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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.09.2019 30.2019.14

23 septembre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,906 mots·~35 min·2

Résumé

Decisioni di fissazione dei contributi per contributi personali arretrati dovuti nel 2018 per gli anni di contribuzione 2012 e 2013 non sono prescritte.L'art. 16 cpv. 1 seconda frase LAVS permette di posticipare di 1 anno il termine di prescrizione.Interessi di mora al 5% sono corretti,tasso tecnico

Texte intégral

Raccomandata

      Incarto n. 30.2019.14   TB

Lugano 23 settembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 maggio 2019 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 15 aprile 2019 emanata da

Cassa CO 1       in materia di contributi AVS

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   Il 18 ottobre 2018 (doc. 18) la Cassa CO 1 ha affiliato d’ufficio RI 1 nella categoria degli indipendenti per gli anni 2012 e 2013, in quanto dalle notifiche di tassazione IFD 2012 (doc. 13) e 2013 (doc. 14) risultava un reddito aziendale di Fr. 656'027.rispettivamente di Fr. 247'616.-. In pari data l’assicurato è stato stralciato da questa stessa categoria con effetto al 31 dicembre 2013 (doc. 17).

Il 19 ottobre 2018 (doc. 16) la Cassa di compensazione ha fissato i contributi personali quale indipendente per l’anno 2012, ritenendo quale base di calcolo il predetto reddito da attività lucrativa indipendente fissato nella tassazione (art. 22 OAVS) che, riportato al lordo dei contributi giusta l’art. 9 cpv. 4 LAVS, dava un reddito soggetto a contribuzione di Fr. 726'400.- e quindi dei contributi dovuti di Fr. 72'959,20 spese comprese.

Per l'anno di contribuzione 2013 (doc. 15) l'amministrazione ha stabilito in Fr. 274'200.- il reddito soggetto a contribuzione dopo avere riportato il reddito da attività indipendente al lordo dei contributi e ha quindi fissato in Fr. 29'935,25 i contributi dovuti.

In pari data l’amministrazione ha emesso due decisioni sugli interessi di mora per contributi arretrati fatturati dopo il periodo contributivo.

Per l’anno 2012 (doc. 16) ha calcolato degli interessi al 5% dal 1° gennaio 2013 al 19 ottobre 2018, pari a Fr. 21'168,30 per 2'089 giorni di ritardo sull’importo di Fr. 72'959,20.

Per l'anno 2013 (doc. 15), gli interessi del 5% sono stati fatti decorrere dal 1° gennaio 2014 fino al 19 ottobre 2018 e, per 1'729 giorni di ritardo, la Cassa li ha calcolati in Fr. 7'188,60 su un reddito soggetto a interessi di Fr. 29'935,25.

Sempre il 19 ottobre 2018 (doc. 16), con il conteggio “Contributi personali - Fattura di chiusura – 2012” la Cassa CO 1 ha chiesto all’assicurato di accreditarle l’importo di Fr. 94'127,50 sul suo conto entro 30 giorni dalla data della fattura, somma comprensiva del contributo personale AVS/AI/ IPG/AFI, delle spese amministrative e degli interessi di mora.

Parallelamente, con la fattura di chiusura per il 2013 (doc. 15), l'assicurato era tenuto a versarle l'ammontare di Fr. 37'123,85.

                               1.2.   Il 15 aprile 2019 (doc. A) la Cassa CO 1 ha emanato la decisione qui contestata con cui ha parzialmente accolto l’opposizione dell’assicurato (doc. 12), secondo cui, in virtù dell'art. 16 LAVS, il diritto di chiedere la riscossione dei contributi per il 2012 era prescritto e per l'anno 2013 lo era nella misura in cui l'esigibilità del contributo era precedente il 19 ottobre 2013. L'opponente ha altresì contestato il tasso del 5% e il periodo a decorrere dal quale sono dovuti gli interessi, chiedendo che siano addebitati solo dalla crescita in giudicato delle decisioni, ossia dal 17 novembre 2018 o subordinatamente che non siano prelevati sul periodo precedente l'emanazione della relativa decisione di tassazione cresciuta in giudicato.

La Cassa di compensazione, ricordate le norme legali applicabili, ha confermato la tempestività delle due decisioni di fissazione dei contributi per gli anni 2012 e 2013 e il calcolo degli interessi con un tasso del 5%, definito tecnico ma, accertato presso l'Ufficio di tassazione la natura del reddito esposto fiscalmente, ha modificato le basi di calcolo dei contributi deducendo gli interessi sul capitale investito, perciò le decisioni definitive di fissazione dei contributi per gli anni 2012 e 2013, così come le decisioni sugli interessi di mora, sarebbero state rettificate.

                               1.3.   Il 16 maggio 2019 (doc. I) RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, si è aggravato al TCA chiedendo che la decisione su opposizione sia dichiarata nulla rispettivamente annullata e riformata nel senso che per l'anno 2012 egli non debba versare alcun contributo e per l'anno 2013 fino al 18 ottobre 2013. Per i contributi dovuti dal 19 ottobre al 31 dicembre 2013, il ricorrente ha chiesto che sia applicato il tasso di interesse dello 0,5% a decorrere dalla crescita in giudicato della STCA o di un eventuale giudizio del Tribunale federale. Subordinatamente, l'assicurato ha postulato che sui contributi dovuti sia calcolato un interesse di mora sulla base dello 0,5% dalla crescita in giudicato della sentenza di questa Corte o di successivi gradi di giudizio, ritenuto come i tassi bancari siano attualmente di gran lunga inferiori, se non addirittura negativi.

