Raccomandata
Incarto n. 30.2012.1 cs
Lugano 6 marzo 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 gennaio 2012 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16 dicembre 2011 emanata da
CO 1 in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è affiliato dal __________ quale indipendente presso la Cassa CO 1 (allegato al doc. A2). In seguito ad un controllo presso la __________, impresa di gessatura, l’amministrazione, d’accordo con il datore di lavoro (doc. 2), con decisione del 18 novembre 2011, ha ripreso l’importo di fr. 38'250 versato a RI 1, considerandolo salario determinante (doc. A3).
Il provvedimento è stato confermato dalla decisione su opposizione del 16 dicembre 2011 tramite la quale la Cassa ha rilevato che l'assicurato ha prestato la sua manodopera quale gessatore alla __________ __________, alla quale ha fattura la quasi totalità della sua cifra d'affari (78%) e dalla quale dipende economicamente. L'interessato non si è inoltre assunto direttamente e personalmente un rischio economico per l'attività di gessatore svolta a favore della società e, non agendo a proprio nome e per proprio conto, non si è assunto alcun rischio d'incasso (doc. A1).
B. RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, evidenziando di dover necessariamente far capo ad una clientela ristretta al fine di garantirsi la possibilità di lavorare con una certa regolarità (doc. I). E' quindi naturale che le fatturazioni vengono effettuate a poche ditte, di solito sempre le stesse, dalle quali si ottiene lavoro perché orami si è conosciuti sulla base della qualità degli interventi procedenti. Tra queste ditte vi è la __________ __________, con la quale è nata una collaborazione proficua. Pur ammettendo che detta società non è un'impresa generale, bensì un'impresa di gessatura, l'insorgente evidenzia che ciò non impedisce il subappalto di lavori minori in caso di impossibilità per la ditta principale di effettuarli direttamente e nei tempi previsti. La sua attività non gli permette di acquisire grossi appalti e si deve limitare ad opere di cartongesso piuttosto che a cappotti esterni di piccole proprietà. Tali mandati possono essere conseguiti solo tramite imprese principali o con maggiore visibilità sul territorio. Il ricorrente contesta l'affermazione della Cassa secondo cui non sopporterebbe il rischio economico dell'attività, rilevando che se ê vero che fattura direttamente alle ditte e non ai committenti principali, è altresì vero che le fatture non vengono pagate per il solo fatto di venir emesse. Rileva di essere responsabile verso le ditte che subappaltano i lavori della qualità degli stessi e se il lavoro non viene effettuato correttamente, non viene pagato. Se le ditte non dovessero avere la liquidità necessaria deve sopportare il rischio di una procedura d'incasso e nessuna assicurazione sociale coprirebbe la perdita in caso di fallimento della medesima. L'interessato evidenzia infine di non aver sopportato importantissime spese di avvio della professione poiché il tipo di attività che svolge non necessita di particolari attrezzature e di materia prime che vengono acquistate e fornite di volta in volta e di utilizzare attrezzature di sua proprietà, depositate presso il suo domicilio e non quelle della __________ __________ o di altre ditte.
C. Con risposta del 27 gennaio 2012 l'amministrazione propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
D. Pendente causa il TCA ha domandato alla Cassa se per il 2010 è già stata emessa, nei confronti del ricorrente, una decisione di fissazione dei contributi quale indipendente (doc. V).
L'amministrazione ha risposto negativamente (doc. VII).
E. Il 27 febbraio 2012 le parti sono state sentite nel corso di un'udienza di discussione (doc. IX).
CO 1 in diritto
in ordine
1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2. Per costante giurisprudenza federale le decisioni delle Casse di compensazione concernenti i contributi paritetici devono essere notificate per principio non solo al datore di lavoro, ma anche ai salariati toccati, riservate eccezioni ammesse per ragioni pratiche, quando è in discussione la qualificazione dell’attività dei lavoratori, come pure quando è litigiosa la natura di determinanti versamenti. Questa procedura deve in generale essere applicata allorché si è in presenza di una ripresa di salari determinanti (DTF 113 V pag. 4 consid. 3).
Quali ragioni pratiche che giustificano l'intimazione della decisione solo al datore di lavoro, l’allora TFA ha in particolare indicato il caso in cui le riprese salariali concernono un numero elevato di lavoratori, oppure quando il domicilio dei salariati è all’estero o è sconosciuto, oppure quando si tratta di contributi paritetici di poco conto (DTF 113 V pag. 3 consid. 2).
