documenti bancari rilevanti vengano custoditi e comunque richiesti tempestivamente, l'ipotesi del finanziamento di fr. 1'200'000.-, in quanto circostanza non provata e non direttamente desumibile, non può essere considerata. Medesimo discorso vale per l'affermazione secondo cui il differimento del pagamento dei contributi sarebbe servito per pagare le ditte fornitrici - tra cui: F.________ SA, G.________ SA, H.________ SA, I..________ SA e L..________ SA -, per consentire di "portare a termine i lavori assunti" e di conseguenza poter saldare i debiti nei confronti della Cassa. Anche in merito a tale questione, che avrebbe potuto essere di pregio, gli insorgenti non indicano i documenti a sostegno della loro tesi e nemmeno citano testi in grado di provare i pagamenti intervenuti e i lavori realmente conclusi. Per quanto precede, non risulta comprovato che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici - sull'arco di un periodo peraltro molto lungo, da maggio 1996 a maggio 1998 - fosse obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società e ad ogni modo appare poco verosimile che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine - nel senso di pochi mesi e non di anni, come nel caso di specie - la Cassa riguardo a ogni suo credito (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b), considerato che già a partire dal settembre 1992 la società aveva non indifferenti problemi di liquidità, acuitisi negli anni 1995-1997, per poi dare luogo nel 1998 a una moratoria concordataria non sfociata in un decreto di omologazione. L'eluso versamento dei contributi non può quindi essere riconducibile a una situazione di momentanea illiquidità (…)"

                                         In una STFA del 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D., E., H 277/01, consid. 3.3., l'Alta Corte ha sancito che:

"  (…)

Le critère déterminant pour qualifier le comportement des recourants, au sens de l'art. 52 LAVS, réside dans le fait que les retards dans le paiement des cotisations sociales se sont étendus de l'année 1992 jusqu'à l'ouverture de la faillite en 1997. En effet, en pareilles circonstances, les recourants ne peuvent être considérés comme ayant eu des raisons sérieuses et objectives de penser que le retard dans le règlement des cotisations aux assurances sociales n'était que passager, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus au consid. 2 in fine (a contrario, voir aussi ATF 121 V 243). Ils n'étaient donc pas autorisés, aux conditions posées par la jurisprudence et sur une aussi longue période, à différer le paiement des cotisations qu'ils avaient retenues sur les salaires payés, sous peine de commettre une négligence grave sanctionnée par l'art. 52 LAVS (…)"

                                         Il TFA in una sentenza del 12 dicembre 2002 nella causa B., H 279/01,consid. 3.2., ha ribadito inoltre che non è ammissibile sospendere il pagamento dei contributi per un lungo lasso di tempo. Ciò per contro è possibile, a determinate condizioni, per un breve periodo (pochi mesi):

"  3.2 Nel caso di specie va rilevato che la L. SA ha operato quale

datrice di lavoro dal 1. aprile 1993 al 31 dicembre 1998. Già a partire dall'aprile 1994 la società ha evidenziato seri problemi di liquidità, obbligando la Cassa, alfine di ottenere il pagamento dei contributi sociali, ad adire le vie esecutive sino al rilascio, nell'aprile e nell'agosto 1999, di diversi attestati di carenza di beni. II modo di operare del ricorrente dimostra chiaramente come egli abbia disatteso il dovere di diligenza impostogli dalla giurisprudenza suesposta.

Neppure la circostanza, asserita ma non provata, che M. B. abbia cercato di trovare soluzioni per ripristinare la situazione finanziaria della società, non è sufficiente a sanare la grave negligenza da lui commessa. Non è infatti accertato che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della ditta e neppure è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine - nel senso di pochi mesi (vedi anche DTF 123 V 244 consid. 4b) e non di anni - la Cassa riguardo a ogni suo credito (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b), ritenuto che il ritardo della L. SA nel pagamento dei contributi è da ricondurre già al 1994 - pur dando atto che essi, anche se a fatica e di regola a seguito di procedure esecutive, sono stati pagati fino al terzo trimestre del 1996 compreso - e perdurato poi dal 1996 in avanti e quindi da considerare cronico. Poiché il mancato pagamento dei contributi non può essere riconducibile ad una situazione momentanea di illiquidità, si deve concludere che l'amministratore ha violato il dovere di diligenza che si deve esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria a cui appartiene (DTF 112 V 159 consid. 4 e sentenze ivi citate). In proposito non va infatti dimenticato che egli avrebbe dovuto sapere, perché fatto notorio e comunque noto al ricorrente, che negli anni novanta - caratterizzati da una grave crisi nel settore immobiliare e quindi anche delle imprese di costruzione - potevano insorgere difficoltà sia per quanto riguarda l'incasso dei crediti sia nel reperire nuovi mandati. Ciò è ancor più vero nel caso concreto se si considera la struttura aziendale ridotta della società, che disponeva di soli due/tre dipendenti."

