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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.02.2020 30.2019.27

17 février 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,442 mots·~22 min·3

Résumé

Istanza di risarcimento danni contro la Cassa per invio tardivo di un documento necessario per partecipare a un concorso.La Cassa non ha assunto alcun comportamento illecito, non ha violato alcuna norma legale né commesso un'omissione sanzionabile dalla legge.L'ass. era al corrente della situazione

Texte intégral

Raccomandata

      Incarto n. 30.2019.27   TB

Lugano 17 febbraio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 settembre 2019 di

RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 21 agosto 2019 emanata da

Cassa CO 1     in materia di azione di risarcimento danni in ambito AVS

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   Lunedì 6 maggio 2019 (doc. A7) l'RI 1 ha chiesto telefonicamente alla Cassa CO 1, presso cui è affiliato come indipendente, di rilasciargli l'attestato secondo cui egli era in regola con il pagamento dei contributi personali AVS/AI/IPG/AF, dichiarazione necessaria per potere partecipare a un concorso pubblico.

                               1.2.   Sabato 11 maggio 2019 (doc. 12) l'assicurato ha scritto un'email all'indirizzo generale dell'amministrazione facendo presente di non avere ancora ricevuto niente e che lunedì 13 alle ore 10 doveva essere in possesso di questa dichiarazione, perciò ne ha chiesto l'invio immediato per email.

                               1.3.   Lunedì 13 maggio 2019 (doc. 11) il funzionario con cui l'assicurato ha parlato al telefono quel giorno gli ha inviato un'email con allegata sia una lettera di conferma di avere spedito già il 6 maggio l'attestazione richiesta, sia la copia della stessa.

                               1.4.   Con invio elettronico del 15 maggio 2019 (doc. 13) l'assicurato ha informato il medesimo funzionario di avere versato le ultime quattro rate di contributi arretrati, chiedendo perciò di fargli avere un certificato aggiornato.

                               1.5.   La nuova dichiarazione del 16 maggio 2019 (doc. 14) attestante il regolare pagamento degli acconti dei contributi personali fino al 31 marzo 2019 è stata inviata all'interessato per posta semplice.

                               1.6.   Il 6 giugno 2019 (doc. 5) l' ha inviato alla Cassa di compensazione una fattura di Fr. 1'820,13, datata 6 maggio 2019, chiedendone il pagamento, perché non avendo presentato la dichiarazione attestante di essere in regola con il pagamento dei contributi non ha potuto partecipare a un concorso pubblico.

Il 18 agosto 2019 (doc. 4) ne ha sollecitato il pagamento.

                               1.7.   Con scritto del 9 luglio 2019 (doc. 2) la Cassa di compensazione ha riassunto i fatti antecedenti all'emissione della predetta fattura e ha affermato di non ravvisare alcun legame tra il suo operato e le spese che l'assicurato le ha fatturato. Qualora l'interessato intendesse formulare una domanda di risarcimento danni giusta gli artt. 70 LAVS e 78 LPGA, la Cassa gli ha chiesto di meglio motivare le sue pretese.

                               1.8.   Nell'email dell'11 luglio 2019 (doc. 3) l'assicurato ha rilevato che l'invio della dichiarazione è stato fatto per posta B ed è giunto il 13 maggio 2019 e che se fosse arrivato qualche giorno prima avrebbe potuto sistemare la questione. Il ritardo nella ricezione, per un errore di spedizione - posta B anziché posta A -, ha comportato la sua esclusione da un concorso e quindi egli ha perso la possibilità di migliorare il suo reddito. L'assicurato ha osservato come non sia corretto che sia il solo a subire le conseguenze di questo errore, perciò ha ribadito la sua richiesta di versamento dell'importo fatturato.

                               1.9.   Con decisione del 21 agosto 2019 (doc. A3) la Cassa CO 1 ha respinto l'istanza di risarcimento danni non ritenendo adempiute le condizioni dell'art. 78 cpv. 1 LPGA.

L'amministrazione ha rilevato di rilasciare, a domanda dei suoi affiliati, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli oneri sociali richiesta in ambito di commesse pubbliche (art. 5 lett. c LCPubb e art. 39 RLCPubb/CIAP). La spedizione di tale documento, come nel caso concreto, avviene per posta prioritaria, così come confermato con scritto del 13 maggio 2019.

