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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.10.2001 31.2001.8

12 octobre 2001·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,558 mots·~33 min·5

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 31.2001.00008   ZA/sc

Lugano 12 ottobre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Zaccaria Akbas  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 23 febbraio 2001 ai sensi dell'art. 52 LAVS della

Cassa di comp. __________  

contro  

__________, 

In relazione alla fallita      __________

ritenuto,                           in fatto

                              1.1.   La società __________, (di seguito __________) con sede a __________, è stata iscritta nel Registro di Commercio il __________ 1993 (cfr. doc. _).

                                       Lo scopo sociale consisteva nella gestione di un esercizio pubblico e partecipazione ad altre società similari.

                                       __________ ha ricoperto la carica di amministratore unico della società dal 18 maggio 1998 (cfr. doc. _).

                                       La __________ è stata affiliata quale datrice di lavoro presso la Cassa di compensazione AVS __________ dal 1° gennaio 1998 al 31 gennaio 2000.

                                       La ditta non ha saldato completamente i contributi del 1998, 1999 e 2000.

                                       In data 11 gennaio 2001 l'UE di __________ ha rilasciato due attestati di carenza beni per complessivi fr. 7'645.15 relativi al saldo del 1998 e al primo trimestre del 1999 (cfr. doc. _).

                                       Con decreti 16 marzo 2000 e 27 marzo 2000, la Pretura del distretto di __________ ha decretato il fallimento della __________ e la sospensione della procedura per mancanza di attivi ex art 230 LEF (FUSC del __________ 2000).

                                         La procedura fallimentare è stata definitivamente chiusa in quanto nessun creditore ha anticipato le spese.

                              1.2.   Costatato di aver subito un danno, il 11 gennaio 2001 la Cassa ha emesso nei confronti di __________ una decisione ex art. 52 LAVS di fr. 3'218.45 relativi ai contributi paritetici scoperti nel 1998, 1999 e 2000 (cfr. doc. _). L'importo è stato così dettagliato:

"  (…)

Contributi AVS/AI/IPG                                      Fr.   2'089.20

Contributi disoccupazione                              Fr.     620.55

Spese d'amministrazione                               Fr.     104.40

Spese intimazione, tassazioni d'ufficio           Fr.     175.95

Interessi di mora                                             Fr.     228.35

Totale contributi scoperti                                 Fr.   3'218.45

                                                                        ========== "

(Doc. _, pag. 3)

                              1.3.   Con opposizione 6 febbraio 2001, __________ contesta di essere ritenuto responsabile del danno subito dalla Cassa, in quanto le fatture ed i precetti esecutivi non gli sarebbero mai stati recapitati. Egli sarebbe stato all'oscuro di tutto. Egli contesta inoltre l'importo del danno in quanto non ha potuto prendere visione dei conteggi dei contributi (cfr. doc. _).

                              1.4.   Mediante petizione 23 febbraio 2001 la Cassa ha postulato la condanna di __________ al risarcimento di fr. 3'218.45 per contributi non saldati dal 1998 al 2000, in quanto avrebbe violato il suo dovere di vigilanza:

"  (…)

Dall'opposizione inoltrato per il caso specifico, sembra proprio che il signor __________, è stato nel consiglio di amministrazione unicamente come prestanome e che non si è preoccupato delle disposizioni legislative e della relativa giurisprudenza, visto quanto affermato nella suo opposizione. Al contrario invece, se le disposizioni di legge e quelle dettate dalla giurisprudenza fossero state ossequiate, probabilmente non si giungeva alla decisione di risarcimento danni qui impugnata.

Di conseguenza, come AVS ci si preoccupa quando da amministratori, che in effetti si possono considerare come l'anima delle società, dai quali dipende, in gran parte, il buon funzionamento delle stesse, si sente dire " ... di essere completamente all'oscuro..." in questo caso particolare, proprio della situazione finanziaria.

Queste preoccupazioni possono legittimamente aumentare quando queste affermazioni sono formulate da amministratori che fanno parte, come nel caso del signor __________ di 25 consigli di amministrazione di altrettante società (cfr. Registro di commercio su Internet ... ).

