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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.12.2015 30.2015.19

2 décembre 2015·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·14,652 mots·~1h 13min·2

Résumé

Conferma del diritto ad una rendita ordinaria AVS dal mese successivo al compimento dell'età che dà diritto al pensionamento in mancanza di prove circa l'inoltro di una domanda di posticipo della rendita. In concreto non vi sono i presupposti per ritenere la buona fede

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 30.2015.19   cs

Lugano 2 dicembre 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul rinvio di cui alla sentenza 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 del Tribunale federale nella causa promossa con ricorso del 30 gennaio 2014 di

RI 1  rappr. da: RA 1   

contro  

la decisione su opposizione del 23 gennaio 2014 emanata da

Cassa di compensazione CO 1     in materia di rendite AVS

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   Il 9 gennaio 2009, RI 1, nato il __________ 1944, ha inoltrato alla Cassa __________ (doc. A11, inc. 30.2014.11) una domanda di richiesta di una rendita futura, indicando, tra le possibili varianti del calcolo, quella del rinvio del versamento di 3 anni (allegato al doc. A2, inc. 30.2014.11). La Cassa __________ ha trasmesso la richiesta alla Cassa __________ CO 1, competente per il caso di specie (doc. A2, inc. 30.2014.11).

                               1.2.   Il 29 maggio 2009 la Cassa __________ CO 1 ha comunicato al proprio assicurato l’ammontare della rendita di vecchiaia in caso di inizio del versamento della prestazione al 1° ottobre 2009 e al 1° ottobre 2012, con le varianti nel caso in cui anche il proprio coniuge avesse diritto ad una prestazione di vecchiaia, allegando il formulario di richiesta per una rendita di vecchiaia (allegato al doc. A2, inc. 30.2014.11).

                               1.3.   Il 10 luglio 2013 RI 1 ha trasmesso un’e-mail ad una funzionaria della Cassa __________ CO 1 dove ha spiegato quanto successo nel 2009, rilevando che dopo aver ricevuto il calcolo della prestazione, ha deciso di rinviare il versamento della rendita di vecchiaia di 3 anni, compilando il relativo formulario. La richiesta, di cui non è stata tenuta una copia, è stata inoltrata al Comune di __________. L’assicurato, da allora, non ha più saputo nulla. Egli si chiede se ciò possa essere dovuto al fatto che negli ultimi anni in quel Comune vi sono stati diversi avvicendamenti o se il documento sia stato perso dalla Posta (doc. A10, inc. 30.2014.11).

                               1.4.   Il 30 settembre 2013 RI 1 e __________, RA 1, si sono rivolti alla Cassa __________ CO 1, allegando una richiesta di rendita, datata 18 settembre 2013, tramite la quale RI 1 ha precisato di voler ottenere il rinvio del versamento della prestazione per il periodo dal 1° ottobre 2009 al 1° ottobre 2013 (doc. A8 e A9, inc. 30.2014.11). Gli interessati hanno rilevato che RI 1 nel 2009 aveva già consegnato all’addetto del Comune di __________ il formulario compilato per ottenere la rendita posticipata, ma che questo formulario è andato perso, non per colpa sua, e che la nuova domanda di rendita non sostituisce quella del 2009.

                               1.5.   Con decisione del 9 dicembre 2013 la Cassa __________ CO 1 ha fissato l’ammontare della rendita dovuta a RI 1 dal 1° ottobre 2009, respingendo la richiesta di rinvio del versamento della prestazione (doc. A 6, inc. 30.2014.11). Con decisione su opposizione del 23 gennaio 2014 la Cassa ha confermato la reiezione della domanda di rinviare il pagamento della rendita di vecchiaia poiché non risulta alcuna richiesta in tal senso e non è stato comprovato che la domanda sia stata presentata al Comune di __________ o alla Cassa __________. Agli atti vi è solo la richiesta del gennaio 2009 contenente la domanda di un calcolo per una rendita futura (doc. A2, inc. 30.2014.11).

                               1.6.   RI 1, rappresentato __________ __________, RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione (doc. I, inc. 30.2014.11).

                                         In primo luogo l’insorgente rileva che il provvedimento è stato firmato da __________ e non è chiaro se questa firma abbia valore legale per la Cassa __________ CO 1.

                                         Nel merito l’insorgente ribadisce di aver consegnato all’addetto del Comune di __________ il formulario compilato per ottenere la rendita posticipata, documento che sarebbe stato perso tra __________, __________ e __________ e di non aver chiesto il pagamento della rendita dal 2009 proprio perché intendeva posticiparne il versamento. Secondo il ricorrente la Cassa, dal mese di ottobre 2009, avrebbe trattenuto la sua rendita in deposito, senza dargli alcuna comunicazione. L’amministrazione avrebbe agito come una “cassa di risparmio” e avrebbe di conseguenza dovuto comunicargli ogni mese il conteggio del deposito, ciò che avrebbe reso evidente l’assenza di una richiesta di prestazioni. Non agendo in tal modo, secondo il ricorrente, la Cassa ha violato gli obblighi di chi trattiene una somma senza l’espresso consenso del proprietario a cui spetta di diritto stabilirne la destinazione. L’assicurato ribadisce che la sua intenzione era quella di ottenere la rendita posticipata e non di lasciare depositata (senza interessi) la sua rendita presso la Cassa __________ CO 1. Se avesse ricevuto subito la comunicazione del deposito avrebbe capito che vi era stato un disguido e avrebbe potuto ossequiare tempestivamente l’art. 55 quater cpv. 1 OAVS che prevede che la dichiarazione di rinvio va presentata per iscritto entro un anno dall’inizio del periodo di rinvio. Solo il 18 settembre 2013, poco prima dell’inizio del versamento della rendita posticipata (e solo in quel momento), la Cassa ha invitato RI 1 a compilare il formulario per ottenere la rendita AVS sebbene sapesse che lui vi aveva diritto già a partire dal 1° ottobre 2009. L’interessato si domanda cosa poteva pensare la Cassa in questi 4 anni di silenzio: che l’insorgente era deceduto?, che era partito all’estero senza i suoi soldi?, che è ricco ed ha rinunciato tacitamente alla sua rendita?, oppure che vuole evidentemente posticipare la rendita per poterla aumentare? E si domanda se sono legittimi 4 anni di silenzio da parte di una Cassa __________ mentre ogni autorità diventa attiva quando una fattura non è pagata.

                                         La circostanza che la Cassa non abbia ricevuto il formulario non significa che l’insorgente non lo abbia trasmesso. Del resto presso il Comune di __________, nel corso del __________ la gestione delle pratiche è stata cambiata per 3 volte. Dato che la Cassa conosceva il suo indirizzo non poteva trattenere ogni mese la somma corrispondente alla rendita semplice senza darne comunicazione all’avente diritto, titolare della rendita, e senza precisare che non matureranno interessi di nessun genere. E’ la cassa di compensazione a dover dimostrare che il lavoratore (residente in Svizzera ad un indirizzo noto) ha fatto questa libera scelta di lasciare presso la Cassa la rendita semplice, altrimenti vi è l’apparenza di un’appropriazione indebita da parte dell’amministrazione. L’insorgente evidenzia che proprio perché il deposito della rendita per 4 anni senza interessi e con ripercussioni fiscali è una strana scelta del tutto antieconomica, in base al criterio della verosimiglianza non si può considerare come provato che il lavoratore abbia scelto di lasciare la sua rendita semplicemente nelle mani della Cassa. In altre parole per il fatto di non poter comprovare di aver consegnato brevi manu il formulario al proprio Comune di domicilio non ne consegue che ha perso il diritto di tale posticipazione (con le maggiorazioni previste dalla normativa) se la Cassa a sua volta non si è attivata, indicando subito al beneficiario di tenere in deposito mese per mese le somme della rendita accumulata a suo nome. Non è l’insorgente a dover subire le conseguenze negative del fatto che il formulario compilato nel 2009 sia andato perso tra __________, __________ e __________. Per evitare queste decisioni unilaterali della Cassa occorre un meccanismo di sicurezza che consiste nella comunicazione al titolare che la sua rendita al compimento del 65esimo anno (10.2009) è depositata (senza interessi) presso la Cassa. Il formulario del 2013 non sostituisce quello firmato nel maggio 2009 e consegnato a mano al Comune di __________, con il quale egli ha chiesto una rendita posticipata.

                                         Soltanto per il mese di gennaio 2014 (e non anche da ottobre 2013) è stato effettuato il pagamento della rendita nella misura riconosciuta dalla Cassa. Dal 1° ottobre 2013 sono pertanto dovuti interessi, mese per mese, sulla somma riconosciuta dalla Cassa quale rendita dovuta fino al momento del pagamento.

                                         L’interessato invoca il principio della buona fede e della parità di trattamento e sostiene che siano state violate le norme della Costituzione federale e meglio: l’art. 5 cpv. 2 Cost. fed., l’art. 8 cpv. 2 Cost. fed., l’art. 41 cpv. 2 Cost. fed., l’art. 46 cpv. 1 Cost. fed., l’art. 49 Cost. fed., l’art. 111 cpv. 1 Cost. fed. e l’art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed.

                                         L’insorgente ribadisce che la Cassa non ha reagito al compimento del 65esimo anno di età, non lo ha informato di trattenere la rendita, non ha risposto alle argomentazioni sollevate da lui e dal suo legale, così che ha violato il principio di legalità (art. 1 CEDU) e il diritto di essere sentiti di cui all’art. 6 § 1 CEDU, il principio di uguaglianza (art. 14 CEDU) ed il divieto dell’abuso di diritto (art. 17 CEDU).

                                         L’insorgente richiama le norme sulle banche, le norme penali relative all’appropriazione indebita in relazione al comportamento della Cassa, l’art. 39 cpv. 1 e 2 LAVS sulla possibilità ed effetto del rinvio e l’art. 55 quater cpv. 1 OAVS. Il ricorrente ribadisce che per la regola della verosimiglianza preponderante ha ottemperato ad ogni suo onere per quanto sia riconoscibile secondo il principio della fiducia nelle autorità e della buona fede. La mancata prova di aver consegnato il formulario chiedente la rendita posticipata non è determinante in questo caso, in considerazione del fatto che la Cassa si è messa in contatto con l’insorgente solo nel settembre 2013 anziché già nel mese di ottobre 2009.

                                         In conclusione il ricorrente chiede l’annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento di una rendita posticipata dal 1° ottobre 2013, oltre agli interessi di mora al 5% sulla rendita nella misura già riconosciuta dalla Cassa, mese per mese, salvo conguaglio e le ripetibili anche nella procedura di opposizione.

                                         L’insorgente chiede di essere sentito e di sentire in qualità di teste __________ della Cassa convenuta.

                               1.7.   Con risposta del 4 febbraio 2014 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso (doc. III, inc. 30.2014.11). L’amministrazione ha evidenziato che l’insorgente l’ha contattata telefonicamente il 10 luglio 2013 perché voleva richiedere la rendita di vecchiaia dal mese di ottobre 2013 ed ha comunicato che nel maggio 2009 aveva richiesto al Comune di __________ un rinvio della rendita e dopo 4 anni voleva fare la richiesta di una rendita con un supplemento del 24%. La Cassa ha rilevato di aver ricevuto la richiesta per il calcolo della rendita futura il 30 gennaio 2009 e di non aver ricevuto ulteriori domande.

                               1.8.   Il 13 febbraio 2014 il ricorrente ha prodotto una replica (doc. V, inc. 30.2014.11). L’insorgente ribadisce le sue censure e sottolinea che, dopo aver ricevuto il calcolo della rendita posticipata, nel mese di luglio 2009 ha consegnato all’addetto del Comune di __________ il vero e proprio formulario compilato per ottenere la rendita posticipata. La patrocinatrice, come persona informata sui fatti, dà atto di tutto ciò e formula la richiesta di informazioni al Comune di __________ sulla persona che all’epoca seguiva quel tipo di pratica e se è vero che in quel momento, oltre a __________ e a __________, ci fosse una terza persona. Il formulario sembra essere andato perso tra __________, __________ e __________. L’insorgente rileva che __________ il   10 luglio 2013, quando era ancora alle dipendenze della Cassa, gli ha promesso per telefono di regolare ogni cosa, così che potesse ottenere una rendita posticipata. Per cui fino a quel momento la richiesta di rendita posticipata non è stata messa in dubbio dalla Cassa.

                                         Per il ricorrente si deve dare atto che il deposito di una rendita per 4 anni, senza interessi (e con ripercussioni fiscali onerose al momento del versamento) è una strana scelta, del tutto antieconomica, così che, in base al criterio della verosimiglianza preponderante, non si può considerare come provato, che il lavoratore – che non ha ricevuto il versamento della rendita al compimento del 65esimo anno - abbia scelto di lasciare la sua rendita semplicemente nelle mani della Cassa o che addirittura l’abbia dimenticata. Ciò è ancora meno verosimile in considerazione del fatto che con la richiesta del calcolo di rendita futura l’insorgente aveva già indicato alla Cassa di voler una rendita posticipata, come indicato al punto A1 pag. 2-3. Questa dichiarazione, per l’insorgente, non è priva di qualsiasi valore, come vorrebbe la Cassa, che secondo lui pecca di eccessivo formalismo. Il disguido che giustifica la mancata ricezione del secondo formulario non è imputabile all’insorgente anche in considerazione del fatto che al Comune di __________ proprio negli anni __________ è cambiata per ben 3 volte la gestione di queste pratiche. Ritenuto che la gestione della pratica relativa al pensionamento è avvenuta per il tramite del Comune di __________ e di due Cantoni, quello di attinenza e quello di domicilio, il disguido non è imputabile al ricorrente. Proprio perché il formulario viene consegnato a mano e al Comune di domicilio, viene posto nella mani di un’Autorità di fiducia. Oltre alle persone già citate, l’insorgente chiede l’audizione dell’RA 1 come persona informata sui fatti. Per il resto l’insorgente ha ribadito quanto già espresso in sede ricorsuale aggiungendo: “dato che nel caso concreto è stato consegnato al Comune di __________ il formulario per ottenere una rendita posticipata, si rileva (soltanto in via abbondanziale) che per un cittadino comune compilare un primo formulario relativo al conseguimento di una rendita secondo il diritto federare (punto 7 pag. 3), e più precisamente al suo calcolo, suscita in lui l’impressione di essersi ufficialmente annunciato alle competenti autorità ai fini di conseguire la propria rendita la prima volta nel mese seguente al compimento del 65° anno o successivamente come rendita posticipata su richiesta già indicata così dall’interessato in quel formulario. RI 1 aveva allora previsto una posticipazione di almeno tre anni”. Il ricorrente evidenzia poi che la Cassa non ha speso alcuna parola in relazione alle norme della Costituzione federale (art. 5 cpv. 2, 9 cpv. 2, 8 cpv. 2, 12, 41 cpv. 1 lett. b, 41 cpv. 2, 46 cpv. 1 e 3, 49, 111 cpv. 1 e 2, 112 cpv. 2 lett. b) e della CEDU. E’ inoltre rimasto incontestato, secondo il ricorrente, che sono dati i presupposti per riconoscere le ripetibili sia per la procedura di opposizione sia per quella davanti al TCA.

                               1.9.   Il 19 febbraio 2014 la Cassa ha confermato la reiezione della domanda in assenza di qualsiasi prova circa l’inoltro della richiesta di posticipare la rendita nel luglio 2009 al Comune di __________ (doc. VII, inc. 30.2014.11).

                             1.10.   Il 25 febbraio 2014 il ricorrente ha prodotto ulteriori osservazioni (doc. IX, inc. 30.2014.11). L’interessato sostiene che la Cassa ammette che nel formulario per il calcolo della rendita futura vi sono indicazioni riguardanti una richiesta di rendita posticipata. Infatti al punto 7 a pag. 3 del formulario di calcolo di una rendita futura l’insorgente ha indicato esplicitamente che richiedeva una rendita posticipata presumibilmente di tre anni. La Cassa non ha ragione di ritenere che tale indicazione sia priva di valore nei suoi confronti. Al contrario, la Cassa aveva l’onere di considerare quella indicazione di una rendita posticipata, in quanto scritta dall’avente diritto alla rendita, RI 1, dunque non poteva lasciarla inosservata, come se non fosse stata apposta. Il formulario è predisposto dalla Cassa, la quale deve rispettare i criteri generali che valgono per esempio anche per i formulari che contengono le condizioni generali di un contratto e che vanno esaminati a favore dell’utente che è tutelato anche in riferimento a clausole inusuali e in modo particolare a interpretazioni inusuali, quella secondo la quale la dichiarazione di RI 1 al punto 7 a pag. 3 del formulario di calcolo di una rendita futura non avrebbe alcun valore per la cassa nel caso che non le pervenga una successiva comunicazione ad essa contraria, cioè di non volere più il formulario per ottenere una rendita posticipata. RI 1 non ha fatto una comunicazione di questo tipo. La prima dichiarazione relativa ad una rendita posticipata ha di per sé valore.

                                         Il controllo delle informazioni statistiche da parte dell’Ufficio federale dipende dall’operatività delle Autorità comunali e cantonali. Se fosse vero che la Cassa non ha ricevuto a suo tempo il “faximile doc. 9”, ciò potrebbe dipendere dal fatto che tali Autorità sono rimaste inerti, nel senso che il formulario, consegnato a mano da RI 1, potrebbe non essere stato trasmesso. Non è comunque chiaro come avvenga e sia avvenuto nel caso in oggetto il controllo delle informazioni statistiche da parte dell’Ufficio federale. In nessun caso la mancata corretta comunicazione tra Autorità comunali, cantonali (__________e __________) e federali può danneggiare l’avente diritto alla rendita che per 40 anni ha fatto regolarmente, mese per mese, i versamenti alla Cassa di compensazione secondo il diritto federale.

                                         La Cassa convenuta ha scritto al ricorrente non al compimento dei 65 anni (2009) né dopo 3 anni come chiesto nel doc. 12 ma solo dopo 4 anni (2013) esattamente come indicato nel formulario per ottenere la rendita posticipata (“faximile doc. 9”).       

                                         La legittimazione di __________ a rappresentare la Cassa convenuta non è ancora stata chiarita.

                             1.11.   Il 31 marzo 2014 il TCA ha interpellato la Cassa __________ per sapere se sono pervenuti all’amministrazione, a partire dal mese di gennaio 2009, richieste di rendite e/o calcolo di una rendita futura o altri scritti relativi a RI 1 ed alla sua rendita di vecchiaia, da parte dello stesso assicurato, del suo Comune di domicilio o di altre Casse di compensazione ed ha richiamato l’incarto completo del ricorrente (doc. XI, inc. 30.2014.11).

                             1.12.   In risposta la Cassa __________ ha affermato di aver ricevuto una richiesta di calcolo di una rendita futura il 13 gennaio 2009 ed il 26 gennaio 2009 la domanda è stata trasferita alla Cassa competente, ossia la Cassa CO 1 (doc. XII, inc. 30.2014.11).

                             1.13.   Il 7 aprile 2014 il Giudice delegato del TCA ha chiesto al Municipio di __________ i dati (nome, cognome, indirizzo e data di nascita) dei funzionari che nel 2009 si occupavano delle pratiche relative all’AVS (doc. XIII, inc. 30.2014.11).

                             1.14.   Il 15 aprile 2014 il Comune di __________ ha scritto a questo Tribunale affermando che “in base __________ __________, si certifica il passaggio di __________ dal signor __________, __________, al signor __________, __________. Il passaggio è avvenuto a decorrere dal __________”. Il Comune ha inoltre fornito i dati personali di entrambi i funzionari (doc. XIV, inc. 30.2014.11).                                       

                             1.15.   Il 24 aprile 2014 il TCA ha trasmesso al ricorrente gli accertamenti effettuati, chiedendo di precisare se si rammenta il nome del funzionario, tra quelli indicati dal Comune di __________, al quale sostiene di aver consegnato il formulario per la rendita anticipata (doc. XV, inc. 30.2014.11).

                             1.16.   Il 5 maggio 2014 l’insorgente ha affermato:

" (…)

Le comunico che RI 1 ritiene di aver consegnato il formulario con la richiesta della rendita AVS posticipata al Signor __________ e di aver intravvisto la presenza del Signor __________.

La consegna in Comune di tale formulario per la rendita posticipata è avvenuta nell’estate 2009 (fine luglio o inizio agosto).

In relazione al doc. XII si precisa che RI 1 ha ricevuto dei versamenti (recepiti quale acconto, in attesa di giudizio) di Fr. 1'870.- ca. mensili a partire (soltanto) da gennaio 2014. Il suo diritto alla rendita è maturato già il 1° ottobre 2013." (doc. XVI, inc. 30.2014.11)

                             1.17.   Con scritto del 7 maggio 2014 le parti sono state convocate ad un’udienza per il 22 maggio 2014 al fine di sentire, quale teste, __________ Il 15 maggio 2014 la Cassa CO 1 ha comunicato che non avrebbe partecipato all’udienza (doc. XIX, inc. 30.2014.11).

                             1.18.   Dall’udienza del 22 maggio 2014, nel corso della quale l’insorgente e la sua patrocinatrice hanno potuto esprimersi (cfr. in particolare pag. 4, doc. XX, inc. 30.2014.11), è emerso, tra l’altro, quanto segue:

" (…)

Ho iniziato la collaborazione con il Comune di __________ dal __________.

In quel periodo io ho preso le consegne __________ sig. __________ che me le passava proprio __________ 2009. Io mi occupavo tra l'altro __________.

Devo precisare che il gerente __________ di __________ quale sono stato non tiene nessun tipo di protocollo delle corrispondenza nel senso che le verifiche che ci venivano chieste gli accertamenti che svolgevano venivano trasmessi all'unico nostro interlocutore che era la __________ __________. Era poi la __________ __________ ad occuparsi dei rapporti con altre __________ __________.

Nella mia attività di responsabile __________ ho visto raramente richiesta di posticipo delle rendite AVS, in qualche caso in più delle richieste di anticipo, credo che si possono contare i posticipi sulle dita di una mano. Sinceramente devo dire che non rammento che nel periodo di tempo che è stato precisato, ossia nel corso della prima settimana di agosto, in particolare giovedì 6 o venerdì 7 agosto 2009 come i sig.ri RI 1 sono in grado di precisare perché hanno ricostruito la data per una partenza per ferie, di aver visto o ricevuto la richiesta di posticipo in questione. Debbo anche precisare che è dal __________ di __________ e che mi vengono chieste delle informazioni in merito a fatti che sono avvenuti 5 anni fa.

Ricordo semplicemente che l'attività legata __________ non era la priorità del Comune nel senso che prendeva una percentuale di tempo abbastanza limitata e si trattava di attività discontinua.

In Cancelleria a quell'epoca eravamo in 2, c'ero io e un collega a tempo pieno.

È possibile come mi chiede l’RA 1 che in quei primi giorni __________ fosse anche in parte presente in Cancelleria ma io di questo non ho una precisa memoria.

Il sig. RI 1 precisa qui che il formulario che lui ha usato non l'ha chiesto in Cancelleria ma l'ha scaricato da internet ma ricorda che al suo giungere era presente il teste sig. __________ il sig. __________ e l'altro collaboratore e rammenta di avere scherzosamente rilevato l'aumento del personale dicendo "adesso siete in 3".

Il teste dopo aver sentito queste allegazioni dichiara che non le rammentano niente e la circostanza di fatto non è presente nella sua memoria.

(…)

Il ricorrente precisa che dopo aver consegnato la sua richiesta di posticipo della rendita per 4 anni è stato tranquillo e non si è preoccupato siccome pensava che tutto fosse a posto.

Nel 2013 ha contattato telefonicamente la Cassa a __________ parlando con la sig.ra __________. La sig.ra mi disse che mancava la domanda di posticipo ma che era ancora in possesso dei documenti riferiti al calcolo provvisorio e ha detto che si sarebbe occupata di tutto.

Dopo 2 mesi il sig. RI 1 ha ricontattato la Cassa parlando però con altra collaboratrice che le ha confermato che non poteva essere posticipata la rendita.

La sig.ra __________ avrebbe detto che si occupava della cosa ma poi io non l'ho più sentita e lei non si è fatta più viva. Per tale motivo ho richiamato parlando con una signora e non era la __________.

La richiesta di posticipo era dettata dal fatto che i miei anni di contribuzione erano nella sostanza tutti dati, il problema era la remunerazione che ho conseguito durante la mia carriera lavorativa poiché lavorando in __________ i salari non era altissimi per cui si prospettava una rendita abbastanza contenuta, insufficiente per le necessità. Per questo motivo io postulavo la posticipazione che mi avrebbe permesso di introitare, secondo il mio calcolo fr. 400.-- in più al mese.

Il giudice mi dice che il calcolo di previsione della rendita fatto dalla Cassa il 29.5.2009 prevedeva in effetti un rendita di fr. 300.-- superiore con un posticipo di 3 anni.

Purtroppo la Cassa indica di non aver ricevuto questo formulario.” (doc. XX)

                             1.19.   Alla Cassa CO 1, che non si è presentata all’udienza, per garantire il diritto costituzionale di essere sentita, è stato assegnato un termine scadente il 2 giugno 2014 per prendere posizione in merito (doc. XXI, inc. 30.2014.11).

                             1.20.   Pendente causa il Tribunale ha interpellato la Cassa e l’UFAS per stabilire la competenza di __________ a firmare la decisione impugnata (doc. da XXIII a XXX, inc. 30.2014.11). Con scritti del 6 agosto 2014 (doc. XXIX, inc. 30.2014.11) e del 12 agosto 2014 (doc. XXXI, inc. 30.2014.11 ) il Giudice delegato del TCA ha informato il ricorrente (doc. XXIX, inc. 30.2014.11) e la Cassa (doc. XXXI, inc. 30.2014.11) delle risultanze degli accertamenti, senza trasmettere i documenti sensibili, come richiesto dall’amministrazione (doc. XXVIII inc. 30.2014.11: “[…] entrambi i documenti sono confidenziali e non destinati al pubblico […]”) e rilevando che la censura dell’interessato andava considerata evasa. Con scritto del 19 agosto 2014 l’insorgente ha preso atto che la Cassa convenuta ha indicato i responsabili della decisione, affermando che “non risulta ancora quale fosse la posizione della Signora __________” (doc. XXXII, inc. 30.2014.11).

                             1.21.   Con sentenza 30.2014.11 del 22 agosto 2014 il TCA, statuendo a giudice unico, ha respinto il ricorso.

                             1.22.   Con pronunzia 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 il Tribunale federale ha annullato la sentenza cantonale e rinviato gli atti al TCA per l’emissione di una nuova decisione nella composizione di tre giudici.

                             1.23.   Il 9 ottobre 2015, in assenza della Cassa che ha informato il TCA che non sarebbe stata presente (doc. IV, inc. 30.2015.19), è stato sentito quale teste __________ che ha affermato:

" (…)

Il teste dichiara di conoscere il ricorrente, di avere svolto l’attività per __________ __________ al Comune di __________.

A proposito della consegna del formulario di richiesta di posticipo il teste non esclude che possa essere successo ma non ha memoria dell’episodio.

Il teste dichiara in particolare che non ha visto un incarto relativo alla domanda di posticipo, ricorda che nel corso del mese di luglio fino verso la metà è stato assente all’estero e dal suo rientro nelle 2 settimane che lo hanno portato alla fine del rapporto di lavoro si è concentrato esclusivamente sui conti comunali per aggiornare a tutto luglio.

La nomina di __________ era effettiva a partire dal __________ e da quella data lui era __________.

Il teste non è in grado di dire se la mancata prosecuzione di una richiesta sia da ricondurre ad un disguido perché non ha mai visto la documentazione relativa.

Nel corso della mia attività __________ mi sono occupato diverse volte di anticipi e posticipi di rendita, di richieste di prestazioni complementari.

Io svolgevo il mio compito in qualità __________, verificavo la completezza del dossier che mi veniva trasmesso e lo facevo proseguire alla Cassa mediante le buste ufficiali.

Non c’è un obbligo legale per cui non ho tenuto copie o registri delle richieste dei cittadini di __________ in questo senso.

Il teste aggiunge che la terza persona in Cancelleria in quel periodo di transizione oltre a lui stesso e __________ era __________ ex apprendista e poi divenuto impiegato del Comune. Nel corso del mese di luglio posso ricordare che __________ è stato assente, non so precisare le date, qualche giorno per malattia.

Io ricordo di aver visto __________ in ufficio in quel periodo dell’ultima quindicina di luglio per 4/5 volte al massimo.

Non ho più fornito le mie prestazioni al Comune di __________ successivamente al fine del mese di luglio perché con il primo feriale di agosto ho iniziato presso un nuovo datore di lavoro.

Aggiungo solo che nel corso del primo anno di attività di __________ la __________. __________.

Le richieste di rendite sono documenti importanti per cui, nel corso della mia esperienza, io li ho sempre spediti il giorno stesso e non li ho mai lasciati accumulare per avere un certo numero di pratiche.” (doc. V, inc. 30.2015.19)

                                         In coda all’udienza il ricorrente ha affermato:

" (…)

In questa sede il ricorrente ribadisce che la sua ferma intenzione era quella di posticipare la percezione della rendita e per tale motivo ha inoltrato la sua richiesta di informazione relativa alla quantificazione della rendita dopo 3 anni.

L’art. 55 quater cpv. 1 dell’ordinanza prevede unicamente che la domanda sia formulata in forma scritta e nel caso concreto dopo avere domandato la quantificazione della rendita posticipata la Cassa ha rilevato la continuazione dell’attività lavorativa del ricorrente incassando i relativi contributi e per tale motivo non poteva sfuggire la volontà del posticipo indiziata dalla richiesta scritta di quantificazione della rendita.

La Cassa non si è riattivata e in questo contesto specifico e particolare avrebbe dovuto farlo rendendosi conto della situazione.

La legge impone esclusivamente la forma scritta per la domanda di posticipo, ma non dettaglia le modalità.

La lacuna di queste procedure non può essere imputata al ricorrente.

Il ricorrente evidenzia che è probabile che il formulario sia andato perso in seno al Comune alla luce __________, della malattia di __________ e __________, questo non deve essere sopportato dall’assicurato stesso in questo particolare contesto.

Viene poi lamentata l’omessa registrazione già a livello di agenzia della richiesta di posticipo, anticipo o di versamento della rendita.

Si tratta di una lacuna amministrativa importante che ancora una volta non deve essere di pregiudizio per l’assicurato.

Il sig. RI 1 ribadisce che la Cassa ha sostanzialmente svolto un ruolo di cassa di risparmio, soprattutto con il dicembre 2009, e per tale motivo non poteva non emettere un’attestazione circa l’avere in conto, almeno alla fine dell’anno 2009.

Viene ulteriormente sollevato l’argomento, già evidenziato negli atti della procedura 30.14.11 secondo cui vi sono state gravi violazione formali in tutta la procedura di emanazione della decisione da parte della Cassa.

Si tratta in particolare della mancata sottoscrizione della decisione formale e il tema della rappresentanza della funzionaria della Cassa e quindi della sua possibilità di vincolare la Cassa stessa con dei provvedimenti.

Il ricorrente ribadisce ulteriormente che comunque a partire dal mese di ottobre 2013 l’importo della rendita doveva essere versato, mentre la Cassa ha iniziato i suoi versamenti unicamente dal gennaio 2014.

Anche se si tratta di un importo inferiore rispetto a quello che viene preteso con la procedura in discussione per i 3 mesi citati gli importi dovevano essere e devono essere comunque versati.

La rappr. del ricorrente evidenzia come su questi 3 mesi di ottobre-dicembre 2013 la Cassa ha ammesso il debito, e sull’importo da essa riconosciuta sono comunque dovuti ai sensi del CO interessi di moratoria al 5%. Non si applica in questa situazione particolare la LPGA poiché si è confrontati con un riconoscimento di debito da parte della Casa stessa.

La Cassa non ha mai dato seguito alla propria decisione formale del 9.12.13 con cui ha riconosciuto di dovere versare fr. 91'527.--, solo dal gennaio 2014 versa la rendita ordinaria.

La parte ricorrente evidenzia comunque la sua tesi subordinata secondo cui quand’anche fosse ritenuto un inoltro non conforme della richiesta di rendita posticipata deve valer la tesi per cui la richiesta di calcolo pervenuta il 30.1.2009 alla Cassa contiene già essa la domanda di posticipo, circostanza questa confermata dall’attività lavorativa continuata e dal pagamento dei contributi, nonché dal mancato versamento, siccome non richiesto, della rendita ordinaria.

Viene richiesto al ricorrente se non abbia trattenuto una fotocopia della sua domanda di posticipo egli risponde che ciò non è avvenuto perché egli tende a fare il minor numero di fotocopie possibili.

__________.

La richiesta di calcolo per la rendita futura è il formulario che il ricorrente ha ottenuto presso l’agenzia AVS di __________, mentre il formulario di richiesta di posticipo è stato scaricato direttamente da internet. La risposta alla richiesta di calcolo di rendita futura pervenuta nel maggio del 2009 e quindi lo scarico del formulario è intervenuto successivamente alla ricevuta della comunicazione CO 1 a maggio e prima della fine di luglio 2009.

Lo scarico del formulario da internet è la conseguenza del fatto che avevo chiesto alla cancelleria comunale il formulario ma non sapevano quale darmi, io avevo parlato con una praticante che ha saputo evadere la mia richiesta.

Viene chiesto al ricorrente il motivo per cui il formulario relativo alla richiesta del calcolo ottenuto a __________ è stato mandato a __________ alla Cassa __________, mentre il formulario di posticipo ho indicato di averlo consegnato alla Cancelleria comunale. Per quale motivo non è stato addirittura spedito a __________ alla CO 1.

Rispondo dicendo che i miei contatti con le Casse __________ e a __________ mi hanno insegnato che potevo rivolgermi all’Agenzia comunale, per me era più facile.

Il ricorrente ribadisce che la Cassa avrebbe dovuto farsi parte dirigenti e attingere informazioni da lui alla luce delle circostanze particolari come fa lo Stato ad esempio quando al compimento dei 70 anni impone di riempire un formulario per continuare a guidare un veicolo (controllo oculistico).