La Cassa ha precisato che detta dichiarazione è stata rilasciata il 6 maggio 2019, quando il bando di concorso è stato pubblicato il 30 aprile 2019. L'assicurato le ha sollecitato l'invio solo sabato 11 maggio 2019, quando però gli uffici amministrativi sono chiusi e il termine del concorso scadeva lunedì 13 maggio 2019 alle ore 12. Secondo la Cassa, dunque, spettava all'interessato attivarsi per tempo e controllare di ricevere il documento richiesto e, se del caso, informare la Cassa che non era ancora arrivato o recarsi direttamente allo sportello.

L'amministrazione ha osservato di avere inviato copia della dichiarazione del 6 maggio 2019 non solo per posta A, ma anche per email il 13 maggio 2019 alle ore 11.14, ciò che avrebbe permesso all'istante di presentarla entro il termine del concorso.

Ad ogni modo, anche se avesse agito in tal senso, l'esclusione dal concorso - la cui contestazione mediante ricorso al Tribunale cantonale amministrativo non è stata provata - non avrebbe potuto essere evitata. Infatti, né al 6 né al 13 maggio 2019 egli ossequiava il criterio di idoneità generale previsto dall'art. 5 lett. c LCPubb, non essendo in regola con il pagamento degli oneri sociali beneficiando di una dilazione di pagamento (art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP). Inoltre, la dilazione è decaduta soltanto il 16 maggio 2019 non appena alla Cassa sono pervenute le ultime quattro rate e quindi è solo da quel momento che i suoi obblighi contributivi sono stati assolti, come attestato quel giorno stesso.

La Cassa ha pertanto svolto correttamente il suo compito e non ha commesso alcuna violazione, perciò non va ammessa una sua responsabilità fondata sull'art. 78 LPGA e non occorre esaminare gli altri presupposti dell'azione di risarcimento quali l'esistenza di un danno e di un nesso di causalità.

                             1.10.   Il 18 settembre 2019 (doc. I) l' RI 1 ha chiesto al Tribunale di annullare la decisione della Cassa e di condannarla al pagamento della sua fattura e delle "varie spese successive", come pure "si ritiene che una corretta procedura di scuse da parte dell'avs sia necessaria, implicante parte della gerarchia implicata. da definire la formalizzazione.".

Il ricorrente ha osservato che il 6 maggio 2019 ha fatto richiesta dei vari documenti necessari per partecipare al concorso indetto dal Comune di __________, tutti ricevuti in breve tempo tranne che da parte della Cassa di compensazione. Venerdì 10 maggio 2019 l'assicurato ha telefonato alla Cassa e un funzionario gli ha detto di avere spedito la dichiarazione per posta A. Quando però non l'ha ricevuta neanche sabato, egli ha scritto una email di sollecito, chiedendo l'invio per posta elettronica (doc. A5). Il 13 maggio 2019 l'interessato si è iscritto al concorso producendo un certificato scaduto da due mesi, con una nota che il nuovo attestato era stato richiesto il 6, ma che non gli era ancora pervenuto. La dichiarazione gli è poi giunta il 13 maggio 2019, verso le 11.30, datata 6 maggio (doc. A1) e spedita per posta B (doc. A1.1). Quel giorno, alle 11.14, egli ha ricevuto anche un'email con la dichiarazione in allegato (doc. A6). Il ricorrente ha subito telefonato al funzionario responsabile (doc. A7) per fargli notare che ha spedito il documento per posta B e non A come sosteneva, circostanza che il funzionario ha negato e che ha confermato per iscritto (doc. A2). Quando poi l'assicurato si è accorto che il certificato riportava una dilazione di pagamento, ciò che l'avrebbe escluso dal concorso, ha subito saldato i restanti contributi dovuti e ha richiesto un certificato aggiornato, "nella speranza che il comune mi chieda il documento aggiornato rispetto a quello consegnato e scaduto.". Ma il Comune l'ha escluso dal concorso perché il certificato era scaduto, perciò il ricorrente ha quantificato il danno subìto a causa dell'errato invio.