Questo anche in considerazione del fatto che, ancorché le disposizioni in materia non lo prevedono, in data 12 marzo 1999 (cfr. doc. _ nel caso "__________") il signor __________ è stato reso attento delle conseguenze alle quali sarebbe incorso in un'analoga situazione a quella fin qui descritto e che quelle informazioni valevano anche per tutte le altre società delle quali risultava amministratore unico.

In sede di opposizione il signor __________, ha richiesto gli estratti conto dettagliati per gli anni dal 1998 al 2000. Gli stessi, dei quali alleghiamo copia, sono stati inviati il 19 febbraio 2001. In essi traspare l'importo totale dei contributi rimasti scoperti, mentre l'importo richiesto come risarcimento ammonta a Fr. 3'218.45 come a specchietto a pag. 3 della decisione di risarcimento danni."

(Doc. _, pag. 5)

                              1.5.   Con risposta 21 marzo 2001 il convenuto ha chiesto la reiezione della petizione argomentando:

"  (…)

1.   Si contesta l'importo vantato dalla cassa di Fr. 3.218.45 nonché la negligenza da parte del sottoscritto (art. 52 AVS.)

2.   In data 6 febbraio 2001 chiedevo un dettagliato Estratto‑Conto della pretesa vantata (doc. _) come risposta la cassa inoltrava la petizione presso codesto lod. Tribunale.

3.   In particolare mi interessava sapere (nella petizione non viene menzionato) com'è stato conteggiato l'accredito di Fr. 526.60 che la __________ ha versato alla cassa in data 22 dicembre 2000, importo che il sottoscritto avrebbe versato all'ufficio esecuzione e fallimenti per il riparto (doc. _) mi chiedo quanto legale sia questa operazione?????

4.   La gestione della __________ è sempre stata gestita dai coniugi __________ e __________, azionisti al 100% e, purtroppo mi hanno sempre tenuto all'oscuro di tutto, lo prova la causa intentata tra __________ (ex azionista) e __________, proprietario dello stabile, PER AFFITTO ARRETRATO (vedi doc. _) + (doc. _).

5.                                                                            La corrispondenza, i richiami di pagamenti, i precetti esecutivi nonché il PIANO di PAGAMENTO del 21.04.1999, sono sempre stati notificati alla __________ ma ritirati dall'azionista __________, mai avrei accettato una dilazione di pagamento (doc. _) per contributi arretrati, mai e poi mai, e questo il signor __________ lo sa perfettamente perché ogni qualvolta mi viene inoltrato un precetto della Cassa per le SA che rappresento non faccio mai OPPOSIZIONE, proprio per evitare spiacevole sorprese.

6.                                                                            Paradossalmente oggi mi trovo a rispondere presso la Cassa AVS proprio della somma scoperta che loro, senza la mia approvazione, hanno concesso un piano di pagamento. Lo sconcerto è che tali contributi riguardano le deduzioni dei salari dei dipendenti - azionisti __________, una situazione "Kafkiana ".

7.                                                                            Per dimostrare l'allegra nonché la spregiudicata gestione dei    __________, allego contratto di leasing firmato dal __________ (non dall'amministratore) per una vettura __________ di Fr. 53.036.‑ (doc. _) che la __________ sopportava mensilmente in Fr. 815.80, sempre a mia insaputa; per tale motivo in data 17 marzo 2000 per tramite dell'avvocato __________ inoltravo denuncia penale contro l'azionista __________ per appropriazione indebita (doc. _)

Per concludere, il sottoscritto non ha sottratto soldi alla cassa, non c'è stata negligenza, se c'è stata è stata fatta dalla cassa stessa accordando ai __________ facilitazioni che l'amministratore non avrebbe mai permesso, pertanto la cassa si rivolga direttamente ai __________ per l'incasso dello scoperto." (Doc. _)

                               1.6.   In data 2 aprile 2001 la Cassa ha osservato che:

"  (…)

1.                                                                            (pto. I. della risposta di causa) in sede di petizione la Cassa ha inviato, a codesto Lod. Tribunale, gli estratti conti relativi agli anni 1998, 1999 e 2000. Dagli stessi si evince che l'importo dei contributi rimasti scoperti ammontano a Fr. 4'087.60.