In questo caso secondo il ricorrente la responsabilità toccava all’amministrazione.” (doc. V, inc. 30.2015.19)

                             1.24.   Il 15 ottobre 2015 la Cassa ha prodotto ulteriori osservazioni (doc. VII, inc. 30.2015.19). L’amministrazione ha rilevato che l’art. 55 quater OAVS definisce chiaramente la procedura esatta inerente la dichiarazione di rinvio e di revoca e che capita sovente che persone assicurate continuano ad esercitare un’attività lucrativa dopo aver raggiunto l’età regolare di pensionamento e continuano a pagare i contributi per le assicurazioni sociali. La Cassa ha precisato che la decisione del 9 dicembre 2013 comprende le prestazioni per il periodo dal 1.10.2009 al 31.12.2013 e non è ancora cresciuta in giudicato, mentre la rendita viene regolarmente versata dal 1° gennaio 2014. Circa gli interessi trova applicazione la LPGA e non il CO. Nell’ambito della richiesta di calcolo per una rendita futura l’insorgente ha chiesto alla Cassa il risultato di un possibile rinvio di 3 anni. La successiva documentazione contenente il calcolo della prestazione in caso di rinvio non può essere assimilato ad una richiesta di posticipo. Infine l’amministrazione, con riferimento agli art. 29 cpv. 1 LPGA e 67 cpv. 1 OAVS ha evidenziato che spetta alla persona assicurata chiedere le prestazioni, come pure il rinvio e la revoca del rinvio (art. 39 cpv. 1 LAVS e art. 55 quater OAVS) e non alla Cassa agire spontaneamente.

                             1.25.   Il 16 ottobre 2015 il ricorrente ha chiesto di poter presentare le conclusioni, prima che venga emessa la sentenza, richiamando il principio di “gerarchia delle norme con a capo la Cost. fed., spec. gli artt. 29 e 30 e l’art. 6 § 1 CEDU” (doc. VIII, inc. 30.2015.9).

                             1.26.   Il 16 ottobre 2015 il TCA ha assegnato all’insorgente un termine scadente il 23 ottobre 2015 per presentare, in particolare laddove ritenesse che vi siano argomenti nuovi sollevati dalla Cassa, puntuali osservazioni finali (doc. IX, inc. 30.2015.9).

                             1.27.   Il 23 ottobre 2015 il ricorrente ha prodotto le conclusioni, unitamente ad ulteriori documenti (doc. X, inc. 30.2015.9). L’assicurato ha ribadito le proprie lagnanze, sollevando ulteriori contestazioni ed in particolare (pag. da 1 a 5):

" (…)

1. Osservazioni della Cassa __________ CO 1

Si osserva innanzitutto che la presa di posizione per fax non è valida. La firma non è originale. Il diritto di firma e il campo di competenza delle persone che firmano tale scritto non è evidente. Vi sono state gravi violazioni formali in tutta la procedura di emanazione della decisione da parte della Cassa. Si tratta in particolare della mancata sottoscrizione della decisione formale di diniego del posticipo del 9.12.2013 e la mancata prova della rappresentanza della funzionaria della Cassa e quindi della sua possibilità di vincolare la Cassa stessa con le decisioni che sono oggetto dell’impugnativa.

In ogni caso queste osservazioni della Cassa non sono mai state fatte valere prima, nella procedura che si è conclusa davanti al TCA (prima del ricorso al TF), dunque se non fossero nulle, sarebbero comunque tardive.

Il fatto che la Cassa non si sia fatta rappresentare da un avvocato non allevia la sua posizione, ma anzi l’aggrava, infatti ne suo caso non sono dati i presupposti per una difesa d’ufficio, né il giudice sarebbe potuto intervenire a favore della parte che ha rinunciato a nominare un rappresentante legale e che non ha provato il proprio diritto di firma e il campo di competenza delle persone che hanno firmato la decisione 23.01.2014 su opposizione della Cassa.

Quindi per i motivi indicati si chiede al giudice di non tenere conto delle osservazioni della controparte.

2. Verbale del 9.10.2015 e questioni relative alla procedura davanti al TCA

2.1. Il giudice che continua a seguire il caso è il “giudice delegato”. Egli afferma nel verbale del 9.10.2015 di agire in rappresentanza della Corte “nella sua composizione ordinaria”. Il giudice fa riferimento alla sentenza STF 9C_111/2014 che secondo lui dovrebbe essere determinante.

A tale proposito occorre ricordare che la DTF 9C_699/2014 ha affermato: “Il giudizio impugnato si limita ad indicare – secondo una formulazione regolarmente utilizzata dal tribunale cantonale ticinese – l’adempimento dell’art. 49 cpv. 2 LOG/TI”… “Va inoltre osservato che, la circostanza che molti giudizi cantonali resi in forma monocratica siano stati impugnati in passato al Tribunale federale, senza che questi abbia formulato una critica al riguardo, come rilevato dal giudice cantonale, non ha alcuna rilevanza. Infatti il Tribunale federale non esamina d’ufficio l’applicazione dei diritti fondamentali (art. 106 cpv. 2 LZF), segnatamente la corretta composizione di un tribunale in base a norme di diritto cantonale (DTF 140/141 consid. 1.1 pag. 144 seg.); ora in quelle controversie i singoli ricorrenti non avevano sollevato la questione.”

Questa sentenza, promulgata nella composizione di 5 giudici, ha ordinato al TCA di mutare la prassi precedente.

2.2 E’ opportuno rilevare che l’indicazione “TCA del Tribunale d’appello” non è appropriata. E’ addirittura sviante indicare che il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (TCA) è una Sezione del Tribunale d’appello, infatti il giudizio del TCA è solo di primo grado e non “d’appello”.

2.3 A parere della sottoscritta deve essere mutato anche il modo di porre le domande e di trasformare – nel dettato del giudice – le osservazioni e le dichiarazioni delle parti che sono impossibilitate a leggere il verbale durante la dettatura e alla fine non leggono neppure il verbale – in assenza del giudice, come nel caso in oggetto – anche se vi è la formula prestampata “letto e approvato”.

Un errore particolarmente sviante va considerato a pag. 5 del verbale che si deve leggere così: “quand’anche il formulario (il secondo formulario) di richiesta della rendita posticipata non fosse pervenuto alla Cassa” e non “quand’anche fosse ritenuto un indirizzo non conforme della richiesta di rendita posticipata.”

Riguardo alla procedura è sviante la domanda del giudice delegato che chiede per quale motivo RI 1 abbia mandato il formulario relativo alla richiesta di calcolo (ottenuto a __________, visto che non lo aveva ottenuto a __________, vedi verbale di audizione e punto 3 seguente) direttamente a __________ alla Cassa __________, mentre il formulario di posticipo lo ha consegnato alla Cancelleria comunale e per quale motivo non lo ha addirittura spedito a __________ alla CO 1.

Anche a __________, nella cancelleria del Comune di domicilio vi è un Agenzia AVS che riceve le domande in oggetto, conformemente alla LAVS (art. 65 cpv. 2 LAVS) che stabilisce che “di regola, le casse di compensazione cantonali devono avere un’agenzia in ogni Comune” e alla Legge cantonale (6.4.5.2). A __________ quale persona preposta all’agenzia dell’AVS, nominata dal Municipio, è stato prima __________, e poi __________.2009 __________. Anche la dichiarazione del Comune di __________ del 15.04.2014 (doc. XIV) risulta essere errata nella misura in cui afferma che il passaggio di gerenza dell’Agenzia AVS è avvenuto il 1.08.2009 anziché il 1.07.2009.

La forma mentis di RI 1 nato nel 1944, granatiere della scuola recluta a __________ nel __________, è quella di una persona che ha una fiducia totale nelle istituzioni, così che con la consegna del secondo formulario all’agenzia dell’AVS in Comune pensava che fosse tutto a posto per ottenere la rendita posticipata.

2.4. Il Giudice delegato ha messo a verbale che la patrocinatrice di RI 1 è __________. La circostanza non è rilevante, e non lo è in particolare in riferimento alle ripetibili, perché il lavoro della patrocinatrice va retribuito, come a suo tempo lei ha retribuito RI 1 per il lavoro di traduzioni prestato nello studio legale.

E’ vero che la patrocinatrice ha gestito la procedura soltanto in riferimento all’opposizione e ai ricorsi il cui lavoro solo in parte è retribuito dalle ripetibili e queste finora sono state assegnate soltanto per il ricorso davanti al TF.

Che la questione del disguido di questa pratica __________ serve soltanto a sottolineare la gravità di questo tipo di procedura dell’Agenzia AVS: l’omessa registrazione della posta in entrata da parte dell’Agenzia (e dunque della richiesta di posticipo) è molto grave alla luce dell’art. 6 § 1 CEDU che si applica non soltanto alle procedure giudiziarie, ma anche a quelle “procedimentali” come quella in oggetto. Il fatto che non vi sia un obbligo legale a registrare le domande AVS (teste __________ a pag. 3 e teste __________) non esonera dalla responsabilità dello Stato per questa lacuna procedimentale.

2.5. Nella cancelleria di __________ in quel periodo lavorava anche __________ ex apprendista, poi divenuto impiegato del Comune che però non si occupava di pratiche AVS (vedi doc. XIV del Comune di __________).

RI 1 si riferisce a __________ quando afferma: “avevo chiesto alla cancelleria comunale il formulario (il primo formulario), ma non sapevano quale darmi, io avevo parlato con un praticante che non aveva saputo evadere la mia richiesta”. E’ evidente che questi non è mai stato nemmeno aiuto gerente dell’Agenzia AVS.

__________ ha confermato di aver ricevuto proprio __________, come chiarito dal teste __________) 2009 le consegne dell’attività di __________, compresa questa attività AVS “che non era la priorità del Comune, nel senso che prendeva una percentuale di tempo abbastanza limitata e si trattava di attività discontinua” (verbale 22.05.2014, doc. XX pag. 3): non vi era alcuna forma di registrazione delle pratiche AVS in entrata, che poi venivano trasmesse alla Cassa __________ a __________.

A quanto pare questo (secondo) formulario (doc. 9 faximile), compilato da RI 1, sarebbe andato perso tra __________ e __________, probabilmente proprio a __________.

Il teste __________ non ha escluso di aver visto RI 1 consegnare in Comune la richiesta di posticipo della rendita AVS da parte di RI 1 allo sportello comunale quando è stato in cancelleria nelle ultime due settimane di luglio 2009, ma in quel momento non aveva più le mansioni di __________. Comunque ha confermato che in quei giorni erano in tre a lavorare in segreteria, così che è probante l’osservazione fatta allora da RI 1 (verbale del 22.05.2014 doc. XX): adesso siete in tre (a lavorare per il Comune).

Si deve pertanto ritenere ragionevolmente che RI 1 ha consegnato in quella circostanza (cioè della contemporanea presenza in Comune di 3 impiegati) il secondo formulario (doc. 9 faximile) e che la mancata prosecuzione della richiesta sia da condurre ad un disguido di cancelleria.

Il nuovo __________ __________ (__________) ha lavorato senza un vero e proprio passaggio di consegne nelle prime due settimane di luglio, perché il Signor __________ era assente, e poi nelle ultime due settimane __________ è stato assente alcuni giorni per malattia, tanto è vero che __________ dice di averlo visto per quattro o cinque volte al massimo nell’arco di quelle due settimane.

Quella che era la prassi a tale proposito del precedente __________ è la stessa del subentrante, anche prima infatti non venivano conservate le copie e non vi era alcuna forma di registrazione delle pratiche AVS in entrata. Comunque in questa fase di passaggio, nelle ultime due settimane di luglio, il gerente è stato presente soltanto 4 o 5 volte e a quanto pare vi sono stati altri disguidi e __________.