A dire del ricorrente, se la Cassa di compensazione avesse inviato prima la dichiarazione, egli avrebbe avuto la possibilità di saldare i contributi rimasti e dunque di avere per tempo un nuovo documento che gli avrebbe permesso di partecipare al concorso. Per l'assicurato, sia il funzionario con cui ha parlato sia i suoi superiori hanno dichiarato il falso, visto che non vi è stata nessuna altra corrispondenza con la Cassa di compensazione in quel periodo e quindi la busta che ha prodotto attestante l'invio per posta B (doc. A1.1) non può riferirsi ad altra corrispondenza. Ciò significa che "implicitamente __________ e gerarchia, che sembrano assolutamente privi di dubbi sul loro operato, mi danno del bugiardo, atteggiamento che non trovo corretto.".

                             1.11.   Nella sua risposta del 9 ottobre 2019 (doc. III) la Cassa di compensazione ha chiesto di confermare la decisione impugnata rilevando di avere dato subito seguito, il 6 maggio 2019 stesso, alla richiesta dell'assicurato, che a quel momento non era in regola con il versamento dei contributi sociali essendo al beneficio di una dilazione di pagamento di contributi scoperti.

Per il conguaglio di Fr. 3'416,55 relativo all'anno 2017 era stata concessa nel 2018 (doc. 7), a richiesta dell'interessato (doc. 9), una dilazione ripartita in 10 rate mensili con prima scadenza il 30 novembre 2018 e l'ultima il 2 settembre 2019. Pertanto, era corretto che il certificato in questione attestasse l'esistenza di una dilazione, giacché a quel momento era appena stata pagata la rata n. 6. Di conseguenza, l'assicurato era a conoscenza dello scoperto contributivo e della rateizzazione dei contributi, perciò era evidente che la dichiarazione della Cassa avrebbe indicato quanto figurante nel documento del 6 maggio 2019. In tal modo, essa ha adempiuto al suo compito e ciò indipendentemente dalla modalità di spedizione che non sottostà a particolari prescrizioni. Spettava all'assicurato attivarsi per tempo.

L'amministrazione ha inoltre rilevato come dai tabulati telefonici non risulti una telefonata con la Cassa venerdì 10 maggio 2019, ma solo l'indomani, sabato, quando gli uffici sono chiusi. Essa ha ribadito che il 13 maggio 2019 è stata inviata all'assicurato un'email alle 11.14 dopo i colloqui telefonici di quella mattina e che il 16 maggio 2019, a domanda dell'interessato, è stata rilasciata una nuova dichiarazione dopo che le sono pervenute le ultime quattro rate.

                             1.12.   Il 14 ottobre 2019 (doc. V) il ricorrente ha osservato che "l'avv __________ si ostina a segnalare il fatto che considerata la dilazione non sarei stato iscrivibile. Invece no, perché il loro certificato è arrivato troppo tardi in tutti i casi, per posta B e non A come loro sostengono, dichiarando il falso e dandomi di conseguenza del bugiardo. Non ammetto né l'una né l'altra. Se loro avessero spedito correttamente, come hanno fatto altri uffici o enti, a cui ho chiesto nella stessa data se non nella stessa ora i relativi certificati, non sarebbe successo niente e l'eventuale dilazione avrebbe potuto essere sanata. (…)". Inoltre, "anche se fosse stato privo di dilazione, sarebbe arrivato tardi, (…), dunque con di fatto lo stesso risultato.".

                             1.13.   L'amministrazione non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. VI).

considerato                    in diritto

                               2.1.   Secondo l'art. 70 cpv. 2 LAVS, le pretese di risarcimento di assicurati e terzi di cui all'art. 78 LPGA devono essere fatte valere presso la competente cassa di compensazione; quest'ultima statuisce mediante decisione.

A norma dell'art. 78 cpv. 1 LPGA, gli enti di diritto pubblico, gli organismi fondatori privati e gli assicuratori rispondono, in qualità di garanti dell'attività degli organi d'esecuzione delle assicurazioni sociali, per i danni causati illecitamente a un assicurato o a terzi da parte degli organi d'esecuzione o dei loro funzionari.

L'art. 78 cpv. 2 LPGA prevede che l'autorità competente emette una decisione sulle pretese di risarcimento.

Secondo l'art. 78 cpv. 4 LPGA, per le procedure di cui ai capoversi 1 e 3 si applicano le disposizioni della LPGA. Non è svolta alcuna procedura d'opposizione. Gli articoli 3-9, 11, 12, 20 capoverso 1, 21 e 23 della legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità sono applicabili per analogia.