                                                                         L'importo che è stato richiesto con la nostra decisione di risarcimento danni che ora viene contestato è di Fr. 3'218.45 (per il dettaglio cfr. pag. 3 della decisione di risarcimento danni del 10 dicembre 2000).

2.   (pto 2. della risposta di causa) il 6 febbraio 2001, il signor __________, ha inoltrato formale opposizione. Nel contempo chiedeva il dettaglio dei contributi per gli anni dal 1998 al 2000. Gli stessi sono stati a lui direttamente inviati il 16 febbraio 2001 all'indirizzo di __________. Non avendo da lui ricevuto ulteriore corrispondenza, il 23 febbraio 2001, abbiamo inoltrato la petizione per salvaguardare il termine di 30 giorni utile per l'inoltro della stessa.

3.   (pto 3. della risposta di causa) in effetti l'importo di Fr. 526.60 è stato riversato alla nostra Cassa da parte della Cassa pensione. Questo perché la società in questione ha dichiarato di non avere dipendenti e di conseguenza la stessa Cassa pensione al momento dell'aIlestimento del conteggio finale si è ritrovato con un saldo creditore di Fr. 526.60 che è stato girato alla nostra Cassa.

                                                                         Da parte nostra è stato registrato come un altro normale versamento. Senza questo versamento, tramite la nostra decisione di risarcimento danni, avremmo dovuto richiedere al signor __________ Fr. 526.60 in più.

4.   (pto 4. e 7. della risposta di causa) codesto Lod. tribunale delle assicurazioni, il 30 marzo 2001, ha intimato la propria sentenza pronunciata il 26 marzo 2001. Nella stessa sono definite quelle responsabilità alle quali il signor __________ cerca di sottrarsi addossandole ad altre persone.

5.   (pto. 5 e 6 della risposta di causa) pto. 5 in parte (corrispondenza e procedure esecutive mai ricevute) giù evaso nel punto precedente.

                                                                         Per quanto concerne le altre argomentazioni dobbiamo evidenziare che la richiesta di dilazione di pagamento sull'importo di Fr. 7'064.40 è stata inoltrato direttamente dalla fiduciaria __________ (cfr. doc. _)." (Doc. _)

                               1.7.   Con scritto 17 aprile 2001, __________ ha ribadito quanto espresso con la risposta di causa precisando di non aver ricevuto il dettaglio dei contributi relativi agli anni dal 1998 al 2000. __________ ha affermato inoltre di non aver mai autorizzato dilazioni di pagamento. La Cassa avrebbe inoltre ignorato la richiesta del convenuto di trasmettergli direttamente le diffide e i precetti esecutivi (cfr. doc. _). La Cassa, con scritto 30 aprile 2001, ha ribadito la propria posizione (cfr. doc. _).

                               1.8.   Con scritto 7 maggio 2001, il convenuto ha comunicato alla Cassa quanto segue:

"  accuso ricevuta, in data 2 c.m., degli estratti‑conti richiesti a suo tempo riguardante la società a margine e ve ne sono grato; come sospettavo , il calcolo risulta errato e più precisamente:

1)   Calcolo annuo 01.01.1998‑ 31.12.1998 = fr. 8.535.45

lo sono entrato nel c.a. della __________ in data 19.05.1998 (vedi Estratto del Registro di commercio allegato) e di conseguenza la calcolazione deve escludere il periodo gennaio­-aprile 1998 ammontante a fr. 2.810.50 a mio favore. (vedi specchietto allegato).

2)                                                                           Avete dimenticato di accreditare alla __________ dal maggio al dicembre 98 l'importo di fr. 183.‑ x 8 = fr. 1.464 riguardante gli assegni familiari come dalla vostra autorizzazione rilasciata in data 17 giugno 1998.

3)   Di conseguenza il nuovo calcolo si presenta nel seguente modo:

      fr. 4.274.50   importo a mio favore

      fr. 3.218.45   importo rivendicato da voi

      fr. 1.056.05   importo da versare al mio indirizzo tramite vaglia postale, non dimenticando il numero civico ‑ __________."

(Doc. _, allegato _)

                                         Il 15 maggio 2001 __________ ha aggiunto:

"  Il termine è rispettato: vedi fotocopia busta, ritirata il 14.05.2001 ‑ Doc. _.

Il termine è superato poiché con la mia lettera del 7 maggio 2001 spedita a codesto Tribunale presentavo già dettagliatamente le mie osservazioni ‑ Doc. _.

Allo stato attuale non mi resta che confermare e riproporre il contenuto della mia raccomandata spedita alla cassa AVS il 7 maggio 2001 ‑ Doc._.

La conferma che non ho mai ricevuto la lettera spedita dalla cassa in data 16 febbraio 2001 è palesemente dimostrata che gli estratti conti allegati mi hanno data la possibilità di dimostrare, ancora una volta, la facilità che la cassa commette sempre errori a mio danno .... d'altronde la lettera è stata spedita al sottoscritto: Doc. _

1.   senza il numero postale della via __)

2.   sbagliando il numero postale d'avviamento ‑ __________al posto di __________

3.   sorvoliamo sul fatto che la __________ è domiciliata a __________ e non a __________.....

4.   il contenuto della lettera del 30 aprile 2001 spedita dalla cassa a codesto Tribunale è considerato dal sottoscritto: ARIA FRITTA.

Egregi Signori,

in considerazione di quanto sopra non mi resta altro che confermare il contenuto della mia lettera del 7 maggio 2001." (Doc. _)

                               1.9.   In risposta agli scritti 7 e 15 maggio 2001, la Cassa ha osservato:

"  (…)

Come si può costatare dal quaderno salari relativo al 1998, già in vostro possesso, gli assegni familiari sono stati richiesti per il signor __________, per il quale nessuna domanda di autorizzazione era stata presentata. Di conseguenza l'assegno non è stato riconosciuto. D'altra parte non potevamo immaginare che la signora __________ (così era il nome indicato sul quaderno salari) era la moglie del signor __________.

Alla luce dello lettera del 7 maggio 2001 del signor __________, abbiamo ricontrollato la pratica e verificato la domando per l'ottenimento degli assegni famigliari (copia della stessa viene allegato alla  presente).

Sulla stesso è stato chiaramente dichiarato che il salario mensile lordo è di Fr. 1'400.00 al 50%, mentre l'altro 50% (comprendente anche gli assegni familiari vedi lettera allegato del 25 maggio 1998 dell'__________) è a carico dell'Ass. disoccupazione" (cfr. doc. _).

                                         La Cassa ha inoltre ridotto l'importo di causa portandolo a fr. 2'986.60.

                                         Con scritto 13 giugno 2001 __________ ha ribadito che il diritto all'assegno di famiglia per la signora __________ è stato calcolato al 100% (cfr. doc. _)

                                         Con scritto 4 luglio 2001 la Cassa ha nuovamente ribadito che la signora __________ era occupata al 50% (cfr. doc. _).

                             1.10.   Con scritto 11 luglio 2001 __________ ha nuovamente ribadito quanto espresso con i precedenti scritti (cfr. doc. _).

                                         La Cassa con scritto 7 settembre 2001 ha nuovamente precisato:

"  (…)

A decorrere dal 1° gennaio 2000 abbiamo introdotto un nuovo sistema per la gestione degli assegni familiari.

Le autorizzazioni a versare gli assegni familiari inviate fino a quel momento, sono state riprese, a futura memoria, sul nuovo sistema.

L'autorizzazione "copia" contestata ora dal signor __________, porta la data del 2 moggio 2001 giorno in cui è stato richiesta da parte del signor __________ della Fiduciaria __________, ed a lui consegnata. Questa autorizzazione è il risultato di una ripresa dati da un "vecchio sistema" e sulla stessa non sono riportati tutti i parametri che erano stati indicati sull'originale autorizzazione emessa il 17 giugno 1998.

Per scrupolo abbiamo quindi ritenuto doveroso rintracciare l'autorizzazione originale ed abbiamo quindi interpellato direttamente il dipendente interessato, che in dota odierna ci ha consegnato l'autorizzazione emessa il 17 giugno 1998 (cfr. allegato).

Dalla stessa si evince che la signora __________, era stata autorizzata a percepire gli assegni familiari o decorrere dal 1. gennaio 1998 nella misura del 50%." (Doc. _)

                                         Con scritto 13 settembre 2001 __________ si riconferma nuovamente nelle proprie allegazioni (cfr. doc. _).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).

                                         Nel merito

                              2.2.   In virtù dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".

                                         I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici, da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti).

                                         Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163).

                                         In questo contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63).

                               2.3.   Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076; DTF 123 V 15, 16, consid 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).

                                         Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in  Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s).

                               2.4.   __________ contesta l'importo del danno in quanto ritiene che la __________ ha anticipato a __________ a titolo di assegni familiari fr. 2'196.--, corrispondenti ad un'autorizzazione concessa dalla cassa assegni familiari per un'attività al 100%. La Cassa per contro sostiene che la dipendente in questione era impiegata solo al 50%.

                                         Per quel che concerne l'ammontare del danno, spetta all’amministrazione di documentare la propria pretesa mediante estratti, salari, fatture, estratti conto ecc. (cfr. Trisconi-Rossetti, op. cit,  RDAT II 1995, pag. 396, N.4.4.2.).

                                         Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione, incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto ( RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b).

                                         Del resto, secondo la giurisprudenza del TFA, se il credito fatto valere dalla cassa di compensazione in una procedura di risarcimento danni si basa su una decisione di fissazione di contributi arretrati cresciuta in giudicato, l’ammontare del danno fatto valere davanti all’autorità cantonale di ricorso può essere rivisto soltanto se vi sono motivi di indubbia erroneità dei contributi. Questo vale anche nel caso in cui la decisione di fissazione dei contributi non sia stata indirizzata personalmente alle singole persone chiamate in seguito in causa (RCC 1991, pag. 133, consid. II/1b; cfr. Trisconi-Rossetti,  op. cit., RDAT II 1995, pag. 374, N.4.3.6).

                                         Infatti, la possibilità di ricorrere contro la decisione sui contributi arretrati protegge in modo sufficiente gli organi del datore di lavoro divenuto insolvibile contro il rischio di dover assumere crediti di risarcimento ingiustificati (STFA inedita del 14 dicembre 1998 in re R.G., consid. 3c, H 234/97, del 6 gennaio 1998 in re A.D.M. consid. 6c, H 99/95).

                                         Nella fattispecie in esame, occorre tuttavia rammentare che la società versava acconti trimestrali secondo il sistema forfetario. Ai sensi dell’art. 34 cpv. 3 OAVS, infatti, la cassa di compensazione può consentire al datore di lavoro di versare, invece dell'importo esatto dei contributi dovuti per un periodo di pagamento, una somma approssimativamente corrispondente. In tale caso, il conguaglio sarà fatto alla fine dell'anno civile.

                                         Questa procedura forfetaria permette al datore di lavoro di versare degli acconti, secondo le istruzioni della cassa di compensazione, sino alla fine dell’anno civile. Gli acconti sono stabiliti sull’ammontare dei salari soggetti all’AVS dell’anno precedente (Pratique VSI 1993 pag. 174 consid. 4b).

                                         Alla fine dell’anno civile la cassa di compensazione, sulla base dei dati definitivi forniti dal datore di lavoro (distinta salari), allestirà il conteggio finale, dal quale risulterà se sono stati determinati contributi in eccesso o in difetto (conguaglio) (cfr. N. 2030 delle Direttive sulla riscossione dei contributi, edite dall'UFAS).

                               2.5.   Nell'evenienza concreta, la massa salariale degli anni 1998, 1999 e 2000 è evincibile dai conteggi elaborati dalla Cassa sulla base dei quaderni salariali (cfr. doc. _).

Nel prosieguo di causa la Cassa ha rettificato il conteggio e ridotto l'importo di causa fissandolo in fr. 2'989.60, motivando:

"(…) La notifica dei salari della signora __________ (vedi quaderno salari 1998) è stata di Fr. 1'400.00 mensili  per dodici mensilità e per un'attività del 50%.

In questo caso deve essere di conseguenza riconosciuto l'assegno familiare per l'anno 1998 per 12 mensilità al 50% (l'altro 50%e già  stato riconosciuto dall'assicurazione disoccupazione) pari ad un importo complessivo di Fr. 1'098.00 (Fr. 183.00 per 12 mensilità al 50%).

Questo importo di Fr. 1'098.00 deve tuttavia essere portato in deduzione, prima di tutto, dei contributi assegni familiari scoperti di Fr. 869.15 che non fanno parte della richiesta di risarcimento danni (cfr. decisione di risarcimento danni specchietto a pag. 2 e specchietto a pag. 3).

La differenza di Fr. 228.85 (1'098.00 meno 869.15) è da dedurre dall'importo di Fr. 3'218.45 (richiesta con nostra decisione di risarcimento danni pag. 3) e conseguentemente il nuovo importo dovuto dal signor __________ ammonta a Fr. 2'989.60." (Doc. _)

                                         Per quel che concerne l'inclusione nel danno dei contributi del datore di lavoro dovuti in base alla legge cantonale sugli assegni di famiglia (LAF) dell'11 giugno 1996 (RL 6.4.1.1.), va rilevato che con sentenza inedita dell'11 luglio 1985 nella causa S.B. e G.G. (inc. AVS 72/85 e 73/85 citata in Trisconi Rossetti, op. cit, pag. 370) il TCA ha ammesso l'applicazione analogica dell'art. 52 LAVS in virtù dell'art. 49 LAF del 24 settembre 1959 che, prevedeva un rinvio alla LAVS per tutte le questioni non previste nella citata legge cantonale.

                                         Questa disposizione è stata ripresa all'art. 47 della LAF dell'11 giugno 1996, che ha il seguente tenore:

"  Per quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI)."

                                         Quindi la Cassa è in diritto di includere tali contributi nell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS.

                                         Comunque, come già sottolineato dal TCA in una sentenza del 26 marzo 2001 nella causa F. consid. 2.11. (Inc. 31.99.62), per fare maggiore chiarezza su questo punto è auspicabile che in occasione dell'imminente prima revisione della LAF venga introdotta nella legge cantonale sugli assegni di famiglia una norma che rinvii esplicitamente all'art. 52 LAVS. Questa soluzione si giustifica tanto più in considerazione dal fatto che un rinvio generico, come quello previsto dall'art. 47 LAF, è stato oggetto di critiche e di interpretazioni divergenti da parte della dottrina e della giurisprudenza cantonale (cfr. Kieser, op. cit, pag. 658, Kieser, Streifzug durch das Familienrecht, SZS 1995 pag. 281s; SVR 1995 AHV Nr. 45 consid. 6 pag. 127, confermato in SVR 1997 AHV Nr. 128 consid. 5a pag. 389; UFAS, "Leggi cantonali sugli assegni famigliari". La giurisprudenza delle autorità cantonali di ricorso dal 1995 al 1997, Berna 1999, pag. 99-104).

                                         Dopo diversi scambi di allegati, dal documento _ (cfr. allegato a doc. _) si evince chiaramente che la signora __________ è stata autorizzata a percepire gli assegni familiari a decorrere dal 1° gennaio 1998 nella misura del 50%. Per cui la censura del convenuto deve essere disattesa.

                                         In conclusione, questo TCA, dopo attento esame dell'incarto e dopo la rettifica operata con scritto del 29 maggio 2001 sulla base della relativa documentazione prodotta (cfr. doc. _ e allegati), ritiene che la calcolazione eseguita dalla Cassa è corretta. Riassumendo quindi la Cassa è legittimata a far valere fr. 2'989.60 ai sensi dell'art. 52 LAVS.

                               2.6.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).

                                         Inoltre anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).

                               2.7.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.

                                         Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).

                                         È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.

                                         Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a).

                                         L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).

                               2.8.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op. cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193 consid.2b)

                               2.9.   Innanzitutto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995 in re G.C.; inc. __________) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.

                                         __________ ha ricoperto la carica di amministratore unico della società dal 18 maggio 1998 (cfr. doc. _).

                            2.9.1.   __________ contesta di essere ritenuto responsabile del danno subito dalla Cassa, in quanto le fatture ed i precetti esecutivi non gli sarebbero mai stati recapitati. I coniugi __________ e __________, sarebbero stati gli unici gestori della società. Egli sarebbe stato all'oscuro di tutto.

                                         Accettando il mandato di amministratore unico della __________, __________ ha assunto tutti gli oneri che da tali funzioni derivano (cfr. STFA non pubblicata del 31 agosto 2001, nella causa R. B., H 446/00, consid. 4a; STFA non pubblicata del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b).

                                         La responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non incombevano quindi solo ai coniugi __________ e __________ ( presunti amministratori materiali e azionisti della __________) ma anche e soprattutto all'organo formale amministratore unico __________, trattandosi di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO (cfr. STFA del 13 novembre 2000 non pubblicata nella causa F.S., consid. 4b, H 238/98; STFA non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa A. C. R., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/00, consid. 5c). In caso contrario si finirebbe con il legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (cfr. STFA non pubblicata del 29 maggio 1995 nella causa A.C., consid. 3b, H 294/94).

                                         Ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta “l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni “.

                                         Pertanto, secondo la giurisprudenza, egli deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate(DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 1116, consid. 4a e STFA non pubblicata del 25 luglio 1991 in re V.E. cfr. anche STFA non pubblicata del 29 agosto 1997 in re G.M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les développements récent de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité del l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (cfr. STFA inedita del 21.12.1993 in re M.T.S. e STFA inedita del 15.12.1993 in re L.N.).

                                         Se non ha adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che,  secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA non pubbl. del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o l'amministratore unico, sarà ritenuto responsabile del danno.

                                         __________ addossa tutta la responsabilità ai coniugi __________ e __________, i quali avrebbero gestito autonomamente la società e lo avrebbero tenuto all'oscuro di tutto.

                                         Al proposito va rilevato che effettivamente, secondo il TFA, non vi è colpa degli altri amministratori (rispettivamente del socio gerente di una società a garanzia limitata), quando l'incaricato alle questioni contributive si sottrae ai suoi obblighi di informazione nei loro confronti (cfr. STFA non pubbl. del 7 dicembre 1993 in re G. F.), cioè quando un convenuto è in grado di provare di essere stato impedito di accedere alle informazioni relative al pagamento degli oneri sociali.

                                         Nel caso in cui il reale amministratore di una società sottaccia, scientemente e volontariamente, l’effettiva situazione della società agli altri amministratori - segnatamente per questioni di prestigio o di pudore - questi ultimi non potranno essere ritenuti responsabili del danno cagionato alla cassa di compensazione (STFA non pubblicate del 30 marzo 1993 in re D.S. e del 9 maggio 1993 in re T.B. e STCA del 31 marzo 1995 in re W.W).

                                         È comunque implicito che, affinché tale giurisprudenza possa trovare applicazione, l’organo che intende discolparsi, deve dimostrare che l’effettiva, reale situazione della ditta non era riconoscibile mediante i controlli che la legge impone ad un amministratore.

                                         Parimenti non vi è colpa degli altri membri del CdA quando l’incaricato alla gestione, intenzionalmente si sottrae ai suoi obblighi di informazione nei confronti degli altri membri del consiglio o fornisce loro delle informazioni errate, ma affidabili (STFA non pubblicata del 7 dicembre 1993 nella causa G.F.).

                                         Nella fattispecie in esame le argomentazioni sollevate dal convenuto non sono sufficienti per liberarlo della responsabilità ex art. 52 LAVS. Egli non ha infatti minimamente provato di essere stato impedito di prendere informazioni in merito al pagamento dei contributi sociali. Il convenuto si è limitato ad affermare che i __________ lo avrebbero tenuto all'oscuro delle difficoltà della società, sottacendogli la reale situazione di crisi che attraversava la ditta. Essi avrebbero inoltre chiesto delle dilazioni di pagamento senza la sua autorizzazione.

                                         L'argomentazione del convenuto non merita tutela, in quanto, come visto in precedenza, l'amministratore unico deve informarsi regolarmente sull'andamento della ditta o perlomeno assicurasi personalmente e puntualmente che i contributi vengano versati alla Cassa e verificare che non ci siano arretrati contributivi. Non è sufficiente affermare di essere stati tenuti all'oscuro di tutto.

                                         Essersi fidato della presunta gestione dei __________, senza una regolare ed accurata verifica della situazione finanziaria della ditta, è segno di una grave negligenza dell'amministratore unico. Regolari e accurati controlli gli avrebbero permesso di appurare la precaria situazione finanziaria della società (cfr. STFA non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa A. C., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/00, consid. 8b).

                                         Per quanto concerne l'argomentazione secondo la quale unici responsabili del danno sarebbero stati i coniugi __________, giova ricordare in questo contesto che l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile (cfr. Pratique VSI 1996, pag. 306, citata in STFA del 13 novembre 2000 non pubblicata nella causa F.S., consid. 4b, H 238/98).

                                         Se __________ avesse controllato regolarmente la situazione relativa al pagamento dei contributi paritetici, si sarebbe accorto delle difficoltà finanziarie della società e si sarebbe potuto dimettere immediatamente evitando di trovarsi in una simile situazione. Del resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

                                         In sostanza, il disinteresse mostrato da __________ ne determina la sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Il convenuto ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore unico di una società anonima. Egli ha omesso di verificare se i contributi sociali fossero stati pagati. Queste omissioni costituiscono una grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269), doveri che risultano accresciuti quando si tratti, come in concreto, di un amministratore unico (STFA non pubblicata del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b; DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a).

                             2.10.   In concreto il convenuto è entrato a far parte del CdA nel maggio del 1998. Ora, al momento della sua entrata in seno al CdA, la ditta vantava diversi arretrati contributivi (cfr. doc. _).

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA, il nuovo amministratore ha il dovere di vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli arretrati che sono dovuti per il periodo in cui egli non faceva ancora parte del CdA, poiché esiste in entrambi i casi un nesso di causalità adeguato tra il non agire dell'organo e il non pagamento dei contributi (cfr. SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 300-301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag 269).

                                         Tuttavia il nesso di causalità adeguato fra la violazione intenzionale o di grave negligenza ed il danno va negata qualora la società fosse già insolvibile al momento dell'elezione nel consiglio di amministrazione. Ciò vale anche qualora la società fosse gravemente indebitata e tuttavia non ancora insolvibile (cfr. SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 301). In queste condizioni quindi, i membri del consiglio di amministrazione non possono essere considerati responabili per il danno verificatosi precedentemente all'assunzione della funzione di organo (cfr. SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag 269).

                                         La fattispecie che ci occupa non è tuttavia comparabile a quella appena descritta. Infatti nel periodo anteriore il 1998 non si era ancora verificato un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS, poiché la ditta non era ancora insolvibile, o gravemente indebitata, al momento dell'assunzione della carica di amministratore da parte di __________. (cfr. _).

                             2.11.   Infine, per quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove fatta dal convenuto, corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 CF, è utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione, Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344).

                                         Quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predomi­nante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove. Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 CF (DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         Nel caso in esame, secondo questo Tribunale, la documentazione agli atti è sufficiente per pronunciare il presente giudizio.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione é parzialmente accolta.

                                         §)  Di conseguenza __________ è condannato a risarcire alla Cassa di compensazione AVS __________ fr. 2'989.60.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

31.2001.8 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.10.2001 31.2001.8 — Swissrulings