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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.02.2020 30.2019.35

7 février 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,246 mots·~11 min·2

Résumé

Conferma della tardività dell'opposizione

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 30.2019.35   cs

Lugano 7 febbraio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 dicembre 2019 di

RI 1    

contro  

la decisione su opposizione dell’11 dicembre 2019 emanata da

CO 1       in materia di contributi AVS

ritenuto,                          in fatto

                                  A.   Con decisione formale del 13 marzo 2019 la CO 1 ha stabilito che __________ dal 2015 va qualificato quale dipendente della società RI 1 e che le retribuzioni versategli vanno considerate quale salario determinante. La decisione è stata notificata sia alla società, sia a __________ (doc. 15 e 16).

                                  B.   Il 30 settembre 2019 la CO 1, preso atto che la citata decisione formale era nel frattempo cresciuta incontestata in giudicato, ha scritto a RI 1, chiedendo di voler indicare la retribuzione lorda versata a __________ nel 2015 per il calcolo dei contributi (doc. 13).

                                  C.   Con e-mail del 4 ottobre 2019 la società ha contestato di aver avuto alle sue dipendenze __________, sostenendo, “come già scritto in passato”, che l’interessato lavorava quale indipendente (doc. 12).

                                  D.   Con decisione del 9 ottobre 2019 la CO 1 ha fissato in fr. 2'101.90 i contributi dovuti da RI 1 nel 2015 e nel 2016 per il lavoro svolto da __________, calcolandoli sulla base di un salario lordo complessivo di fr. 13'933 (fr. 11'433 nel 2015 e fr. 2'500 nel 2016). La decisione è stata notificata sia alla società che a __________ (doc. 10 e 11).

                                  E.   Tramite e-mail del 10 ottobre 2019 RI 1 ha contestato nuovamente l’affiliazione come dipendente di __________, sostenendo di aver inoltrato tempestiva opposizione in data 21 marzo 2019 contro la decisione del 13 marzo 2019 (doc. 8).

                                  F.   Dopo un ulteriore scambio di corrispondenza (doc. 3 e 4), con decisione su opposizione dell’11 dicembre 2019, la CO 1 ha dichiarato irricevibile, in quanto tardiva, l’opposizione datata 21 marzo 2019 contro la decisione del 13 marzo 2019 (doc. 2).

                                  G.   RI 1, che afferma di rimanere a disposizione per ulteriori chiarimenti tramite il proprio responsabile, è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione (doc. I). La ricorrente contesta l’affiliazione di __________ quale suo dipendente, sostenendo non esserci stato alcun rapporto di subordinazione con la società. L’insorgente evidenzia inoltre che di principio risponde immediatamente alle comunicazioni e di aver allegato prove inconfutabili di quanto sostenuto. La società afferma di aver contestato la qualifica come dipendente anche in risposta alla comunicazione dell’amministrazione del 30 settembre 2019 e di aver cercato un contatto telefonico con la Cassa. L’insorgente rileva che nella decisione su opposizione impugnata si fa riferimento unicamente alla forma della contestazione, ossia alla mancata spedizione tramite raccomandata della lettera del 21 marzo 2019 che “presumiamo sia stata smarrita negli uffici destinatari”, mentre l’amministrazione dimentica di esaminare nel dettaglio il merito dell’opposizione.

                                  H.   Con risposta del 10 gennaio 2020 la Cassa ha chiesto la reiezione del ricorso, con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

                                    I.   Il 21 gennaio 2020 la ricorrente ha ribadito che __________ non è mai stato suo dipendente ed ha prodotto, a questo proposito, ulteriori prove (doc. V). Lo scritto è stato trasmesso alla Cassa per conoscenza (doc. VI).

                                         in diritto

                                         in ordine

1.    La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).

                                   2.   Con la decisione su opposizione impugnata la Cassa ha dichiarato irricevibile, in quanto tardiva, l’opposizione datata 21 marzo 2019 contro la decisione del 13 marzo 2019 (doc. 2).

                                         La ricorrente, che rileva di non aver trasmesso l’opposizione tramite raccomandata, contesta anche il merito della vertenza, ossia l’affiliazione di __________ quale suo dipendente.

                                         Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

                                         Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

                                         Di principio, pur non dovendo essere necessariamente corretta, la motivazione deve in ogni modo essere riferita al tema della causa e un gravame contenente censure di merito avverso un giudizio d’irricevibilità non soddisfa la predetta esigenza di una motivazione riferita allo specifico oggetto del litigio (cfr. DTF 123 V 335 e, fra le tante, sentenza 9C_507/2017 del 13 settembre 2017 e sentenza 9C_251/2014 del 30 aprile 2014; cfr. anche la sentenza 2C_53/2020 del 22 gennaio 2020).

                                         In concreto, nella misura in cui la ricorrente contesta l’affiliazione di __________ quale suo dipendente, il ricorso si rivela irricevibile, poiché la questione esula dall’oggetto della decisione su opposizione.