Ciò dimostra che è provata la consegna del formulario nella seconda metà di luglio 2009 in base alla regola della verosimiglianza preponderante, determinante nel diritto delle assicurazioni sociali (art. 3 cpv. 1 lett. f LPC). Dunque il ricorrente ha ottemperato al suo onere probatorio, secondo il principio della fiducia nelle Autorità e della buona fede.

3. Il TCA menziona questa regola della verosimiglianza preponderante, e si spera che ora la applichi a favore del ricorrente (precedente sentenza impugnata al TF, punto 5 pag. 22), ma cita erroneamente a favore della Cassa proprio l’art. 55 quater cpv. 1 OAVS che richiede invece soltanto una qualsiasi richiesta scritta di rinvio per esempio per il tramite dell’apposita Agenzia comunale AVS, senza indicare un preciso formulario.

L’art. 55 quater cpv. 1 dell’OLAVS prescrive infatti che la richiesta di posticipo sia fatta per scritto, ma non prevede alcun formulario e tanto meno due formulari: quello per il calcolo con la dichiarazione di volere il rinvio e quello di rinvio. Comunque la persona che seguiva il suo caso presso l’CO 1, __________, aveva confermato a RI 1 che questo primo formulario risultava agli atti di CO 1, dunque deve risultare dalla documentazione agli atti del Giudice (doc.XII/5, pag. 3), che viene qui prodotto quale doc. 13 per agevolare il lavoro del giudice. In ogni caso a tale proposito – qualora fosse necessario – si può sentire __________ all’indirizzo probabilmente noto ad CO 1, anche se non lavora più per questa Cassa.

3.1 Inoltre si deve considerare il fatto che la Cassa non si è mai messa in contatto con RI 1 per informarlo sul suo capitale AVS (con l’aggiunta dei versamenti dei nuovi contributi tra 1.10.2009 e il 30.09.2013) e sulla trattenuta della rendita. Così facendo la Cassa non ha considerato nemmeno che lui aveva dichiarato di posticipare la rendita con il primo formulario (già doc. XII/5, pag. 3, qui allegato quale doc. 13). Questo fatto così importante non è stato considerato dal TCA (nella precedente sentenza impugnata al TF, punto inizio pag. 28) che ha concluso affrettatamente respingendo la richiesta di RI 1 in violazione del principio della buona fede, del divieto di arbitrio, e dunque dello stesso principio di legalità e di essere sentiti (artt. 1 e 6 § 1 CEDU).

3.2. Per questi 3 mesi di ottobre-dicembre 2013 la Cassa ha ammesso il debito, ma non ha effettuato il versamento e ciò in contraddizione con il principio della buona fede. Vi è infatti un riconoscimento di debito da parte della Cassa stessa, seppure limitato alla rendita semplice. Assurda l’idea che siccome viene richiesta una rendita maggiorata, la Cassa non versa nemmeno la rendita semplice – riconosciuta – e la cosa è particolarmente grave in quanto si tratta di “alimenti” e del piccolo risparmio di tutta una vita. RI 1 finora non ha fatto spiccare un PE contro la Cassa, soltanto per evitarle un danno d’immagine. Comunque sull’importo riconosciuto dalla Cassa e non pagato sono dovuti interessi di mora al 5%, perché non si applica in questo caso l’art. 105 CO vi è un comportamento doloso della Cassa che viola l’art. 2 CCS e sembra avere addirittura una valenza penale.

Anche se l’importo riconosciuto è inferiore, rispetto a quello che viene preteso con la procedura in discussione per i 3 mesi citati (ottobre-dicembre 2013) doveva essere comunque versato, inoltre è stato richiesto ripetutamente in tutta la procedura e nuovamente anche ora in questa sede.” (doc. X, inc. 30.2015.9)

                                         In seguito, nel suo memoriale conclusivo, da pag. 6 a 14, il ricorrente ha ribadito le sue argomentazioni ed ha in sostanza affermato che la Cassa dal 1° ottobre 2009 ha trattenuto in deposito capitale e rendite senza dare alcuna comunicazione, pur continuando a percepire contributi AVS, avendo l’interessato continuato a lavorare ed essendo sua intenzione ottenere una rendita posticipata. L’interessato sottolinea che se avesse ricevuto comunicazione del deposito, avrebbe capito che vi era stato un disguido ed avrebbe di conseguenza potuto inoltrate nuovamente l’altro formulario simile a quello di cui al “faximile doc. 9”, pur non essendo necessario poiché l’art. 55 quater cpv. 1 OAVS prevede solo che la dichiarazione di rinvio sia presentata per iscritto senza richiedere alcun formulario specifico, cosicché va considerata la dichiarazione contenuta nel primo formulario. Con il suo silenzio la cassa avrebbe violato i suoi obblighi di informazione di chi trattiene e amministra una somma di denaro senza l’espresso consenso del proprietario. La convenuta non poteva, in buona fede, ritenere che egli avesse rinunciato alla rendita anche in considerazione della prima dichiarazione, di calcolo della prestazione, trasmessa e pervenuta alla Cassa. L’insorgente ribadisce che l’art. 55 quater cpv. 1 OAVS esige soltanto una richiesta scritta e non un formulario particolare. Il ricorrente afferma:

" (…)

Non è legittimo il silenzio da parte una Cassa di Compensazione AVS – ente pubblico o che comunque svolge un’attività di pubblica utilità e per questo ha il privilegio di raccogliere denaro dei dipendenti dei datori di lavoro affiliati – tanto più che il lavoratore dipendente RI 1 ha continuato a versare i contributi AVS, poiché ha lavorato ancora per 4 anni. A tale proposito si menziona in via incidentale che per esempio molte altre persone, anche la sottoscritta, sono venute a conoscenza quasi per caso di un avere di cassa pensione di cui non avevano più notizia, dunque vi deve essere una qualche forma di informazione ai titolari dal denaro da parte di chi detiene il loro avere , per di più destinato al loro fabbisogno esistenziale in vecchiaia. (…)”

                                         Per il ricorrente dalla semplice dichiarazione della Cassa di non avere nei suoi atti il secondo formulario per ottenere la rendita posticipata non si può concludere che non può ottenere una rendita posticipata.

                                         L’interessato rammenta che l’onere della prova va letto alla luce dell’art. 6 § 2 CEDU a favore della parte più debole e verosimilmente l’interessato non può aver fatto una scelta così antieconomica e in contraddizione con la sua dichiarazione scritta di volere una rendita posticipata (doc. XII/5 pag. 3). La Cassa non poteva ignorare la scelta di una rendita posticipata e fingere semplicemente che il lavoratore affiliato avesse fatto la libera scelta di lasciare accumulare presso di lei la sua rendita e il capitale. Dato che la Cassa non riesce ad addurre tale prova, per il ricorrente vi è l’apparenza di un’appropriazione indebita della Cassa. A questo proposito chiede che il caso venga segnalato alla FINMA.

                                         L’assicurato afferma nuovamente che il disguido di trasmissione del secondo formulario deve essere avvenuto nel Comune di __________, che non lo ha spedito alla Cassa e rileva, alla luce delle affermazioni del teste __________, che solo per 3 o 4 giorni nella seconda metà del mese di luglio 2009 vi sono stati contemporaneamente 3 impiegati, tra i quali __________, nuovo __________. Vi è stato un disguido amministrativo ed a farne le spese non può essere l’assicurato. Il ricorrente sostiene che vi sia una lacuna legislativa che non prevede l’obbligatorietà di un registro come per esempio “(detto tra parentesi e in via incidentale) non vi è l’obbligatorietà __________ di __________ di tenere un registro per l’insinuazione delle copie autentiche all’archivio notarile, facendo riferimento ad un episodio avvenuto alla sottoscritta __________: in questo caso anche le ricevute non sono una garanzia che possa essere apportata la prova della consegna: che sia superato il detto verba volant scripta manent. Comunque a parte le disgressioni è chiaro che è diversa la capacità probatoria di un registro tenuto dall’ente competente. Tale oculatezza e trasparenza procedimentale è necessaria, proprio a tutela della parte debole nei confronti delle istituzioni e di enti che assolvono compiti istituzionali e di quelli che gestiscono il denaro di terzi destinato al loro mantenimento in vecchiaia.” Secondo l’insorgente in base al criterio della verosimiglianza preponderante non si può considerare come provato che l’insorgente ha scelto di lasciare in deposito la sua rendita nelle mani della convenuta. In altre parole per il fatto che la Cassa afferma di non aver ricevuto il secondo formulario con la richiesta di una rendita posticipata, consegnato brevi manu al Comune di domicilio, non ne consegue automaticamente che l’insorgente avrebbe perso il diritto al posticipo se la cassa a sua volta non si è attivata. Secondo l’insorgente la trasmissione tramite il Comune svizzero di domicilio è prevista in modo regolamentare, dunque non è il lavoratore a dover subire le conseguenze negative del fatto che il secondo formulario consegnato al Comune sia andato perso, tanto più che già nel primo formulario aveva indicato di voler posticipare la rendita di almeno 3 anni. Per evitare questi disguidi di trasmissione occorre un meccanismo di sicurezza che consiste nella semplice comunicazione al titolare che la sua rendita dopo il compimento del 65esimo anno è depositata senza interessi presso la Cassa. Per l’assicurato “tale comunicazione da parte della Cassa al titolare non è difficile, non è costosa, ed è l’unica a garantire il diritto di proprietà dei fondi accumulati per oltre 40 anni alla luce dell’art. 26 Cost. fed., e a garantire la tutela dei diritti fondamentali ex art. 36 Cost. fed. nonché il rispetto del principio di essere sentiti (art. 6 § 1 CEDU) e lo stesso principio di legalità (art. 1 CEDU). Infatti tali garanzie fondamentali non valgono soltanto nel processo, ma anche in ogni procedura, in particolare in quella nella quale il contribuente AVS è la parte debole.” Per l’insorgente “molti in Svizzera non si rendono conto che la CEDU ha coniato dei principi generali di procedura che fanno parte del patrimonio dell’umanità come diritto delle genti che la Svizzera (e il Cantone Ticino) non si può lasciar rimproverare di non voler rispettare o di non rispettarle”. L’insorgente ribadisce che la richiesta di un preciso formulario secondo l’art. 55 quater cpv. 1 OAVS costituisce un formalismo eccessivo. In ogni caso la mancanza del secondo formulario non annulla la precedente richiesta scritta. L’assicurato fa poi ancora valere la nullità della decisione formale emessa dalla cassa poiché senza firma e senza l’indicazione del nome della cassa e della decisione su opposizione poiché non figura il rapporto di rappresentanza dei firmatari e nemmeno le ultime osservazioni dell’ottobre 2015 indicano il rapporto di rappresentanza. Per il ricorrente il mancato pagamento della somma riconosciuta nella decisione formale per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2013 è inammissibile ed ha rilevanza penale.

