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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.01.2026 30.2025.22

12 janvier 2026·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,188 mots·~16 min·6

Résumé

Reazione tardiva a decisione formale della Cassa tesa a compensazione. Ammissione del ritardo, richiesta di restituzione dei termini respinta

Texte intégral

Raccomandata

      Incarto n. 30.2025.22   IR/sc

Lugano 12 gennaio 2026    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

  Giudice Ivano Ranzanici, PhD

segretario:

Gianluca Menghetti  

statuendo sul ricorso del 20 novembre 2025 formulato da

RI1, ______ rappr. da: RA1, ______  

contro  

la decisione su opposizione del 14 novembre 2025 emanata da

Cassa CO1     in materia di rendite AVS (assegno per grandi invalidi)

considerato

in fatto                 A.  Il 31 marzo 2025 (doc. 1) la Cassa CO1 (Cassa) ha emesso una decisione formale relativa all’assegno per grandi invalidi (AGI qui di seguito) postulato da RI1 domiciliato a ______, nato nel 1957 ed al beneficio di una rendita dell’AVS. L’amministrazione ha comunicato all’assicurato che le condizioni del diritto ad un AGI erano assolte e che l’arretrato, cifrato in CHF 8'020, sarebbe stato compensato con il credito del Servizio incassi della Cassa dovuto a causa del “risarcimento danni ______ SAGL”. Da aprile 2025 l’AGI è stato determinato in CHF 630 mensili. La decisione del 31 marzo 2025 ricorda i rimedi di diritto (opposizione) da esercitarsi nel termine di 30 giorni.

                            B.  Con scritto senza data consegnato alla posta il 6 settembre 2025, sottoscritto personalmente dal signor ______, trasmesso per raccomandata ed indirizzato all’ ______, l’assicurato ha contestato la compensazione (doc. 5).

                            C.  Con decisione su opposizione del 14 novembre 2025 l’amministrazione, evidenziando come l’opposizione alla propria decisione formale del 31 marzo 2025 sia stata formulata unicamente il 6 settembre 2025 e la stessa si palesava intempestiva, ha dichiarato, di conseguenza, tardiva l’opposizione senza entrare nel merito delle contestazioni dell’assicurato. In particolare la decisione precisa come il termine legale non possa essere prorogato ed in concreto neppure considerando le ferie giudiziarie può essere ritenuto tempestivo lo scritto 6 settembre 2025 (doc.6).

                            D.  Con ricorso datato 20 novembre 2025, a nome del marito (di cui si prende cura) RA1 si aggrava al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro il provvedimento dell’amministrazione. La signora ______, che non contesta la tardività dell’opposizione alla decisione formale, nella parte introduttiva del gravame evidenzia le condizioni di salute del coniuge (ricoverato al momento del ricorso all’______ ed in attesa di un intervento chirurgico programmato, presso la ______ di ______, per un aneurisma popliteo) e si riferisce, poi, alla ______ SAGL in cui il marito fu coinvolto da terzi in cui aveva fiducia, svolgendo una funzione puramente formale e non di concreta amministrazione. La ricorrente sottolinea le conseguenze economiche della decisione contestata e postula la restituzione del termine per formulare opposizione, l’annullamento della decisione di irricevibilità ed il rinvio dell’incarto alla Cassa per una decisione nel merito.

                                  Nel merito l’assicurato, tramite la moglie, rileva una situazione clinica grave e instabile siccome egli soffre di una grave patologia epatica con insufficienza renale cronica con condizioni di salute peggiorate nel tempo, frequenti episodi di confusione, disorientamento, e, addirittura, incapacità cognitiva e perdita di memoria a breve. Egli soffrirebbe poi di cali improvvisi di pressione ed altri sintomi che ne imporrebbero il monitoraggio costante da parte della consorte “per intervenire quando è in crisi”. La moglie indica poi il sussistere di esigenze ripetute con necessità nel tempo di fare intervenire il servizio di ambulanza.

                                  In merito ai “motivi del ritardo” la moglie del ricorrente rivendica un impedimento grave derivante dalle condizioni di salute dell’assicurato e dalla “imprevedibilità della situazione clinica” nonché dall’incapacità del marito di gestire qualunque pratica amministrativa “ed al fatto che io sono completamente assorbita dall’assistenza quotidiana e dalle emergenze continue”.

                                  Il ricorso conclude con rilievi di merito, che qui non occorre riprendere alla luce del contenuto della decisione contestata, ed è sottoscritto dall’assicurato e dalla moglie che lo rappresenta. Allegato al gravame è stato prodotto un riepilogo dei ricoveri, delle visite e delle degenze. Da tale elenco (allestito dalla redattrice del ricorso e dal cofirmatario) emerge come dal 19 maggio 2025 il signor ______ è stato ricoverato sino al 3 giugno apparentemente alla ______, dal 9 giugno al 18 giugno 2025 ha subito un ricovero all’______ di ______, e dal 1. al 12 luglio è stato ancora degente all’Ospedale di ______. Segue una lista di visite e di interventi di natura medica e di ulteriori ricoveri ospedalieri. La lista sarà ripresa dove necessario in corso di motivazione.

                            E.  L’atto è stato intimato alla Cassa il 26 novembre 2025 con l’invito a formulare le proprie osservazioni ed a presentare l’incarto relativo al tema oggetto di contestazione (doc. III). Con allegato del 10 settembre 2025 e la produzione degli atti necessari, l’amministrazione ha dato seguito alla richiesta (doc. IV). Dopo avere rievocato i fatti ed avere rammentato il tenore dell’art. 41 LPGA, la Cassa rileva come la giurisprudenza in casi come quello in discussione ritenga che un impedimento come la malattia non sia in sé sufficiente, occorre ancora che l’interessato sia impossibilitato ad incaricare terzi di rappresentarlo ed agire in sua vece. L’amministrazione, abbondanzialmente, osserva che il credito vantato dalla Cassa in base all’art. 52 LAVS è tra quelli compensabili con prestazioni scadute (art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS).

                                  La risposta di causa è stata notificata all’assicurato ricorrente il 12 dicembre 2025 per l’esercizio dei suoi diritti processuali (doc. V). Nel termine concesso la signora ______ (doc. VI del 16 dicembre 2025) ribadisce il contenuto del gravame, precisa che nel corso dei mesi di novembre e dicembre 2025 il marito abbia subito ulteriori lunghi periodi di ricovero con continuo peggioramento delle sue condizioni di salute, ciò che le ha imposto impegno di cura ed assistenza tale da non potere seguire le procedure amministrative relative al coniuge. L’atto è trasmesso all’amministrazione interessata con il presente giudizio.

in diritto               1.  Il tema in discussione è la correttezza, o meno, della decisione del 14 novembre 2025 della Cassa che ha dichiarato tardiva e, quindi, irricevibile, l’opposizione formulata il 6 settembre 2025 dall’assicurato avverso la decisione formale del precedente 31 marzo 2025, in assenza degli estremi per restituire il termine d’opposizione.

                                  Il merito della questione non è oggetto della decisione e non può invece essere esaminato siccome la decisione determina l’oggetto dell’impugnazione (DTF 125 V 413 consid. 1a, DTF 118 V 311 consid. 3b).

                                  L’aspetto giuridico della tempestività di una opposizione formulata avverso una decisione formale non è nuovo ed ha fatto oggetto, così come il tema della restituzione dei termini, di ampio esame da parte della dottrina (per tutti si veda il BSK ATSG Basler Kommentar Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2025: Madeleine Randacher / Richard Weber, ad art. 41 e Susanne Genner, op. cit., ad art. 52 cpv. 1 - 3) e della giurisprudenza (per rimanere al Tribunale cantonale delle assicurazioni si vedano le STCA 38.2024.50-51 del 16 dicembre 2024; 31.2020.26 del 10 dicembre 2020 e 36.2016.137 del 6 marzo 2017 per non citarne che tre).

                                  Il presente giudizio (non diversamente da quelli appena citati) può quindi essere pronunciato monocraticamente come consente di fare l’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell'8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti). Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg.

                             2.  In caso di emanazione di una decisione formale da parte della Cassa all’assicurato è concesso il termine di 30 giorni per formulare opposizione in caso di non condivisione (piena o parziale) delle sue conclusioni. L’art. 52 cpv. 1 LPGA (Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali) prevede infatti che le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. L’opposizione deve essere motivata e deve contenere una conclusione (art. 10 cpv. 1 OPGA), deve essere formulata in forma scritta ma può essere anche presentata in forma orale nel corso di un colloquio personale (art. 10 cpv. 2 OPGA). L’opposizione deve recare la firma dell’opponente o di chi lo rappresenta e, se fatta oralmente, l’assicuratore la deve mettere a verbale ed il verbale deve essere sottoscritto dall’assicurato o da chi lo rappresenta (art. 10 cpv. 3 e 4 OPGA). In caso di carenze nella presentazione dell’opposizione a livello di motivazioni, conclusioni o firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per rimediare al difetto con la comminatoria che, in caso contrario, non entrerà ne merito (art. 10 cpv. 5 OPGA). Nella sua ordinanza alla legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali il Consiglio federale non pone, come si rileva, condizioni eccessivamente stringenti all’opposizione.

                             3.  Quando l'autorità amministrativa ritiene un’opposizione tardiva, statuisce tramite decisione di natura formale, pronunciando segnatamente la non entrata nel merito dell'impugnativa. In tale ipotesi l'istanza giudiziaria successivamente adita con ricorso deve limitare il proprio esame giudiziale alla questione a sapere se, a ragione o meno, l'amministrazione non è entrata nel merito dell’opposizione, un esame materiale sfuggendo in tal caso alla cognizione del giudice (DTF 132 V 76, 121 V 159, 116 V 266).

                             4.  La legittimazione ad impugnare, mediante opposizione, una decisione formale è del destinatario assicurato o di chi lo rappresenta come indicato. Il termine di 30 giorni è perentorio e non può essere prorogato. L’osservanza dei termini è regolata dall’art. 39 LPGA secondo cui: le richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine. Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato. Per la determinazione della scadenza del termine l’art. 38 LPGA precisa che, se stabilito in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, il termine inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante. I termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono: dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso; dal 15 luglio al 15 agosto incluso e dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

                                  Come rammenta il BSK ATAG citato in precedenza in merito all’art. 52 LPGA: "Das BGer hat einen Nichteintretensentscheid der Suva wegen Fristversäumnis bestätigt, welches darauf zurückzuführen war, dass die Suva die streitige Verfügung vordatiert hatte. Die nach einem Anwaltswechsel neu mandatierte Rechtsvertretung hätte das tatsächliche Versanddatum ohne Weiteres in Erfahrung bringen können (BGer, 14.10.2014, 8C_84/2014)".

                             5.  In concreto la decisione formale della Cassa è datata 31 marzo 2025, e l’assicurato, rispettivamente la sua rappresentante, non ne ha contestato la ricezione, momento dal quale il termine di 30 giorni ha iniziato a decorrere. Manifestamente la reazione del 6 settembre 2025 (ossia 5 mesi e 6 giorni dopo la data di emanazione della decisione) è tardiva e l’opposizione intempestiva. Come indicato, la circostanza della ricezione della decisione non è contestata dal signor ______ e dalla moglie sia nel gravame sia nelle osservazioni del 16 dicembre 2025. Ne discende che, correttamente, la Cassa ha considerato intempestiva l’opposizione alla sua decisione.

                             6.  Va ora esaminato se, correttamente o meno, la Cassa abbia rifiutato la restituzione del termine per l’inoltro dell’opposizione. La Cassa ritiene che non sussistano i presupposti per una tale restituzione siccome, quand’anche l’assicurato fosse stato impedito ad agire personalmente, egli avrebbe potuto facilmente incaricare terzi, in specie la moglie, in capo alla quale non sono dati gli estremi per una restituzione.

                             7.  Il tema della restituzione del termine è regolato dall’art. 41 LPGA secondo cui: “Se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento e compia l’atto omesso”. L’art. 14 Lptca (ossia della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni), relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.

                                  Per "impedimento non colpevole" si intende non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza. L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

                                  La giurisprudenza federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, dovendo essere pure stato impossibile per l’assicurato incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C_73/2024 del 14 maggio 2024 consid. 4.2.; STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

                                  Tra gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.). Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3). Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).

                                  Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

                             8.  In concreto non possono essere ritenuti gli estremi appena descritti. L’assicurato ha una salute certamente cagionevole ed ha dichiarato di avere subito diversi ricoveri ospedalieri (elencati nel gravame) a partire dal 19 maggio ossia oltre un mese e mezzo successivamente alla data di emanazione della decisione formale della Cassa. Anche se a quel momento non era ancora cresciuta in giudicato la decisione 31 marzo 2025 per via delle ferie giudiziarie pasquali, l’assicurato avrebbe potuto e dovuto, nel termine di 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento, inoltrare la sua opposizione chiedendo al contempo la restituzione del termine e non aspettare invece sino al 6 settembre 2025 per reagire. Dall’elenco medesimo dei periodi di degenza e cure emerge che il ricovero rilevante in concreto è avvenuto dal 19 maggio al 3 giugno, degenza al PS della ______ di ______ per il quale l’assicurato non produce documentazione adeguata che attesti la sua incapacità completa anche a delegare la moglie agli atti amministrativi. Ebbene dopo quel ricovero l’assicurato aveva il tempo e la possibilità di perlomeno incaricare la moglie, nei trenta giorni dalla cessazione dell’impedimento, di inoltrare un semplice atto quale l’opposizione alla decisione della Cassa.

D’altro canto la moglie si è dimostrata capace di redigere gli atti della procedura qui all’esame e di reagire tempestivamente alle richieste del Tribunale. In concreto non sono quindi dati gli estremi per potere restituire il termine come postulato dall’assicurato. Come indicato in precedenza non basta infatti che l'interessato sia personalmente stato impedito di agire entro il termine stabilito, egli deve, oltre a ciò, non essere stato in grado ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari. Ora è indubbio che, in concreto, l’assicurato fosse in grado di delegare alla moglie l’incarico di redigere l’opposizione alla decisione del 31 marzo 2025.

                             9.  Va ulteriormente evidenziato qui come i signori ______ si siano in concreto limitati ad elencare una serie di ricoveri, una serie di cure mediche ed una serie di esami (doc. I / 1 e VI) senza però comprovare, mediante la produzione di alcun certificato medico, che il signor ______ non potesse, da aprile 2025 al 6 settembre 2025, gestire - e ciò in maniera continuativa durante tutto questo lasso di tempo - le sue procedure e, soprattutto, che per la medesima ragione, nel suddetto periodo, egli non potesse delegare terzi, famigliari o meno, che potessero aiutarlo.

                                  La motivazione dell’impegno assunto dalla moglie per curare il marito e stargli vicino sorvegliandolo non può assurgere a motivazione di una sua impossibilità a procedere con l’opposizione. Pur nella consapevolezza delle difficoltà umane e del grande impegno che una condizione di salute come quella del signor ______ (al beneficio di un AGI di grado medio) comporta, e pur nella consapevolezza che, in quei momenti, la priorità è stata data alla cura ed alla sorveglianza della persona bisognosa, l’atto richiesto era in sé veloce, mirato e specifico (siccome riferito alla compensazione contestata), motivo per cui non può essere ritenuto neppure un impedimento per la signora ______ a rispettare il termine per l’inoltro dell’opposizione.

La Cassa ha rammentato, nella sua risposta al ricorso, come l’art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS permetta la compensazione delle rendite con prestazioni scadute per crediti derivanti dalla medesima legge. L’art. 52 LAVS dal canto suo prevede la responsabilità del datore di lavoro per il danno causato alla Cassa in caso di violazione delle prescrizioni dell’assicurazione. Se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Questi aspetti, come indicato in precedenza e per le ragioni esposte, non vanno però approfonditi.

                           10.  Alla luce di quanto precede il ricorso deve essere respinto. La decisione della Cassa, con cui la stessa ha dichiarato tardiva l’opposizione interposta il 6 settembre 2025 alla decisione formale del 31 marzo 2025, deve essere confermata.

                                  Non sono percepite tasse e spese che permangono a carico dello Stato. Nonostante l’introduzione dell’art. l’art. 61 lett. fbis LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato, nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                             1.  Il ricorso del 20 novembre 2025 formulato da RI1, ______, è respinto.

                             2.  Non si percepiscono tasse e spese e non sono attribuite ripetibili all’amministrazione vincente in causa.

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                        Il segretario di Camera

Ivano Ranzanici                                           Gianluca Menghetti

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