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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.02.2020 30.2019.28

3 février 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,688 mots·~18 min·3

Résumé

Contributi dovuti da indipendente.Le tassazioni fiscali sono vincolanti per Cassa e TCA.Se l'ass non era d'accordo con il reddito stabilito da UT doveva reclamare. Le deduzioni dal reddito lordo concordano con quelle fiscali. Solo se le tassazioni saranno riviste la Cassa potrà rivedere le decisioni

Texte intégral

Incarto n. 30.2019.28-29   TB

Lugano 3 febbraio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 settembre 2019 di

RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 21 agosto 2019 emanata da

Cassa CO 1       in materia di contributi AVS

ritenuto                           in fatto

                                  A.   Il 18 giugno 2019 (doc. 9) la Cassa di compensazione ha emesso una decisione di fissazione dei contributi personali per indipendenti per l'anno 2015, ritenendo quale base di calcolo il reddito da attività indipendente di Fr. 75'000.conseguito da RI 1, 1983, come tassista durante quell'anno così come stabilito dall'autorità fiscale (art. 22 OAVS) e che ha riportato al lordo dei contributi, per un reddito soggetto a contribuzione di Fr. 82'700.-.

I contributi dovuti sono stati fissati in Fr. 9'216,20 e in pari data, tenuto conto degli interessi di mora (art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS) e degli acconti versati, all'assicurato è stato chiesto il pagamento del saldo di Fr. 8'970,85 (doc. 9).

Una decisione simile è stata emanata il 25 giugno 2019 (doc. 7) per l'anno di contribuzione 2016, dove da un reddito da attività indipendente fiscalmente accertato in Fr. 87'000.-, riportato al lordo dei contributi in Fr. 96'200.-, la Cassa ha calcolato in Fr. 10'671,35 i contributi personali dovuti. Aggiunti gli interessi di mora e dedotti gli acconti già pagati, l'amministrazione ha chiesto all'assicurato di pagare entro 30 giorni l'importo di Fr. 10'147.-.

                                  B.   Con l'opposizione del 9 luglio 2018 (recte: 2019) (doc. 6) l'assicurato ha contestato i redditi su cui si è basata la Cassa di compensazione per fissare i contributi dovuti, ritenendo di non avere incassato quei soldi e di avere perciò reclamato presso l'Ufficio di tassazione (doc. 6a), anche perché non ha mai ricevuto le relative notifiche di tassazione.

                                  C.   La Cassa di compensazione ha verificato i dati fiscali per gli anni 2015 e 2016 presso la competente autorità fiscale (doc. 4a) e, sulla scorta delle risposte ottenute (doc. 4), il 21 agosto 2019 (doc. A) ha emanato una decisione su opposizione con cui ha confermato il reddito aziendale di Fr. 75'000.- per l'anno 2015 e di Fr. 87'000.- per l'anno 2016. L'amministrazione ha poi evidenziato che l'assicurato è tenuto a difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale e che le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa di compensazione anche se si fondano su una tassazione d'ufficio. Considerato che queste tassazioni sono cresciute incontestate in giudicato, la Cassa ha respinto l'opposizione e ha confermato le decisioni di fissazione dei contributi.

                                  D.   Il 20 settembre 2019 (doc. I) RI 1 si è rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni ribadendo di avere inoltrato un reclamo al competente Ufficio di tassazione, poiché le sue tassazioni fiscali sarebbero errate, avendo preso in considerazione solo i redditi, ma non anche i costi. Il ricorrente ha rilevato di essersi accorto di ciò soltanto quando ha ricevuto le decisioni di fissazione dei contributi da parte della Cassa di compensazione.

Facendo seguito al decreto di completazione (doc. IV), l'8 ottobre 2019 (doc. V) il ricorrente ha precisato che quando nel giugno 2019 ha ricevuto le richieste di conguaglio della Cassa di compensazione per gli anni 2015 e 2016, si è accorto che gli importi indicati erano errati. Egli ha perciò inoltrato reclamo all'Ufficio di tassazione, poiché gli importi che ha dichiarato sono stati modificati in base al coefficiente dell'utile medio delle aziende locali del ramo. In tal modo, il reddito dichiarato di Fr. 24'149.- è stato modificato in Fr. 75'000.- e quello di Fr. 15'074.- in Fr. 87'000.-.

