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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.09.2003 31.2002.15

3 septembre 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,512 mots·~38 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 31.2002.15   BS/sn

Lugano 3 settembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla STFA di rinvio del 18 febbraio 2002 nella causa promossa con petizione ex art. 52 LAVS del 18 febbraio 1999 (inc. 31.1999.9) dalla

__________

rappr. da: __________  

contro  

__________

in relazione alla fallita

__________

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   Con sentenza 11 agosto 2000 il TCA, statuendo a Giudice unico, ha parzialmente accolto le petizioni 18 febbraio 1999 ex art. 52 LAVS inoltrate della __________ (in seguito Cassa) e condannato __________ e __________ a risarcire all’amministrazione i contributi AVS/AI/IPG/AD/AF determinati su un massa salariale di fr. 120'942. Con la medesima sentenza questa Corte ha tuttavia respinto la petizione 12 marzo 1999 nei confronti di __________. (inc. 31.1999.9-10, 12).

                                         Contro il giudizio cantonale __________ è insorto presso il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA), sostenendo di aver già versato l’importo di risarcimento oggetto della sentenza cantonale (doc. _ inc. 31.1999.9).

                               1.2.   Con sentenza del 18 febbraio 2002 (ricevuta dal TCA il 21 marzo 2002) il TFA ha accolto il ricorso di __________ contro la pronunzia cantonale per motivi diversi da quelli esposti dal ricorrente. L’Alta Corte ha infatti rinviato gli atti a questo Tribunale per l’espletamento di alcuni accertamenti, rilevando nel contempo che la fattispecie, di particolare difficoltà, non andava giudicata a Giudice unico (H 335/00).

                                         Il presente giudizio si riferisce quindi unicamente alla richiesta di risarcimento danni avanzata dalla Cassa nei confronti di __________.

                              1.3.   Il 25 settembre 1986 la ditta __________, con sede a __________, si è iscritta al Registro di Commercio del Cantone di __________. Il Consiglio di amministrazione era così composto:

                                       Presidente: __________; membri: __________ e __________. __________ aveva diritto di firma individuale, gli altri diritto di firma collettivo. Con pubblicazione nel FUSC 28 giugno __________ __________ è poi divenuto Presidente del C.d.A. , con diritto di firma individuale e __________ membro del C.d.A., carica ricoperta fino al 10 agosto 1989. Al 26 settembre 1989 nuovo membro è stata designata __________, senza diritto di firma. Mediante pubblicazione nel FUSC 8 agosto __________sono stati notificati gli avvicendamenti in seno al C.d.A.: __________ e __________ ne sono usciti e __________ è divenuta nuovo membro, con diritto di firma individuale. __________ è invece rimasto Presidente del Consiglio d’amministrazione, sempre con diritto di firma individuale. La ragione sociale è stata cambiata in __________. Infine, mediante pubblicazione del 22 agosto __________, la sede è stata trasferita a __________, con la ragione sociale __________ (cfr. doc. _ inc. 31.1999.9).

                                       La __________, divenuta poi __________, è stata affiliata alla Cassa di compensazione del Canton __________ in qualità di datrice di lavoro fino al trasferimento della sede in Ticino.

                                       Con decreti 17 marzo 1998 e del 6 maggio 1998 il Pretore di __________ ha aperto il fallimento della società e deciso la sospensione della procedura per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF (FUSC 15 maggio __________).

                                       Non avendo nessun creditore anticipato le spese di fallimento, lo stesso è stato in seguito chiuso. La ragione sociale è stata poi radiata da Registro di commercio.

                                         La società non ha versato complessivamente fr. 126'559,65 di contributi AVS/AI/IPG/AD/AF dal 1990 al 1995, oggetto di tre decisioni di contribuzione dell'11 dicembre 1995  (cfr. insinuazione all'UF di __________ 13 luglio 1999 doc. _ inc. 31.1999.9).

                               1.4.   Con scritti 11 novembre 1998 la Cassa ha offerto agli ex amministratori __________, __________ e __________ l’opportunità di esprimersi, mediante la compilazione di un questionario, sulla loro responsabilità circa il danno subito a causa del mancato pagamento dei contributi paritetici.

                                       Dopo aver esaminato le prese di posizione a lei giunte,

                                         il 18 dicembre 1998 la Cassa ha emesso nei confronti di __________ e __________ una richiesta di risarcimento danni ex art. 52 LAVS di fr. 126'559,55 rispettivamente fr. 102'433,75. A __________ l’amministrazione ha chiesto invece un risarcimento di fr. 26'526,95.

                              1.5.   Essendosi __________ e __________ opposti (rispettivamente il 19 e 20 gennaio 1999) alle decisioni di risarcimento, con due petizioni del 18 febbraio 1999 (tradotte in italiano il 16 marzo 1999 dalla Cassa cantonale di compensazione che ha anche assunto la rappresentanza della Cassa attrice) l'amministrazione ha postulato la loro condanna al versamento, in via solidale, rispettivamente di fr. 125'404,95 e fr. 99'234.--.

Con una terza petizione, del 12 marzo 1999, la Cassa ha postulato la condanna di __________ al versamento di fr. 26'526,95, con vincolo di solidarietà con gli ex amministratori.

                              1.6.   Con decreti 17 marzo 1999 (doc. _ inc. 31.1999.9) e 7 ottobre 1999 (doc. _ inc. 31.1999.12) l'allora Giudice delegata ha congiunto le tre cause.

