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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.03.2000 31.2000.2

20 mars 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,476 mots·~7 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 31.2000.00002   BS

Lugano 20 marzo 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 7 gennaio 2000 ai sensi dell'art. 52 LAVS della

Cassa cant. di compensazione Servizio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle,   

contro  

__________, 

rappr. da: avv. __________,   

In relazione alla fallita

__________

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 3 novembre 1999 la Cassa di compensazione ha intimato a __________ una decisione di risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 35'206.-- per i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD degli anni 1997 e 1998 non versati dalla fallita __________ di cui egli è stato socio gerente dal 1° luglio 1998 fino al fallimento.

                                         Un'altra decisione l'amministrazione l'ha intimata al precedente socio gerente, __________ (cfr. inc. __________).

A seguito dell'opposizione 9 dicembre 1999 di __________, la Cassa ha introdotto al TCA una petizione di data 7 gennaio 2000. In via principale l'amministrazione postula di accertare la intempestività dell'opposizione ed in via subordinata la condanna dell'ex socio gerente al risarcimento di fr. 35'206.--, in solidarietà con __________.                                        

                               1.3.   Con risposta del 7 febbraio 2000 il convenuto, per il tramite del suo legale, non ritenendo intempestiva l'opposizione, chiede la reiezione della petizione con protesta di spese, tasse e ripetibili.

                               1.4.   Con replica del 16 marzo 2000 la Cassa ribadisce l'intempestività dell'opposizione.

                                         in diritto

                              2.1.   In virtù dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da esso causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".

                                       I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici, da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

                                       Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b e sentenze ivi citate). Il carattere sussidiario della responsabilità degli organi di una persona giuridica significa che la cassa di compensazione può agire contro questi ultimi solo se il debitore dei contributi (vale a dire la persona giuridica) è diventato insolvibile (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 1076s.; Frésard, Les developpements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163).

                               2.2.   La procedura di risarcimento del danno è sottoposta a delle regole particolari, fissate all’art. 81 OAVS.

                                         Secondo questa disposizione, se una cassa di compensazione decide di avviare una procedura di risarcimento dei danni causati dal datore di lavoro, nella decisione, notificata per lettera raccomandata, deve essere espressamente indicata la possibilità di inoltrare opposizione (art. 81 cpv. 1 OAVS).

                                         Secondo l’art. 81 cpv. 2 OAVS, infatti, il datore di lavoro può, entro 30 giorni della notifica della decisione di risarcimento, fare opposizione presso la cassa di compensazione che ha intimato la menzionata decisione. Da rilevare che tale termine è assoluto, per cui non è prorogabile (DTF 105 V 106).

                                         Questa disposizione è ugualmente applicabile allorquando la cassa di compensazione conviene in giudizio l’organo del datore di lavoro sussidiariamente responsabile (DTF 108 V 194 consid. 2e).

                                         Se la cassa di compensazione conferma la sua decisione di risarcimento dei danni, essa deve promuovere, entro 30 giorni dalla conoscenza dell’opposizione, sotto pena di perenzione, un’azione davanti all’autorità di ricorso del Cantone in cui il datore di lavoro è domiciliato (art. 81 cpv. 3 OAVS).

                                         Se il datore di lavoro non fa opposizione, la decisione di risarcimento dei danni cresce in giudicato e costituisce valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (art. 97 cpv. 4 LAVS; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que partie à une procedure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in RCC 1991 pag. 459 §6 b/bb). Lo stesso accade se il termine di 30 giorni per presentare opposizione non è stato rispettato (cfr. DTF 122 V 68 consid. 4c).

                                         Infine, se la cassa di compensazione ritiene che l’opposizione è tardiva, essa deve ugualmente iniziare l’azione giudiziaria, al fine di rispettare il termine di 30 giorni che non è prorogabile.

