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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.11.2012 30.2012.36

26 novembre 2012·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,077 mots·~20 min·3

Résumé

Calcolo dei contributi dovuti da una persona senza attività lucrativa. Presa in considerazione di metà del reddito del marito conseguito all'estero. Riconsiderazione di decisioni già cresciute in giudicato

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 30.2012.36   cs

Lugano 26 novembre 2012  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 ottobre 2012 di

  RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 14 settembre 2012 emanata da

CO 1       in materia di contributi AVS

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con decisione del 7 febbraio 2012 la CO 1 ha fissato i contributi dovuti da RI 1 nel 2010 quale persona senza attività lucrativa sulla base di una sostanza netta di fr. 142'583 e di un reddito percepito sotto forma di rendita di fr. 49'742 moltiplicato per venti, per un totale di fr. 1'137'423, diviso per due a fr. 568'711 conformemente all’art. 28 OAVS (doc. B1, inc. 30.2012.37), per un totale di contributi di fr. 1'082.20.

                                  B.   Il 6 marzo 2012 il marito, dott. __________, a nome della moglie, ha contestato la predetta decisione evidenziando che nella tassazione 2010 sono state considerate deduzioni di cui la Cassa non ha tenuto conto nel calcolo del contributo del 2010 (doc. 42).                      

                                  C.   Con scritto del 12 marzo 2012 la Cassa ha risposto alle domande del dott. __________, affermando inoltre di aver rilevato che nelle decisioni relative agli anni precedenti non era stata presa in considerazione la metà del reddito da lui conseguito all’estero. L’amministrazione ha di conseguenza informato l’interessato di dover procedere ad una revisione delle decisioni degli ultimi 5 anni e gli ha chiesto di produrre i giustificativi dei redditi da attività lucrativa conseguiti all’estero dal 2007 al 2010 (doc. 40).

                                  D.   Il 21 maggio 2012 l’amministrazione, in assenza di risposta da parte dell’interessato, ha emesso le decisioni di fissazione dei contributi dal 2007 al 2009, utilizzando i dati evinti dalle rispettive tassazioni ed annullando (e sostituendo) le decisioni emesse il 15 maggio 2009 (decisione di fissazione dei contributi per il 2007, cfr. doc. 34), il 6 aprile 2010 (decisione di fissazione dei contributi per il 2008, cfr. doc. 31) ed il 4 aprile 2011 (decisione di fissazione dei contributi per il 2009, cfr. doc. 28).

                                  E.   In seguito all’opposizione presentata dall’interessato, l’amministrazione ha nuovamente chiesto la produzione dei giustificativi dei redditi da attività lucrativa conseguiti all’estero (doc. 26), che il dott. __________ ha trasmesso l’8 agosto 2012 (doc. 21).

                                  F.   Il 20 agosto 2012 la Cassa ha informato l’interessato che, sulla base della documentazione prodotta, vi sarebbero stati gli estremi per procedere con una reformatio in peius delle decisioni emanate il 21 maggio 2012 e gli ha assegnato un termine di 20 giorni per comunicare se era sua intenzione mantenere l’opposizione (doc. 14).

                                  G.   Con scritto dell’8 settembre 2012 il dott. __________ ha ribadito le sue censure (doc. 13).

                                  H.   Con decisione su opposizione del 14 settembre 2012 l’amministrazione ha confermato la reformatio in peius ed ha fissato definitivamente i contributi dovuti da RI 1 dal 2007 al 2009 (doc. 12).