                               1.7.   Con risposta 14 maggio 1999 redatta in italiano (doc. _ inc. 31.1999.9) __________ ha chiesto la reiezione della petizione. Innanzitutto egli ha evidenziato come i contributi ora chiesti in risarcimento siano stati richiesti dalla Cassa con tre decisioni dell'11 maggio 1995 impugnate dalla ditta davanti al Tribunale amministrativo del Cantone di __________. Egli ha inoltre fa presente che la causa giudiziaria dapprima è stata sospesa a causa del fallimento della __________ e, dopo la radiazione da RC, stralciata dai ruoli. Il convenuto ha quindi osservato che oggetto della contestazione rimane il versamento dei contributi per i collaboratori, di nazionalità jugoslava, impiegati nell’ufficio di Mosca. Negando un simile obbligo di contribuzione, egli ritiene che la Cassa non abbia subito un danno. __________ ha pertanto contestato qualsiasi addebito di intenzionalità o di grave negligenza, anche perché ignorava di dover versare tali contributi. In particolare egli si sarebbe rivolto ad un certo signor __________, consulente della __________ __________, che avrebbe negato qualsiasi obbligo contributivo dei collaboratori in questione. Infine, il convenuto ha rilevato come il fallimento della società sia dovuto in primo luogo allo scoppio della guerra in __________.

                               1.8.   In data 21 giugno 1999 l'attrice ha replicato a __________ (doc. _ inc. 31.1999.9).

                               1.9.   A seguito della sentenza di rinvio, il TCA ha dapprima richiamato dall’Ufficio fallimenti del Distretto di __________ l’incarto della __________ (doc. _ e _ inc. 31.2002.15).

Il convenuto ha poi trasmesso a questa Corte parte della documentazione richiesta (doc. _ inc. 31.02.15).

Dall’ex ufficio di revisione della __________ il TCA ha infine acquisito le chiusure contabili degli anni 1991 e 1992 (doc. _ inc. 31.2002.15).

                                         Il 2 settembre 2002 la Cassa ha inoltrato la propria presa di posizione, redatta in lingua tedesca, sulla documentazione acquisita (doc. _ inc. 31.2002.15), osservazioni che sono state tradotte in italiano il 13 settembre 2002 (doc. _ inc. 31.2002.15).

                                         In data 18 novembre 2002 il convenuto ha inviato la traduzione in italiano degli atti prodotti durante la prima procedura giudiziaria, nonché la relativa dichiarazione d’autenticità (doc. _ inc. 31.2002.15).

Il 7 gennaio 2003 la Cassa ha prodotto le osservazioni in merito a quanto prodotto da __________ (doc. _ inc. 31.2002.15), quest’ultimo ha replicato il 14 marzo 2003 (doc. _).

                             1.10.   Questo TCA ha inoltre chiesto alla Cassa un dettagliato conteggio del danno subito relativo al periodo 1993 -1995 (doc. _ inc. 31.2002.15).

                                         Il 24 marzo 2003 è stato prodotto quanto richiesto (doc. _ inc. 31.2002.15).

Il conteggio ed i relativi allegati sono stati trasmessi al convenuto per osservazioni (doc. _ inc. 31.2002.15).

Dopo la concessione di diverse proroghe e la trasmissione da parte del TCA di alcuni documenti già acquisiti pendente causa, il 5 giugno 2003 __________ ha finalmente trasmesso la propria posizione in merito al conteggio della Cassa (doc. _ inc. 31.2002.15).

Delle risultanze di cui sopra se ne parlerà, per quanto occorra, nei considerandi in diritto.

                                         in diritto

                               2.1.  Va innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), la quale tuttavia non è applicabile al caso di specie considerato che il giudice delle assicurazioni sociali non tien conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo, in casu il 1°marzo 1999 (STFA del 20 marzo 2003, nella causa B., H 27/02, consid. 1, pag. 2, STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b).

                                         Ogni riferimento alle norme applicabili in concreto va quindi inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002, salvo diverse indicazioni.

                               2.2.   Secondo l'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da esso causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".

                                         I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti).

                                         Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona morale, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 114 V 214 e sentenze ivi citate).

                                         La giurisprudenza non limita la responsabilità agli organi formali, ma anche a quelle persone che prendono le decisioni che competono a tali organi o curano l’andamento degli affari e determinano la formazione della volontà della società (DTF 114 V 214; Nussbaumer, “Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht der AHV, pag. 102, in Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St.Gallen, volume 44, S. Gallo 1998; dito: Die Haftung des Verwaltungs- rates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996, pag. 1075; Dieterle/Kieser, Der Schadensersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhädler 1995, pag. 661s;

                                       M. Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, tesi, Winterthur 1989, pag. 16), vale a dire persone che, pur non essendo designate quale organo della SA, lo sono di fatto in quanto prendono le decisioni di competenza di questi ultimi e assumono la gestione propriamente detta della società (amministratori di fatto: DTF 114 V 78 = RCC 1988, pag. 631; RCC 1989, pag. 180).

Il TFA ha recentemente riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere ancora mantenuta (cfr. DTF 129 V 11).

                                         L'Alta Corte ha in particolare precisato che né dal messaggio del Consiglio federale concernente l'11a revisione dell'AVS ( DTF 129 V 13 consid. 3.3.), né dai lavori preparatori della LPGA (DTF 129 V 13 consid. 3.5.) sono emerse indicazioni per un cambiamento della prassi finora adottata.

                               2.3.   Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b; DTF 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, op. cit., no. 10, pag. 9).