Secondo il ricorrente, per i contributi per l'anno 2012 sarebbe scaduto il termine quinquennale dalla fine dell'anno civile 2012 per riscuotere i contributi e quindi la pretesa della Cassa sarebbe prescritta così come i relativi interessi. È poi inconcepibile che siano dovuti per il periodo precedente l'emissione della decisione e quindi ancora prima che l'importo sia diventato esigibile. Per questo motivo, l'insorgente ha chiesto che la prescrizione sia adottata anche per il periodo antecedente il 19 ottobre 2013.

                               1.4.   Nella risposta dell'11 giugno 2019 (doc. III) l’amministrazione ha proposto la reiezione del ricorso ribadendo la legalità del tasso di interesse del 5% citando la giurisprudenza in materia. Quanto alla prescrizione del suo credito, la Cassa ha osservato come la seconda frase dell'art. 16 cpv. 1 LAVS permetta proprio nei casi in cui vi sia un ritardo nella quantificazione dei redditi di posticipare di un anno il termine di prescrizione legale. Ritenuto che la tassazione 2012 è stata emessa l'8 marzo 2017 e quella 2013 il 19 dicembre 2017, la crescita in giudicato è avvenuta nel 2018, perciò l'emissione delle decisioni nel 2018 è tempestiva.

                               1.5.   Il ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV).

considerato                    in diritto

                               2.1.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

Per l'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo una serie di spese indicate all’art. 9 cpv. 2 LAVS.

L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione.

                               2.2.   I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).

Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell’imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell’azienda in base alla corrispondente tassazione dell’imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell’imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell’imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d’imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi. L'Ufficio federale emana direttive in merito alle indicazioni necessarie e alla procedura di notifica (art. 27 cpv. 1 OAVS).

Giusta l’art. 27 cpv. 2 OAVS, le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di compensazione.

L'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'articolo 23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).

L’art. 39 OAVS tratta del pagamento dei contributi arretrati e al capoverso 1 dispone che se ha conoscenza che una persona non ha pagato i contributi dovuti o ha pagato contributi inferiori a quelli dovuti, la cassa di compensazione deve esigere il pagamento dei contributi arretrati e, ove occorra, stabilirlo mediante decisione. È fatta salva la prescrizione prevista dall'articolo 16 capoverso 1 LAVS.

I contributi reclamati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione (art. 39 cpv. 2 OAVS).

Per quanto concerne gli interessi, l'art. 26 cpv. 1 LPGA prevede che i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi.

Per l'art. 41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:

b.   le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell’anno civile per il quale i contributi sono dovuti.

Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).

In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5% all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS).

Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS).

Infine l’art. 64 LAVS, citato dall’amministrazione a giustificazione dell’obbligo dell’assicurato di versare i contributi personali come indipendente, concerne l’affiliazione alle casse e l’obbligo di informare e dispone, per ciò che qui interessa, quanto segue:

" 1 Sono affiliati alle casse di compensazione professionali tutti i datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, che fanno parte di una delle associazioni fondatrici. I datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, che sono membri nel contempo di un'associazione professionale e di un'associazione interprofessionale saranno, a loro libera scelta, affiliati alla cassa di compensazione dell'associazione professionale o a quella dell'associazione interprofessionale.

2 Sono affiliati alle casse di compensazione cantonali tutti i datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che non fanno parte di un'associazione fondatrice di una cassa di compensazione professionale, nonché le persone che non hanno un occupazione lucrativa e gli assicurati a dipendenza di datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi.

5 I datori di lavoro, le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, le persone che non hanno un'occupazione lucrativa e gli assicurati dipendenti da datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi, devono, se non sono già affiliati, annunciarsi alla cassa cantonale di compensazione.”.

                               2.3.   Per quanto concerne la lamentela del ricorrente a sapere se le decisioni del 19 ottobre 2018 di fissazione dei contributi per gli anni 2012 e 2013 siano state emanate tempestivamente dalla Cassa di compensazione, va evidenziato che l’art. 16 cpv. 1 LAVS ha subìto nel tempo delle modifiche.

Per l’art. 16 cpv. 1 LAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002, i contributi, il cui importo non era stato fissato in una decisione notificata entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti, non potevano essere né pretesi né pagati.

Trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1, il termine decorreva dalla fine dell’anno civile in cui passava in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d’imposta. Se il diritto di esigere il pagamento di contributi arretrati nasceva da un atto punibile per il quale la legge penale prevedeva un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo era determinante.

Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA che ha modificato l’art. 16 cpv. 1 LAVS seconda frase, giusta il quale in deroga all’art. 24 capoverso 1 LPGA, trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1, il termine decorreva dalla fine dell’anno civile in cui passava in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d’imposta.

Il tenore di questa seconda frase è stato reso più comprensibile il 24 settembre 2009 dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (RU 2009 5021):

" In deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA, trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 cpv. 1 e 10 cpv. 1, il termine di prescrizione scade alla fine dell'anno civile successivo a quello in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d’imposta.".

Infine, con il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore una nuova versione dell’art. 16 cpv. 1 prima e seconda frase LAVS, leggermente modificata, e che è attualmente in essere (FF 2011 497, RU 2011 4748).

L’art. 16 cpv. 1 prima frase LAVS dispone che i contributi il cui importo non è stato fissato mediante decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere né pretesi né pagati.