                                         Oggetto del contendere è unicamente la questione di sapere se la ricorrente ha inoltrato un’opposizione tempestiva contro la decisione formale del 13 marzo 2019.

                                         nel merito

                                   3.   Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

                                         Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.

                                         Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

                                         Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

                                         L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

                                         Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).

                                         I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

                                         Il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pagg. 130 segg.).

                                         Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).

4.   Per quel che concerne più precisamente la notifica di una decisione o di una comunicazione dell'amministrazione, si ricorda che per giurisprudenza l'onere della prova incombe di massima all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica e che la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 142 IV 125 consid. 4.3; DTF 136 V 295 consid. 5.9; DTF 124 V 400 consid. 2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3b pag. 6). L'autorità sopporta pertanto le conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 142 IV 125 consid. 4.3; DTF 136 V 295 consid. 5.9, DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag. 10; 124 V 400 consid. 2a pag. 402 con riferimenti). La spedizione con la posta normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta (DTF 142 IV 125 consid. 4.3; DTF 136 V 295 consid. 5.9; DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag. 8). Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve dei richiami (cfr. DTF 142 IV 125 consid. 4.3; DTF 136 V 295 consid. 5.9; DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46).

                                   5.   In concreto, con decisione formale del 13 marzo 2019 la CO 1 ha stabilito che __________ è dipendente della società ricorrente (doc. 15). La decisione è stata notificata il 14 marzo 2019 all’insorgente tramite raccomandata (doc. 14).

                                         La ricorrente non contesta questa circostanza, ma sostiene di aver inoltrato tempestiva opposizione in data 21 marzo 2019 (doc. I). L’amministrazione afferma tuttavia di averla ricevuta solo il 14 ottobre 2019 quando l’interessata l’ha allegata ad un’e-mail (doc. 7).

                                         L’insorgente, che rileva di non aver notificato l’invio tramite raccomandata, pur allegando copia dell’opposizione (doc. A3), e pur essendo stata resa attenta dall’amministrazione del suo obbligo di comprovarne la notifica entro il termine di 30 giorni di cui all’art. 52 cpv. 1 LPGA (doc. 5), non ha prodotto alcuna prova a sostegno della sua tesi.

                                         Il semplice fatto, per la ricorrente, di essere in possesso dell’opposizione datata 21 marzo 2019, non è sufficiente per dimostrare di averla inviata tempestivamente, e meglio, considerate le ferie giudiziarie pasquali, entro il 29 aprile 2019.

                                         Per costante dottrina e giurisprudenza, l’onere della prova di un invio incombe a chi se ne prevale (cfr. sentenza 38.2017.66 del 20 ottobre 2017 con riferimenti). Pertanto, se l’interessato non è in grado di fornirne la prova, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche (cfr. A. Borella, L’affiliation à l’assurance-maladie sociale suisse, Losanna 1993, p. 288; per quanto concerne gli invii da parte dell’autorità cfr. STF 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 consid. 5.9., pubblicata in DTF 136 V 295).

                                         Va poi ribadito che qualora sia contestata la notifica di un invio per posta semplice e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si deve fondare sulle dichiarazioni del destinatario.

                                         In concreto la ricorrente deve pertanto sopportare le conseguenze giuridiche dell’assenza di prova dell’asserito tempestivo invio dell’opposizione datata 21 marzo 2019 contro la decisione del 13 marzo 2019.

                                         Considerato inoltre che l’interessata stessa non sostiene di non aver potuto contestare tempestivamente la decisione del 13 marzo 2019, tant’è che afferma, senza comprovarlo, di essersi opposta tempestivamente, non vi è neppure spazio per esaminare se sono adempiute le condizioni previste dall’art. 41 LPGA per poter chiedere la restituzione dei termini, del resto neppure fatta valere.

                                         In queste condizioni è a ragione che la Cassa ha dichiarato irricevibile in quanto tardiva l’opposizione alla decisione formale del 13 marzo 2019 (cfr. su questo tema le STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014 in cui l’Alta Corte ha considerato inammissibile un ricorso depositato il 13 giugno 2014 contro un giudizio del TCA del 30 aprile 2014, notificato a un assicurato il 9 maggio 2014, ritenuto, da una parte, che il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza cantonale era scaduto il 10 giugno 2014, dall’altra, che l’insorgente non aveva fatto valere elementi suscettibili di giustificare una restituzione del termine inosservato; STCA 30.2017.42 del 17 gennaio 2018; STCA 36.2017.90 del 3 gennaio 2018; STCA 38.2015.40 del 6 luglio 2015; STCA 38.2013.22 del 15 luglio 2013; STCA 38.2007.102 del 31 gennaio 2008; STCA 35.2007.58 del 20 giugno 2007; STCA 38.2007.73 del 3 ottobre 2007).

                                   6.   Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario di Camera

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti

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