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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.03.2014 30.2014.19

5 mars 2014·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,044 mots·~5 min·3

Résumé

Istanza di una Cassa AVS di compensazione tesa alla persecuzione di un affiliato che non ha trasmesso la distinta stipendi. Natura penale. Irricevibile

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 30.2014.19   ir/gm

Lugano 5 marzo 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sull’esposto del 3 marzo 2014 di

AT 1    

contro  

 CV 1       in materia di l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (art. 87 e 88 LAVS)

Considerato come

                                    ·   la AT 1 si è rivolta al Tribunale amministrativo (recte: Tribunale cantonale delle Assicurazioni) cui ha presentato una denuncia nei confronti della signora CV 1 per asserita violazione degli art. 87 e 88 LAVS siccome l’assicurata non avrebbe trasmesso all’amministrazione il certificato dei salari debitamente compilato;

                                    ·   che l’atto è stato ricevuto da questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni ma non è stato intimato all’assicurata per la presentazione di una risposta di causa stante la incompetenza del Tribunale;

                                    ·   che non sono state acquisite prove ulteriori;

                                    ·   che la presente procedura non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);

                                    ·   che, in via preliminare, occorre precisare che nella procedura giudiziaria amministrativa la decisione determina l'oggetto della lite che può essere deferito a un tribunale per mezzo di ricorso;

                                    ·   che nel caso in esame, come accertato telefonicamente dal giudice delegato presso l’assicuratore, non sono state emanate decisioni in merito alla pretesa manchevolezza dell’assicurata;

                                    ·   che nel caso di specie appare volontà dell’assicuratore rivolgersi a questa autorità per conseguire il perseguimento penale dell’assicurata stante l’esplicito richiamo degli art. 87 ed 88 LAVS che regolano il tema dei reati e delle contravvenzioni (così le marginali) in ambito di applicazione della LAVS;

                                    ·   che il Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha competenze di natura amministrativa e non ha competenza per perseguire penalmente reati, compito quest’ultimo che spetta invece al Ministero Pubblico del cantone Ticino (art. 67 LOG);

                                    ·   che in effetti il Tribunale cantonale delle Assicurazioni giudica come istanza unica i ricorsi in materia di assicurazioni sociali federali ai sensi dell’art. 57 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (in seguito LPGA) e le azioni in materia di previdenza professionale;

                                    ·   che d’altra parte questo Tribunale può essere adito anche se l’assicuratore o l’autorità competente, nonostante la domanda dell’assicurato, non emana una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo; ciò che palesemente non è il caso in concreto;

                                    ·   che l’esposto dell’amministrazione fa riferimento all’art. 87 LAVS secondo cui:

                                         “Chiunque, mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene per se o per altri una prestazione a norma della presente legge che non gli spetta,

                                         chiunque, mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, si sottrae, in tutto o in parte, all’obbligo di pagare i contributi,

                                         chiunque, nella sua qualità di datore di lavoro, versa a un lavoratore salari da cui sono stati dedotti i contributi e, invece di pagare alla cassa di compensazione i contributi dovuti dal lavoratore, li utilizza lui stesso o li adopera per soddisfare altre pretese,

                                         chiunque viola l’obbligo del segreto oppure, nell’applicazione della presente legge, abusa del suo ufficio, quale organo o funzionario, a danno di terze persone o a suo vantaggio,

                                         chiunque non ottempera all’obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA)

                                         chiunque, nella sua qualità di revisore o di aiuto revisore, procedendo a una revisione o a un controllo, oppure alla stesura o alla presentazione del rapporto di revisione o di controllo viola in modo grave i suoi doveri,

                                         chiunque utilizza sistematicamente il numero d’assicurato senza esserne autorizzato, è punito, sempreché non si tratti di un crimine o di un delitto cui è comminata una pena più grave, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.”

                                    ·   che invece l’art. 88 LAVS regola le contravvenzioni alla legge prescrivendo che:

                                         “Chiunque, in violazione dell'obbligo che gli incombe, fornisce intenzionalmente informazioni inesatte o rifiuta di dare informazioni,

                                         chiunque si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente o in qualsiasi modo lo impedisce,

                                         chiunque non riempie o riempie in modo non conforme al vero i moduli prescritti,

                                         chiunque, nell'utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato, non adotta misure ai sensi dell'articolo 50g capoverso 2 lettera a, è punito con la multa, sempreché non si verifichi una fattispecie indicata nell'articolo 87.”

                                    ·   che a non averne dubbio dunque la Cassa intendeva sporgere nei confronti di CV 1 una denuncia penale per avere omesso di trasmettere il certificato dei salati, ottenendone conseguentemente la condanna;

                                    ·   che non spetta a questo giudice analizzare se i presupposti dell’art. 87 rispettivamente quelli dell’art. 88 LAVS siano adempiuti in concreto, osservato che gli atti vanno immediatamente trasmessi al Ministero Pubblico per i suoi incombenti;

                                    ·   che si giustifica trasmettere copia di questo decreto, con cui l’esposto della Cassa viene dichiarato non ricevibile, direttamente alla Cassa ed all’assicurata la quale viene comunque invitata a volere dare il necessario seguito alle richieste amministrative della cassa di compensazione – qualora non lo avesse già fatto o se non vi ostassero altri particolari motivi – al fine di permettere all’amministrazione di dare compiuto seguito all’applicazione delle norme di legge.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   L’esposto 3/5 marzo 2014 della AT 1 di __________ è irricevibile.

                                   2.   Gli atti vengono trasmessi al Ministero Pubblico di __________ per il necessario seguito.

                                   3.   Non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

                                   4.   Intimazione alle parti (AT 1, __________ e CV 1, __________).

                                   5.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Gianluca Menghetti

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