Giusta l’art. 16 cpv. 1 2a frase LAVS, in deroga all’art. 24 cpv. 1 LPGA, per i contributi secondo gli artt. 6 cpv. 1 [lavoratori senza datori di lavoro tenuti al pagamento dei contributi], 8 cpv. 1 [lavoratori indipendenti] e 10 cpv. 1 [persone senza attività] il termine di prescrizione scade soltanto un anno dopo la fine dell’anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato.

Nella STCA 30.2009.2 del 21 settembre 2009 la scrivente Corte ha ricordato di essersi già chinata sulla tematica della prescrizione dei contributi dovuti dalle persone esercitanti un'attività di tipo indipendente di cui all'art. 16 cpv. 1 LAVS.

Infatti, con sentenza 30.2001.72 del 5 novembre 2001 (RDAT I - 2001, N. 70 pag. 477) il TCA, rifacendosi ai testi in lingua francese e tedesca - che davano luogo a una discrepanza con il testo in italiano circa il termine che decorre dalla fine dell'anno civile in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva ad una procedura di ricupero d'imposta -, nonché al Messaggio del Consiglio federale, ha stabilito che il termine entro il quale fissare definitivamente i contributi, in caso di procedura fiscale in corso e se il termine di cinque anni è già spirato, è di un anno dal termine dell'anno civile in cui cresce in giudicato la tassazione determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d'imposta (art. 16 cpv. 1 2a frase LAVS).

Il Messaggio del Consiglio federale relativo alla 10a revisione dell'AVS (FF 1990 II 1, in particolare pag. 52) recita infatti:

" Articolo 16 (Prescrizione)

Il mantenimento del termine di prescrizione attuale, previsto dal capoverso 1, sembra ragionevole; un prolungamento di tale termine, in funzione del passaggio in giudicato della tassazione fiscale sarebbe utile soltanto qualora una tassazione fiscale passata in giudicato non fosse ancora disponibile dopo il termine dei cinque anni. In merito, il termine di un anno a decorrere dalla fine dell'anno civile, risulta sufficiente.".

Inoltre, nel commentario sull'introduzione della seconda frase dell'art. 16 cpv. 1 LAVS prevista nel 1990 e adottata nel 1997, pubblicato in Pratique VSI 1996 pag. 299, viene precisato:

"1.    Nouvelle échéance du délai en relation avec la taxation consécutive à une procédure pour soustraction d'impôts

La deuxième phrase de l'article 16, alinéa 1er, LAVS contient la modification la plus importante. Dorénavant, l'échéance du délai dépendra de la taxation fiscale ou de la taxation consécutive à une procédure pour soustraction d'impôts. En ce qui concerne les cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations (sans perception à la source (art. 6 al. 1 LAVS)), des indépendants et des personnes sans activité lucrative, l'article 16, alinéa 1er, deuxième phrase, LAVS règle l'échéance du délai d'une nouvelle manière. La caisse de compensation dispose en tous les cas d'un délai d'une année après l'entrée en force de la taxation fiscale ou de la taxation consécutive à une procédure pour soustraction d'impôts pour faire valoir sa créance (cf. no 4012.1 DP). Conformément au nouveau droit, la détermination des cotisations peut s'appuyer sur une taxation fiscale passée en force, quand bien même une procédure judiciaire fiscale viendrait à se prolonger (cf. Hanspeter Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berne 1989, no 16.5)." (la sottolineatura è della redattrice)

Nella STFA H 158/02 del 30 ottobre 2002 l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) si è pronunciato sulla validità delle decisioni di fissazione dei contributi emesse dalla Cassa di compensazione dopo che l'autorità fiscale le aveva comunicato i redditi per gli anni 1991 e 1992. Non era litigioso che i contributi per l'anno 1992 non erano stati stabiliti con una decisione emessa entro il termine dell'art. 16 cpv. 1 vLAVS e che quindi erano prescritti. Contestata era la questione relativa all'anno 1991.

L'Alta Corte ha rilevato che la Cassa di compensazione aveva stabilito i contributi entro il termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale i contributi erano dovuti e quindi la pretesa non era prescritta. La nuova norma di legge del 7 ottobre 1994 prevista dalla 10a revisione dell'AVS non modificava nulla.

" 3.2 (…) Daran hat die Gesetzesnovelle vom 7. Oktober 1994 (10. AHV-Revision) nichts geändert. Der neu gefasste Art. 16 Abs. 1 Satz 2 AHVG statuiert eine Verlängerung der Verwirkungsfrist in Fällen, wo bei Ablauf der fünfjährigen Frist noch keine rechtskräftige Steuerveranlagung vorliegt (vgl. Botschaft über die 10. AHV-Revision vom 5. März 1990, BBl 1990 II 83 f.). Damit sind die Ausgleichskassen nicht mehr gezwungen, zur Vermeidung der Verwirkungsfolgen innert Frist eine Veranlagungsverfügung zu erlassen, bevor das steuerbare Einkommen rechtskräftig festgesetzt worden ist. (…)".

La portata dell'art. 16 cpv. 1 LAVS, ed in particolare della sua seconda frase introdotta nel 1997, è stata esaminata dall'allora Tribunale federale delle assicurazioni nella STFA H 1/06 del 30 novembre 2006, in cui l'Alta Corte si è espressa come segue:

" (…)

4.4

4.4.1 Nach dem klaren Wortlaut nimmt Satz 2 von Art. 16 Abs. 1 AHVG auf den vorangehenden Satz 1 derselben Bestimmung vergleichend Bezug, indem zum Ausdruck gebracht wird, gegenüber der Fünfjahresfrist gemäss Satz 1 "[...] ende die Frist jedoch erst [...]" ein Jahr nach Ablauf des Kalenderjahres, in welchem die massgebende Steuerveranlagung oder Nachsteuerveranlagung rechtskräftig geworden sei. Der eindeutige Wortlaut lässt auf eine Verlängerung der Fünfjahresfrist von Satz 1 des Art. 16 Abs. 1 AHVG um die in Satz 2 umschriebene Einjahresfrist schliessen. Wie das BSV mit in allen Teilen überzeugender Begründung richtig darlegt, wollte der Gesetzgeber im Rahmen der 10. AHV-Revision die bisherige Verjährungsregelung von Art. 16 Abs. 1 AHVG grundsätzlich beibehalten, jedoch dort "eine Verlängerung der fünfjährigen Frist in Abhängigkeit der Rechtskraft der Steuerveranlagung" einführen, "wo bei Ablauf der fünfjährigen Frist noch keine rechtskräftige Steuerveranlagung vorliegt". Hiefür erachtete der Gesetzgeber (ab Eintritt der Rechtskraft der [Nach-] Steuerveranlagung) eine Einjahresfrist, welche erst am Ende des Kalenderjahres abläuft, als ausreichend (Botschaft über die zehnte Revision der Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 5. März 1990, in: BBl 1990 II 1 ff., insbesondere S. 83 f.). Die in Satz 2 des Art. 16 Abs. 1 AHVG vorgesehene Frist von einem Jahr seit Rechtskraft der massgebenden Steuerveranlagung für Beiträge nach den Art. 6, 8 Abs. 1 und 10 Abs. 1 AHVG ist eine zur Fünfjahresfrist des Art. 16 Abs. 1 Satz 1 AHVG hinzutretende Frist (Urteil F. vom 4. September 2002, H 288/01, Erw. 4b mit Hinweis; vgl. auch Urteil H. vom 30. Oktober 2002, H 158/02, Erw. 3.2). Dies scheint auch Käser (Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2. Aufl., Bern 1996, S. 335 Rz 16.7) zu anerkennen, soweit er die Auffassung vertritt, die mit der 10. AHV-Revision eingeführte Anpassung von Satz 2 des Art. 16 Abs. 1 AHVG sei aus der Erkenntnis heraus erfolgt, "dass in der Praxis die fünfjährige Frist oft zu kurz bemessen" gewesen sei.

4.4.2 Aus der unmittelbar anschliessenden Aussage von Käser (a.a.O.), "die Verkürzung der Frist auf ein Jahr" werde durch den Umstand gerechtfertigt, dass die AHV-Durchführungsorgane innerhalb dieses Zeitraumes seit Rechtskraft der Steuerveranlagung handeln könnten, ergibt sich nichts anderes: Vor dem 1. Januar 1997 begann die Fünfjahresfrist von Satz 1 des Art. 16 Abs. 1 AHVG nach Satz 2 dieser Bestimmung für Beiträge, die auf Grund einer Nachsteuerveranlagung festgesetzt wurden, erst mit dem Ablauf des Kalenderjahres, in welchem die Nachsteuer rechtskräftig veranlagt wurde, zu laufen. Für die Geltendmachung von Beiträgen, welche auf Grund einer Nachsteuerveranlagung festgesetzt wurden, verblieb der Verwaltung also nach Eintritt der Rechtskraft der Nachsteuerveranlagung die Fünfjahresfrist des Satzes 1 von Art. 16 Abs. 1 AHVG. Demgegenüber steht der Verwaltung für die Geltendmachung von Beiträgen nach den Artikeln 6, 8 Abs. 1 und 10 Abs. 1 AHVG laut Satz 2 von Art. 16 Abs. 1 AHVG in der vom 1. Januar 1997 bis 31. Dezember 2002 geltenden Fassung (vgl. Erw. 4.1 hievor) nur noch ein Jahr nach Ablauf des Kalenderjahres, in welchem die massgebende Steuerveranlagung oder Nachsteuerveranlagung rechtskräftig wurde, zur Verfügung, sofern in diesem Zeitpunkt die Fünfjahresfrist von Art. 16 Abs. 1 Satz 1 AHVG bereits abgelaufen war. Mit anderen Worten wurde die Beitragsfestsetzungsfrist mit Inkrafttreten der Änderungen gemäss 10. AHV-Revision einerseits über die unverändert beibehaltene Fünfjahresfrist von Art. 16 Abs. 1 Satz 1 AHVG hinaus um die Einjahresfrist gemäss Art. 16 Abs. 1 Satz 2 AHVG verlängert, andererseits jedoch mit Blick auf die Anknüpfung an die Rechtskraft einer allfälligen Nachsteuerveranlagung - sofern diese erst nach Ablauf der Fünfjahresfrist eintritt - auf ein Jahr im Sinne von Art. 16 Abs. 1 Satz 2 AHVG verkürzt.