                                         Dal 1° ottobre 2013 sono dovuti interessi di mora del 5% sulla somma riconosciuta come dovuta. “A tale proposito non si applica l’art. 105 CO, essendo diversa la fattispecie, in quanto vi è stato un indebito e immotivato ritardo nel pagamento di un debito riconosciuto dalla Cassa e finanziato dal ricorrente, depositato in forma fiduciaria quale ente che svolge un’attività pubblicamente rilevante con l’autorizzazione ad incassare capitali di terzi, piccoli risparmiatori. Pertanto a tale proposito devono essere informati, oltre alla FINMA, anche le autorità preposte alle istruttorie penali”. Per gli altri crediti dell’assicurato sono dovuti gli interessi previsti dalle norme sulle assicurazioni sociali. Il ricorrente afferma inoltre che:

" (…)

Anche in questa occasione si sollecita il TCA di dar seguito alla richiesta del 19.08.2014 (doc. IV) di informare la FINMA sul comportamento della Cassa. Tale richiesta non può rimanere insabbiata. La cosa non è di poco conto, visto che dall’1.10.2009 al 31.12.2013 (per 51 mesi) la Cassa ha messo da parte complessivamente la somma di Fr. 91'527.- senza informare per molto tempo il legittimo titolare e proprietario RI 1 e senza che intenda versare alcun interesse, nel caso che malauguratamente RI 1 risulti soccombente (e siamo già quasi alla fine del 2015). Inoltre ha trattenuto indebitamente anche la rendita di 3 mesi (ottobre –dicembre 2013) riconosciuta per l’ammontare corrispondente alla rendita semplice. (…)”

                                         L’insorgente richiama tutte le prove prodotte, compreso il doc. XII/5 e chiede “eventualmente “(a comprova della presenza negli atti della Cassa del doc. 13 qui allegato) anche l’audizione di __________” e domanda di essere posto al beneficio di congrue ripetibili affermando che esse “non possono essere denegate, in casi di un eventuale diniego di tale principio dovrebbe decidere tutto il collegio, ferme restando tutte le censure in relazione alla mancanza del doppio grado di giurisdizione a livello cantonale”.

                             1.28.   Le conclusioni del ricorrente sono state trasmesse per conoscenza alla Cassa (doc. X, inc. 30.2015.9).

                                         In diritto

                                         In ordine

                               2.1.   In seguito al rinvio della causa al TCA, questo Tribunale, nella misura in cui non sono già contenute nel ricorso del 30 gennaio 2014 (doc. I, inc. 30.2014.11) e nelle osservazioni prodotte successivamente, e concernono la sentenza 30.2014.11 del 22 agosto 2014, prenderà in considerazione anche le censure sollevate nell’impugnativa al Tribunale federale. In particolare si prende atto che per l’insorgente “il TCA ha affermato – a torto – che il ricorrente ha richiamato l’art. 12 Cost. fed. (sentenza impugnata, punto 7.8 pag. 26 e inizio pag. 28): ciò non è vero. Questa norma ha carattere meramente sussidiario. Nel caso concreto il ricorrente è convinto di riuscire a far valere i propri diritti, cosicché non ha motivo di indicarla nel ricorso” (ricorso al TF, pag. 13). Di conseguenza il passaggio relativo a questo disposto costituzionale contenuto nella sentenza del 22 agosto 2014 (inc. 30.2014.11) non sarà più ripreso (cfr. tuttavia replica, doc. V, inc. 30.2014.11, pag. 7 punto 3: “L’__________ non spende nemmeno una parola anche in relazione alle norme citate della Costituzione federale: art. 5 cpv. 2 e anche 9 cpv. 2, art. 8 cpv. 2, art. 12, art. 41 cpv. 1 let. b, art. 41 cpv. 2, art. 46 cpv. 1 e 3, art. 49, art. 111 cpv. 1e2e art. 112 cpv. 2 lett. b Costituzione federale e anche della CEDU: dunque non contraddice l’applicabilità di tali norme”).

                               2.2.   L’insorgente, con l’impugnativa all’Alta Corte, contesta l’assenza nella decisione formale della firma e del nome “Cassa __________ CO 1 – __________” (ricorso al TF, pag. 9).

                                         In sede di ricorso al TCA il ricorrente ha inoltre rilevato che la decisione su opposizione è firmata da __________ e non sarebbe chiaro se questa firma ha valore legale per la Cassa __________ CO 1 di __________.

                               2.3.   Ai sensi dell’art. 53 LAVS

" 1Sono autorizzate a costituire casse di compensazione professionali una o più associazioni professionali svizzere, come pure una o più associazioni interprofessionali svizzere o regionali, di datori di lavoro o di persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, qualora:

a.    si possa prevedere, secondo il numero dei membri e la composizione delle associazioni, che la costituenda cassa di compensazione comprenderà almeno 2000 datori di lavoro oppure persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, o incasserà contributi di almeno 50 milioni di franchi l’anno;

b.   la decisione di costituire una cassa di compensazione sia stata presa dall’organo dell’associazione competente a modificare gli statuti, alla maggioranza di tre quarti dei voti emessi, e sia stata documentata con atto pubblico.

2Se parecchie delle associazioni indicate nel capoverso 1 costituiscono insieme una cassa di compensazione o se una siffatta associazione intende partecipare alla gestione di una cassa di compensazione esistente, ogni singola associazione deve prendere una decisione conforme al capoverso 1 lettera b per quanto concerne la gestione in comune della cassa."

                                         Per l’art. 57 LAVS:

" 1 Le associazioni fondatrici stabiliscono il regolamento della cassa. Soltanto esse hanno la competenza di modificarlo. Il regolamento della cassa e le modificazioni dello stesso devono essere sottoposti all’approvazione del Consiglio federale.

2 Il regolamento deve contenere disposizioni su:

a.   la sede della cassa di compensazione;

b.   la composizione e la nomina del comitato direttivo della cassa;

c.   i compiti e le competenze del comitato direttivo della cassa e del gerente della cassa;

d.   l’organizzazione interna della cassa;

e.   la istituzione di agenzie, nonché i compiti e le competenze delle stesse;

f.    le norme relative alla riscossione di contributi per le spese di amministrazione;

g.   la revisione della cassa e il controllo dei datori di lavoro;

h.    la partecipazione, nel caso di più associazioni fondatrici, delle associazioni alla prestazione della garanzia nel senso dell’articolo 55 e l’ordinamento del regresso nei casi in cui sono applicabili l’articolo 78 LPGA e l’articolo 70 della presente legge."

                                         Secondo l’art. 58 LAVS:

" 1L'organo supremo di una cassa di compensazione professionale è il comitato direttivo della cassa.

2Il comitato direttivo si compone di rappresentanti delle associazioni fondatrici e, all'occorrenza, di rappresentanti delle organizzazioni di impiegati od operai, se ad esse sono affiliati complessivamente almeno il 10 per cento degli impiegati od operai che dipendono dalla cassa di compensazione. Il presidente, nonché la maggioranza dei membri del comitato direttivo sono designati dalle associazioni fondatrici; gli altri membri, in ogni caso un terzo almeno, dalle organizzazioni di impiegati od operai interessate, in proporzione del numero degli impiegati od operai da esse rappresentati e appartenenti alla cassa di compensazione. Possono essere nominati membri del comitato direttivo soltanto cittadini svizzeri, affiliati alla rispettiva cassa di compensazione in qualità di assicurati o di datori di lavoro.

3La composizione del comitato direttivo delle casse di compensazione professionali paritetiche è stabilita a norma del regolamento delle stesse.

4Al comitato direttivo incombe:

a.

l'organizzazione interna della cassa;

b.

la nomina del gerente della cassa;

c.

la fissazione dei contributi per le spese di amministrazione;

d.

il disciplinamento delle revisioni della cassa e dei controlli dei datori di lavoro;

e.

l'approvazione del conto d'esercizio e del rapporto annuale. Il regolamento può attribuire altri compiti e competenze al comitato direttivo."

                                         A norma dell’art. 63 LAVS:

" 1I compiti che, in conformità di legge, incombono alle casse di compensazione sono i seguenti:

a.   la fissazione, la riduzione e il condono dei contributi;

b.   la fissazione delle rendite e degli assegni per grandi invalidi;

c.   la riscossione dei contributi e il pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi;

d.   l’allestimento del conto dei contributi riscossi, delle rendite e degli assegni per grandi invalidi pagati con i propri affiliati (datori di lavoro, persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente e persone che non esercitano un’attività lucrativa) da una parte, e con l’Ufficio centrale di compensazione, dall’altra parte;

e.   la tassazione d’ufficio e l’applicazione della procedura di diffida e di esecuzione;

f.    la tenuta dei conti individuali;

g.   la riscossione dei contributi per le spese di amministrazione.

2 Le casse di compensazione cantonali devono inoltre vigilare che siano assoggettate all’assicurazione tutte le persone tenute a pagare dei contributi.

3 Il Consiglio federale può affidare alle casse di compensazione altri compiti nell’ambito della presente legge. Esso disciplina la collaborazione tra le casse di compensazione e l’Ufficio centrale di compensazione e provvede a un impiego opportuno d’attrezzature tecniche.

4 La Confederazione e, con l’approvazione del Consiglio federale, i Cantoni e le associazioni fondatrici possono affidare alle casse di compensazione altri compiti, in particolare quelli relativi alla protezione dei militari e della famiglia.

5 Le casse di compensazione possono affidare a terzi l’esecuzione di determinati compiti; necessitano a tal fine dell’autorizzazione del Consiglio federale. L’autorizzazione può essere subordinata a condizioni e oneri. Gli incaricati e il loro personale sottostanno all’obbligo del segreto secondo l’articolo 33 LPGA; sono tenuti a rispettare le prescrizioni della presente legge relative al trattamento e alla comunicazione di dati. La responsabilità di cui all’articolo 78 LPGA e all’articolo 70 della presente legge per i compiti svolti da terzi resta alle associazioni fondatrici o ai Cantoni."

                                         Per l’art. 100 OAVS il regolamento della cassa deve essere presentato all’Ufficio federale il quale ha la competenza di approvarlo.

                                         A norma dell’art. 101 OAVS:

" 1 Il regolamento della cassa deve contenere disposizioni sul diritto di voto dei membri del comitato direttivo della cassa e degli eventuali supplenti, nonché per stabilire la validità delle deliberazioni e delle decisioni.

2 Il regolamento delle casse di compensazione paritetiche deve contenere, oltre a quelle citate nell’articolo 57 capoverso 2 LAVS, e nel capoverso 1 del presente articolo, disposizioni su:

a.   la partecipazione alle spese di amministrazione, nonché all’obbligo di fare versamenti supplementari conformemente all’articolo 97;

b.   la nomina del presidente e del vicepresidente del comitato direttivo della cassa, e la durata della loro carica;

c.   la ripartizione dell’eventuale attivo o la copertura di un eventuale disavanzo delle spese di amministrazione nel caso di liquidazione."

                                         Per l’art. 106 OAVS:

" 1 Il gerente della cassa deve essere cittadino svizzero. Egli non deve essere in rapporto di dipendenza con un datore di lavoro, con una persona che esercita un’attività lucrativa indipendente o con una persona che non esercita attività lucrativa ed è affiliata alla cassa, e deve occuparsi della gestione della cassa a titolo di attività principale;

ove le circostanze lo giustificano, l’Ufficio federale può consentire eccezioni.

2 I poteri di rappresentanza del gerente della cassa devono essere delimitati nel regolamento della cassa. Questo non può tuttavia escludere né la competenza del gerente della cassa a prendere decisioni nei casi particolari, né i rapporti diretti tra il gerente della cassa e gli uffici federali e tra il gerente della cassa e i datori di lavoro e gli assicurati affiliati alla cassa di compensazione.

3 Il rapporto di servizio tra la cassa di compensazione e il gerente deve essere regolato mediante contratto. È vietato affidare la gerenza della cassa a una persona giuridica o a una corporazione.

                               2.4.   Circa l’assenza della firma nella decisione formale, questo Tribunale evidenzia che in DTF 112 V 87 l’allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: TF), ha stabilito:

" (…)

In ordine alle censure ricorsuali relative alla carenza di una firma sulle decisioni amministrative rese dalla Cassa cantonale di compensazione deve essere osservato che, secondo la giurisprudenza (DTF 105 V 248 segg.), di massima la firma non è presupposto di validità delle decisioni rese in forma scritta conformemente alle disposizioni della legge in materia, quando la legge stessa, oltre a prescrivere la forma scritta del provvedimento, non ne domanda espressamente la firma da parte dell'organo che emana l'atto amministrativo.

Secondo l'art. 128 cpv. 1 OAVS tutti gli atti amministrativi delle casse di compensazione concernenti crediti o debiti degli assicurati o delle persone tenute a pagare contributi devono rivestire la forma di una decisione scritta. Per il cpv. 2 della medesima norma le decisioni delle casse devono indicare entro quale termine, in che forma e a quale istanza può essere presentato ricorso.

Per quanto riguarda la firma delle decisioni le Direttive sulle rendite, edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, cfr. marg. 1153, rinviano delle disposizioni applicabili secondo la Circolare sul contenzioso pure edita dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Secondo la cfr. marg. 4.1 di questa Circolare e il relativo supplemento n. 1, validi con effetto dal 1o aprile 1982, per principio la decisione deve essere firmata da un rappresentante autorizzato della cassa di compensazione. Devono inoltre sempre essere firmate le decisioni concernenti il rifiuto, la soppressione, la riduzione o la restituzione di prestazioni. La firma può tuttavia essere omessa quando le decisioni di contributi sono redatte su formulari stampati o con l'ausilio di un elaboratore elettronico o quando le decisioni relative all'attribuzione di prestazioni assicurative sono compilate con l'ausilio di un elaboratore elettronico.

Le disposizioni della Circolare sul contenzioso sopra richiamate non violano i principi giurisprudenziali enunciati in DTF 105 V 248 e segg. e tengono rettamente conto dell'evoluzione nell'ambito amministrativo dovuta all'uso di elaboratori elettronici nella resa di decisioni amministrative (v. al riguardo GRISEL, Traité de droit administratif, pag. 406; DEGRANDI, Die automatisierte Verwaltungsverfügung, 1977, tesi Zurigo 1977, pag. 117 e segg.). Esse meritano di essere confermate in quanto non sono contrarie alle vigenti disposizioni legali applicabili in materia d'AVS (art. 128 cpv. 1 OAVS) e AI (art. 91 cpv. 1 OAI).

Dato quanto precede le censure formali proposte dalla ricorrente devono essere respinte.”

                                         Cfr. anche la sentenza C 241/04 del 9 maggio 2006, al consid. 8.1 dove l’allora TFA ha affermato che “Neppure il diritto di procedura cantonale prevede quindi alcunché a proposito dei requisiti formali che la risposta di causa dovrebbe rispettare (a proposito dei requisiti formali di una decisione in ambito delle assicurazioni sociali, in particolare della necessità o meno della firma, si veda DTF 112 V 87 seg.,105 V 248 segg.; Kieser, op.cit., no. 20 all'art. 49)” e la sentenza 1P.330/2000 del 12 dicembre 2000, pubblicata in DTF 127 I 44, dove il TF al consid. 3b, non pubblicato, ha affermato che “Nach Lehre und Rechtsprechung ist die Unterschrift nicht von Bundesrechts wegen Gültigkeitserfordernis für eine Verfügung, solange das anwendbare Recht nicht ausdrücklich eine Unterschrift verlangt (BGE 112 V 87 E. 1; 105 V 248  E. 4 S. 251 ff.). Das Fehlen einer vorgeschriebenen Unterschrift führt zudem in der Regel nicht zur Nichtigkeit, sondern höchstens zur Anfechtbarkeit der Verfügung (Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl. , Zürich 1998, S. 131 Rz. 365; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basel/Frankfurt 1990, S. 104, 283). Dies gilt zumindest dann, wenn sie anstatt von zwei nur von einer Person unterzeichnet wurde (Rhinow/Krähenmann, a.a.O., S. 120 f.).”

                                         Per l’art. 49 cpv. 1 LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. Ai sensi dell’art. 49 cpv. 3 LPGA le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato.                    

                                         La dottrina, e meglio Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea, Ginevra, Zurigo, 2a edizione, 2009, n. 32 ad art. 49, pag. 618, rammenta che “eine Unterschrift ist bei sozialversicherungsrechtlichen Verfügungen nicht generell verlangt; insbesondere ergibt sich die Unterschriftspflicht nicht aus dem Grundsatz der Schirfltlichkeit (vgl. BGE 105 V 249 ff.) und besteht namentlich bei Verfügungen, welche IT-gestützt ausgefertigt werden, nicht (vgl. BGE 112 V 87 f.).”

                                         A questo proposito cfr. anche le direttive sulle rendite (DR) al marg. 9101 dove viene rammentato che “Les caisses de compensation établissent leurs décisions à l’aide d’installations de traitement électronique des données” e la pag. 313, allegato VII, dove figura un esempio di decisione di fissazione della rendita in calce alla quale viene indicato “valable sans signature”.

                                         La circolare sul contenzioso nell’AVS/AI/IPG e PC, al marg. 1007 prevede che “La décision doit être, d’une manière générale, signée par la personne qui est habilitée à représenter l’organe d’exécution. On peut renoncer à cette signature: a. s’il s’agit de décisions de cotisations établies sur des formules préimprimées ou à l’aide d’un ordinateur; b. s’il s’agit de décisions concernant l’octroi de prestations d’assurance établies à l’aide d’un ordinateur.”

                                         In concreto la decisione formale del 9 dicembre 2013 (doc. A6), priva di firma, è di conseguenza stata emessa correttamente. Inoltre, contrariamente a quanto sembra emerge dal ricorso al TF (cfr. pag. 9, punto 14) in calce alla medesima è stato indicato quale Cassa ha emesso la decisione (Cassa __________ CO 1). A pagina 1 figura l’indirizzo della Cassa (doc. A6, inc. 30.2014.11: “[…] __________ __________ […]”) e: “(…) Pagamento tramite (…) __________ CO 1 (…)” (doc. A6, inc. 30.2014.11).

                                         La decisione su opposizione impugnata è invece stata firmata da __________. Il ricorrente sostiene che non avrebbe il potere di firma e che la decisione sarebbe di conseguenza nulla.

                                         Pendente causa il TCA ha effettuato alcuni accertamenti presso la Cassa convenuta e presso l’UFAS. Dai medesimi è emerso che __________ poteva, come ha fatto, emettere e firmare la decisione impugnata e nome e per conto di CO 1 (doc. da XXIX a XXXI). Del resto l’insorgente, con le osservazioni del 19 agosto 2014, non sembrava più contestare questa circostanza (doc. XXXII: “in riferimento ai suoi due scritti con gli allegati, prendo atto che tardivamente e in corso di procedura la Cassa __________ CO 1, __________, ha indicato i responsabili della sua decisione e dunque i responsabili degli atti e delle omissioni da essi direttamente o indirettamente commessi, anche di quelli che sono sottoposti alla vigilanza della FINMA. Il comportamento preprocessuale e processuale della controparte non è stato corretto. Non vale a sua giustificazione il richiamo alla segretezza di atti interni, bastava infatti una dichiarazione dell’Autorità di vigilanza e il suo tempestivo invio al giudice”). In sede di ricorso al TF e di conclusioni finali del 23 ottobre 2015 l’insorgente ha nuovamente contestato il potere di firma di __________ (cfr. doc. X, inc. 30.2015.19).

                                         Questo TCA, come nella sentenza del 22 agosto 2014, ribadisce che dagli atti emerge che l’UFAS, che ha rammentato come “in der Regel unterzeichnen die für eine Leistungsfestsetzung zuständigen Mitarbeitenden oder deren Vorgesetzte eine Rentenverfügung“ (doc. XXX; cfr. anche il marg. 1007 della circolare sul contenzioso nell’AVS/AI/IPG e PC: “La décision doit être, d’une manière générale, signée par la personne qui est habilitée à représenter l’organe d’exécution”), conformemente all’art. 57 LAVS ha approvato il regolamento della Cassa, la quale può esercitare i compiti previsti dalla LAVS (cfr. in particolare art. 63 cpv. 1 LAVS), compresa l’emissione delle decisioni in ambito di rendite e che __________ è __________ della CO 1 ed è gerarchicamente immediatamente subordinata al gerente, __________, il quale conduce gli affari della Cassa nella misura in cui tale obbligo non compete al comitato direttivo della Cassa (cfr. anche art. 13 cpv. 1 del regolamento).

                                         Anche la decisione su opposizione impugnata è stata emessa correttamente.

                               2.5.   L’insorgente sostiene che la Cassa non avrebbe esaminato nel merito ogni singola censura sollevata in sede di opposizione e nemmeno si sarebbe chinata sulle eccezioni formali (mancanza di firma, assenza del nome della Cassa) e fa valere una violazione del diritto di essere sentito.

                                         Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (sentenza del 29 giugno 2006 nella causa H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa,  124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

                                         In concreto dalla decisione impugnata emerge il motivo topico per il quale la Cassa ha deciso di respingere l’opposizione e meglio l’assenza, secondo l’amministrazione, di una richiesta tempestiva di posticipo della rendita.

                                         La motivazione ha permesso all'insorgente di comprendere i motivi alla base del rifiuto e di potersi opporre con cognizione di causa al provvedimento. Infatti, l'interessato li ha diffusamente contestati in sede di ricorso e con le successive prese di posizione (cfr. ad esempio: doc. I, inc. 30.2014.11; doc. V, inc. 30.2014.11; doc. IX, inc. 30.2014.11; doc. X, inc. 30.2015.19).

                                         Del resto secondo giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183). In concreto, il TCA dispone di un pieno potere di esame in tal senso (cfr. anche sentenza 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3).

                                         Inoltre questo Tribunale evidenzia che il ricorrente, malgrado abbia sollevato numerose censure formali, con il ricorso non chiede il rinvio alla Cassa ma domanda una sentenza di merito, e meglio il riconoscimento di una rendita posticipata dal 1° ottobre 2013, oltre agli interessi di mora fino al momento del versamento (doc. I, pag. 7 e 8, inc. 30.2014.11).

                                         Ora, il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se, come in concreto, una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).

                                         Ne segue che il TCA deve entrare nel merito del ricorso.

                               2.6.   Il ricorrente sostiene che le osservazioni del 15 ottobre 2015 dell’amministrazione (doc. VII, inc. 30.2015.19) non sono valide poiché trasmesse via fax e che comunque non devono essere prese in considerazione poiché nessuno della Cassa si è presentato all’udienza del 9 ottobre 2015. Inoltre esse non contengono una specifica circa il potere di rappresentanza delle persone che le hanno firmate.

                                         Circa l’invio delle osservazioni, questo TCA rileva che l’amministrazione ha anticipato via fax la sua presa di posizione del 15 ottobre 2015 (doc. VII, inc. 30.2015.19), ma ha poi trasmesso l’originale per posta, con la firma del gerente aggiunto della Cassa e della consulente alla clientela (allegato al doc. VII, inc. 30.2015.19; cfr., circa le firme, il consid. 2.4). Dal punto di vista formale non vi sono di conseguenza motivi per ritenere le osservazioni nulle. Esse non possono neppure essere considerate tardive, essendo state trasmesse entro il termine assegnato dal TCA (doc. VI e VII, inc. 30.2015.19).

                                         In secondo luogo questo Tribunale rileva di aver trasmesso il verbale di udienza alla cassa con facoltà di presentare osservazioni scritte in ragione del diritto costituzionale di essere sentito di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost. Fed. e 6 CEDU. Con sentenza 8C_100/2014 del 28 aprile 2014, il TF ha, ad esempio, affermato:

" (…)

5.1. L'art. 29 cpv. 2 Cost. garantisce alle parti il diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto dell'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 129 II 497 consid. 2.2 pag. 504 con riferimenti; 126 V 130 consid. 2b pag. 131 con riferimenti).  

