Raccomandata
Incarto n. 30.2015.33 cs
Lugano 1 febbraio 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 dicembre 2015 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12 novembre 2015 emanata da
Cassa CO 1 in materia di rendite AVS
ritenuto, in fatto
A. RI 1, nato nel 1947, con decisione del 4 aprile 2013 è stato messo al beneficio di una rendita semplice di vecchiaia di fr. 2'115.-- con effetto dal 1° gennaio 2013, calcolata sulla base di un reddito medio annuo determinante di fr. 67'392 e di una scala di rendita 44 (doc. 33).
B. Con decisione dell’8 ottobre 2015 (doc. 12), confermata dalla decisione su opposizione del 12 novembre 2015 (doc. 1), la Cassa CO 1, dopo aver ricevuto una notifica di modifica dell’iscrizione sul conto individuale per il 2010 (doc. 29) ha rilevato che gli accrediti per compiti educativi non erano stati sottoposti a ripartizione ed ha ricalcolato la prestazione attribuita a RI 1, riducendo a fr. 56'160 (nel 2013) il reddito annuo medio determinante e a fr. 1'966 la prestazione dovuta dal 1° gennaio 2013 (fr. 1'974 dal 1° gennaio 2015 con reddito annuo medio di fr. 56’400). Contestualmente ha chiesto la restituzione di fr. 5'076.
C. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata, così come di quella dell’8 ottobre 2015 e domandando la conferma della decisione del 4 aprile 2013 (doc. I). Il ricorrente contesta che vi siano motivi per riconsiderare quest’ultima decisione e meglio per poterla ritenere manifestamente errata, poiché non vi sarebbe un’“inapplicazione di disposizioni fondamentali, tantomeno di applicazione inappropriata di disposizioni fondamentali”.
D. Con risposta del 22 dicembre 2015 la Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).
nel merito
2. A norma dell'art. 21 cpv. 1 LAVS hanno diritto alla rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto 65 anni e le donne che hanno compiuto 64 anni.
Per l’art. 21 cpv. 2 LAVS il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l’età stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte del beneficiario.
Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti (art. 29 cpv. 1 LAVS).
A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).
Il calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:
una persona ha pagato i contributi (lett. a);
il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);
possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c).
Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).
Esso si compone:
dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
degli accrediti per compiti educativi (lett. b);
degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
3. Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:
- entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);
il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:
tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
4. In concreto, RI 1, nato il __________ 1947, ha diritto ad una rendita di vecchiaia dal 1° gennaio 2013 (art. 21 cpv. 2 LAVS).
Con la decisione contestata l’insorgente è stato messo al beneficio di una rendita calcolata sulla base di un periodo di contribuzione effettivo di 44 anni per una scala (massima) 44 ed un reddito annuo medio di fr. 56’400 (doc. 12).
5. Nel caso di specie il periodo di contribuzione, completo, che dà diritto alla scala di rendita massima (44), non è contestato. Del resto, nel caso del ricorrente sono determinanti gli anni dal 1° gennaio 1968 (1° gennaio seguente il 20.o anno di età) al 31 dicembre 2011 (31 dicembre che precede il compimento del 65.o anno di età).
Infatti l’art. 29bis cpv. 1 LAVS prevede, di principio, che il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurato (in concreto: età conferente il diritto alla rendita).
Per quanto concerne il secondo elemento di calcolo, ossia il reddito annuo medio (di seguito: RAM), va rammentato che esso è composto dalla somma risultante dai redditi da attività lucrativa e dagli eventuali accrediti computabili durante il proprio periodo di contribuzione (in concreto dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 2011), ritenuto che i redditi conseguiti durante il matrimonio sono soggetti a splitting, il tutto diviso per gli anni di contribuzione (in concreto 44 anni).
La somma dei redditi da attività lucrativa del ricorrente va rivalutata in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS) e divisa per gli anni di contribuzione. Il fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante per la rendita.
Nel caso che ci occupa la prima registrazione determinante da prendere in considerazione è quella del 1968 (anno seguente il compimento del 20.o anno di età).
Pertanto, dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l’1.281.
L'importo rivalutato va poi diviso per il periodo effettivo di contribuzione (in concreto: 44 anni).
Nella fattispecie dalla documentazione agli atti emerge che l’interessato ha pagato ininterrottamente i contributi sociali e che, in seguito allo splitting (primo matrimonio dal __________), il reddito complessivo ammonta a fr. 1'521'585.
Ne discende che la media dei redditi da attività lucrativa si fissa in fr. 44’299 (1'521’585 X 1.281 : 44 anni).
L’assicurato ha avuto tre figli nati nel __________, nel __________ e nel __________ (cfr. doc. 49).
In concreto vanno attribuiti accrediti dal 1974 (anno susseguente la nascita del primo figlio) al 1996 (compimento del 16.o anno di età dell’ultimogenito). Infatti nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS). Inoltre, l’accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
L’interessato ha pertanto diritto a 23 mezzi accrediti per compiti educativi.