(…)

4.5 Das BSV führt sodann zu dem mit Inkrafttreten des ATSG auf den 1. Januar 2003 angepassten Satz 2 des Art. 16 Abs. 1 AHVG aus, der Zusatz "in Abweichung von Art. 24 Abs. 1 ATSG [...]" habe wegen Art. 1 Abs. 1 AHVG (in der seit 1. Januar 2003 gültigen Fassung) ergänzt werden müssen. Nach der zuletzt genannten Bestimmung habe das AHVG Abweichungen vom ATSG ausdrücklich vorzusehen. Aus diesem neu eingefügten Zusatz sei nicht auf eine Verkürzung der fünfjährigen Beitragsfestsetzungsfrist von Art. 16 Abs. 1 Satz 1 AHVG zu schliessen. Auch dem ist beizupflichten. Kieser (ATSG-Kommentar, N 25 zu Art. 24) weist explizit zu Art. 16 Abs. 1 AHVG darauf hin, dass "die bisherige Rechtslage unverändert weiter" gelte. Es sind keine Gründe ersichtlich, welche im Zusammenhang mit der zum 1. Januar 2003 in Kraft getretenen Anpassung von Satz 2 des Art. 16 Abs. 1 AHVG an der vom 1. Januar 1997 bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Rechtslage (vgl. Erw. 4.4 hievor) etwas geändert haben." (…). (sottolineature della redattrice)

Modificando dunque la seconda frase dell'art. 16 cpv. 1 LAVS nell'ambito della 10a revisione dell'AVS - in vigore dal 1° gennaio 1997 -, il legislatore ha voluto introdurre una proroga del termine di cinque anni dell'art. 16 cpv. 1 prima frase LAVS in funzione della crescita in giudicato della notifica di tassazione fiscale (cfr. consid. 4.4.1). In seguito, l'adattamento della seconda frase dell'art. 16 cpv. 1 LAVS alla LPGA non ha modificato il regime giuridico in vigore fino al 31 dicembre 2002 (cfr. consid. 4.5).

Recentemente (STF 9C_736/2018 del 5 dicembre 2018), il Tribunale federale ha ribadito questi principi:

" 2. Die Vorinstanz hat unter Hinweis auf die Urteile H 158/02 vom 30. Oktober 2002 E. 3.2 und H 1/06 vom 30. November 2006 E. 4.4.1 zutreffend festgehalten, dass bereits die früheren Fassungen des Art. 16 Abs. 1 Satz 2 AHVG (gültig vom 1. Januar 1997 bis 31. Dezember 2002 sowie ab 1. Januar 2003 bis 31. Dezember 2011) eine Verlängerung der fünfjährigen Verwirkungsfrist um ein Jahr in Fällen vorsahen, in welchen bei Ablauf der fünfjährigen Frist noch keine rechtskräftige Nachsteuerveranlagung vorlag. Zwar ist in Art. 16 Abs. 1 Satz 2 AHVG in der seit 1. Januar 2012 geltenden Fassung explizit nur noch von Steuerveranlagung die Rede; indessen war mit der Neufassung des Gesetzestextes keine materielle Änderung des Inhalts verbunden, dass die Nachsteuerveranlagung davon nicht mehr erfasst werden sollte, wie das kantonale Gericht unter Hinweis auf die Botschaft des Bundesrates vom 3. Dezember 2010 zur Änderung des AHVG, Verbesserung der Durchführung (vgl. BBl 2011 554 ff., 556) richtig ausgeführt hat. Vielmehr hat es sich lediglich um eine sprachliche Änderung des Gesetzestextes ohne Auswirkung auf dessen Inhalt gehandelt. Abgesehen davon lässt der Wortlaut ohne weiteres erkennen, dass eine Nachsteuerveranlagung unter den in Art. 16 Abs. 1 Satz 2 AHVG nunmehr verwendeten Begriff Steuerveranlagung fällt.". (l'evidenziatura è della redattrice)

                               2.4.   Il termine di cinque anni dalla scadenza dell'anno civile per fissare i contributi valeva dunque fino alla fine del 1996 quale regola generale.

Con la 10a revisione dell'AVS la decorrenza della prescrizione e il termine stesso di prescrizione per i contributi personali sono stati ridefiniti, poiché nella pratica spesso il termine di cinque anni risultava troppo breve. Pertanto, dal 1997 per i contributi personali vale un nuovo termine di un anno che dipende dalla crescita in giudicato della notifica di tassazione fiscale.

La seconda frase dell’art. 16 cpv. 1 LAVS permette, nei casi in cui vi è un ritardo nella quantificazione dei redditi degli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare dei contributi, degli indipendenti e delle persone che non esercitano un’attività lucrativa, di posticipare di un anno il termine di prescrizione. Ciò permette di non svantaggiare gli assicurati che, per un ritardo a essi non imputabile sulla fissazione dei contributi dovuti - ma dovuto alle autorità fiscali che non comunicano alle Casse di compensazione i dati fiscali o alle Casse di compensazione che non agiscono -, che si basa sulla decisione di tassazione fiscale cresciuta in giudicato, rischierebbero in futuro di ricevere una rendita AVS ridotta a causa dei minori contributi versati nel periodo determinante, siccome già prescritti (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a ed. 1996, pag. 335 N. 16.7).

L'anno supplementare concesso dalla seconda frase dell'art. 16 cpv. 1 LAVS è dunque applicabile quando il termine di cinque anni previsto dall'art. 16 cpv. 1 prima frase LAVS è scaduto al momento in cui la Cassa di compensazione emana la decisione di fissazione dei contributi; il termine supplementare di un anno non riduce il termine quinquennale (Kieser, Alters- und Hinterlassenenversicherung, 3a ed. 2012, N. 4 pag. 203: "Die in Art. 16 Abs. 1 Satz 2 AHVG geregelte einjährige Frist hat nur dann Bedeutung, wenn im Verfügungszeitpunkt die fünfjährige Verwirkungsfrist nach Art. 16 Abs. 1 Satz 1 AHVG bereits abgelaufen ist. Sie verkürzt insoweit nicht etwa die genannte fünfjährige Frist (H 1/06 E. 3, E. 4.)").