                                    I.   RI 1, sempre rappresentata dal marito, dott. __________, è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone in via principale l’annullamento ed in via subordinata la modifica nel senso che i contributi vengano calcolati sulla base del reddito imponibile complessivo accertato dall’autorità fiscale (doc. I). L’insorgente, dopo aver riassunto la fattispecie, evidenzia di aver sempre presentato regolare dichiarazione fiscale, senza alcuna omissione e che gli errori di calcolo commessi sono dovuti esclusivamente all’agire dell’amministrazione. La ricorrente sostiene che al caso di specie non possono trovare applicazione né le norme sulla revisione, atteso che nessun elemento nuovo è emerso dalle dichiarazioni fiscali, né quelle sulla riconsiderazione, giacché le decisioni sono già state modificate in passato. Inoltre l’insorgente rileva che l’amministrazione non ha citato alcuna norma secondo cui non si debba prendere in considerazione il reddito imponibile, tenuto conto delle deduzioni sociali. L’interessata evidenzia inoltre una contraddizione tra il punto 7 della decisione su opposizione in relazione all’applicabilità dell’art. 23 cpv. 4 OAVS e il punto 18 in relazione alla non applicabilità dello stesso articolo. Calcolando il contributo sulla base della documentazione trasmessa l’8 agosto 2012 l’amministrazione ha disatteso l’applicazione del citato disposto.

                                   L.   Con risposta del 24 ottobre 2012 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

                                  M.   Il 7 novembre 2012 l’insorgente ha prodotto le tassazioni dal 2007 al 2009 e “documenti da cui si rileva che la CO 1 aveva già operato delle riconsiderazioni” (doc. V). Alla Cassa è stata data facoltà di esprimersi in merito (doc. VI).

                                         in diritto

                                         in ordine

1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         nel merito

                                   2.   Per l'art. 10 cpv. 1 LAVS nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da Fr. 324.- a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.-, sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.

                                         Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.

                                         L’art. 10 cpv. 1 LAVS, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, prevede che gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 387 franchi; il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano contributi inferiori a 387 franchi, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, sono considerati persone senza attività lucrativa. Il Consiglio federale può aumentare l’importo limite in funzione delle condizioni sociali dell’assicurato per le persone che non esercitano durevolmente un’attività lucrativa a tempo pieno.

                                         Per l’art. 10 cpv. 2 LAVS, in vigore dal 1° gennaio 2012, pagano il contributo minimo gli studenti che non esercitano un’attività lucrativa, fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono i 25 anni (lett. a), le persone senza attività lucrativa che ricevono un reddito minimo o altre prestazioni dell’aiuto sociale pubblico (lett. b), le persone senza attività lucrativa assistite finanziariamente da terzi (lett. c).

Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1, 2 e 3 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).

Nella sua giurisprudenza, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.

L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteri-stiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicu-rato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).

La giurisprudenza dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni è stata ripresa nelle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, e considera in particolare, per il periodo in esame 2007-2009, come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite d'invalidità dell'assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere dell'assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l'anticipo AVS che l'istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell'età che dà diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite e le pensioni di ogni genere, comprese quelle versate da un'assicurazione sociale di uno Stato estero (RCC 1991 pag. 433 consid. 3c, RCC 1988 pag. 184), le rendite d'invalidità e le indennità giornaliere dell'assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d'assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), i redditi provenienti da contratti di rendita vitalizia (art. 521 CO) o da convenzioni analoghe che si basano su una cessione di elementi di sostanza, il valore locativo di un immobile sul quale il beneficiario detiene un diritto d'abitazione (art. 776 CC), il valore locativo di un'abitazione messa gratuitamente a disposizione (RCC 1965 pag. 93), l'importo stimato delle spese ritenuto dalle autorità fiscali per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD, i redditi periodici provenienti dalla vendita di brevetti, dalla concessione di licenze o dal trasferimento di diritti d'autore sempreché non si tratti di redditi provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa (RCC 1951 pag. 236), le prestazioni fornite in maniera duratura da un terzo (RCC 1979 pag. 29), le rendite per i figli se non sono beneficiari diretti (RCC 1990 pag. 454), le prestazioni ottenute da una persona assicurata a seguito di un divorzio o della dissoluzione giudiziaria di un partenariato registrato, esclusi i contributi di mantenimento per i figli (RCC 1959 pag. 398, RCC 1958 pag. 66), i redditi da attività lucrativa del coniuge che non soggiace all'assicurazione svizzera (Pratique VSI 1999 pag. 204 = DTF 125 V 230, Pratique VSI 1994 pag. 174).