La media dell’accredito per compiti educativi (intero) è determinata secondo la seguente formula:
(rendita di vecchiaia annua minima x 3) x numero bonifici educativi
durata di contribuzione computabile
Ne consegue quindi che all'assicurato vanno computati 23 mezzi accrediti per un importo di fr. 10’915 (1’160 {rendita di vecchiaia minima nel 2011/2012} X 12 X 3 X 11,5 : 44).
Per cui il reddito annuo medio ammonta nel 2012 a fr. 55’680 (44’299 + 10'915 = 55’214 arrotondato secondo le tabelle edite dall’UFAS), nel 2013 a fr. 56'160 per una prestazione mensile di fr. 1’966 dal mese di gennaio 2013 e nel 2015 a fr. 56’400 per una prestazione mensile di fr. 1'974 dal mese di gennaio 2015.
Ne segue che la rendita è stata ricalcolata correttamente con la decisione impugnata.
6. Va ora esaminato se la Cassa può chiedere la restituzione dell’importo di fr. 5’076 pari alla differenza tra la rendita cui ha diritto l’insorgente dal 1° gennaio 2013 al 31 ottobre 2015, ossia fr. 66’924 ([fr. 1'966 X 24] + [fr. 1'974 X 10]) e la rendita effettivamente versata nel medesimo lasso di tempo, ossia fr. 72’000 ([2'115 X 24] + [2’124 X 10]).
7. Secondo l’art. 25 LPGA, applicabile in forza degli articoli 2 LPGA e 1 LAVS, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2 prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).
La restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004).
Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF U 409/06 del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2c pag. 469 e riferimenti).
Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U 409/06 del 25 giugno 2007).
Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).
L'irregolarità deve essere manifesta. Il Tribunale federale ha precisato (STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2):
" In particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una riconsiderazione non sono date (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1 con riferimenti)."
Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti).
8. In concreto, nel corso del mese di ottobre 2015, la Cassa si è accorta che nel calcolare la rendita di vecchiaia attribuita con la decisione del 4 aprile 2013 (doc. 33), non aveva ripartito gli accrediti per compiti educativi dovuti per il periodo dal 1974 al 1996 (cfr. consid. 5), contrariamente a quanto prevede l’art. 29 sexies cpv. 3 LAVS per il quale l’accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi.
La decisione del 4 aprile 2013, che si fonda su un calcolo non conforme alla legge (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS), è di conseguenza manifestamente errata. Non prendendo in considerazione la ripartizione dei compiti educativi l’insorgente avrebbe diritto ad una rendita maggiore (cfr. consid. 6).
Inoltre l’importo chiesto in restituzione va considerato di notevole importanza, ammontando a fr. 5'076. Del resto, se da una parte, di regola, per giurisprudenza invalsa, una correzione non va considerata di notevole importanza se l’importo da restituire è di poche centinaia di franchi (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione 2009, n. 34 ad art. 53 pag. 678; ad esempio fr. 165.90; fr. 265.20 e fr. 568.10 in ZAK 1989 pag. 518 o fr. 954.25 in SVR 1995 KZ Nr. 13), dall’altra, tuttavia, se si tratta di prestazioni periodiche, anche in caso di importi minimi, la correzione riveste un’importanza notevole (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione 2009, n. 34 ad art. 53 pag. 678; DTF 102 V 128).
Non va infine dimenticato che di principio prestazioni ottenute indebitamente vanno restituite indipendentemente dalla colpa dell’assicurato. Occorre infatti ristabilire l’ordine legale, dopo la scoperta dell’errore (cfr. sentenza 9C_328/2015 del 23 settembre 2015, consid. 1, con rinvio alla DTF 122 V 134).
Ne segue che le condizioni per riconsiderare la decisione del 4 aprile 2013 sono manifestamente adempiute.
Considerato inoltre che la Cassa ha domandato la restituzione nel termine di perenzione di un anno da quando ha avuto conoscenza dell’errore (art. 25 cpv. 2 LPGA e doc. 29) e che l’importo versato a torto è stato erogato dal mese di gennaio 2013, a giusta ragione l’amministrazione ha chiesto il rimborso dell’intero ammontare percepito in troppo di fr. 5’076.
9. Va infine rammentato che l’interessato può chiedere all’amministrazione il condono della somma da restituire, conformemente a quanto prevede l’art. 4 OPGA:
" 1 Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.
2 Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato.
3 Le autorità cui sono state versate prestazioni in virtù dell’articolo 20 LPGA o delle disposizioni delle singole leggi non possono far valere una grave difficoltà.
4 Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato.
5 Sul condono è pronunciata una decisione.”
E’ tuttavia possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
L’insorgente può pertanto chiedere il condono dell’importo da restituire tramite una richiesta scritta alla Cassa di compensazio-ne nei modi e tempi previsti dalla legge.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti