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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.09.2013 30.2013.26

18 septembre 2013·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,033 mots·~10 min·2

Résumé

Contributi AVS. Tassazione determinante. Passaggio di sostanza privata a sostanza aziendale. Contributi dovuti sul realizzo dei titoli costituenti la sostanza

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 30.2013.26   IR/sc

Lugano 18 settembre 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 25 luglio 2013 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 27 giugno 2013 emanata da

CO 1       in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1 è titolare di uno studio fiduciario a __________. Attivo quale indipendente egli si è visto notificare una decisione definitiva di fissazione dei contributi per l’anno 2007 il 20 novembre 2012. La CO 1 ha ritenuto un reddito da attività indipendente di CHF 803'315.-- ed assenza di capitale investito nell’azienda. Il contributo richiesto assommava a CHF 79'045.25 comprensivo delle spese amministrative.

                                         L’assicurato si è opposto alla decisione con reclamo del 26 novembre 2012 indicando di avere “inoltrato reclamo contro la notifica di tassazione” (doc. 14) e postulando la riduzione dei contributi richiesti (doc. 13) il 30 novembre 2012.

                                         La CO 1 ha comunicato il 5 dicembre 2012 a RI 1 la sospensione della procedura in attesa della decisione di tassazione definitiva (doc. 12). Con successiva lettera dell’Ufficio circondariale di Tassazione di __________ (doc. 7 del 17 giugno 2013) l’autorità fiscale ha comunicato che “il reddito aziendale dopo reclamo è stato fissato in fr. 530'000.-- al netto di un accantonamento AVS calcolato di  fr. 50'000.--“, e confermando la crescita in giudicato della tassazione.

                                  B.   Con decisione su opposizione del 27 giugno 2013 la CO 1 ha determinato il contributo personale quale indipendente per il 2007 a carico del qui ricorrente attenendosi alla decisione emanata su reclamo e determinando in CHF 580'000.-- il reddito aziendale conseguito alla luce della non ammissibilità della deduzione fiscale dell’accantona-mento di CHF 50'000.-- in ambito AVS.

                                         L’amministrazione non ha ritenuto capitale aziendale e non ha quindi riconosciuto la deduzione del 3% ammessa sullo stesso fissando i contributi dovuti in CHF 57'072,40 comprese le spese amministrative.

                                  C.   Con atto del 25 luglio 2013 (doc. I) il signor RI 1 ha impugnato la decisione resa su opposizione segnalando che l’UT ha ritenuto suoi investimenti in una società straniera quale aziendale e non facente parte della sostanza privata, lamentando comunque che per dette partecipazioni estere, per tutta la durata dell’investimento, non sia stato considerato quale “capitale investito” e non sia stata riconosciuta la deduzione del 3% sull’importo relativo dal reddito aziendale. Facendo riferimento a non meglio precisata “Praxisänderung” il ricorrente ha chiesto sostanzialmente l’annullamento della decisione impugnata.

                                         Con risposta del 19 agosto 2013 l’amministrazione interessata ha postulato la reiezione del gravame rilevando come l’autorità fiscale abbia determinato un capitale investito nell’azienda pari a 0. A complemento della sua risposta la Cassa ha riportato le direttive in materia di investimento aziendale ed investimento privato emanate dall¿FAS.

                                         Con atto del 21 agosto 2013 al ricorrente è stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi in materia (doc. IV). Dal canto suo l’amministrazione, con scritto del 28 agosto 2013, ha trasmesso alcuni scambi di mail con l’UT di __________ da cui emerge (mail di __________ del 28 agosto 2013 doc. V/bis) che il “capitale investito nell’azienda al 31.12.2007 risulta essere negativo … e chiaramente non comprende la partecipazione in __________ venduta nel corso dell’anno; il nostro ufficio è entrato nel merito dell’aziendabilità della partecipazione solo dopo che la stessa è stata venduta; in precedenza veniva dichiarata  … nell’elenco titoli”.

                                         Invitato a prendere posizione in merito (doc. VI del 29 agosto 2013) l’assicurato ha fatto riferimento agli “ultimi 10 anni” per ribadire le sue ragioni.

                                         In diritto

                                         In ordine

                                   1.   Il ricorso, presentato nel termine di 30 giorni dall’intimazione della decisione resa su opposizione è tempestivo e contiene una sufficiente esposizione dei fatti, una motivazione e perlomeno implicite conclusioni.

                                         Il gravame è, malgrado le sue lacune, ricevibile in ordine.

                                   2.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF  H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                   3.   Oggetto del contendere è solo ed esclusivamente quello a sapere se la CO 1 ha correttamente stabilito i contributi dovuti dall’assicurato per la sua attività indipendente nell’anno 2007. La circostanza non sembra essere stata ben recepita dal ricorrente che fa spesso riferimento all’ultimo periodo decennale (doc. VII “si chiede di calcolare per gli ultimi 10 anni …”). Il tema è quindi circoscritto ai contributi 2007. L’UT (mail doc. V bis) ha specificato che in precedenza (ossia prima della sua realizzazione) la partecipazione estera all’origine del contendere tra le parti, era imposta nell’elenco titoli. Quindi in discussione qui, lo si ripete, è esclusivamente il reddito aziendale del 2007, anno in cui vi è stata la realizzazione della partecipazione in discussione.

                                         Nel merito

                                   4.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

                                         A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

                                         In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

                                         I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

                                   5.   I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

                                         I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre (art. 22 cpv. 2 OAVS).

                                         Il reddito dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).

                                         Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

                                         Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5 OAVS).

                                   6.   Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

                                         In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

                                         Nei casi di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

                                         Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

                                         Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

                                         Per giurisprudenza costante dell'allora TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

                                         L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

                                         Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

                                         Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg., consid. 5a).

                                   7.   In concreto il reddito proveniente dall’attività indipendente conseguito da RI 1 per l’anno 2007 è stato stabilito dall’autorità fiscale competente, e ciò successivamente a reclamo. L’importo è stato fissato, senza ulteriore contestazione da parte del ricorrente, in CHF 530'000.-- maggiorati da un accantonamento di CHF 50'000.-- per i contributi AVS. In maniera rimasta incontestata su questo aspetto l’amministrazione ha ritenuto una somma complessiva del reddito di CHF 580'000.-- siccome l’accantonamento, beneficiario di un trattamento fiscale particolare, a livello di AVS deve essere invece ritenuto nei redditi conseguiti e sottostà alla percezione dei contributi. L’agire della Cassa si rivela corretto.

                                   8.   Il ricorrente lamenta che l’amministrazione non abbia considerato, in deduzione dal reddito aziendale, la percentuale del 3% calcolata sul capitale investito nell’azienda per il periodo anche antecedente la realizzazione. Ora la lamentela è priva di sostrato siccome l'amministrazine ha accertato, in maniera non più confutabile dinanzi a questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni, che una sostanza aziendale non sussisteva al 31 dicembre 2007. L’UT, come gli atti precisano, ha considerato una sostanza aziendale passiva senza effetto sulla determinazione dell’importo soggetto al prelievo dei contributi.

                                   9.   Da quanto precede discende, poiché il giudice non si scosta dalla tassazione definitiva se non in circostanze eccezionali ed a fronte del ricorrere di eventi qui non dati, che il ricorso va respinto senza carico di tasse e spese.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Gianluca Menghetti

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