                                         Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (cfr. STFA del 28 ottobre 2002 nella causa P. e F., H166/02, consid. 4.1.; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (cfr. STFA del 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H 346/01, consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (cfr. art. 14 cpv. 4 lett. e, art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in Istituto delle assicurazioni sociali, "Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel campo dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro, RDAT II 2002 pag. 519 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6).

                               2.4.   __________ è del parere che la Cassa non abbia subito un danno, perché la __________ non era obbligata a versare i contributi ora chiesti in risarcimento.

Dagli atti di causa risulta che durante due controlli dei conti salariali della __________ (eseguiti  il 21 aprile e 5 dicembre 1994) relativi agli anni 1990 -1995, un revisore della Cassa aveva accertato che i salari 1992 e 1993 di __________e __________ non erano stati dichiarati all'AVS.

                                         Inoltre, egli aveva riscontrato che i dipendenti jugoslavi dell'Ufficio a Mosca erano stati stipendiati dalla Svizzera e quindi, in applicazione della Convenzione sulla sicurezza sociale tra Svizzera e Jugoslavia, tale retribuzione doveva essere soggetta a contribuzione (doc. _. inc. 31.1999.9). Di conseguenza, con decisioni 11 dicembre 1995 la Cassa ha chiesto alla società complessivamente fr. 126'559,55 di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AF arretrati, interessi di mora e spese amministrative comprese (doc. _ inc. 31.1999.9). Contro queste decisioni in data 11 gennaio 1996 la __________ ha inoltrato al Tribunale amministrativo del Cantone __________, sezione assicurazioni sociali, un tempestivo atto di ricorso (all. 1 risposta di causa di __________, doc. _ inc. 31.1999.9 ). A seguito del fallimento della società, con decreto 19 ottobre 1998 l’istanza giudiziaria lucernese ha dapprima deciso di sospendere la procedura (doc. _.inc. 31.1999.9).

                                         Dopo la cancellazione della ragione sociale dal registro di commercio, con sentenza del 30 novembre 1998 la causa è stata stralciata dai ruoli (doc. _. inc. 31.1999.12).

                                         Il TCA è pertanto chiamato a stabilire se i contributi in discussione sono effettivamente dovuti. In caso di risposta positiva, il relativo ammontare costituirebbe il danno subito dalla Cassa, sorto con la dichiarazione di fallimento (DTF 123 V 15 consid. 5b e c, 170 consid. 2b, 121 III 384 consid. 3bb, 388 consid. 3a e b riferimenti). Altrimenti, l’amministrazione non avrebbe subito un danno.

                               2.5.   L'art. 1 cpv. 1 lett. c LAVS  (nel tenore in vigore prima della 10a revisione LAVS, entrata in vigore al 1° gennaio 1997, applicabile alla fattispecie) prevede che sono obbligatoriamente assicurati all'AVS i cittadini svizzeri che lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro nella Svizzera e che sono da lui retribuiti. Secondo la giurisprudenza del TFA, la stessa regola vale anche per i cittadini stranieri che lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro in Svizzera e che sono da lui remunerati, a due condizioni: che si tratti di cittadini di un paese con cui la Svizzera ha concluso una convenzione sulla sicurezza sociale contenente la clausola di reciprocità e che il luogo di lavoro sia in un paese che non ha stipulato una simile convenzione (DTF 118 V 73 consid. 4a, cfr. anche HP. Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, pag. 24ss; P.Y. Greber, J.L. Duc, G. Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art.1 LAVS, N.48s pag. 37s; cfr. critiche elencate in DTF 118 V 73 consid. 4b, Käser, op.cit, pag. 27, Greber ecc, op.cit, pag. 38). Giurisprudenzialmente questa regola si applica per esempio ai cittadini tedeschi, austriaci, belgi , francesi e portoghesi (cfr. referenze in Käser, op.cit., N.1.45 pag. 24).

                                         Tra la Svizzera e la Jugoslavia è stata stipulata una Convenzione sulla sicurezza sociale, del 9 luglio 1982

                                         (SR: 0.831.109.818.1). All'articolo 2 della stessa è previsto che i cittadini svizzeri e jugoslavi beneficiano della parità di trattamento per quanto riguarda i diritti e le obbligazioni, salvo le eccezioni previste dalla Convenzione stessa e dal protocollo finale che non entrano in considerazione nel caso in esame. In virtù di questa clausola di reciprocità, i cittadini jugoslavi che lavorano in uno Stato col quale la Svizzera non ha concluso una convenzione, sono obbligatoriamente assicurati all'AVS e soggetti a contribuzione se esercitano tale attività per conto di un datore di lavoro in Svizzera e sono da lui rimunerati (cfr. marg. 6.1 della convenzione con la Jugoslavia nelle Direttive sullo statuto degli stranieri e apolidi, edite dall'UFAS, cfr. anche Käser, op. cit, N.1.43 pag. 24). Inoltre va rilevato che questa convenzione è parimenti applicabile anche ai cittadini dell'ex Jugoslavia (DTF 118 V 83 consid. 3b), ciò che è il caso in esame dove si tratta in maggioranza di Bosniaci e Croati. In via abbondanziale va detto che la Svizzera ha concluso con la Croazia (il 9 aprile 1996) una convenzione, la quale non è applicabile poiché l'entrata in vigore della stessa è posteriore ai fatti in esame.