                                         Nella petizione, accanto alle questione di merito, la Cassa deve chiedere espressamente che il Tribunale si pronunci preliminarmente sulla tempestività dell’opposizione e che l’impugnata decisione di risarcimento venga considerata cresciuta in giudicato (Nussbaumer, op. cit., RCC 1991 pag. 459 §6 b/bb).

                               2.3.   Nella fattispecie in esame, occorre accertare se __________ si è tempestivamente opposto alla decisione di risarcimento. Preliminarmente deve essere tuttavia verificato quando la decisione di risarcimento è stata validamente notificata. Da quel momento, infatti, inizia a decorre il termine di 30 giorni entro il quale il destinatario deve opporsi.                                          

                                         Nel caso che ci occupa, il 3 novembre 1999 la Cassa ha inviato per raccomandata la decisione al domicilio del convenuto (doc. _). L'Ufficio postale di __________ ha confermato che tale  invio è stato regolarmente notificato  il 4 novembre 1999 (doc. _). __________ rileva che la firma di ricevuta dell'invio postale è stata apposta dalla moglie. Tuttavia egli ritiene che la decisione sia stata notificata solo il 10 novembre 1999 allorquando ne ha personalmente preso conoscenza.

                                         Orbene, va ricordato che la decisione di risarcimento è un atto amministrativo che deve essere notificata secondo le regole generali del diritto amministrativo riguardanti la notifica al domicilio del destinatario, rispettivamente al luogo di residenza abituale, conosciuto da parte dell’autorità (DTF 117 V pag. 132 consid. 4a, con citazioni).

                                         Una decisione inviata per raccomandata è considerata validamente notificata al momento in cui è stata consegnata al destinatario (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa prima frase), vale a dire quando la stessa è entrata nella sua sfera di conoscenza, oppure di una persona autorizzata a prenderla in consegna ( cfr.  Ch. Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, § 13 n. 32, pag. 102 e giurisprudenza ivi citata). Non è quindi necessario che il destinatario conosca il contenuto della pronunzia (DTF 119 V 95 consid. 4c). In queste circostanze, dunque, la decisione di risarcimento è entrata nella sfera di conoscenza di __________ mediante ritiro dell'invio raccomandato da parte di sua moglie. Pertanto la decisione di risarcimento è stata validamente notificata il 4 novembre 1999.

                               2.4.   Per quanto riguarda il computo dei termini, va rilevato che ai sensi dell’art. 20 cpv. 1 LPA (applicabile in virtù del rinvio dell’art. 96 LAVS), un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, decorre il giorno dopo la notifica.

                                         Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto come festivo dal diritto del Cantone ove ha il domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 20 cpv. 2 LPA).

                                         Infine, prescrive l’art. 21 cpv. 1 LPA che gli atti scritti devono essere consegnati all’autorità oppure, all’indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine.

                                         Il termine è rispettato se l’atto è consegnato all’ufficio postale sino alla mezzanotte del giorno di scadenza (cfr. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, N 368, pag. 168).

                                         In concreto, considerato che la decisione produce i suoi effetti a partire dalla notifica regolare e che poco importa se l'interessato ha preso o meno conoscenza del suo contenuto (DTF 119 V 95 consid. 4c con riferimenti), il termine dei 30 giorni utili per presentare opposizione è iniziato a decorrere al 5 novembre 1999 per scadere sabato 4 dicembre 1999, rinviato a lunedì 6 dicembre 1999.

                                         L'opposizione del 9 dicembre 1999 risulta essere pertanto palesemente tardiva. Ne consegue che la decisione di risarcimento del 3 novembre 1999 è cresciuta in giudicato, divenendo dunque esecutiva (cfr. DTF 122 V 68 consid. 4c in fine). In queste circostanze la petizione è da dichiarare irricevibile. 

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione del 7 gennaio 2000 non è ricevibile ai sensi dei considerandi.

                                         § Di conseguenza la decisione del 3 novembre 1999 nei confronti di __________ è cresciuta in giudicato.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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