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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.10.2001 31.2001.10

24 octobre 2001·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,296 mots·~26 min·5

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 31.2001.00010   ZA/sc

Lugano 24 ottobre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Zaccaria Akbas  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 23 marzo 2001 ai sensi dell'art. 52. LAVS di

Cassa di compensazione __________,  rappr. da: avv__________,   

contro  

__________, 

rappr. da: __________,     

In relazione alla ditta        __________

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   La __________, con sede a __________o, è stata iscritta a Registro di Commercio il __________ 1977 (cfr. doc. _).

                                         Lo scopo sociale consiste nell'esercizio di una ditta di installazioni e di vendita di impianti elettrici nonché la partecipazione a società similari (cfr. doc. _).

                                         __________ ha ricoperto la carica di amministratore unico dalla costituzione della società (iscrizione a RC del 21 gennaio 1977), con diritto di firma individuale (cfr. doc. _).

                                         La ditta __________ è stata affiliata alla Cassa di compensazione __________ in qualità di datrice di lavoro dal 1° gennaio 1977.

                                         In data 17 febbraio 2000, 12 e 14 dicembre 2000 sono stati rilasciati dall'Ufficio esecuzioni di __________ diversi attestati di carenza beni per un totale di fr. 61'408.80 (cfr. doc. _).

                               1.2.   Costatato di aver subito un danno, l'8 febbraio 2001 la Cassa ha emesso nei confronti di __________ una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per fr. 48'615.20 concernente i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non versati dal 1997 al 1999 (cfr. doc. _).

                               1.3.   Con opposizione 20 febbraio 2001, __________, rappresentato dallo Studio legale __________, respinge l'addebito di intenzionalità e grave negligenza, adducendo:

"  (…)

L'ing. __________ fa parte di quel gruppo di artigiani che hanno subito in modo devastante la crisi economica che ha colpito il nostro Cantone a partire dagli anni '90.

Il mio mandante, per evitare il licenziamento di personale attivo in ditta da decenni, e per evitare il fallimento della ditta in seguito all'arretramento dei contratti di appalto, dopo essersi rivolto inutilmente agli istituti bancari creditori per ottenere aiuto, ha rinunciato durante oltre tre anni allo stipendio, immettendo nella ditta i risparmi personali suoi e della sua famiglia.

Prova ne è il fatto che egli non dispone più di alcun bene.

Nondimeno egli è consapevole del fatto che quanto dovuto a titolo di contributo AVS/AI/IPG e AD, dedotto dagli stipendi pagati, quantificato in Fr. 15'947.35, deve essere riversato alla cassa, quale obbligo, morale prima ancora che giuridico, nella sua qualità di amministratore della ditta.

La precaria situazione finanziaria del mio mandante rende necessario il ricorso ad un prestito personale, che gli permetta di regolare il debito sopra descritto nelle prossime settimane.

Non gli è purtroppo possibile far fronte al rimanente credito da voi vantato nei confronti della __________. Vi invito pertanto a voler soprassedere alla procedura di risarcimento dei danni nei suoi confronti, valendo la presente quale formale opposizione per i motivi sopra esposti.

Una documentazione a comprova di quanto asserito potrà essere presentata su vostra richiesta." (Doc. _)

                               1.4.   Con petizione 23 marzo 2001, la Cassa ha postulato la condanna di __________ al risarcimento di fr. 32'667.85 argomentando:

"  (…)

L'importo si compone nel modo seguente:

-   fr.  39'615,65   contributi AVS/AI/IPG e AD non pagati

-   fr.    7'735,70   contributi AF non pagati

-   fr.      512,85   spese amministrative

-   fr.      550.00   tasse di diffida

-   fr.      201.00 interessi di mora

    fr.                    48'615,20                                   totale (allegato _)

Tale importo, a seguito di un pagamento effettuato dal convenuto in data 21 febbraio 2001 di fr. 15'947,35 relativo ai contributi trattenuti sui salari dei lavoratori, è stato ridotto in ugual misura, rimanendo uno scoperto di fr. 32'667,85 (allegato _).

Determinabile per il calcolo del danno, peraltro non contestato dal con­venuto è quanto risulta dai conteggi allegati _ e meglio un im­porto scoperto globale di fr. 61'408,80 da cui sono stati dedotti i fr. 15'947,35 relativi ai contributi dei lavoratori pagati in data 21.2.2001 e fr. 12'793,60 relativi ai contributi della cassa malati, con una rimanenza di cui viene qui chiesto il risarcimento di fr. 32'667,85.

(…)

                                                                    Dai documenti allegati risulta inoltre che i contributi per essere incassati, dovevano essere richiamati e diventare oggetto di procedure esecutive sin dal 1994 (allegato _).

                                                                    La __________ dunque per un lungo periodo di tempo non ha ossequiato do­vutamente alle disposizioni di legge. Allorquando la lesione delle prescri­zioni assume tali proporzioni, raramente vi è spazio per motivi di giustifi­cazione o di discolpa.

                                                                    D'altra parte neanche con l'opposizione la convenuta ha portato degli argomenti che giustificherebbero il suo comportamento o che in altro mo­do la discolperebbero.

                                                                    Notoriamente infatti il riferimento ad una crisi economica o al fatto di aver fatto dei finanziamenti con risparmi propri per cercare di salvare la ditta senza però dimostrare di aver avuto un piano di risanamento concreto, non sono argomenti sufficienti per discolparsi. (…)" (Doc. _)

                               1.5.   Con risposta 17 maggio 2001, __________, rappresentato dallo Studio legale __________, ha ribadito quanto sollevato in sede di opposizione precisando:

"  (…)

La __________ è stata iscritta nel registro di commercio il __________ 1977 e l'Ing. __________ ne è amministratore unico dalla medesima data (Doc. _).

Dal 1977 al 1994 la __________ e per essa l'amministratore unico Ing. __________ ha sempre provveduto regolarmente e puntualmente al versamento dei contributi AVS.

La __________, malgrado la sua tradizione, buona reputazione e credibilità, ha subito la crisi economica degli anni novanta, come già esposto nell'opposizione del 20 febbraio 2001.

Dopo episodi come il contratto di appalto nel 1991 relativo al palazzo della __________, che costò, non per sua colpa, alla __________ una perdita di Fr. 200'000.‑, a tale riguardo potrà essere sentita la direzione lavori e come il contratto per l'impianto elettrico nel 1997 nell'immobile denominato __________, che ha reso un terzo di ciò che era previsto contrattualmente (audizione direzione lavori), la __________ e meglio l'Ing. __________, quale amministratore unico, per evitare il licenziamento del personale alle sue dipendenze ormai da decenni e il fallimento della società stessa, metteva a disposizione di quest'ultima i suoi beni propri (Doc. _ a _).

L'Ing. __________ per essere intervenuto a tutela del posto di lavoro dei suoi operai si è indebitato ed è fallito personalmente con un attestato di carenza beni di oltre 1 milione di franchi svizzeri (Doc. _).

Attualmente vive della sua pensione AVS e non dispone dei mezzi necessari per far fronte a questo debito (Doc. _).

E' contestato che per un lungo periodo la __________ non ha pagato i contributi.

L'Ing. __________ non ha mai smesso di pagare i contributi AVS arretrati, compresi quelli dovuti per il 1996, fino alla cessazione dell'attività della __________ avvenuta nel settembre 1999 (si richiama la documentazione prodotta dalla controparte).

Una delle cause determinanti della cessazione dell'attività nel 1999 e quindi dell'impossibilità a rimborsare gli arretrati dei contributi AVS, risiede nella richiesta di aumento dell'affitto e della successiva disdetta del contratto di locazione avvenuta nel 1999 (Doc. _).

La __________ non si poteva permettere un aumento di Fr. 10'000.‑‑ annui solo nel 1999 a titolo di pigione, né si poteva immaginare di trasferire l'azienda in altri locali, visti i costi di una tale operazione.

Suo malgrado, la __________ ha dovuto quindi decidere di far cessare la propria attività.

Vi è un altro fatto importante da segnalare, che risale al 1999.

L'Ing. __________ per poter recuperare i suoi crediti nella __________ e per poter pagare tutti i debiti della società decideva di vendere il terreno in Via __________ di sua proprietà, anche su pressioni del __________ o, creditrice ipotecaria dell'immobile.

Dalla perizia, di cui al Doc. _, si evince che il terreno aveva un valore di Fr. 2'750'000.‑‑.

L'Ing. __________ con un accordo verbale con il __________, decideva di vendere il terreno a trattative private (Doc. _) e conferiva così mandato di vendita al Signor __________.

Trovato l'acquirente (testi) e comunicatolo al __________, contrariamente agli accordi presi, quest'ultimo chiedeva di proseguire con la procedura esecutiva chiedendo la fissazione dell'asta pubblica.

All'incanto il terreno veniva aggiudicato all'avv. __________ per Fr. 800'000.‑‑.(Doc. _)

Detta "operazione" è costata all'Ing. __________ non solo personalmente un attestato di carenza beni, per essersi assunto una garanzia per costituzione di un pegno immobiliare a favore della __________, ma gli ha impedito di risanare la società, nonostante il suo piano concreto di rientro grazie al provento della vendita.

L'Ing. __________, al momento della cessazione dell'attività della __________ nel 1999, si è adoperato inoltre per far sì che i suoi 7 dipendenti non rimanessero disoccupati. Infatti sono stati assunti dalla __________.

Ancora una volta ha evitato costi a carico del Cantone, impedendo che i suoi operai dovessero far capo alle indennità di disoccupazione.

Purtroppo malgrado tutti i suoi sforzi, che si sono profusi fino alla cessazione dell'attività nel 1999, per cause a lui non imputabili, non è riuscito a far fronte al versamento dei contributi AVS relativi al 1997/1998/1999.

Se si volesse ipotizzare una violazione anche solo di negligenza grave, questa mal si concilia con il fatto di aver impedito alla società di cessare la sua attività prima del settembre 1999, conferendo denaro proprio nella società e con il concreto tentativo di coprire il debito nei confronti dell'AVS, nonché tutti gli altri debiti, risanando la società, con la vendita del terreno in via __________.

Dall'estratto dell'UE di __________ si evince infatti che gli attestati di carenza beni ammontano a Fr. 80'883.90, importo facilmente da onorare qualora il __________ avesse permesso all'Ing, __________ di vendere il fondo all'acquirente per l'importo di Fr. 2'600'000.‑ (Doc. _).

Non va dimenticato il fatto, che il convenuto ha evitato allo Stato un danno ben maggiore di Fr. 32'667.85, impedendo, in quel periodo di crisi, di licenziare i suoi sei dipendenti, che avrebbero percepito l'indennità di disoccupazione.

Sarebbe stato anche più facile depositare i bilanci già nel momento di crisi e liquidare la società, ma l'Ing. __________ in buona fede non si è sentito di far fallire la società e mettere in difficoltà gli operai e le loro famiglie, pertanto ha, quale correntista, conferito Fr. 685'877.‑ nella __________.

Ciò ha permesso alla __________ A, di ovviare al deposito dei bilanci, e di continuare la sua attività fino a quando ciò è dipeso dalla volontà dell'Ing. __________ (Doc. _).

Come già esposto in precedenza: l'aumento del canone di locazione e la mancata vendita del terreno ne sono l'oggettiva prova.

E' certo che il comportamento dell'Ing. __________ non può certo rientrare in una violazione intenzionale delle prescrizioni, né tanto meno in un caso di negligenza grave.

Prove:  Documenti, richiamo documenti, edizione documenti, interrogatorio formale, testi.

Ad 5 Contestato

In proposito alla responsabilità sussidiaria degli organi, nel caso in cui il datore di lavoro, come nella fattispecie sia una persona giuridica, va rilevato che, se è vero che la __________ ha a suo carico degli attestati di carenza beni, è anche vero che essa è tuttora iscritta nel registro di commercio e che è pendente presso la Pretura di __________ una causa a procedura ordinaria appellabile promossa dalla stessa __________ in data 20 febbraio 1998 avverso la __________ per l'incasso di Fr. 51'344.‑‑, di cui si sta attendendo la sentenza.

Esiste pertanto un'aspettativa diretta della __________ per tale importo.

Non si ravvisano perciò i presupposti per l'odierna citazione in via sussidiaria dell'organo.

Per tale motivo fino a quando il Giudice non avrà emesso la sentenza, non è data la sussidiarietà dell'Ing. __________, quale organo della __________.

In ogni caso, come ampiamente esposto al punto che precede, l'Ing. __________ non ha avuto un comportamento riconducibile ad una negligenza grave. (…)" (Doc. _)

                               1.6.   Con scritto 25 maggio 2001, __________ chiede l'assunzione della seguente prova (cfr. doc. _):

"  (…)

le notifico quale prova la testimonianza del Signor __________.

Il teste riferirà sugli acquirenti interessati all'acquisto del fondo in Via __________ e quindi della oggettiva e concreta possibilità che aveva il convenuto di poter risanare concretamente la società e quindi di far fronte anche al debito nei confronti della parte attrice." (Doc. _)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).

                                         Nel merito

                              2.2.   In virtù dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".

                                         I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici, da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti).

                                         Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163).

                                         In questo contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63).

                               2.3.   Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).

                                         Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in  Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s).

                                       Nell'evenienza concreta, dagli specchietti concernenti l'evoluzione del debito contributivo (cfr. doc. _), dagli estratti conto dei contributi e dai quaderni dei salari (cfr. doc. _), tenuto conto inoltre del versamento da parte del convenuto di fr. 15'947.35 (cfr. doc. _), risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati. Il danno ammonta dunque a fr. 32'667.85 (cfr. consid. 1.4.).

                                         Tale importo non è del resto stato contestato dal convenuto.

                               2.4.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).

                                         Inoltre anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).

                               2.5.   La Cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.

                                         Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).

                                         È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.

                                         Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a).

                                         L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).

                               2.6.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op. cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193 consid.2b)

                               2.7.   __________ ha ricoperto la carica di amministratore unico dalla costituzione della società (iscrizione a RC del 21 gennaio 1977), con diritto di firma individuale (cfr. doc. _).

                                         Innanzitutto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995 nella causa G.C.; inc. __________), la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.

                            2.7.1.   Sostanzialmente il convenuto invoca la grave crisi economica che ha toccato il settore negli anni '90. Egli, nonostante la crisi, avrebbe messo in atto tutte le misure all'epoca concepibili per far fronte all'avversa congiuntura economica.

                                         Gli sforzi intrapresi gli avrebbero permesso di pagare il dovuto fino al 1996, inoltre fino al 1994 non ci sarebbero stati ritardi nel versamento dei contributi.

                                         In concreto va analizzato quindi se i motivi invocati dal convenuto sono idonei ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.5).

                                         Si tratta quindi di stabilire se quella della ditta __________ è stata una crisi passeggera di qualche mese oppure no, e se il convenuto ha reso verosimile che vi erano seri e oggettivi motivi per presumere che i contributi potessero essere versati entro un breve termine.

                                         Dagli atti risulta che sin dai primi mesi del 1994 la società è stata in mora col pagamento dei contributi, ciò che ha costretto la Cassa a diffidarla dal mese di aprile 1994 ed a precettarla a partire dal mese di giugno 1994 (cfr. doc. _).

                                         Lo stesso convenuto ha dichiarato che la ditta a partire dal 1994 ha riscontrato delle difficoltà nel pagamento dei contributi, anche se questi, non senza difficoltà, sono stati pagati fino al 1996. Infatti il buco contributivo cui si riferiscono gli attestati di carenza beni concerne gli anni 1997, 1998 e 1999.

                                         Dopo diversi episodi che hanno intaccato la solidità della ditta, __________ ha impiegato capitali propri per evitare il licenziamento dei propri dipendenti e il fallimento della ditta:

"(…) Dopo episodi come il contratto di appalto nel 1991 relativo al palazzo della __________, che costò, non per sua colpa, alla __________ una perdita di Fr. 200'000.‑, a tale riguardo potrà essere sentita la direzione lavori e come il contratto per l'impianto elettrico nel 1997 nell'immobile denominato __________, che ha reso un terzo di ciò che era previsto contrattualmente (audizione direzione lavori), la __________ e meglio l'Ing. __________, quale amministratore unico, per evitare il licenziamento del personale alle sue dipendenze ormai da decenni e il fallimento della società stessa, metteva a disposizione di quest'ultima i suoi beni propri (Doc. _).

L'Ing. __________ per essere intervenuto a tutela del posto di lavoro dei suoi operai si è indebitato ed è fallito personalmente con un attestato di carenza beni di oltre 1 milione di franchi svizzeri (Doc. _).

Attualmente vive della sua pensione AVS e non dispone dei mezzi necessari per far fronte a questo debito (Doc. _) (…)".

                                         Tuttavia, a mente del convenuto, la crisi del settore oltre ad altri fattori specifici (ad esempio l'eccessivo aumento del canone locativo), avrebbero seriamente inciso sulla liquidità della ditta e sulla sua situazione finanziaria.

                                         In concreto, l'eluso versamento non può dirsi dovuto a difficoltà momentanee. La Cassa ha dovuto infatti inviare diffide alla società e anche intraprendere procedure esecutive per l'incasso dei contributi sin dal 1994.

                                         Lo scoperto per cui il convenuto deve rispondere, si riferisce sostanzialmente agli anni dal 1997 al 1999.

                                         La ditta avendo omesso il regolare pagamento dei contributi sin dal mese di aprile 1994 (cfr. doc. _), un valido motivo di giustificazione previsto eccezionalmente dalla giurisprudenza del TFA (cfr. DTF 121 V 243) non può nella specie essere ammesso. Inoltre il vuoto contributivo comprende un periodo troppo lungo per ammettere qualsiasi tipo di giustificazione. Nella citata sentenza del TFA il buco contributivo si riferiva solo tre mesi e precedentemente i contributi erano stati pagati regolarmente.

                                         Inoltre va rilevato che nella citata sentenza del TFA, la ditta aveva cessato immediatamente la propria attività senza tentare la via del concordato, dando prova della volontà di limitare al massimo i danni causati alla Cassa.

                                         Anche se in casu la ditta ha cercato di limitare i danni e ha tentato di salvarsi soprattutto con l'apporto di capitali da parte del convenuto, tutto ciò non è sufficiente per esonerare l'amministra-tore unico da ogni responsabilità ex art. 52 LAVS. È vero che la crisi del settore può aver giocato un ruolo decisivo, ma il fatto di continuare ad immettere capitali nella società  conferma la tesi secondo la quale l'attività aziendale da sola non poteva riparare le perdite aziendali e saldare i debiti contributivi arretrati.

                                         Infatti il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA non pubblicata del 7 maggio 1997 nella causa M.V., H 336/95, consid. 3d).

                                         In un'altra sentenza il TFA ha ancora ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA del 16 aprile 1998 in re O. G. p. 6 e giurisprudenza ivi citata).

                                         Quindi, gli sforzi del convenuto e della società non modificano la situazione secondo cui la ditta era in difficoltà da ormai troppo tempo (cfr. DTF 121 V 243) e non possono assumere a motivo di discolpa conformemente alla giurisprudenza sopracitata (cfr. consid. 2.5.).

                                         Ora, l'avere procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici e averlo irrimediabilmente differito a partire dal mese di aprile 1994, è segno di una negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità dell'amministratore unico, cui incombeva per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società. Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269), doveri che risultano accresciuti quando si tratti, come in concreto, di un amministratore unico (STFA non pubblicata del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b; DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a).

                                         Il mancato pagamento dei premi era dunque da considerare cronico.

                                         Va al riguardo ricordato che il TFA ha considerato tale il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G.G; cfr. anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa M.V,  in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA inedita del 27 giugno 1994 in re M.A.).

                                         Inoltre, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.). In concreto, non è dunque affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (DTF 108 V 188).

                                         Viste le circostanze rilevate era pensabile il contrario.

                                         Ne consegue che __________ dovrà risarcire il danno subito dalla Cassa per il mancato versamento dei contributi da parte della __________ e questo anche se egli ha investito capitali nella società. Infatti, secondo il TFA, il fatto che il convenuto abbia investito nella ditta, a fondo perso, ingenti somme provenienti dal suo patrimonio privato, nulla cambia nella sostanza, allorquando la sua responsabilità ex art. 52 LAVS sia stata appurata (cfr. STFA non pubblicata del 31 agosto 2001 nella causa R.B., H 446/00, consid. 4b; STFA non pubblicata del 29 febbraio 1992 nella causa V. J., W. e T.).

                            2.7.2.   Infine, la situazione economica personale descritta da __________ non è rilevante ai fini della causa poiché non può assurgere a motivo di discolpa. Nella procedura di risarcimento ai sensi dell'art. 52 LAVS non è contemplato l'istituto del condono. Infatti, secondo la giurisprudenza, non può essere riconosciuta la buona fede, condizione essenziale per ottenere il condono, nel caso in cui il richiedente ha agito intenzionalmente o per grave negligenza (RCC 1986, pag. 664).

                                         Se il datore di lavoro, o l’organo della persona giuridica, è stato riconosciuto responsabile, questo significa che egli ha appunto agito intenzionalmente o per grave negligenza, per cui un condono verrebbe a priori escluso (cfr. STCA inedita del 18 gennaio 1996 in re F. inc. __________). Comunque alla Cassa rimane il compito di valutare nell'ambito dell'esecuzione del presente giudizio le reali possibilità di incasso (cfr. ZAK 1986 pag. 448).

                               2.8.   Infine, per quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove fatte dalla convenuta, corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 CF, è utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione, Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344).

                                         Quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove. Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 CF (DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         Nel caso in esame, la documentazione acquisita agli atti è sufficiente per statuire in merito alla presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere altre prove. In particolare non è necessario richiamare l'Inc. no __________ dalla Pretura di __________, in quanto irrilevante ai fini del presente giudizio. Se la vertenza contro la __________ dovesse avere buon esito, a beneficiarne sarebbe sicuramente il convenuto, che avrebbe così a disposizione il denaro per saldare il debito contributivo.

                                         Non è nemmeno necessario sentire il teste __________, in quanto l'eventuale dimostrazione dell'interessamento da parte di terze persone all'acquisto del fondo in Via __________, non muterebbe l'esito del presente giudizio ritenuto che, come visto, la ditta da ormai troppo tempo non navigava in buone acque e non pagava i contributi paritetici (cfr. consid. 2.7.1)

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione é accolta.

                                         §)  Di conseguenza __________ è condannato a risarcire alla Cassa di compensazione __________ l'importo di fr. 32'667.85

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

31.2001.10 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.10.2001 31.2001.10 — Swissrulings