Nella misura in cui è chiesto il rimborso di un danno materiale, di una lesione corporale o di un danno puramente economico, ossia è fatta valere la diminuzione del patrimonio, dovuta ad una riduzione dell'attivo, un aumento del passivo o un mancato guadagno, trova applicazione direttamente l'art. 78 LPGA. In questo caso l'art. 78 cpv. 1 LPGA ha istituito una responsabilità causale e non presuppone una colpa di un organo dell'istituto d'assicurazione (DTF 133 V 14 consid. 7; Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, n. 1 e seguenti ad art. 78).

Quest'ultimo deve tuttavia aver commesso un atto illecito, ossia la violazione di una norma scritta o non scritta da parte dell'amministrazione, dannoso, quindi una persona assicurata o un terzo deve aver subito un danno e deve esserci un nesso causale tra l'atto illecito e il danno (DTF 133 V 14 consid. 7; Kieser, Haftung der Sozialversicherungsträger nach Art. 78 ATSG, in Sozialversicherungsrechtstagung 2013. – St. Gallen: Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis, 2014, p. 116-121).

Il Tribunale federale ha rammentato che la responsabilità prevista dall'art. 78 LPGA è sussidiaria, nel senso che può intervenire unicamente se la pretesa invocata non può essere ottenuta tramite le procedure amministrative e giudiziarie ordinarie in materia di assicurazioni sociali o in assenza di una norma speciale di responsabilità del diritto delle assicurazioni sociali, come per esempio gli art. 11 LAI, 6 cpv. 3 LAINF, art. 18 cpv. 6 LAM (DTF 133 V 14, consid. 5; STF I 299/06 del 4 aprile 2007, consid. 7.2). Ciò è il caso in particolare per l'assicurazione contro le malattie, dove manca una norma in tal senso (Kieser, ATSG-Kommentar, Berna-Zurigo-Losanna 2009, 2a edizione, n. 3 e 4 ad art. 78, pag. 984 seg.).

Affinché una responsabilità secondo l'art. 78 LPGA possa essere ammessa, occorre dunque valutare se sussiste un atto illecito e, nell'affermativa, un danno come pure un legame di causalità tra questi due elementi.

                               2.2.   La condizione dell'illiceità ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LResp (a cui rinvia l'art. 78 cpv. 4 LPGA) suppone che lo Stato, attraverso i suoi organi e i suoi agenti, abbia violato delle prescrizioni destinate a proteggere un bene giuridico. Un'omissione può pure costituire un atto illecito, a condizione che esistesse, al momento determinante, una norma giuridica che sanzionava esplicitamente l'omissione commessa o che imponeva allo Stato di prendere la misura omessa a favore del leso; un tale motivo di responsabilità presuppone dunque che lo Stato abbia una posizione di garante nei confronti del leso e che le prescrizioni determinanti la natura e l'estensione di questo dovere siano state violate.

La giurisprudenza ha parimenti ritenuto illecita la violazione di principi generali del diritto (DTF 133 V 14 consid. 8.1 e riferimenti ivi citati), come ad esempio l'obbligo, per colui che crea una situazione di pericolo, di prendere i provvedimenti atti a prevenire un danno (DTF 89 I 483 consid. 6e).

Se l'atto dannoso consiste nella violazione di un diritto assoluto (quale la vita o la salute, oppure il diritto di proprietà), l'illiceità è realizzata a priori, senza che sia necessario verificare se e in quale misura l'autore abbia violato una specifica norma di comportamento. Al riguardo, si parla d'illiceità nel risultato. Se, per contro, l'atto dannoso consiste in una violazione di un altro interesse (ad esempio, il patrimonio), l'illiceità presuppone che l'autore abbia violato una norma di comportamento avente lo scopo di proteggere il bene giuridico in questione. Eccezionalmente, l'illiceità dipende dalla gravità della violazione. Ciò è il caso se l'illiceità risulta da un atto giuridico (una decisione, una sentenza). In questo caso, la violazione di una prescrizione importante dei doveri di funzione è di per sé suscettibile d'impegnare la responsabilità dello Stato (DTF 132 II 317 consid. 4.1, 123 II 582 consid. 4d/dd).

A titolo di esempio, il Tribunale federale ha qualificato d'illecito il fatto che, contrariamente alla prescrizione di cui all'art. 85bis cpv. 2 OAI, un ufficio AI abbia omesso di trasmettere al datore di lavoro il formulario per la restituzione d'anticipi, nonostante che il datore di lavoro avesse informato l'ufficio che desiderava riceverne un esemplare (DTF 133 V 14).

Nella sentenza 5A.8/2000 del 6 novembre 2000 consid. 3, riguardante il caso di un'assicurata che pretendeva un indennizzo di fr. 50'000 a titolo di riparazione morale per il ritardo con il quale era stata trattata la sua domanda di riqualifica professionale in ambito AI, il Tribunale federale ha ammesso che il ritardo ingiustificato a decidere costituisce un atto illecito e che può ledere la personalità.

                               2.3.   Il danno giuridicamente riconosciuto consiste nella diminuzione involontaria del patrimonio. Esso corrisponde alla differenza tra l'ammontare attuale del patrimonio del leso e l'ammontare che avrebbe questo stesso patrimonio qualora l'atto dannoso non si fosse prodotto (DTF 128 III 22 consid. 2e/aa; 127 III 73 consid. 4a, 403 consid. 4a, 543 consid. 2b).

Il danno può presentarsi sotto forma di una diminuzione dell'attivo, di un aumento del passivo, di un mancato aumento dell'attivo oppure di una mancata diminuzione del passivo (DTF 128 III 22 consid. 2e/aa).

La nozione di danno nell'ambito del diritto pubblico della responsabilità è di principio uguale a quella vigente nel diritto privato (STF 2A.362/2000 del 10 dicembre 2001 consid. 3.3 e i riferimenti ivi menzionati). Nel diritto della responsabilità civile, i costi che la vittima sopporta per la consultazione di un avvocato prima dell'apertura del processo civile, nella misura in cui questo passo sia necessario e adeguato, possono costituire una posta del danno, a condizione che essi non siano stati inclusi nelle ripetibili. Ciò vale anche per i costi risultanti da un'altra procedura, come per esempio una procedura penale. Se questa procedura permette d'ottenere delle ripetibili, non è più possibile far valere una pretesa di risarcimento dei costi di patrocinio nel quadro di un'ulteriore azione di responsabilità civile (DTF 4C.51/2000 del 7 agosto 2000 consid. 2 pubblicato in SJ 2001 I 153; DTF 117 II 101 consid. 5; 112 Ib 353 consid. 3a).

                               2.4.   La responsabilità di cui all'art. 78 LPGA presuppone, infine, la dimostrazione dell'esistenza di un nesso di causalità naturale e adeguata.

Il nesso di causalità adeguata è dato se, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, l'agire illecito è atto a causare oppure a favorire il risultato che si è effettivamente prodotto (Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, n. 1 eseguenti ad art. 78).

La relativa giurisprudenza non è oltremodo rigida. Non è richiesta una prova rigorosa, ma è sufficiente che il tribunale maturi la convinzione che un determinato andamento dei fatti s'impone con verosimiglianza preponderante (Kieser, Haftung, op.cit., p. 120).

Il nesso di causalità adeguata può essere escluso, ovvero interrotto, quando un'altra causa concomitante - la forza maggiore, la colpa di un terzo oppure la colpa della vittima - costituisce una circostanza assolutamente eccezionale o appare straordinaria al punto tale da non essere prevedibile. Di per sé, l'imprevedibilità dell'atto concomitante non è sufficiente per interrompere il rapporto di causalità adeguata. È inoltre necessario che questo atto abbia un'importanza tale da imporsi quale causa più probabile e più immediata dell'evento considerato, relegando in secondo piano tutti gli altri fattori che hanno contribuito a produrlo, in particolare il comportamento dell'autore (DTF 133 V 14 consid. 10.2 e riferimenti ivi citati).