                                         Ne consegue che il vecchio art. 1 cpv. 1 lett. c LAVS è applicabile ai collaboratori jugoslavi impiegati in Russia, paese con cui la Svizzera non ha concluso una convenzione, nella misura in cui essi avevano lavorato per conto di un datore di lavoro svizzero (__________).

                               2.6.   Secondo la giurisprudenza i cittadini svizzeri, rispettivamente gli stranieri ai sensi del considerando precedente, che lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro in Svizzera ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 lett. c LAVS, sono considerati come tali se sono legati ad una persona o un impresa ubicata nel nostro paese a seguito di un rapporto di subordinazione e di dipendenza dal punto di vista economico o dell'organizzazione del lavoro. Questo è il caso di un contratto di lavoro ai sensi del diritto delle obbligazioni. Tuttavia, considerato che nell'AVS non sono determinanti i rapporti di diritto civile ma piuttosto le circostanze economiche, è sufficiente, per ammettere che il cittadino svizzero all'estero lavori per un datore di lavoro in Svizzera, che vi sia una convenzione simile ad un contratto di lavoro. Se l'interessato lavora all'estero per un'agenzia o una succursale che dipende da una ditta svizzera, si reputa che egli lavori per conto di un datore di lavoro in Svizzera. Questo non è il caso se egli è al servizio di una succursale o di una società autonoma nei confronti dell'impresa elvetica. Invece, un cittadino svizzero impiegato all'estero è ritenuto stipendiato da una ditta svizzera se il salario è preso a carico e contabilizzato da quest'ultima. In tale contesto non è rilevante se il datore di lavoro versi lui stesso il salario o tramite un intermediario (RCC 1987 pag. 312 consid. 2a; DTF 118 V  73 consid. 4a).                                 

                                2.7   Come detto, il convenuto contesta l’assoggettamento all’AVS dei collaboratori jugoslavi dell’Ufficio di Mosca.

                                         Egli sostiene infatti come tale l’ufficio fosse stato una succursale indipendente (sul concetto di succursale cfr. DTF 116 V 307 consid. 4a) della ______________ (ex Jugoslavia) fino alla cessazione di quest’ultima ed in seguito della __________ (poi divenuta __________). In sede di risposta di causa 14 maggio 1999 egli ha fra l’altro osservato che:

"  Dal 1991 scoppiò la guerra in Jugoslavia, che dura fino ad oggi. La __________ lavorava con la propria ditta a __________ (Bosnia). La __________ aveva da parte sua un’autonoma rappresentanza in Russia con una propria gerenza e competenza decisionale. Gli affari della __________ furono attivati attraverso la __________. La ___________ forniva merci e beni alla __________, la quale solo dopo la vendita al dettaglio via la __________ in Jugoslavia e attraverso la rappresentanza in Russia saldava i pagamenti. Dopo una settimana dall’inizio della guerra (che durò dal 1992 al 1995) il personale della ditta di ___________ fu cacciato dai serbi. In generale tutta la merce, i mezzi finanziari, l’arredamento e i macchinari furono saccheggiati. Poiché, dopo l’inizio della guerra in Bosnia e della disgregazione dell’Unione Sovietica l’economia andò sempre peggio anche in Russia e gli affari fallirono, non si poté evitare il fallimento della ___________. Le descritte relazioni sugli eventi bellici in Jugoslavia impossibilitarono l’accusato di pagare, in veste di datore di lavoro della ___________, i richiesti pagamenti supplementari all’AVS Svizzera, anche se fosse stata presa la decisione di un pagamento supplementare del 12.12.1995. “ (Doc ._ inc. 31.1999.9 pag. 5).

Innanzitutto occorre rilevare come nella sentenza di rinvio 18 febbraio 2002 il TFA abbia in particolare espresso dubbi sull’effettiva esistenza sia della società jugoslava che dell’ufficio di Mosca, rilevando che agli atti non vi era alcuna traduzione in italiano o in un’altra lingua nazionale della documentazione redatta in russo ed in inglese. Dagli atti trasmessi dal convenuto in occasione della prima procedura giudiziaria, ora tradotti in italiano e autenticati (cfr. doc. _ inc. 31.2002.15 ), risultano esserci gli atti di registrazione della _____________ ( doc. _ –20, 22 - 24 inc. 31.2002.15) e l’autorizzazione 21 maggio 1991 rilasciata dal Segretariato di Stato per le relazioni economiche con l’estero dell’allora Repubblica federale Jugoslava alla società jugoslava per aprire una rappresentanza a Mosca (doc. _ e 25 inc. 31.2002.15). Nella precedente procedura davanti al TCA è stata anche depositata la traduzione in inglese dell’autorizzazione 10 marzo 1993 dell’Agenzia russa per la cooperazione e lo sviluppo internazionale rilasciata alla __________ per aprire un ufficio di rappresentanza a Mosca (cfr. doc. _ e _ alla risposta 18 maggio 1999 di __________, doc. _ inc. 31.1999.10). Inoltre, nel verbale 24 settembre 1991 dell'assemblea generale dell’allora __________ della __________ si parla di filiali e rappresentanze in Jugoslavia ed a Mosca (doc. _ allegato alla risposta 18 maggio 1999 di __________, doc. _ inc. 31.1999.10). In queste circostanze, dunque, non vi è dubbio circa l’esistenza sia della ____________ che dell’ufficio di Mosca.

                               2.8.   In occasione della prima procedura il convenuto __________ aveva contestato un rapporto di subordinazione dell’ufficio di Mosca alla __________, esibendo dei contratti che:

"  (…) sono stati firmati da persone autorizzate alla firma per la succursale di Mosca della ____________. La merce veniva presa in consegna in Russia dai responsabili della succursale di Mosca della ___________ e l'esecuzione del contratto controllata in loco. Nei contratti la succursale di Mosca è designata in modo esplicito legalmente competente a firmare per la _____________. I contratti dimostrano che la succursale di Mosca comprava e rivendeva merce e controllava l'esecuzione dei contratti in propria competenza. La succursale aveva dunque propria competenza decisiva e contrattuale. Essa era dunque economicamente indipendente. Gli utili di tali affari venivano conseguiti nella succursale. I salari dei dipendenti della succursale venivano pagati con gli utili realizzati e versati a Mosca in dollari americani. Tali contratti possono essere acquisiti, conclusi in loco, e firmati validamente, nonché controllata l'esecuzione degli stessi in loco a Mosca, solo da una succursale che agisce indipendentemente in loco in Russia. E' per questo motivo che nella succursale di Mosca si trovavano persone qualificate, padroneggianti le lingue, con competenze decisionali e di firma, che potevano acquisire affari in loco a Mosca, firmare contratti a Mosca e controllarli a Mosca."(doc._ inc. 31.1999.10)

Nella sentenza 11 agosto 2000 questa Corte aveva rilevato che dai contratti prodotti e risalenti al periodo novembre 1993 - febbraio 1994, si poteva riscontrare come nella maggior parte dei casi fosse stata la “__________, __________, Switzerland” ad agire in qualità di acquirente (cfr. doc. _ alla duplica doc. _ inc. 31.1999.9) o di venditrice (cfr. doc. _ alla duplica doc. _ inc. 31.1999.9). In un solo caso la "_________. _________"aveva funto da rappresentante di una terza società (doc.doc. _). Pertanto, anche volendo considerare tale documentazione, non può essere argomentato che l’ufficio moscovita godesse di una competenza decisionale/contrattuale propria. Esso agiva in nome e per conto della __________.

È vero che nel citato decreto 21 maggio 1991 il Segretariato di Stato jugoslavo ha in sostanza certificato che la ____________ disponeva di una rappresentanza a Mosca (doc. _, inc. 31.2002.15). Tuttavia, determinante è che dalla documentazione contabile risulta come negli anni 1991 –1994 gli stipendi ai dipendenti di Mosca siano stati versati e contabilizzati dalla __________, quindi anche durante il periodo in cui formalmente l'ufficio russo fungeva da” rappresentante” della __________ Jugoslava. Nel 1991 i salari contabilizzati per l’ufficio di Mosca ammontano a fr. 100'480,76 (doc. _ inc. 32.2002.15), nel 1993 a fr. 315'695,18 e fr. 102'202,67 di spese connesse (doc. _ allegato alla petizione inc. 31.1999.9), mentre nel 1994 sono stati versati fr. 158'418,82 di salari e fr. 121'738,40 di spese connesse (doc. _ allegato alla petizione inc. 31.199.9).

                                         Dalla Svizzera venivano inoltre finanziati il mobilio, le spese telefoniche e dell'automobile, la cassa e l'affitto (vedi documentazione contabile succitata; cfr. anche le chiusure per gli anni 1993 e 1994 in doc. _ – 38 allegati alla petizione 18 febbraio 1999, inc. 31.1999.9, per gli anni 1991 e 1992 doc. _ inc. 31.2002.15). Non solo, ma nel gravame 11 gennaio 1996 al Tribunale amministrativo di __________, la __________ ha ammesso di aver assunto e retribuito, oltre a dei collaboratori svizzeri e russi, anche quelli di nazionalità jugoslava (ora in maggioranza bosniaci), registrando contabilmente le retribuzioni sotto la voce stipendi Mosca (“ Die Firma (__________ n.d.r.) beschäftigte und entlöhnte neben wenigen schweizerischen Mitarbeitern auch solche mit Arbeitsort Moskau mit russischer- und hier einzig relevant, mit jugoslawischer (heute mehrheitlich bosnischer) Staatsbürgerschaft. Sie hat die fraglichen Entschädigungen in der Buchhaltung unter Löhne Moskau verbucht” cfr. punto 1 del ricorso, doc. _ inc. 31.1999.9).

                                         Va qui ricordato che, come rilevato al consid. 2.6, un cittadino svizzero (rispettivamente straniero ai sensi del consid. 2.5) impiegato all'estero è ritenuto stipendiato da una ditta svizzera se il salario è preso a carico e contabilizzato da quest'ultima e che in tale contesto non è rilevante se il datore di lavoro versi lui stesso il salario o tramite un intermediario (RCC 1987 pag. 312 consid. 2a; DTF 118 V 73 consid. 4a), circostanze che sono date nella fattispecie in esame. Nondimeno va rilevato come il decreto russo del 10 marzo 1993 autorizzava la __________ di __________ ad aprire a Mosca la propria rappresentanza (cfr. doc _ allegati alla risposta 18 maggio 1999 di __________, doc. _ inc. 31.1999.10), quindi non una succursale con personalità giuridica propria. Visto quanto sopra, dagli atti si evince chiaramente un rapporto di dipendenza tra l’ufficio di Mosca, e quindi tra i lavoratori ivi impiegati, e la __________ - divenuta in seguito __________ - quale datrice di lavoro. Pertanto, con riferimento al consid. 2.6, i dipendenti jugoslavi attivi a Mosca sono soggetti all'obbligo di contribuzione svizzero.

                               2.9.   Per quel che concerne la responsabilità ex art. 52 LAVS, va osservato che il danno è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).

                                         Inoltre anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).

                             2.10.   Secondo la giurisprudenza del TFA, la cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.

                                         Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).

                             2.11.   Si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op. cit., p. 53).

                                         I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa.

                                         Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit. p. 52; U. Cristoph Dieterle/U. Kieser, op. cit. P. 658).

                                         Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti).

                                         La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

                             2.12.   Nel caso in esame, __________ contesta una intenzionalità o grave negligenza riguardo al mancato pagamento dei contributi osservando:

"  Oltre alle richieste esplicative inoltrate alla Ausgleichkasse di __________ e quella di Berna, ci si è rivolti anche all’agenzia generale della __________ di __________. La ___________ aveva svolto delle inchieste interne ed esterne con l’AVS __________ e quella di Berna e secondo le dichiarazioni, sia quelle di allora che quelle presenti, del signor ________, l’agente assicurativo delle ___________, si è giunti alla stesse conclusioni: i collaboratori stranieri che lavorano e risiedono all’estero non hanno alcun obbligo di pagamento di contributi sociali in Svizzera” (Doc. _ inc. 31.1999.9 pag. 3, punto no 4).

                                         Dagli atti risulta tuttavia che con scritto 17 novembre 1992 la Cassa attrice aveva informato la __________, per il tramite di __________ (l'allora moglie del convenuto) che, sulla base della Convenzione tra Svizzera e Jugoslavia, i lavoratori jugoslavi con domicilio e luogo di lavoro a Mosca erano soggetti all'assicurazione sociale svizzera, nella misura in cui erano stati assunti e retribuiti dalla società svizzera, in quanto con la Russia non sussisteva alcuna convenzione sulla sicurezza sociale. Inoltre la funzionaria della Cassa aveva reso attento che il conteggio doveva esser fatto retroattivamente fino al periodo di prescrizione di 5 anni (“ Das Sozialversicherungsabkommen mit Jugoslawien besteht seit dem 8. Juni 1962. Demzufolge sind jugoslawische Arbeitnehmer mit Arbeits- und Wohnort in Moskau der schweizerischen Sozialversicherung unterstellt, soweit sie  von Ihnen angestellt und entlöhnt sind, da mit Russland kein Sozialversicherungsabkommen besteht. Die Abrechnung muss rückwirkend innerhalb der Verjährungsfrist erfolgen. Die Verjährungsfrist beträgt 5 Jahre “, doc. _ inc. 31.99.009). Il convenuto, principale azionista e presidente del C.d.A. della fallita, sapeva che quei collaboratori venivano retribuiti dalla __________ svizzera. Comunque a discolpa del convenuto si può concludere che egli li ritenesse non dipendenti dalla Svizzera e quindi esenti da contribuzione, poiché sino al momento (17 novembre 1992) in cui è giunta la menzionata comunicazione da parte della Cassa, l'Ufficio di Mosca formalmente era una rappresentanza della ___________ (cfr. consid. 2.8) e non della __________.

                                         Inoltre, secondo quanto allegato nella risposta di causa, ai collaboratori all’estero era stato “assegnato un supplemento (al salario n.d.r.) per i pagamenti sociali dei loro paesi d’origine” (cfr. doc. _ inc. 31.1999.9, pag. 3 punto no 2) e quindi il convenuto riteneva gli stessi non assoggettabili all’AVS svizzera, preoccupandosi tuttavia nel contempo di regolare la questione degli oneri sociali.

                                         Del resto non si può ragionevolmente pretendere che __________ conoscesse la giurisprudenza del TFA in merito e riportata ai consid. 2.5 e 2.6.

In queste circostanze, dunque, a mente del TCA, la mancata notifica dei salari sino al 1992 può essere configurata come una violazione per negligenza lieve delle prescrizioni, esente da sanzione. Il caso in esame, infatti, può essere parificato alla fattispecie in cui il TFA aveva qualificato come negligenza lieve il fatto che il datore di lavoro avesse ignorato di versare i contributi paritetici alla Cassa perché non era evidente che gli onorari pagati alla dipendente fossero da ritenere salari ai fini dell'AVS (cfr. STFA 11.4.1997 in re S, pubblicata in RDAT II 1997 Nr. 59). Come detto, l’esenzione da responsabilità va limitata alla fine del 1992, poiché in data 17 novembre 1992 la società era stata resa edotta dalla Cassa sull’obbligo contributivo dei collaboratori jugoslavi a Mosca. Quale presidente del C.d.A., nonché “deus ex machina” della fallita, __________ sapeva infatti che le persone impiegate a Mosca dipendevano de facto dalla Svizzera (cfr. consid. 2.8).

                                         Quindi, al più tardi dal 1° gennaio 1993, egli avrebbe dovuto notificarle alla Cassa attrice.

Per quel che concerne invece il restante periodo contributivo, la giustificazione relativa agli eventi bellici in Jugoslavia, pur non volendo negare la loro gravità e drammaticità, non è comunque idonea ad esonerare __________ da una responsabilità ex art. 52 LAVS. Infatti, il mancato pagamento dei contributi non è dovuto alla succitata situazione di guerra, ma al fatto che la fallita, nonostante l’esplicita risposta 17 novembre 1992 della Cassa - quindi un’autorità competente, contrariamente al consulente della ___________ da lui interpellato - , non ha notificato i salari dei collaboratori jugoslavi, ciò che rappresenta una violazione delle prescrizioni, omettendo quindi il pagamento degli oneri sociali. Del resto, come si evince dal ricorso 11 gennaio 1996 al TCA di __________, la guerra in Jugoslavia è stata la causa del trasferimento di nove collaboratori jugoslavi dalla ________ __________ a _________ (“ Die fraglichen neun Mitarbeiter in Moskau stammen alle aus Ex-Jugoslawien. Si sind direkt von der __________, während der dortigen Kriegswirren, nach Moskau disloziert “, cfr. ricorso punto 4, doc. _/1 inc. 31.199.9).

Da ultimo, le asserite difficoltà economiche che hanno portato al fallimento non esimono il convenuto da un risarcimento ex art. 52 LAVS. Da una parte, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995 nella causa C.; 31.95.00012) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento. Dall’altra, dagli atti non risulta un motivo di giustificazione riconosciuto dalla giurisprudenza (cfr. 2.10, 2.11.). Anzi, nonostante che nel 1992 la __________ avesse chiuso con una perdita d’esercizio (fr. 592'092,72), negli anni successivi la società aveva registrato degli utili ( fr. 136'545,35 nel 1993  e fr. 131'224,23 nel 1995), per cui la ditta avrebbe potuto far fronte al debito contributivo.

                             2.13.   Negligenza grave, infine, deve essere imputata al convenuto, con conseguente risarcimento danni ex art. 52 LAVS, per quanto riguarda il proprio salario e quello della ex-moglie per il 1992 e 1993, corrispondente ad una massa salariale soggetta all'AVS di fr. 120'942.--, notificati tardivamente alla Cassa il 16 febbraio 1995 (doc. A/20.13 inc. 31.1999.9 ). Infatti, secondo l'art. 35 cpv. 3 OAVS, il datore di lavoro deve consegnare il conteggio per la registrazione dei contributi entro un mese dal termine del periodo conteggiato. Ammettendo che il periodo di conteggio era di un anno (art. 35 cpv. 2 OAVS), la __________ avrebbe dovuto notificare i detti salari al più tardi a gennaio 1993, rispettivamente a gennaio 1994. I relativi contributi sono stati comunque inglobati nelle decisioni 11 dicembre 1995 (cfr. rapporto di revisione, doc. _ inc. 31.1999.9).

                             2.14.   Per quel che concerne l’importo del danno, dal momento che oggetto della petizione sono i contributi dovuti nel periodo 1990 –1995, il TCA ha chiesto alla Cassa di specificare l’ammontare degli oneri sociali dovuti dalla __________ per gli anni 1993, 1994 e 1995.

                                         Questo è il dettagliato conteggio, così come risulta dalla presa di posizione in italiano del 24 marzo 2003:

"  (…)

Pretese concernenti l'anno 1993:

7. Decisione relativa al pagamento di contributi arretrati del 12.12.95 (quota 1993):

contributi AVS/AI/IPG

CHF

31'598.35

spese amministrative

CHF

947.95

assicurazione disoccupazione

  CHF

  361.90

contributi CAF

CHF

6'207.20

39'115.40

8. Decisione relativa agli interessi di mora del 12.12.95 (quota1993):

spese di esecuzione

CHF

0.00

interessi di mora

CHF

3'784.45

3'784.45

Pretese concernenti l'anno 1994:

9. Decisione relativa al pagamento di contributi arretrati del 12.12.95 (quota 1994):

contributi AVS/AI/IPG

CHF

10'080.00

spese amministrative

CHF

302.40

assicurazione disoccupazione

  CHF

  0.00

contributi CAF

CHF

1'995.00

12'377.40

10. Decisione relativa agli interessi di mora del 12.12.95 (quota 1994):

spese di esecuzione

CHF

0.00

interessi di mora

CHF

864.95

864.95

11. Decisione relativa al pagamento di contributi arretrati del 12.12.95 (quota 1994): Conto 2

contributi AVS/AI/IPG

CHF

5'187.85

spese amministrative

CHF

155.60

assicurazione disoccupazione

  CHF

  0.00

interessi di mora

CHF

1'252.10

contributi CAF

CHF

1'026.75

7'622.30

Pretese concernenti l'anno 1995:

12. Decisione relativa al pagamento di contributi arretrati del 12.12.95 (quota 1995): Conto 2

contributi AVS/AI/IPG

CHF

2'664.60

spese amministrative

CHF

79.95

assicurazione disoccupazione

  CHF

  0.00

contributi CAF

CHF

516.60

3'261.15

                                         per complessivi fr. 67'025,65 (doc. _).

                                         Inclusi in questo importo vi sono fr. 15'358,45 concernenti le riprese salariali 1992 e 1993 relative a _________ e _________, più fr. 1'969 di interessi di mora (doc. _/A 29/30). Per i collaboratori impiegati all’estero l’amministrazione ha effettuato un altro conteggio (cfr. doc. _/ A 30) ed ha nuovamente prodotto l’elenco 11 dicembre 1995 delle differenze salariali riscontrate durante la revisione del 1994 (doc. _/A29). Nel medesimo scritto l’attrice ha fra l’altro precisato che:

"  (…) Per quanto attiene alla ripartizione del danno dei due dipendenti __________ e __________, si osserva che la stessa si basa sulle due decisioni relative al pagamento di contributi arretrati dell’11 dicembre 1995 che concernono un solo danno, benché si riferiscano a due periodi di controllo diversi.

Si precisa inoltre che, avendo la ditta modificato la propria ragione sociale da __________ a __________, sono state emanate due decisioni relative al pagamento di contributi arretrati, ma solo una di queste decisioni concerne gli interessi.