                                         Nella citata sentenza del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2., il TFA ha ancora chiaramente riaffermato il concetto secondo cui è possibile imputare agli amministratori solo una negligenza lieve se il buco contributivo è corto (pochi mesi), se precedentemente la ditta ha sempre pagato regolarmente i contributi e se la società non ha l'abitudine di sospendere il pagamento dei contributi sociali per pagare altri debiti più pressanti, finanziando in questo modo illecitamente la propria impresa:

"  (…)

Tout manquement de l'employeur aux obligations qui lui incombent en matière d'AVS ne doit pas nécessairement être assimilé à une faute qualifiée au sens de l'art. 52 LAVS. C'est ainsi que l'inobservation de prescriptions peut ne pas constituer un cas de négligence grave, notamment, lorsque la durée pendant laquelle les cotisations sont restées en souffrance est relativement courte (cf. ATF 121 V 244 consid. 4b; arrêt T. du 20 août 2002, H 295/01, consid. 5; arrêt H. du 29 avril 2002, H 209/01, consid. 4b). Un autre élément dont il faut tenir compte pour apprécier la responsabilité de l'employeur réside dans l'habitude qu'il pourrait avoir prise de laisser en souffrance les créances de la caisse de compensation tout en s'acquittant d'autres dettes plus pressantes, afin de bénéficier d'un financement illicite de son entreprise par les deniers publics (cf. ATF 108 V 196 consid. 4).

3.2 En l'occurrence, il ne ressort pas des faits que la société S.________ SA, constituée en 1980, aurait à un moment ou à un autre de son existence connu des retards significatifs dans le versement des cotisations paritaires prélevées sur les salaires. En particulier, il n'est pas établi que durant les deux derniers mois de l'année 1990, les administrateurs auraient laissé en souffrance les créances de la caisse de compensation tout en s'acquittant d'autres dettes plus pressantes dans le but de continuer leur activité. On ne peut donc faire grief aux recourants d'avoir fait supporter durablement à l'assurance sociale le risque inhérent au financement de l'entreprise (ATF 108 V 196 consid. 4), car les cotisations perdues ne sont afférentes qu'aux salaires payés durant la réalisation du film «N.________», en novembre et en décembre 1990. Dans le cas d'espèce, et contrairement à l'opinion des premiers juges, il faut considérer que la société faillie ne disposait pas de moyens pour payer les cotisations sociales au moment où celles-ci lui ont été notifiées (ce qui ne constitue en principe pas un motif suffisant pour disculper l'employeur ou justifier son comportement : cf. RCC 1985 p. 646). Il en va de même ultérieurement et jusqu'à sa faillite, dès lors que les deux versements provenant des recettes et droits du film avaient précisément fait l'objet de cession par la convention du 5 juin 1991. En réalité, avant de céder les droits dans la perspective d'un crédit supplémentaire, S.________ SA n'a pas encaissé de recettes pour le film qu'elle avait produit, si bien qu'elle n'a jamais été en mesure de payer ses dettes. En tablant sur les recettes hypothétiques du film pour être en mesure de désintéresser les créanciers de la société, au rang desquels figurait l'AVS, les recourant ont manqué à leur devoir de saine gestion des cotisations paritaires prélevées sur les salaires, dans l'attente de leur versement à la caisse de compensation. S'il constitue assurément un cas de négligence, leur comportement ne se situe toutefois qu'à la limite du degré de gravité sanctionné par l'art. 52 LAVS, compte tenu notamment du bref laps de temps pendant lequel la négligence a été commise et du fait qu'ils n'ont pas privilégié certains créanciers au détriment de l'AVS. Comme les conditions permettant de retenir une responsabilité à raison d'une négligence grave des administrateurs ne sont en l'espèce pas réunies, la demande en réparation du 21 octobre 1993 était mal fondée. Il s'ensuit que le jugement du 17 janvier 2002 doit être annulé (…)".

                                         Anche se nella presente fattispecie la ditta ha cercato di limitare i danni e ha tentato di salvarsi soprattutto con l'apporto di capitali da parte del convenuto, ciò non è sufficiente per esonerare ___________ dalla sua responsabilità ex art. 52 LAVS.

                                         È vero che la partenza della ___________ ha probabilmente giocato un ruolo decisivo. Tuttavia, ad ___________ non poteva sfuggire che la situazione finanziaria della ditta era tale da compromettere il versamento dei contributi, e questo sin da prima della decisione della ___________di interrompere i rapporti commerciali con la ___________. Del resto affidare le sorti di una società all'apporto di un solo cliente è molto rischioso. In questo modo la ditta fonda la propria esistenza su equilibri delicati. La società avrebbe invece dovuto cercare altri importanti partner commerciali e non dipendere dalle ordinazioni di un solo committente. Del resto lo stesso teste ___________ ha fatto presente alla società questo rischio:

"  (…)

Ricordo che la ___________ intratteneva rapporti commerciali con la ___________, la quale - a mia conoscenza - doveva essere il maggior debitore dell'azienda. Ricordo che ebbi modo di fare presente alla direzione della ___________ e più precisamente alla persona del signor ___________, che la società non aveva una diversificazione nella quota debitore in quanto troppo dipendente dalla ___________ (se ben ricordo nella misura del 70/80 %) (…)"

                                         Decisivo in questo contesto è comunque soltanto il fatto che le difficoltà per quel che riguarda il pagamento di contributi duravano già da tempo.

                                         Gli sforzi del convenuto e della società non modificano dunque la situazione secondo cui la ditta era in difficoltà da ormai troppo tempo per ammettere un qualsiasi motivo di discolpa (cfr. consid. 2.4.).

                                         Ora, l'avere procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici e averlo irrimediabilmente differito a partire dal 1997, è segno di una negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità del membro del CdA, cui incombeva per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società.

                                         Il mancato pagamento dei premi era dunque da considerare cronico.

                                         In concreto, non è dunque affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (cfr. STFA del 12 dicembre 2002 nella causa B, H 279/01, consid. 3.2; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b; DTF 108 V 188).

                                         Viste le circostanze rilevate era pensabile il contrario.

                            2.6.2.   Addurre inoltre che prima dell'assunzione del mandato di amministratore unico (dal 6 aprile 1998) da parte di ___________, unico detentore del potere decisionale era il padre del convenuto, significa misconoscere il ruolo e le responsabilità del membro del CdA di una società anonima.

                                         Accettando il mandato di presidente del CdA della ___________ a partire dal 1982, ___________ ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (cfr. STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 4.3; STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00, consid. 8b; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 6b).

                                         La responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non incombeva quindi solo a ___________, bensì anche al membro del CdA ___________, trattandosi di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO (cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; STFA del 27 aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 novembre 2000 nella causa S., consid. 4b, H 238/98). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (cfr. STFA del 15 aprile 2002 nella causa J., H 365/01, consid. 5; STFA del 27 aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 febbraio 2001 nella causa M, H 225/00, consid. 3c; STFA del 29 maggio 1995 nella causa C., consid. 3b, H 294/94).

                                         E' pur vero che generalmente all’interno di una parentela stretta, come nel caso che ci occupa, vige un rapporto di fiducia privilegiato, ma è altrettanto vero che se si volesse relativizzare gli obblighi di vigilanza all’interno di una "SA familiare”, si finirebbe per legittimare la posizione "dell’uomo di paglia” a scapito segnatamente dell’amministrazione AVS/AI (STFA non pubblicata del 31 dicembre 1993 nella causa M.S. consid. 4). Per questo motivo, l'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO è applicabile nel caso in esame. Del resto il TFA ha riconosciuto responsabile la moglie di un amministratore, anch’essa membro del CdA, che non disponeva di una particolare formazione e che si fidava delle parole “rassicuranti” del marito, senza comunque verificarne la veridicità (STFA inedita dell’8 gennaio 1990 in re B. menzionata da Frésard, op.cit., RSA 1991 pag. 165 punto 8). D'altra parte, secondo la giurisprudenza federale, la moglie che entra in un CdA con il marito deve esercitare correttamente il suo compito (cfr, RCC 1992, pag. 263).

