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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.01.2020 30.2019.31

20 janvier 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,878 mots·~14 min·2

Résumé

Annullamento della decisione su opposizione impugnata (calcolo della rendita AVS) a causa della violazione del diritto di essere sentito. Rinvio alla Cassa affinché sottoponga all'assicurato la documentazione richiesta

Texte intégral

Raccomandata

      Incarto n. 30.2019.31   cs

Lugano 20 gennaio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 ottobre 2019 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 12 settembre 2019 emanata da

CO 1       in materia di rendite AVS

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 27 maggio 2019 la CO 1 ha scritto a RI 1 comunicandogli che, con il compimento dei 65 anni nel corso del mese di agosto 2019, avrebbe potuto chiedere una rendita di vecchiaia in sostituzione della rendita d’invalidità attualmente percepita e lo ha invitato a compilare, firmare e ritornare l’apposito modulo (doc. 50), poi sottoscritto dall’assicurato il 3 luglio 2019 per il tramite della propria rappresentante, avv. RA 1 (doc. 62).

                               1.2.   Il 5 agosto 2019 la CO 1 ha scritto a RI 1, chiedendogli di voler trasmettere copia dell’atto di matrimonio e dell’atto di nascita della figlia (doc. 75).

                               1.3.   Con decisione del 22 agosto 2019 la Cassa ha calcolato l’ammontare della rendita AVS cui l’assicurato ha diritto dal 1° settembre 2019, pari a fr. 1'658 al mese (doc. 88).

                               1.4.   In data 27 agosto 2019 RI 1, rappresentato dalla moglie, a sua volta rappresentata dall’avv. RA 1, ha scritto un’e-mail alla Cassa, indicando di contestare il calcolo della rendita “a motivo principale che gli anni di contribuzione sono erratamente conteggiati dato che in realtà gli anni di contribuzione sono all’incirca 40 e non 20 come da voi asserito. Sarà dunque presentato ricorso entro il termine di 30 giorni, salvo vostra spontanea correzione prima. Frattanto le chiedo gentilmente di volermi inviare l’estratto conto dei contributi AVS dall’inizio sino oggi indicante gli anni e somme versate” (doc. D).

                               1.5.   Il 29 agosto 2019 l’assicurato si è nuovamente rivolto alla Cassa, trasmettendole copia dell’atto di matrimonio e dell’atto di nascita del figlio, precisando che contrariamente a quanto indicato dall’amministrazione, si tratta di un uomo e non di una donna. Con riferimento all’e-mail del 27 agosto 2019 ha contestato il conteggio degli anni di contribuzione, ribadendo di aver richiesto l’invio dell’estratto completo dei contributi AVS e delle somme versate a far tempo dall’inizio delle contribuzioni. Infine ha affermato che “intendo interporre opposizione alla vostra decisione 22 cm, salvo vostra spontanea rettifica, accettata dal mio Cliente” (doc. 91).

                               1.6.   Con decisione su opposizione del 12 settembre 2019 la CO 1 ha confermato la decisione formale del 22 agosto 2019, esponendo il calcolo della prestazione (doc. 97).

                               1.7.   In data 13 settembre 2019 la rappresentante dell’assicurato ha telefonato alla Cassa. Nella nota interna dell’amministrazione figura: “discusso con l’Avv. RA 1, sostiene che in realtà l’opposizione inoltrata non era un’opposizione ma una richiesta di estratto del conto individuale dell’assicurato. Inviati estratti CI, se caso farà ricorso al TCA” (doc. 103).

                               1.8.   Con scritto del 16 settembre 2019 l’amministrazione ha trasmesso gli estratti del conto individuale all’assicurato (doc. 104).

                               1.9.   RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo che ne sia accertata la nullità, rispettivamente che sia annullata e che l’amministrazione sia condannata al pagamento dell’importo di fr. 3'000 per spese di avvocato occasionate illegittimamente (doc. I).