Per i contributi per gli indipendenti e per gli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi, il termine di prescrizione inizia a decorrere alla fine dell'anno contributivo per il quale sono dovuti i contributi. Si tratta quindi dell'anno nel quale è conseguito il reddito. I contributi personali, come anche i contributi dovuti dagli assicurati il cui datore di lavoro non è soggetto ai contributi, si prescrivono tuttavia in ogni caso un anno dopo la scadenza dell'anno civile in cui la tassazione fiscale è cresciuta in giudicato.

Per i casi in cui alla scadenza dei cinque anni non esiste ancora una tassazione fiscale cresciuta in giudicato, la seconda frase dell'art. 16 cpv. 1 LAVS proroga il periodo di cinque anni fino a quando la stessa non sarà disponibile. La proroga è valida per un periodo di un anno dopo la fine dell'anno civile in cui cresce in giudicato la tassazione fiscale (Frey, Mosimann, Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, 2018, pag. 147, N. 2 ad art. 16: "Für die Beiträge der Selbständigerwerbenden und der Nichterwerbstätigen (persönliche Beiträge) wie der Arbeitnehmer ohne beitragspflichtigen Arbeitgeber beginnt die Verjährungsfrist ebenfalls mit Ablauf des Beitragsjahres zu laufen, für das die Beiträge geschuldet sind. Dabei handelt es sich um das Jahr, in dem das Einkommen erzielt wurde (AHVV 22 Abs. 1 für Selbständigerwerbende; AHVV 29 Abs. 1 für Nichterwerbstätige; ZAK 1989 512). Die persönlichen Beiträge wie auch die Beiträge für Arbeitnehmer ohne beitragspflichtigen Arbeitgeber verjähren aber in jedem Fall erst ein Jahr nach Ablauf des Kalenderjahres, in welchem die Steuerveranlagung rechtskräftig wurde (AHVG 16 Abs. 1; ZAK 1989 512). Mit AHVG 16 Abs. 1 Satz 2 soll für den Fall, dass bei Ablauf der fünfjährigen Frist noch keine rechtskräftige Steuerveranlagung vorliegt, die fünfjährige Frist bis zum Vorliegen derselben verlängert werden. Für die Verlängerung gilt eine Einjahresfrist ab Eintritt der Rechtskraft der Steuerveranlagung, welche erst am Ende des Kalenderjahres abläuft (BGer v. 30.11.2006, H 1/06, E. 4).") (la sottolineatura è della redattrice)

Infine, le Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG (DIN), valide dal 1° gennaio 2008, stato 1° gennaio 2019, edite dall'UFAS, prevedono al N. 4054 che di regola i contributi AVS il cui importo non è stato fissato mediante decisione entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere né pretesi né pagati. Tuttavia, per i contributi dei lavoratori indipendenti, dei lavoratori senza attività lucrativa e dei lavoratori i cui datori di lavoro non sono tenuti al pagamento dei contributi, il termine di prescrizione scade al più presto un anno dopo la fine dell’anno civile in cui la tassazione fiscale o la tassazione consecutiva a una procedura di reclamo d’imposte arretrate determinante è passata in giudicato (art. 16 cpv. 1 LAVS).

Di medesimo tenore sono le Direttive dell'UFAS sulla riscossione dei contributi nell’AVS/AI e nelle IPG (DRC), valide dal 1° gennaio 2008, stato al 1° gennaio 2019, secondo cui il termine di prescrizione è di cinque anni (v. però N. 5016 segg.) e decorre dall’inizio dell’anno civile che segue quello per cui i contributi sono dovuti (N. 5012 DRC).

Tuttavia, secondo il N. 5013 DRC, i contributi di chi esercita un’attività indipendente, quelli dei salariati non soggetti al prelievo alla fonte alle dipendenze di datori di lavoro non tenuti a pagare contributi (art. 6 cpv. 1 LAVS) e quelli di chi non esercita alcuna attività lucrativa cadono in prescrizione in ogni caso solo un anno dopo la fine dell’anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato (art. 16 cpv. 1 seconda frase LAVS).

                               2.5.   Va ancora rilevato che, contrariamente al titolo dell'art. 16 LAVS che indica "prescrizione", tanto il termine relativo di un anno quanto quello assoluto di cinque anni sono in realtà dei termini di perenzione (DTF 115 V 186 consid. 2b con riferimenti; SVR 2007 AHV Nr. 1 consid. 4.1). Pertanto, essi non possono essere né interrotti, né sospesi e neppure ripristinati (DTF 117 V 210 consid. 3a). La perenzione provoca l'estinzione del diritto, ossia esso si estingue alla fine del termine previsto (Greber/Duc/ Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillese et survivants (LAVS), 1996, pag. 405, N. 2 ad art. 16) e va quindi esaminata d'ufficio, indipendentemente da un'eventuale eccezione (STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008, consid. 6.2; DTF 113 V 180 consid. 2 pag. 181, DTF 112 V 5 consid. 4c, DTF 111 V 135 consid. 3b).