Abbiamo poi effettuato un calcolo separato per gli interessi di mora (soltanto per questi due salari determinanti) sugli importi dovuti da questi due dipendenti." (Doc. _)

                                         In queste circostanze, dunque, l’amministrazione ha debitamente documentato il danno subito (cfr. in merito Trisconi-Rossetti, op. cit,  RDAT II 1995, pag. 396, N.4.4.2). Ritenuto inoltre che il convenuto non ha apportato alcun elemento atto a mettere in discussione il conteggio della Cassa, tranne per quel che concerne i contributi arretrati del suo salario e quello dell’allora sua moglie – di cui si parlerà nel considerando successivo -, al succitato conteggio va prestata piena adesione.

                             2.15.   Nel ricorso 20 settembre 2000 al TFA __________ ha sostenuto che la __________ aveva già versato gli oneri sociali arretrati relativi al suo stipendio e quello dell’ex moglie ripresi dalla Cassa durante la revisione del 1994. A comprova dell’avvenuto pagamento egli ha esibito l’estratto del suo conto individuale (doc. _ inc. 31.1999.9).

                                         Innanzitutto occorre precisare che ai sensi dell’art. 30ter cpv. 1 LAVS per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie. Il Consiglio federale precisa i particolari (cfr. art. 139 OAIss). Questo non significa che per i redditi iscritti nel conto individuale, sono stati versati integralmente i contributi.

                                         L’art. 30ter cpv.2 LAVS prevede infatti che i redditi di un’attività lucrativa, ottenuti da un lavoratore e dai quali il datore di lavoro ha trattenuto i contributi legali, sono annotati nel conto individuale, anche se il datore di lavoro non ha versato i contributi alla cassa di compensazione.

                                         Quanto prodotto dal convenuto non è pertanto sufficiente per comprovare l’asserito pagamento.

Come rettamente rilevato dalla Cassa nelle osservazioni 8/13 settembre 2002, i redditi di fr. 120'942.— sono  stati inglobati nelle decisioni 11 dicembre 1995 poiché dichiarati dopo il periodo di computo ordinario e quindi non conteggiati (doc. _ ad 5 inc. 31.2002.2002). Ritenuto che tali decisioni sono state impugnate al Tribunale amministrativo di __________ con ricorso 12 gennaio 1996 e che i ricorsi ex art. 85 LAVS hanno di regola effetto sospensivo – a meno che l’amministrazione decida di toglierlo conformemente all’art. 97 cpv. 2 LAVS, ciò che comunque non è stato il caso -, tenuto conto inoltre come tali ricorsi siano stati in seguito stralciati (cfr. decisione 30 novembre 1996 del Tribunale lucernese, doc. _/17 inc. 31.1999.10) e che nel frattempo la società è fallita (fallimento che è stato poi chiuso, non avendo nessun creditore anticipato le spese di procedura), la Cassa non disponeva di alcun titolo di credito per poter avviare un’eventuale esecuzione forzata nei confronti della società per l’incasso dei contributi arretrati. Essa ha unicamente insinuato all’UF di __________ il proprio credito (doc. _ inc. 31.1999.9).

                                         Né risulta che il convenuto, dopo l’inoltro della presente causa di risarcimento ex art. 52 LAVS, abbia personalmente versato quanto doveva la ditta.

  In conclusione, richiamati i precedenti considerandi, __________ deve rispondere del danno di fr. 67'025,65 a seguito del mancato pagamento da parte della fallita degli oneri sociali per il periodo 1992-1995.

                             2.16.   Al fine di dimostrare l’interessamento avuto circa la posizione contributiva dei collaboratori jugoslavi a Mosca, con la risposta di causa __________ ha in particolare chiesto l’audizione del signor __________, consulente presso la __________, il quale gli avrebbe negato qualsiasi obbligo contributivo.

                                         Per quanto riguarda in generale la richiesta di assumere prove, corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 nuova CF [al quale si applica, senza eccezione alcuna, la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 4 CF (cfr. STFA del 9 maggio 2000 nella causa I., I 278/99 e DTF 126 V 130)], è utile precisare che sono tuttavia ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a con riferimenti; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 2a edizione, Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344).

                                         Quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predomi­nante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove. Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito (DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Ora, la voluminosa documentazione gli atti è sufficiente per statuire in merito alla presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere altre prove. Non è altresì necessario sentire il signor __________ poiché la sua deposizione non giustificherebbe la posizione del convenuto. Innanzitutto, come rilevato al consid. 2.12., in data 17 novembre 1992 il convenuto è stato reso edotto dalla Cassa l’informazione circa l’obbligo di contribuzione dei collaboratori jugoslavi impiegati a Mosca. Inoltre, l’erronea informazione ricevuta dal succitato non è idonea ad invocare un’eventuale protezione della buona fede in quanto non proviene dall’autorità che era competente per rilasciarla (in merito agli altri presupposti cfr. DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223, no. KV 133 pag. 291 consid. 2a).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                            1.-   La petizione 18 febbraio 1999 nei confronti di __________ è parzialmenta accolta ai sensi dei considerandi.

                                         §)  __________ è condannato a risarcire alla Ausgleichkasse    fr. 67'025,65 di contributi AVS/AI/IPG/AD/CAF non versati dalla __________, spese amministrative ed interessi di mora inclusi

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

31.2002.15 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.09.2003 31.2002.15 — Swissrulings