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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.11.2020 30.2020.7

16 novembre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,103 mots·~16 min·6

Résumé

Opposizione trasmessa tramite e-mail non produce alcun effetto giuridico per la decorrenza dei termini e non salvaguarda la tempestività ad agire. Tuttavia la Cassa avrebbe dovuto rendere attento l'assicurato della necessità di inoltrare opposizione corretta entro la scadenza del termine

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 30.2020.7   cs

Lugano 16 novembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 settembre 2020 di

RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 25 agosto 2020 emanata da

CO 1       in materia di rendite AVS

ritenuto,                          in fatto

                                  A.   Con decisione del 13 maggio 2020 la Cassa CO 1 ha posto RI 1, nato nel 1955, al beneficio di una rendita di vecchiaia di fr. 1'858 al mese dal 1° agosto 2020, sulla base di una durata di contribuzione di 44 anni (scala massima: 44) e di un reddito annuo medio determinante di fr. 46’926 (doc. 17).

                                  B.   In data 5 giugno 2020 RI 1, tramite suo cugino, __________, ha trasmesso un’e-mail alla Cassa pensioni __________, con copia per conoscenza alla funzionaria della Cassa CO 1 il cui indirizzo di posta elettronica figurava nella decisione del 13 maggio 2020, affermando:

" (…)

Faccio notare che dal 31.07.2015 ho continuato a pagare i premi interi per la AVS onde poter acquisire il diritto alla rendita piena AVS al momento del raggiungimento del 65 mo anno di età. (allora CHF 2340). Ricevo ora, dalla cassa di compensazione AVS, con data 13 maggio 2020, una comunicazione nella quale mi si dice: Avendo raggiunto l’età ordinaria di pensionamento lei avrà diritto dal primo di agosto 2020 ad una rendita di vecchiaia di CHF 1'858.- basata su una durata di contribuzione di 44 anni. (rif. Sig. a __________) La cosa mi riesce di difficile comprensione.

Infatti se a questa cifra aggiungo la rendita vecchiaia che parrebbe essere di CHF 1'313.85 mi ritrovo con un appannaggio mensile notevolmente inferiore a quanto concertato e percepito finora.

In sostanza vi chiedo di verificare l’esattezza delle assegnazioni e di confermarmi il totale delle prestazioni cui avrò diritto a partire dal prossimo mese di agosto.” (doc. 16)

                                  C.   In data 10 giugno 2020 la Cassa pensioni __________ ha risposto, indicando che l’importo della rendita del secondo pilastro è corretta e che “per quel che riguarda la rendita di vecchiaia dell’AVS, La consigliamo di contattare direttamente __________ (1° pilastro)” (doc. 15).

                                  D.   Con scritto pervenuto il 13 luglio 2020 alla Cassa CO 1, RI 1 ha ripercorso l’intera vicenda e, richiamata la lettera (recte: e-mail) del 5 giugno 2020 “sia alla Cassa Pensioni __________ (__________) sia all’AVS __________ (__________) per contestare la definizione del mio rapporto di lavoro e del relativo trattamento pensionistico oltre alla rendita AVS”, ha affermato che “la mia comunicazione del 5.6.2020 è comunque tempestiva rispetto alla vostra decisione del 13.5.2020. E le mie obiezioni poi sono del tutto fondate e si rifanno concretamente ai dati in possesso della Cassa Pensioni __________, utili al conteggio delle prestazioni AVS” (doc. 9-10).

                                  E.   Con lettera del 14 luglio 2020 la Cassa CO 1 ha spiegato il calcolo della rendita AVS, indicando che il termine per inoltrare opposizione alla decisione del 13 maggio 2020 è ormai scaduto e che la rendita transitoria che la Cassa pensioni __________ ha versato, pari a fr. 2'350, non ha alcun legame con il calcolo della rendita AVS. “L’importo della rendita transitoria è stabilito dalla cassa pensione. In questo ambito la invitiamo a volersi rivolgere direttamente alla cassa pensione per avere chiarimenti in merito” (doc. 5).

                                  F.   In data 11 agosto 2020 RI 1 si è opposto al predetto scritto, contestando nuovamente l’ammontare della rendita AVS (doc. 2).