Va inoltre rammentato che prima che la perenzione diventi definitiva, i contributi devono essere indicati in una decisione notificata al debitore dei contributi (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., 1996, pag. 409).

Infatti, una decisione contributiva resa nei termini legali esclude una volta per tutte la perenzione prevista dall’art. 16 cpv. 1 LAVS (Kieser, ATSG Kommentar, 3a ed. 2015, pag. 377, N. 43 ad art. 24, rammenta che “Mit dem Erlass einer Beitrags-verfügung wird die Verwirkung ein für allemal ausgeschlossen, und zwar auch dann, wenn die Verfügung in der Folge gerichtlich oder wieder erwägungsweise aufgehoben und durch eine neue ersetzt wird (…)”).

A determinate condizioni, la decisione notificata allo scopo di evitare che un credito contributivo sia perento può essere sufficiente anche se il suo contenuto è lacunoso (per esempio indica l’importo globale a carico del datore di lavoro, senza che figurino i dettagli per ogni dipendente). Tuttavia, l’ammontare richiesto successivamente non può superare quello della decisione precedentemente notificata (Kieser, op. cit., pag. 377, N. 43 e seguenti ad art. 24; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 410, n. 9 ad art. 16: “Dès l’instant où la créance de cotisations a été consigné en temps utile dans une décision, la prescription du droit de fixer les cotisations ne peut jamais intervenir. Peu importe que la décision entre en force ou soit ultérieurement annulée par le juge ou par la caisse elle-même. Une décision de cotisations rendue dans le délai fixé à l’article 16 alinéa 1 LAVS exclut une fois pour toutes la péremption à concurrence au plus du montant réclamé.”).

                               2.6.   Nell'evenienza concreta, in virtù di quanto precede, il TCA deve concludere che l'agire dell'amministrazione è corretto e deve dunque essere integralmente confermato.

Infatti, per quanto concerne i contributi personali dovuti dal ricorrente per l'anno 2012, va evidenziato che la relativa notifica di tassazione IFD 2012 è stata resa l'8 marzo 2017 (doc. 13) e 30 giorni dopo è cresciuta incontestata in giudicato.

Pertanto, poiché alla scadenza del termine dell'art. 16 cpv. 1 prima frase LAVS di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti i contributi, ossia al 31 dicembre 2017, la Cassa di compensazione non aveva ancora emanato la decisione di fissazione dei contributi personali, il termine legale di cinque anni deve essere prorogato di un anno in virtù della seconda frase dell'art. 16 cpv. 1 LAVS.

Ne discende che i contributi AVS/AI/IPG dovuti dall'assicurato cadono in prescrizione solo un anno dopo la fine dell’anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato e meglio al 31 dicembre 2018.

Di conseguenza, avendo la Cassa di compensazione emanato la relativa decisione di fissazione dei contributi il 19 ottobre 2018, la pretesa dell'amministrazione non è perciò perenta, ma è anzi stata validamente fatta valere nei confronti dell'assicurato nel termine di prescrizione di cui all'art. 16 cpv. 1 2a frase LAVS.

Per quanto concerne i contributi personali per l'anno 2013, la notifica di tassazione IFD 2013 è stata resa il 19 dicembre 2017 (doc. 14) e la sua crescita in giudicato è avvenuta nell'anno 2018. Pertanto, conformemente alla seconda frase dell'art. 16 cpv. 1 LAVS, la Cassa di compensazione aveva tempo fino al 31 dicembre 2019 per fissare i contributi dovuti dall'assicurato per l'anno 2013.

Così stando le cose, la decisione di fissazione dei contributi del 19 ottobre 2018 rientra ampiamente nel termine di prescrizione legale prorogato per gli indipendenti in virtù dell'art. 16 cpv. 1 2a frase LAVS ed è dunque indubbiamente tempestiva.

La tesi del ricorrente, secondo cui si dovrebbe applicare il termine di prescrizione di cinque anni "alla lettera", e meglio dal 19 ottobre 2018 andando indietro fino al 19 ottobre 2013, non è tutelabile alla luce del tenore della prima frase dell'art. 16 cpv. 1 LAVS, che dispone chiaramente che i contributi devono essere fissati entro un termine di cinque anni "dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti".

                               2.7.   Accertata la tempestività delle decisioni del 19 ottobre 2018 di fissazione dei contributi per gli anni 2012 e 2013, occorre verificare se sono corretti gli interessi di mora calcolati dalla Cassa sui contributi arretrati ex art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS.

L’insorgente ha criticato il tasso del 5% applicato dalla Cassa e ha chiesto di adottare il tasso dello 0,5%, più attuale e più conforme ai tassi bancari odierni.

L'agire della Cassa di compensazione sulla base dell'art. 42 cpv. 2 OAVS deve invece essere confermato nel principio, mentre per la fissazione degli interessi dovuti i relativi importi dovranno essere ricalcolati alla luce della modifica dei redditi determinanti adottata dall'amministrazione nella decisione su opposizione.

Il Tribunale federale ha infatti più volte stabilito che il tasso del 5% è conforme alla legge e non vi si può derogare (STF 9C_531/2015 del 22 marzo 2016, pubblicata in SVR 8/9 2016 AHV Nr. 9), poiché si tratta di un interesse tecnico (DTF 139 V 297 consid. 3.3.2.2) che non è da mettere in relazione con i tassi di interesse dei mercati finanziari (STF 9C_531/2015 del 22 marzo 2016, pubblicata in SVR 8/9 2016 AHV Nr. 9) ed è altresì utilizzato in diritto civile in virtù dell’art. 104 cpv. 1 CO.