5.2. Avendo in concreto il primo giudice aderito al parere della dott.ssa E.________, al ricorrente andava riconosciuto il diritto di essere sentito. La questione di sapere se la Corte cantonale abbia violato tale diritto per avere concesso all'assicurato solo pochi giorni per una eventuale presa di posizione può rimanere irrisolta. Trattasi, semmai, di una violazione di poco conto poiché la valutazione della dott.ssa E.________ riguardava la tematica in merito alla quale l'interessato in precedenza aveva già potuto esprimersi parecchie volte. Inoltre, il Tribunale federale dispone nella presente procedura di pieno potere di esame, motivo per cui il preteso vizio procedurale censurato dal ricorrente può ritenersi sanato (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390; 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437 e riferimenti).

                                         In concreto era pertanto necessario dare alla convenuta la possibilità di esprimersi in merito. Del resto, lo stesso ricorrente, il 16 ottobre 2015, invocando gli art. 29 e 30 Cost. fed. e 6 § 1 CEDU ha invocato la possibilità di essere sentito e di poter produrre conclusioni scritte (doc. VIII, inc. 30.2015.19).

                               2.7.   In sede di conclusioni il ricorrente rileva che il giudice che continua a seguire il caso è il “giudice delegato” e nel verbale del 9 ottobre 2015 ha affermato di agire “in rappresentanza della Corte “nella sua composizione ordinaria” (doc. X, inc. 30.2015.19) e sostiene che con la sentenza 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 il TF ha mutato la prassi precedente.

                                         In primo luogo, pur non essendoci alcuna richiesta di ricusa, va sottolineato che un intero Tribunale non può essere ricusato per il semplice motivo che, in un procedimento anteriore, ha deciso a sfavore dell’attuale ricorrente (DTF 114 Ia 278 consid. 1). A maggior ragione ciò vale nel caso di specie, ritenuto che la presente sentenza, a differenza di quella sfociata nella pronunzia 30.2014.11 del 22 agosto 2014, viene decisa nella composizione a 3 giudici e non più dal solo Giudice delegato.

                                         In secondo luogo questo TCA evidenzia che di principio la conduzione della procedura incombe al Giudice delegato (cfr. ad esempio, art. 4 Lptca, art. 5 Lptca, art. 8 Lptca, ecc.). Ciò non significa tuttavia che gli altri Giudici della Camera non siano coinvolti negli accertamenti. Nel caso di specie, ad esempio, l’udienza del teste __________ è stata decisa dal collegio giudicante dopo la lettura dell’intera documentazione agli atti. Lo stesso collegio ha indicato al Giudice delegato alcune domande da sottoporre al teste ed all’insorgente. La sentenza viene emesse nella composizione completa, come stabilito dalla pronunzia 9C_699/2014 del 31 agosto 2015.

                               2.8.   Il ricorrente, in sede di conclusioni, sostiene che l’indicazione “TCA del Tribunale d’appello” non è appropriata. Sarebbe sviante indicare che il Tribunale cantonale delle Assicurazioni è una Sezione del Tribunale d’appello poiché il giudizio è solo di primo grado e non d’appello (doc. X, inc. 30.2015.19).

                                         A torto. Secondo l’art. 74 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 i tribunali hanno giurisdizione in materia civile, penale e amministrativa. A un tribunale possono essere affidate più giurisdizioni.

                                         L’art. 77 cpv. 1 Cost. cant. prevede che la giurisdizione amministrativa è esercitata dal Tribunale amministrativo (lett. a), dal Tribunale delle assicurazioni (lett. b), dal Tribunale fiscale (lett. c) e dal Tribunale delle espropriazioni (lett. d).

                                         Per l’art. 42 cpv. 1 LOG il Tribunale di appello è composto di 27 giudici e 27 supplenti ed è suddiviso in tre sezioni, tra cui la Sezione di diritto pubblico (let. b). Ai sensi dell’art. 49 cpv. 1 LOG la Sezione di diritto pubblico è composta di 11 giudici e comprende il Tribunale cantonale delle assicurazioni, composto di 3 membri, che giudica come istanza unica le contestazioni in materia di assicurazioni sociali, come pure le altre contestazioni che gli sono attribuite dalla legge (let. a).

                                         L’indicazione del Tribunale cantonale delle assicurazioni quale appartenente al Tribunale di appello è dunque corretta.

                               2.9.   In sede di conclusioni il ricorrente contesta anche il “modo di porre le domande e di trasformare nel dettato del giudice - le osservazioni e le dichiarazioni delle parti che sono impossibilitate a leggere il verbale durante la dettatura e alla fine non leggono neppure il verbale – in assenza del giudice, come nel caso in oggetto – anche se vi è la formula prestampata “letto e approvato”.” (doc. X, inc. 30.2015.19).

                                         Anche questa censura va respinta. Il ricorrente non è stato in alcun modo impedito di leggere il verbale durante la dettatura, né tantomeno di leggerlo prima di sottoscriverlo. Del resto, l’insorgente è rappresentato da una legale, la quale, se non fosse stata d’accordo con il contenuto del verbale, avrebbe potuto intervenire seduta stante. Alcuna obiezione è pervenuta né nel corso dell’udienza, né immediatamente al termine di essa. Inoltre il Giudice delegato è sempre stato presente nel corso dell’udienza.

                             2.10.   L’insorgente, nelle osservazioni finali del 23 ottobre 2015, accenna alla responsabilità dello Stato e sostiene che il fatto che non vi sia un obbligo legale a registrare le domande AVS non esonera lo Stato dalle sue responsabilità (doc. X, inc. 30.2015.19).

                                         Questo TCA rileva tuttavia che la questione non è oggetto della decisione impugnata.

                                         Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

                                         Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

                                         In concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della decisione su opposizione che non tratta della responsabilità statale che esula di conseguenza dalla presente vertenza.

                                         Le censure in tal senso sono irricevibili.

                             2.11.   Alla luce di tutto quanto sopra esposto, tutto ben considerato, essendo le censure formali da respingere, in quanto manifestamente infondate, il TCA può entrare nel merito del ricorso.

                                         Nel merito

                             2.12.   Giusta l'art. 1a LAVS, sono assicurati in conformità della LAVS le persone fisiche domiciliate in Svizzera (lett. a); le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa nella Svizzera (lett. b); i cittadini svizzeri che lavorano all'estero a determinate condizioni.

Per l'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui le donne compiono i 64 anni, gli uomini i 65 anni.

Hanno diritto alle rendite di vecchiaia e superstiti i cittadini svizzeri, gli stranieri e gli apolidi (art. 18 cpv. 1 LAVS) che hanno compiuto 65 anni se uomini (art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS), rispettivamente 64 anni se donne (art. 21 cpv. 1 lett. b LAVS).

Il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte del beneficiario (art. 21 cpv. 2 LAVS).

La LAVS dà la possibilità di rinviare (art. 39 LAVS) o di anticipare (art. 40 LAVS) il godimento della rendita grazie all'età flessibile.

Per ciò che attiene al caso in esame, torna applicabile l'art. 39 LAVS, che regola la possibilità e l'effetto del rinvio della rendita:

" 1 Le persone aventi diritto a una rendita di vecchiaia possono rinviare, di un anno almeno e di cinque anni al massimo, l'inizio del godimento della rendita, con facoltà di revocare il rinvio durante tale periodo, per la scadenza di un determinato mese.

2 La rendita di vecchiaia rinviata e, se del caso, la rendita per superstite a essa succedente, sono aumentate del controvalore attuariale della prestazione non ricevuta.

3 Il Consiglio federale stabilisce, in modo uniforme, le aliquote d'aumento per gli uomini e per le donne, e istituisce la procedura. Può escludere il rinvio per certi generi di rendite."

Gli art. 55bis-55quater OAVS concretizzano il diritto al rinvio della rendita, mentre gli artt. 56 e 57 OAVS trattano dell'anticipazione della rendita (cfr. anche la sentenza 9C_903/2013 del 30 gennaio 2014, consid. 6.2).

L'art. 55ter OAVS stabilisce il supplemento percentuale della rendita a dipendenza degli anni (da 1 a 5) di rinvio, mentre l'art. 55quater OAVS regolamenta il modo in cui tale rinvio deve avvenire rispettivamente la sua revoca:

" 1 Il periodo di rinvio comincia il primo giorno del mese seguente il raggiungimento dell'età di pensionamento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS. La dichiarazione di rinvio va presentata, per iscritto, entro un anno dall'inizio del periodo di rinvio. Se, durante questo termine, nessuna domanda di rinvio fu presentata, la rendita di vecchiaia va stabilita, e pagata, secondo le disposizioni generali vigenti.

2 La revoca va fatta per iscritto.

3 Quando il rinvio di una rendita è revocato, essa è pagata dal mese seguente; è escluso il pagamento retroattivo delle rendite.

4 Il decesso dell'avente diritto alla rendita comporta la revoca del rinvio."

Il calcolo anticipato è effettuato dalla cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi al momento dell'inoltro della domanda. L'articolo 64a LAVS e gli articoli 122 e seguenti OAVS si applicano per analogia (art. 59 OAVS).

Quanto all'esercizio del diritto, l'art. 67 cpv. 1 OAVS prevede che il diritto alla rendita o all'assegno per grandi invalidi deve essere fatto valere presentando alla cassa di compensazione competente giusta gli articoli 122 e seguenti, un modulo di richiesta debitamente riempito. Sono legittimati alla richiesta il richiedente e, per lui, il suo rappresentante legale, il coniuge, i genitori o i nonni, i figli o gli abiatici, i fratelli e sorelle come pure i terzi o l'autorità che possono domandare il versamento della rendita nelle loro mani.

Per l'art. 67 cpv. 1bis OAVS, soltanto l'avente diritto o il suo rappresentante legale può far valere il diritto alla rendita ordinaria anticipata di vecchiaia. Questo diritto non può essere richiesto retroattivamente.

Una volta l'anno almeno, le casse cantonali di compensazione devono, mediante pubblicazioni, richiamare l'attenzione degli assicurati sulle prestazioni assicurative, le condizioni di diritto e la richiesta (art. 67 cpv. 2 OAVS).

Le rendite sono fissate e pagate dalla cassa di compensazione che, al verificarsi dell'evento assicurato, era competente a riscuotere i contributi. Se più casse di compensazione erano contemporaneamente competenti, il beneficiario della rendita designerà la cassa che dovrà fissare e pagare la rendita (art. 122 cpv. 1 OAVS).

Giusta l'art. 122 cpv. 2 OAVS, se il beneficiario della rendita è ancora tenuto a pagare i contributi in qualità di persona esercitante un'attività lucrativa indipendente, la rendita sarà pagata dalla cassa di compensazione competente a riscuotere i contributi.

                             2.13.   Nel caso di specie l’insorgente sostiene di aver inoltrato la richiesta di una rendita di vecchiaia posticipata nel corso del 2009 presso il suo Comune di domicilio (__________).

                                         Il 13 gennaio 2009 la Cassa __________ ha ricevuto, dal ricorrente, una richiesta di calcolo di una rendita futura, datata 9 gennaio 2009 (doc. XII e XII/5, inc. 30.2014.11). Nella domanda l’insorgente ha indicato, quale variante di calcolo, quella relativa alla posticipazione della rendita di 3 anni (doc. XII/5, pag. 3, inc. 30.2014.11).

                                         La richiesta è stata trasmessa per compet

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