                               2.5.   In concreto, il 6 giugno e l'11 luglio 2019 il ricorrente ha postulato un risarcimento danni nei confronti della Cassa CO 1 per essere stato escluso da un concorso di architettura non avendo presentato la dichiarazione attestante di essere in regola con il pagamento dei contributi sociali. Egli ha quantificato la sua pretesa per presunti danni in Fr. 1'820,13, consistente nel tempo che ha dedicato per prepararsi al concorso (lettura del bando, prime ipotesi di lavoro e decisione di iscrizione) e nei costi per l'iscrizione al concorso, le tasse per i certificati, il tempo per la formulazione del ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, le spese di cancelleria e di stampa.

Il 21 agosto 2019 la Cassa di compensazione ha emanato la decisione con cui ha respinto questa richiesta risarcitoria, non essendo adempiute le condizioni dell'art. 78 cpv. 1 LPGA e in particolare quella di avere commesso un atto illecito.

                               2.6.   Questo Tribunale rileva che non vi è stato alcun atto illecito da parte della Cassa resistente.

Dai tabulati telefonici prodotti dal ricorrente risulta che la mattina del 6 maggio 2019 egli ha contattato diversi uffici statali, quali la Cassa CO 1, l'Ufficio circondariale di tassazione di __________ e l'Ufficio esazioni e condoni.

Alle 10.38 il ricorrente ha telefonato a un funzionario della Cassa di compensazione sul suo numero diretto e a seguito di quella conversazione, lo stesso 6 maggio 2019 (doc. A1), il funzionario ha allestito la dichiarazione secondo cui l'interessato "ha regolato il pagamento degli acconti dei contributi personali AVS/AI/IPG/AF fino al 31.03.2019. Risultano per contro da saldare le seguenti fatture". L'amministrazione ha infatti indicato degli arretrati di Fr. 1'316,55 relativi al periodo da gennaio a dicembre 2017, con la specifica alla voce "Stato/Scadenza" che si trattava di una "Dilazione".

In effetti, dagli atti risulta che con invio elettronico del 30 ottobre 2018 (doc. 9) l'assicurato ha chiesto alla Cassa "un termine di pagamento più lungo (almeno 90 giorni)" per quanto concerne i contributi personali di Fr. 3'416,55 dovuti a saldo per l'anno 2017 che gli sono stati fatturati il 14 settembre 2018 (doc. 15) e per i quali il 26 ottobre 2018 (doc. 15) è stato diffidato dal versarli entro 10 giorni, pena l'avvio della procedura esecutiva d'incasso.

Il 2 novembre 2018 (doc. 9) la Cassa di compensazione ha risposto che non era possibile concedere delle proroghe, così l'indomani, sabato 3 novembre 2018, l'assicurato ha chiesto "fate almeno 10 rate" e con decisione di dilazione di pagamento del 6 novembre 2018 (doc. 7) l'amministrazione ha dato seguito alla sua richiesta, concedendo di pagare i contributi di Fr. 3'416,55 in 10 rate, la prima scadente il 30 novembre 2018 e l'ultima il 2 settembre 2019.

Ciò stante, poiché è pacifico che quando il ricorrente ha chiesto alla Cassa di rilasciargli l'attestazione relativa al pagamento dei contributi sociali egli era ancora debitore di alcune rate relative all'anno 2017, la Cassa di compensazione ha correttamente specificato tale circostanza nella dichiarazione resa il 6 maggio 2019.

D'altronde, queste dichiarazioni, come previsto dall'art. 39 cpv. 3 del Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP) del 12 settembre 2006 nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2019, devono comprovare l'adempimento dei requisiti al giorno del loro rilascio o al giorno determinante per l'emittente e non possono essere state rilasciate più di 12 mesi prima dell'inoltro dell'offerta o un periodo inferiore esatto dal committente nel bando o nella richiesta di offerta. Le dilazioni di pagamento degli oneri sociali e delle imposte non sono ammesse e comportano l'esclusione dell'offerta.

Dal 1° gennaio 2020 l'art. 39 cpv. 4 RLCPubb/CIAP prevede che "Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro emittente." e l'art. 39 cpv. 5 RLCPubb/CIAP che "Le dilazioni di pagamento degli oneri sociali e delle imposte non sono ammesse e comportano l'esclusione dell'offerta.".

Il 22 maggio 2019 (doc. 5) l'assicurato è stato escluso dal concorso non essendo dati i requisiti di idoneità (art. 5 LCPubb), avendo presentato una dichiarazione rilasciata da oltre 12 mesi.

Il ricorrente ha criticato l'affermazione dell'amministrazione secondo cui l'esistenza della dilazione gli avrebbe comunque impedito di essere ammesso al concorso, poiché, a suo dire, ad ogni modo il certificato del 6 maggio 2019 è comunque arrivato troppo tardi essendo stato spedito per posta B e non per posta A come sostenuto e dichiarato dai preposti funzionari (doc. V).

Ora, indipendentemente dal fatto che la Cassa ha dichiarato per iscritto il 13 maggio 2019 (doc. 11) di avere spedito per posta A all'assicurato il 6 maggio 2019 l'attestazione dell'avvenuto pagamento dei contributi AVS/AI/IPG, mentre l'interessato ha prodotto una busta dell'CO 1 inviata per posta B standard con affrancatura di Fr. 0,85 e timbratura del 7 maggio 2019 (doc. A1.1), circostanza che non occorre esaminare oltre, il ricorrente ha riconosciuto di avere ricevuto questo invio lunedì 13 maggio 2019 verso le ore 11.30.

Questo documento gli è quindi pervenuto prima della scadenza del termine per potere partecipare al concorso pubblico (ore 12).

Inoltre, a seguito delle telefonate fatte dall'assicurato lunedì 13 maggio 2019 alle ore 10.17, 10.36, 10.46 e 10.49 al centralino della Cassa di compensazione (doc. A7 pag. 5), quel giorno stesso, alle 11.13 (come risulta dalla stampa dell'email del 15 maggio 2019 che l'assicurato ha inviato alla Cassa, doc. 13) o alle 11.14 (orario figurante sull'email che il funzionario ha scritto all'interessato, doc. 11) il funzionario addetto agli assicurati gli ha trasmesso per email sia la lettera di conferma che la dichiarazione gli è stata inviata per posta prioritaria, sia la copia dell'attestato stesso già spedito per posta il 6 maggio 2019.

Pertanto, non si può imputare alla Cassa alcun comportamento illecito, nel senso che essa non ha violato alcuna norma legale e nemmeno ha commesso un'omissione sanzionabile dalla legge, e ciò indipendentemente dal fatto che l'invio sia avvenuto per posta normale e non per posta A come attestato dal funzionario.

Anzi. Semmai, è pretestuoso da parte dell'assicurato sostenere che se avesse ricevuto prima, con spedizione per posta A, la dichiarazione della Cassa in cui figurava la dilazione del pagamento dei contributi, allora egli si sarebbe attivato subito per saldare le rimanenti rate e quindi chiedere un nuovo attestato aggiornato da produrre per tempo al committente.

Infatti, l'assicurato era perfettamente al corrente di essere ancora, al 6 maggio 2019, debitore di contributi nei confronti della Cassa di compensazione, visto che egli stesso, pochi mesi prima, aveva chiesto una dilazione di pagamento per i contributi per l'anno 2017.

Non solo. Qualche giorno prima, il 30 aprile 2019, scadeva la rata n. 6 delle 10 previste. La Cassa ha dichiarato di avere ricevuto il relativo pagamento di Fr. 350.- il 1° maggio 2019 e l'assicurato non ha contestato tale circostanza.

Da quanto precede la scrivente Corte conclude che il ricorrente, avvezzo a partecipare a concorsi e quindi al corrente di dovere produrre una dichiarazione della Cassa di compensazione secondo cui egli è in regola con il pagamento dei suoi contributi (doc. 15: il 1° gennaio 2018 l'assicurato ha inviato un'email alla Cassa dicendo che "per un concorso ho bisogno di una dichiarazione vostra comprovante l'avvenuto pagamento dei contributi" e il 3 gennaio seguente l'amministrazione ha rilasciato la dichiarazione secondo cui gli acconti dei contributi personali erano stati regolarmente pagati fino al 30 settembre 2017), è ora malvenuto ad addossare alla Cassa di avere commesso un atto illecito nell'avergli spedito troppo tardi, per potervi rimediare, il certificato richiesto.

Di conseguenza, fa difetto una delle tre condizioni cumulative.

                               2.7.   Alla luce di quanto sopra esposto l'assicurato non ha diritto ad alcun risarcimento giusta l'art. 78 LPGA e 70 cpv. 2 LAVS.

La decisione impugnata deve dunque essere confermata e il ricorso respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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