Al contrario, non rientrano, di massima, nel concetto di reddito conseguito sotto forma di rendite, nel periodo in esame 2007-2009: le rendite dell'AVS (prese in considerazione per i contributi dovuti dal 1° gennaio 2011; cfr. art. 28 cpv. 1 OAVS e contrario e DIN) e dell'AI federale, nonché le prestazioni complementari (prestazioni proprie di queste assicurazioni; art. 28 cpv. 1 OAVS; RCC 1991 pag. 433 consid. 3c), le indennità giornaliere dall'AI (DTF 107 V 69; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82), le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAINF), il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207 = DTF 120 V 163), i contributi di mantenimento del diritto di famiglia fintanto che non sono già contemplati dal N. 2072 DIN (art. 328 CC), le prestazioni periodiche versate a fine rapporto dal datore di lavoro ed il cui valore capitalizzato è stato sottoposto a contribuzione in virtù dell'art. 7 lett. q OAVS in occasione del primo versamento (STF H 242/04 dell'8 settembre 2005).

Per sostanza, ai fini dell'art. 28 OAVS si deve intendere l'insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell'assicurato, situati sia in Svizzera che all'estero (RCC 1952 pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4b, DTF 105 V 241), i beni di cui l'assicurato ha l'usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).

Ciononostante, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra l'altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, pag. 228, N. 10.28; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 n. 24 ad art. 10 LAVS).

                                         Per l’art. 28 cpv. 4 OAVS se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l’anno civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l’anno civile durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1. Quest’ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.

                                         A norma dell’art. 28 cpv. 4bis OAVS, in vigore fino al 31 dicembre 2011 (cfr., dal 1° gennaio 2012, l’art. 3 cpv. 4 lett. a LAVS), alle condizioni dell’articolo 3 capoverso 3 LAVS, i contributi delle persone senza attività lucrativa sono considerati pagati per tutto l’anno in cui il matrimonio è stato concluso oppure sciolto.

                                         Quindi, i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (P. Y. Greber, J. L.Duc, G. Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 10 LAVS, pag. 347 N. 25).

                                         Il Tribunale federale, a questo proposito, ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge e alla Costituzione (DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118, Pratique VSI 1999 pag. 204).

                                         Va ancora evidenziato che con sentenza H 114/05 del 9 maggio 2007, il TF ha confermato il principio dell’affiliazione nel nostro Paese di una cittadina svizzera sposata con un cittadino ____________________ attivo in __________ che aveva contestato, ritenendoli contrari agli accordi internazionali, l’affiliazione come persona senza attività lucrativa ed il calcolo dei contributi effettuato (cfr. anche la sentenza 30.2011.21 dell’8 settembre 2011).

                                   3.   I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l’anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).

                                                      I contributi sono calcolati sul reddito conseguito in forma di rendita durante l’anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il capoverso 6 (art. 29 cpv. 2 OAVS).

                                                      Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali (art. 29 cpv. 3 OAVS).

                                                      La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).

                                                      L’importo delle spese stimato per il calcolo dell’imposta secondo il dispendio giusta l’articolo 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest’imposta è vincolante per le casse di compensazione (art. 29 cpv. 5 OAVS).

                                                      Se l’obbligo di contribuzione non dura tutto l’anno, i contributi sono riscossi proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l’anno civile in questione. Su richiesta dell’assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla fine dell’obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da quella stabilita dalle autorità fiscali (art. 29 cpv. 6 OAVS nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2009).

                                                      Per il resto, gli articoli 22–27 sono applicabili per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv. 6 OAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008 = cpv. 7 dal 1° gennaio 2009).

                                   4.   In concreto l’insorgente contesta il calcolo dei contributi, sostenendo che andrebbe preso in considerazione l’importo imponibile complessivo evinto dalle rispettive tassazioni, comprensivo delle deduzioni sociali e rileva una contraddizione tra quanto riportato al punto 7 della decisione impugnata, ossia la citazione dell’art. 23 cpv. 4 OAVS e quanto figura invece al punto 18, ossia la citazione dell’art. 29 cpv. 4 OAVS e l’inapplicabilità dell’art. 23 cpv. 4 OAVS. Non sarebbero per contro utilizzabili i dati evinti dai certificati di salario prodotti l’8 agosto 2012.

                                         Le censure vanno respinte.

                                         Innanzitutto, per quanto concerne il primo elemento di calcolo dei contributi, ossia la sostanza netta detenuta in Svizzera ed all’estero (fr. 0 nel 2007, fr. 50'050 nel 2008 e fr. 70'080 nel 2009), va infatti rilevato che essa è stata evinta dalle rispettive tassazioni fiscali cresciute in giudicato (cfr. in particolare i doc. B12, B15 e 38), conformemente all’art. 29 cpv. 3 prima frase OAVS per il quale le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato.

                                         Rettamente l’amministrazione non ha invece preso in considerazione la deduzione “sociale” per coniugati di fr. 60'000. Si tratta infatti di una deduzione prevista unicamente nell’ambito del diritto fiscale (art. 48 lett. a LT), che varia da Cantone a Cantone, e che serve solo per il calcolo dell’importo della sostanza da assoggettare al pagamento delle imposte. Questa deduzione, per costante giurisprudenza del TCA (cfr. sentenza 30.1999.119 del 16 marzo 2000; 30 1999.111 del 14 marzo 2000; 30.199.86 del 31 gennaio 2000), non va invece ritenuta nell’ambito del calcolo dei contributi, poiché, non è prevista dalla LAVS. Del resto, ai sensi dell’art. 10 cpv. 1 LAVS, il contributo va pagato secondo le condizioni sociali della persona assicurata; si tratta in altre parole di tener conto della capacità contributiva degli assicurati non attivi (cfr. anche sentenza 30.2000.155 del 2 luglio 2001).

                                         Per quanto riguarda invece il secondo elemento di calcolo, ossia il reddito conseguito dal coniuge all’estero, l’art. 29 cpv. 4 OAVS, a differenza della sostanza, prevede che i dati non sono ripresi automaticamente dalla tassazione, ma la sua determinazione incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali. Ciò significa che le Casse si informano presso l’autorità fiscale, ma non sono tenute, a differenza di quanto avviene, di massima, con gli indipendenti (cfr. art. 23 cpv. 4 OAVS) a riprendere automaticamente l’ammontare indicato nella tassazione fiscale. Determinante, inoltre, per il calcolo del reddito conseguito sotto forma di rendita nell’ambito della fissazione dei contributi delle persone senza attività lucrativa, non è il reddito imponibile, comprensivo delle deduzioni effettuate in ambito fiscale, bensì quello conseguito (cfr. sentenza 30,2002.98 dell’11 luglio 2002; sentenza 30.2002.56 del 17 luglio 2002).

                                         In altre parole, mentre, di massima, per quanto concerne la sostanza, i dati sono evinti dalla tassazione fiscale cantonale cresciuta in giudicato, tenuto conto dei valori di ripartizione, cui va riaggiunto l’importo della deduzione sociale, il reddito conseguito sotto forma di rendita viene determinato dall’amministrazione che si avvale delle informazioni dell’autorità fiscale, senza esserne automaticamente vincolata. Infatti, in ragione delle differenze tra la nozione fiscale e quella in ambito LAVS del reddito sotto forma di rendita, le comunicazioni dell’autorità fiscale non vincolano le casse di compensazione (cfr. le direttive sulla fissazione dei contributi degli indipendenti e delle persone senza attività lucrativa [DIN], marg. 2108 e seguenti).

                                         In concreto l’amministrazione ha rettamente calcolato i contributi sulla base della documentazione prodotta dal marito per gli anni dal 2007 al 2009, per la sua attività dipendente esercitata a __________, prendendo in considerazione i redditi evinti dai formulari __________ (doc. 16, 18, 20) prima delle detrazioni delle ritenute effettuate in __________, conformemente alla costante giurisprudenza di questo Tribunale per casi analoghi a quello della ricorrente (cfr. sentenza 30,2002.98 dell’11 luglio 2002; sentenza 30.2002.56 del 17 luglio 2002).

                                         In concreto la differenza tra i dati evinti dalle tassazioni 2008 (fr. 161'918) e 2009 (157'231; il ricorrente non ha prodotto la tassazione 2007 nella sua interezza [cfr. doc. B17 e seguenti, cfr. anche doc. 38]) e quelli presi in considerazione dalla cassa di compensazione (fr. 171'943.71 nel 2008 e fr. 165'257.55 nel 2009) deriva dal fatto che nelle tassazioni (2008 e 2009) non figurano gli importi di fr. 10'025.77, rispettivamente di fr. 8'015.95 relativi ai compensi degli “anni precedenti soggetti a tassazione separata” in __________ (cfr. doc. 16 e 18).

                                         Trattandosi tuttavia di importi che determinano la condizione sociale della ricorrente ai sensi dell’art. 10 cpv. 1 LAVS, a giusta ragione l’amministrazione ne ha tenuto conto.

                                         Alla luce di tutto quanto sopra esposto, gli importi ritenuti dall’amministrazione nella decisione impugnata per gli anni dal 2007 al 2009 sono corretti.

                                   5.   Resta da esaminare se l’amministrazione poteva procedere con la riconsiderazione delle decisioni di fissazione dei contributi dal 2007 al 2009, già emanate negli anni precedenti.

                                         Per l’art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

                                         L’art. 53 cpv. 2 LPGA prevede che l’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

                                         In concreto la Cassa, nel marzo 2012, si è accorta che nelle decisioni di fissazione dei contributi per il 2007, 2008 e 2009, emesse rispettivamente il 15 maggio 2009 (doc. B10), il 6 aprile 2010 (doc. B6) ed il 4 aprile 2011 (doc. B2), non figurava il reddito conseguito all’estero dal marito.

                                         Alla luce di quanto esposto nel considerando precedente, questa circostanza costituisce un errore manifesto.

                                         Inoltre la rettifica riveste un’importanza considerevole poiché l’assicurata, con il nuovo calcolo, deve pagare importi nettamente superiori a quelli dovuti in precedenza. In luogo del contributo minimo l’interessata deve infatti fr. 3'296.65 nel 2007, fr. 3'399.65 nel 2008 e fr. 3'947.90 nel 2009. Le nuove decisioni, che fissano un contributo superiore rispetto a quello dovuto in precedenza, sono inoltre state emesse nel termine di prescrizione di 5 anni di cui all’art. 16 LAVS, il cui cpv. 1 prima frase nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011 prevedeva che i contributi, il cui importo non è stato fissato in una decisione notificata entro un termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti, non possono essere né pretesi né pagati. Il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore una nuova versione, leggermente modificata, dell’art. 16 cpv. 1 prima e seconda frase LAVS, secondo cui i contributi il cui importo non è stato fissato mediante decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere né pretesi né pagati.

                                         Per cui, a giusta ragione, la Cassa ha riconsiderato le decisioni di fissazione dei contributi dal 2007 al 2009.

                                         Per quanto concerne la circostanza sollevata dall’insorgente secondo cui l’amministrazione avrebbe già effettuato delle riconsiderazioni in passato, va evidenziato quanto segue.

                                         Innanzitutto, dagli atti emerge unicamente che la Cassa, sulla base degli importi figuranti nelle decisioni qui riesaminate, aveva calcolato l’eventuale conguaglio a favore della ricorrente, ma non che vi fossero già state altre riconsiderazioni per gli anni in esame (cfr. doc. allegati al doc. V).

                                         In ogni caso, anche se vi fosse già stata una precedente riconsiderazione, di massima, la Cassa, in presenza delle condizioni di cui all’art. 53 LPGA, avrebbe potuto nuovamente riesaminare la fattispecie.

                                         Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

30.2012.36 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.11.2012 30.2012.36 — Swissrulings