Infine, quando il salariato deve esser posto in condizione di ricorrere contro una decisione concernente i contributi paritetici, spetta anzitutto alla cassa di compensazione di procedere alla notificazione. L’autorità di ricorso che constata l’omissione può, ma non deve necessariamente, porvi rimedio invitando il salariato ad intervenire nel procedimento ricorsuale (DTF 113 V pag. 5-6 consid. 4a). Essa può pure limitarsi ad annullare in ordine la decisione dell'amministrazione.
Con sentenza H 162/06 del 20 dicembre 2007 il Tribunale federale ha inoltre rammentato:
" 2.7 Vista la situazione di specie, in virtù della quale in caso di crescita in giudicato del giudizio cantonale la Cassa procederebbe senz'altro nei confronti della ricorrente per il recupero dei contributi paritetici dovuti per l'attività svolta da O.________, si giustifica di applicare per analogia i suddetti principi. Ciò significa che il Tribunale cantonale avrebbe dovuto chiamare in causa il Golf Club X._________ e offrirgli la possibilità di quantomeno esprimersi sugli allegati processuali delle parti principali. Orbene, dal momento che, prima di notificargli il giudizio, si sono sostanzialmente limitati a chiedere al Golf Club X._________ una semplice presa di posizione sulla qualifica dell'attività in esame e a sottoporgli un solo documento - e più precisamente lo scritto 20 marzo 2001 della Cassa, di cui già si è detto - senza per il resto dargli anche la possibilità di confrontarsi con gli allegati processuali, i primi giudici non hanno adeguatamente tenuto conto degli interessi del Golf Club X._________ e del suo diritto di essere sentito. Il Golf Club, che in sostanza si è trovato a dover subire una decisione sfavorevole nei suoi confronti senza essersi potuto difendere compiutamente davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni, a giusta ragione lamenta una violazione di questo diritto.”
3. In concreto, con scritto del 14 novembre 2011 la __________ __________ ha scritto alla Cassa affermando di essere d’accordo di “riconteggiare l’anno 2010 per i contributi AVS/AI/IPG per i signori RI 1 (…)” (doc. 2).
Preso atto dell’accordo della società di riconoscere RI 1 quale suo dipendente e considerato l’esito del ricorso, questo TCA può entrare nel merito dell’impugnativa senza chiamare in causa la __________ __________, alla quale la sentenza andrà tuttavia notificata.
nel merito
4. Nell’evenienza concreta, controversa è la sola questione della qualifica di dipendente o indipendente dell’attività esercitata dal ricorrente nei confronti della RI 1 nel 2010. Non è invece in discussione la qualifica di indipendente degli anni precedenti e per l’attività svolta da RI 1 per le altre società con le quali ha collaborato nel 2010.
5. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.
L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).
In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).
6. Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).
7. Secondo la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
L’allora Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
8. Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
9. Nella più recente giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).
Per quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).
Infine vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).
10. In concreto, per i motivi che seguono, sulla base della documentazione prodotta dalle parti e dagli accertamenti effettuati nel corso dell’udienza di discussione, questo TCA, chiamato ad accertare se l’amministrazione ha effettuato un esame corretto della qualifica dell’attività svolta dal ricorrente nel 2010 per la __________ __________, deve confermare la decisione amministrativa.
Innanzitutto va evidenziato che, non avendo ancora emanato alcuna decisione formale circa i contributi dovuti dall’insorgente nel corso del 2010 (cfr. doc. VII), la Cassa poteva, come ha fatto, riesaminare liberamente lo statuto dell’assicurato. Infatti, l’Alta Corte ha stabilito che il cambiamento dello statuto contributivo nei casi in cui i contributi assicurativi in lite siano stati oggetto di decisione formalmente cresciuta in giudicato è solo possibile quando siano dati i presupposti del riesame o della revisione processuale. Se non si tratta di un cambiamento dello statuto con effetto retroattivo, ma con effetto per il futuro, la questione dello statuto viene di principio esaminata liberamente come per la prima volta, con il dovuto riserbo nei casi limite. Se la questione del cambiamento dello statuto concerne sia rimunerazioni dalle quali sono già stati prelevati contributi assicurativi, sia rimunerazioni non ancora oggetto di decisione, deve essere esaminato, per la parte già considerata del provvedimento formalmente cresciuto in giudicato, se sono dati i presupposti del riesame o della revisione processuale, mentre lo statuto contributivo per le rimanenti rimunerazioni, non ancora contemplate da decisione, è apprezzato liberamente (DTF 121 V 1; cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 121 seg. ad art. 5 , pag. 183 seg., in particolare n. 127 pag. 185).
In secondo luogo va rilevato che la circostanza secondo cui oltre all'attività svolta per la __________ __________, impresa di gessatura, durante il 2010 l'assicurato ha pure assunto altri incarichi ricevuti da altri committenti non è decisiva, nella misura in cui, come detto, ogni singolo rapporto lavorativo deve essere esaminato distintamente ed indipendentemente dagli altri.
Va infatti rammentato che un assicurato può essere qualificato quale dipendente per un'attività ed indipendente per un'altra. Un assicurato può pure trovarsi simultaneamente in condizione d'indipendente e di dipendente nei confronti di una stessa persona (DTF 105 V 113).
In particolare, nel caso di specie la qualifica di dipendente presso la __________ __________ non mette in discussione lo statuto di indipendente dell'assicurato per i lavori eseguiti per altri committenti.
A prescindere da questa circostanza, va evidenziato, come emerge dagli atti, che nel 2010 l'assicurato ha svolto le proprie funzioni in modo preponderante per la __________ __________ (nella misura del 78%, allegato al doc. A2).
Per cui nel 2010 questa società era la committente principale dell'interessato, il quale aveva instaurato con la medesima un rapporto di dipendenza economica. Egli si trovava nella stessa situazione di un lavoratore dipendente. In caso di mancanza di lavoro fornito dalla __________ __________, avrebbe avuto poche altre risorse finanziarie. Inoltre, come rileva l’amministrazione e come ammette lo stesso assicurato, egli fattura direttamente alla società e non ai committenti principali.
Dalle affermazioni del ricorrente in sede di udienza risulta poi che se da una parte le trasferte e le altre spese (utilizzo della propria automobile, cellulare) non venivano rimborsate dalla __________ __________, dall’altra l’interessato non dispone di un furgone e non porta il materiale di gessatore sul cantiere, che viene fornito direttamente dalla società ma si limita a prendere con sé gli attrezzi di lavoro (doc. IX: “Il ricorrente precisa di non disporre di un furgone e di non acquisire il materiale necessario al suo lavoro perché quando arriva sul cantiere e viene chiamato a prestare la sua opera è tutto già in luogo ed è già pronto” e “Sul cantiere il ricorrente non porta il gesso, non porta il cartone, non porta altro materiale ma va solo con i suoi attrezzi da lavoro. Capita che (…) sia incaricato di andare con il furgone della ditta a ritirare il materiale dal deposito per poi svolgere l’attività”).
Dall’udienza di discussione è poi emerso un salario orario di fr. 45 all’ora, pagati a lavoro terminato quando prepara la fattura e la circostanza che l’interessato viene chiamato dalla __________ __________ __________, la quale gli fornisce le direttive per eventuali attività da svolgere nei giorni successivi (doc. IX: “Per l’incarico il ricorrente precisa che viene chiamato da __________ e l’accordo viene fatto dopo la giornata di lavoro e gli viene chiesto di andare o meno il giorno successivo di recarsi su un altro cantiere e vengono date tutte le specifiche”).
Il fatto che l’insorgente può anche essere tenuto a lavorare “su chiamata”, è un ulteriore indizio a favore di un’attività dipendente (cfr. a questo proposito la sentenza 30.2008.37 del 12 dicembre 2008). Infatti, il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che il lavoro su chiamata sia sintomo di indipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica odierna.
E’ ormai un fatto notorio che diverse aziende, ad esempio nell’ambito del commercio, assumono personale dipendente che viene “chiamato” nel corso della giornata a seconda delle necessità di lavoro dettate dal volume della clientela presente nel negozio.
Per cui il fatto che l’insorgente possa essere chiamato ad intervenire quando la __________ __________ lo ritiene necessario, è un ulteriore motivo a favore della dipendenza dell’attività svolta.
Infine, il fatto che il ricorrente riceve delle direttive dalla società (doc. IX: “(…) gli viene chiesto di andare o meno il giorno successivo di recarsi su un altro cantiere e vengono date tutte le specifiche”), ciò che implica un rapporto di subordinazione, è un altro indizio per considerare RI 1, nel 2010, dipendente della __________ __________.
Ne segue che gli elementi in favore di un’attività dipendente per il lavoro svolto per la __________ __________ sono nettamente superiori rispetto a quelli in favore di un’attività indipendente.
La decisione impugnata merita di conseguenza di essere confermata, mentre il ricorso va respinto.
Copia della sentenza va intimata a anche alla __________ __________, quale parte cointeressata (sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 3.4, cfr. anche consid. 2 della presente sentenza).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti