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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.02.2002 31.2001.28

19 février 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,046 mots·~25 min·5

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 31.2001.00028   ZA/nh

Lugano 19 febbraio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Zaccaria Akbas

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 13 settembre 2001 ai sensi dell'art. 52 LAVS di

__________,    

contro  

__________, 

rappr. da: avv. __________,     

in relazione alla fallita

__________

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   La ditta __________, con sede ad __________, è stata iscritta a Registro di Commercio il __________ 1994 (cfr. doc. _).

                                         Lo scopo sociale della società consisteva nella consulenza nell'ambito dell'informatica e di tutti i campi ad essa relativi, ecc.

                                         __________ ha ricoperto la carica di amministratore unico della __________ A, con diritto di firma individuale, dal 17 febbraio 1997 sino al fallimento della società (cfr. doc. _).

                                         La ditta __________ è stata affiliata alla Cassa __________ di compensazione AVS in qualità di datrice di lavoro dal 1° agosto 1995 al 31 ottobre 1999.

                                         La società __________ entrò in mora con il pagamento dei contributi sin dal 1996, per cui la Cassa dovette sistematicamente diffidarla dal mese di ottobre 1996 e precettarla dal mese di gennaio 1998 (cfr. doc. _).

                                         Con decreti del 19 ottobre 1999 e 10 agosto 2000, la Pretura di __________ ha dichiarato l'apertura del fallimento rispettivamente la sospensione della procedura per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF (FUSC del __________ 2000).

                                         In data 5 ottobre 2000 la Cassa ha insinuato all'Ufficio fallimenti di __________ il proprio credito di fr. 32'015.20 per contributi paritetici impagati dal 1997 al 1999, per quest'ultimo anno sino al mese di luglio, dopo regolare controllo del datore di lavoro (cfr. doc. _).

                                         In data 18 settembre 2000 l'UF di __________ ha informato la Cassa che il fallimento della società à stato chiuso per mancanza di attivi in quanto nessun creditore aveva anticipato le spese come richiesto nella pubblicazione apparsa sul Foglio Ufficiale (cfr. doc. _).

                               1.2.   Per questo motivo, costatato di aver subito un danno, il 4 luglio 2001 la Cassa ha emesso nei confronti di __________ una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per fr. 32'015.20, concernente i contributi paritetici impagati dal 1997 al 1999, per quest'ultimo anno sino al mese di luglio (cfr. doc. _).

                               1.3.   Con opposizione 19 luglio 2001, __________, rappresentato dall'avv. __________, ha contestato l'importo del danno, sostenendo che i conteggi e la relativa pretesa risarcitoria non sarebbero conformi ai salari effettivamente percepiti dall'opponente e dal dipendente __________ (cfr. doc. _).

                               1.4.   Con petizione 13 settembre 2001, la Cassa ha postulato la condanna di __________ al risarcimento di fr. 32'015.20, argomentando:

"  (…)

Il convenuto contesta i salari presi in considerazione per la determinazione del danno ed indicati sulle distinte salari.

Infatti, gli importi dichiarati si sarebbero limitati a pura previsione, che non si sarebbe avverata a causa della difficile situazione finanziaria nella quale versava la società.

In sostanza, nel 1997 il signor __________ avrebbe percepito unicamente fr. 48'000.‑ anziché fr. 72'000.‑ e __________ fr. 44'000.‑ anziché fr. 48'000.‑. Negli anni 1998 e 1999 nessuna remunerazione sarebbe stata loro versata, anziché fr. 60'000.‑ e 35'000.‑ per il signor __________ e fr. 47'500.‑ per il signor __________.

Dapprima, si evidenzia che le distinte salari per gli anni 1998 e 1999 (Doc. _) sono state sottoscritte dal convenuto, mentre che quella per l'anno 1997 è stata attestata da una fiduciaria (Doc. _).

Dagli atti si può appurare che ‑ per l'anno 1997 ‑ l'ammontare dei salari dichiarati nella distinta salari, pari a fr. 1172'900.‑ (Doc. _), corrisponde all'importo contabilizzato nel conto economico 1997 alla voce ‑ Costi del personale ‑ "stipendi e salari" (Doc. _). I salari non versati per l'anno 1997 sono stati registrati in contropartita sul conto transitori passivi, figurante nel bilancio al 31 dicembre 1997 (Doc. _).

Ragionevolmente si può presumere che anche per l'anno 1998 si sia operato nello stesso modo, ritenuta l'esistenza delle schede "transitori passivi e stipendi e salari" (Doc. _) e che la contabilità sembrerebbe essere stata registrata con lo stesso programma e quindi dalla stessa fiduciaria.

In merito alla contabilizzazione dei salari rispettivamente al pagamento degli stessi, il TFA ha avuto modo di indicare che "se il diritto al salario è acquisito mediante inscrizione nei registri a credito del conto del salariato, il debito delle quote nasce al momento in cui questa inscrizione viene fatta. Restano riservati i casi in cui deve essere provato che l'inscrizione corrisponde soltanto ad una promessa di salario o ad un salario eventuale.

Tuttavia, un'ulteriore rinuncia ad un salario messo in conto non modifica il debito delle quote" (RCC 1957, pag. 178, confermata nel tempo).

In applicazione della giurisprudenza citata, non sussistono motivi per rivedere i conteggi. Infatti, i salari indicati nelle distinte corrispondono a quanto contabilmente registrato e agli stipendi che i signori __________ e __________ dovevano percepire.

Inoltre, va rilevato che i contributi paritetici devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato, su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa durante la quale il salariato era soggetto all'obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225).

Pertanto, secondo la giurisprudenza, i contributi sono dovuti dal momento in cui il lavoratore realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag. 87).

Di conseguenza, non è determinante sapere se effettivamente il salario sia stato versato al lavoratore."  (cfr. doc. _)

                               1.5.   Con risposta 24 settembre 2001 il convenuto, ha ribadito quanto espresso con l'opposizione (cfr. doc. _)

                               1.6.   Con scritto 4 ottobre 2001, l'avv. __________ ha aggiunto quanto segue:

"  Con riferimento allo scritto del 28 settembre 2001 di codesto lodevole Tribunale, chiedo che venga citato quale teste __________ c/o __________. Egli, contabile, dovrà riferire in merito alla natura della contabilizzazione dei salari della società anonima amministrata da __________.

Si tratta di argomento di importanza assai rilevante, d'altronde evocato da entrambe le parti nei rispettivi allegati." (cfr. doc. _)

                                         La Cassa per contro, in data 31 ottobre 2001, ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di prova da produrre, precisando che il convenuto non ha suffragato con prove le proprie affermazioni (cfr. doc. _)

                               1.7.   A seguito di un accertamento effettuato dal TCA (cfr. doc. _ e _), con scritto 14 dicembre 2001, il convenuto ha osservato quanto segue:

"  Con riferimento al vostro scritto del 4 dicembre 2001 vi allego in merito una dichiarazione della __________ dell'11 dicembre 2001, che attesta che i salari sono stati contabilizzati ma mai percepiti (perchè non vi era la possibilità materiale - cioè la liquidità - per farlo).

gli importi sarebbero quindi stati eventualmente percepiti in futuro, se la situazione fosse migliorata.

Ne discende che il salario del ricorrente era condizionato all'esistenza di liquidità." (cfr. doc. _)

                                         in diritto

                              2.1.   In virtù dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".

                                         I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici, da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti).

                                         Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163).

                                         In questo contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63).

                               2.2.   Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).

                                         Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; le spese esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in  Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6).

                               2.3.   Nella fattispecie il convenuto contesta l'importo del danno sostenendo che i conteggi e la relativa pretesa risarcitoria non sarebbero conformi ai salari effettivamente percepiti dall'opponente e dal dipendente __________:

"  (…)

Nella fattispecie i presunti salari, in particolare quello dell'amministratore (responsabile della gestione della società conformemente agli art. 716 segg. CO), erano unicamente delle promesse di salario eventuale, e meglio dei salari condizionati (all'effettiva disponibilità di versamento, poiché precedenza era

data ‑ logicamente ‑ agli impiegati rispetto ai dirigenti), ai sensi dell'art. 151 CO.

E in effetti detti salari sono rimasti a livello di mera pretesa fino al momento del fallimento della società. Se essi fossero consistiti in un vero credito immediatamente esigibile, non si comprende perché l'amministratore (unico!) __________, che ‑ grazie al proprio diritto di firma individuale ‑ avrebbe potuto tranquillamente ordinare il versamento di detto salario, ciò non abbia fatto (come invece regolarmente è avvenuto per i versamenti salariali per gli altri dipendenti, che sono stati effettivamente pagati, così che alcuna ulteriore pretesa salariale è risultata impagata al momento del fallimento della società).

La mancata percezione dei salari da parte di __________ risulta dalla copia del verbale di interrogatorio del 27 ottobre 1999 dell'Ufficio fallimenti di __________ (dal quale si evince che erano scoperti solo i salari dei dirigenti __________ e __________) e dal conteggio della __________, che evidenzia come nel 1997 __________ abbia percepito (cioè abbia potuto percepire) unicamente fr. 48'000.‑- (e __________ fr. 44'000.‑‑), mentre per gli anni 1998 e 1999 entrambi non abbiano percepito alcunché.

Ma v'è di più. Proprio in considerazione del fatto che i salari in questione erano condizionati all'effettiva disponibilità di liquidità, le pretese salariali scoperte (cioè i saldi tra quanto __________ e __________ avrebbero potuto al massimo percepire negli anni 1997, 1998 e 1999, e quanto da essi effettivamente percepito) non sono state insinuate quali crediti effettivi nel fallimento.

D'altronde, neppure con ciò può essere rimproverato all'amministratore di non avere saputo diminuire il danno per la cassa; in effetti, non v'era in pratica alcun attivo realizzabile, e quindi anche un'insinuazione di credito, per quanto giuridicamente contestabile, non avrebbe portato alcun beneficio concreto (anzi, avrebbe obbligato __________ ad anticipare i costi procedurali, senza alcun riscontro concreto)."  ( cfr. doc. _)

                                         La stessa __________ in data 11 dicembre 2001 ha dichiarato:

"  Con la presente si certifica che gli stipendi figuranti a suo favore negli anni 1997/1998/1999 sono stati accuratamente registrati in contabilità e trapassati di anno in anno in quanto mai realmente percepiti.

Questa operazione è stata effettuata in quanto, negli anni sopra indicati, non vi era la possibilità materiale di prelevare gli importi a lei spettanti.

Le cifre sono state riportate come transitori negli anni successivi nella speranza che la ditta avesse un miglioramento tale da permettere il prelevamento degli importi dovuti." (cfr. doc. _)

                                         Per quel che concerne l'ammontare del danno, spetta all’amministrazione di documentare la propria pretesa mediante estratti, salari, fatture, estratti conto ecc. (cfr. Trisconi-Rossetti, op. cit.,  RDAT II 1995, pag. 396, N.4.4.2.).

                                         Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione, incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto ( RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b).

                                         Del resto, secondo la giurisprudenza del TFA, se il credito fatto valere dalla cassa di compensazione in una procedura di risarcimento danni si basa su una decisione di fissazione di contributi arretrati cresciuta in giudicato, l’ammontare del danno fatto valere davanti all’autorità cantonale di ricorso può essere rivisto soltanto se vi sono motivi di indubbia erroneità dei contributi. Questo vale anche nel caso in cui la decisione di fissazione dei contributi non sia stata indirizzata personalmente alle singole persone chiamate in seguito in causa (RCC 1991, pag. 133, consid. II/1b; cfr. Trisconi-Rossetti,  op. cit., RDAT II 1995, pag. 374, N.4.3.6).

                                         Infatti, la possibilità di ricorrere contro la decisione sui contributi arretrati protegge in modo sufficiente gli organi del datore di lavoro divenuto insolvibile contro il rischio di dover assumere crediti di risarcimento ingiustificati (STFA del 14 dicembre 1998 nella causa G., consid. 3c, H 234/97, STFA del 6 gennaio 1998 nella causa M. consid. 6c, H 99/95).

                                         In concreto, per quanto riguarda l'affermazione di __________ secondo la quale il suo stipendio e quello di __________ non sarebbero stati percepiti in modo integrale o addirittura per 1998 e 1999 non sarebbe stato versato del tutto, questo Tribunale non può che attenersi alla dichiarazioni dei salari prodotte in causa, dalle quali si evince l'entità dei salari versati. Va peraltro rammentato al convenuto che è stato proprio lui a sottoscrivere tali dichiarazioni per il 1998 e 1999, mentre quella del 1997 è stata attestata da una fiduciaria (cfr. doc. _).

                                         Inoltre dal bilancio e conto economico del 1997 traspare inequivocabilmente la massa salariale attestata per il 1997 ossia fr. 172'900.-- (cfr. doc. _). Lo stesso vale per il 1998 (cfr. doc. _).

La questione a sapere se i salari sono stati realmente incassati dai dipendenti nel periodo in questione può comunque rimanere indecisa.

Anche se il salario non fosse stato effettivamente versato si dovrebbe giungere allo stesso risultato.                                                     

Infatti, il TCA in una sentenza del 25 gennaio 1995 nella causa C., inc. LAVS 52 103/94, ha statuito come segue:

"  (…)

Perciò, il TFA già nel 1961 aveva avuto occasione di precisare (RCC 1961, pag. 416 consid. 1):

"   Que certaines cotisations aient ou n'aient pas été déduites du salaire ne change rien à l'étendue du dommage: dans les deux cas, l'assurance se voit frustrée de cotisations qui lui reviennent."

Quindi il danno della Cassa del quale risponde il datore di lavoro che ha violato le prescrizioni, si estende su tutti i contributi dovuti e non pagati.

In particolare il datore di lavoro non può sottrarsi al suo dovere di risarcire la Cassa, sospendendo oltre che il pagamento dei contributi pure il pagamento dei salari.

In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a versare su detti salari, siano essi dovuti o versati, acconti mensili o trimestrali, nonché il conguaglio di fine anno quale pagamento dei contributi sociali. Se non lo fa egli viola le prescrizioni, per cui se alla Cassa ne deriva un danno egli può essere chiamato a rispondere (…)".

                                         Il TCA, con una sentenza del 30 settembre 1998 nella causa R.N e S.N., 31.97.13-14, si è chinato su un altro caso simile, sentenziando:

"  (…) Per quanto riguarda, infine, l’ammontare del danno si osserva che esso corrisponde all’importo dei contributi che il datore di lavoro era tenuto a versare alla Cassa in virtù delle disposizioni della LAVS.

I contributi sono dovuti a partire dall’istante in cui sorge il diritto al salario. Il datore di lavoro non può quindi sottrarsi al dovere di risarcire il danno sospendendo il pagamento dei salari pur esercitando un'attività lucrativa (RDAT II 1995 p. 371 e giurisprudenza ivi citata).

In tali circostanze quindi infondata è l’allegazione dei coniugi N., secondo cui il danno non va risarcito, in quanto durante il periodo in cui sono sorte le difficoltà finanziarie, gli interessati e i figli non hanno più percepito il salario.

Inoltre, in caso di contestazione del danno, incombe al convenuto rendere verosimile quali poste non sono corrette (…)".

                                         Inoltre va rilevato che i contributi paritetici devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato, su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa durante la quale il salariato era soggetto a obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225). Pertanto, secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag. 87). Nell'ambito della LADI, ad esempio, è richiesto che il lavoratore abbia esercitato un'attività salariata soggetta a contribuzione (DTF 113 V 352). Di conseguenza, non è determinante sapere se effettivamente il salario sia stato versato al lavoratore.

                                         In una sentenza inedita del 7 dicembre 2001 nella causa J., H 186/01, consid. 3, il TFA ha poi ribadito il concetto precisando quanto segue:

"  (…)

3.- En l'espèce, la recourante ne conteste ni sa qualité d'organe de la société, ni le calcul du montant de 12 009 fr. Elle soutient, en revanche, d'une part, que ce montant correspond aux cotisations afférentes à son propre salaire, par 153 426 fr. 25, et que, cette somme n'ayant pas été encaissée dans l'espoir de voir la situation économique de la société se redresser, elle ne pouvait donner lieu à la perception de cotisations, si bien que la somme de 12 009 fr. réclamée par la caisse ne constituerait pas un dommage au sens de l'art. 52 LAVS. Elle conteste, d'autre part, avoir commis une quelconque négligence.

a) La cour de céans ne saurait suivre la recourante dans son argumentation. Conformément aux art. 4 al. 1 et 14 al. 1 LAVS, les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pourcent du revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative. Elles sont retenues lors de chaque paie et doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur. Les modalités de paiement du salaire, convenues entre employeur et employé, demeurent sans incidence sur la perception des cotisations. Ainsi, les parties aux rapports de travail peuvent-elles convenir d'un paiement en espèce ou du versement du salaire sur un compte. Selon la jurisprudence, dans cette dernière hypothèse, un revenu est réputé réalisé et donne lieu à la perception de cotisations au moment où il est porté en compte (RCC 1976 p. 87 consid. 2 à 4). La recourante ne soutient pas avoir purement et simplement renoncé, d'emblée, à percevoir toute rémunération de son employeur malgré l'activité qu'elle continuait à déployer. Elle explique, au contraire, en avoir différé l'encaissement dans l'attente d'une amélioration de la situation économique et d'un redressement de la société. Dans l'intervalle, ses créances de salaire ont alimenté son compte courant «actionnaire J.________», qui présentait un solde créancier de 153 436 fr. 25 lors de la cessation d'activité de la société, selon le bilan pour l'année 2000. Force est ainsi de constater que la recourante, en tant qu'employée, a bien réalisé ces revenus, même si elle n'a pu, en définitive, obtenir le paiement du solde créancier de son compte courant après la faillite de la société. Elle ne peut dès lors rien déduire en sa faveur de cette dernière circonstance en relation avec l'obligation qui lui incombe, en qualité d'organe de la société, de réparer le dommage résultant du non-paiement de cotisations d'assurances sociales sur le montant de ces salaires. Il est, au demeurant, douteux que le montant du dommage, par 12 009 fr., ait pu correspondre, comme le soutient la recourante, aux seules cotisations qui devaient être déduites de son salaire, pour lequel, à fin 1998, un montant de 1000 fr. par mois - sans commune mesure avec la somme de 153 436 fr. 25 à laquelle elle se réfère - était annoncé par son employeur à la caisse.

b) Dans un second moyen, la recourante soutient qu'ayant volontairement renoncé, dans l'attente d'une embellie conjoncturelle, à encaisser ses propres salaires, une négligence grave ne saurait lui être reprochée en relation avec le non-paiement des cotisations afférentes à ce revenu. La recourante n'allègue toutefois - devant la cour de céans pas plus qu'en première instance - aucune circons- tance sérieuse et objective au sens de la jurisprudence précitée (supra, consid. 2), qui lui aurait permis de penser qu'elle pourrait s'acquitter des cotisations échues dans un délai raisonnable. Or, le seul espoir hypothétique d'une amélioration de la situation économique, ne constitue pas une telle circonstance si bien qu'on ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir admis que son comportement était imputable à une négligence grave (…)".

                                         Nel caso di specie va precisato che non c'è stata rinuncia di salario, ma una sospensione del pagamento in attesa di liquidità per procedere al versamento dei salari (cfr. consid. 1.4 e 1.7. e 2.3.). Inoltre l'attività non è stata interrotta, tant'è vero che il salario è stato registrato contabilmente.

                                         Visto quanto sopra, l'importo del danno fatto valere dalla Cassa è corretto.

                               2.4.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).

                                         Inoltre anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).

                               2.5.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.

                                         Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).

                                         È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.

                                         Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a).

                                         L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).

                               2.6.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op. cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193 consid.2b)

                               2.7.   Innanzitutto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995 nella causa C.; __________) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.

                                         __________ ha ricoperto la carica di amministratore unico della __________, con diritto di firma individuale, dal 17 febbraio 1997 sino al fallimento della società (cfr. doc. _).

                                         Nel merito della propria responsabilità quale amministratore unico, __________ non ha fatto valere motivi di giustificazione o di discolpa che consentono di liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS (cfr. conisd. 2.5.). Egli è quindi tenuto a risarcire la Cassa l'intero danno per un importo di fr. 32'015.20.

                               2.8.   Infine, per quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove fatta dal convenuto, corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 CF, per costante giurisprudenza, da tale principio costituzionale deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).

                                         È utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione, Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344).

                                         Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 4a; DTF 122 II 469 consid. 4a; 122 III 223 consid. 3c; 120 Ib 229 consid. 2b; 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 CF (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         Nel caso in esame, la documentazione acquisita durante l'istruttoria è sufficiente per statuire in merito alla presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere altre prove.

                                         In particolare non è necessario procedere all'audizione testimoniale di __________ della __________, in quanto una dichiarazione in merito alla natura della contabilizzazione dei salari è già presente agli atti (cfr. doc. _; per un caso simile cfr. STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 2c; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 4a.)

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione é accolta.

                                         §)  Di conseguenza __________ è condannato a versare alla Cassa __________ di compensazione AVS fr. 32'015.20.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

31.2001.28 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.02.2002 31.2001.28 — Swissrulings