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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.02.2014 30.2013.57

3 février 2014·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,467 mots·~12 min·2

Résumé

Fissazione contributi AVS/AI/IPG quale indipendente. Contestazione della composizione e natura del reddito fiscalmente accertato. Respinto

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 30.2013.57   IR/sc

Lugano 3 febbraio 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 18 dicembre 2013 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 10 dicembre 2013 emanata da

CO 1       in materia di contributi AVS

considerato                    in fatto ed in diritto

                                    ·   che RI 1 svolge attività indipendente. La CO 1 (CO 1 qui di seguito) ha fissato, per gli anni 2010 e 2011 l'importo dei contributi dovuti per il 2010 fondati su un reddito da attività indipendente di CHF 149'170.-- pari a CHF 135'000.-maggiorati al lordo dei contributi AVS AI IPG, e per il 2011 di CHF 138'427.-pari ad un reddito di CHF 125'000.-- maggiorati dei premi AVS AI IPG;

                                    ·   che l'assicurato si è opposto alle decisioni in discussione ritenendole non corrette;

                                    ·   che con decisione resa su opposizione il 10 dicembre 2013 la CO 1 ha indicato come gli importi di reddito siano stati desunti dalle tassazioni definitive emanate dall'UT competente. La decisione su opposizione evidenzia in particolare come, a seguito di un accertamento fiscale eseguito il 28 ottobre 2013, è emerso che "è stato ripreso l'affitto dell'officina di __________ … ammontante a CHF 52'800.-per il 2010 e CHF 33'900.-- per il 2011 – il reddito immobiliare tassato segnatamente è riferito all'affitto e al valore locativo relativo all'immobile di __________";

                                    ·   che, sempre nella decisione su opposizione, la Cassa evidenzia che dal 1° gennaio 2012 è entrato in vigore il nuovo metodo di calcolo per riportare il reddito al lordo dei premi e che, conformemente alla marginale 1170.2 DIN, le Casse riprendono i contributi anche se "aucune déduction n'a été admise";

                                    ·   che il 18 dicembre 2013 RI 1 ha inoltrato ricorso contro la decisione resa su opposizione ribadendo la sua precedente contestazione per cui non è stato, a suo dire erroneamente, considerata la spesa aziendale della pigione per l'officina "che viene … versata sul mio conto ipoteca visto che lo stabile è di mia proprietà privata" ciò che in precedenza è stato fatto dall'UT __________ ("quando risiedevo nel __________");

                                    ·   che la Cassa ha proposto, con osservazioni dell'8 gennaio 2014, la reiezione del ricorso con argomenti che, dove necessario, saranno ripresi in corso di motivazione;

                                    ·   che, il 10 gennaio 2014, al ricorrente è stata offerta la possibilità di formulare nuove osservazioni e di chiedere l'assunzione di nuove prove (doc. IV);

                                    ·   che la presente procedura non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);

                                    ·   che il ricorso, presentato nel termine di 30 giorni dall’intimazione della decisione resa su opposizione è tempestivo e contiene una sufficiente esposizione dei fatti, una motivazione adeguata e conclusioni precise a seguito del decreto di completazione citato. Il gravame è quindi ricevibile in questa sede;

                                    ·   che a questo proposito va evidenziato che, da un punto di vista temporale, sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03, consid. 3; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b). Per contro, per quanto attiene alle disposizioni formali, l’Alta Corte ha già avuto modo di stabilire che, in assenza di una normativa specifica che regola la questione intertemporale, va applicato il principio generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03; DTF 130 V 4 consid. 3.2). In concreto, mentre per gli aspetti formali trovano applicazione le norme della LPGA in vigore dal 1° gennaio 2003 (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03; DTF 130 V 4 consid. 3.2), con le relative modifiche succedutesi negli anni, per quanto concerne il calcolo dei contributi vanno applicate le disposizioni della LAVS in vigore nel 2010 e 2011;

                                    ·   che sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS). A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente. I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS);

                                    ·   che per l’art. 22 cpv. 1 OAVS i contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile. I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l’anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell’azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (cpv. 2). Il reddito dell’anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell’esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell’anno (cpv. 3). Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell’esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (cpv. 4). Se l’esercizio commerciale non corrisponde all’anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale (cpv. 5);

                                    ·   che le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS). In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS). Nei casi di tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS). Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS). Per l’art. 24 cpv. 1 OAVS nell’anno di contribuzione corrente, le persone tenute a pagare i contributi devono pagare contributi d’acconto a scadenze periodiche.