                                         Il ricorrente, che chiede, genericamente, l’assunzione di numerose prove (testi, perizie, interrogatorio formale ed informale, edizione documenti e terzi, ispezione, sopralluogo, richiamo incarti), rileva che l’amministrazione, anziché trasmettergli l’estratto conto dei contributi AVS per permettere una verifica del calcolo della rendita alla base della decisione formale, ha emesso direttamente la decisione su opposizione, violando in questo modo il principio della buona fede di cui all’art. 5 della Costituzione federale.

                                         L’insorgente sostiene che la Cassa non avrebbe potuto emettere la decisione su opposizione del 12 settembre 2019 prima di trasmettergli la documentazione richiesta, ritenuto inoltre che il termine per inoltrare opposizione sarebbe scaduto il 23 settembre 2019.

                                         Per questo motivo il giorno stesso della ricezione della decisione su opposizione impugnata ha telefonato al funzionario incaricato, comunicandogli il proprio disappunto e sollecitandolo nuovamente ad inviare quanto richiesto.

                                         Il ricorrente, che ribadisce che prima di inoltrare opposizione avrebbe voluto esaminare la documentazione, rileva che neppure la decisione formale sarebbe sufficientemente motivata, poiché solo con la decisione su opposizione viene precisato che il calcolo della rendita secondo i parametri AVS avrebbe portato all’erogazione di una prestazione inferiore.

                                         L’assicurato sostiene poi che l’amministrazione ha inviato un estratto conto errato ed incompleto, che la decisione porta su formule e cifre che difettano di elementi di collegamento rispetto all’estratto inviato per la verifica e che sono stati computati i contributi della moglie, il cui estratto non gli è tuttavia stato inviato.

                                         Per l’insorgente, l’agire dell’amministrazione configura una violazione del suo diritto di essere sentito e degli elementari diritti di difesa e sostiene di non essere ancora stato in grado di verificare compiutamente se la rendita accordata sia corretta, non avendo ricevuto l’estratto conto di sua moglie. Egli ritiene di aver diritto all’accesso agli atti, segnatamente dell’estratto conto dei contributi della moglie, del relativo conteggio e riparto, dei criteri e formule di calcolo per poter controllare la correttezza del calcolo della rendita.

                                         Nel merito il ricorrente rileva che per gli anni 1999, 2011 e 2012, che mancano nell’estratto, occorre prendere in considerazione i contributi versati dalla moglie e che nel 2017, 2018 e 2019 i contributi sono invece stati pagati. Ci si dovrebbe inoltre domandare se quanto versato dal 1999, non lo sia stato inutilmente e non possa essere utilizzato per colmare le lacune precedenti il 1985.

                                         In conclusione l’insorgente sostiene che l’amministrazione ha violato il suo diritto alla difesa, garantito dagli art. 29-30 della Costituzione e dall’art. 6 CEDU, poiché non ha potuto partecipare all’istruttoria e che la cassa ha accertato i fatti in modo arbitrario e violato il principio di legalità non avendo spiegato, nella decisione formale, come è pervenuta al risultato definitivo. La conseguenza sarebbe una violazione del divieto di arbitrio ai sensi dell’art. 9 della Costituzione federale.

                             1.10.   Con risposta del 7 novembre 2019 la Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

                             1.11.   L’interessato non ha prodotto ulteriori prove (doc. V e VI).

                                         in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   Il ricorrente è rappresentato dall’avv. RA 1. Nel Foglio Ufficiale n. __________ del __________ pag. __________, figura: “la Commissione per l’avvocatura comunica che con decisione __________ l’avv. RA 1, con indirizzo professionale in __________, __________ dal Registro cantonale degli avvocati sulla base dell’art. 11 LAvv.”

                                         Considerato che innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni non vige il monopolio degli avvocati per la rappresentanza degli assicurati e rilevato che la rappresentante del ricorrente è cognita nelle assicurazioni sociali avendo già agito in passato in questo ambito, il TCA può esaminare il ricorso senza ulteriori formalità.

                                         nel merito

                               2.2.   Il ricorrente impernia l’impugnativa sulla violazione del suo diritto di essere sentito. In sintesi sostiene che, malgrado le sue richieste, solo dopo la notifica della decisione su opposizione impugnata, peraltro emessa prima della scadenza del termine per l’inoltro dell’opposizione, gli è stato trasmesso l’estratto del conto individuale personale, ad esclusione di quello della moglie. L’amministrazione non avrebbe effettuato alcuna istruttoria e dalla decisione su opposizione impugnata non sarebbe possibile evincere i motivi della reiezione dell’opposizione del resto non inoltrata.

                                         Anche la decisione formale violerebbe i suoi diritti, poiché non sarebbe sufficientemente motivata.

                               2.3.   Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (sentenza 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013; sentenza del 29 giugno 2006 nella causa H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del provvedimento criticato e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (cfr. DTF 141 IV 249; sentenza 6B_966/2014 del 6 marzo 2017, consid. 2; STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

                                         Per l'art. 42 LPGA le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione. Il diritto di essere sentito deve essere garantito soprattutto durante la procedura di opposizione. In ogni caso al più tardi durante la procedura di opposizione, l'amministrazione deve dare la possibilità alla parte interessata di pronunciarsi sulle prove e sulla procedura in forma sufficiente (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 4.2; DTF 132 V 368 consid. 6; cfr. anche DTF 143 IV 380 consid. 1.1).

                                         L'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all’amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall’art. 43 cpv. 1 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, consid. 8.3). L'amministrazione non può rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, consid. 8.3 e riferimenti).

                                         Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 143 IV 380 consid. 1.4.1; DTF 132 V 390 consid. 5.1; DTF 127 V 437 consid. 3d/aa). Ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella misura in cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 437 consid. 3d/aa). Da un rinvio degli atti per garantire il diritto di essere sentito si può inoltre prescindere - anche in caso di grave violazione - se il rinvio si esaurirebbe in un vuoto esercizio procedurale e ritarderebbe inutilmente la procedura, in contrasto con l’interesse della parte lesa ad ottenere un giudizio in tempi rapidi (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1 pag. 226; DTF 133 I 201 consid. 2.2 pag. 204 seg.; DTF 132 V 390 consid. 5.1; sentenza 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti; STCA 32.2018.3 del 30 gennaio 2019, consid. 2.2).

                               2.4.   Nel caso di specie il ricorrente, pochi giorni dopo aver ricevuto la decisione formale del 22 agosto 2019, ha dapprima scritto un’e-mail all’amministrazione, contestandone il contenuto, preannunciando l’opposizione, salvo correzione del provvedimento (doc. D). In seguito, il 29 agosto 2019 ha inoltrato uno scritto tramite il quale, dopo aver informato l’amministrazione di avere un figlio e non una figlia, ha domandato nuovamente l’invio dell’estratto completo dei contributi AVS e delle somme versate a far tempo dall’inizio delle contribuzioni sino ad oggi (doc. E). Egli ha poi ribadito che “intendo interporre opposizione alla vostra decisione 22 c.m, salvo vostra spontanea rettifica, accettata dal mio Cliente” (doc. E).

                                         L’amministrazione, in luogo di trasmettere all’insorgente la documentazione richiesta, in data 12 settembre 2019 ha emesso la decisione su opposizione (doc. H).

                                         Solo il 16 settembre 2019, dopo che l’interessato, per il tramite della propria rappresentante, si è lamentato presso la Cassa di non aver ricevuto i documenti richiesti, gli è stato inviato l’estratto del conto individuale personale (doc. F).

                                         L’insorgente, in 2 occasioni (doc. D ed E), aveva domandato espressamente di voler ottenere “l’estratto completo dei contributi AVS e delle somme versate”.

                                         L’amministrazione per garantire il suo diritto di essere sentito, avrebbe dovuto trasmettergli la documentazione in suo possesso.

                                         Invece la decisione su opposizione è stata emessa prima della trasmissione al ricorrente di quanto domandato e prima della scadenza del termine per inoltrare opposizione, termine entro il quale, se avesse ricevuto a tempo debito l’estratto del conto individuale, avrebbe potuto completare lo scritto del 29 agosto 2019.

                                         La violazione del diritto di essere sentito è grave e non può essere eccezionalmente sanata davanti al TCA. Ammettere il contrario significherebbe svuotare di ogni suo significato il principio del diritto d'essere sentito in quanto tale e la procedura di opposizione (cfr. sentenza 9C_971/2010 del 26 luglio 2011; sentenza 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 4.2; DTF 132 V 368 consid. 6). Inoltre, così facendo questo Tribunale si pronuncerebbe sulla decisione contestata per meri motivi di economia procedurale, ciò che però in specie priverebbe irrimediabilmente l'assicurato di un grado di giudizio.

                                         A questo proposito va qui segnalata la sentenza 32.2011.230 del 18 ottobre 2011 dove il TCA aveva annullato, a causa della violazione del diritto di essere sentito, una decisione in ambito AI poiché l’amministrazione l’aveva emanata prima che fosse trascorso il termine di 30 giorni per inoltrare osservazioni al progetto di decisione (cfr. anche sentenza 30.2018.1 del 10 aprile 2018 e la sentenza 30.2014.45 del 26 gennaio 2015).

                                         Chiedendo esplicitamente l’annullamento della decisione impugnata a causa della violazione del diritto di essere sentito ed il rinvio della causa all’amministrazione, il ricorrente evidenzia inoltre di preferire una procedura formalmente corretta rispetto ad una sua veloce risoluzione (cfr. DTF 132 V 387, consid. 6.1 e contrario: “[…] Der Beschwerdegegner hat im vorinstanzlichen Verfahren denn auch keine Verletzung des rechtlichen Gehörs durch die Einsprachebehörde gerügt und keinen Antrag auf Rückweisung der Sache an die Verwaltung gestellt und somit in keiner Weise angezeigt, dass ihm an einem formell richtigen Verfahren mehr liegt als an einer beförderlichen Verfahrenserledigung (vgl. BGE 119 V 218). Vielmehr hat er einzig Aktenedition verlangt, verbunden mit der Möglichkeit, anschliessend dazu Stellung nehmen zu können. Damit hat er zum Ausdruck gebracht, dass er zumindest in die von der Verwaltung beigezogenen Akten Einsicht nehmen und sich dazu äussern möchte, bevor das Gericht über die materielle Rechtmässigkeit des Einspracheentscheids befindet”).

                                         Nel caso in esame, in presenza di una crassa violazione del diritto di essere sentito e dell’esplicita richiesta dell’insorgente di rinviare gli atti all’istanza precedente per una corretta applicazione del diritto di essere sentito, questo TCA non può sanarne la violazione (cfr. anche sentenza 9C_971/2010 del 26 luglio 2011, consid. 3.3).

                                         In queste condizioni la decisione su opposizione impugnata, viziata da una grave violazione del diritto di essere sentito, va annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione affinché conceda all’assicurato il più ampio diritto di essere sentito, sottoponendogli l’intera documentazione alla base del calcolo della rendita di vecchiaia e chiedendo, se necessario, alla moglie, l’autorizzazione per sottoporre il proprio estratto conto individuale al marito.

                                         Non essendo oggetto della decisione impugnata, questo TCA non può invece esprimersi sulla richiesta di condannare la convenuta al pagamento di fr. 3'000 “per spese di avvocato occasionate illegittimamente”. Infatti, per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

                                         Al ricorrente, vincente in causa e rappresentato da persona cognita in materia, vanno assegnate le ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.    Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione affinché proceda come ai considerandi.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà al ricorrente fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.                        

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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