                                  G.   Con decisione (su opposizione) di non entrata in materia del 25 agosto 2020, la Cassa CO 1 ha informato RI 1 di non entrare in materia sulle opposizioni del 17 (recte: 13 [data di ricezione; cfr. doc. 8 e 9]) luglio 2020 e del 12 agosto 2020 (ndr: data di ricezione [doc. 2]) contro la decisione del 13 maggio 2020, in quanto inoltrate oltre il termine di 30 giorni di cui all’art. 52 cpv. 1 LPGA (doc. 1).

                                  H.   RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione (doc. I). Ripercorsa l’intera fattispecie, il ricorrente rileva di aver scritto a tutti gli enti interessati in data 5 giugno 2020 per manifestare il proprio disappunto circa l’incapacità di allestire un calcolo attendibile. Egli contesta nel merito l’ammontare della rendita AVS, rilevando che per l’anno 2019 è stato preso in considerazione un reddito provvisorio in attesa dei dati fiscali definitivi e sostiene che gli scritti del 5 giugno 2020 e dell’11 luglio 2020 ancorché non rispettosi dei requisiti formali valgono quale impugnazione tempestiva (STF 8C_775/2016 del 1° febbraio 2017). Il ricorrente chiede in via principale la modifica del calcolo della rendita secondo le risultanze degli atti ed in via subordinata il rinvio all’autorità competente per un nuovo calcolo.

                                    I.   Con risposta del 6 ottobre 2020 l’amministrazione ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

                                   L.   Il 15 ottobre 2020 il ricorrente si è ulteriormente espresso (doc. V). Lo scritto è stato trasmesso il 19 ottobre 2020 alla Cassa CO 1 per la presentazione di eventuali ulteriori osservazioni entro 10 giorni (doc. VI).

                                         in diritto

                                         in ordine

1.    La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).

                                   2.   Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

                                         Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

                                         Con la decisione su opposizione impugnata la Cassa si è espressa solo circa la ricevibilità, o meglio l’entrata in materia, delle opposizioni inoltrate dall’insorgente.

                                         Oggetto del contendere può di conseguenza essere unicamente la ricevibilità delle opposizioni. Le censure, sollevate con il ricorso (doc. I) e con le osservazioni del 15 ottobre 2020 (doc. V), relative alla contestazione dell’ammontare della rendita AVS sono irricevibili.

nel merito

                                   3.   Per l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

                                         Ai sensi dell'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.

                                         Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

                                         Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

                                         L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

                                         Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).

                                         I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

                                         Il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217; H.-J. Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, p. 130 e segg.).

                                         Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2; Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).

                                   4.   L'art. 10 cpv. 1 OPGA prevede che l'opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione.

                                         Ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 OPGA, con riserva delle eccezioni di cui al cpv. 2, qui non applicabili, l’opposizione può essere fatta per scritto o oralmente durante un colloquio personale.

                                         Secondo l’art. 10 cpv. 4 OPGA l’opposizione scritta deve portare la firma dell’opponente o del suo patrocinatore. L’assicuratore mette a verbale l’opposizione fatta oralmente; il verbale deve essere firmato dall’opponente o dal suo patrocinatore.

                                         Per l’art. 10 cpv. 5 OPGA se l’opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito.

                                         Con sentenza pubblicata in DTF 142 V 152, il Tribunale federale ha stabilito che un’opposizione presentata per e-mail contro una decisione di un assicuratore contro gli infortuni non è valida, difettando la possibilità di apporre la firma autografa come previsto dalla forma scritta stabilita dall’art. 10 cpv. 4 prima frase OPGA (consid. 2.4 e 4.6). In questo caso non c’è alcun diritto a un termine suppletorio (consid. 4.5 e 4.6).

                                         Una correzione del vizio di forma può essere effettuata entro il termine di ricorso, facoltà di cui la persona assicurata deve essere eventualmente resa attenta (consid. 4.6). Il TF ha stabilito che, nella misura in cui un’opposizione viene inoltrata tramite e-mail prima dello scadere del termine, di regola, e tranne eccezioni descritte nella sentenza, l’amministrazione è tenuta a rendere attento l’assicurato del vizio di forma e della possibilità di sanarlo entro lo scadere del termine (consid. 4.6:“ […] Möglich bleibt eine Verbesserung des Formfehlers vor Ablauf der Einsprachefrist, worauf die zuständige Behörde den Einsprecher gegebenfalls aufmerksam machen muss”). L’Alta Corte ha citato a questo proposito la sentenza 1P.254/2005 del 30 agosto 2005 dove l’opposizione ad un decreto d’accusa era stata inoltrata tramite e-mail. L’Alta Corte, ritenuto che l’autorità penale non aveva reso attenta la persona interessata del vizio di forma, sanabile entro la fine del termine di opposizione, in applicazione dell’art. 29 cpv. 1 Cost. fed., per il quale in procedimenti innanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole, ha ripristinato il termine di opposizione ancora rimanente al fine di sanare il vizio procedurale (sentenza 1P.254/2005, consid. 4.7 in fine: “[…] Das Interesse des Beschwerdeführers an einem fairen Verfahren (Art. 29 Abs. 1 BV) überwiegt unter den vorliegenden Umständen das öffentliche Interesse an der strikten Einhaltung der gesetzlichen Formvorschriften. Dies rechtfertigt es, die Rechtslage so zu beurteilen, wie wenn erwiesen wäre, dass das Verhöramt die elektronische Eingabe erhielt. Die Obergerichtskommission wird aus diesem Grund die Beschwerde gutzuheissen und in sinngemässer Wiederherstellung der damaligen noch laufenden Einsprachefrist dafür zu sorgen haben, dass der Beschwerdeführer eine dem gesetzlichen Formerfordernis genügende Einsprache nachreichen kann”).

                                         Al consid. 4.7 della DTF 142 V 152 l’Alta Corte ha indicato i motivi per cui nel caso allora giudicato non era necessario avvertire l’interessato del vizio di forma, benché il termine di opposizione non fosse spirato, e meglio la circostanza che il medesimo ricorrente aveva affermato che l’originale era stato trasmesso via Posta (“[…] “das Original auf dem Postweg unterwegs”, sei”; consid. 4.7). Alla luce delle parole utilizzate dalla persona interessata, l’amministrazione poteva ritenere che l’assenza della firma sull’opposizione trasmessa via e-mail sarebbe stata sanata tramite la documentazione inviata con la posta.

                                         Con sentenza 8C_346/2016 del 13 luglio 2016 l’Alta Corte ha ribadito che “in ogni caso atti di causa (reclami, ricorsi, ecc.) inviati per fax (come per semplice e-mail) […] non esplicano alcun effetto giuridico sotto il profilo della decorrenza dei termini e non salvaguardano la tempestività ad agire […]”.

                                         In una sentenza 8C_386/2016 del 10 novembre 2016 il TF, con riferimento alla citata DTF 142 V 152, ha in sostanza rammentato al consid. 4.1 che invii per fax, posta elettronica o servizi di messaggeria elettronica (per esempio SMS, MMS, WhatsApp, ecc.) non soddisfano i requisiti della forma scritta.

                                         In DTF 145 V 90 il Tribunale federale, in ambito di assicurazione contro la disoccupazione, in una vertenza inerente l’osservanza del termine in caso di presentazione della prova delle ricerche di impiego per posta elettronica, ha confermato la giurisprudenza di cui alla DTF 142 V 152, rilevando al consid. 6.2.1 in fine che la comunicazione elettronica degli assicurati con le autorità delle assicurazioni sociali non è possibile (“Par conséquent, la communication électronique des administrés avec les autorités d'assurances sociales n'est pas possible (voir VALÉRIE DÉFAGO GAUDIN, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, nos 13 ss ad art. 55 LPGA)”), ma precisando che è ammissibile l’invio della lista delle ricerche di impiego per posta elettronica all'autorità. In tal caso, compete all'assicurato presentare la prova che la lista sia giunta nella sfera di influenza dell'autorità al più tardi l'ultimo giorno del termine. Infatti a differenza dell’opposizione o del ricorso, il formulario delle ricerche di impiego non costituisce un atto di procedura ma un giustificativo che permette di stabilire i fatti per far valere un diritto e dunque non è soggetto ad una forma particolare come è invece il caso di un’opposizione (consid. 6.2.2).

                                         Va ancora segnalata la sentenza cantonale 30.2016.41 del 7 febbraio 2017 dove, in quel caso, l’amministrazione aveva resa attenta la ricorrente che l’opposizione trasmessa tramite posta elettronica non adempiva i requisiti di cui all’art. 10 OPGA in quanto priva di firma e le aveva assegnato un termine per sanare il vizio, trascorso anch’esso infruttuoso.

                                   5.   In concreto la Cassa CO 1 ha emesso, in data 13 maggio 2020, una decisione formale tramite la quale ha fissato l’ammontare della rendita di vecchiaia AVS dell’insorgente con effetto dal 1° agosto 2020 (doc. A4).

                                         Il ricorrente, per il tramite di suo cugino, ha contestato il contenuto della predetta decisione tramite posta elettronica del 5 giugno 2020 delle 23:26 trasmessa alla Cassa pensioni __________ (doc. A6: “[…] Ricevo ora, dalla cassa di compensazione AVS, con data 13 maggio 2020, una comunicazione nella quale mi si dice : Avendo raggiunto l’età ordinaria di pensionamento lei avrà diritto dal primo di agosto 2020 ad una rendita di vecchiaia di CHF 1'858.- basata su una durata di contribuzione di 44 anni .(rif. Sig.a __________) La cosa mi riesce di difficile comprensione. Infatti se a questa cifra aggiungo la rendita vecchiaia che parrebbe essere di CHF 1'313.85 mi ritrovo con un appannaggio mensile notevolmente inferiore a quanto concertato e percepito finora […]”).

                                         Copia per conoscenza della contestazione, sempre tramite email (cfr. allegato doc. A6; cfr. risposta, doc. III, punto A.), è stata trasmessa alla funzionaria della Cassa CO 1 figurante a pag. 1 della decisione formale del 13 maggio 2020 (doc. A4).

                                         Nel caso di specie, alla luce della giurisprudenza federale, l’opposizione tramite email del 5 giugno 2020 non ha prodotto alcun effetto giuridico sotto il profilo della decorrenza dei termini e non ha salvaguardato la tempestività ad agire (sentenza 30.2016.41 del 7 febbraio 2017 con i riferimenti alla sentenza 8C_346/2016 del 13 luglio 2016 ed alla DTF 142 V 152).

                                         Tuttavia, alla luce del contenuto del messaggio di posta elettronica del 5 giugno 2020, ricevuto anche dalla Cassa CO 1, ampiamente entro il termine di 30 giorni di cui all’art. 52 cpv. 1 LPGA per interporre opposizione conto la decisione formale del 13 maggio 2020, ricordato il precetto della buona fede di cui all’art. 9 Cost. fed. a cui tutte le autorità sono tenute (sentenza 8C_386/2016 del 10 novembre 2016, consid. 4.4), la Cassa CO 1 avrebbe dovuto informare l’assicurato, semplice cittadino privo di conoscenze giuridiche, della necessità di inoltrare un’opposizione in buona e dovuta forma, e meglio di sanare il vizio, entro lo scadere del termine di ricorso e “non solamente attendere passivamente lo spirare del termine” (sentenza 8C_386/2016 del 10 novembre 2016, consid. 4.4). Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie, ritenuto che in concreto vi era ancora molto tempo per il ricorrente per inoltrare le sue contestazioni correttamente (sentenza 8C_386/2016 del 10 novembre 2016, consid. 4.4).

                                         In queste condizioni, il ricorso va accolto, la decisione su opposizione impugnata va annullata e, conformemente a quanto stabilito dal Tribunale federale nella citata sentenza 1P.254/2005 del 30 agosto 2005 al consid. 2.7, gli atti vanno rinviati all’amministrazione affinché conceda al ricorrente un termine corrispondente a quello che avrebbe avuto fino alla scadenza del termine di opposizione di trenta giorni (“Die Obergerichtskommission wird aus diesem Grund die Beschwerde gutzuheissen und in sinngemässer Wiederherstellung der damaligen noch laufenden Einsprachefrist dafür zu sorgen haben, dass der Beschwerdeführer eine dem gesetzlichen Formerfordernis genügende Einsprache nachreichen kann”).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.    Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per i suoi incombenti.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario di Camera

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti

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