                                         A norma dell’art. 24 cpv. 2 OAVS le casse di compensazione stabiliscono i contributi d’acconto sulla base del reddito presumibile dell’anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per l’ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito presumibile. Giusta l’art. 24 cpv. 3 OAVS se durante o dopo l’anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d’acconto. L’art. 24 cpv. 4 OAVS prevede che le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d’acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile. Per l’art. 24 cpv. 5 OAVS se entro il termine fissato non vengono date le indicazioni necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non vengono pagati i contributi d’acconto, le casse di compensazione fissano i contributi d’acconto dovuti in una decisione;

                                    ·   che in concreto il ricorrente contesta l fatto che l'autorità fiscale abbia ripreso nel reddito aziendale (e non abbia quindi considerato quale spesa aziendale) la "pigione della mia officina";

                                    ·   che va qui ribadito come per giurisprudenza costante del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprez­zare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

                                         L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4

                                         = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss);

                                    ·   che dagli atti emerge che il signor RI 1 ha mosso le contestazioni che ripresenta in questa sede anche in sede fiscale.

                                         Il doc. 15c della Cassa si deduce che tali contestazioni (con altre che qui non occorre evocare) sono state analizzate dall'UT competente in sede di reclamo contro la decisione di tassazione 2011. In particolare il 23 aprile 2013 presso l'UT è stato ritenuto, conclusivamente, come:

"  (…)

A fronte di quanto sopra si concorda con il contribuente l'evasione del reclamo considerato il dispendio corretto in base alla natura aziendale del veicolo acquistato e contabilizzato e la ripresa dell'immobile aziendale e delle spese private definendo il reddito d'attività indipendente del contribuente in complessivi (CHF 125'000.--). (…)" (doc. 15c)

                                         Per quanto attiene invece il reclamo contro la tassazione 2010 il doc. 15a della Cassa annota la citazione presso l'UT del qui ricorrente, non risulta essere invece stato redatto un verbale considerato come il reclamo sia stato evaso con la deduzione del reddito di un importo di CHF 15'000.--;

                                    ·   che da quanto precede emerge che l'assicurato ha salvaguardato i suoi diritti in sede fiscale. Egli ha non solo accettato i provvedimenti di tassazione ma li ha addirittura concordati con l’amministrazione fiscale. Da evidenziare come gli importi del reddito sono stati fissati dopo reclamo. La CO 1 è vincolata a tali importi mentre è, come il giudice, libera di determinare la natura degli stessi. In concreto però la qualifica giuridica della somma ritenuta quale reddito aziendale per l’anno 2011 non è, come tale, in discussione. Una componente di questa somma, poi concordata con l’UT in sede di reclamo alla luce della documentazione agli atti, viene qui indicata come reddito privato, così par di capire dal ricorso in oggetto. Anche se non vincolato dalla qualifica degli importi operata in sede fiscale il giudice, soprattutto laddove la tassazione sia stata oggetto di reclamo o di ricorso, e quindi sia stata vagliata ulteriormente in sede fiscale, se ne discosta unicamente a fronte di situazioni di palese imprecisione nelle indicazioni della natura. In concreto ciò non è il caso. Il ricorrente ha impugnato la sua tassazione, in sede di sua audizione dinanzi all’autorità di reclamo egli ha riconosciuto, come al passaggio del verbale appena riportato, l’importo del suo reddito da attività indipendente. Lo ha fatto esplicitamente (verbale) per il 2011, implicitamente (deduzione complessiva dal reddito di CHF 15'000.00) per il 2010. Venire oggi a contestare la qualifica di una parte dell’importo costituente il reddito ammesso in sede fiscale quale reddito da attività indipendente equivale a venire contra factum proprium, e costituisce un abuso di diritto. Non è compito del giudice delle assicurazioni sociali eseguire una nuova e piena valutazione della tassazione, riesaminare le componenti di reddito ritenute e la loro valutazione. In casu non è in discussione la natura dell’importo del reddito fissato in sede di reclamo per gli anni 2010 e 2011, indicato quale provento dell’attività indipendente, ma una quota derivante dalla locazione dell’officina. Da osservare ancora, come sottolineato dalla Cassa, che l’UT competente (il 28 ottobre 2013) ha precisato come “in aggiunta del reddito aziendale è stato ripreso l’affitto dell’officina di __________ (immobile aziendale) ammontante a CHF 52'800.- per il 2010 e fr. 33'900.- per il 2011. Il reddito ripreso corrisponde all’affitto al netto delle spese di riscaldamento”. Ora alla luce di questa specifica indicazione, anche se il giudice delle assicurazioni sociali avesse avuto latitudine più ampia per valutare la natura delle componenti del reddito indicato come aziendale, non si sarebbe staccato dalla corretta valutazione dell’UT. In altri termini l’importo che il ricorrente vuole porre in deduzione fa certamente parte dei redditi aziendali;

                                    ·   che alla luce di quanto precede l'operato della Cassa è corretto, essa si é fondata sui valori di reddito correttamente ritenuti in sede di tassazione e non è possibile, al momento della fissazione dei contributi AVS AI IPG, rettificare una tassazione;

                                    ·   che il ricorso, ai limiti della temerarietà per cui si poteva caricare al ricorrente tasse e spese giudiziarie, va respinto eccezionalmente senza carico di tasse e spese.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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