                                         Ancora recentemente il TFA ha riconosciuto responsabili i fratelli del presidente del CdA, i quali si fidavano delle rassicurazioni del fratello senza verificarne la veridicità (cfr. STFA del 11 settembre 2002 nella causa C.C e M.C. , H 349/01, consid. 2.4).

                                         Come ricorda la costante giurisprudenza federale, ad ogni amministratore spetta ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO “l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni “. 

                                         Pertanto deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 116, consid. 4a e STFA del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; cfr. anche STFA del 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (cfr. STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00, consid. 8b; DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les développements récent de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité del l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165). Non è sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (cfr. STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b; STFA del 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e STFA del 15 dicembre 1993 nella causa N.).

                                         Se non ha adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che,  secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o l'amministratore unico sarà ritenuto responsabile del danno.

                                         Per quanto attiene alla presunta ed esclusiva colpa del padre nel periodo antecedente l'assunzione di amministratore unico della ___________, si ricorda in questo contesto che l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile (cfr. Pratique VSI 1996, pag. 306, citata in STFA del 13 novembre 2000 nella causa S., consid. 4b, H 238/98).

                                         Il TFA ha infatti precisato che (Pratique VSI 1996 pag. 309):

"  En l'espèce, les faits reprochés aux recourants sont en partie postérieurs à cette date. Mais l'art. 759 al. 1 CO ne saurait, quoi qu'il en soit, trouver application dans le cadre de la responsabilité de l'art. 52 LAVS, pour justifier une réduction de l'étendue de la réparation en relation avec la gravité de la faute responsable. Cette nouvelle disposition du code des obligations autorise une limitation de la responsabilité du défendeur jusqu'à concurrence du montant qu'il devrait payer s'il était seul responsable (solidarité différenciée); elle permet  au responsable d'invoquer des facteurs de réduction qui lui sont propres. Pour ce qui est de la gravité de la faute de l'auteur de l'acte illicite, c'est uniquement la légèreté de celle-ci (art. 43 al. 1 CO) qui peut être invoquée (Böckli, op. cit., p. 1103, note 2022 ss; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, & 36, note 99 ss).

Or la responsabilité fondée sur l'art. 52 LAVS implique, par définition, une faute qualifiée, soit une faute intentionnelle, soit une négligence grave."

                                         In sostanza, il disinteresse mostrato da ___________ prima dell'assunzione del mandato di amministratore unico ne determina la sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Il convenuto ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di membro del CdA di una società anonima (cfr. STFA dell'11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.5; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c). Egli ha omesso di verificare se i contributi sociali fossero stati pagati. Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269), dovere che risulta accresciuto quando si tratti, come in concreto per ___________ dall'11 febbraio 1982 al 6 aprile 1998, di un presidente del CdA (STFA non pubblicata dell'8 novembre 1999 nella causa G. H., H 74/99, consid. 6b; DTF 122 III 198, consid. 3a) e da quest'ultima data di un amministratore unico (cfr. STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 5.3; STFA del 12 dicembre 2002 nella causa B, H 31 279/01, consid. 3.2; STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3b; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 6b; DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a).

                                         Del resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

                               2.7.   Il convenuto ha mantenuto anche in questa procedura di rinvio la richiesta di perizia contabile atta a dimostrare che "la situazione è precipitata a seguito della partenza della ___________".

                                         Per quanto riguarda la richiesta di assunzione di prova fatta dal convenuto, corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 CF, per costante giurisprudenza, da tale principio costituzionale deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56 consid. 2b; DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).

                                         È utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione, Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344).

                                         Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 4; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 4a; DTF 122 II 469 consid. 4a; 122 III 223 consid. 3c; 120 Ib 229 consid. 2b; 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 CF (SVR 2001 N. 10 pag. 28, consid. 4b; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         Nel caso in esame, la documentazione acquisita durante l'istruttoria e le risultanze emerse in seguito alle audizioni dei testi, è sufficiente per statuire in merito alla presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere altre prove.

                                         In particolare non è necessario procedere all'erezione di una perizia contabile, in quanto gli atti non lasciano dubbi sulla gravità della situazione finanziaria ben prima della partenza della ___________ (cfr. per un caso simile cfr. STFA del 15 novembre 2002 nella causa R., H 177/01, consid. 2.3.5.;STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 2c).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione è accolta.

                                         § Di conseguenza ___________ è condannato a versare alla Cassa Cantonale di compensazione fr. 513'944.75.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

31.2002.21 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.04.2003 31.2002.21 — Swissrulings