I redditi stabiliti dall'Ufficio di tassazione sono perciò totalmente errati, non essendo possibile ottenere un utile simile vista la situazione attuale del mercato, tanto che a 35 anni e con due figli a carico, vive ancora in casa dai genitori e dal 2017 non svolge più un'attività indipendente, ma lavora per un'azienda del settore.

                                  E.   Con risposta del 29 ottobre 2019 (doc. VII) la Cassa di compensazione ha proposto di respingere il ricorso, ricordando che l'autorità fiscale ha confermato il reddito da attività indipendente per gli anni 2015 e 2016 e che le relative notifiche di tassazione sono cresciute incontestate in giudicato. Inoltre, anche se la tassazione è stata allestita d'ufficio, essa è vincolante per la Cassa. È solo se l'autorità fiscale dovesse accogliere la richiesta di revisione delle notifiche di tassazione modificando i redditi aziendali che allora la Cassa di compensazione avrà gli elementi per procedere all'emissione di una nuova decisione di fissazione dei contributi.

                                  F.   L'8 novembre 2019 (doc. IX) l'assicurato ha ribadito che il reddito conseguito nel 2015 ammonta a Fr. 24'149.- e nel 2016 a Fr. 15'074.-, perciò ha ricorso al Tribunale anche in ambito fiscale. Il ricorrente ha osservato di volere pagare i contributi dovuti, ma non su un reddito cinque volte maggiore a quello reale.

                                  G.   L'amministrazione si è riconfermata il 15 novembre 2019 (doc. XI) nella sua decisione su opposizione e l'assicurato non si è espresso ulteriormente (doc. XII).

considerato                    in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG come a costante giurisprudenza del Tribunale federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg.

nel merito

                                   2.   Oggetto del contendere è stabilire a quanto ammonti il reddito da attività indipendente dell'assicurato soggetto a contribuzione personale AVS/AI/IPG per gli anni 2015 e 2016.

                                   3.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

Per l'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo una serie di spese indicate all'art. 9 cpv. 2 LAVS.

Ai sensi dell'art. 9 cpv. 3 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente e il capitale proprio impegnato nell'azienda sono accertati dalle autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di compensazione.

Per l'art. 9 cpv. 4 LAVS, le casse di compensazione aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale dei contributi di cui all'art. 8 LAVS, all'art. 3 cpv. 1 LAI e all'art. 27 cpv. 2 LIPG. A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili.

L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione.

Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida, una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio.

                                   4.   I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso nell'anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).

Giusta l'art. 22 cpv. 5 OAVS, il reddito non è convertito in reddito annuo.

Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Giusta l'art. 25 cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi d'acconto pagati.

Per il cpv. 2, i contributi non versati dagli assicurati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.

Per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi. L'Ufficio federale emana direttive in merito alle indicazioni necessarie e alla procedura di notifica (art. 27 cpv. 1 OAVS).

Giusta l'art. 27 cpv. 2 OAVS, le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di compensazione.

                                   5.   Va ancora rammentato che ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAVS, il reddito netto proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo:

                                         a. le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo;

                                         b. gli ammortamenti e le riserve di aziende commerciali consentiti dall'uso commerciale e corrispondenti alle svalutazioni subite;

                                         c.   le perdite commerciali subite e allibrate;

                                         d. le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, nel periodo di computo, a istituzioni previdenziali a favore del proprio personale, purché sia escluso che possano servire ad altro uso, nonché le elargizioni fatte esclusivamente a scopo di utilità pubblica;

                                         e. i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, per quanto equivalgano alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro;

                                         f.    l'interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda; il tasso d'interesse corrisponde al rendimento medio annuo dei prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici.

Il Consiglio federale può accordare, all'occorrenza, altre deduzioni dal reddito lordo proveniente da un'attività lucrativa indipendente.

Inoltre, a norma dell'art. 17 OAVS, di cui al rinvio dell'art. 9 LAVS, sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 LAVS tutti i redditi conseguiti in proprio da un'azienda commerciale, industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di una professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD e gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli giusta l'art. 18 cpv. 4 LIFD, eccetto i redditi da partecipazioni dichiarati quali sostanza commerciale giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD.

                                   6.   Per giurisprudenza costante del TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi féd.ale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg., consid. 5a).

                                   7.   Il ricorrente si è lamentato che l'importo dei redditi da attività indipendente sui quali la Cassa di compensazione ha calcolato i contributi dovuti per il 2015 e il 2016 sarebbe eccessivo, non avendo egli mai conseguito dei redditi di Fr. 75'000.- rispettivamente di Fr. 87'000.-. A suo dire, l'autorità fiscale non ha tenuto conto dei costi indicati, ma solo dei redditi lordi e poi li ha modificati in base al coefficiente dell'utile medio delle aziende locali del ramo, ciò che ha comportato una maggiorazione di cinque volte dei suoi redditi e che pertanto non corrisponde all'importo realmente conseguito.

La Cassa di compensazione, giusta l'art. 23 cpv. 1 OAVS, ha stabilito i contributi dovuti dall'assicurato per l'anno 2015 e l'anno 2016 basandosi sui redditi da attività indipendente di Fr. 75'000.rispettivamente di Fr. 87'000.- risultanti dalle notifiche di tassazione per l'IFD 2015 e l'IFD 2016, emesse entrambe il 23 gennaio 2019 (docc. 8 e 10). Essa ha poi applicato l'art. 9 cpv. 4 LAVS, ossia ha riportato i redditi aziendali (netti) accertati dall'autorità fiscale al lordo dei contributi AVS/AI/IPG.

Dopo le rimostranze dell'assicurato sulla questione della determinazione del reddito soggetto a contribuzione, la Cassa ha accertato presso l'autorità fiscale i redditi aziendali effettivi, se l'assicurato ha dedotto i contributi AVS/AI/IPG dai redditi aziendali e se le tassazioni erano cresciute in giudicato (doc. 4a).

L'Ufficio di tassazione competente ha risposto il 9 agosto 2019 (doc. 4) che il reddito aziendale ammontava a Fr. 75'000.- nel 2015 e a Fr. 87'000.- nel 2016, che l'assicurato aveva dedotto dal reddito i contributi personali in ragione di Fr. 905.- nel 2015 e di Fr. 1'202.- nel 2016 e che le notifiche di tassazione erano cresciute in giudicato.

                                   8.   Nell'evenienza concreta, la Cassa di compensazione ha quindi accertato presso l'autorità fiscale che il reddito netto conseguito dall'assicurato come indipendente nell'anno 2015 ammontava a Fr. 75'000.- e nel 2016 a Fr. 87'000.-.

Gli importi così determinati, conformemente all'art. 23 cpv. 1 OAVS, sono pertanto vincolanti sia per la Cassa che per il Giudice delle assicurazioni sociali (cfr. consid. da 4 a 6).

Se l'interessato non fosse stato d'accordo con l'ammontare del reddito aziendale stabilito dall'autorità fiscale e avesse inteso dedurre ulteriori spese, avrebbe dovuto contestarlo in sede fiscale (cfr. consid. da 4 a 6) (STCA 30.2018.22 del 4 gennaio 2019; STCA 30.2018.21 dell'11 dicembre 2018).

Infatti, le deduzioni previste dall’art. 9 cpv. 2 LAVS alle lettere da a ad f concordano con quelle dell’imposta federale diretta (cfr. anche RCC 1986, pag. 173; art. 27 e seguenti LIFD) e perciò tali detrazioni vengono già operate in sede fiscale. Il reddito comunicato dal fisco è quindi, di principio, al netto delle spese (STCA 30.2018.21 dell'11 dicembre 2018; STCA 30.2015.36 del 24 marzo 2016; STCA 30.2011.8 del 16 maggio 2011; STCA 30.2001.203 del 31 luglio 2002; STCA 30.2000.94 del 4 gennaio 2001 e STCA 30.1999.116 del 25 maggio 2000). Per l’art. 18 cpv. 1 OAVS, infatti, per distinguere e determinare le deduzioni ammesse in conformità dell’art. 9 cpv. 2 lett. a-e LAVS sono applicabili le disposizioni in materia di imposta federale diretta (STF 9C_179/2007 del 7 novembre 2007, consid. 4.2).

La circostanza che egli non abbia ricevuto né l'una né l'altra notifica di tassazione fiscale IC/IFD 2015 e 2016, emesse il 23 gennaio 2019, e che quindi le stesse siano cresciute incontestate in giudicato, non può portare, al momento, ad una diversa soluzione.

Inoltre, dapprima, con il ricorso, l'assicurato ha segnalato che gli importi ritenuti dall'autorità fiscale corrisponderebbero ai suoi redditi lordi, non avendo l'UT proceduto a dedurre i costi sopportati.

Poi, nel suo complemento ricorsuale, l'interessato ha sostenuto che l'autorità fiscale avrebbe preso in considerazione i dati che egli ha esposto fiscalmente e li avrebbe modificati in base al coefficiente dell'utile medio delle aziende locali del ramo.

L'assicurato si è dunque limitato ad asserire di non avere mai conseguito i redditi stabiliti dall'Ufficio di tassazione e li ha contrapposti con quelli, netti, che avrebbe dichiarato all'autorità fiscale (Fr. 24'149.- e Fr. 15'074.-), ma non ha saputo comprovare le sue affermazioni, che non possono perciò essergli di aiuto.

Vista l'assenza di prove di nuovi elementi, il Tribunale non ha di conseguenza alcun motivo per scostarsi dagli accertamenti effettuati dalla Cassa e quindi dalle tassazioni IFD 2015 e IFD 2016, cresciute in giudicato. La decisione impugnata va confermata.

Come ha rilevato l'amministrazione, è infatti soltanto nell'eventualità in cui vi si sarà un riesame a lui favorevole delle tassazioni passate in giudicato - o per mano della competente autorità fiscale o della Camera di diritto tributario laddove quest'ultima sia stata adita - che l'interessato avrà la possibilità di rivolgersi alla Cassa di compensazione per chiedere di rivedere le decisioni di fissazione dei contributi personali per gli anni 2015 e 2016 (STF 9C_285/2016 del 16 giugno 2016).

                                   9.   Da quanto precede discende che i contributi dovuti dal ricorrente per l'anno 2015, fissati dalla decisione formale del 18 giugno 2019 (doc. 9) e quelli per l'anno 2016, risultanti dalla decisione formale di fissazione dei contributi personali per indipendenti del 25 giugno 2019 (doc. 7), sono stati dunque correttamente calcolati su un reddito da attività indipendente netto di Fr. 75'000.rispettivamente di Fr. 87'000.-, redditi che sono poi stati riportati al lordo dei contributi AVS/AI/IPG giusta l’art. 9 cpv. 4 LAVS.

Stando così le cose, il ricorso deve pertanto essere respinto.

Va infine osservato che in caso di difficoltà economiche all’assicurato rimane, in virtù dell’art. 34b OAVS, la via del pagamento dilazionato dei contributi richiestigli dalla Cassa di compensazione rispettivamente, conformemente all’art. 11 cpv. 1 LAVS, il diritto di chiedere alla stessa Cassa la riduzione dei contributi dovuti.

                                10.   Con il suo ricorso, l'assicurato ha chiesto di essere sentito dal Tribunale "per un colloquio chiarificatore" (doc. I).

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).

Dalle argomentazioni esposte discende che in assenza di una nuova presa di posizione da parte dell'autorità (amministrativa e/o giudiziaria) fiscale, si deve ritenere che la documentazione agli atti, per i motivi indicati è, al momento, chiara e sufficiente per l'evasione della presente fattispecie, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti, segnatamente l'audizione dell'assicurato.

Il TCA rileva che l'audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti, secondo la costante giurisprudenza federale ribadita nella recente STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (STF I 472/06 consid. 2 del 21 agosto 2007; DTF 124 V 90 consid. 6; DTF 122 V 47). È quindi necessario che il ricorrente chieda al Tribunale esplicitamente e in maniera chiara l’indizione di un pubblico dibattimento (DTF 136 I 279 consid. 1).

Nel caso di specie, nel suo ricorso l'assicurato non ha chiesto alcun dibattimento. Egli si è limitato a chiedere il proprio interrogatorio, senza tuttavia pretendere l'indizione di un pubblico dibattimento per esprimere il proprio punto di vista sulla controversia. La sua richiesta è dunque volta all'insuccesso.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario di Camera

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti

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