In particolare, nella DTF 139 V 297 l’Alta Corte ha stabilito che l'art. 42 cpv. 2 OAVS poggia su una base legale sufficiente e il tasso d'interesse da esso fissato al 5% per anno non è contrario al diritto né tantomeno è arbitrario:

" 3.3.2.2

(…) Nebst dem pauschalen Ausgleich von Zinsgewinn und -verlust - der überdies für Verzugs- und Vergütungszinsen gleich hoch ausfällt - bezweckt der Verzugszins zusätzlich eine Abgeltung des administrativen Aufwands für die verspätete resp. nachträgliche Beitragserhebung und für die Erhebung des Verzugszinses selbst. Auch wenn sich gewisse Abweichungen zu den jeweils geltenden Zinssätzen auf dem Geld- und Kapitalmarkt ergeben, sind diese systemimmanent und bedürfen nur dann einer Korrektur, wenn Abweichungen über längere Zeit hinweg und in beträchtlichem Ausmass bestehen. Der AHV-rechtliche Verzugszins ist ferner nicht mit einem Marktzins zu vergleichen. Vielmehr handelt es sich um einen "technischen" Zinssatz. Er wurde vom Bundesrat im Rahmen der gesetzlich an ihn delegierten Kompetenz in Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen AHV-Kommission (vgl. Art. 73 AHVG) und den Fachkommissionen so festgesetzt, dass er in dem für die Sozialversicherung eigenen Inkasso- und Bezugsverfahren von den mit der Durchführung der AHV beauftragten Ausgleichskassen ohne allzu grossen administrativen Aufwand effizient angewendet werden kann (ZAK 1990 284, H 170/89 E. 4b/ee und 4b/ff).

3.3.3 Ein Grund, von der in E. 3.3.2 dargelegten Rechtsprechung grundsätzlich abzuweichen (vgl. BGE 136 III 6 E. 3 S. 8; BGE 135 I 79 E. 3 S. 82; BGE 134 V 72 E. 3.3 S. 76), ist nicht ersichtlich und wird auch nicht geltend gemacht. Daher lässt sich aus einem "seit Jahren herrschenden Zinsniveau von 1-2 %" allein noch nicht auf fehlende Gesetzmässigkeit schliessen. Dagegen spricht auch der Umstand, dass mit Art. 104 Abs. 1 OR formellgesetzlich ein Verzugszinssatz von 5 % festgelegt ist, welche Bestimmung im Verwaltungsrecht bei fehlender Anordnung als allgemeiner Rechtsgrundsatz analog Anwendung findet (HÄFELIN/MÜLLER/ UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, S. 41 Rz. 191 und S. 175 Rz. 756 ff.; vgl. auch SVR 2001 BVG Nr. 16 S. 63, B 43/98 E. 4b; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2. Aufl. 2009, N. 38 zu Art. 26 ATSG mit Hinweisen).

3.3.4 Nach dem Gesagten beruht Art. 42 Abs. 2 AHVV auf einer genügenden gesetzlichen Grundlage und ist auch der darin festgelegte Zinssatz nicht gesetzeswidrig oder gar willkürlich (vgl. BGE 134 II 124 E. 4.1 S. 133; BGE 133 I 149 E. 3.1 S. 153 mit Hinweisen). Die Beschwerde ist auch in diesem Punkt unbegründet. (…)". (le sottolineature sono della redattrice)

Questi concetti sono stati ribaditi ancora nel 2016 nella STF 9C_531/2015 del 22 marzo 2016:

" 4.

(…) Le taux d'intérêts de 5 % est prévu par l'art. 42 al. 2 RAVS. Il a été fixé par le Conseil fédéral dans le cadre de la compétence qui lui a été déléguée par la loi en collaboration avec la Commission fédérale de l'AVS (cf. art. 73 LAVS) et les commissions spécialisées, de telle manière qu'il puisse être appliqué efficacement et sans trop de formalités administratives lors de la procédure de recouvrement et de perception menée par les caisses de compensation. Contrairement à ce que voudrait le recourant, les intérêts de retard au sens de l'AVS ne sont pas à mettre en relation avec les taux d'intérêts du marché; il s'agit plutôt ici d'un taux d'intérêts "technique" (ATF 139 V 297 consid. 3.3.2.2 p. 305 et les références). En outre et conformément à ce qu'a relevé la juridiction cantonale, le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que le taux de 5 % prévu par l'art. 42 al. 2 RAVS est conforme au droit (ATF 139 V 297consid. 3.3.2.1 pp. 304 s.; 134 V 202 consid. 3.5 p. 207). Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de ce taux, ce d'autant moins que l'art. 104 al. 1 CO prévoit également un taux d'intérêts à 5 % et est applicable, par analogie, en droit administratif comme principe juridique général en l'absence de règle particulière (ATF 139 V 297 consid. 3.3.3 p. 306 et les références). 

Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont confirmé le taux d'intérêts à 5 % l'an.“.

                               2.8.   Da quanto precede discende che la decisione impugnata deve essere confermata per quanto concerne sia la validità delle due decisioni di fissazione dei contributi del 19 ottobre 2018 riferite agli anni 2012 e 2013, sia i relativi interessi di mora che sono decorsi per quegli anni sui contributi arretrati.

Il ricorso deve pertanto essere integralmente respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

30.2019.14 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.09.2019 30.2019.14 — Swissrulings